DISPOSIZIONI PER FAVORIRE |
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE |
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1. Per i soggetti in
attività alla data di entrata
in vigore del presente
decreto, in aggiunta alla
ordinaria deduzione è escluso
dall'imposizione sul reddito
d'impresa: |
1. Identico: |
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonché degli | a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo |
investimenti
direttamente sostenuti in
tecnologie digitali, volte a
innovazioni di prodotto, di
processo, e organizzative;
a tale importo si aggiunge il
30 per cento dell'eccedenza
rispetto alla media degli
stessi costi sostenuti nei
tre periodi d'imposta
precedenti; |
si aggiunge il 30 per
cento dell'eccedenza rispetto
alla media degli stessi costi
sostenuti nei tre periodi
d'imposta precedenti; le
stesse percentuali si
applicano all'ammontare delle
spese sostenute dalle piccole
e medie imprese, come
definite dall'Unione europea,
che, nell'ambito di distretti
industriali o filiere
produttive, si aggregano in
numero non inferiore a dieci,
utilizzando nuove strutture
consortili o altri strumenti
contrattuali per realizzare
sinergie nelle innovazioni
informatiche. L'efficacia
delle disposizioni del
precedente periodo è
subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, alla
preventiva approvazione da
parte della Commissione
europea; |
b) l'importo
delle spese direttamente
sostenute per la
partecipazione espositiva di
prodotti in fiere all'estero;
sono comunque escluse le
spese per
sponsorizzazioni; |
b) identica; |
c) l'ammontare
delle spese sostenute per
stage aziendali
destinati a studenti di corsi
d'istruzione secondaria o
universitaria, ovvero a
diplomati o laureati per i
quali non sia trascorso più
di un anno dal termine del
relativo corso di studi; |
c) identica; |
d) l'ammontare
delle spese sostenute per la
quotazione in un mercato
regolamentato di cui
all'articolo 11. |
d) identica. |
2. Per il secondo
periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data
di entrata in vigore del
presente decreto, l'acconto
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche è
calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23
marzo 1977, n. 97, assumendo
come imposta del periodo
precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al
presente articolo. |
2. Identico. |
2-bis. Le
imprese che pianificano e
operano gli investimenti
detassati di cui al comma 1,
ne rilevano progressivamente
i dati su apposito prospetto
sezionale, sottoscritto dal
legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate
disciplina le ulteriori
modalità di comunicazione, a
consuntivo, con provvedimento
del direttore della stessa
Agenzia. |
3. Ai fini di cui al
comma 1, l'attestazione di
effettività delle spese
sostenute è rilasciata dal
presidente del collegio
sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista
iscritto nell'albo dei
revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti
commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle
forme previste dall'articolo
13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni,
ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale.
L'effettività delle spese di
cui alla lettera c) del
comma 1 è comprovata dalle
convenzioni stipulate con gli
istituti di appartenenza
degli studenti, da
attestazioni concernenti
l'effettiva partecipazione
degli stessi o da altra
idonea documentazione. |
3. Ai fini di cui al
comma 1, l'attestazione di
effettività delle spese
sostenute è rilasciata con
riferimento a quanto indicato
nel prospetto sezionale di
cui al comma 2-bis dal
presidente del collegio
sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista
iscritto nell'albo dei
revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti
commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle
forme previste dall'articolo
13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni,
ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale.
L'effettività delle spese di
cui alla lettera c) del
comma 1 è comprovata dalle
convenzioni stipulate con gli
istituti di appartenenza
degli studenti, da
attestazioni concernenti
l'effettiva partecipazione
degli stessi o da altra
idonea documentazione. |
4. L'incentivo di cui
al presente articolo si
applica alle spese sostenute
nel primo periodo d'imposta
successivo a quello in corso
alla data di entrata in
vigore del presente
decreto. |
4. Identico. |
5. Le imprese che
pianificano e operano gli
investimenti detassati di cui
al comma 1, lettera a),
rilevano progressivamente i
dati relativi alle attività
di ricerca e sviluppo ed alle
tecnologie digitali e li
comunicano all'Agenzia delle
entrate, a consuntivo,
secondo le modalità stabilite
con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle
entrate. |
Soppresso. |
6. Per gli investimenti
di cui al comma 1, lettera
a), il beneficio spetta
nei limiti del 20 per cento
della media dei redditi
relativi, nel massimo, ai
tre esercizi precedenti al
periodo di imposta cui si
applicano le disposizioni
del presente articolo.
Ai fini del primo periodo
gli esercizi in perdita
non sono presi in
considerazione. |
6. Identico. |
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1. Le risorse
derivanti dalle operazioni di
cartolarizzazione, effettuate
ai sensi dell'articolo 15
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive
modificazioni, dei crediti
dello Stato o di altri enti
pubblici, relativi a
finanziamenti di investimenti
in ricerca e innovazione,
sono destinate alla
concessione di ulteriori
finanziamenti da erogare con
le modalità stabilite dal
Ministro competente. La
riassegnazione delle risorse
derivanti dalle predette
operazioni di
cartolarizzazione a fondi non
rotativi può essere disposta,
nei limiti del venti per
cento, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze. |
Identico. |
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1. I redditi di
lavoro dipendente o autonomo
dei ricercatori che dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto o in uno dei
cinque anni solari successivi
iniziano a svolgere la loro
attività in Italia, e che
conseguentemente divengono
fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato, sono
imponibili solo per il 10 per
cento, ai fini delle imposte
dirette, e non concorrono
alla formazione del valore
della produzione netta
dell'imposta regionale sulle
attività produttive.
L'incentivo di cui al
presente comma si applica nel
periodo d'imposta in cui il
ricercatore diviene
fiscalmente residente nel
territorio dello Stato e nei
due periodi di imposta
successivi. |
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due |
periodi di imposta
successivi sempre che
permanga la residenza fiscale
in Italia. |
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1. E' istituita la
fondazione denominata
Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT) con lo scopo
di promuovere lo sviluppo
tecnologico del Paese e
l'alta formazione
tecnologica, favorendo così
lo sviluppo del sistema
produttivo nazionale. A tal
fine la fondazione instaura
rapporti con organismi
omologhi in Italia e assicura
l'apporto di ricercatori
italiani e stranieri operanti
presso istituti esteri di
eccellenza. |
1. Identico. |
2. Lo statuto della
fondazione, concernente anche
l'individuazione degli organi
dell'Istituto, della
composizione e dei compiti, è
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca e dell'economia e
delle finanze. |
2. Identico. |
3. Il patrimonio
della fondazione è costituito
ed incrementato da apporti
dello Stato, di soggetti
pubblici e privati; le
attività, oltre che dai mezzi
propri, possono essere
finanziate da contributi di
enti pubblici e di privati.
Alla fondazione possono
essere concessi in comodato
beni immobili facenti parte
del demanio e del patrimonio
disponibile e indisponibile
dello Stato. Il trasferimento
di beni di particolare valore
artistico e storico è
effettuato di intesa con il
Ministro per i beni e le
attività culturali e non
modifica il regime giuridico,
previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali
trasferiti. |
3. Identico. |
4. Al fine di
costituire il patrimonio
dell'Istituto Italiano di
Tecnologia, i soggetti
fondatori di fondazioni di
interesse nazionale, nonché
gli enti ad essi succeduti,
possono disporre la
devoluzione di risorse
all'Istituto fino a 2 anni
dopo la pubblicazione dello
statuto di cui al comma 2,
con modifiche, soggette
all'approvazione
dall'autorità vigilante,
degli atti costitutivi e
degli statuti dei propri
enti. Con le modalità di cui
al comma 2, vengono apportate
modifiche allo statuto
dell'Istituto per tenere
conto dei princìpi contenuti
negli statuti degli enti che
hanno disposto la
devoluzione. |
4. Identico. |
5. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia | 5. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia |
in un periodo non superiore
a due anni dalla istituzione
di cui al comma 1 ed al
termine rende il proprio
bilancio di mandato. |
in un periodo non superiore
a due anni dalla sua
istituzione di cui al comma
1 ed al termine rende il
proprio bilancio di
mandato. |
6. Per lo svolgimento
dei propri compiti il
commissario unico è
autorizzato ad avvalersi,
fino al limite massimo di 10
unità di personale, anche
delle qualifiche
dirigenziali, all'uopo messo
a disposizione su sua
richiesta, secondo le norme
previste dai rispettivi
ordinamenti, da enti ed
organismi di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive
modificazioni ed
integrazioni. Può avvalersi,
inoltre, della collaborazione
di esperti e di società di
consulenza nazionali ed
estere, ovvero di università
e di istituti
universitari. |
6. Per lo svolgimento
dei propri compiti il
commissario unico è
autorizzato ad avvalersi,
fino al limite massimo di 10
unità di personale, anche
delle qualifiche
dirigenziali, all'uopo messo
a disposizione su sua
richiesta, secondo le norme
previste dai rispettivi
ordinamenti, da enti ed
organismi di cui
all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed
integrazioni. Può avvalersi,
inoltre, della collaborazione
di esperti e di società di
consulenza nazionali ed
estere, ovvero di università
e di istituti
universitari. |
7. Per le finalità di
cui al presente articolo, la
Cassa depositi e prestiti è
autorizzata alla emissione di
obbligazioni e alla
contrazione di prestiti per
un controvalore di non oltre
100 milioni di euro.
Nell'ambito della predetta
somma la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata ad
effettuare anticipazioni di
cassa, in favore del
commissario unico nei limiti
di importo complessivi
stabiliti con decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze che fissano,
altresì, le condizioni di
scadenza e di tasso di
interesse. |
7. Identico. |
8. Gli importi delle
anticipazioni concesse dalla
Cassa depositi e prestiti al
commissario unico devono
affluire in apposito conto
corrente infruttifero aperto
presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato alla
fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia e ne
costituiscono il patrimonio
iniziale. |
8. Identico. |
9. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede, a decorrere dal
2005 e per un massimo di
venti anni, al rimborso alla
Cassa depositi e prestiti dei
titoli emessi, dei prestiti
contratti e delle somme
anticipate, secondo modalità
da stabilire con propri
decreti. Gli interessi di
preammortamento, calcolati
applicando lo stesso tasso
del rimborso dei titoli
emessi, dei prestiti
contratti o delle
anticipazioni sono
predeterminati e
capitalizzati con valuta
coincidente all'inizio
dell'ammortamento e sono
corrisposti con le stesse
modalità, anche di tasso e di
tempo. |
9. Identico. |
10. A favore della
fondazione, ai fini della sua
valorizzazione, è autorizzata
la spesa di 50 milioni di
euro per l'anno 2004 e di 100
milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2005 al 2014.
Tali somme possono essere
utilizzate anche per
l'estinzione di eventuali
mutui contratti
dall'Istituto. |
10. Identico. |
11. Tutti gli atti
connessi alle operazioni di
costituzione della fondazione
e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono
esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati
in regime di neutralità
fiscale. |
11. Identico. |
12. All'onere
derivante dall'applicazione
del presente articolo si
provvede con quota parte
delle maggiori entrate recate
dal presente decreto. |
12. Identico. |
INVESTIMENTI PUBBLICI IN |
INVESTIMENTI PUBBLICI IN |
|
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1. La Cassa depositi
e prestiti è trasformata in
società per azioni con la
denominazione di "Cassa
depositi e prestiti società
per azioni" (CDP S.p.A.), con
effetto dalla data della
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui
al comma 3. La CDP S.p.A.,
salvo quanto previsto dal
comma 3, subentra nei
rapporti attivi e passivi e
conserva i diritti e gli
obblighi anteriori alla
trasformazione. |
1. Identico. |
2. Le azioni della
CDP S.p.A. sono attribuite
allo Stato, che esercita i
diritti dell'azionista ai
sensi dell'articolo 24, comma
1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; non si
applicano le disposizioni
dell'articolo 2362 del codice
civile. Le fondazioni di cui
all'articolo 2 del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, e altri soggetti
pubblici o privati possono
detenere quote
complessivamente di minoranza
del capitale della CDP
S.p.A. |
2. Identico. |
3. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non
regolamentare, da emanare
entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, sono
determinati: a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8; b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti; c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. |
3. Identico. |
4. Con il decreto di
cui al comma 3 è altresì
approvato lo statuto della
CDP S.p.A. e sono nominati i
componenti del consiglio di
amministrazione e del
collegio sindacale per il
primo periodo di durata in
carica. Per tale primo
periodo restano in carica i
componenti del collegio dei
revisori incaricati ai sensi
e per gli effetti
dell'articolo 10 della legge
13 maggio 1983, 197. Le
successive modifiche allo
statuto della CDP S.p.A. e le
nomine dei componenti degli
organi sociali per i
successivi periodi sono
deliberate a norma del codice
civile. |
4. Con decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri, di natura non
regolamentare, su proposta
del Ministro dell'economia e
delle finanze, è approvato
lo Statuto della CDP spa e
sono nominati i componenti
del consiglio di
amministrazione e del
collegio sindacale per il
primo periodo di durata in
carica. Per tale primo
periodo restano in carica i
componenti del collegio dei
revisori indicati ai
sensi e per gli effetti
dell'articolo 10 della legge
13 maggio 1983, n. 197. Le
successive modifiche allo
statuto della CDP spa e le
nomine dei componenti degli
organi sociali per i
successivi periodi sono
deliberate a norma del codice
civile. |
5. Il primo esercizio
sociale della CDP S.p.A. si
chiude al 31 dicembre
2004. |
5. Identico. |
6. Alla CDP S.p.A. si
applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico
delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385,
previste per gli intermediari
iscritti nell'elenco speciale
di cui all'articolo 107 del
medesimo decreto legislativo,
tenendo presenti le
caratteristiche del soggetto
vigilato e la speciale
disciplina della gestione
separata di cui al comma
8. |
6. Identico. |
7. La CDP S.p.A.
finanzia, sotto qualsiasi
forma: |
7. Identico: |
a) lo Stato, le
regioni, gli enti locali, gli
enti pubblici e gli organismi
di diritto pubblico,
utilizzando fondi
rimborsabili sotto forma di
libretti di risparmio postale
e di buoni fruttiferi
postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e
distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o società d
essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti
dalla garanzia dello
Stato; |
a) lo Stato, le
regioni, gli enti locali, gli
enti pubblici e gli organismi
di diritto pubblico,
utilizzando fondi
rimborsabili sotto forma di
libretti di risparmio postale
e di buoni fruttiferi
postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e
distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o società
da essa controllate, e
fondi provenienti
dall'emissione di titoli,
dall'assunzione di
finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti
dalla garanzia dello
Stato; |
b) le opere, gli
impianti, le reti e le
dotazioni destinati alla
fornitura di servizi pubblici
ed alle bonifiche,
utilizzando fondi provenienti
dall'emissione di titoli,
dall'assunzione di
finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza
garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di
fondi a vista. |
b) le opere, gli
impianti, le reti e le
dotazioni destinati alla
fornitura di servizi pubblici
ed alle bonifiche,
utilizzando fondi provenienti
dall'emissione di titoli,
dall'assunzione di
finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza
garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di
fondi a vista. La raccolta
di fondi è effettuata
esclusivamente presso
investitori
istituzionali. |
8. La CDP S.p.A. assume
partecipazioni e svolge le
attività, strumentali,
connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto
previsto al comma 7, lettera
a), la CDP S.p.A.
istituisce un sistema
separato ai soli fini
contabili ed organizzativi,
la cui gestione è uniformata
a criteri di trasparenza e di
salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate
alla gestione separata le
partecipazioni e le attività
ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attività
di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui
al comma 7, lettera a).
Il decreto ministeriale di
cui al comma 3 può prevedere
forme di razionalizzazione e
concentrazione delle
partecipazioni detenute dalla
Cassa depositi e prestiti
alla data di trasformazione
in società per azioni. |
8. Identico. |
9. Al Ministro
dell'economia e delle finanze
spetta il potere di indirizzo
della gestione separata di
cui al comma 8. E'
confermata, per la gestione
separata, la Commissione di
vigilanza prevista
dall'articolo 3 del regio
decreto 2 gennaio 1913, n.
453, e successive
modificazioni. |
9. Identico. |
10. Per
l'amministrazione della
gestione separata di cui al
comma 8 il consiglio di
amministrazione della CDP
S.p.A. è integrato dai
membri, con funzioni di
amministratore, indicati alle
lettere c), d) ed
f) del primo comma
dell'articolo 7 della legge
13 maggio 1983, n. 197. |
10. Identico. |
11. Per l'attività
della gestione separata di
cui al comma 8 il Ministro
dell'economia e delle finanze
determina con propri decreti
di natura non
regolamentare: a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato; b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione; c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche; d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3. |
11. Identico. |
12. Sino all'emanazione
dei decreti di cui al comma
11 la CDP S.p.A. continua a
svolgere le funzioni oggetto
della gestione separata di
cui al comma 8 secondo le
disposizioni vigenti alla
data di trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in
società per azioni. I
rapporti in essere e i
procedimenti amministrativi
in corso alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui
al comma 11 continuano ad
essere regolati dai
provvedimenti adottati e
dalle norme legislative e
regolamentari vigenti in data
anteriore. Per quanto non
disciplinato dai decreti di
cui al comma 11 continua ad
applicarsi la normativa
vigente in quanto
compatibile. Le attribuzioni
del consiglio di
amministrazione e del
direttore generale della
Cassa depositi e prestiti
anteriori alla trasformazione
sono esercitate,
rispettivamente, dal
consiglio di amministrazione
e, se previsto,
dall'amministratore delegato
della CDP S.p.A. |
12. Identico. |
13. All'attività di
impiego della gestione
separata di cui al comma 8
continuano ad applicarsi le
disposizioni più favorevoli
previste per la Cassa
depositi e prestiti anteriori
alla trasformazione, inclusa
la disposizione di cui
all'articolo 204, comma 2,
del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. |
13. Identico. |
14. La gestione
separata di cui al comma 8
subentra nei rapporti attivi
e passivi e conserva i
diritti e gli obblighi sorti
per effetto della
cartolarizzazione dei crediti
effettuata ai sensi
dell'articolo 8 del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112. |
14. Identico. |
15. La gestione
separata di cui al comma 8
può avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo
unico delle leggi e delle
norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e
sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni. |
15. Identico. |
16. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sulla base di
apposita relazione presentata
dalla CDP S.p.A., riferisce
annualmente al Parlamento
sulle attività svolte e sui
risultati conseguiti dalla
CDP S.p.A.. |
16. Identico. |
17. Il controllo
della Corte dei conti si
svolge sulla CDP S.p.A. con
le modalità previste
dall'articolo 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259. |
17. Identico. |
18. La CDP S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo |
18. Identico. |
pagamento delle passività
al cui servizio il patrimonio
è destinato e nei limiti
dello stesso, secondo le
scadenze e gli altri termini
previsti nei relativi
contratti preesistenti. Gli
organi della procedura
possono trasferire o affidare
in gestione a banche i beni e
i rapporti giuridici
ricompresi in ciascun
patrimonio destinato e le
relative passività. |
19. Alla scadenza,
anche anticipata per
qualsiasi motivo, del
contratto di servizio ovvero
del rapporto con il quale è
attribuita la disponibilità o
è affidata la gestione delle
opere, degli impianti, delle
reti e delle dotazioni
destinati alla fornitura di
servizi pubblici in relazione
ai quali è intervenuto il
finanziamento della CDP
S.p.A. o di altri soggetti
autorizzati alla concessione
di credito, gli indennizzi
dovuti al soggetto uscente
sono destinati
prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti
della CDP S.p.A. e degli
altri finanziatori di cui al
presente comma, sono
indisponibili da parte del
soggetto uscente fino al
completo soddisfacimento dei
predetti crediti e non
possono formare oggetto di
azioni da parte di creditori
diversi dalla CDP S.p.A. e
dagli altri finanziatori di
cui al presente comma. Il
nuovo soggetto gestore
assume, senza liberazione del
debitore originario,
l'eventuale debito residuo
nei confronti della CDP
S.p.A. e degli altri
finanziatori di cui al
presente comma. L'ente
affidante e, se prevista, la
società proprietaria delle
opere, degli impianti, delle
reti e delle dotazioni
garantiscono in solido il
debito residuo fino
all'individuazione del nuovo
soggetto gestore. Anche ai
finanziamenti concessi dalla
CDP S.p.A. si applicano le
disposizioni di cui ai commi
3 e 4 dell'articolo 42 del
testo unico delle leggi in
materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385. |
19. Identico. |
20. Salvo le deleghe
previste dallo statuto,
l'organo amministrativo della
CDP S.p.A. delibera le
operazioni di raccolta di
fondi con obbligo di rimborso
sotto qualsiasi forma. Ad
esse non si applicano il
divieto di raccolta del
risparmio tra il pubblico
previsto dall'articolo 11,
comma 2, del testo unico
delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, nè i
limiti quantitativi alla
raccolta previsti dalla
normativa vigente; non
trovano altresì applicazione
gli articoli da 2410 a 2420
del codice civile. Per
ciascuna emissione di titoli
può essere nominato un
rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il
quale ne cura gli interessi e
in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri
stabiliti in sede di nomina e
approva le modificazioni
delle condizioni
dell'operazione. |
20. Identico. |
21. Ai decreti
ministeriali emanati in base
alle norme contenute nel
presente articolo si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 13,
della legge 14 gennaio 1994,
n. 20. |
21. Identico. |
22. La pubblicazione
del decreto di cui al comma 3
nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo
degli adempimenti in materia
di costituzione delle società
previsti dalla normativa
vigente. |
22. Identico. |
23. Tutti gli atti e
le operazioni posti in essere
per la trasformazione della
Cassa depositi e prestiti e
per l'effettuazione dei
trasferimenti e conferimenti
previsti dal presente
articolo sono esenti da
imposizione fiscale, diretta
ed indiretta. |
23. Identico. |
24. Tutti gli atti,
contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalità
relativi alle operazioni di
raccolta e di impiego, sotto
qualsiasi forma, effettuate
dalla gestione separata di
cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed
estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo
da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti
dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonché
ogni altro tributo o diritto.
Non si applica la ritenuta di
cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sugli interessi e gli
altri proventi dei conti
correnti dedicati alla
gestione separata di cui al
comma 8. |
24. Identico. |
25. Gli interessi e
gli altri proventi dei titoli
di qualsiasi natura e di
qualsiasi durata emessi dalla
CDP S.p.A. sono soggetti al
regime dell'imposta
sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del
12,50, di cui al decreto
legislativo 1^ aprile 1996,
n. 239. |
25. Identico. |
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito è inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto |
26. Identico. |
di lavoro dipendente con
CDP S.p.A. può richiedere il
reinquadramento nei ruoli
delle amministrazioni
pubbliche secondo le modalità
e i termini previsti
dall'articolo 54 del CCNL per
il personale non dirigente
della Cassa depositi e
prestiti per il quadriennio
normativo 1998-2001. I
dipendenti in servizio
all'atto della trasformazione
mantengono il regime
pensionistico e quello
relativo all'indennità di
buonuscita secondo le regole
vigenti per il personale
delle pubbliche
amministrazioni. Entro sei
mesi dalla data di
trasformazione, i predetti
dipendenti possono
esercitare, con applicazione
dell'articolo 6 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, opzione
per il regime pensionistico
applicabile ai dipendenti
assunti in data successiva
alla trasformazione, i quali
sono iscritti
all'assicurazione
obbligatoria gestita
dall'INPS e hanno diritto al
trattamento di fine rapporto
ai sensi dell'articolo 2120
del codice civile. |
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, il settimo periodo è sostituito dai seguenti: "Infrastrutture S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun | 27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti dai seguenti: "Infrastrutture S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a |
patrimonio separato
continuano ad avere
esecuzione e continuano ad
applicarsi le previsioni
contenute nel presente comma.
Gli organi della procedura
provvedono al tempestivo
pagamento delle passività al
cui servizio il patrimonio è
destinato e nei limiti dello
stesso, secondo le scadenze e
gli altri termini previsti
nei relativi contratti
preesistenti. Gli organi
della procedura possono
trasferire o affidare in
gestione a banche i beni e i
rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio
destinato e le relative
passività". |
ciascun patrimonio
separato continuano ad avere
esecuzione e continuano ad
applicarsi le previsioni
contenute nel presente comma.
Gli organi della procedura
provvedono al tempestivo
pagamento delle passività al
cui servizio il patrimonio è
destinato e nei limiti dello
stesso, secondo le scadenze e
gli altri termini previsti
nei relativi contratti
preesistenti. Gli organi
della procedura possono
trasferire o affidare in
gestione a banche i beni e i
rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio
destinato e le relative
passività". |
(Registro italiano 1. All'articolo 6 della legge 1^ agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere". 2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID". |
MADE IN ITALY, |
MADE IN ITALY, |
|
|
1. L'Istituto per i
servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) è
trasformato in società per
azioni con la denominazione
di SACE S.p.A. - Servizi
Assicurativi del Commercio
Estero o più brevemente SACE
S.p.A. con decorrenza dal 1^
gennaio 2004. La SACE S.p.A.
succede nei rapporti attivi e
passivi, nonché nei diritti e
obblighi della SACE in essere
alla data della
trasformazione. |
1. Identico. |
2. Le azioni della
SACE S.p.A. sono attribuite
al Ministero dell'economia e
delle finanze. Le nomine dei
componenti degli organi
sociali sono effettuate
d'intesa con i Ministeri
indicati nel comma 5
dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive
modificazioni. |
2. Identico. |
3. I crediti di cui
all'art. 7, comma 2, del d.
lgs. 31 marzo 1998, n.143, e
successive modificazioni e
integrazioni, esistenti alla
data del 31 dicembre 2003,
sono trasferiti alla SACE
S.p.A. a titolo di
conferimento di capitale. I
crediti medesimi sono
iscritti nel bilancio della
SACE S.p.A al valore indicato
nella relativa posta del
Conto patrimoniale dello
Stato. Ulteriori
trasferimenti e conferimenti
di beni e partecipazioni
societarie dello Stato a
favore della SACE S.p.A
possono essere disposti con
decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro
dell'economia e delle
finanze, che determina anche
il relativo valore di
trasferimento o conferimento.
Ai trasferimenti e
conferimenti di cui al
presente comma non si
applicano gli articoli da
2342 a 2345 del codice
civile. |
3. I crediti di cui
all'articolo 7, comma
2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998,
n.143, e successive
modificazioni e integrazioni,
esistenti alla data del 31
dicembre 2003, sono
trasferiti alla SACE S.p.A. a
titolo di conferimento di
capitale. I crediti medesimi
sono iscritti nel bilancio
della SACE S.p.A al valore
indicato nella relativa posta
del Conto patrimoniale dello
Stato. Ulteriori
trasferimenti e conferimenti
di beni e partecipazioni
societarie dello Stato a
favore della SACE S.p.A
possono essere disposti con
decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro
dell'economia e delle
finanze, che determina anche
il relativo valore di
trasferimento o conferimento.
Ai trasferimenti e
conferimenti di cui al
presente comma non si
applicano gli articoli da
2342 a 2345 del codice
civile. |
4. Le somme
recuperate riferite ai
crediti di cui al comma 3,
detratta la quota spettante
agli assicurati indennizzati,
sono trasferite in un
apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato
intestato alla SACE S.p.A.,
unitamente ai proventi delle
attività che beneficiano
della garanzia dello
Stato. |
4. Identico. |
5. Il capitale della
SACE S.p.A. alla data
indicata nel comma 1 è pari
alla somma del netto
patrimoniale risultante dal
bilancio di chiusura di SACE
al 31 dicembre 2003 e del
valore dei crediti di cui
all'art. 7, comma 2, del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e
integrazioni, stabilito ai
sensi del comma 3. |
5. Il capitale della
SACE S.p.A. alla data
indicata nel comma 1 è pari
alla somma del netto
patrimoniale risultante dal
bilancio di chiusura di SACE
al 31 dicembre 2003 e del
valore dei crediti di cui
all'articolo 7, comma
2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni,
stabilito ai sensi del
comma 3. |
6. Dalla data
indicata nel comma 1 è
soppresso il Fondo di
dotazione di cui al d. lgs.
31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e
integrazioni. Ai fini della
contabilità dello Stato, le
disponibilità giacenti nel
relativo conto corrente
acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato non
rientranti nell'ambito di
applicazione di altre
disposizioni normative sono
riferite al capitale della
SACE S.p.A. e il conto
corrente medesimo è intestato
alla SACE S.p.A. |
6. Dalla data
indicata nel comma 1 è
soppresso il Fondo di
dotazione di cui al
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e
integrazioni. Ai fini della
contabilità dello Stato, le
disponibilità giacenti nel
relativo conto corrente
acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato non
rientranti nell'ambito di
applicazione di altre
disposizioni normative sono
riferite al capitale della
SACE S.p.A. e il conto
corrente medesimo è intestato
alla SACE S.p.A. |
7. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del
codice civile, con proprio
decreto di natura non
regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo
della SACE S.p.A. da
formularsi entro il termine
di approvazione del bilancio
di esercizio relativo
all'anno 2004, può
rettificare i valori
dell'attivo e del passivo
patrimoniale della SACE
S.p.A. A tale scopo, l'organo
amministrativo si avvale di
soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione
professionale nel campo della
revisione contabile. |
7. Identico. |
8. L'approvazione
dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi
sociali della SACE S.p.A.,
previsti dallo statuto stesso
sono effettuate dalla prima
assemblea, che il presidente
della SACE S.p.A. convoca
entro il 28 febbraio 2004.
Sino all'insediamento degli
organi sociali, la SACE
S.p.A. è amministrata dagli
organi di SACE in carica alla
data del 31 dicembre 2003. |
8. Identico. |
9. La SACE S.p.A.
svolge le funzioni di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, del
d. lgs. 31 marzo 1998, n.
143, e successive
modificazioni e integrazioni,
come definite dal CIPE ai
sensi dell'art. 2, comma 3,
del d. lgs. 31 marzo 1998, n.
143, e successive
modificazioni e integrazioni,
e dalla disciplina
dell'Unione Europea in
materia di assicurazione e
garanzia dei rischi non di
mercato. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. nello
svolgimento dell'attività
assicurativa di cui al
presente comma sono garantiti
dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di
approvazione del bilancio
dello Stato distintamente per
le garanzie di durata
inferiore e superiore a
ventiquattro mesi. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze può, con uno o
più decreti di natura non
regolamentare, nel rispetto
della disciplina dell'Unione
Europea e dei limiti fissati
dalla legge di approvazione
del bilancio dello Stato,
individuare le tipologie di
operazioni che per natura,
caratteristiche, controparti,
rischi connessi o paesi di
destinazione non beneficiano
della garanzia statale. La
garanzia dello Stato resta in
ogni caso ferma per gli
impegni assunti da SACE
precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui
sopra in relazione alle
operazioni ivi
contemplate. |
9. La SACE S.p.A.
svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1
e 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni,
come definite dal CIPE ai
sensi dell'articolo 2,
comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni,
e dalla disciplina
dell'Unione Europea in
materia di assicurazione e
garanzia dei rischi non di
mercato. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. nello
svolgimento dell'attività
assicurativa di cui al
presente comma sono garantiti
dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di
approvazione del bilancio
dello Stato distintamente per
le garanzie di durata
inferiore e superiore a
ventiquattro mesi. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze può, con uno o
più decreti di natura non
regolamentare, da emanare
di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il
Ministro delle attività
produttive, nel rispetto
della disciplina dell'Unione
Europea e dei limiti fissati
dalla legge di approvazione
del bilancio dello Stato,
individuare le tipologie di
operazioni che per natura,
caratteristiche, controparti,
rischi connessi o paesi di
destinazione non beneficiano
della garanzia statale. La
garanzia dello Stato resta in
ogni caso ferma per gli
impegni assunti da SACE
precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui
sopra in relazione alle
operazioni ivi
contemplate. |
10. Le garanzie già
concesse, alla data indicata
nel comma 1, in base alle
leggi 22 dicembre 1953, n.
955, 5 luglio 1961, n. 635,
28 febbraio 1967, n. 131, 24
maggio 1977, n. 227, e al
d.lgs. 31 marzo 1998, n.143,
restano regolate dalle
medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo. |
10. Le garanzie già
concesse, alla data indicata
nel comma 1, in base alle
leggi 22 dicembre 1953, n.
955, 5 luglio 1961, n. 635,
28 febbraio 1967, n. 131, 24
maggio 1977, n. 227, e al
decreto legislativo 31
marzo 1998, n.143, restano
regolate dalle medesime leggi
e dal medesimo decreto
legislativo. |
11. Alle attività che
beneficiano della garanzia
dello Stato si applicano le
disposizioni di cui all'art.
2, comma 3, all'art. 8, comma
1, e all'art. 24 del d. lgs.
31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e
integrazioni. |
11. Alle attività che
beneficiano della garanzia
dello Stato si applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 2, comma
3, all'articolo 8,
comma 1, e all'articolo
24 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e
integrazioni. |
12. La SACE S.p.A.
può svolgere l'attività
assicurativa e di garanzia
dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina
dell'Unione Europea.
L'attività di cui al presente
comma è svolta con
contabilità separata rispetto
alle attività che beneficiano
della garanzia dello Stato o
costituendo allo scopo una
società per azioni. In
quest'ultimo caso la
partecipazione detenuta dalla
SACE S.p.A. non può essere
inferiore al 30 e non può
essere sottoscritta mediante
conferimento dei crediti di
cui al comma 3. L'attività di
cui al presente comma non
beneficia della garanzia
dello Stato. |
12. Identico. |
13. Le attività della
SACE S.p.A. che non
beneficiano della garanzia
dello Stato sono soggette
alla normativa in materia di
assicurazioni private,
incluse le disposizioni di
cui alla legge 12 agosto
1982, n. 576. |
13. Identico. |
14. La SACE S.p.A. può acquisire partecipazioni in società estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio dell'attività assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un più efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A.), di |
14. Identico. |
cui alla legge 24 aprile
1990, n. 100, l'esercizio
coordinato dell'attività di
cui al presente comma. |
15. Per le attività
che beneficiano della
garanzia dello Stato, la SACE
S.p.A. può avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e
sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni e
integrazioni. |
15. Identico. |
16. Il controllo
della Corte dei conti si
svolge con le modalità
previste dall'articolo 12
della legge 21 marzo 1958,
n. 259. |
16. Identico. |
17. Sulla base di una
apposita relazione
predisposta dalla SACE
S.p.A., il Ministro
dell'economia e delle finanze
riferisce annualmente al
Parlamento sull'attività
svolta dalla medesima. |
17. Identico. |
18. Gli utili di
esercizio della SACE S.p.A.,
di cui è stata deliberata la
distribuzione al Ministero
dell'economia e delle finanze
sono versati in entrata al
bilancio dello Stato, ad
eccezione di una quota pari
al 10 per cento degli stessi
che è versata nel conto
corrente di Tesoreria di cui
all'art. 7, comma 2-bis,
del d. lgs. 31 marzo 1998,
n. 143, per gli scopi e le
finalità ivi previsti. |
18. Gli utili di
esercizio della SACE S.p.A.,
di cui è stata deliberata la
distribuzione al Ministero
dell'economia e delle finanze
sono versati in entrata al
bilancio dello Stato, ad
eccezione di una quota pari
al 10 per cento degli stessi
che è versata nel conto
corrente di Tesoreria di cui
all'articolo 7, comma
2-bis, del decreto
legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, per gli scopi e le
finalità ivi previsti. |
19. La trasformazione
prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma
3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in
capo allo Stato, alla SACE e
ai terzi in relazione alle
operazioni di cui
all'articolo 7, commi 3 e 4,
del d. lgs. 31 marzo 1998, n.
