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PRESIDENTE. Dobbiamo ora dare corso alla costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria che dovrà accertare, ai fini della proclamazione, i deputati subentranti agli eletti in liste circoscrizionali che siano stati eletti anche in un collegio uninominale e agli optanti per altre circoscrizioni.
A norma dell'articolo 3, comma 2, del regolamento, la Giunta delle elezioni provvisoria è formata dai deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura presenti alla prima seduta, in numero non inferiore a dodici.
Tali deputati sono in numero di dieci e sono i seguenti: Baccini, Bruno, Gazzara, Oliverio, Possa, Rossiello, Sciacca, Soro, Trantino ed Elio Vito.
Ai sensi della citata disposizione regolamentare occorre pertanto integrare di due componenti il collegio, mediante sorteggio, per raggiungere il numero di dodici.
Procedo pertanto al sorteggio.
(Segue il sorteggio).
Comunico che sono stati sorteggiati i deputati Adornato e Fini.
Ricordo che la Giunta provvisoria delle elezioni ha il compito di svolgere, in occasione della prima seduta della legislatura, gli accertamenti finalizzati alla proclamazione dei deputati subentranti da parte del Presidente provvisorio. Ad essa - diversamente da quanto avviene nel procedimento di verifica dei poteri svolto dalla Giunta delle elezioni definitiva e dall'Assemblea - spetta pertanto un accertamento di carattere meramente ricognitivo sulla base dei dati e delle graduatorie trasmessi dagli uffici elettorali.
DONATO BRUNO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATO BRUNO. Signor Presidente, mi perdoni l'interruzione, considerata anche la particolare giornata. Lei, in questo momento, ha dichiarato che la Giunta provvisoria delle elezioni, di cui mi onoro di far parte, ha dei compiti meramente ricognitivi. Il mio intervento si richiama pertanto all'articolo 3 del regolamento della Camera. Mi sembra che la norma in questione non dica questo: la Giunta provvisoria delle elezioni non può limitarsi solo ed esclusivamente ad una mera lettura dei risultati della Corte di cassazione. Credo che come organo giurisdizionale abbiamo il compito di procedere, qualora ne ricorressero i presupposti, alla proclamazione dei deputati, fermi restando i poteri della Giunta delle elezioni definitiva relativamente alla convalida degli stessi.
Le sarei pertanto grato, anche per un regolare svolgimento dei lavori della Giunta provvisoria delle elezioni, se su questo punto potesse chiarire la portata del comma 2 dell'articolo 3 del regolamento della Camera.
ENZO TRANTINO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENZO TRANTINO. Signor Presidente, per la modesta esperienza che ci anima in questo settore, ci permettiamo di ricordare, riportandoci alle motivazioni del collega Bruno, che la Giunta provvisoria delle elezioni è soltanto limitata nel numero, ove non concorrano il numero di deputati stabilito dal regolamento della Camera, ma, al contempo, la materia non è soggetta a restrizione alcuna, dal momento che tale organo ha poteri perlustrativi su tutti gli argomenti ad esso sottoposti, senza limitazioni interlocutorie, quasi fosse un anticipo della futura Giunta delle elezioni. Così non è. Questa Giunta provvisoria delle elezioni ha pieni poteri, agisce pleno iure, e pertanto la preghiamo di voler fornire un'interpretazione, se crede, per dare alla Giunta stessa che sta per insediarsi poteri di correttezza.
MARCO BOATO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, non sarei intervenuto se i colleghi di Forza Italia e di Alleanza nazionale non lo avessero fatto. Credo che rappresenterebbe un errore proporre in quest'aula i termini della questione, che noi sappiamo essere delicata e complessa, così come è stata prospettata. La Giunta delle elezioni che viene costituita è una Giunta provvisoria: soltanto i membri della passata legislatura, rieletti, ne fanno parte, quale che sia la loro collocazione politica.
