Allegato A
Seduta n. 19 del 18/7/2001


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(A.C. 1195 - Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), le parole: «fino al 31 luglio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2001».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 180 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 130 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - 2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali) e, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come da ultimo determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Ministero degli affari esteri - 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo).