TESTO AGGIORNATO AL 19 SETTEMBRE 2001
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stata conferita dagli stessi Giuseppe e Tullio Ciarrapico alla Sanità nel 1995;
a partire dall'andamento del prezzo del petrolio, dalle accise imposte dal Governo e dai guadagni eccessivi degli stessi petrolieri -:
deve evidenziarsi come tali categorie di soggetti siano poste sullo stesso piano. Infatti la norma di attuazione prevede che nell'ipotesi in cui l'impegno a formulare un programma identico o migliorativo rispetto a quello ritenuto migliore sia assunto da parte del solo concessionario uscente, questi risulta privilegiato. Nel caso in cui lo stesso impegno sia invece assunto sia dal concessionario uscente che da una o più imprese degli enti locali, non è previsto il venir meno della preferenza per il concessionario uscente, ma si attiva un'ulteriore procedura diretta a definire quale dei predetti soggetti, posti su un piano di assoluta parità, debba essere scelto. Tale obiettivo viene realizzato invitando tali soggetti alla presentazione di un programma ulteriormente migliorativo sotto i profili paesaggistici, ambientale e del deflusso ad uso idropotabile e itticolturale rispetto a quello che i medesimi soggetti avevano assunto l'impegno di attuare;
comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze, provvedono affinché tali servizi funzionino in base ai princìpi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti»;
La comunicazione interpretativa della Commissione, pubblicata su GUCE C17 del 19 gennaio 2001, diretta a chiarire in modo più preciso ruoli delle autorità pubbliche e le disposizioni relative alla concorrenza e al mercato interno applicabili ai servizi di interesse generale, ribadisce i seguenti punti fondamentali:
la vertenza sull'Alto Adige, gli articoli 12 e 13 del secondo Statuto di autonomia (legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) e l'originaria norma di attuazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 hanno riconfermato il ruolo strategico del patrimonio idrico pubblico e dell'energia idroelettrica per le autonomie provinciali e degli enti locali, considerando immanente all'autonomia stessa il governo delle risorse territoriali, ambientali e idriche;
la Sorgenti spa, notoriamente di proprietà di Giuseppe e Tullio Ciarrapico, ha preso in gestione dalla Sanità spa, controllata dalla Banca di Roma, la Fonte Appia, dove si imbottiglia l'omonima acqua minerale, di proprietà della Idrominerale Romana Bognanco (IRB);
la IRB, in base ad un preciso «piano» approvato dalla Banca di Roma, era
nel 1999, la Sanità, controllata dalla Banca di Roma, ha ceduto la Idrominerale Romana Bognanco unitamente alla famosa clinica Villa Stuart ad una misteriosa società, la Europa Service srl, per l'incredibile somma di lire 100.000 (centomila), secondo gli interpellanti, è necessario che si verifichi a chi in realtà sia riconducibile tale società;
i signori Giuseppe e Tullio Ciarrapico, acquisita nell'anzidetto modo la disponibilità della Fonte Appia, vorrebbero cambiare destinazione all'intera zona, trasformandola in un centro commerciale, riducendo, a tal fine, drasticamente la produzione di acqua minerale, con gravissime ripercussioni sul piano occupazionale;
risulta inoltre che i signori Ciarrapico abbiano chiesto un rinnovo della relativa concessione mineraria alla regione Lazio;
il signor Giuseppe Ciarrapico, a seguito di sentenze passate in giudicato per reati continuati commessi fino al 1993, in base all'articolo 47 della legge n. 354 del 1975 (la cosiddetta legge Gozzini), in data 5 luglio 2000 è stato affidato al servizio sociale in vista di una sua possibile rieducazione;
il Gup di Frosinone, con sentenza del marzo del corrente anno, a seguito della domanda di patteggiamento avanzata, ha condannato il signor Tullio Ciarrapico a tre anni di reclusione (ridotti ad un anno e nove mesi) ed il signor Giovanni De Sanctis, amministratore unico della Sorgenti spa, a due anni e tre mesi (ridotti ad un anno e sei mesi);
nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, sono in corso numerosi procedimenti penali per reati societari commessi successivamente al 1993 -:
secondo gli interpellanti, almeno per una elementare questione di decenza, la concessione mineraria non dovrebbe essere rinnovata in favore della Sorgenti spa, viste le condanne recentemente subite dagli amministratori della stessa e la cattiva gestione della sorgente Appia che ha determinato la crisi dell'attività produttiva con conseguente caduta occupazionale;
nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e coordinamento in materia di concessioni minerarie, quali iniziative di propria competenza intenda adottare in relazione alla vicenda citata, tenuto conto, tra l'altro, delle esigenze di tutela dei lavoratori e dell'interesse pubblico ad una corretta gestione della sorgente Appia.
