DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
sottosviluppo) per cui i fondi (Q.C.S.) prevedono per detto periodo attività di formazione;
piano annuale per la formazione professionale predisposto dalla Giunta regionale;
1998 ed è stata registrata nel protocollo di arrivo il 20 gennaio 1999 al n. 251 senza, cioè, che fosse trascorso il periodo di 120 giorni stabilito per il ricorso alla previsione del menzionato articolo 4, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1994; in sostanza, la richiesta di parere è stata formulata solo ventisette giorni prima dell'emanazione del decreto, pervenendo - tra l'altro - in regione dopo l'emanazione del decreto stesso;
nella regione Lazio è attualmente in vigore la legge regionale 25 novembre 1999, n. 34 «Programmazione degli interventi a sostegno dei nuclei familiari»;
tale legge consente di sostenere le famiglie nella loro opera - essenziale - di assistenza e cura;
tale legge consente altresì di sostenere le famiglie che vivono in particolari condizioni di bisogno;
sono presenti nella legge in vigore misure finalizzate al sostegno delle maternità difficili;
la giunta regionale attuale ha presentato un nuova proposta di legge che tende ad apportare cambiamenti che riguardano esclusivamente la natura giuridica della famiglia, escludendo gli aiuti alle famiglie di fatto;
la giunta regionale del Lazio tende a imporre una normativa non finalizzata ad aiutare le famiglie in difficoltà (cosa già possibile con le leggi vigenti nella regione), ma ad affermare e privilegiare comportamenti e atteggiamenti nei confronti dei vincoli familiari o addirittura introdurre surrettiziamente nuove fattispecie giuridiche, come il riconoscimento della soggettività giuridica dell'embrione per fini fiscali, rischiando di vanificare le politiche familiari su cui è possibile costruire larghe convergenze, trasformandole in occasioni di scontro ideologico e propagandistico sui temi della libertà e della responsabilità femminile;
ad avviso dell'interrogante è da considerarsi più giusto che le regioni si misurino, nella pienezza delle loro prerogative, sulle politiche sociali, in grado di sostenere tutte le famiglie impegnate in una preziosa funzione di sostegno e integrazione, piuttosto che sulla definizione della natura giuridica della famiglia e dei suoi membri -:
se non sia il caso di chiarire la natura della potestà legislativa delle regioni in questa materia;
quali misure intendano adottare per l'applicazione della 194 del 1978 per garantire alle donne un'adeguata assistenza sia nel senso della prevenzione sia per l'interruzione volontaria della gravidanza nelle strutture ospedaliere.
(3-00266)
l'ultimo Piano di formazione in regione Puglia è stato approvato con delibera n. 418 del Consiglio regionale in data 28 giugno 1999 e successivamente con attività di scorrimento con delibera n. 2037 del 29 dicembre 1999;
nella prima fase l'attività ha riguardato soprattutto la «formazione tradizionale» ed ha sviluppato corsi nel settore secondario e terziario, settore nei quali diversi enti sono sufficientemente accreditati mentre nella seconda fase alcuni corsi sono stati affidati ad associazioni temporanee di imprese (Enti - Aziende) che hanno gestito attività orientata alla crescita professionale di dipendenti di aziende e di giovani disoccupati che sono stati inseriti nelle attività produttive dopo il processo formativo;
per il periodo 2000/2006 Il F.S.E. ha inserito la Puglia nelle regioni ricadenti nell'obiettivo 1 (Zone svantaggiate e di
il P.O.R. Puglia 2000/2006 approvato il giorno 8 agosto 2000 dalla Commissione europea, recepito il giorno 11 dicembre 2000 dalla giunta regionale Puglia con pubblicazione su BURP in data 16 febbraio 2001, per le attività di formazione prevede i seguenti finanziamenti:
Asse I risorse naturali: formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati all'asse (il personale del sistema formativo può essere impegnato nelle attività di tutoring, docenza e gestione amministrativa);
Asse II risorse culturali: formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati all'asse (il personale del sistema formativo può essere impegnato nelle attività di tutoring, docenza e gestione amministrativa);
Asse III risorse umane;
Asse IV sistemi locali di sviluppo;
Asse V città, enti locali e qualità della vita;
Asse VI reti e nodi di servizio;
l'importo complessivo previsto dal POR, relativamente alle attività formative, ammonta a lire 1.598.486.924.622 pari a euro 825.549.600;
alla data odierna sono stati impegnati solo i fondi relativi alla prima annualità dell'Asse III Misura 3.5 Azione A, mentre sono stati pubblicati e non ancora conclusi i bandi relativi all'annualità dell'Asse III Misure 3.2, 3.3, 3.4 e 3.14;
