Seduta del 7/2/2006


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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ANTONELLO SORO

La seduta comincia alle 14,05.

Elezione contestata del deputato Michele Ranieli proclamato nella XXIII circoscrizione Calabria - collegio uninominale n. 11.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento della Giunta delle elezioni, l'udienza per la discussione pubblica del ricorso proposto dal candidato Domenico Paolo Romano Carratelli contro l'elezione a deputato dell'onorevole Michele Ranieli nel collegio uninominale n. 11 della XIII circoscrizione Calabria.
Comunico che le parti si sono costituite: il ricorrente Romano Carratelli è assistito dall'avvocato Tommaso Marvasi, l'onorevole Ranieli è assistito dal professor avvocato Aldo Assisi.
Ricordo ai colleghi che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del regolamento della Giunta, alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata. Pertanto, i deputati che dovessero sopraggiungere nell'aula a seduta pubblica già iniziata ovvero allontanarsene prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione della camera di consiglio.
Ricordo, inoltre, che, in base alla costante prassi, i componenti la Giunta potranno rivolgere le loro domande alle parti solo per il tramite del presidente, al quale, a norma dell'articolo 13, comma 3, del regolamento della Giunta, spetta la direzione della discussione e la disciplina dell'udienza, a fini di garanzia di un corretto contraddittorio tra le parti.
In qualità di relatore, passo ora ad esporre brevemente i fatti e le questioni. Al termine, prenderanno la parola, come da prassi, dapprima il ricorrente Romano Carratelli o il suo rappresentante e, quindi, il deputato eletto Ranieli o il suo rappresentante. Gli stessi, a norma dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Giunta, potranno poi replicare per una volta.
La Giunta delle elezioni ha proceduto alla verifica dei poteri nella XXIII circoscrizione Calabria a partire dalla seduta dell'8 maggio 2002, nella quale il relatore onorevole Isabella Bertolini ha riferito sul ricorso presentato dal candidato Romano Carratelli avverso l'elezione dell'onorevole Michele Ranieli nel collegio n. 11. In quella seduta la Giunta ha deliberato la revisione delle schede bianche e nulle di tutte le sezioni del collegio n. 11. Secondo i dati di proclamazione il vantaggio dell'onorevole Ranieli sul ricorrente Romano Carratelli era di 79 voti.
Il Comitato di verifica, composto dal relatore Bertolini e dai deputati Fontana, Piscitello, Martinelli, Nespoli, Rizzo, Olivieri e Volontè, nominato l'8 maggio 2002, procedeva alla revisione delle schede bianche e nulle del collegio n. 11.
Nella seduta della Giunta del 16 ottobre 2002 il vicepresidente Gazzara, sostituendo il relatore, dava conto dell'istruttoria effettuata, segnalando che non era stato rinvenuto un certo numero di schede bianche e nulle e che non erano state rinvenute neppure le schede contestate e successivamente assegnate dall'Ufficio centrale circoscrizionale. Dopo aver attestato che il vantaggio dell'onorevole Ranieli sul ricorrente, a seguito dell'esame delle schede bianche e nulle, era passato da 79 a 107 voti, proponeva alla Giunta - che


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quindi deliberava in tal senso - di acquisire le schede valide per procedere alla revisione di un campione del 20 per cento delle stesse, autorizzando contestualmente il Comitato a valutare, all'esito della nuova fase istruttoria, se proseguire ulteriormente la revisione. Acquisito presso il tribunale di Vibo Valentia il materiale elettorale richiesto, il Comitato di verifica prendeva quindi atto che in quella sede non era stato rinvenuto il plico contenente le schede valide di una sezione.
Il Comitato procedeva, quindi, dapprima alla revisione delle schede valide del 20 per cento delle sezioni e, successivamente, delle schede valide di un ulteriore 20 per cento, convenendo infine di procedere alla revisione di tutte le schede valide delle restanti sezioni del collegio. All'esito della verifica delle schede valide di tutte le sezioni il ricorrente risultava in vantaggio di 4 voti, che divenivano 24 dopo la verifica della conformità delle schede a quanto disposto dall'articolo 70, secondo comma, del testo unico n. 361/1957 (presenza della firma e del bollo).
Nella riunione del 23 settembre 2003 il Comitato conveniva di richiedere alle autorità giudiziarie depositarie la ricerca delle schede contestate e successivamente assegnate dall'Ufficio centrale circoscrizionale (corte d'appello di Catanzaro) e di quelle non rinvenute nei plichi o il cui plico non era stato rinvenuto (tribunale di Vibo Valentia) e di procedere alla revisione integrale, da compiersi in un periodo di tempo concentrato, di tutte le schede che nel corso dell'istruttoria avevano formato oggetto di segnalazione delle parti. In esito alla revisione integrale di tutte le schede che avevano formato oggetto di segnalazione delle parti il vantaggio del ricorrente si attestava a 4 voti, che passavano ad 8 a seguito dell'esame - effettuato il 3 agosto 2004 dalla relatrice Bertolini su mandato del Comitato - delle schede contestate e successivamente assegnate dall'Ufficio centrale circoscrizionale.
Invitata a riferire alla Giunta sugli esiti dell'istruttoria svolta, anche a seguito di un sollecito fatto dal ricorrente, l'onorevole Bertolini, con lettera del 14 luglio 2005, rassegnava le proprie dimissioni da relatore circoscrizionale.
In data 21 ottobre 2005 procedevo pertanto a nominare quale nuovo relatore l'onorevole Piergiorgio Martinelli.
Dopo una lunga interruzione, l'attività istruttoria riprendeva nella riunione del Comitato del 26 ottobre 2005, nella quale si è proceduto alla revisione delle schede valide relative alla sezione n. 6 di Pizzo Calabro, completandosi in tal modo la revisione di tutte le schede valide disponibili per il collegio n. 11. Non sono state infatti rinvenute le schede valide delle sezioni n. 5 di San Calogero e n. 1 di Zungri, per un totale di 943 schede valide (cui vanno aggiunte 44 schede bianche e 21 schede nulle). Sottratti, in esito a tale ultima revisione, 1 voto al candidato eletto Ranieli e 3 voti al candidato Romano Carratelli, il totale dei voti validi del candidato eletto Ranieli è stato quindi rideterminato in 28.770 e quello del candidato Romano Carratelli in 28.776, con una differenza di 6 voti a favore del candidato Romano Carratelli.
Completata l'istruttoria nella riunione del Comitato del 22 novembre 2005 con l'esame delle memorie prodotte dalle parti, nella seduta del 23 novembre 2005 il relatore Martinelli ha riferito alla Giunta sugli esiti dell'istruttoria svolta, proponendo di archiviare il ricorso del candidato Romano Carratelli in ragione del mancato rinvenimento di un numero di schede dall'esito della cui revisione sarebbe potuto derivare un diverso risultato, tenuto conto dell'esiguità dello scarto a vantaggio del ricorrente. Peraltro, il relatore Martinelli ha altresì proposto, al contempo, di non proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione del deputato Ranieli, tenuto conto che nel corso dell'istruttoria non era stato esaminato (in quanto non rinvenute) un numero di schede adeguato, tale da rendere attendibili i risultati della verifica. La Giunta, tuttavia, non ha assunto alcuna decisione sulla proposta del relatore onorevole Martinelli e il seguito dell'esame è stato rinviato.