Poco fa sono stati estratti a sorte due membri, che, se non ho compreso male i nomi - si tratta di due colleghi rispettabilissimi, che saluto - appartengono alla nuova maggioranza. Già questa circostanza - colleghi Bruno e Trantino - indica come non sia vero ciò che voi affermate: infatti, una composizione del tutto casuale, priva di qualsiasi rappresentatività dei gruppi (che si formeranno in questa aula, mentre adesso siamo qui tutti uti singuli), permette di capire che non
può essere vero che la Giunta provvisoria delle elezioni abbia un mandato ulteriore rispetto a quello prospettato dal Presidente.
È chiaro che, come sempre è avvenuto, anche se oggi siamo in una situazione più complessa, la Giunta provvisoria delle elezioni dovrà limitarsi a verificare le sopravvenute proclamazioni, le opzioni fatte, i subentri, e così via.
Mi dispiace che tutte le altre questioni di cui siamo a conoscenza siano state anticipate dal presidente della Giunta delle elezioni provvisoria, onorevole Baccini, nella trasmissione radiofonica GR Parlamento di ieri mattina. Si tratta di dichiarazioni clamorose - e a mio parere anche un po' scandalose - perché egli ha anticipato le decisioni politiche che dovrebbe assumere la Giunta delle elezioni (non solo quella provvisoria, ma anche quella definitiva) nella sua collegialità. Ebbene, questo non è un buon modo di iniziare i lavori dell'Assemblea. Queste problematiche dovranno essere prospettate in una seconda fase, che inizierà immediatamente dopo la costituzione dei gruppi parlamentari, quando saranno segnalate al Presidente che oggi eleggeremo le proposte di composizione della Giunta delle elezioni; solo quando tale Giunta verrà costituita e sarà eletto - non casualmente - un presidente, potremo lavorare - ovviamente, i deputati che ne faranno parte - in modo coerente.
Signor Presidente, la prego pertanto - con grande rispetto per i colleghi che hanno parlato - di non accogliere le loro richieste e di attenersi strettamente al regolamento e alla prassi del Parlamento da cinquant'anni a questa parte.
PRESIDENTE. Dato che il problema era prevedibile, con la collaborazione degli Uffici della Camera e sulla base dell'interpretazione del regolamento e della prassi consolidata è stata predisposta una breve nota che rappresenta l'espressione della Presidenza provvisoria.
La Giunta provvisoria ha un compito limitato essenzialmente ai seguenti adempimenti, sulla base dell'ordine di successione dei candidati non eletti nelle diverse circoscrizioni, predisposto dagli uffici elettorali: accerta i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali; prende atto delle dichiarazioni di opzione dei candidati eletti in più circoscrizioni e accerta i candidati che subentrano; accerta i casi in cui non sia ancora scaduto, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico n. 361 del 1957, il termine per esercitare l'opzione, comunicando al Presidente provvisorio della Camera i potenziali subentranti per il caso che sopravvenga un'opzione tempestiva; accerta i candidati che subentrano a deputati dei quali siano state accolte o date per accettate le dimissioni, eletti per la quota proporzionale.
L'ambito limitato delle funzioni rimesse alla Giunta provvisoria deriva, ad avviso della Presidenza, dai seguenti elementi: la formulazione dell'articolo 3, comma 2, del regolamento della Camera rinvia con tutta evidenza - attraverso l'uso dell'espressione: «A tal fine» - al precedente comma 1 per la determinazione della competenza della Giunta provvisoria delle elezioni. Tale competenza si specifica negli «accertamenti» volti a consentire al Presidente provvisorio di procedere alla proclamazione - cito testualmente dal regolamento - dei «candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni». Anche il collegamento logico tra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento lascia intendere che l'individuazione dei deputati subentranti debba avere il carattere dell'immediatezza con riferimento alle graduatorie predisposte dagli uffici elettorali; il giudizio sulla correttezza dei criteri di attribuzione dei seggi adottati dagli uffici elettorali appare quindi precluso alla Giunta provvisoria. Infatti, l'articolo 17, comma 1, del regolamento riserva espressamente alla Giunta delle elezioni definitiva la verifica sulla regolarità delle operazioni elettorali. Del resto, la Giunta provvisoria non dispone dei poteri istruttori e della documentazione
dei quali può invece avvalersi la Giunta delle elezioni definitiva nel corso del procedimento ordinario di verifica dei poteri.
