La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, reca disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;
l'articolo 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, prevede l'aggiornamento da parte del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia, dell'elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa, anche articolando e ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899;
tale aggiornamento incide sia sul numero dei locatori beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dal comma 1 del medesimo articolo 8 della legge 431 del 1998, sia sulla percentuale della riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati secondo gli accordi nazionali o locali, ai sensi del succitato comma 4;
l'articolo 11, comma 10, della legge n. 431 prevede la copertura, per l'anno 2003, delle ulteriori minori entrate derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, pari a lire 67,5 miliardi, a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
l'elenco provvisorio dei comuni ad alta tensione abitativa posto all'attenzione della Conferenza Stato-regioni sembra ampliare eccessivamente il numero dei comuni presi in considerazione rispetto all'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, ultimamente pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001;
l'eccessivo ampliamento del numero dei comuni considerati ad alta tensione abitativa potrebbe mettere in crisi l'intero sistema delle agevolazioni finanziarie stabilito dalla legge n. 431 del 1998;
a rivedere l'elenco dei comuni considerati ad alta tensione abitativa, attualmente all'esame della Conferenza Stato-regioni, informando la Camera, ed in particolare la Commissione parlamentare competente, sui criteri che si intendono adottare per l'aggiornamento del medesimo elenco.
9/1134/1. (Testo così modificato nel corso della seduta) Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Caparini, Zaccheo, Lupi, Brusco.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, reca disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;
le continue proroghe dei termini di sospensione delle procedure esecutive di sfratto ledono il diritto dei proprietari immobiliari di rientrare nel possesso del proprio immobile alla scadenza del contratto di locazione, scaricando sui privati cittadini le insufficienze dello Stato nelle politiche abitative;
per accelerare la distribuzione delle risorse del fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, l'articolo 11, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, prevede la nomina di appositi commissari ad acta per provvedere al trasferimento ai comuni delle risorse medesime ove le regioni non provvedano nei termini stabiliti dalla legge;
i ritardi registrati nella formazione delle graduatorie e nella distribuzione dei finanziamenti per la locazione agli aventi diritto da parte dei comuni, rischiano di danneggiare ed ostacolare l'intera riforma delle locazioni introdotta nell'ordinamento con la legge n. 431 del 1998;
l'emanazione di provvedimenti particolari in materia di proroga dell'esecuzione degli sfratti, a favore di alcune categorie di inquilini socialmente deboli come quelle che hanno a carico persone ultra-sessantacinquenni o handicappati gravi, rischiano di danneggiare proprio le categorie che si intendono tutelare, precludendo loro la possibilità di trovare un altro alloggio sul libero mercato,
ad evitare in futuro ulteriori proroghe degli sfratti, anche prevedendo misure sostitutive per il riparto delle risorse del fondo per le locazioni ovvero invitando le regioni a nominare appositi commissari ad acta per provvedere alla distribuzione delle risorse agli aventi diritto, ove i comuni si dimostrino inadempienti.
9/1134/2. Guido Dussin, Parolo, Gibelli, Caparini, Zaccheo, Lupi, Brusco.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, reca disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge dispone la proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo esclusivamente a favore degli inquilini che abbiano nel nucleo familiare persone ultra-sessantacinquenni o handicappati gravi e non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti alla locazione di una nuova casa;
tale sospensione opera a favore dei soli inquilini residenti nei comuni di cui all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
a tenere in particolare considerazione negli altri provvedimenti che assumerà in materia di locazione le necessità dei disagiati non residenti nei comuni dichiarati ad alta tensione abitativa.
9/1134/3. (Testo così modificato nel corso della seduta) Brusco.