dal 3 settembre 2001, tutto il personale Irapl è in preavviso di licenziamento che si concreterà il 3 dicembre;
l'Irapl e le organizzazioni sindacali di categoria ritengono che l'assenza di un piano formativo da oltre un anno e la mancanza di garanzia delle retribuzioni al personale, da parte della Regione Puglia, siano i motivi che hanno indotto l'Ente a procedere con l'intimazione del licenziamento;
la regione non adempie in modo puntuale alla pubblicazione dei bandi e quindi alla realizzazione del servizio formativo assegnatogli per delega dello Stato con la legge quadro del 21 dicembre 1978, n. 845 e non osserva, tra l'altro, il proprio strumento legislativo del 17 ottobre 1978 legge n. 54 della Regione Puglia;
l'articolo 3 della legge n. 845 del 1978 «Poteri e funzioni delle Regioni» al comma d), recita: assicurare la partecipazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli Enti locali delle categorie sociali e degli altri Enti interessati;
l'articolo 5 della legge n. 845 del 1978 «Organizzazione delle attività» al comma 1, recita: Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale ...eccetera;
l'articolo 6 della legge n. 54 del 1978 «Programmazione e coordinamento» al comma 1, recita: tutte le attività di formazione professionale di cui all'articolo 2 comunque svolte nell'ambito regionale sono programmate e coordinate dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione che predispone anche i relativi piani finanziari ...eccetera;
l'articolo 7 della legge n. 54 del 1978 «Piano poliennale di formazione» al comma 1, recita: La regione, per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, predispone il programma poliennale comprensivo di tutte le iniziative e le attività di formazione professionale o comunque da realizzare nell'ambito regionale ...eccetera;
l'articolo 8 della legge n. 54 del 1978 «Piano annuale di formazione» al comma 1, recita: Il Consiglio regionale, entro il primo semestre di ogni anno approva il
l'articolo 12 della legge n. 54 del 1978 «Finanziamento delle attività di formazione professionale» al comma 1, recita: per lo svolgimento delle attività di formazione professionale i finanziamenti sono erogati dalla regione agli enti interessati con riferimento a quanto segue: retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione all'organico del personale docente e non docente fissato secondo i criteri di cui alla presente legge ...eccetera;
l'articolo 29 della legge n. 54 del 1978 al comma 1, lettera b), stabilisce che il trattamento economico e normativo del personale degli Enti convenzionati, con esclusione di quelli di cui al penultimo comma dell'articolo 5, farà riferimento al C.C.N.L. di categoria (in pratica recepisce i contratti nazionali di F.P.);
la dichiarazione congiunta del C.C.N.L., firmata a Firenze il 20 gennaio 1995, contratto in vigore a tutt'oggi, al 2o comma, punto 4 recita: il contratto dovrà configurarsi come uno strumento operativo per favorire una ricollocazione del personale eccedente utilizzando sia gli strumenti della mobilità all'interno del complessivo sistema di formazione professionale, la riconversione e la riqualificazione, sia gli ammortizzatori sociali legati alla situazione dei settori in ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994 e al decreto-legge n. 674 del 1994, da estendere al settore, nonché nuovi strumenti legislativi che consentano la mobilità esterna ...eccetera;
lo stesso C.C.N.L. all'articolo 26 garantisce la salvaguardia occupazionale attraverso l'istituto della mobilità e di conseguenza il personale non comprende la presa di posizione dell'ente Irapl che ancora una volta procede con lettere di licenziamento individuale;
i 65 dipendenti dell'Irapl non percepiscono retribuzioni dal 31 dicembre 2000 e per i precedenti 6 mesi, avendo percepito degli acconti salariali, non sono in possesso di regolare busta paga che potrebbe servire per eventuali richieste di prestiti bancari -:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti, direttamente attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri o attraverso i ministeri del lavoro e delle politiche sociali, per le politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza;
se il Governo intenda intervenire per il ripristino immediato della legalità nonché sollecitare nelle sedi e con gli strumenti opportuni la regione Puglia al rispetto degli accordi sindacali;
se il Governo intenda sollecitare la regione Puglia per la formulazione immediata del Piano regionale per la formazione professionale nonché per l'attuazione dei bandi già emanati.
