Allegato A
Seduta n. 56 del 6/11/2001


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DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2001 (1533)

(A.C. 1533 - Sezione 1)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifica all'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee-Legge comunitaria 1994).

1. L'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di dare attuazione all'articolo 141 (ex articolo 119) del Trattato che istituisce la Comunità europea e al Protocollo allegato al Trattato di Maastricht, oltre alle disposizioni delle istituzioni europee in materia di parità e pari opportunità, il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per l'adozione di piani d'azione europei in materia di parità e di pari opportunità.
2. I regolamenti di cui al comma 1, provvedono:
a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario;
b) ad adottare piani di azione attuativi delle disposizioni europee in materia di parità e di pari opportunità.

3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera a), sono emanati, secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro competente.
4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), sono emanati secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro competente.
5. Gli schemi di regolamento di cui al comma 2, lettere a) e b), sentito il parere del Consiglio di Stato, sono inviati al Parlamento per il parere ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. I pareri devono essere pronunciati entro quaranta giorni dalle richieste; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri».
19. 01. Angelino Alfano.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995, recante disciplina delle caratteristiche


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merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione).

1. All'articolo 5 del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
2. In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico è consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.
20. 01. Dell'Anna.