Allegato B
Seduta n. 54 del 26/10/2001

TESTO AGGIORNATO AL 5 NOVEMBRE 2001


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ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:

La Camera,
premesso che:
la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, segnatamente agli articoli 34, 35 e 36, impegna gli Stati a proteggere il fanciullo contro ogni forma di «sfruttamento e di violenza sessuale», nonché ad impedire il rapimento, la vendita o la tratta dei fanciulli e «ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto»;
in attuazione della suddetta Convenzione di New York è stata istituita, con legge 23 dicembre 1997, n. 451, la commissione parlamentare per l'infanzia che ha, tra i suoi compiti istituzionali, proprio quello di valutare la rispondenza della legislazione della Convenzione nazionale alla normativa dell'Unione europea e ai diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;
la legge 3 agosto 1998, n. 269, ha introdotto nell'ordinamento giuridico norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, come nuove forme di riduzione in schiavitù, con ciò dando attuazione ai citati articoli della Convenzione di New York;
attraverso un'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione di New York e l'elaborazione di due identiche risoluzioni approvate in data 7 febbraio 2001, la commissione parlamentare per l'infanzia nella XIII legislatura ha offerto al Parlamento e al Governo approfondimenti utili a definire le linee di azione per contrastare la pedofilia intesa sia come violenza sessuale sia come sfruttamento e abuso dei minori a fini commerciali;
la commissione parlamentare per l'infanzia, ricostituitasi nella XIV legislatura, intende promuovere un'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori anche in vista del prossimo impegno internazionale che si svolgerà a Yokohama, in Giappone, che farà il punto, sul piano internazionale, dei progressi compiuti su questo tema a 5 anni dalla Convenzione di Stoccolma del 1996, che ha rappresentato la prima presa di posizione mondiale su questa materia;
la figura del pedofilo è associabile anche a quella di un malato di mente oltre che a quella di un comune delinquente;

impegna il Governo

a incrementare la formazione di base nei confronti di tutti coloro che si occupano di bambini, in particolare del personale scolastico, per il riconoscimento dei primi segnali di disagio del bambino maltrattato e la formazione specialistica per gli operatori cui è demandato il compito di diagnosticare il maltrattamento e prendere in carico la vittima e la famiglia. A tale scopo sarebbe necessario individuare opportune modalità di collaborazione con le aziende sanitarie locali, al fine di assicurare forme di presenza di equipes medico sociali nelle scuole in funzione di prevenzione, assistenza e tempestiva percezione del disagio;
a organizzare servizi integrati in rete tra le diverse realtà che a vario titolo si occupano di bambini e delle loro famiglie (servizi socio-assistenziali, sanitari, scolastici, uffici giudiziari, privato sociale) con l'adozione di protocolli d'intesa e la condivisione di modelli operativi per un lavoro comune sui casi;
a valutare l'opportunità di prevedere un trattamento terapeutico individuale per la persona che ha commesso reati o che si ritenga in procinto di commetterne di nuovi, che la aiuti a gestire in modo non violento la propria psicopatologia;
a prevedere un altresì valido trattamento per il recupero delle vittime delle violenze, per le quali si dovrebbe assicurare un ascolto protetto ed individuare un


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percorso di recupero chiaro, lineare ed integrato con l'intervento di tutti gli operatori competenti;
a introdurre l'obbligo per i provider di conservare i dati di accesso alla rete per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria;
a prevedere sgravi fiscali per i provider che adottino codici deontologici e sistemi di filtro per l'uso sicuro di internet;
a prevedere adeguate forme di coordinamento tra le forze dell'ordine volte a contrastare i crimini nei confronti dell'infanzia, con particolare riferimento all'abuso sessuale e all'utilizzo delle reti telematiche: il personale destinato a tali compiti dovrà essere altamente specializzato e quanto più possibile distribuito all'interno di forme di coordinamento diffuse sul territorio;
a riferire annualmente al Parlamento, anche eventualmente nella sede della commissione parlamentare per l'infanzia, in merito alla strategia di contrasto adottata al fine di fare emergere il fenomeno, che deve essere considerato sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, al fine altresì di accertare le risorse disponibili sul territorio in grado di dare risposte in termini di protezione, diagnosi e cura, nonché di realizzare ambiti per la ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie.
(1-00024)
«Burani Procaccini, Bertolini, Lupi, Pinto, Azzolini, Palmieri, Crosetto, Santulli, Licastro Scardino, Lavagnini, Lenna, Tarantino, Zorzato, Saro, Savo, Antonio Barbieri, Stradella, Paoletti Tangheroni, Zanetta, Spina Diana, Taborelli, Viale, Verdini, Bondi, Schmidt, Sterpa, Zanettin, Adornato, Oricchio, Parodi, Bertucci, Borriello, Galvagno, Di Virgilio, Bruno, Marinello, Michelini, Masini, Palumbo».

