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La Camera,
premesso che:
le aliquote delle accise sui consumi di gas metano, applicate secondo le tariffe stabilite con il provvedimento del CIP n. 37 del 26 giugno 1986, sono state fino al 1o luglio 2001 differenziate sul territorio nazionale;
l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha adottato un nuovo sistema tariffario basato su fasce di consumo, che abroga il provvedimento del CIP succitato;
con l'articolo 2 il Governo intende chiedere una proroga dell'efficacia delle tariffe T1 e T2 del provvedimento del CIP fino al 30 settembre 2001, al fine di adeguare la disciplina fiscale al nuovo sistema tariffario,
ad intraprendere iniziative, anche normative, finalizzate all'adozione di aliquote di accise sul gas metano, la cui eventuale differenziazione prescinda dalla territorialità del luogo di consumo, ma sia correlata ad altri fattori più equi, quali il consumo, a decorrere dal 1o gennaio 2002.
9/1132/1. Sergio Rossi.
La Camera,
premesso che:
al momento dell'applicazione dell'aliquota IVA sulle prestazioni di servizio di fornitura di gas metano, la base imponibile su cui è applicata l'imposta è comprensiva della quota dell'accisa pagata sul consumo stesso,
ad adottare ogni opportuna iniziativa presso gli organismi comunitari al fine di verificare la possibilità di escludere la quota di accisa pagata dall'utente sui consumi di gas metano dalla base imponibile ai fini del calcolo dell'IVA.
9/1132/2. (Testo così modificato nel corso della seduta) Martinelli, Sergio Rossi.
La Camera,
premesso che:
il carburante utilizzato per l'aviazione privata è costituito da una variante della benzina super, denominata 100LL;
il suddetto carburante, utilizzato per motori alternativi, non è inquinante poiché contiene ridottissime quantità di piombo e di parti volatili delle benzine verdi;
le citate caratteristiche dissuadono le società petrolifere a produrre e distribuire il prodotto, rendendo difficoltoso per i possessori italiani di aerei privati il reperimento dell'avio-carburante, con conseguente aumento del prezzo;
nella maggior parte degli aeroporti italiani non è reperibile il carburante in questione, anche perché gli aeroclub non hanno la licenza di venderlo se non si costituiscono come ditte commerciali con relativa partita IVA;
per la vendita di pochi litri di benzina avio con modesto ricavo, agli aeroclub non conviene diventare delle aziende come i distributori stradali;
nei paesi europei, come Germania, Inghilterra, Spagna, l'aviazione privata è più sviluppata e sostenuta, e la Spagna ha previsto addirittura la detassazione del carburante avio per sviluppare la richiesta turistica di tale servizio;
le problematiche dell'aviazione privata italiana impediscono la crescita del settore,
a verificare le misure adottate negli altri paesi europei al fine di agevolare l'utilizzo del carburante usato per l'aviazione privata e a valutare la possibilità di applicarle, in tutto o in parte, al nostro paese.
9/1132/3. (Testo così modificato nel corso della seduta) Gibelli, Sergio Rossi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 30 giugno 2001 n. 246 reitera disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi e, tra queste, la riduzione relativa al gasolio per autotrazione, estesa anche «agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone» [articolo 1, comma 6, lettera c)];
non è chiarito se tale agevolazione debba essere esclusivamente destinata al solo «uso trasportistico» di persone, restrittivo dell'intento di favorire le imprese e gli enti pubblici del settore la cui attività si esplica non solo nell'attività di trasporto a fune di persone in servizio pubblico ma anche in altre attività connesse e complementari al trasporto stesso, escluso ovviamente l'uso per riscaldamento ivi compreso l'utilizzo del gasolio per le macchine operatrici (come ad esempio i battipista);
a verificare l'idonea copertura finanziaria volta a sostenere l'onere della riduzione di accisa relativo all'impiego trasportistico unitamente a quello correlato alle attività accessorie e complementari come sopra citate, esplicitando tale concetto in maniera non suscettibile di diversa interpretazione.
9/1132/4. Scherini, Falsitta, Viale, Sergio Rossi.