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Infine, nella seduta dell'11 gennaio 2006 la Giunta ha respinto la proposta, formulata dal relatore Martinelli, di archiviazione del ricorso del candidato Romano Carratelli, deliberando conseguentemente la contestazione dell'elezione del deputato Ranieli.
Il deputato Ranieli e il ricorrente Romano Carratelli hanno presentato entro i termini prescritti una memoria e hanno preso visione dei documenti presentati dalle controparti, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 13 del regolamento della Giunta.
Do la parola al ricorrente Romano Carratelli.

DOMENICO PAOLO ROMANO CARRATELLI. Signor presidente, onorevoli deputati, ci stiamo avviando oggi alla conclusione di una vicenda che ha preso le mosse dal ricorso da me presentato e il cui primo atto risale al 2 maggio 2002; quindi, un iter lungo, travagliato, assai difficile. Credo che i fatti siano noti, com'è nota la conclusione cui si è pervenuti.
Potrei considerare così esaurito il mio intervento, ma per il rispetto dovuto a quest'organo ritengo giusto riassumere in maniera sintetica le principali questioni che sia il sottoscritto sia la controparte hanno rassegnato e continueranno a rassegnare.
Va detto che in questa vicenda sono stati rispettati compiutamente i principi del contraddittorio e della pubblicità, che rappresentano i due cardini su cui si muove il mio ricorso. Nel lungo periodo trascorso sono sorte alcune questioni.
Credo sia opportuna una breve premessa: le elezioni, come tutti sappiamo, si svolgono in un quadro ordinamentale preciso, che disciplina le fasi dell'esercizio del diritto di voto, della proclamazione, nonché la fattispecie del ricorso e le sue modalità. Dalla normativa generale discende poi la facoltà da parte della Giunta delle elezioni di stabilire i criteri in base ai quali assegnare o meno i voti contestati e revisionati.
Il ricorso è stato da me presentato per far ricontrollare tutte le schede per rivedere il risultato finale. La Giunta, attraverso la procedura elencata dal presidente Soro, ha deciso di verificare prima le schede bianche e nulle prima nel 20 per cento delle sezioni, poi in un altro 20 per cento, poi nel restante 60 per cento. Fin dall'inizio, quando sono state richieste le schede, è emersa - ma era emersa già precedentemente - la mancanza di talune sezioni. Si tratta di un problema sorto immediatamente, al momento dell'avvio della rivisitazione delle schede bianche e nulle; è diventato un rilievo inequivocabile nel momento in cui gli inviati della Giunta, dovendo acquisire le schede presso il tribunale, hanno certificato che, in riferimento ad una delle due sezioni, Zungri, non solo mancavano le schede, ma addirittura non erano state mandate al tribunale. Era incontrovertibile che queste schede non si potevano ritrovare.
La Giunta, nonostante ciò, decide legittimamente e in maniera rispondente sia alla dottrina sia alla giurisprudenza di continuare a visionare le schede, la cui revisione è avvenuta seguendo le regole che peraltro sono state tenute presenti nel caso del ricorso della Lega e di quello dell'Italia dei valori, nonché di tutti gli altri ricorsi che sono già stati conclusi. Inoltre, c'è un caso in itinere, quello di Faggiano contro Sardelli.
Il problema delle schede, che si è posto subito, è stato volta per volta considerato non preclusivo e non pregiudiziale in base alla regola della legittimità degli atti amministrativi. L'onorevole Nespoli ha esemplificato questo concetto in un suo intervento che è agli atti, affermando che - concetto poi ribadito dal presidente Soro e dall'onorevole Bonito a più riprese - in assenza delle schede valgono i verbali, atti che non possono essere contestati se non da chi ha titolo per farlo e che non possono essere modificati se non da chi ha la legittimazione per farlo, in questo caso la Giunta delle elezioni.
Nel momento in cui la Giunta decide di avviare le procedure di revisione fa un'operazione semplicissima: quando si esamina una sezione il vecchio verbale e quindi il vecchio risultato scompaiono,