(2-00046)
«Rugghia, Amici, Nieddu, De Brasi, Coluccini, Battaglia, Leoni, Lulli, Cazzaro, Fumagalli, Franci, Folena, Fluvi, Finocchiaro, Filippeschi, Fassino, Duca, Bolognesi, Bogi, Benvenuto, Mancini, Magnolfi, Luongo, Lumia, Lucidi, Montecchi, Minniti, Melandri, Maran, Manzini, Capitelli, Calzolaio, Caldarola, Cabras, Burlando, Buffo, Bova, Borrelli, Grillini, Grignaffini, Grandi, Giulietti, Giacco, Gasperoni, Gambini, Galeazzi, Chianale, Chiaromonte, Chiti, Cordoni, Cialente, Cennamo».
la quasi indiscriminata chiusura degli impianti di distribuzione di benzina nei piccoli centri di montagna e di collina penalizzerebbe i piccoli gestori e le aree più deboli del nostro paese;
la cosiddetta razionalizzazione perseguita dai petrolieri, ignorando che la proprietà privata secondo la nostra Costituzione repubblicana deve avere anche una funzione sociale, non deve e non può essere avallata supinamente dal Governo;
si vorrebbe cedere, inoltre, alle grandi catene commerciali (Rinascente, Auchan, Carrefour, eccetera) circa 300 impianti in una logica di apparente modernizzazione del sistema;
in Italia i distributori, come i negozi, nei piccoli centri sono anche un punto ed un'occasione di socializzazione tanto da rendere unico il nostro modello di vita rispetto ad altre realtà;
sono a rischio diverse migliaia di posti di lavoro;
lo spauracchio del prezzo è subdolamente utilizzato, perché i prezzi, come è noto, dipendono da fattori ben più gravi,
quali interventi intenda porre in essere per scongiurare la chiusura indiscriminata delle pompe di benzina.
(5-00126)
la Commissione europea ha comunicato di aver dato avvio alla procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, in relazione alla norma di attuazione dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige contenuta nell'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;
in particolare si censurano i commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, nella parte in cui si prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano - nelle ipotesi di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico o di espletamento della gara per l'attribuzione di nuove concessioni - rilascino la concessione preferendo - a parità di condizioni - gli enti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 1977 e le aziende o società degli enti locali rispetto al concessionario uscente o al vincitore della gara;
il rilievo principale formulato dalla Commissione consiste nel fatto che la preferenza in tal senso accordata ai predetti soggetti «altera la procedura di selezione della società più efficiente e provoca una disparità di trattamento nei diversi operatori economici». Tale situazione determinerebbe, quindi, una discriminazione indiretta, non giustificata da un motivo di interesse generale previsto dagli articoli 45 e 46 del Trattato Ce, sottolineando al proposito come «non è infatti possibile ritenere che lo sfruttamento delle acque pubbliche a scopo di produzione idroelettrica rientri tra le attività di uno Stato membro nell'ambito dell'esercizio dei poteri pubblici»;
riconosce peraltro la Commissione che «tali misure discriminatorie indirette, potrebbero essere accettabili solo se fossero giustificate da una delle ragioni di interesse generale previste dal Trattato CE o fossero proporzionate rispetto all'interesse generale da proteggere»;
la disposizione censurata risulta peraltro finalizzata proprio alla realizzazione e alla protezione dell'«interesse generale», come di seguito illustrato;
al riguardo risultano necessarie talune considerazioni e precisazioni. Anzitutto, con riferimento alla procedura disegnata dal citato articolo 1-bis del decreto legislativo n. 235 del 1977, deve rilevarsi come essa assegni alle imprese degli enti locali e all'ente provinciale le medesime facoltà riconosciute al concessionario uscente, consistenti nella possibilità di formulare un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza di contenuto identico o migliorativo rispetto a quello migliore. Non si ha pertanto una limitazione della concorrenza perché le preferenza opera solo a parità di condizioni ed è di pari valore di quella accordata al concessionario uscente e comporta comunque un'ulteriore fase di confronto, per il cui esito, almeno per quanto riguarda la procedura di cui ai commi da 8 a 11 dell'articolo 1-bis in esame, non è prevista alcuna preferenza per le imprese degli enti locali. La norma quindi non nega, ma presuppone, il confronto comparativo tra aspiranti alle concessioni di grandi derivazione a scopo idroelettrico,
per quanto concerne le aziende degli enti locali ed il concessionario uscente,
deve essere rilevato inoltre come la scelta finale sia affidata, dalla disposizione in esame, ad un soggetto terzo, una commissione di esperti, di cui due indicati rispettivamente dal Presidente della provincia e dal Ministro dell'industria ed il terzo indicato d'intesa tra gli stessi o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale. Non si tratta quindi di una preferenza accordata in violazione del principio di concorrenza, ma una possibilità, per le aziende degli enti locali, di vedersi affidata la concessione, a condizione che esse presentino un progetto addirittura migliorativo rispetto a quello migliore che il mercato riesca ad offrire. Se si considerano le dimensioni delle imprese sul mercato e, conseguentemente, le condizioni ottimali che esse possono offrire, si comprende la difficoltà e onerosità della condizione imposta alle aziende degli enti locali per ottenere le concessioni. Il riconoscimento della preferenza, a parità di condizioni, per le aziende degli enti locali costituisce del resto una forma di «risarcimento», di ristoro per le comunità locali rispetto ai pregiudizi e alle perdite, anche economiche, patite in ragione della localizzazione sul territorio degli impianti di produzione dell'energia idroelettrica;
