Allegato A
Seduta n. 23 del 25/7/2001


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(A.C. 1175 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 3, contiene norme che regolano il numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente, e che lo stesso dirigente può modificare tale numero alla luce di un incremento degli alunni iscritti secondo parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni;
il comma 2 dell'articolo 3 chiarisce che i posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno;
tale ultimo dispositivo non tiene conto della titolarità e della necessità di non mantenere un docente su due istituzioni scolastiche autonome, cosa che danneggerebbe inutilmente il docente e la qualità stessa del servizio scolastico, aderendo ai principi dell'autonomia che richiede, tra l'altro, progettualità e flessibilità,

impegna il Governo

ad attuare la norma facendo salvi i casi in cui si formasse una cattedra o posto interno in sostituzione di uno con completamento esterno.
9/1175/1. Santulli, Garagnani.

La Camera,
premesso che:
a più di sei mesi dalla sua approvazione, l'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, che prevede l'ammissione a domanda in soprannumero ai corsi di formazione biennale in medicina generale dei laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991, non è ancora stato applicato;
sulla Gazzetta Ufficiale, quarta Serie Speciale concorsi n. 48 del 19 giugno 2001, è stato pubblicato il bando per il concorso di ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2001-2003, dove, all'articolo 2, il Ministero della sanità si riserva di integrare il bando stesso con la previsione dei soggetti beneficiari, di cui all'articolo 3 della legge 401 del 2000, una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, richiesto per evitare prevedibili contenziosi,

impegna il Governo

ad attuare in tutto il suo contenuto l'articolo 3 della legge n. 401 del 2000, in quanto tale legge restituisce alla maggior parte dei beneficiari un diritto acquisito erroneamente negato. È noto, infatti, che il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, applicando la direttiva europea 86/457/CEE e indicando nel 31 dicembre 1994 il termine ultimo per l'ammissione


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alle graduatorie regionali di medicina generale dei laureati in medicina e chirurgia, non considerava, o per meglio dire escludeva, gli studenti in medicina e chirurgia a quella data. Il successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, lasciava invariati i termini continuando ad escludere ancora una volta gli studenti ante 31 dicembre 1994.
9/1175/2. Lumia.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, reca disposizioni urgenti per assicurare l'ordinario avvio dell'anno scolastico 2001-2002;
il citato decreto prevede che, decorso il termine del 31 agosto 2001, i dirigenti scolastici provvedano alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto;
non tutte le amministrazioni periferiche procederanno in tempi utili alla predisposizione delle graduatorie permanenti ed alle nomine in ruolo;
i dirigenti scolastici non avranno quindi le massime garanzie per procedere alle operazioni di inizio di anno scolastico con la piena trasparenza,

impegna il Governo

a voler attuare tutte le iniziative di controllo presso le amministrazioni periferiche e le istituzioni scolastiche, affinché le nomine annuali assicurino la massima garanzia per tutto il personale scolastico aspirante.
9/1175/3. Angela Napoli.

La Camera,
premesso che:
con decreto ministeriale 10 marzo 1997 è stata decretata la soppressione dei corsi di studio ordinari dell'istituto magistrale e che, di conseguenza, a partire dal prossimo anno scolastico sembrerebbero venire meno le condizioni che hanno consentito agli studenti dell'indirizzo socio-psico-pedagogico Brocca di frequentare le lezioni facoltative di strumento musicale;
è necessaria l'emanazione, da più parti sollecitata, di un provvedimento che consenta agli alunni degli indirizzi pedagogico-sociale e delle scienze sociali di continuare a frequentare le lezioni di strumento musicale;
tale provvedimento conseguirebbe il duplice, importante, obiettivo di consentire agli studenti di poter continuare ad avvalersi di una possibilità formativa e di garantire l'occupazione dei docenti impegnati in questa attività;
a seguito della sospensione della attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, disposta dal Governo al fine di una riconsiderazione complessiva della riforma, sono temporaneamente confermati gli ordinamenti degli studi secondo le disposizioni del decreto del ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, sicché anche l'insegnamento dello strumento musicale deve ritenersi temporaneamente confermato,

impegna il Governo

a chiarire che l'insegnamento di strumento musicale agli studenti degli indirizzi socio-psico-pedagogico e liceo delle scienze sociali è confermato fino alla ridefinizione degli ordinamenti.
9/1175/4. (nuova formulazione) . Misuraca, Grimaldi, Angela Napoli, Carrara, Spina Diana.


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La Camera
premesso che:
per ciascuna istituzione esiste un organico unico, che viene lasciato privo di nomine a tempo indeterminato per un dieci per cento dei posti, ed è necessario superare questa situazione,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché siano adeguatamente modificati i criteri di nomina sugli organici delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza in tempo utile a consentire l'avvio del nuovo anno scolastico.
9/1175/5. Ruzzante, Capitelli, Gambale.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 1175, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002;

impegna il Governo

a garantire la massima efficacia nel processo di integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, così come previsto dall'articolo 10 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 luglio 1998;
ad autorizzare preventivamente le direzioni regionali, gli uffici periferici e i dirigenti scolastici, dove le necessità della tutela del diritto alla integrazione e all'istruzione dei soggetti disabili lo richieda, a derogare nelle nomine degli insegnanti di sostegno dal rapporto 1/138, al fine di garantire l'adeguata presenza nelle classi degli insegnanti di sostegno.
9/1175/6. Gambale, Capitelli, Delbono, Cordoni, Ruzzante, Sasso, Lumia.