143, e alle operazioni di
cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni,
contrattualmente definite o
approvate dal consiglio di
amministrazione della SACE,
con particolare riferimento
ad ogni effetto giuridico,
finanziario e contabile
discendente dalle operazioni
medesime per i soggetti
menzionati nel presente
comma. I crediti trasferiti
ai sensi del comma 3, nei
limiti in cui abbiano formato
oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di
cui sopra, nonché gli altri
rapporti giuridici instaurati
in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli
effetti patrimonio separato
della SACE S.p.A. e sono
destinati in via prioritaria
al servizio delle operazioni
sopra indicate. Su tale
patrimonio separato non sono
ammesse azioni da parte dei
creditori della SACE o della
SACE S.p.A., sino al rimborso
dei titoli emessi in
relazione alle operazioni di
cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di
cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche
in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE
S.p.A. |
19. La trasformazione
prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma
3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in
capo allo Stato, alla SACE e
ai terzi in relazione alle
operazioni di cui
all'articolo 7, commi 3 e 4,
del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e alle
operazioni di
cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni,
contrattualmente definite o
approvate dal consiglio di
amministrazione della SACE,
con particolare riferimento
ad ogni effetto giuridico,
finanziario e contabile
discendente dalle operazioni
medesime per i soggetti
menzionati nel presente
comma. I crediti trasferiti
ai sensi del comma 3, nei
limiti in cui abbiano formato
oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di
cui sopra, nonché gli altri
rapporti giuridici instaurati
in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli
effetti patrimonio separato
della SACE S.p.A. e sono
destinati in via prioritaria
al servizio delle operazioni
sopra indicate. Su tale
patrimonio separato non sono
ammesse azioni da parte dei
creditori della SACE o della
SACE S.p.A., sino al rimborso
dei titoli emessi in
relazione alle operazioni di
cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di
cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche
in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE
S.p.A. |
20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene altresì luogo della pubblicità prevista dall'art. 2362 del codice civile, nel testo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e di successione di quest'ultima alla prima, incluse le operazioni di | 20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene altresì luogo della pubblicità prevista dall'articolo 2362 del codice civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e di successione di quest'ultima alla prima, |
determinazione, sia in
via provvisoria che in via
definitiva, del capitale
della SACE S.p.A.. Non
concorrono alla formazione
del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel
bilancio della medesima SACE
S.p.A. in seguito alle
predette operazioni; detti
maggiori valori sono
riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e della
imposta regionale sulle
attività produttive. Il
rapporto di lavoro del
personale alle dipendenze
della SACE al momento della
trasformazione prosegue con
la SACE S.p.A. |
incluse le operazioni di
determinazione, sia in via
provvisoria che in via
definitiva, del capitale
della SACE S.p.A.. Non
concorrono alla formazione
del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel
bilancio della medesima SACE
S.p.A. in seguito alle
predette operazioni; detti
maggiori valori sono
riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e della
imposta regionale sulle
attività produttive. Il
rapporto di lavoro del
personale alle dipendenze
della SACE al momento della
trasformazione prosegue con
la SACE S.p.A. |
21. Dalla data di cui
al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi,
regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi
riferiti alla SACE S.p.A.,
per quanto pertinenti.
Nell'art. 1, comma 2, della
legge 25 luglio 2000, n. 209,
le parole: "vantati dallo
Stato italiano" sono
sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 2 della
presente legge". |
21. Dalla data di cui
al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi,
regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi
riferiti alla SACE S.p.A.,
per quanto pertinenti.
Nell'articolo 1, comma
2, della legge 25 luglio
2000, n. 209, le parole:
"vantati dallo Stato
italiano" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2 della presente
legge". |
22. Alla SACE S.p.A.
si applica il d. lgs. 26
maggio 1997, n. 173,
limitatamente alle
disposizioni in materia di
conti annuali e consolidati
delle imprese di
assicurazione. |
22. Alla SACE S.p.A.
si applica il decreto
legislativo 26 maggio
1997, n. 173, limitatamente
alle disposizioni in materia
di conti annuali e
consolidati delle imprese di
assicurazione. |
23. L'articolo 7,
comma 2-bis del d. lgs.
31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e
integrazioni, è sostituito
dal seguente, con decorrenza
dal 1^ gennaio 2004: |
23. L'articolo 7,
comma 2-bis del
decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e
integrazioni, è sostituito
dal seguente, con decorrenza
dal 1^ gennaio 2004: |
"2-bis. Le somme
recuperate, riferite ai
crediti indennizzati dalla
SACE inseriti negli accordi
bilaterali intergovernativi
di ristrutturazione del
debito, stipulati dal
Ministero degli affari esteri
d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle
finanze, affluite sino alla
data di trasformazione della
SACE nella SACE S.p.A.
nell'apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato,
intestato al Ministero
dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del
tesoro, restano di titolarità
del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento
del tesoro. Questi è
autorizzato ad avvalersi
delle disponibilità di tale
conto corrente per finanziare
la sottoscrizione di aumenti
di capitale della SACE S.p.A.
e per onorare la garanzia
statale degli impegni assunti
dalla SACE S.p.A., ai sensi
delle disposizioni vigenti,
nonché per ogni altro scopo e
finalità connesso con
l'esercizio dell'attività
della SACE S.p.A. nonché con
l'attività nazionale
sull'estero, anche in
collaborazione o
coordinamento con le
istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto
delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti
necessari relativi agli
utilizzi del conto corrente
sono determinati dalla legge
finanziaria e iscritti nello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento
del Tesoro". |
"2-bis.
Identico". |
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A. La titolarità e le disponibilità del conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, sono | 24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A. La titolarità e le disponibilità del conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 |
trasferite alla SACE
S.p.A., con funzioni di
riserva, a fronte degli
impegni assunti che
beneficiano della garanzia
dello Stato. |
marzo 1998, n. 143, sono
trasferite alla SACE S.p.A.,
con funzioni di riserva, a
fronte degli impegni assunti
che beneficiano della
garanzia dello Stato. |
|
|
1. Le sanzioni
amministrative relative al
rapporto fiscale proprio di
società o enti con
personalità giuridica sono
esclusivamente a carico della
persona giuridica. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili. |
Identico. |
|
|
1. Le imprese con
attività internazionale hanno
accesso ad una procedura di
ruling di standard
internazionale, con
principale riferimento al
regime dei prezzi di
trasferimento, degli
interessi, dei dividendi e
delle royalties. 2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti. 3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. 4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo. 5. La richiesta di ruling è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. |
Identico. |
6. Le disposizioni
del presente articolo si
applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo
a quello in corso alla data
di entrata in vigore del
presente decreto. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. |
|
|
1. All'articolo
38-bis, primo comma,
primo periodo, del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo le parole: "per
una durata pari" sono
inserite le seguenti: "a tre
anni dallo stesso, ovvero, se
inferiore,". |
Identico. |
|
|
1. Su richiesta dei
creditori d'imposta
intestatari del conto
fiscale, l'Agenzia delle
entrate è autorizzata ad
attestare la certezza, la
liquidità e l'esigibilità
del credito, nonché la
data indicativa di erogazione
del rimborso. L'attestazione
può avere ad oggetto anche
importi da rimborsare secondo
modalità diverse da quelle
previste dal titolo II del
regolamento adottato con
decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, 28
dicembre 1993, n. 567. |
1. Su richiesta dei
creditori d'imposta
intestatari del conto
fiscale, l'Agenzia delle
entrate è autorizzata ad
attestare la certezza e
la liquidità del credito,
nonché la data indicativa di
erogazione del rimborso.
L'attestazione, che non è
utilizzabile ai fini del
processo di esecuzione e del
procedimento di ingiunzione,
può avere ad oggetto anche
importi da rimborsare secondo
modalità diverse da quelle
previste dal titolo II del
regolamento adottato con
decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, 28
dicembre 1993, n. 567. |
|
|
1. Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito è ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale è stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le società effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto risultante dal |
1. Identico. |
bilancio relativo
all'esercizio precedente a
quello di inizio
dell'offerta, al netto
dell'utile di esercizio. |
2. Il reddito
complessivo netto dichiarato
è assoggettabile ad aliquota
ridotta ai sensi del comma 1
per un importo complessivo
fino a 30 milioni di euro. |
2. Identico. |
3. Se le azioni di
cui al comma 1 sono escluse
dalla quotazione, fuori del
caso previsto dall'art. 133
del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.58,
l'agevolazione di cui al
comma 1 si applica soltanto
per i periodi d'imposta
chiusi prima della revoca. |
3. Se le azioni di
cui al comma 1 sono escluse
dalla quotazione, fuori del
caso previsto
dall'articolo 133 del
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.58,
l'agevolazione di cui al
comma 1 si applica soltanto
per i periodi d'imposta
chiusi prima della revoca. |
4. Per i periodi
d'imposta in cui è
applicabile l'agevolazione di
cui al comma 1, alle società
ivi indicate non si applica
l'agevolazione di cui
all'art. 1 e seguenti del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466.
Tuttavia tali società possono
optare per l'applicazione di
quest'ultima agevolazione, in
luogo di quella di cui al
comma 1. |
4. Per i periodi
d'imposta in cui è
applicabile l'agevolazione di
cui al comma 1, alle società
ivi indicate non si applica
l'agevolazione di cui
all'articolo 1 e
seguenti del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466. Tuttavia tali società
possono optare per
l'applicazione di
quest'ultima agevolazione, in
luogo di quella di cui al
comma 1. |
|
|
1. Nel terzo periodo
del comma 1 degli articoli 9
della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull'istituzione e
disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare,
11-bis del
decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649,
recante la disciplina del
regime tributario dei fondi
comuni esteri di investimento
mobiliare, già autorizzati al
collocamento nel territorio
dello Stato, 14 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992,
n. 84, recante la disciplina
del regime tributario delle
SICAV, e 11 della legge 14
agosto 1993, n. 344,
sull'istituzione e disciplina
dei fondi comuni
d'investimento mobiliare
chiusi, le parole: "nonché le
ritenute del 12,50 per cento
previste" sono sostituite
dalle seguenti: "nonché le
ritenute del 12,50 per cento
e del 5 per cento
previste". |
1. Identico. |
2. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, e nel comma 2 dell'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore | 2. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, e nel comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore |
dell'investimento nelle
azioni delle predette società
non risulti inferiore, nel
corso dell'anno solare, ai
due terzi del valore
dell'attivo per più di un
sesto dei giorni di
valorizzazione del fondo
successivi al compimento del
predetto periodo; il valore
dell'attivo è rilevato dai
prospetti periodici del fondo
al netto dell'eventuale
risparmio d'imposta,
ricollegabile ai risultati
negativi della gestione,
contabilizzato nei prospetti
medesimi. Devono essere
tenuti a disposizione
dell'Amministrazione
finanziaria fino alla
scadenza dei termini
stabiliti dall'art. 43 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, anche su supporto
informatico, appositi
prospetti contabili che
consentano di verificare
l'osservanza del requisito
minimo d'investimento
previsto dal periodo
precedente. Ai predetti
effetti per società di
piccola o media
capitalizzazione s'intendono
le società con una
capitalizzazione di mercato
non superiore a 800 milioni
di euro determinata sulla
base dei prezzi rilevati
l'ultimo giorno di quotazione
di ciascun trimestre solare.
Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto
del fondo alla fine dell'anno
al lordo dell'imposta
sostitutiva accantonata,
aumentato dei rimborsi e dei
proventi eventualmente
distribuiti nell'anno e
diminuito delle
sottoscrizioni effettuate
nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo
all'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi
di investimento collettivo
del risparmio soggetti ad
imposta sostitutiva e il 60
per cento dei proventi
derivanti dalla
partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto
periodo del comma 1 dell'art.
10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77, nonché i
proventi esenti e quelli
soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta". |
dell'investimento nelle
azioni delle predette società
non risulti inferiore, nel
corso dell'anno solare, ai
due terzi del valore
dell'attivo per più di un
sesto dei giorni di
valorizzazione del fondo
successivi al compimento del
predetto periodo; il valore
dell'attivo è rilevato dai
prospetti periodici del fondo
al netto dell'eventuale
risparmio d'imposta,
ricollegabile ai risultati
negativi della gestione,
contabilizzato nei prospetti
medesimi. Devono essere
tenuti a disposizione
dell'Amministrazione
finanziaria fino alla
scadenza dei termini
stabiliti dall'articolo
43 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600,
anche su supporto
informatico, appositi
prospetti contabili che
consentano di verificare
l'osservanza del requisito
minimo d'investimento
previsto dal periodo
precedente. Ai predetti
effetti per società di
piccola o media
capitalizzazione s'intendono
le società con una
capitalizzazione di mercato
non superiore a 800 milioni
di euro determinata sulla
base dei prezzi rilevati
l'ultimo giorno di quotazione
di ciascun trimestre solare.
Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto
del fondo alla fine dell'anno
al lordo dell'imposta
sostitutiva accantonata,
aumentato dei rimborsi e dei
proventi eventualmente
distribuiti nell'anno e
diminuito delle
sottoscrizioni effettuate
nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo
all'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi
di investimento collettivo
del risparmio soggetti ad
imposta sostitutiva e il 60
per cento dei proventi
derivanti dalla
partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto
periodo del comma 1
dell'articolo
10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77, nonché i
proventi esenti e quelli
soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta". |
3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione | 3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.344, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione |
di mercato non superiore
a 800 milioni di euro
determinata sulla base dei
prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di
ciascun trimestre solare. Il
risultato della gestione si
determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto
del fondo alla fine dell'anno
al lordo dell'imposta
sostitutiva accantonata,
aumentato dei rimborsi e dei
proventi eventualmente
distribuiti nell'anno e
diminuito delle
sottoscrizioni effettuate
nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo
all'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi
di investimento collettivo
del risparmio soggetti ad
imposta sostitutiva e il 60
per cento dei proventi
derivanti dalla
partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto
periodo del comma 1 dell'art.
10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77, nonché i
proventi esenti e quelli
soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta". |
s'intendono le società con
una capitalizzazione di
mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata
sulla base dei prezzi
rilevati l'ultimo giorno di
quotazione di ciascun
trimestre solare. Il
risultato della gestione si
determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto
del fondo alla fine dell'anno
al lordo dell'imposta
sostitutiva accantonata,
aumentato dei rimborsi e dei
proventi eventualmente
distribuiti nell'anno e
diminuito delle
sottoscrizioni effettuate
nell'anno, il valore del
patrimonio netto del fondo
all'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi
di investimento collettivo
del risparmio soggetti ad
imposta sostitutiva e il 60
per cento dei proventi
derivanti dalla
partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto
periodo del comma 1
dell'articolo
10-ter della legge
23 marzo 1983, n. 77, nonché
i proventi esenti e quelli
soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta". |
4. Nel comma 3
dell'art. 9 della legge 23
marzo 1983, n. 77,
sull'istituzione e disciplina
dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, nel
comma 4 dell'art.
11-bis del
decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, della legge 25
novembre 1983, n. 649,
recante la disciplina del
regime tributario dei fondi
comuni esteri di investimento
mobiliare, già autorizzati al
collocamento nel territorio
dello Stato, e nel comma 4
dell'articolo 11 della legge
14 agosto 1993, n. 344,
sull'istituzione e disciplina
dei fondi comuni
d'investimento mobiliare
chiusi, dopo il secondo
periodo, sono aggiunti i
seguenti: "Il credito
d'imposta riconosciuto sui
proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi di
cui al secondo periodo del
comma 2 costituisce credito
d'imposta limitato fino a
concorrenza del 9 per cento
di detti proventi e ad esso
si applicano le disposizioni
dei commi 3-bis e
3-ter dell'art. 11 e
dei commi 1-bis e
1-ter dell'art. 94 del
testo unico delle imposte sui
redditi di cui al d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917.
L'imposta corrispondente al
credito d'imposta limitato di
cui al precedente periodo è
computata, fino a concorrenza
dell'importo del credito
medesimo, nell'ammontare
delle imposte di cui al comma
4 dell'art. 105 del medesimo
testo unico secondo i criteri
previsti per gli utili
indicati al n. 2) del
predetto comma". |
4. Nel comma 3
dell'articolo 9 della
legge 23 marzo 1983, n. 77,
sull'istituzione e disciplina
dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, nel
comma 4 dell'articolo
11-bis del
decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1983, n.
649, recante la disciplina
del regime tributario dei
fondi comuni esteri di
investimento mobiliare, già
autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, e
nel comma 4 dell'articolo 11
della legge 14 agosto 1993,
n. 344, sull'istituzione e
disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare
chiusi, dopo il secondo
periodo, sono aggiunti i
seguenti: "Il credito
d'imposta riconosciuto sui
proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi di
cui al secondo periodo del
comma 2 costituisce credito
d'imposta limitato fino a
concorrenza del 9 per cento
di detti proventi e ad esso
si applicano le disposizioni
dei commi 3-bis e
3-ter
dell'articolo 11 e dei
commi 1-bis e
1-ter
dell'articolo 94 del
testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. L'imposta
corrispondente al credito
d'imposta limitato di cui al
precedente periodo è
computata, fino a concorrenza
dell'importo del credito
medesimo, nell'ammontare
delle imposte di cui al comma
4 dell'articolo 105 del
medesimo testo unico secondo
i criteri previsti per gli
utili indicati al n. 2) del
predetto comma". |
5. Nel comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'ar. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso | 5. Nel comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio |
all'inizio dell'anno. I
proventi derivanti da quote o
azioni di organismi di
investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva con l'aliquota
del 12,50 per cento
concorrono a formare il
risultato della gestione se
percepiti o se iscritti nel
rendiconto del fondo e su di
essi compete un credito
d'imposta del 15 per cento.
Il credito d'imposta compete
nella misura del 6 per cento
nel caso in cui gli organismi
d'investimento collettivo del
risparmio siano assoggettati
ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi sul
risultato della gestione con
l'aliquota del 5 per
cento". |
stesso all'inizio
dell'anno. I proventi
derivanti da quote o azioni
di organismi di investimento
collettivo del risparmio
soggetti ad imposta
sostitutiva con l'aliquota
del 12,50 per cento
concorrono a formare il
risultato della gestione se
percepiti o se iscritti nel
rendiconto del fondo e su di
essi compete un credito
d'imposta del 15 per cento.
Il credito d'imposta compete
nella misura del 6 per cento
nel caso in cui gli organismi
d'investimento collettivo del
risparmio siano assoggettati
ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi sul
risultato della gestione con
l'aliquota del 5 per
cento". |
6. Nel comma 3
dell'art. 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, recante la disciplina
delle forme pensionistiche
complementari, le parole:
"nonché la ritenuta prevista,
nella misura del 12,50 per
cento," sono sostituite dalle
seguenti: "nonché le ritenute
previste, nella misura del
12,50 per cento e del 5 per
cento,". |
6. Nel comma 3
dell'articolo 14 del
decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, recante la
disciplina delle forme
pensionistiche complementari,
le parole: "nonché la
ritenuta prevista, nella
misura del 12,50 per cento,"
sono sostituite dalle
seguenti: "nonché le ritenute
previste, nella misura del
12,50 per cento e del 5 per
cento,". |
7. Nel comma 1
dell'art. 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77,
sull'istituzione e disciplina
dei fondi comuni
d'investimento mobiliare,
sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "La
ritenuta è operata con
l'aliquota del 5 per cento,
qualora il regolamento
dell'organismo d'investimento
preveda che non meno dei due
terzi del relativo attivo
siano investiti in azioni
ammesse alla quotazione nei
mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione
Europea di società di piccola
o media capitalizzazione e,
decorso il periodo di un anno
dalla data di avvio o di
adeguamento del regolamento
alla presente disposizione,
il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette
società non risulti
inferiore, nel corso
dell'anno solare, ai due
terzi del valore dell'attivo
per più di un sesto dei
giorni di valorizzazione del
fondo successivi al
compimento del predetto
periodo; il valore
dell'attivo è rilevato dai
prospetti periodici
dell'organismo
d'investimento. Nel caso in
cui il regolamento
dell'organismo d'investimento
sia stato adeguato alla
presente disposizione
successivamente al suo avvio,
sui proventi maturati fino
alla data di adeguamento la
ritenuta è operata con
l'aliquota del 12,50 per
cento. I soggetti incaricati
residenti tengono a
disposizione
dell'Amministrazione
finanziaria fino alla
scadenza dei termini
stabiliti dall'art. 43 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, il regolamento
dell'organismo d'investimento
e le eventuali modifiche,
nonché, anche su supporto
informatico, appositi
prospetti contabili che
consentano di verificare
l'osservanza del requisito
minimo d'investimento
previsto dal periodo
precedente. Ai predetti
effetti per società di
piccola o media
capitalizzazione s'intendono
le società con una
capitalizzazione di mercato
non superiore a 800 milioni
di euro determinata sulla
base dei prezzi rilevati
l'ultimo giorno di quotazione
di ciascun trimestre
solare". |
7. Nel comma 1
dell'articolo
10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77,
sull'istituzione e disciplina
dei fondi comuni
d'investimento mobiliare,
sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "La
ritenuta è operata con
l'aliquota del 5 per cento,
qualora il regolamento
dell'organismo d'investimento
preveda che non meno dei due
terzi del relativo attivo
siano investiti in azioni
ammesse alla quotazione nei
mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione
Europea di società di piccola
o media capitalizzazione e,
decorso il periodo di un anno
dalla data di avvio o di
adeguamento del regolamento
alla presente disposizione,
il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette
società non risulti
inferiore, nel corso
dell'anno solare, ai due
terzi del valore dell'attivo
per più di un sesto dei
giorni di valorizzazione del
fondo successivi al
compimento del predetto
periodo; il valore
dell'attivo è rilevato dai
prospetti periodici
dell'organismo
d'investimento. Nel caso in
cui il regolamento
dell'organismo d'investimento
sia stato adeguato alla
presente disposizione
successivamente al suo avvio,
sui proventi maturati fino
alla data di adeguamento la
ritenuta è operata con
l'aliquota del 12,50 per
cento. I soggetti incaricati
residenti tengono a
disposizione
dell'Amministrazione
finanziaria fino alla
scadenza dei termini
stabiliti dall'articolo
43 del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600,
il regolamento dell'organismo
d'investimento e le eventuali
modifiche, nonché, anche su
supporto informatico,
appositi prospetti contabili
che consentano di verificare
l'osservanza del requisito
minimo d'investimento
previsto dal periodo
precedente. Ai predetti
effetti per società di
piccola o media
capitalizzazione s'intendono
le società con una
capitalizzazione di mercato
non superiore a 800 milioni
di euro determinata sulla
base dei prezzi rilevati
l'ultimo giorno di quotazione
di ciascun trimestre
solare". |
8. Il comma 4
dell'articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n.
77, è sostituito dal
seguente: "4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti |
8. Identico. |
all'estero senza
applicazione della ritenuta,
detti proventi, se percepiti
al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale, sono
assoggettati a imposizione
sostitutiva, secondo le
disposizioni di cui
all'articolo 16-bis del
testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, con
le stesse aliquote di
ritenuta previste nel
comma 1". |
9. Nel comma 1
dell'articolo 9 del decreto
legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, recante la disciplina
del rimborso d'imposta per i
sottoscrittori di quote di
organismi di investimento
collettivo del risparmio
italiani, dopo le parole: "al
pagamento di una somma pari
al 15 per cento" sono
aggiunte le seguenti: "dei
predetti proventi, qualora
siano erogati da organismi di
investimento collettivo
soggetti ad imposta
sostitutiva con l'aliquota
del 12,50 per cento, e al 6
per cento, qualora siano
erogati da organismi
d'investimento collettivo
soggetti ad imposta
sostitutiva con l'aliquota
del 5 per cento". |
9. Identico. |
10. Nel comma 4
dell'articolo 9 del decreto
legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, recante l'esenzione
da imposta sostitutiva degli
organismi d'investimento
collettivo italiani
sottoscritti esclusivamente
da soggetti non residenti, il
primo periodo è sostituito
dal seguente: "Nel caso di
organismi d'investimento
collettivo mobiliare le cui
quote o azioni siano
sottoscritte esclusivamente
da soggetti non residenti di
cui al comma 3, gli organismi
medesimi sono esenti
dall'imposta sostitutiva sul
risultato della gestione
altrimenti dovuta con le
aliquote del 12,50 e 5 per
cento.". |
10. Identico. |
11. Nel comma 4
dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, recante la disciplina
dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle
gestioni individuali di
portafoglio, dopo le parole:
"di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 86," sono inserite
le seguenti: "il 60 per cento
dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi
di investimento collettivo
del risparmio di cui al
quarto periodo, del comma 1,
dell'articolo 10-ter,
della legge 23 marzo 1983,
n. 77,". |
11. Identico. |
11-bis. Sono
abrogati l'articolo 3 della
legge 9 gennaio 1991, n.19,
il regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1999, n.
392, nonché il regolamento di
cui al decreto del Ministro
del tesoro emanato di
concerto con i Ministri degli
affari esteri, delle finanze,
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del
commercio con l'estero 19
ottobre 1998, n. 508,
concernenti l'istituzione e
il funzionamento del "Centro
di servizi finanziari ed
assicurativi di
Trieste". |
|
|
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili | 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili |
per azioni, a responsabilità
limitata o cooperative, che
svolgono l'attività di
garanzia collettiva dei fidi;
per "attività di garanzia
collettiva dei fidi",
l'utilizzazione di risorse
provenienti in tutto o in
parte dalle imprese
consorziate o socie per la
prestazione mutualistica e
imprenditoriale di garanzie
volte a favorirne il
finanziamento da parte delle
banche e degli altri soggetti
operanti nel settore
finanziario; per "confidi di
secondo grado", i consorzi
con attività esterna, le
società cooperative, le
società consortili per
azioni, a responsabilità
limitata o cooperative,
costituiti dai confidi ed
eventualmente da imprese
consorziate o socie di questi
ultimi o da altre imprese;
per "piccole e medie
imprese", le imprese che
soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie
imprese determinati dai
relativi decreti del Ministro
delle attività produttive;
per "testo unico bancario",
il decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni e
integrazioni; per "elenco
speciale", l'elenco previsto
dall'articolo 107 del testo
unico bancario; per "riforma
delle società", il decreto
legislativo 17 gennaio 2003,
n. 6. |
per azioni, a responsabilità
limitata o cooperative, che
svolgono l'attività di
garanzia collettiva dei fidi;
per "attività di garanzia
collettiva dei fidi",
l'utilizzazione di risorse
provenienti in tutto o in
parte dalle imprese
consorziate o socie per la
prestazione mutualistica e
imprenditoriale di garanzie
volte a favorirne il
finanziamento da parte delle
banche e degli altri soggetti
operanti nel settore
finanziario; per "confidi di
secondo grado", i consorzi
con attività esterna, le
società cooperative, le
società consortili per
azioni, a responsabilità
limitata o cooperative,
costituiti dai confidi ed
eventualmente da imprese
consorziate o socie di questi
ultimi o da altre imprese;
per "piccole e medie
imprese", le imprese che
soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie
imprese determinati dai
relativi decreti del Ministro
delle attività produttive
e del Ministro delle
politiche agricole e
forestali; per "testo
unico bancario", il decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385, e successive
modificazioni e integrazioni;
per "elenco speciale",
l'elenco previsto
dall'articolo 107 del testo
unico bancario; per "riforma
delle società", il decreto
legislativo 17 gennaio 2003,
n. 6. In sede di prima
applicazione, e fino alla
chiusura del terzo esercizio,
il consiglio di
amministrazione è composto
dai soggetti indicati
all'articolo 3 della legge 14
ottobre 1964, n. 1068, e
successive
modificazioni. |
2. I confidi, salvo
quanto stabilito dal comma 32
, svolgono esclusivamente
l'attività di garanzia
collettiva dei fidi e i
servizi a essa connessi o
strumentali, nel rispetto
delle riserve di attività
previste dalla legge. |
2. Identico. |
3. Nell'esercizio
dell'attività di garanzia
collettiva dei fidi possono
essere prestate garanzie
personali e reali, stipulati
contratti volti a realizzare
il trasferimento del rischio,
nonché utilizzati in funzione
di garanzia depositi
indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle
imprese consorziate o
socie. |
3. Identico. |
4. I confidi di
secondo grado svolgono
l'attività indicata nel comma
2 a favore dei confidi e
delle imprese a essi aderenti
e delle imprese consorziate o
socie di questi ultimi. |
4. Identico. |
5. L'uso nella
denominazione o in
qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al
pubblico delle parole
"confidi", "consorzio,
cooperativa, società
consortile di garanzia
collettiva dei fidi" ovvero
di altre parole o locuzioni
idonee a trarre in inganno
sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività di
garanzia collettiva dei fidi
è vietato a soggetti diversi
dai confidi. |
5. Identico. |
6. Chiunque
contravviene al disposto del
comma 5 è punito con la
medesima sanzione prevista
dall'articolo 133, comma 3,
del testo unico bancario. |
6. Identico. |
7. Si applicano, in
quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo
145 del medesimo testo
unico. |
7. Identico. |
8. I confidi sono
costituiti da piccole e medie
imprese industriali,
commerciali, turistiche e di
servizi, da imprese artigiane
e agricole. |
8. I confidi sono
costituiti da piccole e medie
imprese industriali,
commerciali, turistiche e di
servizi, da imprese artigiane
e agricole, come definite
dalla disciplina
comunitaria. |
9. Ai confidi possono
partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni
rientranti nei limiti
dimensionali determinati
dalla Unione europea ai fini
degli interventi agevolati
della Banca europea per gli
investimenti (BEI) a favore
delle piccole e medie
imprese, purché
complessivamente non
rappresentino più di un sesto
della totalità delle imprese
consorziate o socie. |
9. Identico. |
10. Gli enti pubblici
e privati e le imprese di
maggiori dimensioni che non
possono far parte dei confidi
ai sensi del comma 9 possono
sostenerne l'attività
attraverso contributi e
garanzie non finalizzati a
singole operazioni; essi non
divengono consorziati o soci
nè fruiscono delle attività
sociali, ma i loro
rappresentanti possono
partecipare agli organi
elettivi dei confidi con le
modalità stabilite dagli
statuti, purché la nomina
della maggioranza dei
componenti di ciascun organo
resti riservato
all'assemblea. |
10. Gli enti pubblici
e privati e le imprese di
maggiori dimensioni che non
possono far parte dei confidi
ai sensi del comma 9 possono
sostenerne l'attività
attraverso contributi e
garanzie non finalizzati a
singole operazioni; essi non
divengono consorziati o soci
nè fruiscono delle attività
sociali, ma i loro
rappresentanti possono
partecipare agli organi
elettivi dei confidi con le
modalità stabilite dagli
statuti, purché la nomina
della maggioranza dei
componenti di ciascun organo
resti riservata
all'assemblea. |
11. Il comma 10 trova
applicazione anche ai confidi
di secondo grado. |
11. Il comma 10 si
applica anche ai confidi
di secondo grado. |
12. Il fondo
consortile o il capitale
sociale di un confidi non può
essere inferiore a 100 mila
euro, fermo restando per le
società consortili
l'ammontare minimo previsto
dal codice civile per la
società per azioni. |
12. Identico. |
13. La quota di
partecipazione di ciascuna
impresa non può essere
superiore al 20 per cento del
fondo consortile o del
capitale sociale, nè
inferiore a 250 euro. |
13. Identico. |
14. Il patrimonio
netto dei confidi,
comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non può essere
inferiore a 250 mila euro.
Dell'ammontare minimo del
patrimonio netto almeno un
quinto è costituito da
apporti dei consorziati o dei
soci o da avanzi di gestione.
Al fine del raggiungimento di
tale ammontare minimo si
considerano anche i fondi
rischi costituiti mediante
accantonamenti di conto
economico per far fronte a
previsioni di rischio sulle
garanzie prestate. |
14. Identico. |
15. Quando, in
occasione dell'approvazione
del bilancio d'esercizio,
risulta che il patrimonio
netto è diminuito per oltre
un terzo al di sotto del
minimo stabilito dal comma
12, gli amministratori
sottopongono all'assemblea
gli opportuni provvedimenti.
Se entro l'esercizio
successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si è
ridotta a meno di un terzo di
tale minimo, l'assemblea che
approva il bilancio deve
deliberare l'aumento del
fondo consortile o del
capitale sociale ovvero il
versamento, se lo statuto ne
prevede l'obbligo per i
consorziati o i soci, di
nuovi contributi ai fondi
rischi indisponibili, in
misura tale da ridurre la
perdita a meno di un terzo;
in caso diverso deve
deliberare lo scioglimento
del confidi. |
15. Quando, in
occasione dell'approvazione
del bilancio d'esercizio,
risulta che il patrimonio
netto è diminuito per oltre
un terzo al di sotto del
minimo stabilito dal comma
14, gli amministratori
sottopongono all'assemblea
gli opportuni provvedimenti.
Se entro l'esercizio
successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si è
ridotta a meno di un terzo di
tale minimo, l'assemblea che
approva il bilancio deve
deliberare l'aumento del
fondo consortile o del
capitale sociale ovvero il
versamento, se lo statuto ne
prevede l'obbligo per i
consorziati o i soci, di
nuovi contributi ai fondi
rischi indisponibili, in
misura tale da ridurre la
perdita a meno di un terzo;
in caso diverso deve
deliberare lo scioglimento
del confidi. |
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti |
16. Identico. |
come società consortili
per azioni o a responsabilità
limitata restano applicabili
le ulteriori disposizioni del
codice civile vigenti in
materia di riduzione del
capitale per perdite. |
17. Ai confidi
costituiti sotto forma di
società cooperativa non si
applicano il primo e il
secondo comma dell'articolo
2525 del codice civile, come
modificato dalla riforma
delle società. |
17. Identico. |
18. I confidi non
possono distribuire avanzi di
gestione di ogni genere e
sotto qualsiasi forma alle
imprese consorziate o socie,
neppure in caso di
scioglimento del consorzio,
della cooperativa o della
società consortile, ovvero di
recesso, decadenza,
esclusione o morte del
consorziato o del socio. |
18. Identico. |
19. Ai confidi
costituiti sotto forma di
società cooperativa non si
applicano il secondo comma
dell'articolo
2545-quater del codice
civile introdotto dalla
riforma delle società e gli
articoli 11 e 20 della legge
31 gennaio 1992, n. 59.
L'obbligo di devoluzione
previsto dall'art. 2514,
comma primo, lettera
d), del codice civile,
come modificato dalla riforma
delle società, si intende
riferito al Fondo di garanzia
interconsortile al quale il
confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di
garanzia di cui ai commi 20,
21, 25 e 28. |
19. Ai confidi
costituiti sotto forma di
società cooperativa non si
applicano il secondo comma
dell'articolo
2545-quater del codice
civile introdotto dalla
riforma delle società e gli
articoli 11 e 20 della legge
31 gennaio 1992, n. 59.
L'obbligo di devoluzione
previsto dall'articolo
2514, comma primo, lettera
d), del codice civile,
come modificato dalla riforma
delle società, si intende
riferito al Fondo di garanzia
interconsortile al quale il
confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di
garanzia di cui ai commi 20,
21, 25 e 28. |
20. I confidi che
riuniscono complessivamente
non meno di 15 mila imprese e
garantiscono finanziamenti
complessivamente non
inferiori a 500 milioni di
euro possono istituire, anche
tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza,
fondi di garanzia
interconsortile destinati
alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie
ai confidi. |
20. Identico. |
20-bis. Ai fini delle
disposizioni recate dal comma
20 i confidi che riuniscono
cooperative e loro consorzi
debbono associare
complessivamente non meno di
5.000 imprese e garantire
finanziamenti
complessivamente non
inferiori a 300 milioni di
euro. |
21. I fondi di
garanzia interconsortile sono
gestiti da società consortili
per azioni o a responsabilità
limitata il cui oggetto
sociale preveda in via
esclusiva lo svolgimento di
tale attività, ovvero dalle
società finanziarie
costituite ai sensi
dell'articolo 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
114. In deroga all'articolo
2602 del codice civile le
società consortili possono
essere costituite anche dalle
associazioni di cui al comma
20. |
21. Identico. |
22. I confidi
aderenti ad un fondo di
garanzia interconsortile
versano annualmente a tale
fondo, entro un mese
dall'approvazione del
bilancio, un contributo
obbligatorio pari a 1 per
mille dei finanziamenti
complessivamente garantiti.
