Allegato B
Seduta n. 43 dell'11/10/2001


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ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
in data 1o luglio, con decorrenza 1o gennaio 2000 la Banca Mediterranea è stata incorporata dalla Banca di Roma dando vita ad un nuovo soggetto bancario autonomo denominato Nuova Banca Mediterranea Spa con capitale sociale totalitario della Banca di Roma;


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l'intero progetto illustrato in diverse occasioni presso la regione Basilicata da parte dei massimi vertici della Banca di Roma, veniva giudicato positivamente anche in considerazione delle interessenze di carattere economico legate ai servizi di tesoreria e dal fatto che il progetto consolidava una significativa quota di mercato nonché la valorizzazione del marchio e non ultimo la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio;
purtroppo, a distanza di pochi mesi, la Banca di Roma disattendendo tutte le promesse e gli impegni ha posto in vendita, mediante un'asta competitiva l'istituto di credito lucano definito sino a poco tempo prima quale «strategico» per il Gruppo Banca di Roma;
in data 2 agosto 2001 la Banca Popolare di Bari ha offerto 550 miliardi di lire per l'acquisizione dell'intero pacchetto di maggioranza della Nuova Banca Mediterranea dal Gruppo Banca di Roma;
la Banca Popolare di Bari ha battuto, sulla base di non meglio specificate condizioni contrattuali accessorie, la concorrenza di altri due istituti di credito interessati all'acquisto della Banca Mediterranea quali la Banca Popolare di Bergamo e il Credito Valtellinese;
in data 4 ottobre u.s. il presidente della Banca Popolare di Bari in una conferenza stampa ha annunciato la cessione di una trentina di sportelli della Mediterranea a Veneto Banca che con un esborso di 137 miliardi acquisterà il 25 per cento della Mediterranea per poi uscirne con l'acquisizione degli sportelli;
è stato anche annunciato che nell'assemblea dei soci prevista il prossimo 15 ottobre la Banca Popolare di Bari varerà un aumento di capitale di 109 miliardi di lire;
nella nuova Banca Mediterranea un 15 per cento è destinato alla Cattolica Assicurazioni e, dopo l'uscita di Veneto Banca, la ridefinizione del pacchetto azionario della Mediterranea sarà costituito da un 80 per cento dalla Banca Popolare di Bari e dal 20 per cento della Cattolica;
la Banca di Roma nonostante quanto sia avvenuto e nonostante la Mediterranea sia ancora una sua controllata a tutt'oggi ancora non ha provveduto ad informare le Organizzazioni sindacali di categoria nel merito della procedura di cessione dell'istituto di credito;
da quando la Banca Mediterranea è una controllata della Banca di Roma quest'ultima non ha mai provveduto ad una valorizzazione del marchio e della autonomia dell'istituto di credito che aveva sede in Basilicata tanto da ritardarne persino l'inserimento nel piano industriale;
a giudizio dell'interrogante è evidente che il ruolo assunto dalla Banca di Roma sin dal 1994 si è rivelato un impegno assai fittizio per l'economia delle regioni interessate e per i «soci piccoli risparmiatori» e che di fatto ha evidenziato di fatto un depauperamento della realtà regionale lucana;
ancora una volta la politica del credito nel Mezzogiorno segna una sconfitta con buona pace di chi auspicava un polo bancario autenticamente meridionale;
tale situazione sta alimentando dubbi e preoccupazioni tra i lavoratori della Banca Mediterranea che è presente nel Mezzogiorno con 78 sportelli, 790 dipendenti, per un valore di 3.200 miliardi di raccolta diretta e 1.600 miliardi di impieghi;
una particolare attenzione va riservata nei confronti della struttura della Banca di Roma denominata Centro Servizi di Potenza nata all'indomani della operazione di fusione scorporo presso cui prestano servizio oltre 100 addetti per attività in gran parte direttamente connesse al funzionamento della Controllata Banca Mediterranea;
per tali lavoratori occorre un progetto di salvaguardia ben definito unitamente a quelli della controllata «Star