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non esistono più, e vengono sostituiti da un nuovo verbale e da un nuovo risultato; ciò accade e può accadere per una sezione come per 150; nel caso che mi riguarda è avvenuto per 148 sezioni su 150, mentre nel caso Faggiano è stato sufficiente cambiare una sola sezione su 150 per decidere; in altri casi (per esempio Camo e Rivelli) esaminati e conclusi da parte della Giunta delle elezioni in questa legislatura mancavano delle schede. Comunque, in tutti i casi l'istruttoria è andata avanti e si è conclusa non per la mancanza delle schede ma per il divario esistente tra il ricorrente ed il deputato nei cui confronti era stato presentato il ricorso. Ciò non è avvenuto solo nel ricorso del collega Gaetani contro l'onorevole Bianchi; però in questo caso, che si è sviluppato parallelamente al mio, la Giunta delle elezioni non ha trovato il 60 per cento delle sezioni, 72 a fronte di 113, ed ha deliberato di chiudere l'istruttoria e di non esaminare le schede sia perché mancavano le schede stesse sia in quanto il divario verificato dopo aver esaminato le schede bianche e nulle era tale da non legittimare un'ipotesi di modifica del risultato.
Contestualmente alla decisione in ordine al caso Gaetani è stato esaminato il mio e si è deciso di andare avanti. La conclusione di questo lungo percorso è quella che tutti sappiamo, vale a dire che il sottoscritto ha ottenuto a proprio favore una differenza di sei voti. Nel nostro sistema niente è inoppugnabile, secondo alcuni ragionamenti, ma qui c'è un dato oggettivo costituito dal fatto che un voto in più o in meno determina la vittoria o l'insuccesso.
Quanto alla questione delle schede mancanti credo di aver parlato esaurientemente; d'altro canto, tutta l'attività della Giunta delle elezioni dimostra la fondatezza del mio ragionamento.
Vorrei fare una breve notazione sull'omogeneità del voto: la revisione delle schede ha avuto un lungo iter, ma ad un certo momento la Giunta ha deciso di rivedere in un unico contesto ed in un periodo definito - tre giorni - tutte le schede contestate dalle parti: sono state riprese tutte quelle che nel percorso erano state oggetto di contestazione e di riesame e sono state ricontrollate per arrivare ad una conclusione omogenea e per evitare una diversità di giudicato o la possibilità che la presenza o l'assenza di alcune potesse determinare un diverso risultato. Anche questo elemento contribuisce a rendere certi, inequivocabili e definitivi i risultati, e dunque indubbiamente neppure sotto questo profilo può essere avanzata doglianza da parte avversa.
Nel merito, ho ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della Giunta su una circostanza che a mio giudizio è assai significativa: mi sono stati annullati sei voti per un problema di inchiostro nelle schede. In qualunque piccolo manuale per lo scrutatore e in tutte le normative in materia si legge che i segni tipografici non sono motivo di nullità, mentre in questo caso le schede sono state considerate nulle. Rivendico quindi la legittimità di questi voti. Inoltre, in una sezione di Nicotera mi sono state annullate undici schede: chi ha partecipato ai lavori della Giunta delle elezioni ricorderà che il problema è stato affrontato nella fase iniziale e che questi voti mi sono stati attribuiti in quanto si è ritenuto che i ghirigori, che si rinvenivano - guarda caso - in una sola sezione su 150 e non per una o due volte ma per undici, fossero stati aggiunti successivamente per annullare le schede.
Ciò emerge oggettivamente, secondo me, dalla visione delle schede stesse. Inopinatamente dopo un anno le schede sono state riesaminate e non sono state conteggiate sulla presunzione che si trattasse di una nullità tecnica; in sostanza, noi non abbiamo le facoltà di un tribunale e non decidiamo se i voti siano o meno legittimi. È emerso questo dato, che è stato esaminato e comparato, dopodiché è stata adottata una decisione, ma lo stesso ragionamento non è stato seguito per un'altra sezione in cui sono state rinvenute schede che avevano sul retro dei numeri scritti a penna, quando, secondo le norme che vietano l'apposizione di numeri nella parte posteriore della scheda e secondo l'articolo 7 dei criteri stabiliti dalla Giunta delle


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elezioni, la presenza di segni costituisce motivo di nullità. Ho voluto sottolinerare questo aspetto perché in proposito mi sono molto interrogato.
Chiedendovi scusa per il mio lungo intervento, in conclusione ritengo che la Giunta abbia tutti gli elementi per decidere. Un elemento è certamente rappresentato dal fatto che in questo momento il risultato che viene letto negli atti ufficiali della Camera mi vede avanti nei confronti del deputato Ranieli. Credo che ciò comporti, per ovvi motivi, la prosecuzione di questa procedura con la dichiarazione dell'annullamento dell'elezione dell'onorevole Ranieli e con la conseguente proclamazione del sottoscritto a deputato.

PRESIDENTE. Do ora la parola all'onorevole Ranieli.

