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PRESIDENTE. L'onorevole Alberta De Simone ha facoltà di ALBERTA DE SIMONE. L'obiettivo della parità tra uomo e donna, con la possibilità di avere pari opportunità nel lavoro e nella vita, costituisce una linea costante della nostra storia democratica e repubblicana. È appena il caso di ricordare che, quando nel nostro paese si andava progressivamente verso un allargamento del suffragio e quando, infine, il Governo Depretis decise di concedere il diritto di voto a tutti gli italiani, quest'ultimo fu chiamato suffragio universale, ma riguardava soltanto i cittadini maschi del nostro paese.
1991 per le azioni positive e la legge n. 215 del 1992 per promuovere l'imprenditorialità femminile.
previsto dall'articolo 9 dello stesso decreto, che è destinato sia all'ufficio della consigliera nazionale sia alla rete nazionale, alle regioni e alle province.
PRESIDENTE. Il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, senatrice Sestini, ha facoltà di GRAZIA SESTINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, mi sembra opportuno, in relazione alla questione sollevata nell'atto ispettivo in discussione, fare una premessa di carattere normativo. Come è noto, il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 196, ha lo scopo di rafforzare l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, già previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, attraverso la previsione di alcuni strumenti.
sua scadenza. Ora si è di fatto in un momento di stallo. Il decreto prevede, però, uno strumento ulteriore da utilizzare in caso di mancata designazione delle consigliere e dei consiglieri entro 60 giorni dalla scadenza del mandato o di designazione effettuata in assenza di requisiti, e cioè il potere sostitutivo di nomina da parte del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle pari opportunità.
PRESIDENTE. L'onorevole Alberta De Simone ha facoltà di replicare.
ALBERTA DE SIMONE. Il Governo è venuto in aula a fare una descrizione molto precisa del decreto e anche a darci conto di quello che impedisce e frena l'applicazione del decreto n. 196. In questa breve replica, vorrei limitarmi a fare due osservazioni. Una riunione si è svolta il 18 settembre, l'altra si svolgerà il 7 novembre. Se riteniamo che questa azione
sia mirata a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi si oppongono al percorso lavorativo di valorizzazione delle professionalità femminili e della loro formazione, dovremmo dare un'accelerata all'attuazione di questo decreto.
Invece, dal 1o febbraio del 1945 furono ammesse le donne, che entrarono a far parte dell'Assemblea costituente per la prima volta, essendo elette cinque donne accanto a settantacinque parlamentari, e che lavorarono dal 4 marzo al 22 dicembre del 1947 alla stesura della nostra Costituzione.
Quindi, dobbiamo attendere il 1948 per avere il vero suffragio universale, cioè il diritto di voto alle donne e agli uomini italiani, all'indomani della caduta del fascismo e quando in questo paese si respira finalmente un'area di vera democrazia. Mi pare anche il caso di ricordare che l'articolo 3 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e via dicendo e che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana.
Proprio quest'aula, nella passata legislatura, approvò una modifica all'articolo 51 della Costituzione, modifica che non è diventata efficace perché non ha avuto i tempi di approvazione, due volte nelle due Camere, essendo appunto una legge costituzionale. Tale questione ritorna in questa legislatura perché i parlamentari di tutte le opinioni - della maggioranza e dell'opposizione, e ad essi si aggiunge il ministro per le pari opportunità - hanno ripresentato la proposta di modifica dell'articolo 51, che intende introdurre nella Costituzione il principio di azioni positive e di pari opportunità delle donne, da attuare per rimuovere l'ultimo grande ostacolo di accesso: quello delle pari opportunità nei luoghi decisionali, nella politica e negli esecutivi.