(4-00839)
con decreto 16555 del 12 gennaio 1999, il ministero delle attività produttive concedeva alla ISOSAR srl l'autorizzazione a costruire «... nel territorio del comune di Manfredonia ...» un deposito costiero di stoccaggio ed imbottigliamento di GPL per una capacità complessiva di 60.200 mc;
in detto decreto è testualmente riportata la dicitura, secondo cui si considera «... acquisito in senso favorevole il parere della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 ...»;
dagli atti della regione Puglia risulta che la richiesta di parere ministeriale è stata formulata solo in data 16 dicembre
ad avviso dell'interrogante, dalla lettura del contestato decreto emergerebbe una serie di irregolarità ed omissioni, quali:
a) mancata preliminare VIA del terminale gasiero resa obbligatoria si sensi dell'articolo 1, punto 1) comma a) legge 28 febbraio 1992, n. 220;
mancata applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1998 di modifica al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1988 con cui si è resa obbligatoria la VIA per tutti i nuovi depositi di GPL con capacità superiore a 40.000 mc;
b) mancata indicazione di un sito preciso, tanto più necessaria trattandosi di attività definita «a rischio di incidente rilevante» (decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 - legge Seveso) in una zona dichiarata dallo Stato «ad alto rischio ambientale»;
c) mancata indicazione di un'opera cosiddetta «accessoria» di rilevante entità quale il raccordo ferroviario di circa 2 km interferente con la zona umida «Palude Frattarolo»;
erronea indicazione del gasdotto, composto da tre tubi, di collegamento dal «porto» (anziché dal terminale gasiero) «al deposito» secondo un tracciato del tutto diverso da quello reale che dovrà svilupparsi per oltre 5 chilometri anche per via sottomarina e non solo per via terra come erroneamente riportato in decreto; la qualcosa ha consentito di eludere l'obbligo della preliminare VIA di cui all'articolo 1 comma c) della già citata legge 28 febbraio 1992, n. 220;
l'area prescelta per la costruzione del megadeposito andrebbe ad interessare un contesto ambientale di primaria importanza naturalistica per effetto di Habitat prioritari a forte rarefazione ed è compresa nella Z.P.S. «Valloni e steppe pedegarganiche» ufficialmente identificata COD IT 9110008 e tutelata dalla Unione europea;
a ridosso dell'insediamento ISOSAR e contiguo alla Z.P.S. insiste anche il SIC (Sito di importanza comunitaria) «Zone Umide della Capitanata» - COD IT 91110005, comprendente la Riserva Naturale «Palude Frattarolo» e le zone umide «Foce del Candelabro» e «Lago Salso»;
secondo quanto risulta all'interrogante, la Commissione europea, a seguito di denuncia, ha aperto un fascicolo per procedura di infrazione contro il nostro Paese con numero 2001/4156.SG (2001) A/2150;
del tutto inopinatamente, il Ministero delle attività produttive con lettera del 16 novembre 2000, n. 224533 D.G.E.R.M-Uff. 4, ha prorogato di altri 2 anni la validità del già irregolare decreto, pur in presenza di:
a) mancato inizio dei lavori che a mente dell'articolo 3 avrebbero dovuto essere ultimati «... non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto ...» venendo, quindi, in questione un «nuovo» provvedimento assunto in violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 18 aprile 1994;
b) parere negativo sulla compatibilità ambientale espresso dalla regione Puglia antecedentemente alla concessione della irrituale proroga con determinazione n. 192 del 27 settembre 2000 regolarmente pubblicata nell'apposito albo e comunicata ai competenti ministeri; determinazione assunta sulla base di analogo parere negativo del comitato regionale di Valutazione di Impatto Ambientale;
c) parere contrario «... ai soli fini ambientali alla realizzazione di un deposito costiero ...» espresso sin dal 27 gennaio 2000 dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota ST/403/1968/99;
d) analogo parere negativo aveva espresso la commissione ministeriale VIA con provvedimento n. 387 del 25 ottobre 2000;
sulla base del predetto parere negativo della Commissione ministeriale per la VIA, il ministero dell'ambiente di concerto con quello per i beni e le attività culturali con decreto n. 5673 del 21 dicembre 2000 esprimeva il definitivo giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del megadeposito di GPL;
la comunità di Manfredonia è preoccupata dalle notizie riguardanti i tentativi di voler realizzare ad ogni costo il deposito di GPL in dispregio ad ogni norma ed allo stesso buon senso mentre attende ancora interventi di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio per puntare ad un nuovo modello di sviluppo che valorizzi la vocazione turistica del Gargano le cui prospettive già attualmente penalizzate da una rete viaria e ferroviaria deficitaria sarebbero definitivamente compromesse anche dalla movimentazione di circa 200 tra autobotti ed autocarri giornalieri oltre a circa 250 ferroconvogli annui -:
se non intendano:
a) accertare se nell'emanazione del decreto 16555 sia stata osservata la normativa e la procedura per la localizzazione di depositi costieri di GPL, con capacità superiore a 40.000 mc e con imponenti opere accessorie, tra cui un gasdotto sottomarino;
b) accertare anche da un punto di vista temporale se detto decreto sia stato emesso a seguito di adozioni di atti preliminari e propedeutici secondo le suddette normative e procedure;
c) accertare se i vari pareri dati «per acquisiti» rispecchiano le effettive volontà degli Enti interessati e se gli stessi riguardano le opere che si intendono effettivamente realizzare che risulterebbero diverse per ubicazione, profili progettuali ed opere cosiddette accessorie da quelle desumibili dalla «domanda ISOSAR del 30 ottobre 1997 sulla cui base risulta emesso il decreto di autorizzazione «... alla costruzione ed esercizio ...» del megaimpianto;
d) accertare i motivi e le eventuali responsabilità della concessione della proroga di 2 anni avvenuta sulla scorta della sola richiesta formulata dalla ISOSAR in dispregio delle contrarie volontà espresse già dalla regione, dai ministeri ed organismi competenti, nonché in violazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1998 di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1988 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 18 aprile 1994;
revocare l'illegittima proroga o, almeno, sospenderne l'efficacia nelle more di tali accertamenti.
