Allegato A
Seduta n. 23 del 25/7/2001


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(A.C. 437 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei


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quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Obbligo del segreto).

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 3 e 7.
4. 1. Le Commissioni.
(Approvato)