Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 23 del 25/7/2001
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO CESARE CAMPA SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 1175

CESARE CAMPA. Il provvedimento che ci apprestiamo a votare reca già nel titolo, ben chiaro, quale sia il suo obiettivo. Esso è un atto dovuto da parte del nuovo Governo, in quanto sana la situazione di confusione e di precarietà in cui i docenti, gli studenti e le loro famiglie corrono il rischio di ritrovarsi in avvio del prossimo nuovo anno scolastico 2001-2002. Non sarebbe questa una novità in relazione all'organizzazione - o disorganizzazione, sarebbe meglio dire - messa in moto ogni anno per l' avvio delle lezioni, che - attraverso gravi ritardi ed inadempimenti - ha avuto come unico risultato quello di far sedimentare e rendere «normale» una situazione di emergenza.
Ci riferiamo alla situazione per cui intere generazioni di studenti ed insegnanti hanno dovuto iniziare le loro attività in modo del tutto incerto ed assolutamente confuso e disincentivante.
È noto, infatti che le operazioni di inizio d'anno, che dovrebbero precedere il rientro in classe, di fatto si protraggono fino a coincidere con il periodo delle lezioni, in alcuni casi esse vanno avanti per tutto l'anno scolastico.
Non ha convinto, a questo proposito, la soluzione delineata dal precedente Governo con l'emanazione della legge n. 124 del 1999 (intervenuta a modificare la normativa sul reclutamento del personale docente di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) e del successivo decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, al quale è stata demandata la disciplina dettagliata delle modalità di piena integrazione delle graduatorie permanenti (articolo 2) e quelle di integrazione e aggiornamento delle stesse graduatorie a regime (articoli 3 e 4). A seguito di questi provvedimenti, le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti (ai sensi della legge n. 124) sono state contrassegnate da numerosi problemi.


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Per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2000-2001 si è resa necessaria l'adozione del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, il quale ha autorizzato lo svolgimento in più fasi, anche oltre il 31 agosto 2000 (termine inizialmente previsto), delle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti ed ha disposto che le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate dopo il 31 agosto 2000 avvenissero nel corso dell'anno scolastico 2000-2001 con decorrenza a fini giuridici dal 1o settembre 200l.
Successivamente, anche le operazioni preliminari alle assunzioni in ruolo del personale avente diritto sulla base delle graduatorie già approvate entro il 31 agosto 2000 hanno registrato notevoli ritardi sui tempi previsti per assicurare la continuità educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, garantendo la permanenza in cattedra dei docenti nominati in via provvisoria ad inizio dell'anno ed evitando così la loro sostituzione - in una fase ormai avanzata delle attività didattiche - con i docenti aventi titolo sulla base delle operazioni concorsuali e di aggiornamento delle graduatorie permanenti; si è resa dunque necessaria l'emanazione di un nuovo decreto-legge (1o febbraio 2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n. 87), il quale fra l'altro ha dovuto prorogare al 30 giugno 2001 i termini per la conclusione delle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti.
Dulcis in fundo: la strutturazione delle graduatorie in scaglioni con differente ordine di priorità - anche in relazione al requisito dei 360 giorni di servizio prestato esclusivamente presso scuole statali - e l'attribuzione di un punteggio differenziato per il servizio reso presso scuole pubbliche o private sono divenuti oggetto di controversie interpretative ed hanno dato luogo a pronuncia di parziale illegittimità del decreto ministeriale n. 123 del 2000 da parte di diversi tribunali amministrativi regionali.
Di fronte a questi fatti, di fronte ad una presa di posizione così netta da parte di coloro che - nelle intenzioni del Governo di centro-sinistra avrebbero dovuto essere i principali beneficiari di questo provvedimento, ovvero i docenti - il nuovo esecutivo è intervenuto in base ai princìpi della certezza e della chiarezza, in primo luogo, salvaguardando da una parte il sistema degli «scaglioni» introdotto dal decreto ministeriale n. 123 del 2000, almeno in fase di prima integrazione, e dall'altra modificandone la concreta articolazione attraverso l'unificazione nel terzo scaglione di quanti erano precedentemente suddivisi nella terza e nella quarta fascia, distinte principalmente dal possesso o meno del requisito dei 360 giorni di servizio prestati nell'ultimo triennio presso scuole statali. Tale soluzione ha ben due meriti. Da un lato, essa mira a rimediare alla forzatura operata dal decreto ministeriale n. 123 del 2000 nei confronti della legge n. 124 del 1999, la quale non prevedeva espressamente - in ordine alla prima integrazione della graduatoria - alcun criterio di priorità tra le diverse categorie di aventi titolo all'inclusione; essa torna a porre in primo piano - ai fini della posizione in graduatoria - il criterio del merito e dei titoli culturali scientifici, i quali troppo spesso sono stati declassati per favorire l'anzianità del precariato. In ogni caso viene conservata la precedenza a coloro che avevano i requisiti previsti dalla normativa previgente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999.
La medesima valutazione del servizio prestato nelle scuole pubbliche ed in quelle private è un ulteriore punto qualificante di questo provvedimento. Non deve scandalizzare, di certo, una tale previsione la quale, peraltro, viene ad esplicare pienamente i propri effetti solo nella fase a regime. Sarebbe chiaramente in controsenso o quanto meno apparirebbe come una manifestazione di mancanza di coerenza, se da parte del centro-sinistra si continuasse a battere su questo tasto docenti che prestano servizio nelle scuole private. Alcune pronunce dei tribunali amministrativi regionali hanno infatti ritenuto che tale distinzione contrasti, da una


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parte, con il principio della piena parità scolastica, ormai definitivamente sancito dall'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, il quale riconosce che le scuole private svolgono un servizio pubblico e costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione pubblica; dall'altro, con quanto stabilito dalla stessa legge n. 124 del 1999 che, nel disciplinare i requisiti d'accesso alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per 1 'insegnamento nella scuola materna, elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, equipara il servizio presso le scuole statali con quello prestato presso scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute.
Equità vuol dire anche non far scontare ai cittadini condizioni di incertezza; è previsto infatti che tutte le operazioni di gestione del personale di ruolo siano completate entro il 31 luglio di ogni anno dai dirigenti competenti territorialmente, utilizzando le graduatorie provinciali permanenti. La novità in questo caso è costituita anche dal fatto che le nomine fatte dopo questa data - ovvero dal 1o agosto in poi - saranno curate direttamente dai dirigenti scolastici, i quali potranno sin da subito - e non dal lo gennaio come accadeva in passato per i presidi - ultimare le graduatorie di istituto per le nomine relative alle «supplenze brevi e saltuarie». Giova sottolineare che i dirigenti non faranno nessuna chiamata diretta, bensì dovranno tenere conto delle graduatorie e nominare docenti che abbiano diritto all'insegnamento avendo conseguito i titoli provinciali per 1 'immissione in ruolo e per le supplenze annuali.
Con altri sistemi - ad esempio quello proposto dal centro-sinistra della «scuola polo» - i tempi sarebbero lunghi quanto quelli dell'assegnazione da parte dei provveditorati e questa procedura - come le altre dell'ordinamento previgente - ha già dimostrato di essere totalmente deficitaria.
In conclusione, non c'è dubbio che con il presente provvedimento abbiamo reso merito ai principi da cui esso ha preso corpo: quello del decentramento, quelli di efficienza e di garanzia dei diritti dei docenti e degli studenti che ci sentiamo di aver pienamente tutelato.
Per tutti questi motivi il voto dei deputati del gruppo di Forza Italia sarà convintamente favorevole.

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