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Service», il cui caso è all'attenzione del competente magistrato del Lavoro, e della Società esattoriale SEM;
le organizzazioni sindacali di categoria hanno formulato più volte la richiesta di un confronto con la Banca di Roma e i probabili nuovi acquirenti senza avere risposte;
il credito rappresenta una variabile imprescindibile per lo sviluppo economico e che l'incertezza sul futuro è l'unica cosa di cui i risparmiatori e il mondo imprenditoriale hanno bisogno -:
quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze il Governo, in relazione alla vicenda della Banca Mediterranea, finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali e della capacità operativa, in considerazione della rilevanza economica e sociale che essa riveste in Basilicata e nel Mezzogiorno.
(2-00095)
«Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza».

Interrogazioni a risposta in Commissione:

SERGIO ROSSI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con legge 5 febbraio 1992, n. 177, modificata dall'articolo 31 comma 44 legge 23 dicembre 1998, n. 48, si autorizzava il trasferimento di alcune aree demaniali ricadenti in diversi comuni, tra cui il comune di Seriate in provincia di Bergamo, al patrimonio disponibile di ciascun comune e la successiva alienazione dai comuni ai privati possessori delle aree;
il comune di Seriate in provincia di Bergamo con deliberazione consiliare n. 9 del 12 gennaio 1996 dava avvio all'istruttoria per la sdemanializzazione dei terreni per farne acquisizione al patrimonio comunale come atto necessario per la successiva vendita in favore di ciascuno dei privati aventi diritto;
il procedimento istruttorio è stato completato con l'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino e del parere favorevole del Magistrato del Po;
per il perfezionamento della pratica manca solo la determinazione del prezzo che per legge compete all'Ufficio tecnico erariale di Bergamo (ora Agenzia del demanio - filiale di Bergamo);
tale formalità è stata sin qui omessa nonostante i ripetuti solleciti;
il comune di Papozze in provincia di Rovigo, in base alla citata legge n. 177 del 5 febbraio 1992, ha già potuto completare l'iter di cessione delle proprie aree grazie anche alla pronta collaborazione dell'Ufficio tecnico erariale di Rovigo -:
quali siano le motivazioni che indurrebbero l'Agenzia del demanio filiale di Bergamo ad indugiare in merito alla determinazione del prezzo;
se codesto ministero non ritenga di intervenire per sollecitare l'Agenzia del demanio di Bergamo nell'evasione della pratica considerato che sono ormai trascorsi inutilmente cinque anni.
(5-00266)

CAZZARO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a seguito di un'attività di verifica compiuta dall'Ufficio Doganale di Padova, eseguita presso la sede di una locale impresa e dopo ulteriori indagini compiute presso terzi committenti indicati dal contribuente sottoposto a verifica, detta amministrazione periferica ha ritenuto di procedere alla revisione dell'accertamento di numerosi atti di importazione ed esportazione, operando una autoliquidazione per maggiori diritti, pari alla somma di 278 milioni di lire circa;
pur collaborando con l'Ufficio, e fornendo a più riprese i chiarimenti richiesti in corso dell'attività di verifica, l'impresa interessata ha ritenuto proporre ricorso