questa salvaguardia trova del resto autorevoli riscontri in atti normativi di rilievo internazionale e comunitario. La Convenzione delle Alpi, ratificata dalla legge italiana n. 403 del 14 ottobre 1999, e da altri sette Stati europei oltre che dalla stessa Unione europea, è incentrata prioritariamente sulla protezione ecologica del sistema alpino contro le minacce di uno sfruttamento selvaggio, anche al fine di «rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali, e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente» (articolo 2, comma 2, lettera a). L'idro-economia è intesa dalla Convenzione come strumento per conservare o ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la quantità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tenere parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente (articolo 2, comma 2, lettera e). L'energia è considerata al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico (articolo 2, comma 2, lettera k);
a sua volta il Protocollo di attuazione della Convenzione concernente l'energia, benché non ancora ratificato, esalta, all'articolo 4, il ruolo degli enti locali, per promuovere una responsabilità solidale e per valorizzare e sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dell'energia nel territorio alpino, nonché delle misure conseguenti. Soggiunge il comma 2 che gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure;
l'articolo 5 del Protocollo dispone inoltre che:
«1. Il territorio alpino richiede misure adatte per il risparmio energetico, a distribuzione e l'uso razionale dell'energia, che tengano conto:
a)del fabbisogno energetico diffuso nel territorio e molto variabile a seconda delle condizioni altimetriche, stagionali e turistiche;
b)della disponibilità locale di fonti rinnovabili di energia;
c)del particolare impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate, per la loro conformazione geomorfologica.
2. Le Parti contraenti provvedono a migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e di tempo libero (...)»;
il successivo articolo 6 privilegia l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, impegnando gli Stati a sostenere «anche l'uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di risorse rinnovabili, quali l'acqua, il sole e la biomassa». Assai significativamente, l'ultimo comma dell'articolo 7 del Protocollo citato prevede poi che «le Parti contraenti possono esaminare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, la possibilità di come imputare agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità»;
sul piano dell'ordinamento comunitario, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 463 del 1999 trova notevoli addentellati sia nelle disposizioni e nei principi comunitari che nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della CE;
per quanto riguarda le disposizioni specifiche, la direttiva 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, al 13o considerando, riconosce che per taluni Stati membri l'imposizione di obblighi di servizio pubblico può essere necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore e dell'ambiente che, a loro avviso, la libera concorrenza, di per sé, non può necessariamente garantire; laddove la programmazione a lungo termine può essere uno dei mezzi per realizzare tali obblighi di servizio pubblico, nel quadro delle specifiche norme del trattato che, consentendo limitazioni alla concorrenza, regolano le attività delle imprese pubbliche o delle imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusi. Va rilevato al riguardo come la preferenza accordata al concessionario uscente e alle aziende pubbliche locali dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 463 del 1999 risulta strettamente correlata alla compatibilità ambientale e paesaggistica dei programmi da realizzare; tali profili riassumono ben quattro criteri previsti dall'articolo 5 della direttiva europeo 96/92/CE: protezione dell'ambiente (b), assetto del territorio e localizzazione (c); uso del suolo pubblico (d); natura delle fonti primarie (f). In altri termini, considerando l'enorme impatto ambientale e territoriale degli impianti idroelettrici, si tratterebbe di riconoscere un maggior peso all'utilizzatore pubblico della risorsa pubblica «acqua» che si impegni ad una più elevata cura per il territorio e l'ambiente, purché assicuri pari (o, addirittura, superiore) capacità tecnica, economica e finanziaria;
sotto il profilo dei princìpi comunitari si rinviene peraltro un avvallo ancora più significativo. Il nuovo articolo 16 del Trattato, come introdotto dal Trattato di Amsterdam, riconosce, infatti, tra i princìpi fondamentali dell'Unione, il ruolo dei servizi di interesse economico generale. L'articolo 16 recita infatti: «Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori
