Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 10 del 4/7/2001
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La seduta, sospesa alle 9,10, è ripresa alle 9,35.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 1064 (ore 9,35).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto e di apprestarsi ad utilizzare il tesserino secondo le istruzioni date in precedenza. Attendiamo ancora un attimo di tempo affinché ciascuno prenda posto.
Il collega Boccia ha chiesto di parlare per una dichiarazione di voto, essendo arrivato in ritardo. Se non vi è nulla in contrario, possiamo allora procedere con le dichiarazioni di voto finale.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 1064)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, intervengo soltanto per illustrare i contenuti del provvedimento che stiamo per votare; molti colleghi mi hanno chiesto di farlo, poiché nella discussione sulle linee generali di ieri non ve ne è stata l'opportunità.
Si tratta della conversione di un decreto-legge del Governo adottato il 10 maggio, quindi tre giorni prima delle elezioni del 13 maggio. È un provvedimento che rappresenta quasi un atto dovuto, nel senso che si erano create le condizioni di necessità e di urgenza previste dalla Costituzione per disciplinare le operazioni di scrutinio che si sarebbero svolte da lì a qualche giorno. Nel momento in cui il Governo in carica nel mese di marzo, con un decreto del ministro dell'interno, ha deciso di far svolgere il 13 maggio le elezioni politiche in concomitanza con le elezioni comunali e provinciali, si è determinato un fatto incongruo, perché la legge in vigore al tempo prevedeva che lo scrutinio delle elezioni regionali, provinciali e


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comunali dovesse svolgersi il martedì successivo a quello delle votazioni con inizio alle ore 10. Tutto ciò perché la normativa prevedeva che si potesse votare, oltre che nella giornata di domenica, anche il lunedì fino alle ore 14.
Avendo questo Parlamento modificato la normativa e stabilito che il voto dovesse essere effettuato solo la domenica fino alle ore 22, il protrarsi dell'apertura dei seggi e, quindi, dello scrutinio delle schede per le elezioni comunali e provinciali fino al martedì, determinava una situazione assolutamente incongrua. Bisognava, infatti, tenere aperti i seggi, di fatto, per un giorno in più. Allora era giocoforza - ecco perché ho parlato quasi di un atto dovuto - che il Governo disciplinasse le procedure di scrutinio eliminando l'incongruenza e prevedendo, come stabilisce il provvedimento, che, effettuato lo scrutinio delle schede per il Senato e successivamente quello delle schede per la Camera, si svolgesse immediatamente lo scrutinio per le elezioni regionali, provinciali e comunali (in questo caso delle elezioni provinciali e comunali). Tutto qui, signor Presidente.
Su questo provvedimento sono state sollevate due questioni, delle quali è bene che io informi l'Assemblea e questa Presidenza, che è diversa da quella di ieri. La prima questione sollevata riguarda la costituzionalità del provvedimento. La domanda è se fosse legittimo costituzionalmente che il Governo provvedesse a disciplinare con decreto-legge una materia che l'articolo 72 della Costituzione chiaramente riserva al Parlamento (anche con le leggi Bassanini, abbiamo, di fatto, impedito che il Governo vi potesse provvedere). La seconda domanda è se vi fossero le condizioni di urgenza e di necessità perché si provvedesse con decreto-legge.
Ad entrambe le domande è stata data risposta ieri nel corso della discussione sulle linee generali precisando che ormai, in materia elettorale, gli interventi sulla procedura non riguardano il sistema elettorale e, quindi, non rientrano nell'impedimento previsto dalla legge e dalla stessa Costituzione. Era, dunque, più che legittimo che il Governo vi provvedesse. Non solo: trattandosi di un intervento sullo scrutinio, sicuramente non avrebbe inciso in alcun modo sull'espressione del voto che era già intervenuto il 13 maggio. Quindi, visti anche i precedenti, non vi è un problema di legittimità costituzionale. Sulla seconda questione, signor Presidente, l'urgenza è derivata dal fatto che il 10 maggio precedeva di soli tre giorni la data della votazione: pertanto predisporre un disegno di legge sarebbe stato del tutto improprio.
Ecco perché già ieri, ma ancor più stamattina, ho chiarito ai colleghi quali fossero i termini della questione. Credo si possa procedere senza alcun dubbio e senza alcuna perplessità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
Vi informo che molti colleghi hanno mantenuto le tessere provvisorie ma non hanno provveduto a farle abilitare dai commessi. Durante l'intervento dell'onorevole Benedetti Valentini sono pregati di provvedere per potere, poi, effettuare regolarmente la votazione.
Prego, onorevole Benedetti Valentini.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ritornare brevemente su quanto il relatore, onorevole Boccia, ci ha rappresentato per dire che, effettivamente, due sono gli aspetti di interesse, forse non soltanto accademico o teorico, sui quali egli ci ha intrattenuto e sui quali la Commissione speciale ha avuto modo di soffermarsi. La prima questione è, forse, quella che suscita maggiori perplessità: mi riferisco ai requisiti di necessità ed urgenza. Si potrebbe, infatti, discutere se ricorrano effettivamente la necessità e l'urgenza laddove siamo chiamati a convertire un decreto-legge che viene adottato per una situazione di necessità che siamo noi stessi a determinare, a creare.
In altre parole, se siamo noi stessi a creare la situazione o con atti normativi o con situazioni e comportamenti di fatto che determinano una ristrettezza di tempi


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e una qualche forma di necessità per adottare un provvedimento che, in condizioni normali, non sarebbe indispensabile, si potrebbe disquisire sulla ricorrenza effettiva dei requisiti di urgenza e necessità. Ma rischia di diventare, ormai a cose fatte e con una procedura esperita, una disquisizione abbastanza teorica che, probabilmente, non ci appassiona. Diciamo che, più che altro, ne possiamo trarre una morale, nel senso che, quando articoliamo provvedimenti e variamo riforme di leggi esistenti che vanno ad incidere su situazioni di fatto, anche con scadenze temporali molto ravvicinate, dovremmo sempre tener conto delle conseguenze che ne possono derivare.
La seconda questione è, invece, meritevole di una sottolineatura - e bene ha fatto il relatore a motivarla anche in questa sede - affinché per un verso non assuma il valore di un precedente e per altro verso chiarisca la portata dell'intervento.
Giustamente è stato messo in risalto che vi sarebbe divieto - e se ne comprendono le mille ragioni - di intervenire da parte del Governo con decreto-legge su una materia strettamente definibile come elettorale: è ovvio, ci sono ragioni di evidente garanzia che inducono a ritenere assolutamente inderogabile tale divieto. Tuttavia, in questo caso si agisce effettivamente più sul rito, sulla procedura che non sulla sostanza del sistema elettorale e, soprattutto, in termini ancora più limitativi si agisce praticamente soltanto sui tempi - e qui neppure sulle modalità - dello scrutinio e, quindi, ad operazione elettorale ormai espletata e a consultazione sostanzialmente avvenuta.
Questo ci rende più tranquilli nel ritenere che sicuramente non si è violata né la legge n. 400 del 23 agosto del 1988 né lo spirito e la lettera dell'articolo 72 della Costituzione. Tutto ciò ci induce, fatte queste precisazioni, ad annunciare anche da parte dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale il voto favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

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