MICHELE RANIELI. Buongiorno al presidente e a tutti i colleghi commissari, che saluto in questa udienza pubblica in cui è contestata la mia elezione a deputato, per sei voti, a seguito di un ricorso nel quale il ricorrente fa leva sulle circa 9 mila schede bianche e nulle nelle quali sarebbe possibile recuperare tanti consensi, visto che il risultato proclamato e tutti i verbali mi assegnavano 79 voti in più.
La Giunta delegò apposito Comitato a verificare le schede bianche e nulle. Dopo la verifica delle schede bianche e nulle il sottoscritto passò da 79 voti in più a 107 voti in più. Già allora, quindi, perdeva in sostanza di contenuto il ricorso del ricorrente nel senso che, su circa 9 mila schede, anziché decrescere, il sottoscritto cresceva di oltre 100 voti. Credo che a quel punto la Giunta avrebbe potuto chiudere il discorso.
Successivamente, il Comitato decise di verificare, a campione, il 20 per cento delle schede delle varie sezioni, ma anche lì mi attestavo a più 104 voti. Successivamente, il Comitato decise di verificare un altro 20 per cento, ma anche lì mi attestavo a più 98 voti, anche se, a seguito di controdeduzioni, di volta in volta mi veniva tolto qualche voto. Il risultato finale, dopo l'esame di questo 40 per cento di voti, è che stavo a più 90 voti. Il Comitato decise, su proposta del ricorrente, di verificare tutte le schede valide.
Ricordo a me stesso e ricordo alla Giunta che dopo la verifica delle schede bianche e nulle risultavano mai pervenute e mai rinvenute 230 schede bianche e 151 schede nulle, che poi in fase conclusiva non vengono più recuperate. Alla fine si dice che mancano due sezioni per intero, San Calogero e Zungri, dimenticando che mancano le 151 nulle e le 230 bianche, per cui complessivamente oggi mancano 1.389 schede, cioè due sezioni per intero (le nn. 1 e 5), più le 230 schede bianche e le 151 nulle.
Dopo aver verificato tutte le schede pervenute relativamente a 148 sezioni - perché di due sezioni non sono mai pervenute - il risultato subisce durante il percorso delle oscillazioni (più 4, meno 4, più 6, meno 6). Vi è una fase in cui al sottoscritto vengono tolti 140 voti, dopo aver completato le 87 sezioni mancanti: per la precisione 140 al sottoscritto e 60 al ricorrente, sul presupposto che su quelle 140 schede e sulle altre 60 era stato trascritto il nome e il cognome del candidato. Questo è il frutto di un orientamento che la Giunta assunse, ma a mio parere non è frutto di un principio. La Giunta lo assunse come principio flessibile il cui oggettivo risultato era quello di mantenere la cosiddetta univocità del voto poiché - dice il presidente Soro in una nota che ho letto - nell'ambito dello spoglio al proporzionale delle schede relative al candidato Bossi e al candidato Di Pietro, alcuni presidenti di seggio riconoscevano il voto per Bossi e altri non lo riconoscevano, alcuni presidenti di seggio, in alcune realtà del territorio, riconoscevano valido il voto per Di Pietro e altri no. Questa Giunta decise di assumere l'orientamento di ritenere non validi tutti i voti con il nome e il cognome trascritti per avere un orientamento unico del voto.
Nel mio caso e nel caso Calabria, in 148 sezioni su 150 i presidenti di seggio hanno tutti univocamente assegnato come voto valido sia al sottoscritto sia al ricorrente


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Romano Carratelli il voto così trascritto: 148 presidenti su 150. Soltanto in due seggi hanno ritenuto di contestare il risultato, perché i rappresentanti di lista hanno contestato la non validità, ma l'ufficio centrale presso la corte di appello di Catanzaro, conformemente all'orientamento dei 148 presidenti, ha ritenuto di attribuirci quei voti (17 a me, 5 al ricorrente Carratelli) come voti validi. Io ho evidenziato che quei voti vanno restituiti sia a me sia a Carratelli, perché si verifica proprio l'univocità del voto, in quanto 148 presidenti di seggio e l'ufficio centrale presso la corte di appello, presieduto da un magistrato (quindi non un cittadino qualunque) hanno riconosciuto come validi i voti con il nome ed il cognome trascritti.
Su questo punto la Giunta non si è mai pronunciata e tutto è rimasto nelle mani del Comitato, che ha scelto un criterio ed è andato avanti sulla base di questo. In tutte le pregiudiziali che io ho posto nelle mie deduzioni ho detto che la Giunta aveva assunto l'orientamento di ritenere non valido il voto recante nome e cognome per mantenere l'omogeneità, ma guarda caso in Calabria il principio di omogeneità è quello di riconoscere valido il voto, sia nelle 148 sezioni sia nell'ufficio centrale, chiedendo quindi di restituire i voti sia a me sia al ricorrente. Ma il Comitato non solo non si è mai pronunciato, ma addirittura ha annullato quei 17 voti dati a me e i 5 voti dati all'onorevole Carratelli.
Ebbene, credo che su questo aspetto la Giunta si debba pronunciare, anche perché è stato un orientamento, non un principio rigido: ma il principio doveva rispettare anche la legge, e la legge mira, ai sensi dell'articolo 69 del testo unico, a considerare il cosiddetto favor voti, rispettando la volontà dell'elettore: quando si trascrive anche il nome significa che è un voto rafforzato. Dico questo anche perché nel nostro sistema-paese abbiamo un voto differenziato: nelle elezioni regionali bisogna trascrivere nome e cognome e in quelle comunali pure, per cui diventa difficile spiegare ai cittadini che scrivere nome e cognome è reato, o comunque rende il voto riconoscibile e quindi nullo.
Credo pertanto che su questo principio - sul quale non vi è stata mai un'adesione totale, in base a quanto ho letto sui verbali, perché molti commissari di questa Giunta, compresa la relatrice Bertolini, hanno sempre ritenuto che fosse un orientamento flessibile -, alla luce di un orientamento univoco, questi voti mi dovrebbero essere restituiti. Basterebbe solo questo per dimostrare che l'onorevole Ranieli non solo ha vinto di 79 voti, ma forse di 140.
Ma vi è un'altra considerazione che desidero fare. Nel dire queste cose, presidente, ho il massimo rispetto per tutti i colleghi. Ma è stato il ricorrente a segnalare che, ai sensi dell'articolo 70, c'erano alcune schede non vidimate, dopo tre anni. Anche qui il Comitato, nel rivedere le schede, evidenziò che c'erano 81 schede non vidimate e non timbrate dal seggio, di cui 51 a favore del sottoscritto e 30 a favore del ricorrente. E qui il Comitato annullò 51 schede per me e 30 per il ricorrente. In quel caso, quindi, ebbi 51 voti in meno rispetto ai 30 del ricorrente. Aggiunti ai 157 voti che erano stati tolti sul principio della cosiddetta univocità, sarebbero più di 200 voti. Questi dati li ho eccepiti regolarmente, ma su questi principi la Giunta non si è mai pronunciata perché il Comitato non delibera, il Comitato lavora.
Allo stesso modo, ho sempre evidenziato la cosiddetta eccezione di improcedibilità, perché sin da subito è emerso che mancavano 4 plichi: quello di Zungri, quello di San Calogero, il plico di Pizzo Calabro (mai pervenuti) e i voti contestati e poi assegnati dall'ufficio centrale presso la corte d'appello. Il Comitato andò sempre avanti, ma mai la Giunta si è pronunciata se fosse procedibile o non procedibile il ricorso e non poteva farlo, perché tentava di continuare ad acquisire i verbali. Io ho ritenuto corretto, dal punto di vista procedurale, eccepire l'improcedibilità allo stato, ma «allo stato» significa che il Comitato ha potuto continuare a lavorare alla ricerca delle schede. Tant'è


