Allegato B
Seduta n. 54 del 26/10/2001

TESTO AGGIORNATO AL 12 NOVEMBRE 2001


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INTERNO

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) prevede l'erogazione di incentivi finanziari per favorire le fusioni e le unioni di comuni e a beneficio delle comunità montane;
più in particolare, il medesimo provvedimento individua, agli articoli 15 e 33, quali soggetti erogatori dei contributi per le fusioni di comuni, sia lo Stato che le regioni;
per contro, per le unioni di comuni e per le comunità montane, si prevede esplicitamente l'erogazione dei tributi a carico delle sole regioni, per cui l'eventuale concessione di benefici a carico dello Stato risulta meramente facoltativa;
appare opportuno che tra lo Stato e le regioni si instauri un rapporto di collaborazione e coordinamento in materia di contributi erogati in caso di fusioni di comuni, mentre per quanto concerne la concessione di benefici per le unioni di comuni e per comunità montane sembra necessario che lo Stato, prendendo atto del fatto che il legislatore ha inteso attribuire alle regioni un ruolo prioritario, trasferisca alle regioni stesse i fondi erariali stanziati allo scopo -:
se condividano l'ipotesi che siano riservate alle regioni le funzioni di indirizzo e coordinamento e la competenza in materia di definizione dei criteri di riparto e delle modalità di erogazione dei contributi alle unioni di comuni e alle comunità montane, stante il fatto che le regioni dispongono degli elementi utili a valutare adeguatamente le esigenze e le caratteristiche peculiari degli enti locali situati nei rispettivi territori;
se convengano circa l'esigenza che i contributi erogati dal Governo debbano essere parametrati esclusivamente al numero dei comuni facenti parte dell'unione e ai servizi svolti in forma associata, eliminando l'ulteriore parametro, attualmente adottato, della entità della popolazione residente, in modo da incentivare le unioni tra piccoli comuni che più degli altri devono essere incoraggiati a forme di gestione associata dei servizi.
(2-00119)
«Patria, Angelino Alfano, Baiamonte, Baldi, Blasi, Casero, Crosetto, Daniele Galli, Galvagno, Gastaldi, Giudice, Lenna, Marras, Osvaldo Napoli, Naro, Nicotra, Pacini, Pinto, Rivolta, Rosso, Sardelli, Saro, Savo, Taborelli, Tarantino, Tarditi, Giacomo Angelo Rosario Ventura, Verro, Viale, Zanetta, Zorzato, Gioacchino Alfano, Milanese».

Interrogazioni a risposta scritta:

BERTUCCI e ZAMA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. - Per sapere - premesso che:
risulterebbe che, a seguito dell'insediamento formale in data 29 maggio 2001 il Sindaco di Fermo, con comunicazione n. 25251 del 27 agosto 2001 abbia rappresentato all'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali la propria volontà di attivare la


