...
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Agli oneri derivanti dalla proroga dei termini di cui all'articolo 1, pari a lire 30 miliardi e 365 milioni, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49».