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vero che l'ultimo plico, quello relativo a Pizzo Calabro, è stato rinvenuto e aperto nel novembre 2005. Fino a quella data non avevamo la disponibilità di quel plico, così come non l'avevamo riguardo al plico dei 24 voti dell'ufficio centrale. Lo scorso 29 novembre avete acquisito questi dati e io sarei andato a meno 6 voti. Questo a novembre 2005, dopo quattro anni e otto mesi di verifica, però mancano ancora i due plichi mai pervenuti relativi alla sezione n. 1 di Zungri e alla sezione n. 5 di San Calogero, per un ammontare di voti validi di 1.008 (più le schede bianche e nulle), e non ci si deve dimenticare di riportare anche il dato delle 230 bianche e 151 nulle non rinvenute a suo tempo. Per cui mancano 1.389 voti.
È possibile contestare l'elezione a un deputato quando si era detto che andavano esaminate tutte le schede se ne mancano 1.389? Si può dire a un deputato «tu sei a meno 6 voti e quindi è possibile dichiarare eletto l'altro candidato»? Credo che tutto questo non sia consentito secondo alcuna norma, in primis quella del buon senso e in secondo luogo in base a tutti gli orientamenti giurisprudenziali; ma il primo motivo in assoluto è il cosiddetto principio della prova di resistenza. Capirei se mi fossi collocato a meno 600 voti, ma così non è. Ricordo diversi precedenti, nel 1949, nel 1964 e nel 1986: la Giunta si orientò in un certo modo, ma l'Assemblea decise diversamente. In un caso su 1.865 sezioni ne mancavano 53, quindi il ricorso fu considerato improcedibile e si decise di disattendere la proposta della Giunta delle elezioni.
Voi certamente conoscete, colleghi, il principio di resistenza, sul quale interverrà fra breve l'avvocato Assisi. Se il ricorrente non avesse fatto riferimento all'articolo 70, il Comitato, che pure aveva visto e rivisto le schede, non si sarebbe reso conto che 81 non erano vidimate. Ma l'articolo 70 è ancora operativo oggi? Se lo è, significherebbe che avrebbero dovuto esserci 70 schede bianche in meno. Se, nella sommatoria dei verbali tra schede bianche, nulle e valide vi fosse stata una differenza, allora probabilmente le schede non vidimate potevano essere prese dalle bianche e votate. Nel caso di specie, guarda caso, collimano le schede bianche, le schede nulle e le valide.
Se sono nulle le schede non vidimate, che lo sono certamente, perché potrebbero essere oggetto di riconoscimento, a maggior ragione sono nulle le cosiddette schede albine, che non vengono marcate, risultano bianche e non hanno lo stesso colore delle altre, e quindi il presidente di seggio può sapere benissimo a chi ha consegnato la scheda difforme e capire chi è l'elettore che l'ha usata.
Mi rendo conto, colleghi, di avervi forse tediato, ma credetemi se vi dico quali sono il disagio, la difficoltà e l'umiliazione che prova una persona in questa situazione. Se avessi avuto sentore almeno una volta nella mia vita di aver commesso un sopruso, certamente avrei fatto di tutto per correggerlo. Ma io ho improntato la mia vita alla storia che mi ha tramandato mio padre, quindi alla correttezza, alla lealtà, alla trasparenza, al rispetto di tutti. Rispetto, naturalmente, anche il collega che ha ritenuto di fare ricorso, legittimamente, per l'amor di Dio. Gli ho sempre rivolto il saluto e le attenzioni che merita. Ma certamente, se avessi avuto almeno una volta il dubbio di sedere in questa Camera abusivamente, non ci sarei rimasto neanche venti minuti, e avrei restituito la parola agli elettori.
Sono convinto che per varie motivazioni, se volete di orientamento, se volete di principio flessibile, se volete di principio rigido, mi sono stati tolti arbitrariamente 157 voti, cioè i 140 più i 17 che mi assegnò l'ufficio centrale presso la corte d'appello in quanto voti validi. Non riconoscere questo significa che io subirei una valutazione diversa rispetto a tutti gli altri parlamentari calabresi. Io non so come si sono orientati i presidenti di seggio di Bologna, di Napoli o di Rimini, ma abbiamo constatato che in Calabria tutti i presidenti di seggio (148 su 150) e anche la corte d'appello, che è l'organo di secondo grado che valuta le schede, hanno riconosciuto valido quel voto. Quindi, io ho vinto non per 79, ma per 157 voti. Se