Gli statuti dei fondi di
garanzia interconsortili
possono prevedere un
contributo più elevato. |
22. I confidi
aderenti ad un fondo di
garanzia interconsortile
versano annualmente a tale
fondo, entro un mese
dall'approvazione del
bilancio, un contributo
obbligatorio pari a allo
0,5 per mille dei
finanziamenti
complessivamente garantiti.
Gli statuti dei fondi di
garanzia interconsortili
possono prevedere un
contributo più elevato. |
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari a 1 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma | 23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una |
pari all'ammontare
complessivo di detti
versamenti è annualmente
assegnata ai Fondi di
garanzia indicati dai commi
25 e 28. |
somma pari all'ammontare
complessivo di detti
versamenti è annualmente
assegnata ai Fondi di
garanzia indicati dai commi
25 e 28. I confidi,
operanti nel settore
agricolo, la cui base
associativa è per almeno il
50 per cento composta da
imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice
civile, versano annualmente
la quota alla Sezione
speciale del Fondo
interbancario di garanzia, di
cui all'articolo 21 della
legge 9 maggio 1975, n. 153,
e successive
modificazioni. |
24. Ai fini delle
imposte sui redditi i
contributi versati ai sensi
dei commi 22 e 23, nonché gli
eventuali contributi, anche
di terzi, liberamente
destinati ai fondi di
garanzia interconsortile o ai
Fondi di garanzia previsti
dai commi 25 e 28, non
concorrono alla formazione
del reddito delle società che
gestiscono tali fondi; detti
contributi e le somme versate
ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal
reddito dei confidi o degli
altri soggetti eroganti
nell'esercizio di
competenza. |
24. Identico. |
25. Il Fondo di
garanzia costituito presso il
Mediocredito Centrale s.p.a.
dall'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è
conferito in una società per
azioni, avente per oggetto
esclusivo la sua gestione,
costituita con atto
unilaterale dallo Stato entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto. Il capitale
sociale iniziale della
società per azioni è
determinato con decreto del
Ministro delle attività
produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze. La società per
azioni assume i diritti e gli
obblighi del Fondo di
garanzia proseguendo in tutti
i suoi rapporti, anche
processuali, anteriori al
conferimento. I privilegi e
le garanzie di qualsiasi tipo
costituiti o prestate a
favore del Fondo di garanzia
conservano il loro grado e la
loro validità in capo alla
società per azioni, senza
necessità di alcuna formalità
o annotazione. L'atto
costitutivo attribuisce agli
amministratori la facoltà di
aumentare il capitale sociale
a norma dell'articolo 2443
del codice civile con offerta
delle nuove azioni ai
confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali
di rappresentanza, alle
società indicate nel comma
21, alle Regioni, alle Camere
di commercio, industria,
artigianato e agricoltura,
alle banche, agli enti
gestori di altri fondi
pubblici di garanzia al fine
del loro conferimento nella
società per azioni e agli
ulteriori soggetti pubblici e
privati eventualmente
individuati dallo statuto
della società. Lo statuto
fissa altresì un limite
massimo di possesso azionario
per i nuovi soci, diversi da
quelli che apportino altri
fondi pubblici di garanzia,
non superiore al 5 per cento
del capitale sociale. In ogni
caso lo Stato, le Regioni e
gli altri enti pubblici
conservano congiuntamente la
maggioranza assoluta del
capitale sociale. |
25. Il Fondo di
garanzia costituito presso il
Mediocredito Centrale spa
ai sensi dell'articolo
2, comma 100, lettera
a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è
conferito in una società per
azioni, avente per oggetto
esclusivo la sua gestione,
costituita con atto
unilaterale dallo Stato entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto. Il capitale
sociale iniziale della
società per azioni è
determinato con decreto del
Ministro delle attività
produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro delle politiche
agricole e forestali. La
società per azioni assume i
diritti e gli obblighi del
Fondo di garanzia proseguendo
in tutti i suoi rapporti,
anche processuali, anteriori
al conferimento. I privilegi
e le garanzie di qualsiasi
tipo costituiti o prestate a
favore del Fondo di garanzia
conservano il loro grado e la
loro validità in capo alla
società per azioni, senza
necessità di alcuna formalità
o annotazione. L'atto
costitutivo attribuisce agli
amministratori la facoltà di
aumentare il capitale sociale
a norma dell'articolo 2443
del codice civile con offerta
delle nuove azioni ai
confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali
di rappresentanza, alle
società indicate nel comma
21, alle Regioni, alle Camere
di commercio, industria,
artigianato e agricoltura,
alle banche, agli enti
gestori di altri fondi
pubblici di garanzia al fine
del loro conferimento nella
società per azioni e agli
ulteriori soggetti pubblici e
privati eventualmente
individuati dallo statuto
della società. Lo statuto
fissa altresì un limite
massimo di possesso azionario
per i nuovi soci, diversi da
quelli che apportino altri
fondi pubblici di garanzia,
non superiore al 5 per cento
del capitale sociale. In ogni
caso lo Stato, le Regioni e
gli altri enti pubblici
conservano congiuntamente la
maggioranza assoluta del
capitale sociale. Le
operazioni di garanzia
effettuate dalla società per
azioni di cui al presente
comma beneficiano della
garanzia dello Stato nei
limiti delle risorse
finanziarie attribuite. |
26. L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo | 26. L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo |
o prevalente
dell'attività di rilascio
delle garanzie dai propri
soci, intendendosi per tali
anche i confidi appartenenti
alle associazioni socie.
L'intervento è rivolto in via
prioritaria alle garanzie,
cogaranzie e controgaranzie
prestate "a prima
richiesta". |
o prevalente
dell'attività di rilascio
delle garanzie dai propri
soci, intendendosi per tali
anche i confidi appartenenti
alle associazioni socie. |
27. La controgaranzia
della società per azioni
costituita ai sensi del comma
25 è concessa "a prima
richiesta" ed è escutibile,
in caso di inadempimento
dell'impresa affidata, a
semplice richiesta delle
banche o degli altri soggetti
finanziatori, ovvero del
socio. |
27. Le regole di
funzionamento del fondo di
cui al comma 25 e le
caratteristiche delle
garanzie dallo stesso
prestate sono disciplinate
con decreto del Ministro
delle attività produttive, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze. |
28. L'intervento del
Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100,
lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è
riservato alle operazioni di
controgaranzia dei confidi
operanti sull'intero
territorio nazionale nonché
alle operazioni in cogaranzia
con i medesimi. La
controgaranzia e la
cogaranzia del Fondo sono
escutibili per intero, a
prima richiesta, alla data di
avvio delle procedure di
recupero nei confronti
dell'impresa inadempiente. Le
eventuali somme recuperate
dai confidi sono restituite
al Fondo nella stessa
percentuale della garanzia da
esso prestata. |
28. Identico. |
29. L'esercizio
dell'attività bancaria in
forma di società cooperativa
a responsabilità limitata è
consentito, ai sensi
dell'articolo 28 del decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385, anche alle
banche che, in base al
proprio statuto, esercitano
prevalentemente l'attività di
garanzia collettiva dei fidi
a favore dei soci. La
denominazione di tali banche
contiene le espressioni
"confidi", "garanzia
collettiva dei fidi" o
entrambe. |
29. L'esercizio
dell'attività bancaria in
forma di società cooperativa
a responsabilità limitata è
consentito, ai sensi
dell'articolo 28 del testo
unico bancario , anche
alle banche che, in base al
proprio statuto, esercitano
prevalentemente l'attività di
garanzia collettiva dei fidi
a favore dei soci. La
denominazione di tali banche
contiene le espressioni
"confidi", "garanzia
collettiva dei fidi" o
entrambe. |
30. Alle banche di
cui al comma 29 si applicano,
in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nei
commi da 5 a 11, da 19 a 28 e
il Capo V, sezione II, del
decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385. |
30. Alle banche di
cui al comma 29 si applicano,
in quanto compatibili, le
disposizioni contenute
negli articoli da 5 a 11,
da 19 a 28 e da 33 a 37
del testo unico
bancario. |
31. La Banca d'Italia
emana disposizioni attuative
dei commi 29 e 30, tenuto
conto delle specifiche
caratteristiche operative
delle banche di cui al comma
29. |
31. Identico. |
32. All'articolo 155
del testo unico bancario,
dopo il comma 4, sono
inseriti i seguenti: |
32. Identico: |
"4-bis. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, determina i
criteri oggettivi, riferibili
al volume di attività
finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai
quali sono individuati i
confidi che sono tenuti a
chiedere l'iscrizione
nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107. La Banca
d'Italia stabilisce, con
proprio provvedimento, gli
elementi da prendere in
considerazione per il calcolo
del volume di attività
finanziaria e dei mezzi
patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco
speciale i confidi devono
adottare una delle forme
societarie previste
dall'articolo 106, comma
3. |
"4-bis.
Identico. |
4-ter. I confidi
iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente
l'attività di garanzia
collettiva dei fidi. |
4-ter.
Identico. |
4-quater. I
confidi iscritti nell'elenco
speciale possono svolgere,
prevalentemente nei confronti
delle imprese consorziate o
socie, le seguenti
attività: |
4-quater.
Identico: |
- prestazione di
garanzie a favore
dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al
fine dell'esecuzione dei
rimborsi di imposte alle
imprese consorziate o
socie; |
a) prestazione
di garanzie a favore
dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al
fine dell'esecuzione dei
rimborsi di imposte alle
imprese consorziate o
socie; |
- gestione, ai sensi
dell'articolo 47, comma 2, di
fondi pubblici di
agevolazione; |
b) gestione, ai
sensi dell'articolo 47, comma
2, di fondi pubblici di
agevolazione; |
- stipula, ai sensi
dell'articolo 47, comma 3, di
contratti con le banche
assegnatarie di fondi
pubblici di garanzia per
disciplinare i rapporti con
le imprese consorziate o
socie, al fine di facilitarne
la fruizione. |
c) stipula, ai
sensi dell'articolo 47, comma
3, di contratti con le banche
assegnatarie di fondi
pubblici di garanzia per
disciplinare i rapporti con
le imprese consorziate o
socie, al fine di facilitarne
la fruizione. |
4-quinquies.
I confidi iscritti
nell'elenco speciale possono
svolgere in via residuale,
nei limiti massimi stabiliti
dalla Banca d'Italia, le
attività riservate agli
intermediari finanziari
iscritti nel medesimo
elenco. |
4-quinquies.
Identico. |
4-sexies. Ai
confidi iscritti nell'elenco
speciale si applicano gli
articoli 107, commi 2, 3, 4 e
4-bis, 108, 109, 110 e
112. La Banca d'Italia
dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora
risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle
disposizioni emanate ai sensi
del presente decreto
legislativo; si applica
l'articolo 111, commi 3 e
4". |
4-sexies.
Identico". |
33. Le banche e i
confidi indicati nei commi
29, 30, 31 e 32 possono,
anche in occasione delle
trasformazioni e delle
fusioni previste dai commi
38, 39, 40, 41, 42 e 43,
imputare al fondo consortile
o al capitale sociale i fondi
rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali
costituiti da contributi
dello Stato, delle regioni e
di altri enti pubblici senza
che ciò comporti violazione
dei vincoli di destinazione
eventualmente sussistenti,
che permangono, salvo quelli
a carattere territoriale, con
riferimento alla relativa
parte del fondo consortile o
del capitale sociale. Le
azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote
proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono
alcun diritto patrimoniale o
amministrativo nè sono
computate nel capitale
sociale o nel fondo
consortile ai fini del
calcolo delle quote richieste
per la costituzione e per le
deliberazioni
dell'assemblea. |
33. Identico. |
34. Le modificazioni
del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi
indicativi dei consorziati
devono essere iscritte
soltanto una volta l'anno
entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio
sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei
consorziati riferito alla
data di approvazione del
bilancio. |
34. Identico. |
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro |
35. Identico. |
centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio ed
entro trenta giorni
dall'approvazione una copia
del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione,
dalla relazione del collegio
sindacale, se costituito, e
dal verbale di approvazione
dell'assemblea deve essere, a
cura degli amministratori,
depositata presso l'ufficio
del registro delle
imprese. |
36. Oltre i libri e
le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui
tenuta è obbligatoria il
consorzio deve tenere: 1) il
libro dei consorziati, nel
quale devono essere indicati
la ragione o denominazione
sociale ovvero il cognome e
il nome dei consorziati e le
variazioni nelle persone di
questi; 2) il libro delle
adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea,
in cui devono essere
trascritti anche i verbali
eventualmente redatti per
atto pubblico; 3) il libro
delle adunanze e delle
deliberazioni dell'organo
amministrativo collegiale, se
questo esiste; 4) il libro
delle adunanze e delle
deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste.
I primi tre libri devono
essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a
cura dei sindaci. Ai
consorziati spetta il diritto
di esaminare i libri indicati
nel presente comma e, per
quelli indicati nei numeri 1)
e 2), di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro
indicato nel numero 1) del
presente comma può altresì
essere esaminato dai
creditori che intendano far
valere la responsabilità
verso i terzi dei singoli
consorziati ai sensi
dell'articolo 2615, secondo
comma, e deve essere, prima
che sia messo in uso,
numerato progressivamente in
ogni pagina e bollato in ogni
foglio dall'ufficio del
registro delle imprese o da
un notaio. |
36. Oltre i libri e
le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui
tenuta è obbligatoria il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei
consorziati, nel quale devono
essere indicati la ragione o
denominazione sociale ovvero
il cognome e il nome dei
consorziati e le variazioni
nelle persone di questi;
b) il libro delle
adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea,
in cui devono essere
trascritti anche i verbali
eventualmente redatti per
atto pubblico; c) il
libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'organo
amministrativo collegiale, se
questo esiste; d) il
libro delle adunanze e delle
deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste.
I primi tre libri devono
essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a
cura dei sindaci. Ai
consorziati spetta il diritto
di esaminare i libri indicati
nel presente comma e, per
quelli indicati nelle
lettere a) e b),
di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro
indicato nella lettera
a) del presente
comma può altresì essere
esaminato dai creditori che
intendano far valere la
responsabilità verso i terzi
dei singoli consorziati ai
sensi dell'articolo 2615,
secondo comma, del codice
civile deve essere, prima
che sia messo in uso,
numerato progressivamente in
ogni pagina e bollato in ogni
foglio dall'ufficio del
registro delle imprese o da
un notaio. |
37. L'articolo 155,
comma 4, del testo unico
bancario è sostituito dal
seguente: "4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo". |
37. Identico. |
38. I confidi possono
trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel
presente articolo e nelle
banche di cui ai commi 29, 30
e 31 anche qualora siano
costituiti sotto forma di
società cooperativa a
mutualità prevalente o
abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di
terzi. |
38. Identico. |
39. I confidi possono
altresì fondersi con altri
confidi comunque costituiti.
Alle fusioni possono
partecipare anche società,
associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e
consorzi diversi dai confidi
purché il consorzio o la
società incorporante o che
risulta dalla fusione sia un
confidi o una banca di
credito cooperativo di cui
al comma 29. |
39. I confidi possono
altresì fondersi con altri
confidi comunque costituiti.
Alle fusioni possono
partecipare anche società,
associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e
consorzi diversi dai confidi
purché il consorzio o la
società incorporante o che
risulta dalla fusione sia un
confidi o una banca di cui al
comma 29. |
40. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile; qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati | 40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1^ gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti |
eguali diritti, senza
che assuma rilievo
l'ammontare delle singole
quote di partecipazione, non
è necessario redigere la
relazione degli esperti
prevista dall'articolo
2501-sexies del codice
civile, come modificato dalla
riforma delle società. Il
progetto di fusione determina
il rapporto di cambio sulla
base del valore nominale
delle quote di
partecipazione, secondo un
criterio di attribuzione
proporzionale. |
alla fusione e il
progetto di fusione prevedano
per i consorziati eguali
diritti, senza che assuma
rilievo l'ammontare delle
singole quote di
partecipazione, non è
necessario redigere la
relazione degli esperti
prevista dall'articolo
2501-sexies del codice
civile, come modificato dalla
riforma delle società. Il
progetto di fusione determina
il rapporto di cambio sulla
base del valore nominale
delle quote di
partecipazione, secondo un
criterio di attribuzione
proporzionale. |
41. Anche in deroga a
quanto previsto dagli
articoli 2500-septies,
2500-octies e
2545-decies del codice
civile, introdotti dalla
riforma delle società, le
deliberazioni assembleari
necessarie per le
trasformazioni e le fusioni
previste dai commi 38, 39, e
40 sono adottate con le
maggioranze previste dallo
statuto per le deliberazioni
dell'assemblea
straordinaria. |
41. Identico. |
42. Le trasformazioni
e le fusioni previste dai
commi 38, 39, 40 e 41 non
comportano in alcun caso per
i contributi e i fondi di
origine pubblica una
violazione dei vincoli di
destinazione eventualmente
sussistenti. |
42. Identico. |
43. Le società
cooperative le quali
divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a
seguito di fusione o che si
trasformano ai sensi del
comma 38 non sono soggette
all'obbligo di devoluzione
del patrimonio ai fondi
mutualistici per la
promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui
all'articolo 11, comma 5,
della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, a condizione che nello
statuto del confidi
risultante dalla
trasformazione o fusione sia
previsto l'obbligo di
devoluzione del patrimonio ai
predetti fondi mutualistici
in caso di eventuale
successiva fusione o
trasformazione del confidi
stesso in enti diversi dal
confidi ovvero dalle banche
di cui al comma 29. |
43. Identico. |
44. I confidi
fruiscono di tutti i benefici
previsti dalla legislazione
vigente a favore dei consorzi
e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi; i
requisiti soggettivi ivi
stabiliti si considerano
soddisfatti con il rispetto
di quelli previsti dal
presente articolo. |
44. Identico. |
45. Ai fini delle
imposte sui redditi i
confidi, comunque costituiti,
si considerano enti
commerciali. |
45. Identico. |
46. Gli avanzi di
gestione accantonati nelle
riserve e nei fondi
costituenti il patrimonio
netto dei confidi concorrono
alla formazione del reddito
nell'esercizio in cui la
riserva o il fondo sia
utilizzato per scopi diversi
dalla copertura di perdite di
esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del
capitale sociale. Il reddito
d'impresa è determinato senza
apportare al risultato netto
del conto economico le
eventuali variazioni in
aumento conseguenti
all'applicazione dei criteri
indicati nel titolo I, capo
VI, e nel titolo II, capo II,
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni. |
46. Identico. |
47. Ai fini
dell'imposta regionale sulle
attività produttive i
confidi, comunque costituiti,
determinano in ogni caso il
valore della produzione netta
secondo le modalità contenute
nell'articolo 10, comma 1,
del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni. |
47. Identico. |
48. Ai fini
dell'imposta sul valore
aggiunto non si considera
effettuata nell'esercizio di
imprese l'attività di
garanzia collettiva dei
fidi. |
48. Identico. |
49. Le quote di
partecipazione al fondo
consortile o al capitale
sociale dei confidi, comunque
costituiti, e i contributi a
questi versati costituiscono
per le imprese consorziate o
socie oneri contributivi ai
sensi dell'articolo 64, comma
4, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni. Tale
disposizione si applica anche
alle imprese e agli enti di
cui al comma 10, per un
ammontare complessivo
deducibile non superiore al 2
per cento del reddito
d'impresa dichiarato; è salva
ogni eventuale ulteriore
deduzione prevista dalla
legge. |
49. Identico. |
50. Ai fini delle
imposte sui redditi, le
trasformazioni e le fusioni
effettuate tra i confidi ai
sensi dei commi 38, 39, 40,
41, 42 e 43 non danno luogo
in nessun caso a recupero di
tassazione dei fondi in
sospensione di imposta dei
confidi che hanno effettuato
la trasformazione o
partecipato alla fusione. |
50. Identico. |
51. Le fusioni sono
soggette all'imposta di
registro in misura fissa. |
51. Identico. |
52. I confidi già
costituiti alla data di
entrata in vigore del
presente decreto hanno tempo
due anni decorrenti da tale
data per adeguarsi ai
requisiti disposti dai commi
12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva fino ad allora
l'applicazione delle restanti
disposizioni del presente
articolo; anche decorso tale
termine i confidi in forma
cooperativa già costituiti
alla data di entrata in
vigore del presente decreto
non sono tenuti ad adeguarsi
al limite minimo della quota
di partecipazione determinato
ai sensi del comma 13. |
52. Identico. |
53. Per i confidi che
si costituiscono nei cinque
anni successivi alla data di
entrata in vigore del
presente decreto tra
imprese operanti nelle zone
ammesse alla deroga per gli
aiuti a finalità regionale,
di cui all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera
a), del trattato CE, la
parte dell'ammontare minimo
del patrimonio netto
costituito da apporti dei
consorziati o dei soci o da
avanzi di gestione deve
essere pari ad almeno un
decimo del totale, in deroga
a quanto previsto dal comma
14. |
53. Identico. |
54. I soggetti di cui
al comma 10, che alla data di
entrata in vigore del
presente decreto partecipano
al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi,
anche di secondo grado,
possono mantenere la loro
partecipazione, fermo
restando il divieto di
fruizione dell'attività
sociale. |
54. Identico. |
55. I confidi che
alla data di entrata in
vigore del presente decreto
gestiscono fondi pubblici di
agevolazione possono
continuare a gestirli fino a
non oltre tre anni dalla
stessa data. Fino a tale
termine i confidi possono
prestare garanzie a favore
dell'amministrazione
finanziaria dello Stato al
fine dell'esecuzione dei
rimborsi di imposte alle
imprese consorziate o
socie. |
55. Identico. |
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non comportano |
56. Identico. |
violazioni delle
disposizioni del codice
civile o di altre leggi in
materia di bilancio, nè danno
luogo a rettifiche
fiscali. |
57. I confidi che
hanno un volume di attività
finanziaria pari o superiore
a cinquantuno milioni di euro
o mezzi patrimoniali pari o
superiori a
duemilioniseicentomila euro
possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, chiedere
l'iscrizione provvisoria
nell'elenco speciale. La
Banca d'Italia procede
all'iscrizione previa
verifica della sussistenza
degli altri requisiti di
iscrizione previsti dagli
articoli 106 e 107 del testo
unico bancario. Entro tre
anni dall'iscrizione, i
confidi si adeguano ai
requisiti minimi per
l'iscrizione previsti ai
sensi del comma 32.
Trascorso tale periodo, la
Banca d'Italia procede alla
cancellazione dall'elenco
speciale dei confidi che non
si sono adeguati. I confidi
iscritti nell'elenco speciale
ai sensi del presente comma,
oltre all'attività di
garanzia collettiva dei fidi,
possono svolgere,
esclusivamente nei confronti
delle imprese consorziate o
socie, le sole attività
indicate nell'articolo 155,
comma 4-quater, del
testo unico bancario. Resta
fermo quanto previsto
dall'articolo 155, comma
4-ter, del medesimo
testo unico bancario. |
57. I confidi che
hanno un volume di attività
finanziaria pari o superiore
a cinquantuno milioni di euro
o mezzi patrimoniali pari o
superiori a
duemilioniseicentomila euro
possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, chiedere
l'iscrizione provvisoria
nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del
testo unico bancario. La
Banca d'Italia procede
all'iscrizione previa
verifica della sussistenza
degli altri requisiti di
iscrizione previsti dagli
articoli 106 e 107 del testo
unico bancario. Entro tre
anni dall'iscrizione, i
confidi si adeguano ai
requisiti minimi per
l'iscrizione previsti ai
sensi del comma 32.
Trascorso tale periodo, la
Banca d'Italia procede alla
cancellazione dall'elenco
speciale dei confidi che non
si sono adeguati. I confidi
iscritti nell'elenco speciale
ai sensi del presente comma,
oltre all'attività di
garanzia collettiva dei fidi,
possono svolgere,
esclusivamente nei confronti
delle imprese consorziate o
socie, le sole attività
indicate nell'articolo 155,
comma 4-quater, del
testo unico bancario. Resta
fermo quanto previsto
dall'articolo 155, comma
4-ter, del medesimo
testo unico bancario. |
58. Il secondo comma
dell'articolo 17 della legge
19 marzo 1983, n. 72, è
abrogato. |
58. Identico. |
59. L'articolo 33
della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, è abrogato. |
59. Identico. |
60. Nell'articolo 10,
comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono soppresse le
seguenti parole: ", e in ogni
caso i consorzi di garanzia
collettiva fidi di primo e
secondo grado, anche
costituiti sotto forma di
società cooperativa o
consortile, previsti dagli
articoli 29 e 30 della legge
5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385". |
60. Nell'articolo 10,
comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono soppresse le
seguenti parole: ", e in ogni
caso per i consorzi di
garanzia collettiva fidi di
primo e secondo grado, anche
costituiti sotto forma di
società cooperativa o
consortile, previsti dagli
articoli 29 e 30 della legge
5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385". |
61. Nell'articolo 15,
comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, le parole:
"consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi
denominati "Confidi",
istituiti dalle associazioni
di categoria imprenditoriali
e dagli ordini professionali"
sono sostituite dalla
seguente: "confidi", da
intendersi con riferimento al
presente decreto. |
61. Nell'articolo 15,
comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, le parole:
"consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi
denominati "Confidi",
istituiti dalle associazioni
di categoria imprenditoriali
e dagli ordini professionali"
sono sostituite dalle
seguenti: "confidi, di
cui all'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269". |
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n.153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti |
nell'elenco generale di
cui all'articolo 106 del
medesimo testo unico. Con
decreto del Ministro delle
politiche agricole e
forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore
della legge di conversione
del presente decreto, sono
stabiliti i criteri e le
modalità per la concessione
delle garanzie della Sezione
speciale e la gestione delle
sue risorse, nonché le
eventuali riserve di fondi a
favore di determinati settori
o tipologie di operazioni. |
61-ter. In
via transitoria, fino alla
data di insediamento degli
organi sociali della società
di cui al comma 25,
continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti
riguardanti il fondo di
garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera
a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. |
|
|
1. All'articolo 113
del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dal
comma 1 dell'articolo 35
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono apportate le
seguenti modifiche: |
1. Identico: |
a) nell'epigrafe
le parole: "di rilevanza
industriale" sono sostituite
dalle seguenti: "di rilevanza
economica"; |
a) nella
rubrica le parole: "di
rilevanza industriale" sono
sostituite dalle seguenti:
"di rilevanza economica"; |
b) il comma 1 è
sostituito dal seguente: |
b) identico: |
"1. Le
disposizioni del presente
articolo che disciplinano le
modalità di gestione ed
affidamento dei servizi
pubblici locali concernono la
tutela della concorrenza e
sono inderogabili ed
integrative delle discipline
di settore. Restano ferme le
altre disposizioni di settore
e quelle di attuazione di
specifiche normative
comunitarie"; |
"1. Le
disposizioni del presente
articolo che disciplinano le
modalità di gestione ed
affidamento dei servizi
pubblici locali concernono la
tutela della concorrenza e
sono inderogabili ed
integrative delle discipline
di settore. Restano ferme le
altre disposizioni di settore
e quelle di attuazione di
specifiche normative
comunitarie. Restano
escluse dal campo di
applicazione del presente
articolo i settori
disciplinati dai decreti
legislativi 16 marzo 1999, n.
79, e 23 maggio 2000, n.
164"; |
c) al comma 4,
lettera a), le parole:
"con la partecipazione
maggioritaria degli enti
locali, anche associati,"
sono sostituite dalle
seguenti: "con la
partecipazione totalitaria di
capitale pubblico" e, in
fine, sono aggiunte, le
seguenti parole: ",a
condizione che gli enti
pubblici titolari del
capitale sociale esercitino
sulla società un controllo
analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più
importante della propria
attività con l'ente o gli
enti pubblici che la
controllano"; |
c) identica; |
d) il comma 5 è
sostituito dal seguente: |
d) identico: |
"5.
L'erogazione del servizio
avviene secondo le discipline
di settore e nel rispetto
della normativa dell'Unione
europea, con conferimento
della titolarità del
servizio: |
"5. Identico: |
1) a società di
capitali individuate
attraverso l'espletamento di
gare con procedure ad
evidenza pubblica; |
a) identica; |
2) a società a
capitale misto pubblico
privato nelle quali il socio
privato venga scelto
attraverso l'espletamento di
gare con procedure ad
evidenza pubblica che abbiano
dato garanzia di rispetto
delle norme interne e
comunitarie in materia di
concorrenza secondo le linee
di indirizzo emanate dalle
autorità competenti
attraverso provvedimenti o
circolari specifiche; |
b)
identica"; |
3) a società a
capitale interamente pubblico
a condizione che l'ente o gli
enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino
sulla società un controllo
analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più
importante della propria
attività con l'ente o gli
enti pubblici che la
controllano"; |
c) identica; |
e) al comma 7, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le
previsioni di cui al presente
comma devono considerarsi
integrative delle discipline
di settore"; |
e) identica; |
f) al comma 12,
primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole:
"mediante procedure ad
evidenza pubblica da
rinnovarsi alla scadenza del
periodo di affidamento"; |
f) identica; |
g) al comma 13,
il primo periodo è sostituito
dal seguente: "Gli enti
locali, anche in forma
associata, nei casi in cui
non sia vietato dalle
normative di settore, possono
conferire la proprietà delle
reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali
a società a capitale
interamente pubblico, che è
incedibile"; |
g) identica; |
h) dopo il comma
15 è aggiunto il seguente: |
h) identica; |
"15-bis. Nel
caso in cui le disposizioni
previste per i singoli
settori non stabiliscano un
congruo periodo di
transizione, ai fini
dell'attuazione delle
disposizioni previste nel
presente articolo, le
concessioni rilasciate con
procedure diverse
dall'evidenza pubblica
cessano comunque entro e non
oltre la data del 31 dicembre
2006, senza necessità di
apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le
concessioni affidate a
società a capitale misto
pubblico privato nelle quali
il socio privato sia stato
scelto mediante procedure ad
evidenza pubblica che abbiano
dato garanzia di rispetto
delle norme interne e
comunitarie in materia di
concorrenza, nonché quelle
affidate a società a capitale
interamente pubblico a
condizione che gli enti
pubblici titolari del
capitale sociale esercitino
sulla società un controllo
analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più
importante della propria
attività con l'ente o gli
enti pubblici che la
controllano". |
h-bis) dopo il
comma 15-bis è aggiunto
il seguente: "15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto |
caso per caso, con la
Commissione europea, alle
condizioni sotto indicate: a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno; b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni". |
2. All'articolo
113-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al
decreto legislativo n. 267
del 2000, introdotto dal
comma 15 dell'articolo 35
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono apportate le
seguenti modifiche: |
2. Identico: |
a) nell'epigrafe
le parole: "privi di
rilevanza industriale" sono
sostituite dalle seguenti:
"privi di rilevanza
economica"; |
a) nella rubrica
le parole: "privi di
rilevanza industriale" sono
sostituite dalle seguenti:
"privi di rilevanza
economica"; |
b) al comma 1,
alinea, le parole: "privi di
rilevanza industriale" sono
sostituite dalle seguenti:
"privi di rilevanza
economica"; |
b) identica; |
c) al comma 1 la
lettera c) è sostituita
dalla seguente: "c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"; |
c) identica: |
d) il comma 4 è
abrogato. |
d) identica. |
3. All'articolo 35
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono abrogati i commi
2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7
del medesimo articolo 35 le
parole: "nei termini
stabiliti dal regolamento di
cui al comma 16 del presente
articolo" sono sostituite
dalle seguenti: "al termine
dell'affidamento". |
3. Identico. |
|
|
1. Nell'articolo 24
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, i commi 1 e 2 sono
soppressi. |
Identico. |
|
|
1. Nel rispetto e nei
limiti della normativa
comunitaria, le disposizioni
di cui ai commi da 1 a 4
dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, già
prorogate al 31 dicembre 2002
con l'articolo 1, comma
4-bis, del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, come
modificate dall'articolo 3,
comma 1, lettera c),
del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, si
applicano, con le medesime
modalità ed effetti, anche
per il periodo dal 1 gennaio
al 31 dicembre 2003. Per tale
periodo i termini e i
riferimenti temporali
contenuti nelle predette
disposizioni, ferme nel
resto, sono così
rideterminati: |
1. Identico. |
a) la riduzione
dell'aliquota prevista dal
comma 1 del predetto articolo
5 è fissata con riferimento
al 31 dicembre 2002; |
b) il decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma
3 del predetto articolo 5
deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
entro il 31 gennaio 2004,
facendo riferimento allo
scostamento di prezzo che
risulti alla fine dell'anno
2003 rispetto al prezzo
rilevato nella prima
settimana di gennaio del
medesimo anno; |
c) la domanda di
rimborso di cui al comma 4
del predetto articolo 5 deve
essere presentata entro il 31
marzo 2004. |
2. Per gli interventi
previsti dall'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall'articolo 45,
comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è autorizzata a
decorrere dall'anno 2003
un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro. |
2. Per gli interventi
previsti dall'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall'articolo 45,
comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è autorizzata a
decorrere dall'anno 2003
un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro. Ai
relativi oneri si provvede
con quota parte delle entrate
recate dal presente decreto.
Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
3. Una quota del
fondo di rotazione per le
politiche comunitarie dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, pari a 308 milioni di
euro, è utilizzata a
copertura dell'agevolazione
fiscale di cui al comma 1. Il
predetto importo è versato
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
riassegnato alla pertinente
unità previsionale di base
del predetto stato di
previsione per l'anno
2004. |
3. Identico. |
|
|
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31
dicembre 2004, si
applicano: |
1. Identico. |
a) le
disposizioni in materia di
riduzione di aliquote di
accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui
all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
nonché la disposizione
contenuta nell'articolo 1,
comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16; b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1^ ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1^ ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. |
2. Per l'anno 2003 non
si fa luogo all'emanazione
del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 8,
comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, con il
quale sono stabiliti gli
aumenti intermedi delle
aliquote delle accise sugli
oli minerali, sul carbone,
sul coke di petrolio,
sull'"orimulsion",
nonché sulle emulsioni
stabilizzate di cui
all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, occorrenti per il
raggiungimento progressivo
della misura delle aliquote
decorrenti dal 1^ gennaio
2005. |
2. Identico. |
3. Relativamente
all'anno 2003, per
l'agevolazione di cui al
comma 1, lettera c), in
relazione all'accertamento
dell'avvenuto raggiungimento
del limite di spesa di cui al
decreto del Ragioniere
generale dello Stato 15
luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
176 del 31 luglio 2003, ai
sensi dell'articolo
11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
è autorizzato per detto anno
uno stanziamento aggiuntivo
di 5 milioni di euro, cui si
provvede con le maggiori
entrate recate dal presente
decreto. |
3. Relativamente
all'anno 2003, per
l'agevolazione di cui al
comma 1, lettera c), in
relazione all'accertamento
dell'avvenuto raggiungimento
del limite di spesa di cui al
decreto del Ragioniere
generale dello Stato 15
luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
176 del 31 luglio 2003, ai
sensi dell'articolo
11-ter, comma
6-bis, della legge 5
agosto 1978, n. 468, è
autorizzato per detto anno
uno stanziamento aggiuntivo
di 5 milioni di euro, cui si
provvede con le maggiori
entrate recate dal presente
decreto. 3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, è presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta è usufruito direttamente dal fornitore". |
3-ter. Ai
fini dell'elaborazione delle
strategie di ammodernamento e
riqualificazione
dell'autotrasporto di merci,
con particolare riguardo allo
sviluppo della logistica e
dell'intermodalità, è
autorizzata la spesa di 2
milioni di euro annui per le
attività ed il funzionamento
della Consulta generale per
l'autotrasporto. |
3-quater.
