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1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.
6. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.
Al comma 1, sostituire la parola: scelti con la seguente: nominati.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: designazione con la seguente: nomina.
2. 4. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: o entra in ballottaggio.
*2. 2. Boato, Cima.
(Approvato)
Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: o entra in ballottaggio.
*2. 5. Le Commissioni.
(Approvato)
Al comma 6, sostituire le parole da: ; il termine fino alla fine del comma, con le seguenti: e presenta alle Camere la relazione finale entro i successivi novanta giorni.
2. 3. Boato, Cima.
All'emendamento 2.6., sopprimere il secondo periodo.
0. 2. 6. 1. Caparini, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi.
All'emendamento 2.6, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
0. 2. 6. 2. Caparini, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi.
All'emendamento 2.6, secondo periodo, sostituire le parole: dei Governi con le seguenti: del Governo.
0. 2. 6. 3. Boato, Cima.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte. Tale relazione,
nonché ogni eventuale altra relazione e deliberazione della Commissione, non può avere ad oggetto scelte di politica estera dei Governi.
2. 6. Le Commissioni.
(Approvato)