Allegato A
Seduta n. 100 del 19/2/2002


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INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Bonifica ex siti industriali di Bagnoli)

A)

ALFREDO VITO e ANTONIO RUSSO. - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
la legge speciale per Bagnoli n. 582 del 1996 ha individuato nell'Iri, o società connessa, il soggetto attuatore della bonifica;
come disposto dalla stessa legge n. 582 del 1996, nel luglio del 1996 fu nominato un comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività per la bonifica degli ex siti industriali di Bagnoli e nel settembre dello stesso anno fu costituita la commissione di esperti;
il comitato di coordinamento e di alta vigilanza, che ha il compito di supportare il piano di risanamento, è costituito da sette componenti in rappresentanza delle amministrazioni centrali competenti (ministeri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio), delle amministrazioni locali preposte all'intervento di bonifica (comune di Napoli, provincia di Napoli, regione Campania), da un rappresentante dell'Unione industriali e da uno sindacale;
la commissione di esperti è formata da sette professionisti altamente qualificati nei vari campi di intervento ed ha funzione di controllo su tutte le attività di bonifica sia tecniche che economiche;
con legge n. 448 del 1998 è stato affidato al comitato di coordinamento e di alta vigilanza, integrato dal Sovrintendente ai beni architettonici ed ambientali di Napoli, sentito il responsabile del servizio urbanistico del comune, il compito di individuare i manufatti industriali che non devono essere demoliti;
il comitato di coordinamento e di alta vigilanza ne ha individuato sedici, i quali però stranamente non sono compresi nei quarantatrè già previsti dal piano Cipe del dicembre 1994;
il soggetto attuatore attualmente deputato dall'Iri s.p.a. è la società Bagnoli s.p.a.;
nel suo operare la Bagnoli s.p.a. si interfaccia e collabora con il comitato di coordinamento e di alta vigilanza e, soprattutto, con la commissione di esperti;
per tale bonifica il piano Cipe del 1994 prevedeva una spesa di lire 343,136 miliardi, di cui 261,540 miliardi di lire a carico dello Stato e 81,596 miliardi di lire a carico dell'Iri;
i lavori, ai sensi del protocollo d'intesa stipulato il 30 marzo 1996 tra i ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente e della tutela del territorio e regione Campania, provincia e comune di


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Napoli, dovevano essere ultimati entro il 31 dicembre 1999 e dovevano articolarsi in sette stati di avanzamento;
ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 582 del 1996, i lavori dovevano essere sottoposti a collaudo tecnico-amministrativo da parte del comitato di coordinamento e di alta vigilanza e della commissione di esperti -:
se la Bagnoli s.p.a. sia dotata di specifica competenza nel campo delle bonifiche ambientali e di lavori pubblici, ovvero, nel caso in cui la stessa abbia fatto ricorso a consulenti esterni, con quale criteri e secondo quali procedure selezioni gli stessi; e quale esborso di denaro ciò abbia comportato;
se, atteso che il piano Cipe non era corredato di progetti e attesa la necessità di procedere ai lavori di risanamento ambientale e al collaudo degli stessi, previa redazione di appositi progetti esecutivi, la Bagnoli s.p.a. abbia predisposto un progetto rispondente alla vigente normativa sui lavori pubblici;
se, prima che fossero nominati gli organi di controllo previsti dalla legge, la Bagnoli s.p.a. abbia provveduto ad appaltare lavori e servizi per molti miliardi di lire e se sia stata rispettata la vigente normativa sui lavori pubblici;
se gli appositi organi di controllo abbiano ritenuto regolari le procedure di affidamento degli appalti da parte della Bagnoli s.p.a., e quale sia stato il comportamento del ministero dell'economia e delle finanze negli eventuali contenziosi sorti;
quali criteri abbia seguito la Bagnoli s.p.a. nell'assegnazione degli appalti e se le procedure adottate siano conformi alla normativa comunitaria; se non risultino affidatarie sempre le stesse ditte e se gli importi non siano lievitati oltre i limiti consentiti in corso d'opera e se le ditte aggiudicatarie non provengano da zone ad alta densità camorristica;
se siano state rispettate le prescrizioni della legge 109 del 1994 per quanto attiene alla scelta e alla determinazione dei compensi dei componenti della commissione di collaudo nominata dalla Bagnoli s.p.a.; e se la scelta degli stessi componenti sia avvenuta nell'ambito di categorie professionali che avessero attinenza con il lavoro da svolgere;
a quanto ammontino i costi per il personale, le spese per la consulenza e le spese generali sopportate dalla Bagnoli s.p.a. e se tali costi non gravino in maniera eccessiva sull'intero progetto;
quale sia la consistenza effettiva del personale impiegato presso la Bagnoli s.p.a. e se esso non sia sovradimensionato rispetto alle effettive esigenze della società;
quali siano i compensi annui percepiti da ogni componente il consiglio di amministrazione della Bagnoli s.p.a;
se la Bagnoli s.p.a., anche alla luce della decisione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del precedente Governo di rimuovere la colmata a mare per procedere al risanamento, si appresti, con eventuale sostegno del comune di Napoli, a chiedere ulteriori finanziamenti;
dal momento che è necessario che si completi l'opera di risanamento ambientale dell'area ex Ilva ed Eternit, ma che ciò avvenga seguendo criteri della massima trasparenza senza sprechi miliardari, come finora avvenuto, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, se i Ministri interrogati non ritengano che sia giusto pubblicizzare i verbali della commissione di esperti, annullando la secretazione decisa dal precedente Governo, anche al fine di far emergere eventuali irregolarità;
se non ritengano, infine, opportuno istituire una commissione di inchiesta che controlli l'intero operato per la bonifica ed il risanamento dell'area ex Ilva ed Eternit, prima di concedere altri fondi a carico dello Stato. (3-00145)
(25 luglio 2001)