...
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , i dirigenti scolastici fino alla fine del periodo con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come «polo» può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale.
** 4. 4. Cordoni, Sasso, Grignaffini.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , i dirigenti scolastici fino alla fine del periodo con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come «polo» può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale.
** 4. 15. Bellillo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , i dirigenti scolastici fino alla fine del periodo con le seguenti: ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come «polo» può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno
scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale.
** 4. 25. Gambale, Del Bono, Volpini.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 23 luglio.
* 4. 5. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 23 luglio.
* 4. 16. Bellillo.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 24 luglio.
** 4. 6. Grignaffini, Cordoni, Sasso.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 24 luglio.
** 4. 17. Bellillo.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 25 luglio.
* 4. 7. Cordoni, Sasso, Grignaffini.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 25 luglio.
* 4. 18. Bellillo.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 26 luglio.
** 4. 8. Grignaffini, Sasso, Cordoni.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 26 luglio.
** 4. 19. Bellillo.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 27 luglio.
* 4. 9. Sasso, Grignaffini, Cordoni.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 27 luglio.
* 4. 20. Bellillo.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 28 luglio.
** 4. 10. Cordoni, Grignaffini, Sasso.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 28 luglio.
** 4. 21. Bellillo.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 29 luglio.
* 4. 11. Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 29 luglio.
* 4. 22. Bellillo.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 luglio.
** 4. 12. Cordoni, Capitelli, Sasso, Grignaffini.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 luglio.
** 4. 23. Bellillo.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorsi tali termini in attesa delle operazioni di nomina da parte dei provveditori, i dirigenti scolastici provvedono a coprire i posti vacanti utilizzando le graduatorie di circolo e di istituti di cui al decreto ministeriale 4 giugno
2001, n. 103, ovvero, in caso della mancata compilazione di queste, utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto derivate dalle graduatorie permanenti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146.
4. 13. Alfonso Gianni, Titti De Simone.
Aggiungere la seguente rubrica: Accelerazione di procedure.
4. 25-bis.Governo.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Alla sessione riservata di esami di abilitazione e idoneità istituita dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, e indetta con ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001, sono ammessi coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro il termine ultimo del 22 marzo 2001 di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione riservata suddetta.
4. 03. Cordoni, Grignaffini, Capitelli, Sasso.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, in servizio come supplente alla data del 31 agosto è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 2001-2002. I perdenti posto per sopravvenuto trasferimento hanno diritto alla nomina prioritaria in altra scuola.
* 4. 01. Capitelli, Sasso, Cordoni, Grignaffini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo in servizio come supplente alla data del 31 agosto è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 2001-2002. I perdenti posto per sopravvenuto trasferimento hanno diritto alla nomina prioritaria in altra scuola.
* 4. 06. Gambale, Del Bono, Volpini.
All'articolo aggiuntivo 4.09, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il disposto dell'articolo 4, aggiungere le seguenti: comma 1,
0. 4. 09. 1. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 4.09, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
0. 4. 09. 2. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario). 1. Il disposto dell'articolo 4, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A. T. A.). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici.
4. 09. (Testo così modificato nel corso della seduta)Governo.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 deve interpretarsi nel senso che l'articolo 3 del decreto ministeriale 30 novembre 1999 e l'articolo 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1999 sono abrogati.
* 4. 02. Cordoni, Sasso, Capitelli, Grignaffini.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 deve interpretarsi nel senso che l'articolo 3 del decreto ministeriale 30 novembre 1999 e l'articolo 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1999 sono abrogati.
* 4. 05. Gambale, Volpini, Del Bono.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. I ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali sono unificati nel «ruolo unico del personale educativo».
2. Le distinte graduatorie permanenti istituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono unificate in un'unica graduatoria sulla base dei punteggi posseduti. Analogo provvedimento è attuato per le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami.
3. I soli posti di organico disponibili per effetto di attività convittuali notturne, maschili o femminili, sono conferiti sulla base di graduatorie distinte.
4. 04. Capitelli, Sasso, Cordoni, Grignaffini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, sono unificati nel ruolo e nella graduatoria unica del personale educativo compilata su base provinciale e regionale. Tutte le procedure, relative al personale educativo, per il reclutamento, la mobilità e la compilazione delle graduatorie permanenti istituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dei concorsi banditi per il personale educativo, sono effettuate attraverso graduatorie uniche. Le disposizioni dell'articolo 121 del decreto della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 incompatibili con quanto previsto dal presente articolo sono abrogate.
4. 07. Gambale, Del Bono, Volpini.
All'articolo aggiuntivo 4.08, comma 2, dopo la parola: semiconvittuali aggiungere le seguenti: , e comunque nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
0. 4. 08. 1. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Personale educativo). 1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.
2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali si utilizzano graduatorie provinciali unificate.
3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per
le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo, rispettivamente maschile e femminile.
4. 08. Governo.
(Approvato)
Aggiungere la seguente rubrica: Norme finali.
5. 1. Governo.
(Approvato)