La Camera,
premesso che:
il modo con cui è stata affrontata nel nostro Stato l'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina, BSE, non può di certo assurgere a motivo di vanto o a comportamento esemplare per farne tesoro come esperienza positiva passata e caso edificante da imitare per il futuro;
i diversi Stati dell'Unione, durante la crisi per BSE, raramente hanno adottato identiche misure di controllo, di prevenzione e di informazione, creando così sperequazioni tra i differenti soggetti che sono stati interessati dalla malattia. In Italia ha avuto grande spazio l'emotività e l'eccessivo protagonismo sia di autorevoli esponenti del mondo della politica, sia di soggetti del settore della ricerca scientifica: le loro dichiarazioni, spesso strumentali e prive di reali riscontri di merito, hanno contribuito ad aggravare i già ingenti danni provocati dalla comparsa di nuovi casi di encefalopatia;
è stato provocato un grande disorientamento nei consumatori che non hanno potuto avere notizie e dati certi nel momento in cui maggiore era la loro richiesta di garanzie e di informazioni rassicuranti sui concreti rischi che si correvano consumando alimenti e carni di origine bovina. In tali circostanze non poteva che verificarsi il bando totale del consumo della carne bovina nell'alimentazione quotidiana;
il rischio di dover abbattere tutti i capi di un allevamento in cui si riscontri un caso di BSE, ha provocato seri danni anche ad allevatori che praticano tecniche di allevamento naturali e dove è proibito l'uso di proteine animali. Durante l'attuale annata agraria non si è potuto dar seguito alle antiche usanze della «Transumanza» e degli «Alpeggi», ciò per evitare che nel possibile verificarsi anche di un solo caso epidemiologico positivo, tutto l'effettivo del capo di appartenenza, formato dall'unione dei capi di differenti allevatori partecipanti allo spostamento, si dovesse indiscriminatamente abbattere. I costi sopportati da questi allevatori sono stati pesanti e non risarciti;
gli allevatori interessati da casi positivi di BSE ed a cui è stato abbattuto l'intero allevamento, non hanno certezza sui tempi in cui verranno indennizzati e gli stessi indennizzi non corrispondono al reale valore delle mandrie eliminate;
all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della sanità del 7 gennaio 2000 è prescritto che, in caso di conferma della diagnosi di BSE, si adotti «l'abbattimento, sotto controllo ufficiale, di tutti gli animali delle specie in questione presenti nell'azienda infetta e la distruzione delle relative carcasse mediante incenerimento»;
la misura in oggetto, data la sua rigidità, ha suscitato forti perplessità e contrarietà sia da parte dei soggetti preposti a gestire le misure di sorveglianza e di repressione della BSE, sia, soprattutto, da parte degli allevatori interessati;
in effetti, dovendo garantire e tutelare i consumatori, evitare la diffusione della malattia, gestire in modo efficace l'emergenza in atto e, soprattutto, eliminare con assoluta certezza qualsiasi rischio di BSE, l'abbattimento dell'intero allevamento in cui si riscontra un capo positivo alla BSE, è un provvedimento grave ma inevitabile. Identico discorso vale quando non è disponibile una disciplina fondata su norme, orientamenti o raccomandazioni internazionali che non offre un adeguato livello di protezione della salute. Solo in tali circostanze, vista la gravità dei rischi che la BSE presenta per la salute umana e animale, si rende opportuno adottare anche la norma dell'abbattimento dell'intero allevamento in cui si verifica un caso di BSE. Se invece sono disponibili dati scientifici oggettivi che fanno ritenere che non sia necessario
ricorrere all'abbattimento totale degli allevamenti con casi di BSE, potrebbero applicarsi misure meno radicali e dolorose, sempre che queste presentino un grado ed un livello di protezione equivalente a quelli ottenuti tramite l'abbattimento totale;