La composizione della Giunta provvisoria risulta difforme dai principi regolatori della costituzione degli organi parlamentari a carattere permanente, essendo rimessa essenzialmente a criteri casuali, sia nell'ipotesi in cui essa sia formata dai membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura rieletti nella nuova Camera, sia ancor più nell'ipotesi, oggi parzialmente verificatasi, in cui essa sia formata in tutta o in parte da deputati estratti a sorte. Ciò è dovuto al fatto che la Giunta provvisoria è formata prima della costituzione dei gruppi parlamentari, dei quali non può quindi riflettere la composizione, a differenza della Giunta delle elezioni definitiva, i cui componenti sono invece nominati, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento, dopo la costituzione dei gruppi parlamentari.
La Giunta provvisoria ha durata limitata alla prima seduta della legislatura, dedicata alla elezione del Presidente della Camera, e non è ipotizzabile una sua riconvocazione dopo tale elezione.
In base al dato regolamentare, gli accertamenti esperiti dalla Giunta provvisoria hanno come destinatario il Presidente provvisorio, al quale spetta procedere alla proclamazione dei deputati subentranti. Essa non ha quindi funzioni referenti nei confronti dell'Assemblea, la quale non è chiamata ad adottare alcuna deliberazione, neppure in forma tacita, sugli accertamenti effettuati dalla Giunta provvisoria. In questo senso è la prassi costante, che si spiega con la natura essenzialmente ricognitiva degli accertamenti svolti dalla Giunta provvisoria, per pervenire ai quali la stessa non procede ad un esame di merito secondo l'ordinaria dialettica parlamentare. L'esposta prassi, del resto, è conforme al principio generale per cui spetta all'Assemblea la decisione finale su proposte e determinazioni degli organi interni della Camera che presentino caratteristiche diverse dal mero accertamento.
In conclusione, come già precisato nel breve accenno iniziale, alla Giunta provvisoria - diversamente da quanto avviene nel procedimento di verifica dei poteri svolto prima dalla Giunta delle elezioni definitiva e poi dall'Assemblea - spetta soltanto un accertamento di carattere ricognitivo sulla base dei dati e delle graduatorie trasmessi dagli uffici elettorali. Sono pertanto da considerarsi precluse alla Giunta provvisoria attività che comportino scelte metodologiche ed accertamenti istruttori complessi, non compatibili con i poteri della Giunta stessa e con i tempi di svolgimento della prima seduta della Camera.
Questa è la posizione consolidata alla quale credo di dovermi attenere.
ELIO VITO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIO VITO. Signor Presidente, non entro nel merito del documento da lei letto, perché esiste una lunga prassi parlamentare in tal senso. Intervengo, invece, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento e degli articoli 56 e 66 della Costituzione, per sottolineare come, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, lei abbia inaugurato questa legislatura dichiarando che al Presidente provvisorio - secondo quanto risulta anche dai manuali e dalla dottrina - spetta pronunziare parole di circostanza da rivolgere all'Assemblea. Ebbene, credo che poco fa lei abbia pronunciato parole di merito; ricordo che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, per la Presidenza provvisoria sono stabiliti i poteri e le caratteristiche di una costituzione monocratica che non si può avvalere, per esempio, della consultazione di un organo non ancora costituito, quello proprio per l'interpretazione delle nostre norme: la Giunta per il regolamento.
Ricordo che l'articolo 56 della Costituzione prevede che la Camera sia composta da 630 deputati - mi pare che anche recentemente questo dato sia stato confermato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale
presso la Corte di Cassazione - e che l'articolo 66 della Costituzione affida a ciascuna Camera, nella propria autonomia, il giudizio finale sui titoli di ammissione.
Credo, signor Presidente, che noi dobbiamo semplicemente rispettare la Costituzione: l'articolo 56 e l'articolo 66. Credo, inoltre, senza spirito polemico, che i poteri previsti dal regolamento siano affidati a ciascun organo e che oggi manchi un organo che possa aiutare anche lei ad interpretare il regolamento stesso.
PRESIDENTE. Concordo con lei, onorevole Vito.
Sospendo la seduta e convoco la Giunta delle elezioni provvisoria, che si riunirà immediatamente nella Sala per la Giunta delle elezioni.
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