All'onere di cui ai commi
3-bis e 3-ter,
rispettivamente pari a 50.000
euro e 2 milioni di euro
annui, a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
|
|
1. All'articolo 7 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
a) al comma 1 le
parole: "e mediante
riciclaggio, per la
produzione di combustibili a
specifica" sono soppresse; b) al comma 6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica" sono soppresse. |
SOCIETA' CIVILE, FAMIGLIA E |
SOCIETA' CIVILE, FAMIGLIA E |
|
|
1. Il consumatore che
acquista prodotti per un
prezzo pari o superiore a 50
euro in esercizi commerciali
convenzionati con
associazioni, organizzazioni
ed enti che svolgono attività
etiche ha facoltà di
manifestare l'assenso alla
destinazione nei loro
riguardi, da parte dello
Stato, di una quota pari
all'1 per cento della imposta
sul valore aggiunto, relativa
ai prodotti acquistati. |
1. Identico. |
2. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato entro
30 giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, sono
individuati i territori
comunali nei quali trova
applicazione sperimentale la
disposizione di cui al comma
1 nonché, al loro interno, le
associazioni che esercitano
attività etiche. Con
provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate,
adottato entro la stessa
data, sono stabilite le
modalità di raccolta delle
manifestazioni di assenso di
cui al comma 1, nonché quelle
ulteriori occorrenti per
l'applicazione del presente
articolo. |
2. Le associazioni
di promozione sociale
iscritte nei registri di cui
all'articolo 7 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, gli
enti di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n.
266, e le ONLUS, sono
considerati, ai fini di cui
al comma 1, enti svolgenti
attività etiche. Con
decreto del Ministero
dell'economia e delle
finanze, adottato entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della
legge di conversione del
presente decreto, sono
stabiliti i criteri
soggettivi ed oggettivi
richiesti agli enti, diversi
da quelli elencati nel
precedente periodo, per
l'accesso ai benefici
previsti dal presente
articolo. Con
provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate,
adottato entro la stessa
data, sono stabilite le
modalità di raccolta delle
manifestazioni di assenso di
cui al comma 1, nonché quelle
ulteriori occorrenti per
l'applicazione del presente
articolo. |
3. Per le finalità
del presente articolo è
stanziato l'importo di un
milione di euro per l'anno
2003, nonché di cinque
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, allo
scopo parzialmente
utilizzando le maggiori
entrate derivanti dal
presente decreto. |
3. Per le finalità
del presente articolo è
stanziato l'importo di un
milione di euro per l'anno
2003, nonché di cinque
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, allo
scopo parzialmente
utilizzando le maggiori
entrate derivanti dal
presente decreto. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
4. Le disposizioni
del presente articolo hanno
valore sperimentale e non
incidono sull'esercizio della
delega legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1,
lettera h), della legge
7 aprile 2003, n. 80. |
4. Identico. |
|
|
1. Nel comma 1
dell'articolo 96 della legge
21 novembre 2000, n. 342,
sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per
l'acquisto di autoambulanze,
in alternativa a quanto
disposto nei periodi
precedenti, le associazioni
di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo
6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e le organizzazioni
non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) possono
conseguire il predetto
contributo nella misura del
venti per cento del prezzo
complessivo di acquisto,
mediante corrispondente
riduzione del medesimo prezzo
praticata dal venditore. Il
venditore recupera le somme
corrispondenti alla riduzione
praticata mediante
compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241". |
1. Nel comma 1
dell'articolo 96 della legge
21 novembre 2000, n. 342,
sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per
l'acquisto di
autoambulanze e di beni
mobili iscritti in pubblici
registri destinati ad
attività antincendio da parte
dei vigili del fuoco
volontari, in alternativa
a quanto disposto nei periodi
precedenti, le associazioni
di volontariato iscritte nei
registri di cui all'articolo
6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e le organizzazioni
non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) possono
conseguire il predetto
contributo nella misura del
venti per cento del prezzo
complessivo di acquisto,
mediante corrispondente
riduzione del medesimo prezzo
praticata dal venditore. Il
venditore recupera le somme
corrispondenti alla riduzione
praticata mediante
compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241". |
|
|
1. Per ogni figlio nato dal 1^ dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per |
1. Identico. |
ogni figlio adottato nel
medesimo periodo, alle donne
residenti, cittadine italiane
o comunitarie, è concesso un
assegno pari ad euro
1.000. |
2. Per le finalità di
cui al comma 1, è istituita,
nell'ambito dell'INPS, una
speciale gestione con una
dotazione finanziaria
complessiva di 308 milioni di
euro. |
2. Identico. |
3. L'assegno è
concesso dai comuni. I comuni
provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a
certificare il possesso dei
requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe
dei nuovi nati. |
3. Identico. |
4. L'assegno, ferma
restando la titolarità in
capo ai comuni, è erogato
dall'INPS sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi,
secondo modalità da definire
nell'ambito dei decreti cui
al comma 5. |
4. L'assegno, ferma
restando la titolarità in
capo ai comuni, è erogato
dall'INPS sulla base dei dati
forniti dai comuni medesimi,
secondo modalità da definire
nell'ambito dei decreti
di cui al comma 5. |
5. Con uno o più
decreti di natura non
regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono emanate
le necessarie disposizioni
per l'attuazione del presente
articolo. |
5. Identico. |
6. Per il
finanziamento delle politiche
in favore delle famiglie il
Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive
modificazioni, è incrementato
di 232 milioni di euro per
l'anno 2004. |
6. Identico. |
6-bis. A fini
di controllo, il diritto alla
deduzione per i figli a
carico di cittadini
extra-comunitari è in ogni
caso certificato nei riguardi
del sostituto di imposta
dallo stato di famiglia
rilasciato dal comune, se
nella relativa anagrafe i
figli di tali cittadini sono
effettivamente iscritti,
ovvero da equivalente
documentazione validamente
formata nel Paese d'origine,
ai sensi della legge ivi
vigente, tradotta in italiano
ed asseverata come conforme
all'originale dal consolato
italiano nel Paese di
origine. 6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. E' fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. |
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle |
7. Identico. |
finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali. |
|
|
1. Il mutamento della
destinazione d'uso di
immobili ad uso abitativo per
essere adibiti ad asili nido
è sottoposto a denuncia di
inizio attività. Restano
ferme le previsioni normative
in materia di sicurezza,
igiene e tutela della salute,
nonché le disposizioni
contenute nei regolamenti
condominiali. |
Identico. |
|
|
1. Previ controlli
operati dalla Guardia di
finanza mirati a rilevare i
prezzi al consumo, sono
revisionati entro il 31
dicembre 2003 gli studi di
cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427,
relativi ai settori in cui si
sono manifestate, o sono in
atto, abnormi dinamiche di
aumento dei prezzi. |
1. Identico. |
2. Per incentivare la
realizzazione di offerte di
prodotti di consumo a prezzo
conveniente, è istituito un
apposito fondo pari a 5
milioni di euro per l'anno
2003 e 20 milioni di euro per
l'anno 2004 destinato a
finanziare le iniziative
attivate dai Comuni e dalle
Camere di commercio, d'intesa
fra loro, mirate a promuovere
e sostenere l'organizzazione
di panieri di beni di
generale e largo consumo,
nonché l'attivazione di forme
di comunicazione al pubblico,
anche attraverso strumenti
telematici, degli elenchi
degli esercizi commerciali
presso i quali sono
disponibili, in tutto o in
parte, tali panieri e di
quelli meritevoli, o meno, in
ragione dei prezzi praticati.
Le procedure e le modalità di
erogazione delle
disponibilità del fondo
nonché quelle per la sua
ripartizione sono stabilite
con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal
Ministro dell'economia e
delle finanze entro quaranta
giorni dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto. |
2. Per incentivare la
realizzazione di offerte di
prodotti di consumo a prezzo
conveniente, è istituito un
apposito fondo pari a 5
milioni di euro per l'anno
2003 e 20 milioni di euro per
l'anno 2004 destinato a
finanziare le iniziative
attivate dai Comuni e dalle
Camere di commercio, d'intesa
fra loro, mirate a promuovere
e sostenere l'organizzazione
di panieri di beni di
generale e largo consumo,
nonché l'attivazione di forme
di comunicazione al pubblico,
anche attraverso strumenti
telematici, degli elenchi
degli esercizi commerciali
presso i quali sono
disponibili, in tutto o in
parte, tali panieri e di
quelli meritevoli, o meno, in
ragione dei prezzi praticati.
Le procedure e le modalità di
erogazione delle
disponibilità del fondo
nonché quelle per la sua
ripartizione sono stabilite
con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal
Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto
con il Ministro delle
attività produttive entro
quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto. 2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-ter. All'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva nonché dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di |
produzione,
trasformazione,
commercializzazione e
distribuzione di beni e
servizi, attraverso la
costituzione di appositi
osservatori, ai quali
partecipano anche
rappresentanti degli enti
locali, delle organizzazioni
dei consumatori, delle
associazioni di
rappresentanza delle imprese
industriali e dei servizi,
delle imprese del commercio e
dei lavoratori dipendenti,
coordinati da un Osservatorio
nazionale costituito presso
il Ministero delle attività
produttive". |
|
|
1. La riduzione
dell'aliquota IVA per
interventi di
ristrutturazione edilizia, di
cui all'articolo 2, comma 6,
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è prorogato fino al
31 dicembre 2003. |
Identico. |
|
|
1. Le disposizioni in
materia di aliquote di accisa
sul gas metano per
combustione per usi civili,
di cui all'articolo 27, comma
4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si applicano
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
al 31 dicembre 2004. |
Identico. |
CORREZIONE DELL'ANDAMENTO |
CORREZIONE DELL'ANDAMENTO |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
|
|
1. Al comma 3
dell'articolo 3, del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
dicembre 2001, n. 410, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le
medesime agevolazioni di cui
al comma 8 dell'articolo 6
del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, sono
estese ai conduttori delle
unità ad uso residenziale
trasferite alle società
costituite ai sensi del comma
1 dell'articolo 2". |
1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2". |
2. Dopo il comma 3
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
dicembre 2001, n. 410, è
inserito il seguente: |
2. Dopo il comma 3
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410,
è inserito il seguente: |
"3-bis. E'
riconosciuto in favore dei
conduttori delle unità
immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale il
diritto di opzione per
l'acquisto in forma
individuale, al prezzo
determinato secondo quanto
disposto dal comma 7. Le
modalità di esercizio del
diritto di opzione sono
determinate con i decreti di
cui al comma 1". |
"3-bis.
Identico". |
2-bis. Nel
comma 4 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, dopo
il secondo periodo, è
inserito il seguente: "Nei
casi previsti dai primi due
periodi del presente comma,
qualora l'originario
contratto di locazione non
sia stato formalmente
rinnovato ma ricorrano
comunque le condizioni
previste dal primo periodo
del comma 6, il rinnovo del
contratto di locazione per un
periodo di nove anni decorre
dalla data, successiva al
trasferimento dell'unità
immobiliare alle società di
cui al comma 1 dell'articolo
2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se
fosse stato
rinnovato". |
3. Al primo periodo del
comma 5 dell'articolo 3, dopo
le parole "ad uso
residenziale", sono aggiunte
le seguenti: "e delle unità
immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale". |
3. Al primo periodo del
comma 5 dell'articolo 3
del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410,
dopo le parole: "ad uso
residenziale", sono inserite
le seguenti: ", delle unità
immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonché
in favore degli affittuari
dei terreni". |
4. Alla fine del
comma 8 dell'articolo 3, del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
dicembre 2001, n. 410, sono
aggiunte le seguenti parole:
"Per i medesimi immobili è
concesso, in favore dei
conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo e
rappresentano almeno il 50
per cento, ma meno dell'80
per cento delle unità
residenziali complessive
dell'immobile al netto di
quelle libere, un
abbattimento del prezzo di
cui al primo periodo fino a
un massimo del 8 per cento.
Le modalità di applicazione
degli abbattimenti di prezzo
sono determinate con i
decreti di cui al comma
1". |
4. Alla fine del
comma 8 dell'articolo 3, del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410,
sono aggiunte le seguenti
parole: "Per i medesimi
immobili è concesso, in
favore dei conduttori che
acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano
almeno il 50 per cento, ma
meno dell'80 per cento delle
unità residenziali
complessive dell'immobile al
netto di quelle libere, un
abbattimento del prezzo di
cui al primo periodo fino a
un massimo dell'8 per
cento. Le modalità di
applicazione degli
abbattimenti di prezzo sono
determinate con i decreti di
cui al comma 1". |
5. Al comma 13
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
dicembre 2001, n. 410, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", che si
trovano in stato di degrado e
per i quali sono necessari
interventi di restauro e di
risanamento conservativo,
ovvero di ristrutturazione
edilizia". |
5. Al comma 13
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410,
sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", che si
trovano in stato di degrado e
per i quali sono necessari
interventi di restauro e di
risanamento conservativo,
ovvero di ristrutturazione
edilizia". |
6. All'articolo 3,
comma 13, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono
soppresse le seguenti parole:
"Osservatorio sul patrimonio
immobiliare degli enti
previdenziali, di concerto
con l'". |
6. Identico. |
7. Al primo periodo
del comma 14 dell'articolo 3,
del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
dicembre 2001, n. 410, dopo
la parola: "immobili", sono
aggiunte le seguenti: "ad uso
residenziale non di pregio ai
sensi del comma 13". |
7. Al primo periodo
del comma 14 dell'articolo 3,
del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410,
dopo la parola: "immobili",
sono aggiunte le seguenti:
"ad uso residenziale non di
pregio ai sensi del comma
13". |
8. Dopo il comma 17
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
dicembre 2001, n. 410, è
aggiunto il seguente: |
8. Dopo il comma 17
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410,
è aggiunto il seguente: |
"17-bis. Il
medesimo divieto non si
applica agli enti pubblici
territoriali che intendono
acquistare unità immobiliari
residenziali poste in vendita
ai sensi dell'articolo 3 che
risultano libere ovvero per
le quali non sia stato
esercitato il diritto di
opzione da parte dei
conduttori che si trovano
nelle condizioni di disagio
economico di cui
all'articolo 3, comma
4, ai fini dell'assegnazione
delle unità immobiliari ai
predetti soggetti. Ai fini
dell'acquisto di immobili di
cui al comma 1, le regioni, i
comuni e gli altri enti
pubblici territoriali possono
costituire società per
azioni, anche con la
partecipazione di azionisti
privati individuati tramite
procedura di evidenza
pubblica.". |
"17-bis. Il
medesimo divieto di cui al
terzo periodo del comma 17
non si applica agli enti
pubblici territoriali che
intendono acquistare unità
immobiliari residenziali
poste in vendita ai sensi
dell'articolo 3 che risultano
libere ovvero per le quali
non sia stato esercitato il
diritto di opzione da parte
dei conduttori che si trovano
nelle condizioni di disagio
economico di cui al
comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unità
immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini
dell'acquisto di immobili di
cui al comma 1, le regioni, i
comuni e gli altri enti
pubblici territoriali possono
costituire società per
azioni, anche con la
partecipazione di azionisti
privati individuati tramite
procedura di evidenza
pubblica.". |
9. Al comma 20
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono
soppresse le parole: "Le
unità immobiliari, escluse
quelle considerate di pregio
ai sensi del comma 13, per le
quali i conduttori, in
assenza della citata offerta
in opzione, abbiano
manifestato volontà di
acquisto entro il 31 ottobre
2001 a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento, sono vendute al
prezzo e alle condizioni
determinati in base alla
normativa vigente alla data
della predetta manifestazione
di volontà di acquisto." |
9. Identico. |
9-bis. Al
fine di favorire la
valorizzazione dei beni
immobili statali suscettibili
di uso turistico e
nell'ambito del perseguimento
degli obiettivi di finanza
pubblica in funzione del
patto di stabilità e
crescita, l'Agenzia del
demanio, con decreto
dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle
finanze, può essere
autorizzata a vendere a
trattativa privata, anche in
blocco, beni immobili dello
Stato a Sviluppo Italia spa.
Si applicano le disposizioni
contenute nel terzo e quarto
periodo del comma 1
dell'articolo 29 del presente
decreto. |
10. All'articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, dopo
il comma 6, è inserito il
seguente: |
10. Identico: |
"6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di | "6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di |
quelli attestanti la
regolarità urbanistica,
edilizia e fiscale degli
stessi beni. Le risorse
economico-finanziarie
derivanti dalle dismissioni
effettuate direttamente ai
sensi del presente comma sono
impiegate da RFI spa in
investimenti relativi allo
sviluppo dell'infrastruttura
ferroviaria e, in
particolare, al miglioramento
della sicurezza
dell'esercizio". |
quelli attestanti la
regolarità urbanistica,
edilizia e fiscale degli
stessi beni. Le risorse
economico-finanziarie
derivanti dalle dismissioni
effettuate direttamente ai
sensi del presente comma sono
impiegate da RFI spa in
investimenti relativi allo
sviluppo dell'infrastruttura
ferroviaria e, in
particolare, al miglioramento
della sicurezza
dell'esercizio. Le
previsioni di cui ai primi
due periodi del presente
comma, previa emanazione dei
decreti previsti dal presente
articolo, si applicano a
tutte le società controllate
direttamente o indirettamente
dallo Stato al momento
dell'alienazione dei
beni". |
11. All'articolo 15,
comma 10, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come
sostituito dall'articolo 22
del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, è
aggiunto, dopo l'ultimo
periodo, il seguente: "Alle
cessioni dei crediti
effettuate nell'ambito di
operazioni di
cartolarizzazione dello Stato
e di altri enti pubblici,
previste dalla legge ovvero
approvate con provvedimenti
dell'Amministrazione dello
Stato, non si applicano gli
articoli 69, commi 1, 2 e 3,
e 70 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440". |
11.
Identico. |
11-bis. E'
autorizzata la spesa di 2,5
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, da
assegnare alla regione
Friuli-Venezia Giulia per la
realizzazione di interventi e
di opere infrastrutturali di
interesse locale, da essa
individuati nei comuni
interessati dal progetto di
ampliamento della base di
Aviano. 11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni: a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle |
condizioni e dei criteri
di cui al regolamento di cui
al decreto del Ministero
della difesa 16 gennaio 1997,
n. 253; b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari; c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso. 11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio. |
11-sexies. Per
l'anno 2004 una quota delle
entrate rivenienti dalla
vendita degli immobili di cui
al comma 11-quater, nel
limite di 20 milioni di euro,
è riassegnata allo stato di
previsione del Ministero
della difesa in apposito
fondo per provvedere alla
spesa per i canoni di
locazione degli immobili
stessi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. A decorrere
dall'anno 2005, l'importo del
fondo è determinato con la
legge di bilancio. 11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
|
1. Le cose immobili e
mobili appartenenti allo
Stato, alle regioni, alle
province, alle città
metropolitane, ai comuni e ad
ogni altro ente ed istituto
pubblico, di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, sono
sottoposte alle disposizioni
in materia di tutela del
patrimonio culturale fino a
quando non sia stata
effettuata la verifica di cui
al comma 2. |
1. Identico. |
2. La verifica circa
la sussistenza dell'interesse
artistico, storico,
archeologico o
etnoantropologico nelle cose
di cui al comma 1, è
effettuata dalle
soprintendenze, d'ufficio o
su richiesta dei soggetti cui
le cose appartengono, sulla
base di indirizzi di
carattere generale stabiliti
dal Ministero per i beni e le
attività culturali. |
2. Identico. |
3. Qualora nelle cose
sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse
di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse
dall'applicazione delle
disposizioni di tutela di cui
al decreto legislativo n. 490
del 1999. |
3. Identico. |
4. L'esito negativo
della verifica avente ad
oggetto cose appartenenti al
demanio dello Stato, delle
regioni e degli altri enti
pubblici territoriali, è
comunicato ai competenti
uffici affinché ne dispongano
la sdemanializzazione,
qualora non vi ostino altre
ragioni di pubblico
interesse. |
4. L'esito negativo
della verifica avente ad
oggetto cose appartenenti al
demanio dello Stato, delle
regioni e degli altri enti
pubblici territoriali, è
comunicato ai competenti
uffici affinché ne dispongano
la sdemanializzazione,
qualora non vi ostino altre
ragioni di pubblico
interesse da valutarsi da
parte del Ministero
interessato. |
5. Le cose di cui
al comma 3 e quelle di cui al
comma 4 per le quali si sia
proceduto alla
sdemanializzazione sono
liberamente alienabili. |
Soppresso. |
6. I beni nei quali
sia stato riscontrato, in
conformità agli indirizzi
generali richiamati al comma
2, l'interesse artistico,
storico, archeologico o
etnoantropologico restano
definitivamente sottoposti
alle disposizioni di
tutela. |
6. I beni nei quali
sia stato riscontrato, in
conformità agli indirizzi
generali richiamati al comma
2, l'interesse artistico,
storico, archeologico o
etnoantropologico restano
definitivamente sottoposti
alle disposizioni di tutela.
L'accertamento positivo
costituisce dichiarazione ai
sensi degli articoli 6 e 7
del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 490
del 1999 ed è trascritto nei
modi previsti dall'articolo 8
del medesimo testo
unico. |
7. Le disposizioni
del presente articolo si
applicano alle cose di cui al
comma 1 anche qualora i
soggetti cui esse
appartengono mutino in
qualunque modo la loro natura
giuridica. |
7. Identico. |
8. In sede di prima
applicazione del presente
articolo, la competente
filiale dell'Agenzia del
demanio trasmette alla
soprintendenza regionale,
entro trenta giorni dalla
emanazione del decreto di cui
al comma 9, gli elenchi degli
immobili di proprietà dello
Stato o del demanio statale
sui quali la verifica deve
essere effettuata, corredati
di schede descrittive recanti
i dati conoscitivi relativi
ai singoli immobili. |
8. Identico. |
9. I criteri per la
predisposizione degli elenchi
e le modalità di redazione
delle schede descrittive sono
stabiliti con decreto del
Ministero per i beni e le
attività culturali, da
emanare di concerto con
l'Agenzia del demanio entro
trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente
decreto-legge. |
9. I criteri per la
predisposizione degli elenchi
e le modalità di redazione
delle schede descrittive,
nonché le modalità di
trasmissione dei predetti
elenchi e delle schede
descrittive anche per il
tramite di altre
amministrazioni
interessate sono stabiliti
con decreto del Ministero per
i beni e le attività
culturali, da emanare di
concerto con l'Agenzia del
demanio e con la Direzione
generale dei lavori e del
demanio del Ministero della
difesa per i beni immobili in
uso all'amministrazione della
difesa entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge. |
10. La soprintendenza
regionale, sulla base
dell'istruttoria svolta dalle
soprintendenze competenti e
del parere da queste
formulato nel termine
perentorio di trenta giorni
dalla richiesta, conclude il
procedimento di verifica in
ordine alla sussistenza
dell'interesse |
10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse |
culturale dell'immobile
con provvedimento motivato e
ne dà comunicazione
all'agenzia richiedente,
entro sessanta giorni dalla
ricezione della relativa
scheda descrittiva. |
culturale dell'immobile
con provvedimento motivato e
ne dà comunicazione
all'agenzia richiedente,
entro sessanta giorni dalla
ricezione della relativa
scheda descrittiva. La
mancata comunicazione nel
termine complessivo di
centoventi giorni dalla
ricezione della scheda
equivale ad esito negativo
della verifica. |
11. Le schede
descrittive, integrate con il
provvedimento di cui al comma
10, confluiscono in un
archivio informatico
accessibile ad entrambe le
amministrazioni, per finalità
di monitoraggio del
patrimonio immobiliare e di
programmazione degli
interventi in funzione delle
rispettive competenze
istituzionali. |
11. Le schede
descrittive degli immobili
di proprietà dello Stato
oggetto di verifica
positiva, integrate con il
provvedimento di cui al comma
10, confluiscono in un
archivio informatico
accessibile ad entrambe le
amministrazioni, per finalità
di monitoraggio del
patrimonio immobiliare e di
programmazione degli
interventi in funzione delle
rispettive competenze
istituzionali. |
12. Per gli immobili
appartenenti alle regioni ed
agli altri enti pubblici
territoriali, nonché per
quelli di proprietà di altri
enti ed istituti pubblici, la
verifica è avviata a
richiesta degli enti
interessati, che provvedono a
corredare l'istanza con le
schede descrittive dei
singoli immobili. Al
procedimento così avviato si
applicano le disposizioni dei
commi 10 ed 11. |
12. Identico. |
13. Le procedure di
valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con
legge 23 novembre 2001, n.
410, nonché dai commi dal 3
al 5 dell'articolo 84 della
legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applicano anche ai
beni immobili di cui al comma
5 del presente articolo,
nonché a quelli individuati
ai sensi del comma 112
dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, e
del comma 1 dell'articolo 44
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. All'articolo 44 della
legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive
modificazioni, sono soppressi
i commi 1-bis e 3. |
13. Le procedure di
valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con
modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n.
410, nonché dai commi dal 3
al 5 dell'articolo 80
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche ai
beni immobili di cui al comma
3 del presente
articolo, nonché a quelli
individuati ai sensi del
comma 112 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive
modificazioni, e del comma 1
dell'articolo 44 della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
All'articolo 44 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni,
sono soppressi i commi
1-bis e 3. |
13-bis.
L'Agenzia del demanio, di
concerto con la Direzione
generale dei lavori e del
demanio del Ministero della
difesa, individua beni
immobili in uso
all'amministrazione della
difesa non più utili ai fini
istituzionali da inserire in
programmi di dismissione per
le finalità di cui
all'articolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive
modificazioni. |
|
|
1. Al comma 8
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
dicembre 2001, n. 410, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il prezzo
di vendita dei terreni è pari
al prezzo di mercato degli
stessi immobili liberi,
diminuito del 30 per cento.
E' riconosciuto ai conduttori
il diritto di opzione per
l'acquisto da esercitarsi con
le modalità e nei termini di
cui al comma 3 del presente
articolo". |
1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui al comma 3. Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, è concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a |
quelle previste dal
presente comma e determinate
con i decreti di cui al comma
1. Gli affittuari che
esercitano il diritto di
opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni
attraverso il regime di aiuto
di Stato n. 110/2001,
approvato dalla Commissione
europea con decisione
comunitaria n. SG (2001)
D/28893 del 5 giugno 2001.
Non si applicano alle
operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto
di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste
dall'articolo 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590, e
dall'articolo 7 della legge
14 agosto 1971, n. 817. Tali
operazioni usufruiscono delle
agevolazioni tributarie per
la formazione e
l'arrotondamento della
proprietà contadina previste
dalla legge 6 agosto 1954, n.
604". 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari"; |
b) al comma 6,
primo periodo, dopo le
parole: "dei conduttori" sono
inserite le seguenti: "e
degli affittuari dei terreni"
e, dopo le parole:
"l'irregolarità", sono
inserite le seguenti:
"dell'affitto o"; c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5"; d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di" sono inserite le seguenti: "affitto o"; e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: "In caso di cessione" sono inserite le seguenti: "agli affittuari o". |
|
|
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa | 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, in funzione del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili urgente con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale |
privata, anche in
blocco, beni immobili adibiti
ad uffici pubblici non
assoggettati alle
disposizioni in materia di
tutela del patrimonio
culturale dettate dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, ovvero per i quali
sia stato accertato, con le
modalità indicate
nell'articolo 27,
l'inesistenza dell'interesse
culturale. La vendita fa
venire meno l'uso governativo
gratuito e l'eventuale
diritto di prelazione
spettante ad enti pubblici
anche in caso di rivendita.
Si applicano le disposizioni
di cui al secondo periodo del
comma 17 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, nonché
al primo ed al secondo
periodo del comma 18 del
medesimo articolo 3. Per
l'anno 2004, una quota delle
entrate rivenienti dalla
vendita degli immobili di cui
al presente articolo, nel
limite di 50 milioni di euro,
è iscritta nello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
in apposito fondo da
ripartire, per provvedere
alla spesa per i canoni di
locazione degli immobili
stessi. Il fondo è attribuito
alle pertinenti unità
previsionale di base degli
stati di previsione
interessati con decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
del Ministro competente, da
comunicare, anche con
evidenze informatiche,
tramite l'Ufficio centrale di
bilancio alle relative
Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti. A
decorrere dall'anno 2005,
l'importo del fondo è
determinato con la legge di
bilancio. |
del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalità indicate nell'articolo 27 del presente decreto, l'inesistenza dell'interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo, ovvero l'uso pubblico e l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 è destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo. Il fondo è attribuito alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del |
Ministro competente, da
comunicare, anche con
evidenze informatiche,
tramite l'Ufficio centrale di
bilancio alle relative
Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti. A
decorrere dall'anno 2005,
l'importo del fondo è
determinato con la legge di
bilancio. 1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le |
opere rientranti nelle
procedure di valorizzazione e
dismissione indicate nel
primo periodo del presente
comma, ai soli fini
dell'accertamento di
conformità previsto dagli
articoli 2 e 3 del citato
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica n. 383 del 1994,
la destinazione ad uffici
pubblici è equiparata alla
destinazione, contenuta negli
strumenti urbanistici e nei
regolamenti edilizi, ad
attività direzionali o allo
svolgimento di servizi. Resta
ferma, per quanto attiene al
contributo di costruzione, la
disciplina contenuta nella
sezione II del capo II del
titolo II della parte I del
testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
edilizia di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.
380. |
|
|
1. Il Ministero
dell'economia e delle
finanze, ai fini della
valorizzazione,
trasformazione,
commercializzazione e
gestione del patrimonio
immobiliare dello Stato e con
le procedure di cui al primo
periodo del comma 15
dell'art. 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410,
attraverso l'Agenzia del
demanio, può promuovere la
costituzione, anche con la
partecipazione dei comuni,
delle province e delle
regioni interessati, di
apposite società per azioni
miste, denominate società di
trasformazione urbana.
L'Agenzia del demanio
individua gli azionisti
privati delle società di
trasformazione tramite
procedura di evidenza
pubblica. Alle società di
trasformazione urbana,
costituite ai sensi del
presente comma, possono
essere conferiti o
attribuiti, a titolo di
concessione, singoli beni
immobili o compendi
immobiliari di proprietà
dello Stato individuati
dall'Agenzia del demanio
d'intesa con i comuni, le
province e le regioni
territorialmente interessati,
sentite inoltre le
Amministrazioni statali
preposte alla tutela nel caso
di immobili gravati da
vincoli. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico
previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali
trasferiti. I rapporti, anche
di natura patrimoniale,
intercorrenti tra l'Agenzia
del demanio e la società di
trasformazione urbana sono
disciplinati da apposita
convenzione contenente, a
pena di nullità, gli obblighi
e i diritti delle parti. Una
quota dei proventi derivanti
dalla valorizzazione degli
immobili attraverso le
procedure di cui al presente
comma spettante agli
azionisti pubblici delle
società di trasformazione
urbana, da stabilirsi con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, è destinata alla
realizzazione di programmi di
edilizia residenziale
convenzionata, finalizzati a
sopperire alle esigenze
abitative dei comuni e delle
aree metropolitane, elaborati
di intesa con le regioni e
gli enti locali
interessati. |
1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti. Una |
quota dei proventi
derivanti dalla
valorizzazione degli immobili
attraverso le procedure di
cui al presente comma
spettante agli azionisti
pubblici delle società di
trasformazione urbana, da
stabilirsi con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, è destinata
alla realizzazione di
programmi di edilizia
residenziale convenzionata,
finalizzati a sopperire alle
esigenze abitative dei comuni
e delle aree metropolitane,
elaborati di intesa con le
regioni e gli enti locali
interessati. I predetti
programmi prevedono una
quota, di norma pari al 25
per cento, di alloggi da
destinare ai soggetti
indicati nei primi due
periodi del comma 4
dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. |
2. Il Ministero
dell'economia e delle
finanze, tramite l'Agenzia
del demanio, può partecipare
a società di trasformazione
urbana, promosse dalle città
metropolitane e dai comuni,
ai sensi dell'art. 120 del
testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive
modificazioni e integrazioni,
che includano nel proprio
ambito di intervento immobili
di proprietà dello Stato. |
2. Il Ministero
dell'economia e delle
finanze, tramite l'Agenzia
del demanio, può partecipare
a società di trasformazione
urbana, promosse dalle città
metropolitane e dai comuni,
ai sensi dell'articolo
120 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive
modificazioni e integrazioni,
che includano nel proprio
ambito di intervento immobili
di proprietà dello
Stato. |
2-bis. Al
fine di assicurare la
continuità dell'azione svolta
dall'Agenzia del demanio
anche nella fase di
trasformazione in ente
pubblico economico e di
garantire la massima
efficienza nello svolgimento
dei compiti assegnati ai
sensi del presente articolo,
nonché degli articoli 27 e 29
del presente decreto, il
personale in servizio presso
la predetta Agenzia può
esercitare l'opzione
irrevocabile per la
permanenza nel comparto delle
agenzie fiscali o per il
passaggio ad altra pubblica
amministrazione di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, e successive
modificazioni, entro due mesi
dalla data di approvazione
del nuovo statuto e comunque
non oltre il 31 gennaio 2004.
L'eventuale opzione già
esercitata ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173, si intende
confermata ove, entro il
predetto termine, non venga
revocata. All'articolo 3 del
decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173, dopo il comma 5
è inserito il seguente: "5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data". |
|
|
1. I soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonché plusvalenze | 1. Per l'anno 2003, i soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, |
realizzate mediante
la loro cessione o rimborso,
hanno diritto, facendone
richiesta, entro il 31
dicembre dell'anno in cui il
provento è percepito o la
plusvalenza è realizzata,
alla società di gestione del
fondo, al pagamento di una
somma pari all'1 per cento
del valore delle quote,
proporzionalmente riferito al
periodo di possesso rilevato
in ciascun periodo di
imposta. In ogni caso il
valore delle quote è rilevato
proporzionalmente al valore
netto del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sul
quale è stato assolta
l'imposta sostitutiva. Il
pagamento è disposto dai
predetti soggetti, per il
tramite della banca
depositaria, computandolo in
diminuzione del versamento
dell'imposta sostitutiva
dell'1 per cento. Il
pagamento non può essere
richiesto all'Amministrazione
finanziaria. |
nonché plusvalenze
realizzate mediante la loro
cessione o rimborso, hanno
diritto, facendone richiesta,
entro il 31 dicembre
dell'anno in cui il provento
è percepito o la plusvalenza
è realizzata, alla società di
gestione del fondo, al
pagamento di una somma pari
all'1 per cento del valore
delle quote,
proporzionalmente riferito al
periodo di possesso rilevato
in ciascun periodo di
imposta. In ogni caso il
valore delle quote è rilevato
proporzionalmente al valore
netto del fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sul
quale è stata assolta
l'imposta sostitutiva. Il
pagamento è disposto dai
predetti soggetti, per il
tramite della banca
depositaria, computandolo in
diminuzione del versamento
dell'imposta sostitutiva
dell'1 per cento. Il
pagamento non può essere
richiesto all'Amministrazione
finanziaria. |
2. La disposizione di
cui al comma 1 si applica nei
confronti dei soggetti non
residenti indicati nell'art.