l'importanza di tale disposizione è stata recentemente sottolineata anche durante il vertice di Lisbona del marzo 2000, ove si è ribadito che il Consiglio europeo considera essenziale che, nell'ambito del mercato interno e dell'economia basata sulla concorrenza, si tenga pienamente conto delle disposizioni del Trattato riguardanti i servizi di interesse economico generale e le imprese incaricate della gestione di tali servizi;
e, ulteriormente, l'articolo 86.2 del Trattato, con riferimento ai servizi di interesse economico generale, introduce una significativa deroga rispetto al modello concorrenziale dei mercati considerato come regola e norma fondamentale del sistema di governo comunitario dell'economia, ove dispone che «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata»;
il principio da ultimo citato ha assunto una rilevanza tale da autorizzare, secondo l'opinione prevalente, perfino l'adozione di provvedimenti in contrasto con il Trattato, allorché siano necessari per consentire all'impresa interessata di assolvere la sua funzione di interesse economico generale, mirando a contemperare l'interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese quale strumento di politica economica e fiscale con l'interesse della Comunità all'osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell'unità del mercato comune;
per quanto concerne il caso di specie, l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica può essere sicuramente ricondotta alla nozione di «servizio di interesse economico generale». In tal senso la Corte di giustizia ha espressamente riconosciuto l'applicabilità dell'articolo 86.2 ad un'impresa regionale di distribuzione di energia elettrica, nell'ipotesi in cui la restrizione della concorrenza sia necessaria per consentire all'impresa di adempiere il suo compito di interesse generale. (Almelo, causa C - 393/92: la Corte, con riferimento ad un'impresa che doveva garantire l'approvvigionamento continuo di energia in tutto il territorio oggetto di concessione, ha riconosciuto che restrizioni della concorrenza da parte di altri operatori economici devono essere ammesse se risultano necessarie per consentire lo svolgimento del servizio di interesse generale da parte dell'impresa incaricata. Afferma al proposito: «Si deve tenere conto delle condizioni economiche nelle quali si trova l'impresa, ed in particolare dei costi che essa deve sopportare e della normative, soprattutto in materia di ambiente, alle quali è soggetta». Inoltre in Commissione/Italia, causa C - 158/94 ribadisce come in forza dell'articolo 86.2 «si può giustificare la concessione, da parte di uno Stato membro, a un'impresa incaricata della gestione dei servizi di interesse economico generale di diritti esclusivi contrari, in particolare all'articolo 37 (ora 31) del Trattato, qualora l'adempimento della specifica missione affidata a detta impresa possa essere garantito unicamente grazie alla concessione di tali diritti e purché lo sviluppo degli scambi non risulti compromesso in misura contraria agli interessi della comunità», spettando allo Stato membro che si richiama a tale articolo dimostrare che ricorrono i presupposti per l'applicazione della norma);
con particolare riferimento all'articolo 16, risulta indiscusso, nell'ordinamento comunitario, il carattere fondamentale dei valori sottesi ai servizi di interesse generale e la necessità per la Comunità di tenere pienamente conto della loro funzione all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione dell'insieme delle sue politiche.
a)le esigenze dei consumatori assumono un grande rilievo e implicano garanzie di accesso universale, qualità elevata e prezzi accessibili, tenendo in considerazione l'esigenza di un livello elevato di protezione dell'ambiente, le specifiche necessità di alcune categorie della popolazione, una copertura territoriale completa dei servizi essenziali, che devono raggiungere anche zone distanti e inaccessibili;
b)la scelta di come adempiere alla missione assegnata ai servizi di interesse generale può essere operata secondo diversi criteri, tra cui ad esempio le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, le specifiche richieste degli utenti, la specificità culturale e storica dello Stato membro interessati. Con riferimento alle modalità di organizzazione giuridica ed economica trova piena applicazione il principio di sussidiarietà, spettando allo Stato membro il compito di valutare il giusto compromesso tra esigenze di libero mercato e finalità sociali;
c)le norme del Trattato in materia di concorrenza e di mercato interno sono in genere compatibili con le esigenze sottese ai servizi di interesse generale L'articolo 86.2 del Trattato è la disposizione che concilia gli obiettivi comunitari, compresi quelli della concorrenza e delle libertà di mercato interno, con l'effettivo adempimento della missione d'interesse economico generale restrizioni di concorrenza sono ammissibili nella misura in cui esse siano necessarie al raggiungimento dei fini di servizio pubblico, secondo il principio di proporzionalità;
d)alla luce della dichiarazione politica del vertice di Lisbona, «è necessario assumere un atteggiamento attivo nei confronti dei servizi d'interesse generale, che integri, ma sappia anche superare, l'impostazione basata sui mercato unico».
