La Camera,
vista la condizione di particolare gravità della situazione economico-sociale nelle aree di Crotone e di Gela;
tenuto conto dell'intesa raggiunta tra le parti sociali con l'attiva mediazione della «task force» per l'occupazione ed il Ministero del Lavoro relativa alla Pertusola di Crotone e all'indotto di Gela;
ad attivare tutte le iniziative affinché gli accordi presi possano essere pienamente rispettati.
9/1031/1. Minniti, Oliverio, Lumia, Finocchiaro, Mancini, Bova, Innocenti, Cordoni.
La Camera,
premesso che:
in relazione all'articolo 78 comma 29 della legge n. 388/2000 le organizzazioni sindacali, l'INPS e la direzione provinciale del lavoro di Potenza e Matera hanno provveduto a formulare un elenco dei lavoratori ex Interklim e Valbasento beneficiari della proroga di mobilità prevista dalla norma citata;
la proroga è stata riconosciuta a quei lavoratori la cui mobilità scadeva entro il 31 dicembre 2000 e pertanto nel formulare l'elenco sono stati iscritti tutti i lavoratori licenziati entro quella data;
la legge n. 223/91 prevede otto giorni di differenza tra la data del licenziamento e quella di iscrizione nelle liste di mobilità;
tutti i lavoratori licenziati entro gli ultimi otto giorni di dicembre sono stati collocati nelle liste di mobilità nei primi giorni del mese di gennaio dell'anno successivo;
questa disposizione ha, pertanto, determinato che alcuni lavoratori ex Interklim e Valbasento pur appartenenti alla stessa pletea prevista dall'articolo 78 comma 29 della legge n. 388/2000, sono stati esclusi dal beneficio della proroga della indennità sulla base della differenza cronologica con cui sono stati inseriti nelle liste di mobilità perdendone il diritto in quanto la loro indennità risulta scaduta nei primi giorni di gennaio 2001;
questa situazione sta determinando forte tensione fra i lavoratori esclusi in quanto si tratta di un formalismo che contrasta con la «ratio» della legge finanziaria per il 2001,
ad intervenire con la massima urgenza affinché anche i lavoratori esclusi, i quali da 6 mesi non percepiscono alcuna fonte di sussidio salariale, possano beneficiare della proroga della indennità di mobilità in considerazione della loro appartenenza alla pletea dell'articolo 78 comma 29 della legge n. 388/2000 e della conseguente presenza di copertura finanziaria.
9/1031/2. Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza.