Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 43 dell'11/10/2001
Back Index Forward

Pag. 46


...
(Esame di una questione sospensiva - A.C. 1516)

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la questione sospensiva Acquarone ed altri n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 1516 sezione 2).
Ricordo che, a norma dell'articolo 40, comma 3, del regolamento, ha facoltà di illustrare la questione sospensiva uno solo dei proponenti, per non più di dieci minuti; può poi intervenire, per non più di cinque minuti, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.
L'onorevole Iannuzzi ha facoltà di illustrare la questione sospensiva Acquarone ed altri n. 1 di cui è cofirmatario.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare la questione sospensiva che abbiamo ritenuto di proporre, ritengo essenziale sottolineare e rimarcare, con forza, la preoccupazione di fondo, l'unica preoccupazione che, con spirito costruttivo e responsabile, ci guida: evitare che la Camera, riproducendo in blocco, senza alcuna modifica, il testo già varato dal Senato, approvi una normativa che contrasta e confligge con la nuova disciplina costituzionale.
È a tutti noto che, nella nostra disciplina costituzionale, è intervenuta una profonda modifica legata alla legge di revisione costituzionale, approvata dal Parlamento alla fine della scorsa legislatura e ulteriormente avvalorata e confermata dal voto di milioni di italiani in occasione del referendum costituzionale svoltosi domenica scorsa.
Il disegno di legge al nostro esame, che investe materie di grande delicatezza e rilevanza - quali quella delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici -, inevitabilmente, interferisce con la nuova disciplina costituzionale e noi non possiamo non sottolineare i profili forti ed evidenti di contrasto che ci hanno indotto a formalizzare la questione sospensiva, prevedendo una pausa, estremamente circoscritta e delimitata dal punto di vista temporale, per poter riformulare il testo al nostro esame e porlo in linea con le nuove previsioni della disciplina costituzionale.
Nel proporre tale questione sospensiva siamo mossi, unicamente, dalla volontà di lavorare nell'interesse generale del paese, perché condividiamo l'obiettivo del Governo di dare forte impulso alla politica delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche necessarie per ammodernare e potenziare il sistema infrastrutturale italiano che, in tutto il territorio nazionale, al nord come al sud, ha bisogno, in questo campo, di interventi decisi e qualificanti.
Proprio perché condividiamo, veramente, questo obiettivo, riteniamo che l'unico modo per portarlo avanti, per tentare di realizzarlo, è quello di tradurlo in regole coerenti con il nuovo quadro costituzionale di riparto delle competenze tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali.
La legge di revisione costituzionale ha introdotto una profonda modifica del titolo V della parte II della Costituzione, relativo alle regioni, le province e i comuni. In particolare ha operato una riscrittura degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
L'articolo 117 della Costituzione, come è noto a tutti, ripartisce l'esercizio della potestà legislativa tra lo Stato e le regioni e, con una innovazione profonda rispetto alla disciplina previgente, attribuisce alle regioni la competenza legislativa generale residuale in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione statale dallo stesso articolo 117.
Se andiamo a scorrere l'elenco delle materie che l'articolo 117 affida alla legislazione esclusiva dello Stato, vedremo come in nessuna di esse possano rientrare i settori vitali e strategici delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. Dobbiamo anche osservare che lo stesso articolo 117, nel delineare la potestà legislativa


Pag. 47

concorrente o ripartiva delle regioni, enumera una serie di materie, per il profilo che ci interessa in questa sede, in maniera molto più ampia rispetto alla vecchia formulazione del testo: infatti, l'articolo 117, nella precedente stesura, per i profili che a noi interessano, annoverava nella potestà legislativa concorrente delle regioni i porti lacuali, la viabilità, le linee automobilistiche ed i lavori pubblici di interesse giornale.
Se invece consideriamo la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa concorrente delle regioni abbraccia i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione; è quindi evidente come per gli oggetti disciplinati da questo disegno di legge si vada ad incontrare la potestà legislativa delle regioni, sancita dalla nuova normativa costituzionale; è bene ricordare che, quando si parla di potestà legislativa concorrente o ripartita, alla legislazione dello Stato compete soltanto la determinazione dei principi generali.
Ebbene, rispetto alla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in discussione riserva la definizione dei programmi di individuazione delle grandi infrastrutture, degli insediamenti produttivi di valenza rilevante, solo allo Stato, al Governo, tagliando completamente fuori dalla base decisionale le regioni. Né può bastare il riferimento che nelle parti successive del comma 1, articolo 1, del disegno di legge in oggetto viene fatto al potere di proposta che in questo campo spetta alle regioni o all'audizione, con un significato meramente consultivo, della Conferenza unificata Stato-regioni nella definizione del programma di individuazione annuale delle grandi infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici.
Ciò che è chiaro è che, nella formulazione di questo disegno di legge, le regioni sono completamente escluse dalla decisione, dalla base di identificazione delle infrastrutture, degli insediamenti produttivi, delle grandi opere da realizzare. Né può valere l'obiezione - già sollevata in quest'aula - che, quando si tratta di infrastrutture di respiro a dimensione nazionale, deve decidere unicamente lo Stato, mentre le regioni andrebbero meramente consultate, senza poter partecipare in prima linea alla decisione. Tale obiezione è in linea con una visione centralistica dello Stato, quella stessa visione centralistica che il centrodestra ha più volte osteggiato in campagna elettorale e che ogni giorno fa oggetto delle sue critiche forti, in nome, peraltro, di una devolution dai contorni assolutamente generici ed indefiniti.
Nella logica di un moderno e serio federalismo in cui si è invece mossa la legge di revisione costituzionale, vi è giustamente l'indicazione di una diversa ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le regioni e vi è l'affermazione del ruolo fondamentale in materia legislativa delle stesse regioni in quei settori che interessano questa nostra discussione. E proprio perché la nuova disciplina costituzionale ha sancito tale diverso riparto di competenze, noi dobbiamo tenerne conto ed adeguare ad essa la disciplina legislativa ordinaria che ci apprestiamo a varare.
Ancora, vi è la nuova formulazione dell'articolo 118 della Costituzione in tema di esercizio delle funzioni amministrative. Ebbene, la legge di revisione costituzionale, avvalorata dal referendum confermativo svolto domenica scorsa, attribuisce, rispetto al passato, in via primaria e diretta la competenza per l'esercizio delle funzioni amministrative ai comuni, salvo poi che esigenze di carattere unitario in nome del principio di sussidiarietà consiglino l'attribuzione di questo esercizio ad altri soggetti pubblici. Così stabilendo, l'articolo 118 della Costituzione ha costituzionalizzato un principio che già era stato inserito nella legislazione ordinaria, essendo già affermato dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale ai comuni, e solo ad essi, attribuisce la competenza amministrativa per la realizzazione e per la localizzazione degli insediamenti produttivi, principio che a livello di legislazione ordinaria aveva trovato del resto riconoscimento anche nel decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del


Pag. 48

1998, in tema di istituzione dello sportello unico per le attività produttive di competenza del comune.
Ebbene, se noi consideriamo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, vediamo come al CIPE, quindi allo Stato, sia pure integrato dai presidenti delle regioni interessate, sia attribuita una serie di competenze di natura prettamente e squisitamente amministrativa, quale il compito di approvare i progetti preliminari ed esecutivi, di vigilare sull'esecuzione dei progetti, di adottare i relativi provvedimenti concessori ed autorizzatori. Questa formulazione normativa vale alla stessa stregua per le grandi infrastrutture ma anche per gli insediamenti produttivi strategici. È quindi evidente che con questa previsione si viene ad infrangere una serie di competenze amministrative che spettano ai comuni. Abbiamo una lesione, l'invasione della sfera amministrativa dei comuni, così com'è stata riscritta ed ampliata, in coerenza con un moderno disegno federalista, dalla recente riforma costituzionale.
Non mi soffermo poi sugli altri profili che già hanno formato oggetto delle questioni pregiudiziali di costituzionalità illustrate dai colleghi Vigni ed Acquarone. Voglio soltanto sottolineare - e concludo - che queste preoccupazioni le abbiamo già espresse nel corso dei lavori in Commissione: in quell'occasione il Governo, la maggioranza, hanno ritenuto, con grande determinazione, di procedere sulla via di mantenere inalterato, immutato il testo del disegno di legge al nostro esame.
Non abbiamo condiviso quell'impostazione, ma comunque essa avrebbe potuto avere un significato diverso in attesa del voto referendario di domenica scorsa. Tuttavia, in presenza del risultato del referendum, in presenza di oltre 10 milioni di italiani - che con il loro «sì» hanno scritto una parola definitiva sul processo di revisione costituzionale in oggetto ed hanno, quindi, fatto sì che la riforma costituzionale venisse alla luce e diventasse definitiva - in presenza di questo grande fatto istituzionale e democratico non è possibile non tener conto di tali preoccupazioni. Non è possibile non rendersi conto della necessità di adeguare il testo normativo alla nuova disciplina costituzionale, per evitare poi che la nuova normativa possa cadere sotto i colpi e le censure del giudice costituzionale adito in via di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni o attraverso un accesso in via incidentale.
Saremo pronti a prestare tutta la nostra collaborazione in questo senso. Non si può essere disattenti nei confronti di queste preoccupazioni, né a maggior ragione si può essere disattenti quando si vuole legare il potenziamento del ruolo delle regioni e dei governi locali non a slogan vuoti, non a disegni astratti generici, indefiniti e vaghi ma a riforme costituzionali serie e ad attività legislative coerenti. Abbiamo espresso questa posizione perché vogliamo le infrastrutture, ma vogliamo anche rispettare e valorizzare la nuova stagione federalistica delle regioni e delle autonomie locali (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Acquarone ed altri n. 1.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 474
Votanti 473
Astenuti 1
Maggioranza 237
Hanno votato
208
Hanno votato
no 265).

La discussione sulle linee generali - come convenuto nella Conferenza dei presidenti di gruppo - avrà luogo nella seduta di lunedì 15 ottobre.

Back Index Forward