durante gli ultimi anni ed in particolare nel corso di questa ultima grave crisi di casi di BSE in determinati stati dell'Unione, sono stati condotti approfondimenti ed analisi scientifiche sia da parte di istituti universitari e di ricerca privati, sia da parte di organismi autorizzati dall'Unione europea (Comitato scientifico direttivo e Comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica), che hanno fatto pervenire alla Commissione pareri scientifici su vari aspetti della BSE in base ai quali si può ritenere che ci sono oggi le condizioni per applicare misure di controllo e di lotta meno esasperate di quelle fino ad oggi adottate, ma in grado di garantire un equivalente grado di sicurezza specifica;
per affrontare in maniera organica ed uniforme la materia delle TSE e della BSE in tutta l'Unione europea e per rendere operative anche alcune misure alternative agli abbattimenti generalizzati degli allevamenti con casi di BSE, il Parlamento europeo ed il Consiglio, in data 22 maggio 2001, hanno adottato un nuovo regolamento che reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, trattasi del regolamento. (CE) n. 999/2001, entrato in vigore e reso applicabile a decorrere dal 1o luglio 2001;
il nuovo regolamento permette di affrontare in maniera efficace e misurata ogni argomento che si riferisce alle TSE ed alla BSE e nei suoi 26 articoli e 11 allegati, come modificati da ultimo dai regolamenti. (CE) n. 1248 e n. 1326, sono disciplinate esaurientemente tutte le materie che compongono i campi di interesse di queste encefalopatie spongiformi, si tratta ora di uniformare a queste le disposizioni nazionali, che come è noto sono lacunose e frammentarie;
in materia di smaltimento di organi e di tessuti considerati a rischio BSE eliminati al momento della macellazione e dei ruminanti morti in stalla, per i quali è stato introdotto l'obbligo di distruzione mediante incenerimento, è stata emanata la legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha convertito il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, e prevede misure di sostegno in favore delle principali filiere zootecniche italiane;
il citato decreto-legge n. 1 del 2001, prevede fino al 25 maggio 2001, la concessione di sostegni per i soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti a rischio, nonché per il ritiro di farine derivanti dalla trasformazione dei prodotti a basso rischio, il cui impiego è stato vietato nell'alimentazione animale, anche in virtù di disposizioni comunitarie: questi sostegni sono stati prorogati al 31 luglio dal decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, ora all'attenzione dell'Assemblea per la conversione in legge;
il perdurare della situazione di emergenza ha richiesto che le misure di sostegno in scadenza il 31 luglio fossero prorogate almeno fino al 31 dicembre prossimo, data in cui si potrebbero assumere decisioni definitive a livello europeo sulla destinazione delle farine animali;
la proroga al 31 dicembre è da ritenere vitale per le filiere zootecniche italiane coinvolte nella vicenda che devono competere con concorrenti degli altri Stati membri che contano su misure di sostegno pubblico certe e definitive. I costi di questa proroga sarebbero coperti dalle economie realizzate sui capitoli di spesa attribuiti alla legge n. 49 del 2001,
ad uniformare tempestivamente tutta la normativa nazionale in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili, al regolamento (CE) n. 999/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
a rendere immediatamente operative le disposizioni del nuovo regolamento che
riguardano i «Programmi di formazione», gli «Indennizzi da pagare senza indugio ai proprietari», «L'abbattimento selettivo degli allevamenti con casi positivi di BSE, tramite distruzione della sola coorte», come previsto, rispettivamente dagli articoli 10, 13 comma 4 e. 13 comma 1;
9/1195/1. Burani Procaccini.