6 del decreto legislativo 1^
aprile 1996, n. 239. |
2. La disposizione di
cui al comma 1 si applica nei
confronti dei soggetti non
residenti indicati
nell'articolo 6 del
decreto legislativo 1^ aprile
1996, n. 239. |
|
|
1. Al fine di
pervenire alla
regolarizzazione del settore
è consentito, in conseguenza
del condono, il rilascio del
titolo abilitativo edilizio
in sanatoria delle opere
esistenti non conformi alla
disciplina vigente. |
1. Al fine di
pervenire alla
regolarizzazione del settore
è consentito, in conseguenza
del condono di cui al
presente articolo, il
rilascio del titolo
abilitativo edilizio in
sanatoria delle opere
esistenti non conformi alla
disciplina vigente. |
2. La normativa è
disposta nelle more
dell'adeguamento della
disciplina regionale ai
princìpi contenuti nel testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia edilizia,
approvato con d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, in conformità
al titolo V della
Costituzione come modificato
dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, e
comunque fatte salve le
competenze delle autonomie
locali sul governo del
territorio. |
2. La normativa è
disposta nelle more
dell'adeguamento della
disciplina regionale ai
princìpi contenuti nel testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia edilizia,
approvato con decreto del
Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, in conformità al
titolo V della Costituzione
come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e comunque fatte
salve le competenze delle
autonomie locali sul governo
del territorio. |
3. Le condizioni, i
limiti e le modalità del
rilascio del predetto titolo
abilitativo sono stabilite
dal presente articolo e dalle
normative regionali. |
3. Identico. |
4. Sono in ogni caso
fatte salve le competenze
delle regioni a statuto
speciale e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
4. Identico. |
5. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti fornisce, d'intesa
con le regioni interessate,
il supporto alle
amministrazioni comunali ai
fini dell'applicazione della
presente normativa e per il
coordinamento con le leggi 28
febbraio 1985, n. 47, e
successive modifiche e
integrazioni, e con l'art. 39
della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive
modifiche e integrazioni. |
5. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti fornisce, d'intesa
con le regioni interessate,
il supporto alle
amministrazioni comunali ai
fini dell'applicazione della
presente normativa e per il
coordinamento con le leggi 28
febbraio 1985, n. 47, e
successive modifiche e
integrazioni, e con
l'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modifiche e
integrazioni. |
6. Al fine di
concorrere alla
partecipazione alla
realizzazione delle politiche
di riqualificazione
urbanistica dei nuclei
interessati dall'abusivismo
edilizio, attivate dalle
regioni ai sensi del comma 33
è destinata una somma di 10
milioni di euro per l'anno
2004 e di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005
e 2006. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del d.Lgs 28
agosto 1997, n. 281, sono
individuati gli interventi da
ammettere a finanziamento. |
6. Al fine di
concorrere alla
partecipazione alla
realizzazione delle politiche
di riqualificazione
urbanistica dei nuclei
interessati dall'abusivismo
edilizio, attivate dalle
regioni ai sensi del comma 33
è destinata una somma di 10
milioni di euro per l'anno
2004 e di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005
e 2006. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono
individuati gli interventi da
ammettere a finanziamento. |
7. Al comma 1 dell'
articolo 141 del decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera: |
7. Identico: |
"c-bis) nelle
ipotesi in cui gli enti
territoriali al di sopra dei
mille abitanti siano
sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici
generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi
dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il
decreto di scioglimento del
consiglio è adottato di
concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti. Le disposizioni
di cui alla presente lettera
si applicano anche nei
confronti degli altri organi
tenuti all'adozione di
strumenti
urbanistici.". |
"c-bis) nelle
ipotesi in cui gli enti
territoriali al di sopra dei
mille abitanti siano
sprovvisti dei relativi
strumenti urbanistici
generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi
dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il
decreto di scioglimento del
consiglio è adottato su
proposta del Ministro
dell'interno, di concerto
con il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti". |
8. All'articolo 141 del
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è aggiunto il
seguente comma: |
8. All'articolo 141 del
testo unico di cui al
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo
il comma 2, è
inserito il
seguente: |
"2-bis.
Nell'ipotesi di cui alla
lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine
entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere
adottati, la regione assegna
agli enti che non vi abbiano
provveduto un ulteriore
termine di tre mesi, alla
scadenza del quale, con
lettera notificata al
Sindaco, diffida il consiglio
ad adempiere nei successivi
trenta giorni. Trascorso
infruttuosamente quest'ultimo
termine, la regione ne dà
comunicazione al Prefetto. Le
disposizioni di cui al
presente comma si applicano
anche nei confronti degli
altri organi tenuti
all'adozione di strumenti
urbanistici". |
"2-bis.
Nell'ipotesi di cui alla
lettera c-bis) del
comma 1, trascorso il termine
entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere
adottati, la regione
segnala al prefetto gli
enti inadempienti. Il
prefetto invita gli enti che
non abbiano provveduto ad
adempiere all'obbligo nel
termine di quattro mesi. A
tal fine gli enti locali
possono attivare gli
interventi, anche
sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di
neutralità, di sussidiarietà
e di adeguatezza. Decorso
infruttuosamente il termine
di quattro mesi, il prefetto
inizia la procedura per lo
scioglimento del
consiglio". |
9. Per attivare un
programma nazionale di
interventi, anche con la
partecipazione di risorse
private, rivolto alla
riqualificazione di ambiti
territoriali caratterizzati
da consistente degrado
economico e sociale, con
riguardo ai fenomeni di
abusivismo edilizio, da
attuare anche attraverso il
recupero delle risorse
ambientali e culturali, è
destinata una somma di 20
milioni di euro per l'anno
2004 e di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005
e 2006. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del d. lgs. 28
agosto 1997, n. 281, sono
individuati gli ambiti di
rilevanza e interesse
nazionale oggetto di
riqualificazione urbanistica,
ambientale e culturale. Su
tali aree, il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i
soggetti pubblici
interessati, predispone un
programma di interventi,
anche in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 29,
comma 4, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, come
sostituito dal comma 42. |
9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, |
e di cui all'articolo
120 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Su tali
aree, il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i
soggetti pubblici
interessati, predispone un
programma di interventi,
anche in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 29,
comma 4, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, come
sostituito dal comma 42
del presente
articolo. |
10. Per la
realizzazione di un programma
di interventi di messa in
sicurezza del territorio
nazionale dal dissesto
idrogeologico è destinata una
somma di 20 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006. Con
decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, da adottare
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del D.Lgs 28
agosto 1997, n. 281, sono
individuate le aree comprese
nel programma. Su tali aree,
il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
d'intesa con i soggetti
pubblici interessati,
predispone un programma
operativo di interventi e le
relative modalità di
attuazione. |
10. Per la
realizzazione di un programma
di interventi di messa in
sicurezza del territorio
nazionale dal dissesto
idrogeologico è destinata una
somma di 20 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006. Con
decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, da adottare
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, di
intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono
individuate le aree comprese
nel programma. Su tali aree,
il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
d'intesa con i soggetti
pubblici interessati,
predispone un programma
operativo di interventi e le
relative modalità di
attuazione. |
11. Allo scopo di
attuare un programma di
interventi per il ripristino
e la riqualificazione delle
aree e dei beni soggetti alle
disposizioni del titolo II
del d. lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490, è destinata una somma
di 10 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 20 milioni
di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006. Con
decreto del Ministro peri i
beni e le attività culturali,
da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del D.Lgs 28
agosto 1997, n. 281, tale
somma è assegnata alle
regioni per l'esecuzione di
interventi di ripristino e
di riqualificazione
paesaggistica delle aree
tutelate, dopo aver
individuato le aree comprese
nel programma. |
11. Allo scopo di
attuare un programma di
interventi per il ripristino
e la riqualificazione delle
aree e dei beni soggetti alle
disposizioni del titolo II
del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, è
destinata una somma di 10
milioni di euro per l'anno
2004 e di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005
e 2006. Con decreto del
Ministro per i beni e
le attività culturali, di
concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio da adottare
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto, di
intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tale somma è
assegnata alla
soprintendenza per i beni
architettonici e
ambientali, per
l'esecuzione di interventi di
ripristino e di
riqualificazione
paesaggistica delle aree
tutelate, dopo aver
individuato, d'intesa con
le regioni, le aree
vincolate da
ricomprendere nel
programma. |
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In | 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro |
caso di mancato pagamento
spontaneo del credito,
l'amministrazione comunale
provvede alla riscossione
mediante ruolo ai sensi del
decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46. Qualora
le somme anticipate non siano
rimborsate nei tempi e nelle
modalità stabilite, il
Ministro dell'interno
provvede al reintregro alla
Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative
somme dai fondi del bilancio
dello Stato da trasferire a
qualsiasi titolo ai
comuni. |
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, utilizzando
le somme riscosse a carico
degli esecutori degli abusi.
In caso di mancato pagamento
spontaneo del credito,
l'amministrazione comunale
provvede alla riscossione
mediante ruolo ai sensi del
decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46. Qualora
le somme anticipate non siano
rimborsate nei tempi e nelle
modalità stabilite, il
Ministro dell'interno
provvede al reintregro alla
Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative
somme dai fondi del bilancio
dello Stato da trasferire a
qualsiasi titolo ai
comuni. |
13. Le attività di
monitoraggio e di raccolta
delle informazioni relative
al fenomeno dell'abusivismo
edilizio di competenza del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, fanno capo
all'Osservatorio nazionale
dell'abusivismo edilizio. Il
Ministero collabora con le
regioni al fine di costituire
un sistema informativo
nazionale necessario anche
per la redazione della
relazione al Parlamento di
cui alla legge 21 giugno
1985, n. 298. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con
il Ministro dell'interno,
sono aggiornate le modalità
di redazione, trasmissione,
archiviazione e restituzione
delle informazioni contenute
nei rapporti di cui
all'articolo 31, comma 7, del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Per le suddette attività è
destinata una somma di 0,2
milioni di euro per l'anno
2004 e di 0,4 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005
e 2006. |
13. Le attività di
monitoraggio e di raccolta
delle informazioni relative
al fenomeno dell'abusivismo
edilizio di competenza del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, fanno capo
all'Osservatorio nazionale
dell'abusivismo edilizio. Il
Ministero collabora con le
regioni al fine di costituire
un sistema informativo
nazionale necessario anche
per la redazione della
relazione al Parlamento di
cui all'articolo 9 del
decreto-legge 23 aprile 1985,
n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge
21 giugno 1985, n. 298. Con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il
Ministro dell'interno, sono
aggiornate le modalità di
redazione, trasmissione,
archiviazione e restituzione
delle informazioni contenute
nei rapporti di cui
all'articolo 31, comma 7, del
decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Per le suddette
attività è destinata una
somma di 0,2 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 0,4
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006. |
14. Per le opere
eseguite da terzi su aree di
proprietà dello Stato o
facenti parte del demanio
statale, il rilascio del
titolo abilitativo edilizio
in sanatoria da parte
dell'ente locale competente è
subordinato al rilascio della
disponibilità da parte dello
Stato proprietario, per il
tramite dell'Agenzia del
demanio, rispettivamente, a
cedere a titolo oneroso la
proprietà dell'area
appartenente al patrimonio
disponibile dello Stato su
cui insiste l'opera ovvero a
garantire onerosamente il
diritto al mantenimento
dell'opera sul suolo
appartenente al demanio e al
patrimonio indisponibile
dello Stato. |
14. Per le opere
eseguite da terzi su aree di
proprietà dello Stato o
facenti parte del demanio
statale ad esclusione del
demanio marittimo, lacuale e
fluviale, nonché dei terreni
gravati da diritti di uso
civico, il rilascio del
titolo abilitativo edilizio
in sanatoria da parte
dell'ente locale competente è
subordinato al rilascio della
disponibilità da parte dello
Stato proprietario, per il
tramite dell'Agenzia del
demanio, rispettivamente, a
cedere a titolo oneroso la
proprietà dell'area
appartenente al patrimonio
disponibile dello Stato su
cui insiste l'opera ovvero a
garantire onerosamente il
diritto al mantenimento
dell'opera sul suolo
appartenente al demanio e al
patrimonio indisponibile
dello Stato. |
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi |
15. Identico. |
32 e 35. Entro il 30
settembre 2004, inoltre, deve
essere allegata copia della
denuncia in catasto
dell'immobile e del relativo
frazionamento. |
16. La disponibilità
alla cessione dell'area
appartenente al patrimonio
disponibile ovvero a
riconoscere il diritto a
mantenere l'opera sul suolo
appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile
dello Stato viene espressa
dalla filiale dell'Agenzia
del demanio territorialmente
competente entro il 31
dicembre 2004. |
16. La disponibilità
alla cessione dell'area
appartenente al patrimonio
disponibile ovvero a
riconoscere il diritto a
mantenere l'opera sul suolo
appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile
dello Stato viene espressa
dalla filiale dell'Agenzia
del demanio territorialmente
competente entro il 31
dicembre 2004. Resta ferma
la necessità di assicurare,
anche mediante specifiche
clausole degli atti di
vendita o dei provvedimenti
di riconoscimento del diritto
al mantenimento dell'opera,
il libero accesso al mare,
con il conseguente diritto
pubblico di passaggio. |
17. Nel caso di aree
soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, la
disponibilità alla cessione
dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero
a riconoscere il diritto a
mantenere l'opera sul suolo
appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile
dello Stato è subordinata al
parere favorevole da parte
dell'Autorità preposta alla
tutela del vincolo. |
17. Identico. |
18. Le procedure di
vendita delle aree
appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato
devono essere perfezionate
entro il 31 dicembre 2006, a
cura della filiale
dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente
previa presentazione da parte
dell'interessato del titolo
abilitativo edilizio in
sanatoria rilasciato
dall'ente locale competente,
ovvero della documentazione
attestante la presentazione
della domanda, volta ad
ottenere il rilascio del
titolo edilizio in sanatoria
sulla quale è intervenuto il
silenzio assenso con
l'attestazione dell'avvenuto
pagamento della connessa
oblazione, alle condizioni
previste dal presente
articolo. |
18. Identico. |
19. Il prezzo di
acquisto delle aree
appartenenti al patrimonio
disponibile è determinato
applicando i parametri di cui
alla Tabella B ed è
corrisposto in due rate di
pari importo scadenti,
rispettivamente, il 30 giugno
2005 e il 31 dicembre
2005. |
19. Il prezzo di
acquisto delle aree
appartenenti al patrimonio
disponibile è determinato
applicando i parametri di cui
alla Tabella B allegata al
presente decreto ed è
corrisposto in due rate di
pari importo scadenti,
rispettivamente, il 30 giugno
2005 e il 31 dicembre
2005. |
19-bis. Le
opere eseguite da terzi su
aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello
Stato, per le quali è stato
rilasciato il titolo
abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell'ente
locale competente, sono
inalienabili per un periodo
di cinque anni dalla data di
perfezionamento delle
procedure di vendita delle
aree sulle quali insistono le
opere medesime. |
20. Il provvedimento
formale di riconoscimento del
diritto al mantenimento
dell'opera sulle aree del
demanio dello Stato e del
patrimonio indisponibile è
rilasciato a cura della
filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente
competente entro il 31
dicembre 2006, previa
presentazione della
documentazione di cui al
comma 18. Il diritto è
riconosciuto per una durata
massima di anni venti, a
fronte di un canone
commisurato ai valori di
mercato. |
20. Identico. |
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare |
21. Identico. |
entro sessanta giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,
sono rideterminati i canoni
annui di cui all'articolo 03
del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494. |
22. Dal 1^ gennaio
2004 i canoni per la
concessione d'uso sono
rideterminati nella misura
prevista dalle tabelle
allegate al decreto del
Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 agosto
1998, n. 342, rivalutate del
trecento per cento. |
22. Identico. |
23. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo
6 del citato decreto del
Ministro di cui al comma 22,
relativo alla classificazione
delle aree da parte delle
regioni, in base alla valenza
turistica delle stesse. |
23. Identico. |
24. Ai fini del
miglioramento, della tutela e
della valorizzazione delle
aree demaniali è autorizzata
una spesa fino ad un importo
massimo di 20 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
L'Agenzia del demanio, di
concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti predispone un
programma di interventi volti
alla riqualificazione delle
aree demaniali. Il programma
è approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze. |
24. Ai fini del
miglioramento, della tutela e
della valorizzazione delle
aree demaniali è autorizzata
una spesa fino ad un importo
massimo di 20 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
L'Agenzia del demanio, di
concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti e con il
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
il Ministro per i beni e le
attività culturali, sentita
la Conferenza permanente per
i rappotri tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano predispone un
programma di interventi volti
alla riqualificazione delle
aree demaniali. Il programma
è approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze. |
25. Le disposizioni
di cui ai capi IV e V della
legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive
modificazioni e integrazioni,
come ulteriormente modificate
dall'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e
integrazioni, nonché dal
presente articolo, si
applicano alle opere abusive
che risultino ultimate entro
il 31 marzo 2003 e che non
abbiano comportato
ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento
della volumetria della
costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento
superiore a 750 mc. Le
suddette disposizioni trovano
altresì applicazione alle
opere abusive realizzate nel
termine di cui sopra relative
a nuove costruzioni
residenziali non superiori a
750 mc per singola richiesta
di titolo abilitativo
edilizio in sanatoria. |
25. Le disposizioni
di cui ai capi IV e V della
legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive
modificazioni e integrazioni,
come ulteriormente modificate
dall'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e
integrazioni, nonché dal
presente articolo, si
applicano alle opere abusive
che risultino ultimate entro
il 31 marzo 2003 e che non
abbiano comportato
ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento
della volumetria della
costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento
superiore a 750 metri
cubi. Le suddette
disposizioni trovano altresì
applicazione alle opere
abusive realizzate nel
termine di cui sopra relative
a nuove costruzioni
residenziali non superiori a
750 metri cubi per
singola richiesta di titolo
abilitativo edilizio in
sanatoria, a condizione
che la nuova costruzione non
superi complessivamente i
3.000 metri cubi. |
26. Sono suscettibili
di sanatoria edilizia le
tipologie di illecito di cui
all'allegato 1: |
26. Identico: |
a) numeri da 1
a 3, nell'ambito
dell'intero territorio
nazionale, fermo restando
quanto previsto
alla lettera e) del
comma 27, nonché 4, 5 e 6
nell'ambito degli immobili
soggetti a vincolo di cui
all'articolo 32 della legge
28 febbraio 1985, n. 47; |
a) numeri da 1 a
3, nell'ambito dell'intero
territorio nazionale, fermo
restando quanto previsto alla
lettera e) del comma
27 del presente
articolo, nonché 4, 5 e 6
nell'ambito degli immobili
soggetti a vincolo di cui
all'articolo 32 della legge
28 febbraio 1985, n. 47; |
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata |
b) identica. |
in vigore del presente
decreto, con la quale è
determinata la possibilità,
le condizioni e le modalità
per l'ammissibilità a
sanatoria di tali tipologie
di abuso edilizio. |
27. Fermo restando
quanto previsto dagli
articoli 32 e 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, le
opere abusive non sono
comunque suscettibili di
sanatoria, qualora: |
27. Identico: |
a) siano state
eseguite dal proprietario o
avente causa condannato con
sentenza definitiva, per i
delitti di cui all'art.
416-bis, 648-bis
e 648-ter del codice
penale o da terzi per suo
conto; |
a) siano state
eseguite dal proprietario o
avente causa condannato con
sentenza definitiva, per i
delitti di cui
all'articolo
416-bis, 648-bis
e 648-ter del codice
penale o da terzi per suo
conto; |
b) non sia
possibile effettuare
interventi per l'adeguamento
antisismico, rispetto alle
categorie previste per i
comuni secondo quanto
indicato dalla ordinanza del
Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n.
3274, pubblicata nel
supplemento ordinario alla
G.U. n. 105 dell'8
maggio 2003; |
b) non sia
possibile effettuare
interventi per l'adeguamento
antisismico, rispetto alle
categorie previste per i
comuni secondo quanto
indicato dalla ordinanza del
Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n.
3274, pubblicata nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.
105 dell'8 maggio 2003; |
c) non sia data
la disponibilità di
concessione onerosa dell'area
di proprietà dello Stato o
degli enti pubblici
territoriali, con le modalità
e condizioni di cui
all'articolo 32 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, ed
al presente decreto; |
c) identica; |
d) siano state
realizzate su immobili
soggetti a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e
regionali a tutela degli
interessi idrogeologici e
delle falde acquifere, dei
beni ambientali e paesistici,
nonché dei parchi e delle
aree protette nazionali,
regionali e provinciali
qualora istituiti prima della
esecuzione di dette opere, in
assenza o in difformità del
titolo abilitativo edilizio e
non conformi alle norme
urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti
urbanistici; |
d) identica; |
e) siano state
realizzate su immobili
dichiarati monumento
nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o
dichiarati di interesse
particolarmente rilevante ai
sensi degli articoli 6 e 7
del d. lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490; |
e) siano state
realizzate su immobili
dichiarati monumento
nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o
dichiarati di interesse
particolarmente rilevante ai
sensi degli articoli 6 e 7
del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490; |
f) fermo
restando quanto previsto
dalla legge 21 novembre 2000,
n. 353, e indipendentemente
dall'approvazione del piano
regionale di cui la comma 1
dell'articolo 3 della citata
legge n. 353 del 2000, il
comune subordina il rilascio
del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria alla
verifica che le opere non
insistano su aree boscate o
su pascolo i cui soprassuoli
siano stati percorsi dal
fuoco. Agli effetti
dell'esclusione dalla
sanatoria è sufficiente
l'acquisizione di elementi di
prova, desumibili anche dagli
atti e dai registri del
Ministero dell'interno, che
le aree interessate
dall'abuso edilizio siano
state, nell'ultimo decennio,
percorse da uno o più incendi
boschivi; |
f) fermo
restando quanto previsto
dalla legge 21 novembre 2000,
n. 353, e indipendentemente
dall'approvazione del piano
regionale di cui al
comma 1 dell'articolo 3 della
citata legge n. 353 del 2000,
il comune subordina il
rilascio del titolo
abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che
le opere non insistano su
aree boscate o su pascolo i
cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla
sanatoria è sufficiente
l'acquisizione di elementi di
prova, desumibili anche dagli
atti e dai registri del
Ministero dell'interno, che
le aree interessate
dall'abuso edilizio siano
state, nell'ultimo decennio,
percorse da uno o più incendi
boschivi; |
g) siano
state realizzate nei porti e
nelle aree, appartenenti al
demanio marittimo, di
preminente interesse
nazionale in relazione agli
interessi della sicurezza
dello Stato ed alle esigenze
della navigazione marittima,
quali identificate ai sensi
del secondo comma
dell'articolo 59 del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616. |
g) siano
state realizzate nei porti e
nelle aree, appartenenti al
demanio marittimo, di
preminente interesse
nazionale in relazione agli
interessi della sicurezza
dello Stato ed alle esigenze
della navigazione marittima,
quali identificate ai sensi
del secondo comma
dell'articolo 59 del
decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616. |
28. I termini previsti
dalle disposizioni sopra
richiamate e decorrenti dalla
data di entrata in vigore
dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e
integrazioni, ove non
disposto diversamente, sono
da intendersi come riferiti
alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Per quanto non previsto dal
presente decreto si
applicano, ove compatibili,
le disposizioni di cui alla
legge 28 febbraio 1985, n.
47, e al predetto articolo
39. |
28. Identico. |
29. Il procedimento
di sanatoria degli abusi
edilizi posti in essere dalla
persona imputata di uno dei
delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis
e 648-ter del codice
penale, o da terzi per suo
conto, è sospeso fino alla
sentenza definitiva di non
luogo a procedere o di
proscioglimento o di
assoluzione. Non può essere
conseguito il titolo
abilitativo edilizio in
sanatoria degli abusi edilizi
se interviene la sentenza
definitiva di condanna per i
delitti sopra indicati. Fatti
salvi gli accertamenti di
ufficio in ordine alle
condanne riportate nel
certificato generale del
casellario giudiziale ad
opera del comune, il
richiedente deve attestare,
con dichiarazione
sottoscritta nelle forme di
cui all'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni e
integrazioni, di non avere
carichi pendenti in relazione
ai delitti di cui agli
articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter
del codice penale. |
29. Il procedimento
di sanatoria degli abusi
edilizi posti in essere dalla
persona imputata di uno dei
delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis
e 648-ter del codice
penale, o da terzi per suo
conto, è sospeso fino alla
sentenza definitiva di non
luogo a procedere o di
proscioglimento o di
assoluzione. Non può essere
conseguito il titolo
abilitativo edilizio in
sanatoria degli abusi edilizi
se interviene la sentenza
definitiva di condanna per i
delitti sopra indicati. Fatti
salvi gli accertamenti di
ufficio in ordine alle
condanne riportate nel
certificato generale del
casellario giudiziale ad
opera del comune, il
richiedente deve attestare,
con dichiarazione
sottoscritta nelle forme di
cui all'articolo 46 del
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di non avere
carichi pendenti in relazione
ai delitti di cui agli
articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter
del codice penale. |
30. Qualora
l'amministratore di beni
immobili oggetto di sequestro
o di confisca ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575,
autorizzato dal giudice
competente ad alienare taluno
di detti beni, può essere
autorizzato, altresì, dal
medesimo giudice, sentito il
pubblico ministero, a
riattivare il procedimento di
sanatoria sospeso. In tal
caso non opera nei confronti
dell'amministratore o del
terzo acquirente il divieto
di rilascio del titolo
abilitativo edilizio in
sanatoria di cui al comma
28. |
30. Qualora
l'amministratore di beni
immobili oggetto di sequestro
o di confisca ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575,
autorizzato dal giudice
competente ad alienare taluno
di detti beni, può essere
autorizzato, altresì, dal
medesimo giudice, sentito il
pubblico ministero, a
riattivare il procedimento di
sanatoria sospeso. In tal
caso non opera nei confronti
dell'amministratore o del
terzo acquirente il divieto
di rilascio del titolo
abilitativo edilizio in
sanatoria di cui al comma
29. |
31. Il rilascio del
titolo abilitativo edilizio
in sanatoria non comporta
limitazione ai diritti dei
terzi. |
31. Identico. |
32. La domanda
relativa alla definizione
dell'illecito edilizio, con
l'attestazione del pagamento
dell'oblazione e
dell'anticipazione degli
oneri concessori, è
presentata al comune
competente, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo
2004, unitamente alla
dichiarazione di cui al
modello allegato e alla
documentazione di cui al
comma 35. |
32. Identico. |
33. Le regioni, entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, emanano
norme per la definizione del
procedimento amministrativo
relativo al rilascio del
titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e possono
prevederne, tra l'altro, un
incremento dell'oblazione
fino al massimo del 10 per
cento della misura
determinata |
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata |
nella tabella C allegata,
ai fini dell'attivazione di
politiche di repressione
degli abusi edilizi e per la
promozione di interventi di
riqualificazione dei nuclei
interessati da fenomeni di
abusivismo edilizio, nonché
per l'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 23
della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. |
nella tabella C
allegata al presente
decreto, ai fini
dell'attivazione di politiche
di repressione degli abusi
edilizi e per la promozione
di interventi di
riqualificazione dei nuclei
interessati da fenomeni di
abusivismo edilizio, nonché
per l'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 23
della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. |
34. Ai fini
dell'applicazione del
presente articolo non si
applica quanto previsto
dall'articolo 37, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Con legge regionale
gli oneri di concessione
relativi alla opere abusive
oggetto di sanatoria possono
essere incrementati fino al
massimo del 100 per cento. Le
amministrazioni comunali
perimetrano gli insediamenti
abusivi entro i quali gli
oneri concessori sono
determinati nella misura dei
costi per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria
necessarie, nonché per gli
interventi di
riqualificazione
igienico-sanitaria e
ambientale attuati dagli enti
locali. Coloro che in proprio
o in forme consortili,
nell'ambito delle zone
perimetrate, intendano
eseguire in tutto o in parte
le opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto
dell'articolo 2, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni,
secondo le disposizioni
tecniche dettate dagli uffici
comunali, possono detrarre
dall'importo complessivo
quanto già versato, a titolo
di anticipazione degli oneri
concessori, di cui alla
tabella D allegata. Con legge
regionale, ai sensi
dell'articolo 29 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, come
modificato dal presente
articolo, sono disciplinate
le relative modalità di
attuazione. |
34. Ai fini
dell'applicazione del
presente articolo non si
applica quanto previsto
dall'articolo 37, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Con legge regionale
gli oneri di concessione
relativi alle opere
abusive oggetto di sanatoria
possono essere incrementati
fino al massimo del 100 per
cento. Le amministrazioni
comunali perimetrano gli
insediamenti abusivi entro i
quali gli oneri concessori
sono determinati nella misura
dei costi per la
realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e
secondaria necessarie, nonché
per gli interventi di
riqualificazione
igienico-sanitaria e
ambientale attuati dagli enti
locali. Coloro che in proprio
o in forme consortili,
nell'ambito delle zone
perimetrate, intendano
eseguire in tutto o in parte
le opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto
dell'articolo 2, comma 5,
della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni,
secondo le disposizioni
tecniche dettate dagli uffici
comunali, possono detrarre
dall'importo complessivo
quanto già versato, a titolo
di anticipazione degli oneri
concessori, di cui alla
tabella D allegata al
presente decreto. Con
legge regionale, ai sensi
dell'articolo 29 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, come
modificato dal presente
articolo, sono disciplinate
le relative modalità di
attuazione. |
35. La domanda di cui
al comma 32 deve essere
corredata dalla seguente
documentazione: |
35. Identico: |
a) dichiarazione
del richiedente resa ai sensi
dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni e
integrazioni, con allegata
documentazione fotografica,
dalla quale risulti la
descrizione delle opere per
le quali si chiede il titolo
abilitativo edilizio in
sanatoria e lo stato dei
lavori relativo; |
a) dichiarazione
del richiedente resa ai sensi
dell'articolo 47, comma 1,
del testo unico di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con allegata
documentazione fotografica,
dalla quale risulti la
descrizione delle opere per
le quali si chiede il titolo
abilitativo edilizio in
sanatoria e lo stato dei
lavori relativo; |
b) qualora
l'opera abusiva supera i 450
metri cubi, da una perizia
giurata sulle dimensioni e
sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un
tecnico abilitato
all'esercizio della
professione attestante
l'idoneità statica delle
opere eseguite; |
b) identica; |
c) ulteriore
documentazione eventualmente
prescritta con norma
regionale. |
c) identica. |
36. La presentazione nei
termini della domanda di
definizione dell'illecito
edilizio, l'oblazione
interamente corrisposta
nonché il decorso di
trentasei mesi dalla data da
cui risulta il suddetto
pagamento, produce gli
effetti di cui all'articolo
38, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
Trascorso il suddetto periodo
di trentasei mesi si
prescrive il diritto al
conguaglio o al rimborso
spettante. |
36. La presentazione nei
termini della domanda di
definizione dell'illecito
edilizio, l'oblazione
interamente corrisposta
nonché il decorso di
trentasei mesi dalla data da
cui risulta il suddetto
pagamento, producono
gli effetti di cui
all'articolo 38, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Trascorso il suddetto
periodo di trentasei mesi si
prescrive il diritto al
conguaglio o al rimborso
spettante. |
37. Il pagamento
degli oneri di concessione,
la presentazione della
documentazione di cui al
comma 35, della denuncia in
catasto, della denuncia ai
fini dell'imposta comunale
degli immobili di cui al
D.lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, nonché, ove dovute,
delle denunce ai fini della
tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per
l'occupazione del suolo
pubblico, entro il 30
settembre 2004, nonché il
decorso del termine di
ventiquattro mesi da tale
data senza l'adozione di un
provvedimento negativo del
comune, equivale a titolo
abilitativo edilizio in
sanatoria. Se nei termini
previsti l'oblazione dovuta
non è stata interamente
corrisposta o è stata
determinata in forma
dolosamente inesatta, le
costruzioni realizzate senza
titolo abilitativo edilizio
sono assoggettate alle
sanzioni richiamate
all'articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e
all'articolo 48 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380. |
37. Il pagamento
degli oneri di concessione,
la presentazione della
documentazione di cui al
comma 35, della denuncia in
catasto, della denuncia ai
fini dell'imposta comunale
degli immobili di cui al
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504,
nonché, ove dovute, delle
denunce ai fini della tassa
per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per
l'occupazione del suolo
pubblico, entro il 30
settembre 2004, nonché il
decorso del termine di
ventiquattro mesi da tale
data senza l'adozione di un
provvedimento negativo del
comune, equivalgono a
titolo abilitativo edilizio
in sanatoria. Se nei termini
previsti l'oblazione dovuta
non è stata interamente
corrisposta o è stata
determinata in forma
dolosamente inesatta, le
costruzioni realizzate senza
titolo abilitativo edilizio
sono assoggettate alle
sanzioni richiamate
all'articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e
all'articolo 48 del
decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. |
38. La misura
dell'oblazione e
dell'anticipazione degli
oneri concessori, nonché le
relative modalità di
versamento, sono disciplinate
nell'allegato 1. |
38. La misura
dell'oblazione e
dell'anticipazione degli
oneri concessori, nonché le
relative modalità di
versamento, sono disciplinate
nell'allegato 1 al
presente decreto. |
39. Ai fini della
determinazione dell'oblazione
non si applica quanto
previsto dai commi 13, 14, 15
e 16 dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n.
724. |
39. Identico. |
40. Alla istruttoria
della domanda di sanatoria si
applicano i medesimi diritti
e oneri previsti per il
rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, come
disciplinati dalle
Amministrazioni comunali per
le medesime fattispecie di
opere edilizie. Ai fini della
istruttoria delle domande di
sanatoria edilizia può essere
determinato
dall'Amministrazione comunale
un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un
massimo del 10 per cento da
utilizzare con le modalità di
cui all'articolo 2, comma 46,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. |
40. Alla istruttoria
della domanda di sanatoria si
applicano i medesimi diritti
e oneri previsti per il
rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, come
disciplinati dalle
Amministrazioni comunali per
le medesime fattispecie di
opere edilizie. Ai fini della
istruttoria delle domande di
sanatoria edilizia può essere
determinato
dall'Amministrazione comunale
un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un
massimo del 10 per cento da
utilizzare con le modalità di
cui all'articolo 2, comma 46,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Per l'attività
istruttoria connessa al
rilascio delle concessioni in
sanatoria i comuni possono
utilizzare i diritti e oneri
di cui al precedente periodo,
per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di
lavoro ordinario. |
41. Al fine di
incentivare la definizione
delle domande di sanatoria
presentate ai sensi del
presente articolo, nonché ai
sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il
trenta per cento delle somme
riscosse a titolo di
conguaglio dell'oblazione, ai
sensi dell'articolo 35, comma
14, della citata legge n. 47
del 1985, e successive
modificazioni, è devoluto al
comune interessato. Con
decreto interdipartimentale
del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero
dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalità di
applicazione del presente
comma. |
41. Al fine di
incentivare la definizione
delle domande di sanatoria
presentate ai sensi del
presente articolo, nonché ai
sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il
cinquanta per cento
delle somme riscosse a titolo
di conguaglio dell'oblazione,
ai sensi dell'articolo 35,
comma 14, della citata legge
n. 47 del 1985, e successive
modificazioni, è devoluto al
comune interessato. Con
decreto interdipartimentale
del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero
dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalità di
applicazione del presente
comma. |
42. All'articolo 29
della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, il comma 4 è
sostituito dal seguente: |
42. Identico. |
"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato |
un piano di fattibilità
tecnico, economico, giuridico
e amministrativo, finalizzato
al finanziamento, alla
realizzazione e alla gestione
di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e per
il recupero urbanistico ed
edilizio, volto al
raggiungimento della
sostenibilità ambientale,
economica e sociale, alla
coesione degli abitanti dei
nuclei edilizi inseriti nelle
varianti e alla
rivitalizzazione delle aree
interessate dall'abusivismo
edilizio.". |
43. L'articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n.
47, è sostituito dal
seguente: |
43. Identico: |
"Art. 32. - (Opere
costruite su aree sottoposte
a vincolo). - 1. Fatte
salve le fattispecie previste
dall'articolo 33, il rilascio
del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria per
opere eseguite su immobili
sottoposti a vincolo è
subordinato al parere
favorevole delle
amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso.
Qualora tale parere non venga
formulato dalle suddette
amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data
di ricevimento della
richiesta di parere, il
richiedente può impugnare il
silenzio-rifiuto. Il rilascio
del titolo abilitativo
edilizio estingue anche il
reato per la violazione del
vincolo. Il parere non è
richiesto quando si tratti di
violazioni riguardanti
l'altezza, i distacchi, la
cubatura o la superficie
coperta che non eccedano il 2
per cento delle misure
prescritte. |
"Art. 32. - (Opere
costruite su aree sottoposte
a vincolo). - 1.