La Camera,
premesso che:
l'Italia, con legge 27 maggio 1991, n. 176, ha reso esecutiva la convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, in tal modo impegnandosi a modificare le proprie normative in attuazione degli impegni assunti con la stessa;
il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nella relazione relativa all'anno 2000, ha puntualmente rilevato e individuato la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, evidenziando i maggiori problemi;
in ottemperanza all'articolo 34, la legge 269 del 1998 ha sanzionato i reati di sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale in danno di minori, considerati quali nuove forme di riduzione in schiavitù, introducendo rilevanti innovazioni, sanzionando cioè anche i clienti, nonché colpendo gli autori di tali reati anche se commessi fuori dal territorio nazionale;
si stanno svolgendo presso l'Unione europea, anche con il contributo dei rappresentanti italiani, i lavori preparatori volti all'elaborazione di una normativa comunitaria che regolamenti anche la protezione dei minori da mezzi di comunicazione come internet, attualmente senza alcuna regola, essendo accertato che gran parte di tali reati si realizzano utilizzando le reti telematiche;
a norma degli articoli 39 e 40 gli Stati «adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza di sfruttamento o di maltrattamenti, di torture o di altra forma


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di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti o di un conflitto armato»;
in virtù dell'esecuzione della Convenzione di New York si ha l'obbligo non solo legale ma anche morale di estendere la tutela dei minori a tutto campo, a livello nazionale ma anche internazionale;

impegna il Governo

a snellire le procedure per la denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia postale e delle comunicazioni dei siti internet contenenti atti di pedofilia, prevedendo la possibilità di immagazzinare le immagini, allo scopo di mantenerle come prova una volta che il magistrato si sia attivato;
ad intensificare la collaborazione tra le diverse forze di polizia, compresa la polizia postale e delle comunicazioni, allo scopo di combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nella rete internet e fuori di essa;
a favorire il trattamento psicologico, psicoterapeutico e clinico del condannato per reato di pedofilia in danno di minore, da effettuarsi con il consenso dell'interessato e tenendone conto, a normativa vigente, per la concessione di eventuali misure alternative al regime detentivo;
ad operare per la sollecita definizione della normativa della Unione europea su internet, con la consapevolezza che ciò non è sufficiente, e quindi ad impegnarsi ad operare a livello delle Nazioni Unite al fine di prevedere una Convenzione di livello internazionale, che potrà divenire operante in tutti i Paesi del mondo;
ad attuare politiche sociali volte al recupero e al reinserimento dei minori vittime di violenze e abusi.
(1-00025)
«Mazzuca, Castagnetti, Bimbi, Carbonella, Milana, Rocchi, Marcora, Monaco, Duilio, Pistelli, Bindi, Loiero, Morgando, Frigato, Marini, Boccia, Mosella, Camo, Ruggeri, Potenza».

Risoluzioni in Commissione:

La VII Commissione:
premesso che,
il decreto legislativo n. 178 del 1998 istitutivo del corso di laurea in Scienze motorie ha solo parzialmente risolto il problema, in quanto, dopo la definitiva cessazione dell'attività degli ISEF lo stesso verrà nuovamente superato dalla recentissima riforma universitaria che tornerà a prevedere che per il conseguimento del titolo di studio (prima denominato diploma ISEF, oggi laurea di primo livello in scienze motorie) saranno sufficienti i tre anni di studi universitari;
la sostanziale equiparazione giuridica tra la laurea e il diploma ISEF è rinforzata da diverse disposizioni legislative già in atto quali l'inquadramento al settimo livello come per i docenti laureati;
la richiesta di un titolo di studio di grado universitario (come da articolo 22 legge n. 88 del 1958) per l'accesso all'insegnamento;
l'accesso a qualsiasi incarico di supporto all'organizzazione scolastica;
il riscatto degli anni di studio universitari;
la sentenza della Cassazione n. 2601 del 1992 ...il diploma rilasciato dagli ISEF è equipollente alla laurea;
gli attuali laureati in scienze motorie sono diplomati ISEF che hanno colto l'opportunità offerta solo da pochi Atenei;
dopo questo breve periodo (1998/2001) di corso di laurea quadriennale i laureati in Scienze motorie torneranno a frequentare un corso di studi universitario triennale;
il processo di trasformazione degli Istituti superiori di Educazione Fisica in Facoltà di Scienze motorie ha avviato un periodo di incertezze e sollevato all'interno della categoria dei diplomati ISEF il timore che leggittime aspettative attese per anni possano andare deluse;