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poi aggiungiamo che anche nelle schede cosiddette non timbrate vengono tolti 51 voti al sottoscritto e 30 al ricorrente, vediamo che ci rimetto 21 voti. Non credo che qualcuno pensi di poter concludere questo procedimento, questa contestazione senza tenere conto che non è possibile usare due pesi e due misure, nel senso che per 148 sezioni valgono le schede e per 2 i verbali. Questo principio non è conforme ad alcun precedente nella storia del diritto, e noi siamo i portatori del diritto, noi siamo la culla della civiltà. Mi chiedo se qualcuno ritenga che la prova di resistenza di 6 voti rispetto a 1.389 schede mancanti dal punto di vista tecnico-giuridico sia fondata: credo che in questa Giunta vi siano tanti giuristi, e soprattutto tutti legislatori che conoscono bene la norma e sanno che non è possibile concludere i lavori, oggi, diversamente da come ho indicato.
Tuttavia, in ogni caso accetto con serenità e responsabilità qualunque decisione prenderà la Giunta delle elezioni, perché riconosco che essa, così come è concepita e trae origine dalla Costituzione e anche da certa giurisprudenza della Corte costituzionale, ha il potere di decidere come ritiene, ha i cosiddetti poteri inappellabili. Nella mia serenità, e nel mio disagio, sono convinto però che le cose non possano concludersi come qualcuno auspica. Mi dispiace, ma sono convinto non solo di aver vinto moralmente in un collegio ritenuto di fascia D, in cui cioè la Casa delle libertà non poteva vincere, ma anche di aver vinto perché quanti mi conoscono mi amano e mi vogliono bene indipendentemente da quanto può essere deciso al di fuori della realtà del territorio. Quel territorio mi ha stimato e mi stima, quel voto è stato riconosciuto unanimemente e univocamente valido, e non credo che ci si possa sostituire ad un voto ritenuto univoco da tutti i presidenti di seggio non soltanto per il candidato Ranieli e per il candidato Carratelli, ma per tutti i candidati di quella circoscrizione della Calabria. Subirei davvero un torto e una difformità assoluta di trattamento. Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Do la parola per la replica al ricorrente Romano Carratelli.

DOMENICO PAOLO ROMANO CARRATELLI. Signor presidente, onorevoli deputati, in questa lunga vicenda ho tentato di non introdurre elementi fuori dalle regole, fuori dal discorso. Credo che l'onorevole Ranieli sia convinto di aver vinto come me. Ma tutti e due conosciamo le cose su cui esprimiamo le nostre convinzioni: appartengono a ciascuno di noi e credo che questo non sia un discorso che interessa la Giunta delle elezioni.
Io ho fatto un discorso di regole e mi sono mosso all'interno delle regole. Sarebbe paradossale che il risultato che mi vede vincente per un voto non è valido mentre sarebbe valido mantenere in carica l'onorevole Ranieli che ha un voto in meno. Non esiste questa regola. Il giudizio dato dal Comitato e dal relatore sui voti riesaminati deriva dalle regole adottate dalla Giunta. Su queste regole sono stati decisi i ricorsi, compresi quelli presentati dalla Lega e da Italia dei valori. Ora si sta per decidere un altro ricorso. Quindi, è all'interno delle regole che va cercato il risultato.
Aggiungo soltanto che i numeri forniti dall'onorevole Ranieli forse sono un po' sbagliati. Sono 1.008 voti. Sono io che ho presentato ricorso, sono io che ho chiesto di rivedere le schede, perché l'unica possibilità che mi si presentava per ribaltare il risultato era quella di rivedere le schede, soprattutto in quelle due sezioni dove l'onorevole Ranieli ha un grande vantaggio (quindi probabilmente la proiezione statistica darebbe un certo risultato). Non c'entra la prova di resistenza, che non credo possa trovare ingresso in questa vicenda. Sulla prova di resistenza non ritengo di dovermi soffermare più di tanto, perché non c'entra. I verbali mantengono la loro validità, e questo è un principio sempre affermato da questa Giunta, in queste elezioni e in tutte le precedenti elezioni fino al 1966. È da quell'anno che è cambiata la giurisprudenza. Dopo si è sempre dichiarato che la mancanza dei verbali non faceva ombra al risultato. Le


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stesse regole che hanno indotto la corte d'appello a proclamare eletto l'onorevole Ranieli potrebbero oggi portare a vedere annullata la sua elezione. Nell'un caso e nell'altro, il sottoscritto ha già accettato difendendosi secondo le regole della democrazia e della legalità e non ricorrendo a elementi diversi da questi: anche io accetterò, come l'onorevole Ranieli, il risultato finale di questa lunga battaglia con serenità. Grazie.

PRESIDENTE. Do ora la parola per la replica al rappresentante dell'onorevole Ranieli, avvocato Assisi.