La Camera,
premesso che:
la crisi dei mercati petroliferi con il rincaro del greggio ha determinato un aumento dei costi energetici che non poco influisce sul tessuto produttivo in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese;
presso le aree industriali vi sono azienda fornitrici di utilities che hanno subìto dall'aumento dei costi di questi ultimi mesi ripercussioni negative, con inevitabili ridondanze sui costi delle imprese da loro servite;
le imprese, soprattutto del Mezzogiorno, hanno dovuto subire un aumento dei costi in relazione alla variabile energetica eccessivamente penalizzante nei confronti del resto del territorio,
ad adottare sgravi e meccanismi di incentivazione per le imprese fornitrici di
utilities, la cui produzione è legata all'utilizzo di prodotti petroliferi, che si trovano ubicate nelle aree industriali delle Regioni dell'Obiettivo 1 e sono interessate da strumenti della programmazione negoziata (contratti d'area, patti territoriali, contratti di programma), al fine di evitare ripercussioni negative per il processo di rilancio della economia del Mezzogiorno.
9/1132/5. Molinari.
La Camera,
esaminato il decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti;
considerato che i commi 5, 6, 7 e 8, dell'articolo 1, individuano i soggetti beneficiari della riduzione di 100 lire al litro dell'accisa del gasolio per autotrazione;
a considerare l'opportunità di estendere attraverso apposite iniziative la riduzione di 100 lire prevista dall'articolo 1 del decreto-legge di cui in premessa, anche ai soggetti che esercitano il servizio di taxi o il servizio di noleggio, con conducente, per vie d'acqua.
9/1132/6. Rizzi, Gibelli, Sergio Rossi.
La Camera,
esaminato il decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti;
considerato che i commi 5, 6, 7 e 8, dell'articolo 1, individuano i soggetti beneficiari della riduzione di 100 lire al litro dell'accisa del gasolio per autotrazione;
tenuto conto che il precedente decreto-legge 23 novembre 2000, n. 343, prevedeva la riduzione delle 100 lire per il gasolio per autotrazione anche per gli esercenti del servizio di taxi;
ad adottare ogni iniziativa finalizzata a prevedere che la riduzione delle 100 lire al litro dell'accisa del gasolio per autotrazione sia estesa anche agli esercenti del servizio di taxi dal momento che la suddetta categoria sopporta costi ingenti per lo svolgimento del loro lavoro.
9/1132/7. Caparini, Gibelli, Sergio Rossi.
La Camera,
esaminato il decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti;
considerato che i commi 5, 6, 7 e 8, dell'articolo 1, individuano i soggetti beneficiari della riduzione di 100 lire al litro dell'accisa del gasolio per autotrazione;
a considerare l'opportunità di estendere attraverso apposite iniziative la riduzione di 100 lire prevista dall'articolo 1 del decreto-legge di cui in premessa, anche agli enti locali ai fini dello svolgimento del servizio di polizia municipale.
9/1132/8. Parolo, Gibelli, Sergio Rossi.
ad interpretare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, nel senso che il beneficio fiscale in favore degli esercenti gli impianti a fune si applica anche al gasolio utilizzato dagli stessi per l'azionamento dei mezzi necessari alla manutenzione delle piste percorse per la pratica sciistica.
ad intervenire con l'istituzione di un «tavolo tecnico» tra i competenti uffici dei dicasteri coinvolti e con l'avvio di un confronto con i soggetti interessati al fine di riformare il regolamento in questione abolendo i denunciati adempìmenti gravosi, semplificando le procedure e adottando ogni ulteriore modifica opportuna per una più agevole applicazione delle modalità di fornitura dei carburanti destinati all'agricoltura.
imposta agli agricoltori e ai contoterzisti, la ingiustificata riduzione delle assegnazioni di carburante per ettaro di coltura rappresentano condizioni di grande difficoltà per tutti i soggetti interessati;
a provvedere al più presto, possibilmente entro il 31 luglio prossimo, a una revisione del decreto ministeriale n. 375 del 2000 che, al fine di superare le difficoltà esposte in premessa, introduca procedure semplici e trasparenti di gestione delle agevolazioni sui carburanti agricoli.