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avverso l'ingiunzione dell'Ufficio doganale rimettendosi al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria;
pertanto la maggiore imposta pretesa non è ancora stata determinata in via definitiva e quindi non è esigibile essendo la questione ancora sub iudice;
la citata Amministrazione doganale ha comunque avviato gli atti connessi alla fase sanzionatoria misurando la pena pecuniaria da infliggere sull'ammontare di imposta per la quale, come appena detto, si sta ancora attendendo il giudizio di merito proposto di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria;
l'Amministrazione doganale ha promosso l'atto di contestazione indirizzandolo contro lo spedizioniere doganale, che ha fornito il servizio professionale all'impresa sottoposta a verifica, presumendolo responsabile principale della sanzione e ritenendo responsabile «solamente» in solido l'impresa, titolare del rapporto tributario, nei confronti della quale è stata effettuata l'attività di controllo e revisione;
l'atto di contestazione si fonda sull'enunciato degli articoli 2 e 11 comma 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
l'attuale formulazione del decreto legislativo n. 472 del 1997 nella combinazione tra l'articolo 2 e l'articolo 11 comma 2, pur ispirandosi ad una condivisibile personalizzazione della responsabilità negli illeciti tributari, può rappresentare, come dimostra il caso proposto, una minaccia grave nei confronti del quotidiano operato della categoria degli spedizionieri doganali, la cui speciale attività è caratterizzata da numerosissimi atti predisposti e sottoscritti in nome e per conto degli effettivi soggetti contribuenti;
la normativa tributaria europea ha inteso lasciare ai singoli Stati Membri il compito di regolamentare con specifiche norme nazionali l'aspetto sanzionatorio conseguente agli illeciti di natura tributaria;
per quanto riguarda l'Italia, in caso di violazioni di tributi di natura doganale, le sanzioni sono stabilite dalla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, articolo 302 e seguenti;
la stessa normativa IVA, recata dal decreto del Presidente della Repubblica 633/72 articolo 70, rinvia al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per quanto attiene l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta dovuta sulle importazioni, nonché la trattazione delle controversie e delle sanzioni, ponendo dunque in capo all'Amministrazione doganale, la competenza relativa alla trattazione delle controversie e alle relative sanzioni;
il decreto legislativo n. 472 del 1997 ha assegnato al Capo dell'Ufficio doganale il compito di formare e notificare al contribuente l'Atto di contestazione, avverso il quale può essere esperito ricorso «gerarchico» al competente Ufficio regionale (Direzione del compartimento doganale) ovvero rimettere il giudizio all'Autorità giudiziaria ordinaria;
all'atto dell'emanazione della riforma introdotta dal citato decreto legislativo n. 472 del 1997, il legislatore ha cercato di introdurre norme agevolative che consentissero di definire in via rapida e pratica le liti tra erario e contribuente e, nel contempo, di diminuire l'assai cospicuo ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria;
il citato atto di contestazione indirizzato contro lo spedizioniere doganale è da ritenersi illegittimo, in quanto incoerente con le disposizioni normative e di conseguenza inaccettabile;
non appena autoliquidata la asserita maggiore imposta a carico dell'impresa, l'Ufficio doganale ha preteso, infatti, in via principale la sanzione nei confronti dello spedizioniere doganale/rappresentante esterno, imputandogli anche la responsabilità di atti da egli non predisposti né sottoscritti, comunque intestati all'impresa