Identico. |
2. Sono
suscettibili di sanatoria,
alle condizioni
sottoindicate, le opere
insistenti su aree vincolate
dopo la loro esecuzione e che
risultino: |
2. Identico: |
a) in difformità
dalla legge 2 febbraio 1974,
n. 64, e successive
modificazioni, e dal d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, quando
possano essere collaudate
secondo il disposto del
quarto comma dell'articolo
35; |
a) in difformità
dalla legge 2 febbraio 1974,
n. 64, e successive
modificazioni, e dal
decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, quando possano
essere collaudate secondo il
disposto del quarto comma
dell'articolo 35; |
b) in contrasto
con le norme urbanistiche che
prevedono la destinazione ad
edifici pubblici od a spazi
pubblici, purché non in
contrasto con le previsioni
delle varianti di recupero di
cui al capo III; |
b) identica; |
c) in contrasto
con le norme del D.M. 1^
aprile 1968, n. 1404,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 13
aprile 1968, e con agli
articoli 16, 17 e 18 della
legge 13 giugno 1991, n. 190,
e successive modificazioni,
sempre che le opere stesse
non costituiscano minaccia
alla sicurezza del
traffico. |
c) in contrasto
con le norme del decreto
ministeriale 1^ aprile
1968, n. 1404, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 13 aprile 1968,
e con agli articoli 16, 17 e
18 della legge 13 giugno
1991, n. 190, e successive
modificazioni, sempre che le
opere stesse non
costituiscano minaccia alla
sicurezza del traffico. |
3. Qualora non si
verifichino le condizioni di
cui al comma 2, si applicano
le disposizioni dell'articolo
33. |
3. Identico. |
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico | 4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del |
o alla tutela della
salute preclude il rilascio
del titolo abilitativi
edilizio in sanatoria. |
patrimonio storico
artistico o alla tutela della
salute preclude il rilascio
del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria. |
5. Per le opere
eseguite da terzi su aree di
proprietà dello Stato o
di enti pubblici
territoriali, in assenza di
un titolo che abiliti al
godimento del suolo, il
rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in
sanatoria è subordinato anche
alla disponibilità dell'ente
proprietario a concedere
onerosamente, alle condizioni
previste dalle leggi statali
o regionali vigenti, l'uso
del suolo su cui insiste la
costruzione. La disponibilità
all'uso del suolo, anche se
gravato di usi civici, viene
espressa dallo Stato o
dagli enti pubblici
territoriali proprietari
entro il termine di
centottanta giorni dalla
richiesta. La richiesta di
disponibilità all'uso del
suolo deve essere limitata
alla superficie occupata
dalle costruzioni oggetto
della sanatoria e alle
pertinenze strettamente
necessarie, con un massimo di
tre volte rispetto all'area
coperta dal fabbricato. Salve
le condizioni previste da
leggi regionali, il valore è
stabilito dalla filiale
dell'Agenzia del demanio
competente per territorio per
gli immobili oggetto di
sanatoria ai sensi della
presente legge e
dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, con
riguardo al valore del
terreno come risultava
all'epoca della costruzione
aumentato dell'importo
corrispondente alla
variazione del costo della
vita, così come definito
dall'ISTAT, al momento della
determinazione di detto
valore. L'atto di
disponibilità, regolato con
convenzione di cessione del
diritto di superficie per una
durata massima di anni
sessanta, è stabilito
dall'ente proprietario non
oltre sei mesi dal versamento
dell'importo come sopra
determinato. |
5. Per le opere
eseguite da terzi su aree di
proprietà di enti pubblici
territoriali, in assenza di
un titolo che abiliti al
godimento del suolo, il
rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in
sanatoria è subordinato anche
alla disponibilità dell'ente
proprietario a concedere
onerosamente, alle condizioni
previste dalle leggi statali
o regionali vigenti, l'uso
del suolo su cui insiste la
costruzione. La disponibilità
all'uso del suolo, anche se
gravato di usi civici, viene
espressa dagli enti pubblici
territoriali proprietari
entro il termine di
centottanta giorni dalla
richiesta. La richiesta di
disponibilità all'uso del
suolo deve essere limitata
alla superficie occupata
dalle costruzioni oggetto
della sanatoria e alle
pertinenze strettamente
necessarie, con un massimo di
tre volte rispetto all'area
coperta dal fabbricato. Salve
le condizioni previste da
leggi regionali, il valore è
stabilito dalla filiale
dell'Agenzia del demanio
competente per territorio per
gli immobili oggetto di
sanatoria ai sensi della
presente legge e
dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, con
riguardo al valore del
terreno come risultava
all'epoca della costruzione
aumentato dell'importo
corrispondente alla
variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, al
momento della determinazione
di detto valore. L'atto di
disponibilità, regolato con
convenzione di cessione del
diritto di superficie per una
durata massima di anni
sessanta, è stabilito
dall'ente proprietario non
oltre sei mesi dal versamento
dell'importo come sopra
determinato. |
6. Per le
costruzioni che ricadono in
aree comprese fra quelle di
cui all'art. 21 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, il
rilascio della concessione o
della autorizzazione in
sanatoria è subordinato alla
acquisizione della proprietà
dell'area stessa previo
versamento del prezzo, che è
determinato dall'Agenzia del
territorio in rapporto al
vantaggio derivante
dall'incorporamento
dell'area. |
6. Per le
costruzioni che ricadono in
aree comprese fra quelle di
cui all'articolo 21
della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, il rilascio della
concessione o della
autorizzazione in sanatoria è
subordinato alla acquisizione
della proprietà dell'area
stessa previo versamento del
prezzo, che è determinato
dall'Agenzia del territorio
in rapporto al vantaggio
derivante dall'incorporamento
dell'area. |
7. Per le opere
non suscettibili di sanatoria
ai sensi del presente
articolo si applicano le
sanzioni previste dal d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380". |
7. Per le opere
non suscettibili di sanatoria
ai sensi del presente
articolo si applicano le
sanzioni previste dal
decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380". |
43-bis. Le
modifiche apportate con il
presente articolo concernenti
l'applicazione delle leggi 28
febbraio 1985, n. 47, e 23
dicembre 1994, n. 724, non si
applicano alle domande già
presentate ai sensi delle
predette leggi. |
44. All'articolo 27
del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, comma 2, dopo le parole:
"l'inizio" sono inserite le
seguenti: "o
l'esecuzione". |
44. All'articolo 27
del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, comma 2, dopo
le parole: "l'inizio" sono
inserite le seguenti: "o
l'esecuzione". |
45. All'articolo 27
del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, comma 2, dopo le parole:
" 18 aprile 1962, n. 167 e
successive modificazioni e
integrazioni" sono inserite
le seguenti: ",nonché in
tutti i casi di difformità
dalle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici". |
45. All'articolo 27
del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, comma 2, dopo
le parole: " 18 aprile 1962,
n. 167 e successive
modificazioni e integrazioni"
sono inserite le seguenti:
",nonché in tutti i casi di
difformità dalle norme
urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti
urbanistici". |
46. All'articolo 27
del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, comma 2, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Per le opere abusivamente
realizzate su immobili
dichiarati monumento
nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o
dichiarati di interesse
particolarmente importante ai
sensi degli articoli 6 e 7
del d.lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490, o su beni di
interesse archeologico,
nonché per le opere
abusivamente realizzate su
immobili soggetti a vincolo o
di inedificabilità assoluta
in applicazione delle
disposizioni del titolo II
del d.lgs. 29 ottobre 1999,
n. 490, il Soprintendente, su
richiesta della regione, del
comune o delle altre autorità
preposte alla tutela, ovvero
decorso il termine di 180
giorni dall'accertamento
dell'illecito, procede alla
demolizione, anche
avvalendosi delle modalità
operative di cui ai commi 55
e 56 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n.
662". |
46. All'articolo 27
del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, comma 2, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per le
opere abusivamente realizzate
su immobili dichiarati
monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di
legge o dichiarati di
interesse particolarmente
importante ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, o su beni di
interesse archeologico,
nonché per le opere
abusivamente realizzate su
immobili soggetti a vincolo o
di inedificabilità assoluta
in applicazione delle
disposizioni del titolo II
del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, il
Soprintendente, su richiesta
della regione, del comune o
delle altre autorità preposte
alla tutela, ovvero decorso
il termine di 180 giorni
dall'accertamento
dell'illecito, procede alla
demolizione, anche
avvalendosi delle modalità
operative di cui ai commi 55
e 56 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n.
662". |
47. Le sanzioni
pecuniarie di cui
all'articolo 44 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, sono
incrementate del cento per
cento. |
47. Le sanzioni
pecuniarie di cui
all'articolo 44 del
decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono
incrementate del cento per
cento. |
48. All'articolo
45 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, comma 2, le parole:
"terzo mese" sono sostituite
dalle seguenti: "trenta
giorni". |
Soppresso. |
49. All'articolo
46 del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, comma 1, dopo le
parole: "atti tra vivi" sono
inserite le seguenti:",
nonché mortis
causa". |
Soppresso. |
49-bis.
All'articolo 54, comma 16,
della legge 27 dicembre 1997,
n.449, e successive
modificazioni è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Tali spese, limitatamente
agli esercizi finanziari 2002
e 2003, sono reiscritte nella
competenza degli esercizi
successivi a quello
terminale, sempreché
l'impegno formale venga
assunto entro il secondo
esercizio finanziario
successivo alla prima
iscrizione in bilancio". 49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: "Art. 41 (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. 2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso. |
3. L'esecuzione
della demolizione delle opere
abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli
interventi a tutela della
pubblica incolumità, è
disposta dal prefetto. I
relativi lavori sono
affidati, anche a trattativa
privata ove ne sussistano i
presupposti, ad imprese
tecnicamente e
finanziariamente idonee. Il
prefetto può anche avvalersi,
per il tramite dei
provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla
base di apposita convenzione
stipulata d'intesa tra il
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ed il
Ministro della difesa". |
49-quater.
All'articolo 48 del testo
unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, è
aggiunto, in fine il seguente
comma: "3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti". |
50. Agli oneri
indicati ai commi 6, 9, 10,
11, 13 e 24, si provvede con
quota parte delle entrate
recate dal presente decreto.
Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
50. Agli oneri indicati
ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e
24, si provvede, nei
limiti stabiliti nei predetti
commi, per gli anni 2004,
2005 e, quanto a 82 milioni
di euro, per l'anno 2006,
mediante quota parte delle
maggiori entrate derivanti
dal presente articolo. Tali
somme sono versate, per
ciascuno dei predetti anni,
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
rassegnate alle pertinenti
unità previsionali di base,
anche di nuova istituzione,
dei Ministeri interessati.
Per la restante parte degli
oneri relativi all'anno 2006
si provvede con quota
parte delle entrate recate
dal presente decreto. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
(Fondo per interventi straordinari della 1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte è istituito nello stato |
di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze, per il
triennio 2003-2005, un
apposito fondo per interventi
straordinari. A tal fine è
autorizzata la spesa di euro
73.487.000 per l'anno 2003 e
di euro 100.000.000 per
ciascuno degli anni
2004-2005. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità del fondo. 3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
|
|
|
|
1. Al fine di
anticipare l'avvio a regime
del concordato triennale
preventivo, per il periodo
d'imposta in corso all'1
gennaio 2003 e per quello
successivo i soggetti
titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti
e professioni, sono ammessi
al concordato preventivo
secondo le disposizioni del
presente articolo. 2. L'osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediante l'adesione al concordato preventivo comporta, secondo le disposizioni dei commi seguenti: a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi; b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo; c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. 3. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui, rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
1. In attesa
dell'avvio a regime del
concordato preventivo
triennale, è introdotto in
forma sperimentale un
concordato preventivo
biennale per il periodo
d'imposta in corso al 1^
gennaio 2003 e per quello
successivo. 2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni. 3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al concordato preventivo comporta: a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi; b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale; c) la limitazione dei poteri di accertamento. 4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro: a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; |
4. Il regime del
concordato preventivo trova
applicazione nei confronti
dei soggetti che presentano
in via telematica una
comunicazione di adesione
all'Agenzia delle entrate tra
il 1^ gennaio 2004 ed il 28
febbraio 2004 secondo le
modalità e su modello
conforme a quello approvato
con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle
entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. 5. La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di adesione impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata nel comma 6, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. 6. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo dichiara, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9 per cento; i predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5 per cento per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato rispetto al periodo d'imposta precedente. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 questa condizione può essere soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Per il periodo d'imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; è fatta salva la possibilità di adeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi, ai sensi del primo periodo, possa essere raggiunta mediante incremento non superiore all'uno per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. |
b) per il
secondo periodo d'imposta,
incrementando i ricavi o
compensi del 2003 almeno del
4,5 per cento, nonché il
relativo reddito del 2003
almeno del 3,5 per cento,
anche a seguito di
adeguamento in dichiarazione
ai fini delle imposte sui
redditi e sul valore
aggiunto; tale adeguamento,
per quanto riguarda i ricavi
o compensi, è consentito solo
se la predetta soglia può
essere raggiunta con un
incremento non superiore al 5
per cento dei ricavi o
compensi annotati nelle
scritture contabili. 5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione. 6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati. |
7. Per la determinazione
degli importi minimi di cui
al comma 6, si assume a
riferimento, relativamente al
periodo d'imposta in corso
all'1 gennaio 2001, il
maggior valore tra i ricavi o
compensi dichiarati e quelli
risultanti dall'applicazione
degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni,
ovvero sulla base dei
parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della
legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive
modificazioni. Se i ricavi o
compensi dichiarati sono
inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione dei
predetti studi di settore o
parametri, l'adesione al
concordato preventivo è
subordinata all'adeguamento a
questi ultimi e
all'assolvimento delle
relative imposte, con
esclusione di sanzioni ed
interessi, da effettuare,
anteriormente alla data di
presentazione della
comunicazione di adesione,
con le modalità stabilite con
provvedimento adottato dal
direttore dell'Agenzia delle
entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Ai fini di quanto previsto
dal primo periodo si tiene
conto, inoltre, degli atti di
accertamento che, alla data
della presentazione della
comunicazione di cui al comma
4, sono divenuti non più
impugnabili,
ancorché definiti per
adesione, nonché delle
integrazioni e definizioni di
cui alla legge 27 dicembre
2002, n. 289. Non si tiene
conto delle dichiarazioni
integrative presentate ai
sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, che abbiano determinato
una riduzione del reddito,
ovvero dei ricavi o compensi
dichiarati. |
7. Per i periodi
d'imposta oggetto di
concordato, sul reddito
d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato che
eccede quello relativo al
periodo d'imposta in corso al
1^ gennaio 2001, l'imposta è
determinata separatamente con
l'aliquota del 23 per cento.
L'aliquota è, invece, del 33
per cento per i soggetti di
cui all'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonché per gli altri
soggetti il cui reddito
d'impresa o di lavoro
autonomo relativo al periodo
d'imposta in corso al 1^
gennaio 2001 sia stato
superiore a 100.000 euro. Sul
reddito che eccede quello
minimo determinato secondo le
modalità di cui al comma 4
non sono dovuti contributi
previdenziali per la parte
eccedente il minimale
reddituale; se il
contribuente intende
versare comunque i
contributi, gli stessi sono
commisurati sulla parte
eccedente il minimale
reddituale. |
8. Ai fini della
determinazione agevolata
delle imposte sul reddito, in
previsione del completamento
della riforma della imposta
sul reddito, sull'eccedenza
del reddito d'impresa o di
lavoro autonomo dichiarato
nei periodi d'imposta oggetto
di concordato, rispetto a
quello relativo al periodo
d'imposta in corso al 1^
gennaio 2001, determinato
tenendo conto del comma 7,
l'imposta è determinata
separatamente applicando
l'aliquota del 23 per cento.
L'aliquota da applicare è
pari al 33 per cento, per i
soggetti di cui all'articolo
87 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché per gli
altri soggetti qualora il
reddito d'impresa o di lavoro
autonomo relativo al periodo
d'imposta in corso all'1
gennaio 2001 risulti
superiore 100 mila euro. Per
i soggetti che, relativamente
al periodo d'imposta in corso
alla data del 1^ gennaio
2003, effettuano
l'adeguamento in
dichiarazione previsto dal
comma 6, secondo periodo, è
esente dalle imposte sul
reddito la eventuale quota di
reddito d'impresa o di lavoro
autonomo che eccede quello
relativo al periodo d'imposta
in corso al 1^ gennaio 2001,
calcolato tenendo conto anche
di quanto previsto dal comma
7, incrementato del 7 per
cento. Sulla quota di reddito
incrementale che eccede il
reddito minimo determinato
secondo le modalità di cui al
comma 13, non sono dovuti
contributi previdenziali per
la parte eccedente il
minimale reddituale, salva la
facoltà, per il contribuente
che vi abbia interesse, di
tenerne conto a tali fini. |
8. Per i soggetti che si
avvalgono del concordato
preventivo, i redditi
d'impresa e di lavoro
autonomo possono essere
oggetto di accertamento ai
fini tributari e contributivi
esclusivamente in base agli
articoli 39, primo comma,
lettere a), b), c) e
d), primo periodo, e
secondo comma, lettera
c), 40 e 41-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Restano altresì
applicabili le disposizioni
di cui all'articolo 54, commi
secondo, primo periodo,
terzo, quarto e quinto, del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, nonché quelle
previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre
1997, n. 441. |
9. A partire dalle
operazioni poste in essere
dalla data di presentazione
della comunicazione di
adesione ai sensi del comma 3
e fino alla fine del periodo
d'imposta in corso al 1^
gennaio 2004, sono sospesi
gli obblighi tributari di
emissione dello scontrino
fiscale e della ricevuta
fiscale, di cui all'articolo
12, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, nonché
della fattura a favore di
soggetti non esercenti
attività d'impresa o di
lavoro autonomo; resta ferma
la determinazione
dell'imposta sul valore
aggiunto periodicamente
dovuta da calcolare tenendo
conto dell'imposta relativa
alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi
effettuate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia
delle entrate di approvazione
del modello di dichiarazione
annuale sono definite le
modalità di separata
indicazione delle cessioni di
beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nei
confronti dei consumatori
finali e di soggetti titolari
di partita IVA. 10. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. |
9. Il contribuente
che non soddisfa la
condizione di cui al comma 4
lo comunica nella
dichiarazione dei redditi; in
questo caso: a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3; b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata data la comunicazione. |
10. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto è abrogato
l'articolo 11, comma 6, del
decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. 11. Nell'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "pari al cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al centocinquanta". 12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che: a) non erano in attività il 31 dicembre 2000; b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio 2001, o per quello in corso al 1^ gennaio 2003; d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. 13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate. 14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico. |
11. Il mancato
raggiungimento del limite di
ricavi o compensi indicato
nel comma 6 comporta la
decadenza, per tutti i
periodi d'imposta oggetto di
concordato, dei benefici
previsti dai commi 8, 9 e 10.
In tal caso l'ufficio emette
accertamento parziale, ai
sensi dell'articolo
41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e
dell'articolo 54, quinto
comma del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633,
sulla base dell'ammontare
minimo dei ricavi o compensi
previsto dal comma 6. 12. I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio 2004, non soddisfano la condizione richiesta dal comma 6, segnalano tale circostanza nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, ai fini dell'emissione dell'accertamento parziale di cui al comma 11, l'Agenzia delle entrate attiva il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riferimento alle ragioni che hanno impedito il rispetto della predetta condizione. In presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, debitamente documentati, l'ufficio non emette l'accertamento di cui al comma 11. 13. I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione pari al 7; ed ulteriormente incrementato; per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione del 3,5, rispetto al periodo d'imposta precedente. Ferma restando l'applicazione dell'incremento percentuale di cui al periodo precedente, i predetti benefici operano sempreché venga dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a 1.000 euro in ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato. Le condizioni predette possono essere soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi |
15. Le
disposizioni del presente
articolo non incidono
sull'esercizio della delega
legislativa di cui
all'articolo 3, comma 1,
lettera e), numero 3),
della legge 7 aprile 2003, n.
80. L'adesione al concordato
preventivo si esprime
mediante comunicazione resa
tra il 1^ gennaio e il 16
marzo 2004. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia
delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite
le modalità di presentazione
della comunicazione di
adesione e dell'adeguamento
di cui al comma 5. |
precedenti, gli obblighi di
documentazione, sospesi ai
sensi del comma 8, riprendono
a decorrere dalla data di
scadenza del termine per la
presentazione della
dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta
per il quale è venuta meno la
condizione prevista dal
presente comma. 14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che: a) hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2000; b) relativamente al periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro; c) relativamente ai periodi d'imposta 2001 ovvero 2003, hanno applicato il regime previsto dall'articolo 3, commi da 171 a 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero quello previsto dall'articolo 13 o 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 15. I soggetti di cui al comma 1 decadono dai benefici previsti dai commi 8, 9 e 10, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato, qualora: a) sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 39, secondo comma, lettere c) e d-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e corrispettivi documentati. 16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. 17. La sospensione dell'esercizio dell'attività, ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, prevista dall'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato, siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica |
se i corrispettivi non
documentati sono
complessivamente inferiori a
500 euro. Il presente comma
non si applica alle
violazioni constatate prima
della data di entrata in
vigore del presente
decreto. 18. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80. |
|
|
1. Al decreto-legge
24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2003, n. 212, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
a) nei commi
2 e 2-bis dell'articolo
1, le parole: "16 ottobre
2003", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle
seguenti: "16 marzo 2004"; |
a) identica; |
b) nello
stesso comma 2 dell'articolo
1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", anche con
riferimento alle date di
versamento degli eventuali
pagamenti rateali, ferma
restando la decorrenza degli
interessi dal 17 ottobre
2003."; |
b) identica; |
c) nel comma
2-sexies, il primo
periodo è sostituito dal
seguente: "Per i contribuenti
che non provvedono, in base
alle disposizioni del comma
2, ad effettuare, entro il 16
marzo 2004, versamenti utili
per la definizione di cui
all'articolo 15 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, il
termine per la proposizione
del ricorso avverso atti
dell'amministrazione
finanziaria, di cui al comma
8 dello stesso articolo 15, è
fissato al 18 marzo 2004.";
nel medesimo comma, secondo
periodo, le parole: "16
ottobre 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 marzo
2004". |
c) nel comma
2-sexies dell'articolo
1, il primo periodo è
sostituito dai
seguenti: "Per i
contribuenti che non
provvedono, in base alle
disposizioni del comma 2, ad
effettuare, entro il 16 marzo
2004, versamenti utili per la
definizione di cui
all'articolo 15 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, il
termine per la proposizione
del ricorso avverso atti
dell'amministrazione
finanziaria, di cui al comma
8 dello stesso articolo 15, è
fissato al 18 marzo 2004.
E' sospeso fino al 18
marzo 2004 il termine per il
perfezionamento della
definizione di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, relativamente agli
inviti al contraddittorio di
cui al comma 1 del citato
articolo 15 della legge n.
289 del 2002"; nel
medesimo comma, secondo
periodo, le parole: "16
ottobre 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 marzo
2004". |
2. Nel comma 2-ter
dell'articolo 12 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: "16 ottobre 2003" e
"16 settembre 2003" sono
sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "16 marzo
2004" e "16 febbraio
2004". |
2. Identico. |
3. Nell'articolo 16,
comma 6, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, come
modificato, da ultimo,
dall'articolo 1, comma 1,
secondo periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2003, n. 212, le
parole: "30 novembre 2003",
ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti:
"30 aprile 2004"; nello
stesso articolo 16, comma 8,
primo periodo, le parole: "1^
marzo 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "16 maggio
2004". |
3. Identico. |
4. Le penalità
previste a carico dei
soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 3, commi
1 e 11, del decreto del
Presidente della Repubblica
del 22 luglio 1998, n. 322,
per la tardiva o errata
trasmissione telematica delle
dichiarazioni ricevute dai
predetti soggetti fino al 31
dicembre 2000, sono ridotte
ad una somma pari al
cinquanta per cento
dell'importo risultante
dall'applicazione dei criteri
di calcolo fissati nelle
relative convenzioni. |
4. Le penalità
previste a carico dei
soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 3, commi
1 e 11, del decreto del
Presidente della Repubblica
del 22 luglio 1998, n. 322,
per la tardiva o errata
trasmissione telematica delle
dichiarazioni ricevute dai
predetti soggetti fino al 31
dicembre 2002, sono
ridotte ad una somma pari al
dieci per cento
dell'importo risultante
dall'applicazione dei criteri
di calcolo fissati nelle
relative convenzioni. |
5. Il beneficio
previsto dal comma 4 si
applica a condizione che il
versamento della penalità
ridotta avvenga entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto. |
5. Il beneficio
previsto al comma 4 si
applica a condizione che il
versamento della penalità
ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. |
6. Il beneficio previsto
dal comma 4 non si applica
alle penalità già versate
o regolate contabilmente
alla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto. |
6. Il beneficio previsto
dal comma 4 non si applica
alle penalità già versate
alla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto. 6-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni. 6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalità ridotte avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. 6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
|
|
1. Al decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
a) nell'articolo
19, terzo comma, la lett.
e) è sostituita dalla
seguente: "e)
operazioni non soggette
all'imposta per effetto delle
disposizioni di cui al primo
comma dell'articolo 74,
concernente disposizioni
relative a particolari
settori."; |
a) nell'articolo
19, terzo comma, la
lettera e) è
sostituita dalla seguente:
"e) operazioni non
soggette all'imposta per
effetto delle disposizioni di
cui al primo comma
dell'articolo 74, concernente
disposizioni relative a
particolari settori."; |
b) nell'articolo
68, primo comma, la lett.
c-bis) è soppressa; |
b) nell'articolo
68, primo comma, la
lettera c-bis) è
soppressa; |
c) nell'articolo
70, dopo il quinto comma, è
aggiunto il seguente: "Alle
importazioni di beni indicati
nell'ottavo e nel nono comma
dell'articolo 74, concernente
relative a particolari
settori, si applicano le
disposizioni di cui al comma
precedente,"; |
c) nell'articolo
70, dopo il quinto comma, è
aggiunto il seguente: "Alle
importazioni di beni indicati
nel settimo e
nell'ottavo comma
dell'articolo 74, concernente
disposizioni relative a
particolari settori, si
applicano le disposizioni di
cui al comma precedente,"; |
d) nell'articolo
74: |
d) identico: |
1) l'ottavo comma
è sostituito dal seguente:
"Per le cessioni di rottami,
cascami e avanzi di metalli
ferrosi e dei relativi
lavori, di carta da macero,
di stracci e di scarti di
ossa, di pelli, di vetri, di
gomma e plastica,
intendendosi comprese anche
quelle relative agli
anzidetti beni che siano
stati ripuliti, selezionati,
tagliati, compattati,
lingottati o sottoposti ad
altri trattamenti atti a
facilitarne l'utilizzazione,
il trasporto e lo stoccaggio
senza modificarne la natura,
al pagamento dell'imposta è
tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta
nel territorio dello Stato.
La fattura, emessa dal
cedente senza addebito
dell'imposta, con
l'osservanza delle
disposizioni di cui agli
artt. 21 e seguenti e con
l'indicazione della norma di
cui al presente comma, deve
essere integrata dal
cessionario con l'indicazione
dell'aliquota e della
relativa imposta e deve
essere annotata nel registro
di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento
ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici
giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese;
lo stesso documento, ai fini
della detrazione, è annotato
anche nel registro di cui
all'articolo 25. Agli effetti
della limitazione contenuta
nel terzo comma dell'articolo
30 le cessioni sono
considerate operazioni
imponibili. Le disposizioni
di cui al presente comma si
applicano anche per le
cessioni dei semilavorati di
metalli ferrosi di cui alle
seguenti voci della tariffa
doganale comune vigente al 31
dicembre 2003: |
1) il
settimo comma è sostituito
dal seguente: "Per le
cessioni di rottami, cascami
e avanzi di metalli ferrosi e
dei relativi lavori, di carta
da macero, di stracci e di
scarti di ossa, di pelli, di
vetri, di gomma e plastica,
intendendosi comprese anche
quelle relative agli
anzidetti beni che siano
stati ripuliti, selezionati,
tagliati, compattati,
lingottati o sottoposti ad
altri trattamenti atti a
facilitarne l'utilizzazione,
il trasporto e lo stoccaggio
senza modificarne la natura,
al pagamento dell'imposta è
tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta
nel territorio dello Stato.
La fattura, emessa dal
cedente senza addebito
dell'imposta, con
l'osservanza delle
disposizioni di cui agli
articoli 21 e seguenti
e con l'indicazione della
norma di cui al presente
comma, deve essere integrata
dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e
della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro
di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento
ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici
giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese;
lo stesso documento, ai fini
della detrazione, è annotato
anche nel registro di cui
all'articolo 25. Agli effetti
della limitazione contenuta
nel terzo comma dell'articolo
30 le cessioni sono
considerate operazioni
imponibili. Le disposizioni
di cui al presente comma si
applicano anche per le
cessioni dei semilavorati di
metalli ferrosi di cui alle
seguenti voci della tariffa
doganale comune vigente al 31
dicembre 2003: |
a) ghise gregge e
ghise specolari in pani,
salmoni o altre forme
primarie (v.d. 72.01); |
a) identica; |
b) ferro-leghe
(v.d. 72.02); |
b) identica; |
c) prodotti
ferrosi ottenuti per
riduzione diretta di minerali
di ferro ed altri prodotti
ferrosi spugnosi, in pezzi,
palline o forme simili; ferro
di purezza minima in peso, di
99,94, in pezzi, in palline o
forme simili (v.d. 72.03); |
c) identica; |
d) graniglie e
polveri, di ghisa greggia, di
ghisa specolare, di ferro o
di acciaio (v.d. 72.05)"; |
d) identica; |
1-bis)
all'ottavo comma è aggiunta
la seguente lettera: "e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)"; |
2) i commi decimo e
undicesimo sono soppressi. |
2) i commi nono
e decimo sono
abrogati. |
2. Nell'articolo 42,
comma 1, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, sono
soppresse le parole: "non
soggetta", nonché le parole:
"e 74, commi ottavo e
nono". |
2. Identico. |
1. Nell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nella prima ipotesi, copia della dichiarazione deve essere inviata entro quindici giorni, a cura del cedente o del prestatore, all'Ufficio dell'entrate competente nei confronti del dichiarante. Entro trenta giorni dalla ricezione l'Ufficio, ove dalle informazioni in suo possesso rilevi specifiche anomalie, interessa il Comando della Guardia di finanza territorialmente competente per accertare l'esistenza del dichiarante e l'effettività delle operazioni dal medesimo effettuate, nonché la sussistenza dei requisiti per acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del presente comma. Nella seconda ipotesi analoga richiesta deve essere avanzata alla Guardia di finanza, in presenza degli stessi presupposti, dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane.". |
|
2. L'articolo 10,
ultimo periodo, del D.P.R. 7
dicembre 2001, n. 435, è
sostituito dai seguenti: "I
medesimi contribuenti, entro
il 15 del mese successivo,
comunicano
all'Amministrazione
finanziaria, anche per via
telematica, in apposito
elenco, l'ammontare di
riferimento delle
esportazioni, delle
operazioni assimilate e delle
operazioni comunitarie e
quello degli acquisti e delle
importazioni, effettuati in
ciascun mese, senza pagamento
dell'imposta, con
l'indicazione dei soggetti
con i quali tali operazioni
sono intercorse. Gli uffici,
ove dalle informazioni in
loro possesso ritengano
sussistere motivi per
considerare non operativi
ovvero inesistenti i soggetti
obbligati all'invio degli
elenchi di cui al precedente
periodo, entro trenta giorni
dal ricevimento, chiedono ai
Comandi della Guardia di
finanza territorialmente
competenti l'esecuzione di
specifici controlli a
riguardo. Il mancato invio
dell'elenco, fatte salve le
sanzioni applicabili,
comporta l'inserimento degli
inadempienti in un apposito
piano di controllo da parte
dell'Amministrazione
finanziaria.". 3. All'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis). E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare copia della dichiarazione d'intento all'Ufficio delle entrate competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.". |
|
|
1. Per consentire la
notificazione di atti e di
iscrizioni a ruolo fondati su
dati validati, conseguente
alla esatta individuazione
dei soggetti che nulla più
devono per avere fatto
ricorso agli istituti di
definizione di cui
all'articolo
5-quinquies del
decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, nonché
all'articolo 13 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, in
deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000,
n. 212, i termini di cui
all'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, e
successive modificazioni,
relativi ai rimborsi ed ai
recuperi delle tasse dovute
per effetto dell'iscrizione
dei veicoli o autoscafi nei
pubblici registri e dei
relativi interessi e
penalità, che scadono nel
periodo tra la data di
entrata in vigore del
presente decreto ed il 31
dicembre 2005, sono differiti
a tale ultima data. |
Identico. |
|
|
1. Al decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) nell'articolo
213: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione."; 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi |
a) identica; |
inutilmente i termini per
la loro proposizione, è
divenuto definitivo il
provvedimento di confisca, il
custode del veicolo
trasferisce il mezzo, a
proprie spese e in condizioni
di sicurezza per la
circolazione stradale, presso
il luogo individuato dal
prefetto ai sensi delle
disposizioni dell'articolo
214-bis. Decorso
inutilmente il suddetto
termine, il trasferimento del
veicolo è effettuato a cura
dell'organo accertatore e a
spese del custode, fatta
salva l'eventuale denuncia di
quest'ultimo all'autorità
giudiziaria qualora si
configurino a suo carico
estremi di reato. Le cose
confiscate sono
contrassegnate dal sigillo
dell'ufficio cui appartiene
il pubblico ufficiale che ha
proceduto al sequestro. Con
decreto dirigenziale, di
concerto fra il Ministero
dell'interno e l'Agenzia del
demanio, sono stabilite le
modalità di comunicazione,
tra gli uffici interessati,
dei dati necessari
all'espletamento delle
procedure di cui al presente
articolo. |
2-ter.
All'autore della violazione o
ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente
obbligati che rifiutino di
trasportare o custodire, a
proprie spese, il veicolo,
secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di
polizia, si applica la
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 1549,37 a euro 6197,48,
nonché la sanzione
amministrativa accessoria
della sospensione della
patente di guida da uno a tre
mesi. In questo caso l'organo
di polizia indica nel verbale
di sequestro i motivi che non
hanno consentito
l'affidamento in custodia del
veicolo e ne dispone la
rimozione ed il trasporto in
un apposito luogo di custodia
individuato ai sensi delle
disposizioni dell'articolo
214-bis. La
liquidazione delle somme
dovute alla depositeria
spetta alla prefettura -
ufficio territoriale del
Governo. Divenuto definitivo
il provvedimento di confisca,
la liquidazione degli importi
spetta all'Agenzia del
demanio, a decorrere dalla
data di trasmissione del
provvedimento da parte del
prefetto. |
2-quater.
Nelle ipotesi di cui al comma
2-ter, l'organo di
polizia provvede con il
verbale di sequestro a dare
avviso scritto che, decorsi
dieci giorni, la mancata
assunzione della custodia del
veicolo da parte del
proprietario o, in sua vece,
di altro dei soggetti
indicati nell'articolo 196 o
dell'autore della violazione,
determinerà l'immediato
trasferimento in proprietà al
custode, anche ai soli fini
della rottamazione nel caso
di grave danneggiamento o
deterioramento. L'avviso è
notificato dall'organo di
polizia che procede al
sequestro contestualmente al
verbale di sequestro. Il
termine di dieci giorni
decorre dalla data della
notificazione del verbale di
sequestro al proprietario del
veicolo o ad uno dei soggetti
indicati nell'articolo 196.