La Camera,
premesso che,
il morbo della BSE ha inflitto un duro colpo al settore zootecnico in Basilicata con gravi ripercussioni per gli allevatori;
il settore zootecnico lucano si trova a dover affrontare un'altra emergenza provocata dal morbo della «lingua blu»;
la regione Basilicata, nell'interezza del suo territorio, è stata dichiarata «zona di protezione» per evitare che il morbo si propaghi nel resto del Paese e in Europa;
tale decisione impedisce di vendere i vitelli per l'ingrasso e i soggetti da riproduzione, i danni sopportati sono notevoli in quanto non vi è la possibilità di riconvertire nel breve periodo gli allevamenti;
con il programma di vaccinazione si determina un ulteriore svalutazione dei capi in quanto essi risulteranno comunque sempre sierologicamente positivi;
in Basilicata vi è il precedente dell'afta, una patologia che costrinse nel 1993 gli allevatori lucani a sopprimere interi allevamenti di cui stanno ancora subendo le conseguenze;
ad intervenire di concerto con la Regione Basilicata affinché, anche in sede comunitaria, vengano previsti adeguati strumenti di sostegno al settore della zootecnia lucana in considerazione della peculiare condizione di zona cuscinetto nonché di prevedere indennizzi anche per i danni provocati dalle vaccinazioni e di potenziare i presidi di controllo sul territorio per evitare che vengano introdotti, volontariamente, in Basilicata animali infetti.
9/1195/2. Molinari.
La Camera,
valutato che, nel quadro delle misure di prevenzione poste in essere a causa della crisi della BSE, migliaia di operatori del settore, allevatori e produttori di mangimi, sono stati sottoposti alle misure di profilassi sanitaria, nonché alle sanzioni di cui al decreto-legge n. 1 del 2001, convertito nella legge n. 49 del 2001, per la sola presenza nelle loro stalle o impianti di tracce di farine animali causate da contaminazioni ambientali o accidentali dei prodotti da parte di altri soggetti a monte della filiera produttiva;
valutata la necessità di evitare l'ingiusta applicazione di dette misure e sanzioni, che determinano in molti casi la crisi economica irreversibile delle imprese colpite, ai soggetti per i quali sia stato riconosciuto il comportamento incolpevole per la presenza delle tracce di farine;
valutata la necessità che il Ministro della salute definisca margini di tolleranza nella presenza di dette tracce di farine animali sulla base del principio di precauzione e di affidabili riscontri scientifici, al fine di assicurare, in primo luogo, la tutela della salute dei cittadini;
valutata la necessità di accelerare nel nostro Paese, in attesa dell'applicazione di normative a livello comunitario, l'introduzione di sistemi di tracciabilità volontaria, anche in base a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
a provvedere, nel caso di contaminazione ambientale o accidentale con farine
animali in tracce dei mangimi destinati all'alimentazione dei bovini, alla sollecita introduzione della doppia determinazione analitica, qualitativa e quantitativa, nei relativi controlli da parte delle istituzioni preposte, definendo un margine di tolleranza da determinarsi nel rispetto del principio della precauzione e sulla base di affidabili riscontri scientifici, al fine di evitare agli allevatori e produttori di mangimi l'ingiusta applicazione di misure di profilassi sanitaria e delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
ad assumere, con urgenza, ogni utile e necessaria misura o provvedimento per la non applicazione ai soggetti di cui sopra delle sanzioni previste dall'articolo 7-quater del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito nella legge 9 marzo 2001, n. 49, dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, nonché di quelle previste per le medesime fattispecie dalla precedente normativa;
a dare rapida attuazione a quanto previsto in tema di incentivazione dei processi di tracciabilità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
9/1195/3. Peretti, Grillo.
La Camera,
considerato che la situazione socio economica conseguente all'emergenza BSE è ancora critica con ripercussioni sui settori di filiera,
1) ad una rapida costituzione del Consorzio obbligatorio ed all'adozione di misure che semplifichino le modalità di macellazione, pur nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie;
2) ad azioni finalizzate a snellire le procedure per l'erogazione dei premi PAC, spettanti ai produttori, mediante l'attivazione dell'AGEA regionale;
3) ad attivarsi, utilizzando anche i poteri sostitutivi, per il completamento dell'anagrafe bovina;
4) ad aumentare i controlli e la vigilanza sull'importazione dai paesi esteri con particolare attenzione agli animali di età inferiore ai 12 mesi;
5) a definire un piano di rilancio e valorizzazione della zootecnia bovina da carne, da concordare con i produttori e le loro organizzazioni.
9/1195/4. Preda, Sedioli, Rava, Marcora.