Allegato B
Seduta n. 25 del 27/7/2001


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GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

TANZILLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel mese di ottobre 2000 è stato approvato il nuovo riordino della Polizia di Stato, come sotto specificato:
a) la promozione ad assistente degli agenti scelti con 7 anni di anzianità;
b) la promozione ad assistente capo degli assistenti con 11 anni di anzianità;
c) la promozione a sovrintendente degli assistenti capo, previa frequenza di un corso di 3 mesi;
d) la promozione a ispettore dei vice sovrintendenti, dei sovrintendenti e dei sovraintendenti capo (con immissione in ruolo secondo qualifica), previa frequenza di un corso di tre mesi;
e) la promozione a ispettore capo dei vice ispettori e degli ispettori;
f) la promozione a ispettore superiore degli ispettori capo;
g) la corrispondente agli ispettori superiori di un assegno annuo pensionabile pari alla differenza tra l'attuale livello retributivo e quello superiore;
come ben conosciuto, infatti, il 2 novembre 2000 è stato approvato definitivamente al Senato il disegno di legge 4699/S che, tra l'altro stabilisce la delega per il nuovo riordino delle carriere della polizia penitenziaria;
la maggioranza delle organizzazioni sindacali autonome della polizia penitenziaria O.S.AP.P., SAPPe, SINAPPE, SAG, SIALPE e CISAL hanno chiesto all'Amministrazione penitenziaria, che il riordino


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della polizia penitenziaria venga fatto come quello della Polizia di Stato, così come meglio sopra specificato;
l'Amministrazione penitenziaria ha risposto che è favorevole al riordino solo per gli assistenti capo che transiterebbero nel ruolo dei sovrintendenti, escludendo così tutti gli altri ruoli -:
se il Ministro della giustizia sia a conoscenza di tale discriminazione nei confronti degli altri ruoli della polizia penitenziaria;
se riscontri profili di illegittimità nella suddetta situazione normativa foriera di un pesante contenzioso giudiziario tra la polizia di Stato e la polizia penitenziaria;
quali misure ed iniziative urgenti, anche straordinarie, si intendano intraprendere per far fronte a tale discriminazione nei confronti della polizia penitenziaria.
(4-00424)

TANZILLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con decreto ministeriale del 17 dicembre 1996, successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1997, veniva bandito un concorso interno per 350 posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria;
svolte tutte le prove, sono risultati vincitori 188 concorrenti, dichiarati tale nell'ottobre 1998 (data in cui svolsero le prove orali); l'inizio del previsto corso di formazione è stato fatto slittare al 31 gennaio 2000 ed il corso si è concluso il 31 luglio 2000;
pertanto, presso la scuola di formazione della polizia penitenziaria in Roma, si è svolto il corso per la preparazione per i 188 vincitori del corso bandito nel 1996-1997;
come noto, tali persone sono state riconosciute ufficialmente vice ispettori nel ruolo degli ispettori (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 395 del 1990 e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992) al termine del corso di formazione;
in conseguenza del disposto dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e 28 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, specificamente destinato alla riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria, dovrà essere bandito - entro breve tempo - un concorso per il ruolo direttivo speciale per gli ispettori di polizia penitenziaria per l'accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario;
in pratica, così vengono istituiti, per la polizia penitenziaria, due ruoli, uno dirigenziale «ordinario» (cui possono concorrere esterni in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche) e l'altro direttivo «speciale» (riservato al personale di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori in possesso di diploma di 2o grado);
tra l'altro, quasi la totalità degli attuali ispettori (eccetto di questi 188 vice ispettori di cui sopra) risultano tali non già in virtù di un concorso vinto per questo specifico ruolo, ma in quanto transitati nel ruolo degli ispettori (da quello di sovrintendente e che è un ruolo inferiore all'ispettore) grazie al disposto riordino delle carriere, operato con il decreto legislativo n. 200 del 1995 -:
se il Ministro della giustizia sia stato reso edotto di tale discriminazione nei confronti di queste 188 persone che hanno frequentato il corso di formazione presso la scuola di polizia penitenziaria in Roma e che sono stati riconosciuti vice ispettori di polizia penitenziaria nel ruolo degli ispettori solo al termine del corso, vale a dire il 31 luglio 2000, con un evidente ritardo di più di due anni rispetto all'epoca in cui furono dichiarati vincitori del pubblico concorso;