Dopo questa breve premessa, vorrei dire che negli ultimi dieci anni in questo paese abbiamo ottenuto alcune leggi tra le più avanzate d'Europa: la legge n. 125 del
Queste leggi sono due esempi, sicuramente settoriali, del lungo cammino che in più di cinquant'anni le donne italiane hanno compiuto sulla strada del raggiungimento di una parità che fosse effettiva e non solo proclamata. Difatti, gli ultimi dati dell'ISTAT, relativi ad una conferenza del gennaio 2000, ci dicono che le donne hanno avuto accesso all'istruzione: ricordiamo che le ragazze iscritte all'università sono oggi il 47,5 per cento, mentre negli anni 1950-51 erano il 3 per cento; a mio parere, questo dato è emblematico dell'investimento su di sé, sulla propria preparazione e professionalità che hanno compiuto le donne.
Sempre secondo l'ISTAT, il rendimento femminile negli studi e nella preparazione è superiore a quello maschile.
Tuttavia, quando dal terreno degli studi e della professionalità ci spostiamo sul terreno dell'accesso al lavoro e delle carriere, rileviamo che il dato torna a svantaggio delle donne. Dunque, non bastano più professionalità, più preparazione, migliori risultati sul piano del rendimento formativo per garantire più accesso alle donne nel mondo del lavoro, nel quale si registra un accesso di gran lunga inferiore a quello degli uomini. Se osserviamo le carriere e le altre professioni, vediamo che questo percorso non è compiuto e che ha ancora bisogno di molto impegno e di molta condivisione.
Parlavo delle leggi che riguardano le azioni positive e l'imprenditorialità femminile. Nel 1995 si è tenuta la Conferenza di Pechino, che ha rappresentato il momento in cui il percorso delle donne italiane è stato messo a confronto con quello delle donne di tutti gli altri paesi dell'ONU. In tale Conferenza sono emerse anche grandi discriminazioni, grandi problemi, grandi disuguaglianze.
Dopo la Conferenza di Pechino, il Governo Prodi nominò, per la prima volta, un ministro per le pari opportunità. L'istituzione del Ministero per le pari opportunità, nel nostro paese, costituiva una novità alla luce della quale era necessario ripensare il ruolo della Commissione nazionale per la parità - a sua volta istituita con legge - e di tutti gli organismi di parità e dei consiglieri di parità, distribuiti presso i vari enti, le regioni, le province e i comuni, che assumevano - da quel momento - sempre più la valenza di rappresentanza di donne associate e di interlocuzione con reti di donne impegnate in diversi ambiti sociali, istituzionali, di informazione, di ricerca e di proposta.
È stato, dunque, emanato il decreto legislativo n. 196 del 2000, che ha riformulato l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e introdotto nuove disposizioni in materia di azioni positive. Il fine del decreto n. 196 è quello di rendere efficace l'azione delle consigliere e dei consiglieri di parità. Tale efficacia si raggiunge attraverso sia una definizione dei compiti sia un rinnovo delle cariche sia l'istituzione di un fondo con il quale provvedere a costituire una rete nazionale, nelle regioni, nelle province, in vari enti, al fine di rimuovere gli ulteriori ostacoli che, in questo paese, frenano e bloccano l'ingresso delle donne e il loro percorso lavorativo.
Ad oggi, non risulta ripartito il fondo istituito con il decreto legislativo n. 196 del 2000. In data 18 luglio 2001 - poco prima delle ferie - proprio la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha presentato l'edizione 2000-2001 del codice donna e, in quella circostanza (cioè in occasione della presentazione di questo codice che contiene le leggi, i passi avanti fatti finora su questa strada di progresso e di civiltà), ha esposto i motivi per i quali, fino ad ora, è rimasta inattuata l'importante normativa di riforma della legge n. 125 del 1991.