ALDO ASSISI, Difensore del deputato Ranieli. Signor presidente, signori deputati, io ritengo, con tutta la modestia di un operatore del diritto che interviene nel procedimento, che la questione, a prescindere dalle carte, a prescindere dai numeri e dai conteggi, debba essere affrontata con la dignità che questa sede impone anche nelle prospettazioni logiche. Non sarebbe per me appagante in questo momento sottoporre alla vostra attenzione una scheda valida, o il totale delle schede, o conteggi del tipo più 5, più 6, meno 10 voti, un metodo di valutare la validità di un voto, una questione di priorità della valutazione fatta dal Comitato di verifica, o se vogliamo di un raccordo importante: io tradirei l'enorme senso di rispetto che ho nei confronti della Giunta delle elezioni e di tutti gli strumenti attraverso i quali il nostro corpo elettorale, in via diretta o in via di affidamento, decide la legittimità delle sue rappresentanze.
Per cui, mi rivolgo oggi alla Giunta esprimendo apertamente il mio apprezzamento che ho dichiarato pure per iscritto, per i contenuti emersi in questa contestazione dell'elezione dell'onorevole Ranieli, per il senso di profondo rispetto dell'ordinamento che traspare. Tutti i componenti dicono che non possono assumere una decisione perché non si è conclusa la verifica, perché non costituisce un modo (non ricordo l'espressione, ma il senso doveva essere quello) elegante e dignitoso per la Giunta di risolvere un problema così importante la semplice presa d'atto della valenza procedimentale o meno dei verbali dei seggi rispetto alle decisioni da assumere; l'apprezzamento che ho detto è perché la Giunta delle elezioni ha affermato che la questione deve essere risolta nel rispetto delle prospettazioni proprie dell'organismo che è chiamato a decidere. E le prospettazioni (mi sia consentito semplicemente di accennare a ciò che sapete già) non possono che essere politiche. I precedenti certamente non vanno letti in modo univoco. Per quanto riguarda la prova di resistenza, dirò qual è la sua funzione, che riposa non nell'attività propria della Giunta delle elezioni o del Comitato di verifica. Venendo alle prospettazioni dei precedenti, potrei dire, per esempio, che nella IX legislatura fu respinta dalla Camera una proposta di annullamento proprio per la motivazione secondo cui non esisteva la verifica totale delle schede. Ma non è questo il tema, onorevoli deputati.
Il tema è se, in sede di espressione della più alta potestà che l'ordinamento conferisce alla Camera dei deputati in una forma equipollente ed equiordinata agli altri poteri costituzionali, possa trovare ingresso una significazione di strumenti decisori qual è quella degli altri organi (ad esempio del potere giurisdizionale), oppure se si debba ragionare secondo le logiche della funzione politica, che è demandata alla Camera e che trova la sua base proprio in tale potere, che certamente non è condiviso in tutti gli ordinamenti (è la cosiddetta autodichia, l'autoregolamentazione); ma questo è il profondo significato che è stato dato dalla nostra Costituzione fin dal 1947, accettando la proposta Terracini-Ruini contro la proposta Mortati e altri.
Ora, se è vero che in questa sede occorre valutare il fatto politico, non v'è dubbio che tutte le decisioni indicate dall'onorevole Ranieli debbano essere inquadrate politicamente. Non si tratta tanto del problema tecnico di valutare se la delibera della Giunta con la quale sono stati fissati gli indirizzi - cioè se il voto rafforzato sia nullo - costituisca un criterio di indirizzo


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o un criterio prescrittivo, per un semplice motivo: non può esserci alcuna prescrizione nella decisione politica da parte della Camera. Allorquando l'elezione significhi inconfutabilmente che l'eletto ha avuto 140 voti rafforzati - non viziati secondo altre valutazioni -, il fatto politico è questo. Il fatto politico è che vi sono, tra l'eletto e il ricorrente, almeno 150 voti che indicano pienamente la volontà popolare: è qui che noi sollecitiamo la decisione della Giunta. Noi sollecitiamo una valutazione politica che certamente può trovare ingresso in questa sede; e poteva trovare ingresso nel momento della contestazione.
Nella nostra memoria non ingenuamente abbiamo sollevato il problema delle perplessità sulla contestazione, perché è nostro avviso che la Giunta delle elezioni, oggi - una volta assicurata la ritualità del contraddittorio, la ritualità di una giurisdizionalizzazione -, possa addirittura revocare la decisione di contestare l'elezione dell'onorevole Ranieli. Così pure il discorso non è chiuso, nonostante l'eventuale vostra proposta di sottoporre all'Assemblea l'annullamento della proclamazione dell'onorevole Ranieli.
I problemi che oggi vengono sollevati non sono numerici. Prego di tener conto di questo fatto nella camera di consiglio, perché non vorrei che, anche nella deprecata ipotesi del proseguimento del procedimento davanti all'Assemblea, la questione fosse ridotta solo ad un fatto numerico. Voi mi insegnate che, in base all'articolo 17-bis del Regolamento della Camera, il potere di iniziativa varia, nella sottoposizione della valutazione all'Assemblea.
Ciò chiarito, solleviamo un problema politico; quello del voto rafforzato non è un problema numerico, non è un problema di applicazione di criteri di legittimità, che sfuggono alle competenze della Camera e della Giunta delle elezioni, altrimenti il discorso sarebbe pericolosissimo.
Mi si consenta un piccolo intermezzo: voi mi insegnate che, in sede di ricorso contro le operazioni elettorali politiche, non vige il principio dispositivo, non vige cioè quel principio che utilizziamo davanti ai tribunali: il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ovvero, la Giunta delle elezioni può procedere d'ufficio - cosa che ha fatto - nell'inserire nuovi motivi, nuovi profili che non erano stati evidenziati dal ricorrente. Ma potrei dire alla Giunta delle elezioni: se il criterio è questo - cioè, è nullo il voto rafforzato -, allora perché non è stato esercitato il potere d'ufficio nei confronti di tutte le elezioni? Ecco quale significato unico può avere il criterio di omogeneità sollevato dall'onorevole Ranieli. Non si tratta più del problema del contenzioso Carratelli-Ranieli bensì di andare a verificare tutti i comportamenti degli uffici circoscrizionali d'Italia, perché è sicuro che dappertutto sono stati attribuiti voti rafforzati!
La natura di indirizzo che è stata sollevata in Giunta (e che sicuramente dovrà essere oggetto di un ripensamento anche nella Camera dei deputati) credo che in questa sede non possa non trovare lo sfogo naturale e proprio, che è quello della valenza politica del voto, anche nell'ipotesi in cui la Giunta dovesse ritenere irregolare il voto. Non è la prima volta che per decisione politica la Camera decide di superare le condizioni di illegittimità di un'elezione in base a motivazioni politiche. Questo è il senso delle nostre eccezioni.
Se, poi, vogliamo ragionare e argomentare in termini che certamente non hanno la dignità e l'autonomia delle decisioni della Giunta delle elezioni della Camera, cioè se dobbiamo argomentare in termini di decisioni che siano coerenti con i principi applicati dalla giurisdizione sulla univocità del voto, sulla univocità della volontà espressa nel voto, anche in questo caso mi permetterei di dare uno spaccato diverso, proprio per rispetto della sede in cui discutiamo. Allorquando andiamo a valutare la legittimità del voto nella sede della Giunta delle elezioni, cioè nell'espressione di una potestà della Camera, il problema non consiste più nel verificare se il voto rispetti i parametri e i dettami della legge o quelli indicati dalla giurisprudenza, bensì se sia univoco e se non sia riconoscibile. D'altra parte - lo diceva