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se il Ministro riscontri profili di illegittimità nella surriferita situazione normativa foriera di un pesante contenzioso giudiziario, anche per la violazione dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 395 del 1990 (ove si stabilisce che il ruolo di ispettori comprende vice ispettore, ispettore e ispettore capo) nonché per la violazione dell'articolo 22, del decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992 (ove dispone che il ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria è articolato in tre qualifiche: vice ispettore, ispettore e ispettore capo) qualora l'emanando bando di concorso per il ruolo direttivo speciale dovesse limitare alla partecipazione gli ispettori che risultano tali sin dagli anni precedenti, con la conseguenza che verrebbero esclusi proprio i 188 vice ispettori di polizia penitenziaria in quanto nel ruolo di ispettori solo dal 31 luglio 2000 (data in cui si è terminato il corso di formazione);
se il Ministro stesso concordi sul fatto che, mentre altri, pur risultando ispettori da data precedente, sono stati solo in virtù del riordino delle carriere, invero questi 188 vice ispettori hanno vinto lo specifico concorso bandito per questo ruolo;
se, il Ministro vista la surriferita palese ingiustizia, non ritenga opportuna immediata sospensione del concorso per l'accesso in sede di prima attuazione alla qualifica di vice commissario penitenziario nel ruolo speciale riservato agli ispettori;
quali misure ed iniziative urgenti, anche straordinarie, si intenda intraprendere per far fronte a questa palese discriminazione nei confronti di questi 188 vice ispettori di polizia penitenziaria per farli partecipare al concorso per l'accesso in sede di prima attuazione alla qualifica di vice commissario penitenziario nel ruolo speciale riservato agli ispettori ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e 28 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
(4-00425)

TANZILLI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a seguito di una circolare ministeriale ha disposto il ritiro delle patenti a tutti gli ispettori del corpo di polizia penitenziaria, adibiti alla guida degli automezzi in dotazione alla polizia penitenziaria;
la maggioranza degli ispettori erano in possesso di patenti di categoria D-E nonché il C.A.P. (certificato di abilitazione professionale), tipo KD per condurre autobus, adibiti alle traduzioni di tutti i detenuti, ove la figura dell'ispettore viene adibita come caposcorta e i diretti responsabili delle traduzioni;
alcuni ispettori di polizia penitenziaria, invece, oltre ad avere tutte le patenti abilitate alla guida di tutti i mezzi in dotazione alla polizia penitenziaria di cui sopra, sono in possesso di certificato di istruttore di guida, ove i medesimi vanno ad insegnare agli aspiranti autisti del corpo di polizia penitenziaria presso le scuole di formazione del corpo di polizia penitenziaria di Roma, Verbania, Cairo Montenotte, Portici e Sulmona;
tutte le organizzazioni sindacali autonome della polizia penitenziaria l'OSAPP, SAPPE, SINAPPE, SAG e SIALPE ad unanimità hanno subito contestato tale circolare ministeriale, dichiarando che la patente è un titolo acquisito a tutto il personale del corpo di polizia penitenziaria, compresi gli ispettori e pertanto non deve essere ritirata, così come avviene nella polizia di Stato, nei Carabinieri e nella Guardia di Finanza;
inoltre le stesse hanno dichiarato che è giusto che l'ispettore comandato di servizio come caposcorta delle traduzioni dei detenuti sia in possesso di patente di guida, così da dare più sicurezza alla traduzione qualora si verificasse che l'agente autista non stia bene durante il viaggio (cosa questa che in passato si è verificata in varie occasioni) e per non mettere anche a repentaglio la sicurezza della traduzione;


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per quanto riguarda invece gli ispettori che sono in possesso di attestato di «istruttore di guida» tutte le organizzazioni sindacali sopra citate hanno chiesto all'amministrazione penitenziaria come faranno d'ora in avanti gli ispettori che andranno ad insegnare agli aspiranti autisti del corpo di polizia penitenziaria, se gli è stata ritirata la patente di cui sopra -:
se il Ministro della giustizia sia a conoscenza di tale discriminazione nei confronti della polizia penitenziaria rispetto agli altri corpi di polizia sopra citati;
se il Ministro riscontri profili di illegittimità nella suddetta situazione normativa foriera di un pesante contenzioso giudiziario tra la polizia penitenziaria e gli altri corpi di polizia;
quali misure ed iniziative urgenti, anche straordinarie, si intendano intraprendere per restituire le patenti di guida del corpo di polizia penitenziaria a tutti gli ispettori che ne erano già in possesso.
(4-00426)

FATUZZO. - Al Ministro della giustizia, al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
sulla stampa cittadina è apparso un articolo che riporta la notizia della presenza di un magistrato della procura di Catania nel corteo di protesta organizzato dai centri sociali;
il magistrato sfilava accanto ai manifestanti che intonavano contro le forze di polizia e addirittura esponevano uno striscione con la scritta «sbirri assassini»;
il ruolo della magistratura inquirente è di stretta collaborazione con le forze dell'ordine e che quindi la presenza del magistrato, se vera, sarebbe estremamente pregiudizievole per i necessari rapporti con le stesse forze dell'ordine -:
se non ritenga opportuno avviare una indagine ispettiva al fine di verificare la fondatezza della notizia riportata dalla stampa locale;
quali urgenti iniziative di propria competenza, eventualmente tramite la promozione di un'azione disciplinare, intenda mettere in atto nel caso in cui fosse accertata la rispondenza al vero del fatto riportato.
(4-00438)