In particolare: non è stata stipulata la convenzione quadro, che doveva essere stipulata dal ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro per le pari opportunità; non è stata indetta la conferenza unificata prevista dal decreto n. 196; non è stato ripartito il fondo
Tale atto è assolutamente necessario per consentire le azioni in giudizio della consigliera di parità, il pagamento dei compensi e delle indennità, la remunerazione dei permessi, il funzionamento della rete nazionale delle consigliere di parità. Si è poi detto che, in sede di prima applicazione del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 196, si sarebbero dovute rinnovare tutte le cariche, secondo criteri omogenei e procedure che sono indicate nell'articolo 2 del provvedimento. Nonostante siano scaduti i termini e completate le nomine, solamente il 50 per cento delle designazioni sono state fatte, per cui, ad oggi, i due terzi delle regioni e la metà delle province risultano sprovviste delle consigliere e dei consiglieri di parità.
In merito, quindi, a questi gravi ritardi nell'attuazione del decreto legislativo n. 196 del 2000, abbiamo preso la decisione, insieme ad un gruppo consistente di parlamentari, di sottoporre questo problema all'attenzione del Governo, perché metta a disposizione i fondi necessari, perché riapra i termini e faccia concludere tutte le nomine e tutti i rinnovi che non sono stati espletati, perché intensifichi l'attività di supporto in vista dell'approvazione della convenzione quadro e del provvedimento di riparto dei fondi. Su tutta questa problematica, mi attendo una risposta da parte dell'attuale esecutivo.
L'articolo 2 disciplina il procedimento di nomina delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, articolato in due fasi: la prima attiene alla designazione della consigliera effettiva e supplente da parte degli organi a questo preposti dall'ente; la seconda fase riguarda la nomina che avviene con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per le pari opportunità. Possono essere nominate consigliere di parità solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ovvero competenza ed esperienza in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità e di mercato del lavoro. L'articolo 4 istituisce la rete delle consigliere di parità, mentre l'articolo 5 prevede la predisposizione di una convenzione quadro che disciplini l'attività delle consigliere, con particolare riguardo ai profili di organizzazione e funzionamento degli uffici ed agli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti. L'articolo 9 istituisce poi un fondo per l'attività delle consigliere le cui risorse vengono attribuite con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata.
È previsto che il 30 per cento delle risorse venga destinato all'ufficio della consigliera nazionale ed all'attività della rete, mentre il 70 per cento venga attribuito alle regioni. La distribuzione delle risorse tra le regioni avverrà sulla base dei criteri di riparto elaborati dalla commissione interministeriale di gestione del fondo, come previsto dall'articolo 9, comma 4. Allo stato attuale, solo il 50 per cento delle province e poche regioni risultano dotate delle consigliere di parità.
Il decreto legislativo n. 196 del 2000 prevede, all'articolo 2, comma 5, che in sede di prima applicazione il termine per procedere alla nomina sia il 31 dicembre 2000. Tale termine è stato, dunque, ampiamente superato, ma non trattandosi di termine perentorio si è proceduto a predisporre i decreti di nomina anche dopo la
Tale strumento consentirebbe di far fronte all'inerzia di regioni e province nell'attivare le procedure per la designazione dei rispettivi organi di parità, ponendo fine ad una lacuna nella tutela effettiva contro le discriminazioni. Fin dal settembre 2000, è stato costituito un gruppo di lavoro per la predisposizione della convenzione quadro, di cui all'articolo 5, secondo comma. Tale gruppo era composto dalle consigliere nazionali di parità, effettiva e supplente, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero per le pari opportunità, dalla sottosegretaria al lavoro con delega per le pari opportunità e dalla vicepresidente del comitato nazionale di parità e pari opportunità. Tale gruppo ha proceduto alla stesura della convenzione, la quale, secondo il dettato normativo, va predisposta con la Conferenza unificata. In questa sede, fin dalla prima riunione risalente all'aprile 2001, sono emersi problemi di tipo politico, che si sono posti come pregiudiziali ed hanno di fatto impedito l'accordo sul contenuto della convenzione. Il nodo è costituito dal trasferimento delle risorse alle regioni e alle province, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 469 del 1997. Infatti, l'UPI lamentava l'insufficienza delle risorse necessarie alla predisposizione di personale e strutture per il funzionamento degli uffici delle consigliere, nonché il mancato trasferimento alle province di 100 miliardi, previsti dalla legge finanziaria a favore dei servizi per l'impiego. Nelle due riunioni tecniche successive, convocate prima dello scioglimento della Conferenza unificata in coincidenza delle elezioni, tali pregiudiziali hanno impedito il formarsi di un accordo su quella che doveva essere la cornice entro cui si esplica l'attività delle consigliere di parità.