il sistema di individuazione del concessionario definito dall'articolo 1-bis, commi da 8 a 11, che accorda una preferenza al concessionario uscente e alle imprese degli enti locali, prevedendo la valutazione comparativa da parte di una commissione «terza» di esperti dei programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, risulta quindi pienamente coerente sia con la direttiva 96/92/CE sulle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica sia con i principi di cui agli articoli 16 e 86.2 del Trattato.
per quanto concerne l'interesse di carattere generale alla cui realizzazione e protezione è diretta la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 463 del 1999, non può non evidenziarsi in primo luogo l'assoluta centralità del sistema delle acque per il territorio del Trentino-Alto Adige, sia in ragione della valenza strategica delle risorse idriche per uno sviluppo sostenibile su scala provinciale e locale sia in rapporto al ruolo primario assegnato ai comuni dalle norme statutarie e di attuazione nella gestione delle utilizzazioni a scopo idroelettrico;
negli atti fondativi dell'autonomia speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la risorsa idrica e la gestione delle derivazioni ad uso idroelettrico hanno assunto un valore essenziale nella configurazione dell'ordinamento autonomistico. Gli articoli 9 e 10 del primo Statuto del 1948 regolavano infatti, in modo articolato, la posizione non marginale della Regione nel procedimento di concessione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le risorse energetiche a favore della Regione, statuendo che «la Regione, a parità di condizioni, è preferita nelle concessioni di grandi derivazione». Le misure n. 29, 30 e 118 del Pacchetto predisposto dal Governo italiano per risolvere
nell'economia di tali risorse ed in ragione delle connotazioni fisiche ed orografiche del territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'acqua e l'energia idroelettrica rappresentano elementi costitutivi, insieme ad altri, dell'ordinamento giuridico autonomistico sotto il profilo della territorialità. In una regione - segnata al suo nascere da forte marginalità e secolarmente provata da limitanti condizioni fisiche - è stato considerato essenziale dal Costituente attribuire alle comunità locali il governo e la tutela delle matrici territoriali e ambientali consegnando (vedi il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 e l'articolo 1 del decreto legislativo n. 463 del 1999) alle comunità residenti un patrimonio che, con lungimiranza, ha potuto essere trasformato da fattore limitante a occasione di sviluppo economico e sociale;
l'attribuzione alle province autonome di competenze in materia di acque pubbliche e di utilizzazione delle stesse, nonché il riconoscimento delle funzioni e delle prerogative in campo energetico alla provincia in concorso con gli enti locali - da ultimo completati con il decreto legislativo n. 463 del 1999, non sono funzionali a creare posizioni discriminatorie nel mercato europeo. Tali attribuzioni non denotano un carattere o un privilegio «mercantile», ma esprimono la più profonda natura dell'identità autonomistica: il territorio, l'ambiente, le acque e il loro uso costituiscono la dotazione di base per garantire lo sviluppo socioeconomico di (...) amministrazioni che vivono ed operano nel territorio montano;
la preferenza accordata agli enti locali del Trentino-Alto Adige nell'esercizio delle grandi derivazioni, a parità di condizioni, affiancate dalle misure di protezione paesaggistico-ambientale e di deflusso vitale, non si qualifica allora come una restrizione alla libertà di stabilimento e comunque come un'azione discriminatoria, ma all'opposto si traduce in principio di ristoro e di coesione del sistema economico-sociale europeo, in ragione delle condizioni di inevitabile svantaggio in cui si trovano le popolazioni locali rispetto alle altre aree del Paese e dell'Europa territorialmente favorite e dotate di un solido assetto economico -:
quali siano le iniziative assunte dai ministri interrogati al fine di tutelare gli interessi nazionali ed in modo particolare quelli della regione del Trentino-Alto Adige e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;
quali altre iniziative intendano assumere per una efficace tutela davanti alla Commissione europea alla luce dell'infondatezza della procedura di infrazione.
(5-00130)