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che per l'occasione si era avvalsa di altri rappresentanti in dogana diretti o indiretti;
l'atteggiamento assunto dall'Amministrazione periferica di Padova viene praticato anche in altre Amministrazioni periferiche; non è chiaro se ciò risponda a precise direttive impartite dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane o se sia frutto di una interpretazione soggettiva di alcuni dirigenti locali animati dall'intento realizzare ad ogni costo gli sforzi in atto contro l'evasione, allargando il più possibile la platea dei soggetti chiamati alla responsabilità della sanzione;
la professione di spedizioniere doganale, regolata dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuta quale professione qualificata avente ad oggetto le materie fiscali, merceologiche e valutarie e quant'altro si riferisce al campo doganale;
a seguito dell'avvento del mercato unico europeo e delle mutate esigenze dei traffici, la legge 25 luglio 2000 n. 203 ha ridisegnato detta professione, stabilendo nuove competenze e profili professionali, ed aggiornandone il nome in «doganalista»;
il compito svolto dallo spedizioniere doganale si concretizza prevalentemente nel «rappresentare» le imprese contribuenti di fronte all'Amministrazione finanziaria delle dogane;
questa funzione è stata disciplinata dagli articoli 40 e seguenti del Testo Unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973, come modificati dalla legge 8 maggio 1998 n. 146, la quale ha riformato il testo apportandovi una sostanziale revisione in ossequio alla prevalente normativa comunitaria;
in particolare i regolamenti CE 2913/92 e 2454/93 stabiliscono «... che l'attività svolta da questa speciale categoria di lavoratori (autonomi o dipendenti) è incardinata sulla rappresentanza diretta (anche indiretta qualora fosse ritenuta opportuna), di una vastissima platea di operatori economici che nell'esercizio della loro attività produttiva o commerciale si trovano in condizione di dover presentare dichiarazioni doganali con effetti pieni e reali di natura tributaria e conseguente trattazione delle eventuali controversie e delle sanzioni»;
inoltre «questo servizio professionale viene svolto a beneficio dei contribuenti, altrimenti costretti a recarsi presso le dogane dove giacciono le merci, e anche dell'Amministrazione finanziaria poiché consente a quest'ultima di percepire e formare gli onerosi atti pubblici formalmente validi e legittimamente impegnativi da cui scaturiscono gli obblighi di pagamento delle imposte»;
la legittimazione di tutti questi atti intestati a nome dei vari contribuenti titolari del rapporto tributario, ma predisposti e sottoscritti da collaboratori esterni, si basa appunto sull'istituto della rappresentanza disciplinato dalla normativa appena citata;
il mandato viene svolto prevalentemente in condizione di prestazione d'opera resa in forma autonoma (diversamente ci troveremmo di fronte al caso contemplato nell'articolo 43 Tuld con conseguenti riflessi nell'alveo di applicazione del decreto legislativo n. 472 del 1997 articolo 2 e articolo 11);
pertanto non si tratta di una rappresentanza legale o negoziale, ovvero una immedesimazione organica di una persona responsabile della conduzione di un complesso aziendale o ente o associazione dotato o meno di personalità giuridica, ma di un ben preciso incarico conferito al mandatario «spedizioniere doganale» al fine della presentazione - sottoscrivendola - della dichiarazione tributaria/doganale basata sui dati, elementi e circostanze così come emergono dalla documentazione rimessa dal mandante principale soggetto tenuto agli adempimenti tributari;
ne consegue che lo spedizioniere doganale, salvo sue azioni ispirate a dolo o concorso in comportamenti dolosi, non


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determina o concorre alla determinazione della volontà del contribuente, quindi gli effetti degli atti (eventualmente illeciti) derivanti dalla scrupolosa esecuzione dell'incarico conferitogli ed apparentemente legittimo non sono propri ma bensì riferibili direttamente in capo al rappresentato;
il compito affidato al doganalista consiste nel predisporre e sottoscrivere dichiarazioni che diverranno atti pubblici, giuridicamente vincolanti per il rappresentato e per l'Amministrazione, asseverandone il contenuto previa acquisizione e controllo formale della documentazione commerciale - fattagli pervenire dal mandante - anche per l'adozione di criteri selettivi per il controllo documentale e fisico parziale o totale che l'Amministrazione ha facoltà di compiere (legge n. 203 del 2000), ma senza poter in alcun modo intervenire nelle scelte decisionali dell'imprenditore che effettua tali operazioni;
al «doganalista» non è mai stata attribuita in alcuna norma legislativa, capacità di veto, né responsabilità di indagine; la sua funzione trova legittimazione esclusivamente nella rappresentanza di fronte all'autorità doganale di atti e dichiarazioni da egli predisposti e sottoscritti per conto di terzi/mandanti che altrimenti sarebbero tenuti in proprio a tali obblighi -:
se il Ministro non ritenga urgente procedere ad una attenta verifica sul caso prospettato e accertare se sono stati rispettati i fondamentali requisiti di legittimità opportunità e convenienza che devono ispirare qualsiasi atto amministrativo e quindi invitare gli uffici interessati, ad un comportamento consono alla disciplina vigente;
se non consideri opportuno fornire una interpretazione autentica dell'esatta portata delle norme contenute nel decreto legislativo n. 472 del 1997 con speciale riferimento agli articoli più volte citati, in modo che i contribuenti, l'amministrazione finanziaria e gli operatori doganali siano consci dell'esatta portata della responsabilità derivante dagli atti pubblici tributari;
se non consideri urgente proporre perfezionamenti al testo del decreto legislativo n. 472 del 1997 articolo 11, in modo che siano doverosamente tutelati i diritti legittimi di tanti operatori doganali che praticano quotidianamente questo speciale settore del diritto tributario nazionale e comunitario, sentito ovviamente il parere dei rappresentanti di categoria interessati.
(5-00268)