Il decreto legislativo n. 196 del 2000 istituisce una commissione interministeriale con lo scopo di gestire il fondo per l'attività delle consigliere. Tale commissione provvede a formulare la proposta di riparto delle risorse del fondo tra le regioni e ad approvare i progetti e i programmi della rete delle consigliere. Solo a marzo 2001 il decreto di nomina della commissione è stato registrato dalla Corte dei conti. Da maggio si sono susseguite tre riunioni in cui si è proceduto a predisporre e discutere i criteri utili alla ripartizione della quota del 70 per cento delle risorse del fondo tra le regioni. Nella riunione, tenutasi il 18 settembre di quest'anno, presso la direzione generale per l'impiego dell'amministrazione che rappresento, si è proceduto alla formulazione della proposta di riparto. Sulla base di questa è stata poi predisposta una bozza di decreto con allegata la tabella che individua i parametri e gli indicatori per la ripartizione del fondo nazionale per le consigliere e i consiglieri di parità regionali e provinciali. Lo schema di decreto dovrà essere perfezionato di concerto con il ministro per le pari opportunità e con l'acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, sottoposto alla firma del ministro del lavoro e delle politiche sociali e del ministro per le pari opportunità, come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2000. La prossima riunione è fissata per il giorno 7 novembre, alle ore 10.
Così come l'UPI afferma che vi è un'insufficienza di risorse, bisogna prendere atto che ci troviamo alla vigilia della finanziaria; questo non è un capitolo talmente impegnativo da mettere in discussione un equilibrio globale, pertanto, se ci fosse un bisogno di integrazione di risorse, mi permetto di suggerire all'esecutivo di predisporla. Lo faremo anche noi, elaborando emendamenti al fine di ottenere una maggiore disponibilità di risorse.
Quello che mi preoccupa è invece l'aspetto riguardante una possibile caduta di attenzione e di sensibilità; non voglio imputare tale caduta all'una o all'altra parte politica. Nel clima di gravissima crisi internazionale che stiamo vivendo, tutto ciò che è necessario, utile ed importante per la vita delle donne di questo paese rischia di apparire come secondario.
Credo che un atteggiamento di maggior saggezza ed equilibrio debba mirare al perseguimento ostinato di queste strade.
Il sottosegretario che mi ha risposto ricordava che in questo decreto, per la prima volta, sono stati introdotti i requisiti per le nomine. Questo è un esempio di trasparenza e professionalità; si vogliono sottrarre per la prima volta questi luoghi alla discrezionalità di chi fa le nomine, misurandoli invece con il metro delle capacità, delle motivazioni, della preparazione a svolgere queste funzioni.
Ecco perché, al di là delle difficoltà che mi sono state esposte e che sono anche precedenti alle elezioni, mi dichiaro solo parzialmente soddisfatta della risposta del Governo; pertanto, sollecito un puntuale ed attivo impegno dei ministeri interessati perché il decreto venga attuato rapidamente poiché tutte le parti più sensibili, gli enti locali e soprattutto le donne di questo paese stanno attendendo una risposta.
Ho avuto notizia l'altro giorno che soltanto alla regione Campania, in riferimento alla legge per l'imprenditorialità femminile, sono state presentate 4000 domande. Vi è una richiesta fortissima (che non può essere inevasa) di essere aiutate anche a far da sé.
Questi luoghi istituzionali, i consigli di pari opportunità, le consigliere di pari opportunità hanno un'importanza vitale affinché il nostro Paese vada avanti su questa strada, senza conoscere soste o ritorni al passato.