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impegna il Governo:

a dichiarare il diploma ISEF equipollente alla laurea soprattutto per quanto riguarda l'accesso ai pubblici concorsi e in particolare l'accesso alla dirigenza scolastica.
(7-00044)
«Angela Napoli, Butti, Lamorte».

La XIII Commissione;
premesso che:
la riforma degli enti di intervento in agricoltura, ed in particolare dell'AGEA, avrebbe dovuto comportare una semplificazione delle procedure ed una riduzione del carico burocratico a vantaggio degli operatori dell'agricoltura;
l'A.G.E.A., su conforme parere del Ministero delle politiche agricole e forestali, con circolare n. 58 del 10 luglio 2001, ha introdotto nuove norme per la tenuta della contabilità di magazzino dei frantoi oleari, che non appaiono coerenti con lo spirito della riforma sopra ricordata;
con la citata circolare si appesantiscono notevolmente i già gravosi adempimenti burocratici a carico dei frantoiani attraverso l'introduzione dell'obbligo della registrazione giornaliera, e quindi in tempo reale, su ben tre registri in sostituzione di adempimenti che fino alla scorsa campagna olearia erano effettuati con cadenza mensile;
viene inoltre introdotto l'obbligo ad inviare, entro dieci giorni dalle registrazioni, appositi modelli ad enti diversi;
i succitati adempimenti vengono a gravare su una attività già particolarmente colpita da pesi burocratici che possono, per pura memoria, essere così riassunti:
rispettare le norme sul trattamento e smaltimento delle acque reflue;
tenere il registro HCCP ed ottemperare a tutte le disposizioni di legge con verifiche annuali;
verificare e mantenere in perfetto stato gli impianti, rispettando scrupolosamente la Legge 626/94;
rispettare tutte le norme connesse alla legislazione del lavoro;
rispettare gli adempimenti fiscali previsti dalla legge, ivi compresa la tenuta del registro merci in lavorazione e fatturazione;
rispettare le norme CONAI sugli imballaggi;
rispettare, in sede di adempimenti CEE: tenuta registri di lavorazione, compilazione modelli F, registro degli oli, compilazione dei riepiloghi mensili dei dati da inviare all'Ispettorato Agricoltura, AGEA e AGECONTROL, bilancia elettronica di pesatura delle olive con scontrini da allegare a modello F, lettura del contatore Enel specifico per la molitura con riepiloghi mensili dei consumi, tenuta del bollettario della sansa;
esistono numerose piccole e medie imprese che esercitano l'attività di molitura che non sono nelle condizioni di far fronte al continuo aumento del carico burocratico e che potrebbero chiudere con conseguenti risvolti negativi sia sulla coltivazione dell'ulivo che sulla qualità dell'olio prodotto;
dovrebbe essere compito prioritario del governo fare in modo che il principio della semplificazione non resti una pura affermazione di principio ma sia effettivamente applicato per liberare l'agricoltura, gli agricoltori e tutti gli operatori della filiera agricola da adempimenti spesso inutili, ripetitivi, che limitano fortemente fino a mortificare le capacità imprenditoriali

impegna il Governo:

ad intervenire sull'AGEA affinché si sospenda l'efficacia della circolare n. 58


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del 10 luglio 2001 e si consenta invece, anche per la campagna olearia 2001, l'utilizzo del quadro normativo preesistente per la contabilità di magazzino dei frantoi oleari;
a predisporre tutti gli strumenti necessari per avviare senza ulteriore indugio una efficace azione di semplificazione e riduzione degli adempimenti burocratici che permangono in capo all'Amministrazione centrale.
(7-00043)
«Borrelli, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Nannicini, Franci, Sandi, Stramaccioni».