Interrogazioni a risposta scritta:

MARAN. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le leggi n. 61/89 e n. 431/98 prevedono la classificazione di «comune ad alta tensione abitativa» e una particolare disciplina normativa per quanto riguarda gli sfratti, riduzioni fiscali e maggiorazioni dell'ICI sugli immobili non locati;
nella città di Monfalcone (Gorizia) vivono oltre seimila persone senza risultarvi residenti, essendo lavoratori trasferitisi (stabilimenti navalmeccanici Fincantieri) o familiari di questi provenienti nella maggioranza dei casi dal Sud del Paese;
è rilevante il numero degli sfratti esecutivi;
il punteggio necessario per acquisire un alloggio di edilizia pubblica è notevolmente più alto a Monfalcone rispetto agli altri comuni della provincia;
i canoni d'affitto comunemente praticati risentono della scarsa disponibilità del mercato e sono inaccessibili per la stragrande maggioranza dei richiedenti;
l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa non è ancora pronto e che la proposta dovrà essere sottoposta alla conferenza Stato/regioni -:
se non ritenga che la città di Monfalcone (Gorizia), sussistendo elementi di particolare gravità e urgenza, riscontrati


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anche dal prefetto di Gorizia, debba venire inclusa nell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa in modo da consentire procedure più rapide e facilitate nella risoluzione della locale emergenza alloggi.
(4-00950)

BELLILLO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 21 della legge n. 388 del 2000, concernente l'esenzione dall'accisa sul biodiesel, prevede al comma 1, che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le caratteristiche fiscali, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti da accisa, con riferimento ed impianti di produzione e distribuzione di biodiesel;
il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 388 del 2000 recita «al fin di promuovere l'impiego del prodotto denominato 'biodiesel' come carburante da autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che preveda l'avvio al consumo del biodiesel puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico;
a distanza di nove mesi dall'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000 non è stato ancora emanato il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 21 e non è ancora stato avviato il progetto pilota di cui al comma 2 dello stesso articolo 21 -:
entro quali tempi intendano dare corso a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 21 della legge n. 388 del 2000 concernenti l'emanazione di un decreto per la definizione di requisiti e caratteristiche di operatori ed impianti per la distribuzione del biodiesel e l'attivazione del progetto pilota per l'avvio al consumo del biodiesel.
(4-00963)

NICOTRA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con sentenza della Corte Costituzionale n. 439/94, ribadita con altra sentenza n. 347/97, venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 commi 1 e 2 quinquies del decreto-legge 19 settembre 1992, convertito in legge il 14 novembre 1992, legge n. 438;
che conseguentemente era dovere dello Stato provvedere al pagamento, in favore di quel personale docente che era andato in pensione in forza della predetta legge n. 438, dei quattro mesi di pensione non corrisposti (cioè periodo 1o settembre 1993 - 31 dicembre 1993);
nonostante formali e ripetute assicurazioni il ministro della pubblica istruzione in carica il 9 novembre 1997, comunicava letteralmente agli interessati «che quest'amministrazione, nonostante ogni migliore determinazione non può ancora procedere alla corresponsione dei quattro ratei di pensione spettante ai docenti in quiescenza dal 1o settembre 1993, in quanto non è stato adottato ancora il provvedimento legislativo di copertura finanziaria»;
il Ministro del Tesoro pro-tempore palleggiava a sua volta la responsabilità al collega della PI perchè non gli aveva formulato la richiesta;
sono decorsi diversi anni e nulla gli interessati (docenti pensionati) hanno visto dei quattro mesi ormai chiamati «di rapina» -:
se non intendano sanare con urgenza questa grave situazione corrispondendo quanto dovuto ai docenti «rapinati».
(4-00992)