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procedura di nomina di un nuovo Segretario comunale -:
la suddetta facoltà è espressamente prevista dalla vigente legislazione, e precisamente:
dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 articolo 99 commi 1, 2 e 3 in materia di nomina da parte del sindaco di ciascuna Amministrazione Comunale. In particolare il comma 2 precisa che la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco per cui «il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario»;
dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465 recante disposizioni sull'ordinamento dei segretari comunali e provinciali con cui si regolamenta il funzionamento dell'Agenzia istituita dall'articolo 17 comma 76 della legge 15 maggio 1997 n. 127 la quale «è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile»;
dalla deliberazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999: espressione del citato potere di autonomia organizzativa, con la quale si viene a regolamentare la «procedura per la nomina del Segretario titolare»;
questa è stata la base normativa su cui il Sindaco di Fermo, nei termini previsti e nell'espletamento della propria facoltà legislativamente assicurata, ha attivato la procedura di nomina di un nuovo Segretario comunicando ciò all'Agenzia nazionale, al Segretario generale del comune di Fermo ed all'Agenzia sezione regionale. Questa «contestuale comunicazione scritta» è stata effettuata ai sensi del punto 1 lettera a) della citata deliberazione n. 150 dell'Agenzia;
la procedura di nomina, regolarmente espletata ed alla quale l'Agenzia nazionale ha fornito il proprio assenso (Agenzia deputata in modo esclusivo alla verifica delle specifiche procedure) ha trovato la propria conclusione con la nomina a far data dal 17 settembre 2001 del nuovo Segretario generale. Tutte le procedure hanno avuto il conforto di un esame analitico da parte dell'Agenzia Nazionale e pertanto la procedura in questione, frutto della facoltà del Sindaco, legislativamente prevista e quindi protetta, di procedere alla nomina di un nuovo Segretario, è stata dichiarata regolare;
successivamente il Segretario non confermato, ha presentato al Tribunale civile di Fermo - sezione lavoro, un «ricorso ex articolo 700 Codice procedura civile ante causam» con il quale ha richiesto l'integrazione nel suo ruolo presso il Comune di Fermo. Nel frattempo il nuovo Segretario, sulla cui nomina l'Agenzia nazionale, dopo lo specifico esame e controllo di rito, ha comunicato il proprio assenso, ha iniziato regolarmente a lavorare;
il Giudice del lavoro sembra aver preso in considerazione profili non strettamente legati alla regolarità delle procedure di nomina del Segretario previste dalla vigente normativa ed ha emesso un'ordinanza che inserisce la fattispecie in un contesto diverso dalla specifica materia riguardante i Segretari comunali con considerazioni che a giudizio degli interroganti sarebbero ultra petita, questa materia, infatti, sembra essere stata affrontata in via analogica con altri istituti che nulla hanno a che vedere con la nomina ex novo di un Segretario comunale. Sembrerebbe inoltre che trovi nascita un nuovo «istituto» giuridico, quello della «conferma implicita da silenzio del Sindaco» (pur nell'arco dei 120 giorni a sua disposizione), che non trova riscontro nella vigente legislazione in materia -:
se i ministri interrogati non ritengano di voler verificare se, nella fattispecie, siano state rispettate le procedure di rito e quali iniziative intendano adottare al fine di evitare che fatti come questi, che possono interferire sull'autonomia di una Amministrazione Comunale, con possibili


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effetti devastanti nei confronti di una cittadinanza, vengano ricondotti nell'esclusivo alveo del rispetto delle procedure e delle competenze.
(4-01186)

OSVALDO NAPOLI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. - Per sapere - premesso che:
da alcune notizie di stampa è emerso che presso il comune di Fermo, attualmente, si assiste alla coesistenza di due segretari generali;
in particolare risulterebbe che, a seguito dell'insediamento formale in data 29 maggio 2001, il sindaco di Fermo, con comunicazione n. 25251 del 27 agosto 2001, abbia rappresentato all'agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali la propria volontà di attivare la procedura di nomina di un nuovo segretario comunale;
la suddetta facoltà è espressamente prevista dalla vigente legislazione, e precisamente:
1. decreto legislativo 18 agosto 2000 articolo 99 commi 1, 2 e 3 in materia di nomina da parte del sindaco di ciascuna amministrazione comunale. In particolare il comma 2 precisa che la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco per cui «il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario»;
2. decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 recante disposizioni sull'ordinamento dei segretari comunali e provinciali con cui si regolamenta il funzionamento dell'Agenzia istituita dall'articolo 17 comma 76 della legge 15 maggio 1997 n. 127 la quale «è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile»;
3. deliberazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999: espressione del citato potere di autonomia organizzativa, con la quale si viene a regolamentare la «procedura per la nomina del segretario titolare».

