...
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, i materiali ad alto rischio ottenuti nei macelli di pollame possono essere destinati ad impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità definite dal Ministero della Sanità»;
b) all'articolo 1, comma 6, le parole: «fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2001»;
c) all'articolo 2, comma 1, le parole:« fino al 31 maggio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2001»;
d) all'articolo 6, comma 1, le parole:« lire 150 miliardi» sono sostituite dalle seguenti:« lire 314 miliardi»;
e) all'articolo 7-bis, comma 2, lettera e), dopo la parola: «corrisposto» sono aggiunte le seguenti: «ai produttori agricoli»;
f) all'articolo 7-bis, comma 3, secondo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;
g) all'articolo 7-ter, comma 5, secondo periodo, le parole: «una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno è riservata» sono sostituite dalle seguenti: «il predetto limite di impegno è destinato»;
h) all'articolo 7-ter, comma 5, terzo periodo, le parole: «La residua quota del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Ed inoltre»;
i) all'articolo 7-ter, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «variazioni di bilancio» è aggiunto il seguente periodo: «I limiti di impegno decennale della concessione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al presente comma sarà iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni successivi»;
l) all'articolo 7-ter, comma 6, terzo periodo, le parole: «dieci dei quali destinati
alla» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzabili anche per la»;
m) all'articolo 7-ter, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le regioni provvederanno a definire modalità di applicazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 effettuando compensazioni tra i fondi destinati alle azioni previste qualora la situazione della zootecnia regionale, causa l'emergenza BSE, ne richieda l'adattamento. A tal fine i benefici di cui sopra potranno essere erogati sotto forma di mutui, prestiti e/o contributi in conto capitale di pari ESL (equivalente sovvenzione lorda). Le regioni possono altresì destinare i suddetti fondi allo sviluppo di sistemi per lo smaltimento dei residui della produzione zootecnica "materiale a basso ed alto rischio, materiale a rischio specifico". Possono inoltre promuovere accordi di filiera per la costituzione di consorzi per la realizzazione di sistemi di smaltimento. Le regioni e province autonome possono altresì disporre di eventuali risorse integrative».
Conseguentemente, sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:
Art. 1-bis. - Agli oneri derivanti dalle modifiche di cui all'articolo 1, pari a lire 164 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come da ultimo determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica - 3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri).
1. 1. Rava, Sedioli, Preda, Ruzzante, Borrelli, Nannicini, Oliverio, Rossiello, Sandi, Stramaccioni, Franci.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 01-bis. - 1. Nel caso di contaminazione ambientale e accidentale con farine animali in tracce dei mangimi destinati all'alimentazione dei bovini e previo accertamento del comportamento incolpevole degli operatori interessati, il Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato ad introdurre la doppia determinazione analitica, qualitativa e quantitativa, nei relativi controlli, definendo un margine di tolleranza da determinarsi nel rispetto del principio della precauzione e sulla base di affidabili riscontri scientifici.
2. Nei casi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7-quater del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
1. 01. Peretti, Grillo.
All'articolo aggiuntivo Marcora 1. 02, al comma 1, dopo le parole: Al fine di assicurare aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 2001.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 250 miliardi con le seguenti: 270 miliardi;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, determinati nel limite massimo di spesa di 270 miliardi di lire per l'anno 2001, si provvede attraverso gli accantonamenti dei fondi speciali del bilancio dello Stato per l'anno 2001: quanto a lire 162 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 35 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero per le politiche agricole e forestali, quanto a lire 5 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero
delle comunicazioni, quanto a lire 30 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero per il commercio con l'estero e quanto a lire 38 miliardi relativamente agli stanziamenti del Ministero dei trasporti e della navigazione.
0. 1. 02. 1. (Testo corretto nel corso della seduta) Lion.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 01-bis. - Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza causata nel settore zootecnico dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) disposti dall'articolo 7-bis, comma 2, lettere a), b), c) ed e) della legge 9 marzo 2001, n. 49 di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, la dotazione del fondo per l'emergenza BSE di cui allo stesso articolo 7-bis, comma 1 è incrementata di lire 250 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Gli interventi urgenti di cui al comma 1, disposti dall'articolo 7-bis, comma 2, lettere a), b), c), ed e) della legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, possono essere erogati in favore degli allevamenti purché i capi di detti allevamenti risultino iscritti presso le aziende sanitarie locali di competenza.
3. In sede di applicazione la dotazione aggiuntiva del «Fondo per l'emergenza BSE», di cui al comma 1, è destinata per lire 150 miliardi al finanziamento degli interventi posti a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, realizzati ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 690/2001 del 3 aprile 2001, con specifico riferimento ai costi di macellazione, acquisto, trasporto e smaltimento dei bovini ricompresi nelle domande presentate dagli allevatori ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, lettera a), della legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, non ancora abbattuti alla data del 1o luglio 2001 e la cui macellazione sia realizzata entro il 31 dicembre 2001.
1. 02. (Testo corretto nel corso della seduta) Marcora, Stradiotto, Rava, Sedioli, Preda, Banti, Santino Loddo, Meduri, Ruggieri.
Al comma 1, sostituire le parole: dalla proroga dei termini con le seguenti: dalle modificazioni.
1-bis. 1. Burani Procaccini.
Al comma 1, sostituire le parole da: 180 miliardi fino alla fine del comma, con le seguenti: 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della legge medesima. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
*1-bis. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Al comma 1, sostituire le parole da: 180 miliardi, sino alla fine del comma con le seguenti: 150 miliardi per l'anno 2001 si provveda a carico del Fondo di cui all'articolo 103, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante utilizzo della quota parte destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi dell'articolo 112 della legge medesima. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
*1-bis. 4. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le parole da: , quanto a lire 130 miliardi fino alla fine del comma, con le seguenti: mediante istituzione, a decorrere dal 1o agosto 2001, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.
1-bis. 2. Giordano, Titti De Simone, Vendola, Mantovani.
All'articolo aggiuntivo 1-bis. 01 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino con le seguenti: non sono dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, fino.
Conseguentemente:
al medesimo comma, alla lettera b), sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore con le seguenti: non sono dovuti dalla data di entrata in vigore.
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 25 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge n. 388 del 2000 (Ministero del tesoro - 3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei ministri).
0. 1-bis. 01. 1. Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Piglionica.
All'articolo aggiuntivo 1-bis.01 del Governo, comma 1, sostituire le parole: 14 febbraio 2001, n. 8 e fino al 31 dicembre 2001, con le seguenti: 14 febbraio 2001, n. 8 e fino al 15 dicembre 2001.
0. 1-bis. 01. 2. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. All'articolo 7-ter del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2001, n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 31 dicembre 2001»;
b) al comma 3, le parole: «per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001».
2. In caso di conferma della positività dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato II, comma 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia«.
1-bis. 01. Governo.
(Approvato)