1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.