Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 52 del 24/10/2001
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(Effetti della nuova disciplina delle rogatorie internazionali sui processi in corso - n. 3-00359)

PRESIDENTE. L'onorevole Mantini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00359 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 5).

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, è iniziato a Milano il processo contro i presunti appartenenti ad una cellula del Gia (Gruppo islamico armato); gli imputati sono accusati di fornire documenti e armi ai terroristi in transito in Italia e di preparare attentati in Europa, tra di loro c'è Fateh Kamel, già condannato a Parigi ad otto anni di reclusione per attività terroristiche, e coimputato di Ahmed Ressan, cioè del primo pentito negli Stati Uniti dell'organizzazione terroristica di Osama Bin Laden.
La difesa degli estremisti islamici, per quanto noto, sostiene che «tutti i documenti sono privi del timbro di conformità», come previsto dalla nuova normativa sulle rogatorie, la legge 5 ottobre 2001, n. 367, ed ha pertanto annunciato che chiederà di dichiarare inutilizzabili le carte arrivate da Francia, Belgio e Gran Bretagna.
Analoga richiesta, abbiamo appreso poche ore fa, è stata avanzata dalla difesa di Prudentino, presunto boss dell'associazione mafiosa sacra corona unita. Ciò premesso, e premesso l'allarme internazionale che a tutti è noto si chiede di conoscere se non ritenga opportuna la sollecita emanazione di una circolare interpretativa o di interventi normativi urgenti correttivi per impedire un uso della nuova legge sulle rogatorie in senso favorevole agli imputati di terrorismo.

PRESIDENTE Il ministro della giustizia, senatore Castelli, facoltà di rispondere.

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, il giorno 22 ottobre 2001 era fissata, dinanzi alla V sezione del Tribunale di Milano, la prima udienza dibattimentale del procedimento n.128/97 RGPM a carico di Fateh Kamel più altri 14 imputati, per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale ed altro, in quanto appartenente al gruppo islamico armato GIA che avrebbe operato a supporto logistico per l'attentato di Parigi del 1995.
Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, il processo è stato rinviato all'udienza del prossimo 17 maggio 2002, poiché, ad uno degli imputati non è stato notificato il decreto di citazione in giudizio - quindi, come vede, nessuna novità - e non è stato ritenuto conveniente dal Tribunale, per ragioni di economia processuale, disporre lo stralcio della posizione in quanto tutti gli imputati, tranne Fateh Kamel, sono in stato di libertà. Dal verbale di udienza, unico atto valido a certificare lo svolgimento del processo, non emerge che siano state sollevate eccezioni preliminari di nullità che potevano essere fatte valere nella fase preliminare antecedente la formale apertura del dibattimento né, tanto meno, che siano state anticipate, o annunziate eccezioni di nullità o inutilizzabilità di atti che, incidendo sui processi di acquisizione e valutazione delle prove, non potranno che essere, eventualmente, proposte dopo la formale apertura del dibattimento.
Va comunque rilevato che, essendo ormai pervenuto il processo alla fase dibattimentale, nel caso di specie si versa nell'ipotesi di esclusione dall'applicazione


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della normativa introdotta con la legge n. 367 del 5 ottobre 2001, ai sensi del disposto del primo comma dell'articolo 18. Eventuali altre ipotesi riconducibili al secondo comma dell'articolo 18 presuppongono che siano formulate relative eccezioni a tutt'oggi inesistenti e che le stesse siano valutate tanto dal pubblico ministero quanto, direi soprattutto, dal tribunale.
In questo senso, nel dare risposta all'interrogante, non può che essere ribadita l'assoluta autonomia dell'autorità giudiziaria in tutte quelle attività inerenti attribuzioni sue proprie. Specificatamente, è da escludere che con circolari o atti comunque diversi dalle leggi o equiparati si possa in alcun modo interferire nell'attività giurisdizionale, anche se limitatamente ad attività di interpretazione della norma da applicare.
Ritengo comunque di poter tranquillizzare l'interrogante, anche rispetto alla preoccupazione che traspare dalle premesse della sua interrogazione, circa l'impegno dell'Italia nel contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Il Presidente del Consiglio infatti in più occasioni in Parlamento, all'interno ed all'estero, ha già precisato che il nostro paese è attestato su una posizione di contrasto assoluto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, e che tale contrasto sarà esercitato non solo utilizzando tutte le norme ed i mezzi esistenti, ma anche adottando quelle che si rivelassero essere necessariamente o semplicemente utili.

PRESIDENTE. L'onorevole Mantini ha facoltà di replicare.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente ringrazio il Governo nella persona del signor ministro, ma mi dichiaro assolutamente insoddisfatto, sebbene prenda atto della volontà di non interferire in modo assoluto con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura in sede interpretativa. Sono state infatti avanzate o annunciate, al di là delle formalità, le istanze di nullità e di inutilizzabilità delle rogatorie in quel processo, signor ministro, nel processo che riguarda il boss Prudentino - boss della sacra corona unita - e nel processo Lentini, che vede coinvolto anche il Presidente del Consiglio Berlusconi; l'allarme è dunque più che notevole.
Stando alle sue dichiarazioni, devo dire che in questi giorni i magistrati della procura di Milano - la cui autonomia interpretativa lei ha ribadito correttamente di voler rispettare - hanno richiesto per scrupolo una conferma dell'autenticità delle carte delle rogatorie alle autorità svizzere. Il vice direttore generale dell'ufficio federale ha dichiarato che, a più di trent'anni dalla ratifica della Convenzione di Strasburgo, è la prima volta che un simile quesito viene posto alle autorità elvetiche, ed ha formalmente confermato l'autenticità dei documenti già inviati. Ciò corrisponde al massimo garantito dalla prassi attuativa della Convenzione di Strasburgo, prassi che, come confermato in dottrina, è fonte del diritto internazionale.
Se così stanno le cose, perché il ministro Frattini in questi giorni considera tali magistrati dei ribelli? Non ritiene, dinanzi all'allarme internazionale esistente, che vi sia spazio per un intervento correttivo sulle rogatorie e sui dubbi di utilizzazione a favore del terrorismo e della criminalità mafiosa che la legge sta in concreto generando? Non sono questi i fatti che allarmano il paese e le coscienze civili oltre ogni modo e che creano un grave danno alla credibilità internazionale dell'Italia? Si diceva un tempo oportet ut scandala eveniant; mi auguro però che lo scandalo, questo scandalo delle rogatorie - che i fatti dimostrano essere utili solo al terrorismo e alla criminalità internazionale - travolga solo il Governo Berlusconi e non l'intero paese (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).

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