Allegato A
Seduta n. 23 del 25/7/2001


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(A.C. 437 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.
5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

Sostituirlo con il seguente.
Art. 3 - 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Non rientrano nei compiti della Commissione le valutazioni relative alle scelte di politica estera dei Governi.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
5. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n.801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.
6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
7. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto


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gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Duca

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
3. 1. Boato, Cima.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'autorità giudiziaria può rigettare la richiesta di acquisizione di copie di atti e documenti, con decreto motivato, solo per ragioni istruttorie. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
3. 2. Soda.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.
3. 3. Boato, Cima.

Al comma 6, sostituire le parole: 366 e 372 con le seguenti: da 366 a 384.
3. 4. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: gli atti aggiungere le seguenti: , le assunzioni testimoniali.
3. 5. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fino al termine delle stesse.
3. 6. Le Commissioni.
(Approvato)