(4-00840)
venerdì 14 settembre 2001 una tromba d'aria ha colpito la bassa Valle Scrivia (in provincia di Alessandria) causando danni rilevanti specie nel comune di Castelnuovo Scrivia;
ricordato che i danni hanno interessato impianti pubblici, strutture agricole ed artigianali, nonché abitazioni -:
quali risorse si intenda stanziare in accoglimento alla richiesta di stato di calamità inoltrata dal competente Assessorato della Regione Piemonte.
(4-00845)
nel comune di Serravalle Scrivia (Alessandria) da anni è aperta la questione della bonifica della Ecolibarna;
un ulteriore ritardo nella ripresa dell'intervento di bonifica - ormai fermo da tempo - aumenta il rischio di un ulteriore danno ecologico se è vero che l'ex Ecolibarna sorge a ridosso dello Scrivia alle cui falde si ritiene siano interessati parecchi acquedotti della zona -:
quali iniziative urgenti intenda assumere per individuarne risorse atte a riprendere l'intervento così da ultimare, una volta per tutte, la bonifica della cosiddetta ex Ecolibarna in Serravalle Scrivia (Alessandria).
(4-00848)
con ordinanza n. 2275/FPC del 1o giugno 1992 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvedeva al finanziamento degli interventi finalizzati alla bonifica del sito ex-Ecolibarna, in Serravalle Scrivia (Alessandria);
il progetto di bonifica prevedeva il macro-incapsulamento della cosiddetta discarica delle melme acide ed il recupero dei rifiuti interrati nella discarica denominata di «Sud-Est», con successiva inertizzazione in loco e smaltimento presso poli esterni;
a tutt'oggi sono stati ultimati i lavori relativi alla discarica delle melme acide come da progetto iniziale, mentre la bonifica della discarica di «Sud-Est» è stata eseguita parzialmente;
questa situazione genera uno stato di giustificato allarme e preoccupazione nella cittadinanza dei comuni interessati -:
se non intendano attivare una verifica della situazione sopra descritta e quindi tutte le procedure atte a raggiungere gli obiettivi fissati nell'ordinanza n. 2275/FPC del 1o giugno 1992.
(4-00849)
con i finanziamenti della legge n. 137 del 1952 furono costruiti ed assegnati appartamenti agli esuli dei territori della Venezia Giulia ceduti alla Jugoslavia;
in Firenze (via Niccolò da Tolentino) tali immobili stanno per essere requisiti, a giudizio dell'interrogante inopinatamente ed illegittimamente dal comune di Firenze;
tali immobili sono di proprietà demaniale, così come ribadito più volte dal Consiglio di Stato, nonostante il comune di Firenze li abbia arbitrariamente assimilati al regime giuridico delle proprietà di edilizia residenziale pubblica inapplicabile invece alla fattispecie stante la specialità della loro destinazione;
addirittura il comune di Firenze riscuote illegittimamente un canone di affitto da persone, in larga parte divenute proprietarie di tali immobili stanti la legge n. 560 del 1993 che ha concesso loro la possibilità di acquistarli nonostante la stupefacente lentezza del locale demanio che, a sette anni dall'entrata in vigore di detta legge, non sia stato perfezionato nessun atto di vendita;
inoltre la legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha prorogato il termine della domanda di cessione di immobile ai profughi sino al 30 dicembre 2005 a significare che è ancora lo Stato competente sulle questioni inerenti gli esuli -:
quali urgentissime iniziative si intenda assumere, affinché siano tutelati i diritti dei legittimi proprietari degli appartamenti;
quali disposizioni in merito si intenda assegnare alla prefettura di Firenze;
se non si reputi opportuno ed urgente impartire immediatamente disposizioni agli uffici demaniali di Firenze affinché finalmente provvedano all'alienazione di tali immobili ai legittimi proprietari così come previsto dalla legge n. 560 del 1993.
(4-00850)