La Camera,
premesso che:
con decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247. il Governo ha differito al 31 dicembre 2001 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
la legge n. 388 del 2000 (articolo 80, commi 20 e 21) prevedeva che i comuni avrebbero dovuto predisporre elenchi di famiglie con sfratto esecutivo allo scopo di prevedere un passaggio da casa a casa utilizzando alloggi disponibili di proprietà pubblica, ovvero prendendo in locazione alloggi di proprietà privata, utilizzando a tale scopo fino al 10 per cento delle risorse assegnate per il cosiddetto fondo sociale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché altre risorse messe a disposizione dai comuni medesimi;
l'articolo 2 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, prevedeva che per fronteggiare l'emergenza abitativa gli enti previdenziali pubblici mettessero a disposizione dei comuni il 60 per cento degli alloggi di proprietà degli stessi non locati, l'assegnazione dei quali - da parte dei comuni - avrebbe dovuto riguardare famiglie interessate o interessande da azioni di rilascio,
a volere disporre una verifica, entro il 31 ottobre 2001, in ordine alla corretta applicazione da parte dei comuni delle disposizioni di legge summenzionate, atteso che l'omessa applicazione delle stesse da parte dei comuni medesimi determina l'adozione di provvedimenti legislativi, quali quello di cui al decreto-legge in premessa, volti a sospendere le procedure esecutive di rilascio degli immobili ad uso abitativo, con ingiusta penalizzazione dei proprietari degli immobili in questione;
a volere riferire alla Camera, ed in particolare alla Commissione parlamentare competente, entro il 30 novembre 2001 sulla reale situazione degli sfratti in fase esecutiva;
ad adoperarsi affinché, in occasione dell'aggiornamento da parte del CIPE, giusto quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, nell'elenco dei comuni cosiddetti «ad alta tensione abitativa» - così come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 - non siano inclusi comuni affatto toccati dall'emergenza abitativa;
a ritenere, con il provvedimento di cui al decreto-legge n. 247 del 2001, fatte salve evenienze di forza maggiore allo stato non ipotizzabili, definitivamente chiusa la fase della legislazione d'emergenza, della quale la sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo è testimonianza.
9/1134/4. (Testo così modificato nel corso della seduta) Foti, Landi di Chiavenna.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede l'obbligo di provvedere, ogni due anni, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni con alta tensione abitativa, di cui al comma 1 della medesima legge;
la legge 8 febbraio 2001, n. 21, prevede che il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sia distribuito a partire dal 2001 in base ad una procedura che si richiama al fabbisogno accertato,
a seguire con attenzione, presso la Conferenza Stato-regioni, l'iter relativo all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.
9/1134/5. (Testo così modificato nel corso della seduta) Abbondanzieri, Vigni, Zunino, Raffaella Mariani, Preda, Pistone, Realacci, Piglionica.
La Camera,
premesso che:
nel corso di un recente incontro tra il Presidente dell'ANCI, gli assessori dei comuni di Firenze, Genova, Milano, Roma, Napoli e Torino, i rappresentanti delle
associazioni degli inquilini e delle associazioni dei proprietari di immobili, è stato attivato un «tavolo» di concertazione sul problema della casa e, in particolare, per la gestione degli sfratti attualmente sospesi fino alla fine dell'anno;
oltre agli impegni assunti direttamente dai comuni, diverse richieste sono state indirizzate al Governo affinché, in base alle norme ed ai principi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia incentivata la locazione e siano garantite adeguate forme di sostegno alle famiglie a più basso reddito,
ad operare per dare una risposta positiva alle richieste formulate dai comuni delle grandi città e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari immobiliari, così come definito nel corso dell'incontro suddetto, ed in particolare per:
1) garantire una piena ed efficace attuazione della legge n. 431 del 1998;
2) rifinanziare il fondo nazionale di sostegno alla locazione, previsto dalla legge n. 431 del 1998, con un aumento almeno del 20 per cento per il prossimo triennio, tenendo conto che l'attuale stanziamento copre soltanto la metà del fabbisogno accertato dai comuni ed invitare le regioni a semplificare le procedure di ripartizione dei finanziamenti e dei relativi controlli;
3) sviluppare l'edilizia residenziale pubblica da destinare alle locazioni in regime concordato tra proprietari e inquilini, sviluppando altresì gli incentivi e le agevolazioni fiscali per i proprietari e gli inquilini di immobili in locazione;
4) favorire la realizzazione di intese con le grandi proprietà immobiliari (enti, istituzioni, IPAB, banche ed assicurazioni) per la disponibilità di una quota di alloggi da concedere in locazione ai soggetti colpiti da sfratto esecutivo;
5) creare le condizioni per lo sviluppo di programmi di edilizia residenziale basati su strumenti finanziari innovativi con le modalità previste dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.