Decorso inutilmente il
predetto termine, l'organo
accertatore trasmette gli
atti al prefetto, il quale
entro i successivi 10 giorni,
verificata la correttezza
degli atti, dichiara il
trasferimento in proprietà,
senza oneri, del veicolo al
custode, con conseguente
cessazione di qualunque onere
e spesa di custodia a carico
dello Stato. |
L'individuazione del
custode-acquirente avviene
secondo le disposizioni
dell'articolo 214-bis.
La somma ricavata
dall'alienazione è
depositata, sino alla
definizione del procedimento
in relazione al quale è stato
disposto il sequestro, in un
autonomo conto fruttifero
presso la tesoreria dello
Stato. In caso di confisca,
questa ha ad oggetto la somma
depositata; in ogni altro
caso la medesima somma è
restituita all'avente
diritto. Per le altre cose
oggetto del sequestro in
luogo della vendita è
disposta la distruzione. Per
le modalità ed il luogo della
notificazione si applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 201, comma 3.
Ove risulti impossibile, per
comprovate difficoltà
oggettive, procedere alla
notifica del verbale di
sequestro integrato
dall'avviso scritto di cui al
presente comma, la notifica
si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a
quello di affissione
dell'atto nell'albo del
comune dov'è situata la
depositeria."; |
3) il comma 3 è
sostituito dal seguente: "3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio."; |
4) il comma 5 è
abrogato; |
"1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è | "1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è |
rimosso a cura
dell'ufficio da cui dipende
l'organo di polizia che ha
accertato la violazione
ovvero di uno degli organi di
polizia stradale di cui
all'art. 12, comma 1. Il
documento di circolazione è
trattenuto presso l'organo di
polizia, con menzione nel
verbale di contestazione.
All'autore della violazione o
ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente
obbligato che rifiuti di
trasportare o custodire, a
proprie spese, il veicolo,
secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di
polizia, si applica la
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
euro 656,25 a euro 2628,15,
nonché la sanzione
amministrativa accessoria
della sospensione della
patente di guida da uno a tre
mesi. L'organo di polizia che
procede al fermo dispone la
rimozione del veicolo ed il
suo trasporto in un apposito
luogo di custodia,
individuato ai sensi delle
disposizioni dell'articolo
214-bis, secondo le
modalità previste dal
regolamento. Di ciò è fatta
menzione nel verbale di
contestazione della
violazione. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme
sul sequestro dei veicoli,
ivi comprese quelle di cui
all'articolo 213, comma
2-quater, e quelle per
il pagamento ed il recupero
delle spese di custodia."; |
rimosso a cura
dell'ufficio da cui dipende
l'organo di polizia che ha
accertato la violazione
ovvero di uno degli organi di
polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma
1. Il documento di
circolazione è trattenuto
presso l'organo di polizia,
con menzione nel verbale di
contestazione. All'autore
della violazione o ad uno dei
soggetti con il medesimo
solidalmente obbligato che
rifiuti di trasportare o
custodire, a proprie spese,
il veicolo, secondo le
prescrizioni fornite
dall'organo di polizia, si
applica la sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da euro 656,25 a
euro 2628,15, nonché la
sanzione amministrativa
accessoria della sospensione
della patente di guida da uno
a tre mesi. L'organo di
polizia che procede al fermo
dispone la rimozione del
veicolo ed il suo trasporto
in un apposito luogo di
custodia, individuato ai
sensi delle disposizioni
dell'articolo 214-bis,
secondo le modalità previste
dal regolamento. Di ciò è
fatta menzione nel verbale di
contestazione della
violazione. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme
sul sequestro dei veicoli,
ivi comprese quelle di cui
all'articolo 213, comma
2-quater, e quelle per
il pagamento ed il recupero
delle spese di
custodia."; |
c) dopo
l'articolo 214, è aggiunto il
seguente: "Art. 214-bis. - (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca). 1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio. |
c) identica. |
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà |
dei veicoli sottoposti a
sequestro amministrativo o a
fermo, per i veicoli
confiscati l'alienazione si
perfeziona con la notifica al
custode-acquirente,
individuato ai sensi del
comma 1, del provvedimento
dal quale risulta la
determinazione
all'alienazione da parte
dell'Agenzia del demanio. Il
provvedimento notificato è
comunicato al pubblico
registro automobilistico
competente per
l'aggiornamento delle
iscrizioni. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.". |
2. I veicoli giacenti
presso le depositerie
autorizzate a seguito
dell'applicazione di misure
di sequestro e sanzioni
accessorie previste dal
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero quelli
non alienati per mancanza di
acquirenti, purché
immatricolati per la prima
volta da oltre cinque anni e
privi di interesse storico e
collezionistico, comunque
custoditi da oltre due anni
alla data del 30 settembre
2003, anche se non
confiscati, sono alienati,
anche ai soli fini della
rottamazione, mediante
cessione al soggetto titolare
del deposito. La cessione è
disposta sulla base di
elenchi di veicoli
predisposti dal prefetto
anche senza documentazione
dello stato di conservazione.
I veicoli sono individuati
secondo il tipo, il modello
ed il numero di targa o
telaio. |
2. Identico. |
3. All'alienazione ed
alle attività ad essa
funzionali e connesse
procedono congiuntamente il
Ministero dell'interno e
l'Agenzia del demanio,
secondo modalità stabilite
con decreto dirigenziale di
concerto tra le due
Amministrazioni. |
3. Identico. |
4. Il corrispettivo
dell'alienazione è
determinato dalle
Amministrazioni procedenti in
modo cumulativo per il totale
dei veicoli che ne sono
oggetto, tenuto conto del
tipo e delle condizioni dei
veicoli, dell'ammontare delle
somme dovute al
depositario-acquirente,
computate secondo i criteri
stabiliti nel comma 6, in
relazione alle spese di
custodia, nonché degli
eventuali oneri di
rottamazione che possono
gravare sul medesimo
depositario-acquirente. |
4. Identico. |
5. L'alienazione del
veicolo si perfeziona con la
notifica al
depositario-acquirente del
provvedimento dal quale
risulta la determinazione
all'alienazione da parte
dell'Amministrazione
procedente, anche
relativamente ad elenchi di
veicoli. Il provvedimento
notificato è comunicato al
pubblico registro
automobilistico competente
per l'aggiornamento delle
iscrizioni, senza oneri. |
5. Identico. |
6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli | 6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro |
ed i rimorchi di massa
complessiva superiore a 3,5
tonnellate. Gli importi sono
progressivamente ridotti del
venti per cento per ogni
ulteriore anno, o frazione di
esso, di custodia del
veicolo, salva l'eventuale
intervenuta prescrizione
delle somme dovute. Le somme
complessivamente riconosciute
come dovute sono versate in
cinque ratei costanti annui;
la prima rata è corrisposta
nell'anno 2004. |
30,00 per gli autoveicoli
ed i rimorchi di massa
complessiva superiore a 3,5
tonnellate. Gli importi sono
progressivamente ridotti del
venti per cento per ogni
ulteriore anno, o frazione di
esso, di custodia del
veicolo, salva l'eventuale
intervenuta prescrizione
delle somme dovute. Le somme
complessivamente riconosciute
come dovute sono versate in
cinque ratei costanti annui;
la prima rata è corrisposta
nell'anno 2004. |
7. Se risultano vizi
relativi alla notificazione
degli atti del procedimento
sanzionatorio non si procede,
nei confronti del
trasgressore, al recupero
delle spese di custodia
liquidate. |
7. Identico. |
8. Nei casi previsti
dal presente articolo, la
prescrizione del diritto alla
riscossione delle somme
dovute a titolo di sanzione
amministrativa, nonché il
mancato recupero, nei
confronti del trasgressore,
delle spese di trasporto e di
custodia, non determinano
responsabilità contabile. |
8. Identico. |
9. Le operazioni di
rottamazione o di alienazione
dei veicoli oggetto della
disciplina di cui al presente
articolo sono esenti dal
pagamento di qualsiasi
tributo od onere ai fini
degli adempimenti relativi
alle formalità per
l'annotazione nei pubblici
registri. |
9. Identico. |
10. Le procedure di
alienazione o rottamazione
straordinaria che, alla data
di entrata in vigore del
presente decreto, sono state
avviate dalle singole
prefetture - uffici
territoriali del Governo,
qualora non ancora concluse,
sono disciplinate dalle
disposizioni del presente
articolo. In questo caso i
compensi dovuti ai custodi e
non ancora liquidati sono
determinati ai sensi del
comma 6, anche sulla base di
una autodichiarazione del
titolare della depositeria,
salvo che a livello locale
siano state individuate
condizioni di pagamento meno
onerose per l'erario. |
10. Identico. |
11. In relazione ai
veicoli, diversi da quelli
oggetto della disciplina
stabilita dal presente
articolo, che alla data di
entrata in vigore del
presente decreto sono
giacenti presso le
depositerie autorizzate a
seguito dell'applicazione di
misure di sequestro o di
fermo previste dal decreto
legislativo n. 285 del 1992,
l'organo di polizia che ha
proceduto al sequestro o al
fermo notifica al
proprietario l'avviso
previsto dal comma
2-quater dell'articolo
213 del predetto decreto
legislativo, introdotto dal
comma 1, lettera a), n.
2) del presente articolo, con
l'esplicito avvertimento che,
in caso di rifiuto della
custodia del veicolo a
proprie spese, si procederà,
altresì, all'applicazione
della sanzione amministrativa
pecuniaria e della sanzione
amministrativa accessoria
previste, al riguardo, dal
comma 2-ter del
predetto articolo 213,
introdotto dal comma 1,
lettera a), n. 2) del
presente articolo. Il termine
di dieci giorni, dopo il cui
inutile decorso si verifica
il trasferimento della
proprietà del veicolo al
custode, decorre dalla data
della notificazione
dell'avviso. La somma
ricavata dall'alienazione è
depositata, sino alla
definizione del procedimento
in relazione al quale è stato
disposto il sequestro o il
fermo, in un autonomo conto
fruttifero presso la
tesoreria dello Stato. In
caso di confisca, questa ha
ad oggetto la somma
depositata; in ogni
altro caso la somma
depositata; è
restituita all'avente
diritto. |
11. In relazione ai
veicoli, diversi da quelli
oggetto della disciplina
stabilita dal presente
articolo, che alla data di
entrata in vigore del
presente decreto sono
giacenti presso le
depositerie autorizzate a
seguito dell'applicazione di
misure di sequestro o di
fermo previste dal decreto
legislativo n. 285 del 1992,
l'organo di polizia che ha
proceduto al sequestro o al
fermo notifica al
proprietario l'avviso
previsto dal comma
2-quater dell'articolo
213 del predetto decreto
legislativo, introdotto dal
comma 1, lettera a), n.
2) del presente articolo, con
l'esplicito avvertimento che,
in caso di rifiuto della
custodia del veicolo a
proprie spese, si procederà,
altresì, all'applicazione
della sanzione amministrativa
pecuniaria e della sanzione
amministrativa accessoria
previste, al riguardo, dal
comma 2-ter del
predetto articolo 213,
introdotto dal comma 1,
lettera a), n. 2) del
presente articolo. Il termine
di dieci giorni, dopo il cui
inutile decorso si verifica
il trasferimento della
proprietà del veicolo al
custode, decorre dalla data
della notificazione
dell'avviso. La somma
ricavata dall'alienazione è
depositata, sino alla
definizione del procedimento
in relazione al quale è stato
disposto il sequestro o il
fermo, in un autonomo conto
fruttifero presso la
tesoreria dello Stato. In
caso di confisca, questa ha
ad oggetto la somma
depositata; in ogni altro
caso la somma depositata è
restituita all'avente
diritto. |
12. Nelle ipotesi
disciplinate dagli articoli
213, comma 2-quater, e
214, comma 1, ultimo periodo,
del decreto legislativo n.
285 del 1992, rispettivamente
introdotto e sostituito dal
presente articolo, fino alla
stipula delle convenzioni
previste dall'articolo
214-bis del medesimo
decreto legislativo,
introdotto dal presente
articolo, l'alienazione o la
rottamazione dei veicoli
continuano ad essere
disciplinate dalle
disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del
presente decreto. |
12. Identico. |
13. Dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto sono
abrogate le disposizioni di
cui all'articolo 49, commi 1,
lettere a), b) e
c), e 2, e all'articolo
50 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nonché le
disposizioni degli articoli
395, 397, comma 5, e 398,
comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495. |
13. Identico. |
|
|
1. Dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, la
disposizione di cui
all'articolo 3, comma 4,
primo periodo, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, trova applicazione
anche relativamente al
pagamento delle imposte di
consumo di cui all'articolo
62 del medesimo testo unico
nonché, dalla data della
relativa istituzione, del
contributo di cui agli
articoli 6 e 7 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16. Per
l'anno 2003, il decreto di
cui all'articolo 3, comma 4,
del decreto legislativo n.
504 del 1995 è adottato non
oltre il 22 novembre dello
stesso anno e l'acconto, di
misura non inferiore al 99
per cento: |
1. Dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, la
disposizione di cui
all'articolo 3, comma 4,
primo periodo, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, trova applicazione
anche relativamente al
pagamento delle imposte di
consumo di cui all'articolo
62 del medesimo testo unico
nonché, dalla data della
relativa istituzione, del
contributo di cui agli
articoli 6 e 7 del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16. Per
l'anno 2003, il decreto di
cui all'articolo 3, comma 4,
del decreto legislativo n.
504 del 1995 è adottato non
oltre il 22 novembre dello
stesso anno e l'acconto, di
misura non inferiore al
98 per cento: |
a) per gli oli
minerali, escluso il gas
metano, relativamente alla
seconda quindicina del mese
di dicembre, è riferito
all'accisa dovuta per i
prodotti immessi in consumo
nel periodo dall'1 al 15
dicembre; |
a) identica; |
b) per i
prodotti di cui all'articolo
62 del citato decreto
legislativo n. 504, relativo
al mese di dicembre, è
riferito all'imposta dovuta
per le immissioni in consumo
relative al mese di
novembre. |
b) identica. |
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalità di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme incassate, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti |
2. Identico. |
quanto alla facoltà di
concedere rateazioni e
dilazioni ai sensi della
normativa vigente, nonché, in
caso di mancato spontaneo
pagamento del debitore, alla
formazione dei ruoli ai fini
della riscossione
coattiva. |
3. Gli eventuali
trasferimenti a favore degli
enti di cui al comma 2 sono
ridotti, per l'anno 2004, di
500 milioni di euro. Con il
decreto di cui al comma 2 è
quantificato, per ciascuno
dei predetti enti,
l'ammontare della riduzione
dei trasferimenti. Tenuto
conto dell'esaurimento del
ciclo di efficacia delle
disposizioni in materia di
definizioni tributarie
agevolate, di cui alla legge
27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, in
sede di definizione dell'atto
di indirizzo annuale, di cui
all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, valevole per l'anno
2004, si procede al nuovo
orientamento delle linee
dell'azione accertatrice
delle strutture
dell'Amministrazione
finanziaria al fine di
rafforzare
significativamente, a
decorrere dallo stesso anno,
i risultati dell'attività di
controllo tributario. |
3. Identico. |
4. All'articolo 2,
comma primo, della legge 13
luglio 1965, n. 825, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le
richieste sono corredate, in
relazione ai volumi di
vendita di ciascun prodotto,
da una scheda rappresentativa
degli effetti
economico-finanziari
conseguenti alla variazione
proposta.". Tale disposizione
trova applicazione anche nei
riguardi delle richieste
formulate anteriormente alla
data di entrata in vigore del
presente decreto e per le
quali, fino alla medesima
data, non è stato ancora
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale il relativo
provvedimento di
accoglimento; in relazione a
tali richieste, il termine
per la conclusione del
procedimento di valutazione,
da parte dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di
Stato, riprende a decorrere
per intero dalla data in cui
perviene alla predetta
Amministrazione, per ciascuna
richiesta, la scheda di cui
al primo periodo del presente
comma. Nell'articolo 21,
comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le
parole: "30 aprile 2003" sono
sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003". |
4. Identico. |
5. Al comma 1
dell'articolo 22 della legge
27 dicembre 2003, n. 289, le
parole: "entro il 31 dicembre
2003" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31
ottobre 2004". |
5. Identico. |
6. Al comma 6
dell'articolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive
modificazioni ed
integrazioni, le parole: "la
durata di ciascuna partita"
sono sostituite dalle
seguenti: "la durata della
partita"; le parole: "a venti
volte il costo della singola
partita" sono sostituite
dalle seguenti: "a 50 euro";
le parole: "7.000 partite"
sono sostituite dalle
seguenti: "14.000 partite";
le parole: "90 per cento"
sono sostituite dalle
seguenti: "75 per cento". |
6. Al comma 6
dell'articolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive
modificazioni ed
integrazioni, le parole: "la
durata di ciascuna partita"
sono sostituite dalle
seguenti: "la durata della
partita"; le parole: "non
è inferiore a dieci secondi"
sono sostituite dalle
seguenti: "è compresa tra
sette e tredici secondi";
le parole: "a venti volte
il costo della singola
partita" sono sostituite
dalle seguenti: "a 50 euro";
le parole: "7.000 partite"
sono sostituite dalle
seguenti: "14.000 partite";
le parole: "90 per cento"
sono sostituite dalle
seguenti: "75 per cento". |
7. Al terzo periodo dell'articolo 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 | 7. Il termine del 1^ gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica |
giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: "dal
1^ gennaio 2004" sono
sostituite dalle seguenti:
"dal 1^ maggio 2004"; le
parole: "essi sono rimossi"
sono sostituite dalle
seguenti: "essi, entro il 31
maggio 2004, devono essere
demoliti. Con decreto
dirigenziale, il Ministero
dell'economia e delle
finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di
Stato definisce le modalità
per l'attuazione delle
disposizioni di cui al
periodo precedente. A
decorrere dal 1^ giugno 2004,
il possesso, a qualsiasi
titolo, di un apparecchio o
congegno di cui al presente
comma, non idoneo al gioco
lecito, determina, oltre alle
sanzioni previste dal comma
9, l'inefficacia di tutti i
nulla osta rilasciati al
gestore, ai sensi
dell'articolo 38, commi 2 e
5, della legge 14 dicembre
2000, n. 388, e successive
modificazioni e integrazioni.
In tal caso, all'autorità
amministrativa è preclusa la
possibilità di rilasciare al
gestore ulteriori nulla osta
ai sensi della medesima
disposizione per un periodo
di cinque anni." |
sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive
modificazioni, è prorogato
al 30 aprile 2004
relativamente ai soli
apparecchi e congegni di cui
al predetto comma 7, lettera
b), per i quali, entro
il 31 dicembre 2003, è stato
rilasciato il nulla osta di
cui all'articolo 14-bis,
comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, e
sono state assolte le
relative imposte. A decorrere
dal 1^ gennaio 2004, nei casi
in cui non è stato rilasciato
entro il 31 dicembre 2003 il
nulla osta di cui al periodo
precedente, e dal 1^ maggio
2004, nei casi in cui è stato
rilasciato il predetto nulla
osta, gli apparecchi e
congegni di cui al periodo
precedente non possono
consentire il prolungamento o
la ripetizione della partita
e, se non convertiti in uno
degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6,
ovvero comma 7, lettere a)
e c), del testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio
decreto n. 773 del 1931: a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia; c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni. |
7-bis.
Nell'articolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive
modificazioni, dopo il comma
7 è inserito il seguente: "7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali". |
8. Al comma 1
dell'articolo 14-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive
modificazioni e integrazioni,
dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: "A
decorrere dal 1^ gennaio
2004, le disposizioni di cui
al precedente periodo si
applicano, esclusivamente,
agli apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui
all'articolo 110, comma 7,
del citato testo unico.". |
8. Identico. |
9. Al comma 2
dell'articolo 14-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive
modificazioni ed
integrazioni, sono abrogate
le parole: "e per ciascuno di
quelli successivi". |
9. Identico. |
10. All'articolo
14-bis, comma 3, del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive
modificazioni ed
integrazioni, dopo le parole:
"per l'anno 2001 e per
ciascuno di quelli
successivi" sono aggiunte le
seguenti: "fino all'anno
2003". |
10. Identico. |
11. All'articolo
14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni ed
integrazioni, dopo il comma 3
è inserito il seguente:
"3-bis. Per gli
apparecchi e congegni di cui
all'articolo 110, comma 7,
del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive
modificazioni e integrazioni,
ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti la misura
dell'imponibile medio
forfetario annuo è, per
l'anno 2004 e per ciascuno di
quelli successivi, prevista
in: a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110; b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110; c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.". |
11. Identico. |
12. Il comma 4
dell'articolo 14-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive
modificazioni ed
integrazioni, è sostituito
dal seguente: "4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.". |
12. Identico. |
12-bis. Per la
definizione delle posizioni
dei concessionari incaricati
della raccolta di scommesse
sportive ai sensi dei
regolamenti emanati in
attuazione dell'articolo 3,
comma 230, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, si
applicano le disposizioni
dell'articolo 8, commi 5, 6,
7, 8 e 9 del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2003, n. 200, e del
decreto dirigenziale emanato
ai sensi del comma 7 sopra
indicato. |
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, | 13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, |
collegati in rete, si
applica un prelievo erariale
fissato in misura del 15
delle somme giocate. Per
l'anno 2004, fino al
collegamento in rete, per
ciascun apparecchio o
congegno è dovuto, a titolo
di acconto, un versamento
nella misura di 5.000 euro,
da effettuarsi
contestualmente alla
richiesta di nulla osta di
cui al comma 5 dell'articolo
38 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive
modificazioni ed
integrazioni. Con decreto
del Ministero dell'economia e
delle finanze -
Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, da
emanarsi entro il 31 gennaio
2004, sono definiti i termini
e le modalità di assolvimento
del prelievo erariale. |
si applica un prelievo
erariale unico fissato
in misura del 13,5 per
cento delle somme giocate.
Per l'anno 2004, fino al
collegamento in rete, è
dovuto, a titolo di
acconto: |
a) per gli
apparecchi per i quali è
richiesto, dal 1^ gennaio al
31 maggio 2004, il nulla
osta di cui al comma 5
dell'articolo 38 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, un
versamento di 4.200
euro, da effettuarsi in
due rate nella misura
di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; |
b) per gli
apparecchi per i quali è
richiesto, dal 1^ giugno al
31 ottobre 2004, il nulla
osta di cui al citato comma
5, un versamento di 2.700
euro, da effettuarsi in due
rate nella misura
di: 1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso; 2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio. 13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13. 13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi. |
13-quater. Al fine
di razionalizzare e
semplificare i compiti
amministrativi diretti a
contrastare comportamenti
elusivi del monopolio statale
dei giuochi, senza aggravio
degli adempimenti a carico
dei soggetti che intendono
svolgere manifestazioni a
premio, il Ministero delle
attività produttive trasmette
al Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di
Stato, all'atto del loro
ricevimento, copia delle
comunicazioni preventive di
avvio dei concorsi a premio
previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
2001, n. 430, nonché dei
relativi allegati. Entro
trenta giorni dal ricevimento
della copia delle
comunicazioni di cui al
periodo precedente, il
Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di
Stato, qualora individui
coincidenza tra il concorso a
premio e una attività di
giuoco riservato allo Stato,
lo dichiara con provvedimento
espresso, assegnando il
termine di cinque giorni per
la cessazione delle attività.
Il provvedimento è comunicato
al soggetto interessato e al
Ministero delle attività
produttive. Ferma
l'irrogazione delle sanzioni
amministrative ai sensi
dell'articolo 124, commi 1 e
4, del regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 5
giugno 1939, n. 973, e
successive modificazioni, e
salvo che il fatto
costituisca più grave reato,
la prosecuzione del concorso
a premio, nelle stesse forme
enunciate con la
comunicazione di cui al primo
periodo, è punita con
l'arresto fino ad un anno.
Con decreto interdirigenziale
del Ministero delle attività
produttive e del Ministero
dell'economia e delle
finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di
Stato sono rideterminate le
forme della comunicazione
preventiva di avvio dei
concorsi a premio, anche per
consentire la loro
trasmissione in via
telematica. Il Ministero
delle attività produttive e
il Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di
Stato, d'intesa fra loro,
stabiliscono, anche in vista
della completa
informatizzazione del
processo comunicativo,
adeguate modalità di
trasmissione della copia
delle comunicazioni di cui al
primo periodo del presente
comma. |
13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente |
subordinare il nulla osta
all'ottemperanza di
specifiche prescrizioni circa
le modalità di svolgimento
delle attività predette,
affinché le stesse non
risultino coincidenti con
attività di giuoco riservato
allo Stato. Ferma
l'irrogazione delle sanzioni
amministrative di cui al
citato regio decreto-legge 19
ottobre 1938, n. 1933, e
salvo che il fatto
costituisca più grave reato,
lo svolgimento delle attività
di cui al primo periodo, in
caso di diniego di nulla osta
ovvero senza l'osservanza
delle prescrizioni
eventualmente impartite, è
punito con l'arresto fino ad
un anno. 13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse. |
14. Con uno o più
decreti del Ministero
dell'economia e delle
finanze, adottati ai sensi
dell'articolo 16, comma 1,
della legge 13 maggio 1999,
n. 133, sono disciplinate le
nuove scommesse a
totalizzatore nazionale su
eventi diversi dalle corse
dei cavalli, secondo principi
di armonizzazione con la
disciplina organizzativa dei
concorsi pronostici su base
sportiva, di
razionalizzazione dei costi
di distribuzione, di
semplificazione della
disciplina delle citate
scommesse anche con
riferimento al profilo
impositivo, di salvaguardia
del prelievo a favore del
CONI e dell'erario, nonché di
tutela dello scommettitore,
destinando a premio una quota
non inferiore al 40 delle
somme raccolte. Il decreto o
i decreti di cui al presente
comma stabiliscono le date a
decorrere dalle quali sono
abrogate le tipologie di
scommesse a totalizzatore
nazionale disciplinate dai
decreti del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n.
174, e 2 agosto 1999, n. 278.
Il Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di
Stato, in attuazione delle
disposizioni dei decreti di
cui al presente comma,
definisce i requisiti tecnici
delle nuove scommesse a
totalizzatore nazionale su
eventi diversi dalle corse
dei cavalli. |
14. Identico. |
14-bis. Con
effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso
alla data del 1^ gennaio
2004, all'articolo 1, comma
5, ultimo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni,
dopo le parole: "sei viaggi
mensili," sono inserite le
seguenti: "o viaggi, ciascuno
con percorrenza superiore
alle cento miglia
marine". |
14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 |
del 31 dicembre 1988, si
intendono revocate ed
inefficaci, con l'estinzione
dei relativi giudizi. Qualora
questi siano stati già
definiti cessano le
procedure, anche coattive, di
riscossione delle sanzioni
irrogate. 14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti purché specificamente approvate dal Ministero della salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali. 14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: "che abbiano la proprietà", sono inserite le seguenti: "o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto". 14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". |
14-septies. Le
disposizioni di cui
all'articolo 4 del
decreto-legge 27 febbraio
1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
aprile 1982, n. 187, si
applicano anche agli atti e
provvedimenti amministrativi
adottati dai sindaci, anche
in qualità di funzionari
delegati dalla regione
Friuli-Venezia Giulia, non
oltre la data del 31 dicembre
1991, diretti a realizzare
gli obiettivi debitamente
accertati dal comune,
previsti dalla legge per la
ricostruzione delle zone
colpite dagli eventi sismici
del 1976. 14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6". 14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: "non superiore a tre" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque". 14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di prima applicazione, del responsabile e dei docenti. 14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 maggio 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004". |
|
|
1. Alle distribuzioni
di utili accantonati a
riserva deliberate
successivamente al 30
settembre 2003 e sino alla
data di chiusura
dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2003, il credito
d'imposta di cui all'articolo
14, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, compete
unicamente secondo le
disposizioni degli articoli
11, comma 3-bis, e 94,
comma 1-bis, del
predetto testo unico e nel
limite del 51,51 per cento.
Agli acconti sui dividendi
deliberati ai sensi
dell'articolo 2433-bis
del codice civile compete
lo stesso regime fiscale
dell'utile distribuito o che
sarebbe stato distribuito
dall'assemblea che approva il
bilancio del relativo
esercizio. |
1. Alle distribuzioni
di utili accantonati a
riserva, ivi intendendosi
incluse le distribuzioni
sotto qualsiasi forma di
utili e di riserve formate
con utili, deliberate
successivamente al 30
settembre 2003 e sino alla
data di chiusura
dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2003, il credito
d'imposta di cui all'articolo
14, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, compete
unicamente secondo le
disposizioni degli articoli
11, comma 3-bis, e 94,
comma 1-bis, del
predetto testo unico e nel
limite del 51,51 per cento.
Agli acconti sui dividendi
deliberati ai sensi
dell'articolo 2433-bis
del codice civile compete
lo stesso regime fiscale
dell'utile distribuito o che
sarebbe stato distribuito
dall'assemblea che approva il
bilancio del relativo
esercizio. |
2. Le disposizioni
del comma 1 si applicano
anche alle distribuzioni di
utili deliberate prima del 30
settembre 2003 nel caso in
cui dopo il 1^ settembre 2003
è stata deliberata la
chiusura anticipata
dell'esercizio sociale. |
2. Le disposizioni
del comma 1 non si
applicano alle distribuzioni
di utili relativi al
periodo d'imposta chiuso
antecedentemente al 31
dicembre 2003, ad esclusione
di quelle deliberate prima
del 30 settembre 2003 nel
caso in cui dopo il 1^
settembre 2003 sia
stata deliberata la chiusura
anticipata dell'esercizio
sociale. |
|
|
1. Al decreto
legislativo 1^ aprile 1996,
n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) nell'articolo
6, comma 1, sono soppresse le
parole: "e che non siano
residenti negli Stati o
territori di cui all'art. 76,
comma 7-bis, del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come individuati dai
decreti di cui al medesimo
comma 7-bis"; |
a) nell'articolo
6, comma 1, sono soppresse le
parole: "e che non siano
residenti negli Stati o
territori di cui
all'articolo 76, comma
7-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come
individuati dai decreti di
cui al medesimo comma
7-bis"; |
b) nell'articolo
9, comma 2, alinea, le
parole: "una banca o una
società di intermediazione
mobiliare, residente nel
territorio dello Stato,
ovvero una stabile
organizzazione in Italia di
banche o di società di
intermediazione mobiliare
estere non residenti" sono
sostituite dalle seguenti:
"una banca o una società di
intermediazione mobiliare,
residente nel territorio
dello Stato, una stabile
organizzazione in Italia di
banche o di società di
intermediazione mobiliare
estere non residenti ovvero
una società di gestione
accentrata di strumenti
finanziari autorizzata ai
sensi dell'articolo 80 del
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58". |
b) identica". |
2. Per le banche
centrali ed organismi che
gestiscono anche le riserve
ufficiali dello Stato la
disciplina di cui al comma 1,
lettera a), si applica
anche con riferimento al
periodo dal 19 febbraio 2002
al 24 aprile 2002. |
2. Identico. |
3. Nell'articolo
27-ter, comma 8, primo
periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le
parole: "una banca o una
società di intermediazione
mobiliare, residente nel
territorio dello Stato,
ovvero una stabile
organizzazione in Italia di
banche o di imprese di
investimento non residenti"
sono sostituite dalle
seguenti: "una banca o una
società di intermediazione
mobiliare, residente nel
territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese
di investimento non
residenti, ovvero una società
di gestione accentrata di
strumenti finanziari
autorizzata ai sensi
dell'art. 80 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58". |
3. Nell'articolo
27-ter, comma 8, primo
periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le
parole: "una banca o una
società di intermediazione
mobiliare, residente nel
territorio dello Stato,
ovvero una stabile
organizzazione in Italia di
banche o di imprese di
investimento non residenti"
sono sostituite dalle
seguenti: "una banca o una
società di intermediazione
mobiliare, residente nel
territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese
di investimento non
residenti, ovvero una società
di gestione accentrata di
strumenti finanziari
autorizzata ai sensi
dell'articolo 80 del
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58". |
4. E' abrogato
l'articolo 13 del decreto
legislativo 21 novembre 1997,
n. 461. Tale disposizione ha
effetto per i redditi di
capitale percepiti a
decorrere dal 1^ gennaio
2004. |
4. Identico. |
5. Fino a tutto il 31
dicembre 2003 resta in vigore
e continua ad applicarsi il
coefficiente di rettifica di
cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, come
determinato dal decreto del
Ministro delle finanze in
data 30 giugno 1998,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 7
luglio 1998. |
5. Identico. |
6. Per i titoli senza
cedola ottenuti attraverso la
separazione delle cedole e
del mantello di obbligazioni
emesse dallo Stato, a tasso
fisso non rimborsabili
anticipatamente, di cui al
decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in
data 15 luglio 1998,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 20
luglio 1998, restano in
vigore e continuano ad
applicarsi, sino a tutto il
31 dicembre 2003, le
disposizioni del decreto del
Ministro delle finanze in
data 30 luglio 1998,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 5
agosto 1998. |
6. Identico. |
7. Non si fa luogo al
rimborso o alla ripetizione
di quanto dovuto a titolo di
imposta sostitutiva. |
7. Identico. |
8. Le disposizioni
contenute nei commi 1 e 3
hanno effetto a decorrere dal
1^ gennaio 2004. |
8. Identico. |
(Altre disposizioni in 1. All'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi |
con aliquota del 12,50
per cento. L'imposta
sostitutiva può essere
applicata direttamente dalle
imprese di assicurazioni
estere operanti nel
territorio dello Stato in
regime di libertà di
prestazione di servizi ovvero
da un rappresentante fiscale,
scelto tra i soggetti
indicati nell'articolo 23,
che risponde in solido con
l'impresa estera per gli
obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e
provvede alla dichiarazione
annuale delle somme. Il
percipiente è tenuto a
comunicare, ove necessario, i
dati e le informazioni utili
per la determinazione dei
redditi consegnando, anche in
copia, la relativa
documentazione o, in
mancanza, una dichiarazione
sostitutiva nella quale
attesti i predetti dati ed
informazioni. Nel caso in cui
i redditi siano percepiti
direttamente all'estero si
applicano le disposizioni di
cui all'articolo 16-bis
del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917". |
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano
per i redditi percepiti dal
1^ gennaio 2004. |
3. All'articolo 1 del
decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, dopo
il comma 2-quater, è
aggiunto il seguente: "2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute". 4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "ai rivenditori autorizzati e" sono inserite le seguenti: "il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonché il"; b) al comma 7, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;" sono inserite le seguenti: "i documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione;". |
5. L'articolo 1, nota
II-bis), comma 4,
secondo periodo, della parte
prima della tariffa allegata
al testo unico di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, è sostituito dal
seguente: "Se si tratta di
cessioni soggette all'imposta
sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle
entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti
deve recuperare nei confronti
degli acquirenti la
differenza fra l'imposta
calcolata in base
all'aliquota applicabile in
assenza di agevolazioni e
quella risultante
dall'applicazione
dell'aliquota agevolata,
nonché irrogare la sanzione
amministrativa, pari al 30
per cento della differenza
medesima.". |
6. Sono riconosciuti
appartenenti al patrimonio
dello Stato e alienati anche
con le modalità e alle
condizioni di cui
all'articolo 29 i beni
immobili non strumentali di
proprietà
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
individuati dall'Agenzia del
demanio con uno o più decreti
dirigenziali, sulla base di
elenchi predisposti
dall'Amministrazione dei
monopoli medesima, da emanare
ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. |
7. Nell'articolo 37
del testo unico di cui al
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il
seguente comma: "2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3.". |
8. Nell'articolo 6
del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, i
commi 2 e 3 sono abrogati. |
9. L'articolo 7 del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, è
sostituito dal seguente: "Art. 7 (Regime tributario dei partecipanti) - 1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte |
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti dalla
partecipazione a fondi comuni
d'investimento immobiliare di
cui all'articolo 6, comma 1,
la società di gestione del
risparmio opera una ritenuta
del 12,50 per cento. La
ritenuta si applica
sull'ammontare dei proventi
riferibili a ciascuna quota
risultanti dai rendiconti
periodici redatti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1,
lettera c), numero 3),
del testo unico di cui al
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58,
distribuiti in costanza di
partecipazione nonché sulla
differenza tra il valore di
riscatto o di liquidazione
delle quote ed il costo di
sottoscrizione o acquisto. Il
costo di sottoscrizione o
acquisto è documentato dal
partecipante. In mancanza
della documentazione il costo
è documentato con una
dichiarazione sostitutiva. |
2. La ritenuta
di cui al comma 1 è applicata
a titolo d'acconto nei
confronti di: a)
imprenditori individuali,
se le partecipazioni sono
relative all'impresa
commerciale; b) società
in nome collettivo, in
accomandita semplice ed
equiparate; società ed enti
indicati nelle lettere a)
e b) del comma 1
dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e stabili
organizzazioni nel territorio
dello Stato delle società e
degli enti di cui alla
lettera d) del predetto
articolo. Nei confronti di
tutti gli altri soggetti,
compresi quelli esenti o
esclusi da imposta sul
reddito delle società, la
ritenuta è applicata a titolo
d'imposta. La ritenuta non è
operata sui proventi
percepiti dalle forme di
previdenza complementare di
cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e dagli
organismi d'investimento
collettivo del risparmio
istituiti in Italia e
disciplinati dal testo unico
di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998,
n. 58. |
3. Non sono
assoggettati ad imposizione i
proventi di cui al comma 1
percepiti dai soggetti non
residenti come indicati
nell'articolo 6 del decreto
legislativo 1^ aprile 1996,
n. 239.". |
10. Le disposizioni del
comma 8 hanno effetto a
decorrere dal 1^ gennaio
2004. 11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1^ gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003. 12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data. 13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. |
DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E |
DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E |
|
|
1. Gli atti
introduttivi dei procedimenti
giurisdizionali concernenti
l'invalidità civile, la
cecità civile, il
sordomutismo, l'handicap
e la disabilità ai fini
del collocamento obbligatorio
al lavoro, devono essere
notificati anche al Ministero
dell'Economia e delle
Finanze. La notifica va
effettuata sia presso gli
uffici dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'art. 11
del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, sia presso le
competenti Direzioni
Provinciali dei Servizi Vari
del Ministero. Nei predetti
giudizi il Ministero
dell'Economia e delle Finanze
è litisconsorte necessario ai
sensi dell'art. 102 del
codice di procedura civile e
può essere difeso, oltre che
dall'Avvocatura dello Stato,
da propri funzionari ovvero,
in base ad apposita
convenzione stipulata con
l'INPS senza oneri aggiuntivi
a carico della finanza
pubblica, da avvocati
dipendenti da questo ente.