questa sopra indicata è stata la base normativa su cui il sindaco di Fermo, nei termini previsti e nell'espletamento della propria facoltà legislativamente assicurata, ha attivato la procedura di nomina di un nuovo segretario comunicando ciò all'Agenzia nazionale, al segretario generale del comune di Fermo ed all'Agenzia sezione regionale. Questa «contestuale comunicazione scritta» è stata effettuata ai sensi del punto 1, lettera a della citata deliberazione n. 150 dell'Agenzia;
la procedura di nomina, regolarmente espletata ed alla quale l'Agenzia nazionale (agenzia deputata in modo esclusivo alla verifica delle specifiche procedure) ha fornito il proprio assenso ha trovato la propria conclusione con la nomina a far data dal 17 settembre 2001 del nuovo segretario generale. Tutte le procedure hanno avuto il conforto di un esame analitico da parte dell'Agenzia nazionale e pertanto la procedura in questione, frutto della facoltà del sindaco, legislativamente prevista e quindi protetta, di procedere alla nomina di un nuovo segretario, è stata dichiarata regolare;
successivamente il segretario non confermato, ha presentato al tribunale civile di Fermo - sezione lavoro, un «ricorso ex articolo 700 codice di procedura civile ante causam» con il quale ha richiesto l'integrazione nel suo ruolo presso il comune di Fermo;
nel frattempo il nuovo segretario, sulla cui nomina l'Agenzia nazionale, dopo lo specifico esame e controllo di rito, ha comunicato il proprio assenso, ha iniziato regolarmente a lavorare;
il giudice del lavoro sembra aver preso in considerazione profili non strettamente legati alla regolarità delle procedure di nomina del segretario previste dalla vigente normativa ed ha emesso un'ordinanza che inserisce la fattispecie in un contesto diverso dalla specifica materia


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riguardante i segretari comunali con considerazioni che a giudizio dell'interrogante sono ultra petita;
questa materia, infatti, sembra essere stata affrontata in via analogica con altri istituti che nulla hanno a che vedere con la nomina ex novo di un segretario comunale. Sembrerebbe, inoltre, che trovi nascita un nuovo «istituto» giuridico, quello della «conferma implicita da silenzio del sindaco» (pur nell'arco dei 120 giorni a sua disposizione), che non trova riscontro nella vigente legislazione in materia -:
se i Ministri in indirizzo, ognuno secondo le proprie competenze, non ritengano opportuno verificare se, nella fattispecie, siano state rispettate le procedure di rito;
quali iniziative intendano adottare al fine di evitare che fatti come questi, che possono interferire sull'autonomia di una Amministrazione Comunale, con possibili effetti devastanti nei confronti di una cittadinanza, vengano ricondotti nell'esclusivo alveo del rispetto delle procedure e delle competenze.
(4-01187)

CENTO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
i Vigili del fuoco di città, fra cui Torino, Bari e Pisa sono ultimamente stati interessati per interventi di soccorso tecnico dove è presumibile ipotizzare contaminazioni da materiali biologicamente e chimicamente contagiosi e pericolosi;
come è ben noto, in questo periodo sono in atto a livello internazionale attacchi terroristici di natura chimica batteriologica;
segnalazioni di possibili contaminazioni giungono giornalmente alle sale operative dei Vigili del fuoco;
le spore di «antrace» sono letali ed hanno una incubazione di mesi e molti materiali provenienti dall'estero non direttamente interessati dall'antrace potrebbero avere avuto contatti con attrezzature già infette;
allo stato attuale, squadre di Vigili del fuoco sono interessate a sopralluoghi in ambienti con presenza di materiali sospetti -:
se il Ministro dell'interno abbia predisposto procedure di intervento per il personale di Vigili del fuoco e se abbia provveduto a garantire la massima sicurezza del personale dei Vigili stessi, con assegnazioni di dispositivi individuali di sicurezza idonei alla protezione da contaminazioni batteriologiche;
se siano stati realizzati locali di anticontaminazione nei comandi dei Vigili del fuoco per il personale che effettua interventi nel caso di sospetta presenza di spore di antrace;
se il Ministro della salute non ritenga per sua competenza dover sottoporre a test sanitari il personale che effettua attività legata al soccorso e a eventuali bonifiche;
se il Servizio sanitario nazionale del Corpo dei vigili del fuoco abbia attivato le procedure di prevenzione del caso.
(4-01195)

AMICI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel luglio del 1989 il Consiglio provinciale di Latina approvava il progetto esecutivo dei lavori per la costruzione dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri (ITCG) «Filangieri», sito in Formia, per un ammontare complessivo pari a 6.000.000.000 di lire;
nel novembre del 1994, dopo alcune difficoltà legate tra l'altro all'individuazione dell'area predisposta alla costruzione dell'Istituto, la Commissione speciale, ai sensi della vigente legge regionale del Lazio, deliberava, nell'ambito di un più