9/1134/6. Vigni, Realacci, Pistone, Chianale, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Olivieri, Nigra, Buglio, Zunino.
La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ha previsto un regime transitorio disponendo che «ai contratti per la loro intera durata e ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazione vigenti prima di tale data»;
fra le disposizioni normative richiamate ha particolare rilievo l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha introdotto la possibilità di stipulare accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978;
in materia di contratti di locazione di immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali, per evitare il rilevante e negativo impatto sociale di una non omogenea applicazione della nuova normativa da parte dei vari enti, era intervenuta, successivamente alla citata legge n. 359 del 1992, la circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 novembre 1992, n. 4/4PS/21898, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 novembre 1992;
la successiva circolare n. 6/4PS/30712 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 1997, ha dettato nuovi criteri di assegnazione delle unità immobiliari di uso abitativo e di determinazione dei canoni e, di conseguenza, la circolare del 27 novembre 1992 si applica ai contratti in essere e scaduti antecedentemente alla data di entrata in vigore della circolare del 30 aprile 1997;
le istruzioni contenute nella circolare del 27 novembre 1992 circa la determinazione
del canone di locazione non risultano essere state uniformemente applicate da tutti gli enti previdenziali;
nel corso della discussione del progetto di legge n. 6926, recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, nella XIII legislatura, presso la VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati, il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno, a firma onorevole Riccio, che impegnava il Governo ad emanare disposizioni anche interpretative, che espressamente prevedessero l'applicabilità ai contratti di cui al citato comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998, anche delle direttive ed istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, contenute in circolari e regolamenti, approvati dal Consiglio dei ministri;
analogo ordine del giorno, a firma senatore Veraldi e Follieri, è stato accolto dal Governo presso il Senato della Repubblica, sempre nella discussione del medesimo disegno di legge (A.S. 4818);
ribadendo il contenuto dei richiamati ordini del giorno;
ad emanare disposizioni, anche interpretative, che espressamente prevedano l'applicabilità ai contratti di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998 anche delle direttive ed istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, contenute in circolari e regolamenti, approvati dal Consiglio dei ministri.
9/1134/7. Riccio.
La Camera,
premesso che:
l'Enasarco possiede un consistente patrimonio immobiliare, locato in gran parte ad inquilini percettori di redditi medi o medio bassi soprattutto nei territori colpiti da calamità naturali ove anche l'Enasarco, insieme ad altri istituti previdenziali, ha realizzato immobili ad uso abitativo;
dopo la trasformazione da ente in fondazione, avvenuta recentemente, l'Enasarco ha deciso di interrompere i rapporti locativi convenzionali; ne è conseguito un aumento generalizzato degli affitti dei circa diecimila inquilini ai quali, indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile, vengono richiesti importi doppi o tripli rispetto a quelli pagati attualmente;
la decisione della fondazione Enasarco, assunta senza neanche consultare le organizzazioni sindacali degli inquilini, può produrre gravi conseguenze per migliaia di famiglie che molto difficilmente potranno trovare altre soluzioni abitative,
a intervenire per far sospendere gli aumenti dei canoni alla fondazione Enasarco, ad avviare una trattativa con le organizzazioni sindacali degli inquilini in modo da assicurare la possibilità di accesso al canone concordato, a verificare la possibilità di introdurre canoni differenziati in funzione dell'ubicazione dell'immobile nonché riduzioni per gli anziani e per i cittadini a basso reddito e ad adoperarsi per garantire l'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto dell'appartamento da parte degli agli inquilini.
9/1134/8. Duca, Lucidi, Pistone, Battaglia.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 1134,
e, in particolare, i ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute a riferire, non appena possibile e comunque entro il mese di novembre, alla Camera, ed in particolare alla Commissione parlamentare competente, sulla reale situazione di emergenza abitativa delle categorie interessate al provvedimento accertata ed esistente nel Paese.
9/1134/9. (Testo così modificato nel corso della seduta) Osvaldo Napoli.