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il presidente Soro, in una riunione dello scorso novembre in cui si è parlato della contestazione - è bene che la questione assuma la veste di una delibazione in sede paragiurisdizionale. Eccellenza, mi pare che certamente la Camera non può, non vuole e non deve scimmiottare - copiare, mi scusi - il senso di giurisdizionalità che è affidato al potere giudiziario, altrimenti salterebbe quel principio fondamentale del rapporto tra gli ordinamenti che ha fatto dire alla Corte costituzionale, addirittura, che vi sono problemi in termini di sollevamento di conflitto di attribuzione!
E allora, il senso di giurisdizionalizzazione della questione non può che riferirsi a quella giustizia sostanziale che si realizza attraverso i principi fondamentali della parità dei cittadini di fronte alla legge, della parità dei cittadini per la difesa dei loro diritti. In questo senso l'udienza pubblica e il contraddittorio possono avere dei contenuti in sede di Giunta delle elezioni.
Ma, se questo è vero, mi sembra che tutta l'attività che abbiamo chiesto nelle nostre memorie non sia certamente inibita da una precedente decisione (quale quella di contestare l'elezione, anche per i contenuti della contestazione dell'elezione) né tanto meno possa essere inibita dall'esistenza - sempre contestata - di qualche voto in più o in meno ma debba essere suffragata dalla convinzione piena, che la Giunta delle elezioni deve raggiungere, che attraverso quei vizi venga tradita la volontà del corpo elettorale.
Mi sia consentito di dire che il senso proprio, il fondamento su cui riposano l'autonomia e l'indipendenza dell'autodichia della Camera è proprio quello di fare in modo che in ogni sua espressione, in ogni sua manifestazione, in ogni suo atto di controllo, vi sia sempre rispondenza e corrispondenza tra i suoi atti e la volontà popolare. Non è questo forse il motivo per cui, in sede di redazione della nostra Costituzione, fu inserito l'articolo 65 e non fu instaurato il collegio terzo per la revisione dei procedimenti elettorali per l'ineleggibilità e l'incompatibilità?
È per questo motivo che, nel riportarci a quel che abbiamo illustrato nelle nostre memorie difensive, chiediamo che la questione politica - in termini di rispetto della volontà popolare - trovi la giusta collocazione in una decisione odierna della Giunta che consista sia nell'assumere il contenuto di una revoca della contestazione sia soprattutto nel non portare di fronte all'Assemblea la questione della legittimità dell'elezione dell'avvocato Ranieli.
Mi permetto, infine, di sollecitare che nella proposta venga indicato il problema politico sollevato dall'onorevole Ranieli sulla delibera della Giunta di applicazione dei criteri, sull'annullamento di quei voti, ribadendo che la prova di resistenza che ha continuamente sollevato l'onorevole Ranieli non è la prova di resistenza che esiste a livello processuale. Quando facciamo un ricorso amministrativo, quando ci rivolgiamo ad un'autorità giudiziaria dobbiamo dimostrare di avere interesse sia al ricorso che alla decisione: si tratta di un interesse processuale e sostanziale, che è meritevole nei procedimenti giudiziari.
Qui la prova di resistenza ha un significato ben diverso. In un procedimento di secondo grado, che tende all'annullamento di un atto quale è la proclamazione, la prova di resistenza ha il seguente contenuto sostanziale: ho diritto anch'io che vengano valutate le mie istanze, in quanto se le mie istanze (che hanno quei contenuti) vengono valutate, io sono trattato come il ricorrente. La prova di resistenza in campo politico ha solo un significato: parità di trattamento.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta pubblica per riunire immediatamente la Giunta in camera di consiglio. Prego il pubblico e le parti di uscire dall'aula.

La seduta, sospesa alle 15,10, è ripresa alle 15,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.


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Informo le parti che la Giunta, nella seduta in camera di consiglio, non è potuta pervenire ad una deliberazione in quanto è stata verificata, su richiesta avanzata a norma dell'articolo 2, comma 1, del regolamento della Giunta, la mancanza del numero legale.
Il prosieguo dell'attività della Giunta delle elezioni nel merito della contestazione potrà essere stabilito una volta acquisite le valutazioni del Presidente della Camera.
Ringrazio i colleghi e dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15,50.