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ampio progetto di un campus scolastico, di ubicare il costruendo I.T.C.G. in località Penitro (Formia);
nel gennaio del 1995, grazie al ricorso alla Conferenza di servizi, si giungeva ad un accordo di programma approvato dalle Amministrazioni coinvolte (Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Formia), con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, n. 2394;
nell'aprile del 1997, il Consiglio comunale di Formia (LT), approvava il progetto di costruzione come previsto dalle leggi 493/93 e 662/96;
nell'anno successivo la Giunta Comunale di Formia (LT) deliberava di accendere un mutuo di lire 600.000.000 ed acquistava, con fondi del proprio bilancio, un'area di dimensioni adeguate e ritenuta idonea alla costruzione del «campus scolastico»: area che tuttora è a completa disposizione della Provincia di Latina;
il Comune di Formia ha provveduto, a proprie spese, anche alla realizzazione di una strada di accesso al costruendo Istituto scolastico;
nell'estate dello scorso anno dopo l'installazione, da parte dell'impresa appaltatrice, del cantiere ed avviate le opere di sistemazione del terreno, i lavori si sono improvvisamente interrotti e sembrerebbe che a tutt'oggi la Provincia di Latina non intenda proseguire l'opera, per motivazioni, mai chiarite nonostante ripetute sollecitazioni;
la costruzione dell'Istituto scolastico è interamente finanziata con mutuo pari a 6.000 milioni di lire con ammortamento a totale carico dello Stato concesso ai sensi della Legge n. 488 del 1986 -:
se il Ministro si a conoscenza di fatti simili a quelli sopra esposti;
quali iniziative, anche di natura normativa, ritenga di dover adottare affinché i contributi statali che vengono assegnati per l'edilizia scolastica non rimangano inutilizzati.
(4-01197)

ZANELLA e PECORARO SCANIO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
la riserva naturale statale di Valle Averto, istituita con decreto del Ministero dell'ambiente del 3 maggio 1993, è costituita da una zona umida di importanza internazionale, riconosciuta come meritevole di tutela dalla Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, che si estende su 500 ettari nella laguna di Venezia;
la tutela di questo territorio di eccezionale valore ambientale, che è anche una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ed un Sito di Importanza Comunitario (S.I.C.), attualmente è affidata al WWF che la gestisce attraverso un'oasi che, lo scorso anno, dopo una serie di minacce e di pesanti intimidazioni subite nel tempo dai volontari che vi lavorano, è stata distrutta da un incendio doloso;
nei giorni scorsi il responsabile dell'oasi di Valle Averto ed il prosindaco di Venezia-Mestre, che avevano denunciato la matrice criminale dell'incendio e delle precedenti intimidazioni ed annunciato l'imminente ricostruzione delle opere e delle zone distrutte dall'incendio, hanno ricevuto ulteriori lettere contenenti fiammiferi ed esplicite minacce di morte, che dimostrano il pesante clima di intimidazione criminale che circonda l'azione delle istituzioni pubbliche a difesa di uno dei più preziosi luoghi di studio scientifico, di osservazione naturalistica e di educazione ambientale in Italia;
poche settimane fa una guardia provinciale è stata sequestrata da bracconieri armati, mentre sono sempre più frequenti i casi in cui pescatori di frodo violano impunemente le norme a tutela della flora e delle fauna della riserva;
il pesante clima di violenta intimidazione nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle associazioni ambientaliste che quotidianamente si battono per il rispetto e l'applicazione delle norme a tutela dell'ambiente in Veneto dimostra


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l'inadeguatezza dell'azione politica in materia di rispetto della legalità e d'incolumità pubblica a dispetto delle roboanti dichiarazioni del Governo nazionale e regionale sulla lotta alla criminalità e sull'impegno di risorse in materia di sicurezza per i cittadini e gli amministratori locali -:
quali provvedimenti urgenti il Ministro dell'interno intenda adottare per consentire agli amministratori locali del Veneto di conseguire risultati proficui nella difficile lotta quotidiana contro la criminalità organizzata che viola prepotentemente le regole a tutela dell'ambiente lagunare di Venezia;
se il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio non intenda reagire in modo fermo e deciso alle minacce della criminalità, responsabile dell'incendio della riserva, assicurando ogni mezzo necessario in grado di contribuire alla piena rinascita di Valle Averto, tutelando e valorizzando questa straordinaria porzione di ambiente per salvarla dalla distruzione e dal degrado ambientale.
(4-01203)