La Camera,
a riconsiderare l'opportunità di prorogare mediante apposite iniziative l'accisa sul Gecam, già decisamente agevolata dalla legge finanziaria n. 388 del 2000 per il primo semestre del corrente anno;
premesso che il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, ha disposto, per il periodo 1o settembre 2000-31 dicembre 2000, la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio in favore del settore dell'autotrasporto, e che tra i soggetti beneficiari sono ricompresi (anche se limitatamente al periodo 1o ottobre-31 dicembre 2000) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
considerato che l'articolo 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha prorogato detta agevolazione per il periodo 1o gennaio 2001-30 giugno 2001;
considerato altresì che l'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, ha ulteriormente prorogato lo sconto per il periodo 1o luglio 2001-30 settembre 2001;
atteso che dal tenore letterale della disposizione si evince che l'intento è quello di agevolare l'esercente trasporti a fune, la cui attività si esplica non solo nel trasporto a fune di persone in servizio pubblico, ma anche in altre attività connesse e complementari al trasporto stesso;
9/1132/9. Losurdo, Franz, Fatuzzo, Zacchera, Bornacin.
premesso che:
sono di imminente applicazione alcune disposizioni del regolamento approvato con decreto interministeriale n. 375 dell'11 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2000, e diretto a disciplinare le modalità di fornitura dei carburanti destinati all'agricoltura;
il nuovo regolamento ha introdotto una sequenza impressionante di adempimenti burocratici che coinvolgono aziende agricole, depositi fiscali, depositi commerciali, uffici regionali e provinciali, e Guardia di finanza;
in particolare appaiono di complessa applicazione le misure relative all'anticipo dell'accisa da parte del titolare del deposito commerciale, alle modalità di antìcipo e conseguente recupero dell'IVA, all'obbligo di prestazione di garanzie bancarie sulla differenza di accisa tra valore normale e agevolato, agli adempimenti gravosi imposti alle imprese agricole nonché ai delicati profili di compatibilità con gli obblighi imposti in materia dalla normativa comunitaria;
9/1132/10. Franz, Marinello, Losurdo, Fatuzzo, Misuraca, Bornacin.
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti (A.C. 1132);
premesso che il vigente sistema dì gestione delle agevolazioni sui carburanti agricoli di cui al decreto interministeriale n. 375 del 2000 presenta elementi di complessità burocratica, che sono stati oggetto di valutazioni fortemente critiche da parte degli operatori del settore; infatti la deroga all'obbligo di marcatura fiscale (denaturazione), l'obbligo di prestare una fidejussione bancaria sulla differenza tra accisa ordinaria e agevolata sul fatturato del semestre solare, la farraginosa e complessa gestione delle schede carburante
9/1132/11. de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.
premesso che:
in seguito al continuo aumento sul mercato internazionale del prezzo del petrolio, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in discussione, è prevista la proroga fino al 30 settembre 2001 anche dell'aliquota agevolata dell'accisa sulla emulsione di acqua e gasolio, cosiddetta «GECAM», già ridotta negli ultimi anni in misura considerevole; infatti da lire 704.704 (per mille litri) è stata ridotta prima a lire 657.774 con la legge finanziaria n. 488 del 1999; successivamente, a lire 513.693 con il decreto-legge n. 268 del 2000 e a lire 474.639 con la legge finanziaria n. 388 del 2000;
il Gecam, nuovo carburante poco inquinante, utilizzato dai mezzi di trasporto pubblico richiede una particolare agevolazione motivata dall'opportunità di diminuirne il prezzo finale, ai fini del contenimento dei costi del trasporto pubblico;
la composizione di tale carburante non differisce in misura determinante dal gasolio, infatti il Gecam è così composto: gasolio 88 per cento - acqua demineralizzata 10,3 per cento - additivi 1,7 per cento;
le agevolazioni concesse devono essere giustificate dal comprovato minore inquinamento del Gecam, che deve risultare da certificazione di un ente indipendente ed autorevole nel settore;
considerato che:
il prezzo finale del Gecam sul mercato è elevato rispetto alla accisa ridotta e ciò consente un ingiustificato ampio margine di guadagno sul prodotto;
a consentire, nel rispetto delle caratteristiche della emulsione previste dal decreto ministeriale 20 marzo 2000, la produzione e la commercializzazione del prodotto a più operatori economici in concorrenza, al fine di migliorare l'offerta ed il prezzo del carburante sul mercato.
9/1132/12. Polledri, Bricolo, Lussana, Bianchi Clerici.