Nei casi in cui il giudice
nomina un consulente tecnico,
alle indagini assiste un
componente delle Commissioni
mediche di verifica indicato
dal Direttore della Direzione
Provinciale su richiesta,
formulata a pena di nullità,
del consulente nominato dal
giudice. Al predetto
componente competono le
facoltà indicate nel secondo
comma dell'art. 194 del
codice di procedura
civile. |
1. Gli atti
introduttivi dei procedimenti
giurisdizionali concernenti
l'invalidità civile, la
cecità civile, il
sordomutismo, l'handicap
e la disabilità ai fini
del collocamento obbligatorio
al lavoro, devono essere
notificati anche al Ministero
dell'Economia e delle
Finanze. La notifica va
effettuata sia presso gli
uffici dell'Avvocatura dello
Stato, ai sensi
dell'articolo 11 del
regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, sia presso le
competenti Direzioni
Provinciali dei Servizi Vari
del Ministero. Nei predetti
giudizi il Ministero
dell'economia e delle finanze
è litisconsorte necessario ai
sensi dell'articolo 102
del codice di procedura
civile e può essere difeso,
oltre che dall'Avvocatura
dello Stato, da propri
funzionari ovvero, in base
ad apposite convenzioni
stipulate con l'INPS e
con l'INAIL, senza oneri
aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, da avvocati
dipendenti da questi
enti. Nei casi in cui il
giudice nomina un consulente
tecnico, alle indagini
assiste un componente delle
Commissioni mediche di
verifica indicato dal
Direttore della Direzione
Provinciale su richiesta,
formulata a pena di nullità,
del consulente nominato dal
giudice. Al predetto
componente competono le
facoltà indicate nel secondo
comma dell'articolo 194
del codice di procedura
civile. |
2. Il Ministero
dell'Economia e delle Finanze
d'intesa con la Scuola
Superiore dell'Economia e
delle Finanze ai fini della
rappresentanza e difesa in
giudizio dell'Amministrazione
di cui al comma 1, organizza,
nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio,
appositi corsi di formazione
del personale. |
2. Identico. |
3. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto non trovano
applicazione le disposizioni
in materia di ricorso
amministrativo avverso i
provvedimenti emanati in
esito alle procedure in
materia di riconoscimento dei
benefici di cui al presente
articolo. La domanda
giudiziale è proposta, a pena
di decadenza, avanti alla
competente autorità
giudiziaria entro e non oltre
sei mesi dalla data di
comunicazione all'interessato
del provvedimento emanato in
sede amministrativa. |
3. Identico. |
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle | 4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche, di invalidità civile, cecità e sordomutismo sono valutate le patologie riscontrate all'atto della |
indicative delle
percentuali di invalidità
esistenti. Nel caso in cui il
giudizio sullo stato di
invalidità non comporti la
conferma del beneficio in
godimento è disposta la
sospensione dei pagamenti ed
il conseguente provvedimento
di revoca opera con
decorrenza dalla data della
verifica. Con decreto del
Ministero dell'Economia e
delle Finanze vengono
definite annualmente, tenendo
anche conto delle risorse
disponibili, il numero delle
verifiche straordinarie che
le Commissioni mediche di
verifica dovranno effettuare
nel corso dell'anno, nonché i
criteri che, anche sulla base
degli andamenti a livello
territoriale dei
riconoscimenti di invalidità,
dovranno essere presi in
considerazione nella
individuazione delle
verifiche da eseguire. |
verifica con riferimento
alle tabelle indicative delle
percentuali di invalidità
esistenti. Nel caso in cui il
giudizio sullo stato di
invalidità non comporti la
conferma del beneficio in
godimento è disposta la
sospensione dei pagamenti ed
il conseguente provvedimento
di revoca opera con
decorrenza dalla data della
verifica. Con decreto del
Ministero dell'Economia e
delle Finanze vengono
definiti annualmente,
tenendo anche conto delle
risorse disponibili, il
numero delle verifiche
straordinarie che le
Commissioni mediche di
verifica dovranno effettuare
nel corso dell'anno, nonché i
criteri che, anche sulla base
degli andamenti a livello
territoriale dei
riconoscimenti di invalidità,
dovranno essere presi in
considerazione nella
individuazione delle
verifiche da eseguire. |
5. Entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto l'INPS, il Ministero
dell'economia e delle
finanze-Direzione Centrale
degli Uffici Locali e dei
Servizi del Tesoro e
l'Agenzia delle entrate, con
determinazione
interdirigenziale,
stabiliscono le modalità
tecniche per effettuare, in
via telematica, le verifiche
sui requisiti reddituali dei
titolari delle provvidenze
economiche di cui al comma 1,
nonché per procedere alla
sospensione dei pagamenti non
dovuti ed al recupero degli
indebiti. Non si procede alla
ripetizione delle somme
indebitamente percepite,
prima della data di entrata
in vigore del presente
decreto, dai soggetti privi
dei requisiti reddituali. |
5. Identico. |
6. Le Commissioni
mediche di verifica, al fine
del controllo dei verbali
relativi alla valutazione
dell'handicap e della
disabilità, sono integrate da
un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare
ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104. |
6. Identico. |
7. Il comma 2
dell'art. 97 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è
sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche ASL qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità". |
7. Il comma 2
dell'articolo 97 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, è sostituito dal
seguente: "2. I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidità". |
8. Con decreto di natura
non regolamentare del
Ministro dell'Economia e
delle Finanze sono rimodulate
la composizione ed i criteri
di funzionamento della
Commissione medica superiore
e delle Commissioni mediche
di verifica. Con il predetto
decreto si prevede che il
Presidente della Commissione
medica superiore, già
Commissione medica superiore
e di invalidità civile, è
nominato tra i componenti
della Commissione stessa. |
8. Identico. |
9. La Direzione
Centrale degli Uffici locali
e dei Servizi del Tesoro
subentra nell'esercizio delle
funzioni residuate allo Stato
in materia di invalidità
civile, già di competenza del
Ministero dell'Interno. |
9. Identico. |
10. Per le finalità
del presente articolo, ai
fini del potenziamento
dell'attività delle
Commissioni mediche di
verifica, è autorizzata la
spesa di 2 milioni euro per
l'anno 2003 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno
2004. Al relativo onere si
provvede mediante
corrispondete riduzione dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello Stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari
esteri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
10. Per le finalità
del presente articolo, ai
fini del potenziamento
dell'attività delle
Commissioni mediche di
verifica, è autorizzata la
spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2003 e di
10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004. Al
relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello Stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli
affari esteri. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
11. L'articolo 152
delle disposizioni di
attuazione del codice di
procedura civile è sostituito
dal seguente: "Art. 152. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 113 del 2002". |
11. L'articolo 152
delle disposizioni per
l'attuazione del codice di
procedura civile e
disposizioni transitorie è
sostituito dal seguente: "Art. 152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002". |
|
|
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con | 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni |
esclusione degli iscritti
agli albi professionali,
all'iscrizione in un'apposita
gestione previdenziale
istituita presso l'INPS,
finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale
obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti. |
e integrazioni, sono
tenuti, con esclusione degli
iscritti agli albi
professionali, all'iscrizione
in un'apposita gestione
previdenziale istituita
presso l'INPS, finalizzata
all'estensione
dell'assicurazione generale
obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti. |
2. Il contributo alla
gestione di cui al comma 1 è
pari al contributo
pensionistico corrisposto
alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n.
335, dai soggetti non
iscritti ad altre forme di
previdenza. Il 55 per cento
del predetto contributo è
posto a carico
dell'associante ed il 45 per
cento è posto a carico
dell'associato. Il contributo
è applicato sul reddito delle
attività determinato con gli
stessi criteri stabiliti ai
fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti
definitivi. |
2. Identico. |
3. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i
contributi mensili, relativi
a ciascun anno solare cui si
riferisce il versamento, i
soggetti che abbiano
corrisposto un contributo non
inferiore a quello calcolato
sul minimale di reddito
stabilito dall'articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive
modificazioni e
integrazioni. |
3. Identico. |
4. In caso di
contribuzione annua inferiore
a detto importo, i mesi di
assicurazione da accreditare
sono ridotti in proporzione
alla somma versata. I
contributi come sopra
determinati sono attribuiti
temporalmente all'inizio
dell'anno solare fino a
concorrenza di dodici mesi
nell'anno. |
4. In caso di
contribuzione annua inferiore
all'importo di cui
al comma 3, i mesi di
assicurazione da accreditare
sono ridotti in proporzione
alla somma versata. I
contributi come sopra
determinati sono attribuiti
temporalmente all'inizio
dell'anno solare fino a
concorrenza di dodici mesi
nell'anno. |
5. Per il versamento
del contributo di cui al
comma 2, si applicano le
modalità ed i termini
previsti per i collaboratori
coordinati e continuativi
iscritti alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive
modificazioni ed
integrazioni. |
5. Identico. |
6. Il versamento è
effettuato sugli importi
erogati all'associato anche a
titolo di acconto sul
risultato della
partecipazione, salvo
conguaglio in sede di
determinazione annuale dei
redditi. |
6. Identico. |
7. Ai soggetti di cui
al comma 1 si applicano
esclusivamente le
disposizioni in materia di
requisiti di accesso e
calcolo del trattamento
pensionistico previsti dalla
legge 8 agosto 1995, n. 335,
per i lavoratori iscritti per
la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al
31 dicembre 1995. |
7. Identico. |
8. I soggetti tenuti
all'iscrizione prevista dal
comma 1 comunicano all'INPS
entro il 31 marzo 2004,
ovvero dalla data di inizio
dell'attività lavorativa, se
posteriore, la tipologia
dell'attività medesima, i
propri dati anagrafici, il
numero di codice fiscale e il
proprio domicilio. |
8. Identico. |
9. Con decreto del
Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze
è definito l'assetto
organizzativo e funzionale
della gestione e del rapporto
assicurativo, in base alla
legge 9 marzo 1989, n. 88, al
decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e alla legge 2
agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni e
integrazioni. |
9. Identico. |
|
|
1. L'articolo 9,
comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive
modificazioni e integrazioni,
si interpreta nel senso che
le agevolazioni di cui al
comma 5 del medesimo articolo
9, così come sostituito
dall'articolo 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non
sono cumulabili con i
benefici di cui ai commi 5 e
6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, e
successive modificazioni e
integrazioni. |
1. L'articolo 9,
comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive
modificazioni e integrazioni,
si interpreta nel senso che
le agevolazioni di cui al
comma 5 del medesimo articolo
9, così come sostituito
dall'articolo 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non
sono cumulabili con i
benefici di cui al comma 1
dell'articolo 14 della legge
1^ marzo 1986, n. 64, e
successive modificazioni, e
al comma 6 dell'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, e
successive modificazioni e
integrazioni. |
2. A decorrere dal 1^
gennaio 2004, ai fini della
tutela previdenziale, i
produttori di 3^ e 4^ gruppo
di cui agli articoli 5 e 6
del contratto collettivo per
la disciplina dei rapporti
fra agenti e produttori di
assicurazione del 25 maggio
1939 sono iscritti
all'assicurazione
obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti degli esercenti
attività commerciali. Nei
confronti dei predetti
soggetti non trova
applicazione il livello
minimo imponibile previsto ai
fini del versamento dei
contributi previdenziali
dell'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n.
233, e si applica,
indipendentemente
dall'anzianità contributiva
posseduta, il sistema di
calcolo contributivo di cui
all'articolo 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335. Gli
stessi possono chiedere,
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, di
regolarizzare, al momento
dell'iscrizione all'INPS, i
contributi relativi a periodi
durante i quali abbiano
svolto l'attività di
produttori di terzo e quarto
gruppo, risultanti da atti
aventi data certa, nel limite
dei cinque anni precedenti il
1^ gennaio 2004. L'importo
dei predetti contributi è
maggiorato di un interesse
annuo in misura pari al tasso
ufficiale di riferimento. Il
pagamento può essere
effettuato, a richiesta degli
interessati, in rate mensili,
non superiori a trentasei,
con l'applicazione del tasso
ufficiale di riferimento
maggiorato di due punti. I
contributi comunque versati
da tali soggetti alla
gestione commercianti
rimangono acquisiti alla
gestione stessa. |
2. A decorrere dal 1^
gennaio 2004, ai fini della
tutela previdenziale, i
produttori di 3^ e 4^ gruppo
di cui agli articoli 5 e 6
del contratto collettivo per
la disciplina dei rapporti
fra agenti e produttori di
assicurazione del 25 maggio
1939 sono iscritti
all'assicurazione
obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti degli esercenti
attività commerciali. Nei
confronti dei predetti
soggetti non trova
applicazione il livello
minimo imponibile previsto ai
fini del versamento dei
contributi previdenziali
dall'articolo 1, comma
3, della legge 2 agosto 1990,
n. 233, e si applica,
indipendentemente
dall'anzianità contributiva
posseduta, il sistema di
calcolo contributivo di cui
all'articolo 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335. Gli
stessi possono chiedere,
entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, di
regolarizzare, al momento
dell'iscrizione all'INPS, i
contributi relativi a periodi
durante i quali abbiano
svolto l'attività di
produttori di terzo e quarto
gruppo, risultanti da atti
aventi data certa, nel limite
dei cinque anni precedenti il
1^ gennaio 2004. L'importo
dei predetti contributi è
maggiorato di un interesse
annuo in misura pari al tasso
ufficiale di riferimento. Il
pagamento può essere
effettuato, a richiesta degli
interessati, in rate mensili,
non superiori a trentasei,
con l'applicazione del tasso
ufficiale di riferimento
maggiorato di due punti. I
contributi comunque versati
da tali soggetti alla
gestione commercianti
rimangono acquisiti alla
gestione stessa. A
decorrere dal 1^ gennaio 2004
i soggetti esercenti attività
di lavoro autonomo
occasionale e gli incaricati
alle vendite a domicilio di
cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, sono iscritti
alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n.
335, solo qualora il reddito
annuo derivante da dette
attività sia superiore ad
euro 5.000. Per il versamento
del contributo da parte dei
soggetti esercenti attività
di lavoro autonomo
occasionale si applicano le
modalità ed i termini
previsti per i collaboratori
coordinati e continuativi
iscritti alla predetta
gestione separata. |
3. All'articolo 14
del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30,
successivamente modificato
dall'art. 147 della legge 23
dicembre 2000, n. 388: |
3. All'articolo 14
del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
a) al comma 1, dopo
le parole: "centoventi
giorni" sono aggiunte le
seguenti: ";ˆâ4 prima di
tale termine il creditore non
può procedere ad esecuzione
forzata né procedere
alla notifica di atto di
precetto"; |
a) al comma 1,
il secondo periodo è
sostituito dal seguente:
"Prima di tale termine il
creditore non può procedere
ad esecuzione forzata né alla
notifica di atto di
precetto"; |
b) sostituire
il comma 1-bis è
sostituito dal
seguente: |
b) il comma
1-bis è sostituito dal
seguente: |
"1-bis. Gli atti
introduttivi del giudizio di
cognizione, gli atti di
precetto nonché gli atti di
pignoramento e sequestro
devono essere notificati a
pena di nullità presso la
struttura territoriale
dell'Ente pubblico nella cui
circoscrizione risiedono i
soggetti privati interessati
e contenere i dati anagrafici
dell'interessato, il codice
fiscale ed il domicilio. Il
pignoramento di crediti di
cui all'art. 543 c.p.c.
promosso nei confronti di
Enti ed Istituti esercenti
forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie
organizzati su base
territoriale deve essere
instaurato, a pena di
improcedibilità rilevabile
d'ufficio, esclusivamente
innanzi al giudice
dell'esecuzione della sede
principale del Tribunale
nella cui circoscrizione ha
sede l'ufficio giudiziario
che ha emesso il
provvedimento in forza del
quale la procedura esecutiva
è promossa. Il pignoramento
perde efficacia quando dal
suo compimento è trascorso un
anno senza che sia stata
disposta l'assegnazione.
L'ordinanza che dispone ai
sensi dell'art. 553 c.p.c.
l'assegnazione dei crediti in
pagamento perde efficacia se
il creditore procedente,
entro il termine di un anno
dalla data in cui è stata
emessa, non provvede
all'esazione delle somme
assegnate". |
"1-bis. Gli atti
introduttivi del giudizio di
cognizione, gli atti di
precetto nonché gli atti di
pignoramento e sequestro
devono essere notificati a
pena di nullità presso la
struttura territoriale
dell'Ente pubblico nella cui
circoscrizione risiedono i
soggetti privati interessati
e contenere i dati anagrafici
dell'interessato, il codice
fiscale ed il domicilio. Il
pignoramento di crediti di
cui all'articolo 543
del codice di procedura
civile promosso nei
confronti di Enti ed Istituti
esercenti forme di previdenza
ed assistenza obbligatorie
organizzati su base
territoriale deve essere
instaurato, a pena di
improcedibilità rilevabile
d'ufficio, esclusivamente
innanzi al giudice
dell'esecuzione della sede
principale del Tribunale
nella cui circoscrizione ha
sede l'ufficio giudiziario
che ha emesso il
provvedimento in forza del
quale la procedura esecutiva
è promossa. Il pignoramento
perde efficacia quando dal
suo compimento è trascorso un
anno senza che sia stata
disposta l'assegnazione.
L'ordinanza che dispone ai
sensi dell'articolo 553
del codice di procedura
civile l'assegnazione dei
crediti in pagamento perde
efficacia se il creditore
procedente, entro il termine
di un anno dalla data in cui
è stata emessa, non provvede
all'esazione delle somme
assegnate". |
4. L'azione giudiziaria
relativa al pagamento degli
accessori del credito in
materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie, di
cui al primo comma dell'art.
442 c.p.c., può essere
proposta solo dopo che siano
decorsi 120 giorni da quello
in cui l'attore ne abbia
richiesto il pagamento alla
sede tenuta all'adempimento a
mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento,
contenente i dati anagrafici,
residenza e il codice fiscale
del creditore, nonché i dati
necessari per
l'identificazione del
credito. |
4. L'azione giudiziaria
relativa al pagamento degli
accessori del credito in
materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie, di
cui al primo comma
dell'articolo 442
del codice di procedura
civile, può essere
proposta solo dopo che siano
decorsi 120 giorni da quello
in cui l'attore ne abbia
richiesto il pagamento alla
sede tenuta all'adempimento a
mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento,
contenente i dati anagrafici,
residenza e il codice fiscale
del creditore, nonché i dati
necessari per
l'identificazione del
credito. |
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenute nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente | 5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse |
decreto. Le stesse
convenzioni prevederanno il
rimborso dei soli costi
diretti sostenuti per la
fornitura dei dati. Gli Enti
previdenziali in possesso dei
dati personali e
identificativi acquisiti per
effetto delle predette
convenzioni, in qualità di
titolari del trattamento, ne
sono responsabili ai sensi
dell'articolo 29 del decreto
leg.vo 30 giugno 2003, n.
196. |
convenzioni prevederanno
il rimborso dei soli costi
diretti sostenuti per la
fornitura dei dati. Gli Enti
previdenziali in possesso dei
dati personali e
identificativi acquisiti per
effetto delle predette
convenzioni, in qualità di
titolari del trattamento, ne
sono responsabili ai sensi
dell'articolo 29 del decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196. |
6. L'articolo unico,
2^ comma, della legge 13
agosto 1980, n. 427, così
come modificato dall'art. 1
della legge 19 luglio 1994,
n. 451, si interpreta nel
senso che, nel corso di un
anno solare, il trattamento
di integrazione salariale
compete, nei limiti dei
massimali ivi previsti, per
un massimo di dodici
mensilità, comprensive dei
ratei di mensilità
aggiuntive. |
6. L'articolo unico,
secondo comma, della
legge 13 agosto 1980, n. 427,
e successive
modificazioni, si
interpreta nel senso che, nel
corso di un anno solare, il
trattamento di integrazione
salariale compete, nei limiti
dei massimali ivi previsti,
per un massimo di dodici
mensilità, comprensive dei
ratei di mensilità
aggiuntive. |
7. E' fatto obbligo
ai datori di lavoro che
assumono operai agricoli a
tempo determinato di
integrare i dati forniti
all'atto dell'avviamento al
lavoro con l'indicazione del
tipo di coltura praticata e/o
allevamento condotto, nonché
il fabbisogno di manodopera
occorrente nell'anno,
calcolata sulla base dei
valori medi d'impiego di
manodopera, conformemente a
quanto previsto dall'art. 8
della legge 12 marzo 1968, n.
334. |
7. E' fatto obbligo
ai datori di lavoro che
assumono operai agricoli a
tempo determinato di
integrare i dati forniti
all'atto dell'avviamento al
lavoro con l'indicazione del
tipo di coltura praticata
o allevamento condotto,
nonché il fabbisogno di
manodopera occorrente
nell'anno, calcolata sulla
base dei valori medi
d'impiego di manodopera,
conformemente a quanto
previsto dall'articolo
8 della legge 12 marzo 1968,
n. 334. |
8. A decorrere dal 1^
gennaio 2004 le domande di
iscrizione alle Camere di
Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
delle imprese artigiane e di
quelle esercenti attività
commerciali di cui all'art.
2, comma 202 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, hanno effetto,
sussistendo i presupposti di
legge, anche ai fini
dell'iscrizione agli Enti
previdenziali e del pagamento
dei contributi e premi agli
stessi dovuti. A tal fine le
Camere di Commercio,
Industria Artigianato e
Agricoltura integrano la
modulistica in uso con gli
elementi indispensabili per
l'attivazione automatica
dell'iscrizione agli Enti
previdenziali, secondo le
indicazioni dagli stessi
fornite. Le Camere di
Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura,
attraverso la struttura
informatica di Unioncamere,
trasmettono agli Enti
previdenziali le risultanze
delle nuove iscrizioni,
nonché le cancellazioni e le
variazioni relative ai
soggetti tenuti all'obbligo
contributivo, secondo
modalità di trasmissione dei
dati concordate tra le parti.
Entro 30 giorni dalla data
della trasmissione, gli Enti
previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta
iscrizione e richiedono il
pagamento dei contributi
dovuti ovvero notificano agli
interessati le cancellazioni
e le variazioni intervenute.
A partire dal 1^ gennaio 2004
i soggetti interessati dal
presente comma sono esonerati
dall'obbligo di presentare
apposita richiesta di
iscrizione agli Enti
previdenziali. Entro l'anno
2004 gli Enti previdenziali
allineano i propri archivi
alle risultanze del Registro
delle imprese anche in
riferimento alle domande di
iscrizione, cancellazione e
variazione prodotte
anteriormente al 1^ gennaio
2004. E' abrogata la
disposizione contenuta
nell'ultimo periodo dell'art.
1, comma 3, del decreto-legge
15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63,
concernente l'impugnazione
dei provvedimenti adottati
dalle Commissioni provinciali
dell'artigianato. |
8. A decorrere dal 1^
gennaio 2004 le domande di
iscrizione alle Camere di
Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
delle imprese artigiane
nonché di quelle
esercenti attività
commerciali di cui
all'articolo 1, comma
202 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662,
hanno effetto, sussistendo i
presupposti di legge, anche
ai fini dell'iscrizione agli
Enti previdenziali e del
pagamento dei contributi e
premi agli stessi dovuti. A
tal fine le Camere di
Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura
integrano la modulistica in
uso con gli elementi
indispensabili per
l'attivazione automatica
dell'iscrizione agli Enti
previdenziali, secondo le
indicazioni dagli stessi
fornite. Le Camere di
Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura,
attraverso la struttura
informatica di Unioncamere,
trasmettono agli Enti
previdenziali le risultanze
delle nuove iscrizioni,
nonché le cancellazioni e le
variazioni relative ai
soggetti tenuti all'obbligo
contributivo, secondo
modalità di trasmissione dei
dati concordate tra le parti.
Entro 30 giorni dalla data
della trasmissione, gli Enti
previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta
iscrizione e richiedono il
pagamento dei contributi
dovuti ovvero notificano agli
interessati le cancellazioni
e le variazioni intervenute.
A partire dal 1^ gennaio 2004
i soggetti interessati dal
presente comma sono esonerati
dall'obbligo di presentare
apposita richiesta di
iscrizione agli Enti
previdenziali. Entro l'anno
2004 gli Enti previdenziali
allineano i propri archivi
alle risultanze del Registro
delle imprese anche in
riferimento alle domande di
iscrizione, cancellazione e
variazione prodotte
anteriormente al 1^ gennaio
2004. E' abrogata la
disposizione contenuta
nell'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 15
gennaio 1993, n. 6,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63,
concernente l'impugnazione
dei provvedimenti adottati
dalle Commissioni provinciali
dell'artigianato. |
9. A partire dalle
retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di
gennaio 2005, i sostituti
d'imposta tenuti al rilascio
della certificazione di cui
all'articolo 7-bis del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, trasmettono
mensilmente in via
telematica, direttamente o
tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto
del Presidente della
Repubblica 27 luglio 1998, n.
322, all'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
(INPS) i dati retributivi e
le informazioni necessarie
per il calcolo dei
contributi, per
l'implementazione delle
posizioni assicurative
individuali e per
l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo
giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale
disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto
Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica
(INPDAP) ai sostituti
d'imposta tenuti al rilascio
della certificazione di cui
all'articolo 7-bis del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, il cui personale è
iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno
2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le
istruzioni tecniche e
procedurali necessarie per la
trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno
una sperimentazione operativa
con un campione significativo
di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per
settori di attività o
comparti, che dovrà
concludersi entro il 30
settembre 2004. A decorrere
dal 1^ gennaio 2004, al fine
di garantire il monitoraggio
dei flussi finanziari
relativi alle prestazioni
sociali erogate, i datori di
lavoro soggetti alla
disciplina prevista dal
decreto ministeriale 5
febbraio 1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 13 marzo 1969, e
successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a
trasmettere per via
telematica le dichiarazioni
di pertinenza dell'INPS,
secondo le modalità stabilite
dallo stesso Istituto. |
9. A partire dalle
retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di
gennaio 2005, i sostituti
d'imposta tenuti al rilascio
della certificazione di cui
all'articolo 4, commi
6-ter e 6-quater,
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive
modificazioni, trasmettono
mensilmente in via
telematica, direttamente o
tramite gli incaricati di cui
all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto
del Presidente della
repubblica 27 luglio 1998, n.
322, all'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
(INPS) i dati retributivi e
le informazioni necessarie
per il calcolo dei
contributi, per
l'implementazione delle
posizioni assicurative
individuali e per
l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo
giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale
disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto
Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica
(INPDAP) con
riferimento ai sostituti
d'imposta tenuti al rilascio
della certificazione di cui
all'articolo 4, commi
6-ter e 6-quater,
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive
modificazioni, il cui
personale è iscritto al
medesimo Istituto. Entro il
30 giugno 2004 gli enti
previdenziali provvederanno
ad emanare le istruzioni
tecniche e procedurali
necessarie per la
trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno
una sperimentazione operativa
con un campione significativo
di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per
settori di attività o
comparti, che dovrà
concludersi entro il 30
settembre 2004. A decorrere
dal 1^ gennaio 2004, al fine
di garantire il monitoraggio
dei flussi finanziari
relativi alle prestazioni
sociali erogate, i datori di
lavoro soggetti alla
disciplina prevista dal
decreto ministeriale 5
febbraio 1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 13 marzo 1969, e
successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a
trasmettere per via
telematica le dichiarazioni
di pertinenza dell'INPS,
secondo le modalità stabilite
dallo stesso Istituto. |
9-bis. Il
comma 7 dell'articolo 41
della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è sostituito dal
seguente: "7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e |
relativa tabella A,
nonché le disposizioni di cui
all'articolo 59, commi 6, 7,
lettere a) e b),
e 8, della legge 27 dicembre
1997, n. 449". 9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007". 9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. 9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1^ gennaio 2002, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004. |
|
|
1. Con effetto dal 1^
gennaio 2004 l'aliquota
contributiva per gli iscritti
alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n.
335, che non risultino
assicurati presso altre forme
obbligatorie, è stabilita in
misura identica a quella
prevista per la gestione
pensionistica dei
commercianti. Per gli anni
successivi, ad essa si
applicano gli incrementi
previsti dall'articolo 59,
comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, fino
al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti
percentuali. |
1. Con effetto dal 1^
gennaio 2004 l'aliquota
contributiva
pensionistica per gli
iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, è
stabilita in misura identica
a quella prevista per la
gestione pensionistica dei
commercianti. Per gli anni
successivi, ad essa si
applicano gli incrementi
previsti dall'articolo 59,
comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, fino
al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti
percentuali. |
|
|
1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto dall'articolo |
Identico. |
34 della legge 21 luglio
1965, n. 903, e dall'articolo
31, comma 19, della legge
27 dicembre 2002, n. 289,
si applica la sanzione
pecuniaria da 100 euro a
300 euro. |
|
|
1. A decorrere dal 1^
ottobre 2003, il coefficiente
stabilito dall'articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, è ridotto da
1,5 a 1,25. Con la stessa
decorrenza, il predetto
coefficiente moltiplicatore
si applica ai soli fini della
determinazione dell'importo
delle prestazioni
pensionistiche e non della
maturazione del diritto di
accesso alle medesime. |
1. Identico. |
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano
anche ai lavoratori a cui
sono state rilasciate
dall'INAIL le certificazioni
relative all'esposizione
all'amianto sulla base degli
atti d'indirizzo emanati
sulla materia dal Ministero
del lavoro e delle politiche
sociali antecedentemente alla
data di entrata in vigore del
presente decreto. |
2. Identico. |
3. Con la stessa
decorrenza prevista al comma
1, i benefici di cui
all'articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n.
257, sono concessi
esclusivamente ai lavoratori
iscritti all'assicurazione
obbligatoria contro le
malattie professionali,
gestita dall'INAIL, che,
per un periodo non inferiore
a dieci anni, sono stati
esposti all'amianto in
concentrazione media annua
non inferiore a 100
fibre/litro come valore medio
su otto ore al giorno. I
predetti limiti non si
applicano ai lavoratori per i
quali sia stata accertata una
malattia professionale a
causa dell'esposizione
all'amianto, ai sensi del
testo unico delle
disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie
professionali, approvato con
DPR 30 giugno 1965, n.
1124. |
3. Con la stessa
decorrenza prevista al comma
1, i benefici di cui al
comma 1, sono concessi
esclusivamente ai lavoratori
che, per un periodo non
inferiore a dieci anni, sono
stati esposti all'amianto in
concentrazione media annua
non inferiore a 100
fibre/litro come valore medio
su otto ore al giorno. I
predetti limiti non si
applicano ai lavoratori per i
quali sia stata accertata una
malattia professionale a
causa dell'esposizione
all'amianto, ai sensi del
testo unico delle
disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie
professionali, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124. |
4. La sussistenza e
la durata dell'esposizione
all'amianto di cui al comma 3
sono accertate e certificate
dall'INAIL. |
4. Identico. |
5. I lavoratori che
intendano ottenere il
riconoscimento dei benefici
di cui al comma 3, compresi
quelli a cui è stata
rilasciata certificazione
dall'INAIL prima del 1^
ottobre 2003, devono
presentare domanda alla Sede
INAIL di residenza entro 180
giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del
decreto interministeriale di
cui al comma 6, a pena di
decadenza del diritto agli
stessi benefici. |
5. I lavoratori che
intendano ottenere il
riconoscimento dei benefici
di cui al comma 1,
compresi quelli a cui è stata
rilasciata certificazione
dall'INAIL prima del 1^
ottobre 2003, devono
presentare domanda alla Sede
INAIL di residenza entro 180
giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del
decreto interministeriale di
cui al comma 6, a pena di
decadenza del diritto agli
stessi benefici. |
6. Le modalità di
attuazione del presente
articolo sono stabilite con
decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto. |
6. Identico. |
6-bis. Sono
comunque fatte salve le
previgenti disposizioni per i
lavoratori che abbiano già
maturato, alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, il diritto
al trattamento pensionistico
anche in base ai benefici
previdenziali di cui
all'articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n.
257, nonché coloro che alla
data di entrata in vigore del
presente decreto, fruiscano
dei trattamenti di mobilità,
ovvero che abbiano definito
la risoluzione del rapporto
di lavoro in relazione alla
domanda di pensionamento. 6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
|
|
|
|
1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16 come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale | 1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale |
percentuale può essere
rideterminata con decreto del
Ministro della salute, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome, tenuto conto di uno
specifico flusso informativo
sull'assistenza farmaceutica
relativa ai farmaci a
distribuzione diretta, a
quelli impiegati nelle varie
forme di assistenza
distrettuale e residenziale
nonché a quelli utilizzati
nel corso di ricoveri
ospedalieri, attivato a
decorrere dal 1^ gennaio 2004
sulla base di Accordo
definito in sede di
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome. Il decreto, da
emanarsi entro il 30 giugno
2004, tiene conto dei
risultati derivanti dal
flusso informativo dei
dati. |
percentuale può essere
rideterminata con decreto del
Ministro della salute, di
concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome, tenuto conto di uno
specifico flusso informativo
sull'assistenza farmaceutica
relativa ai farmaci a
distribuzione diretta, a
quelli impiegati nelle varie
forme di assistenza
distrettuale e residenziale
nonché a quelli utilizzati
nel corso di ricoveri
ospedalieri, attivato a
decorrere dal 1^ gennaio 2004
sulla base di Accordo
definito in sede di
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome. Il decreto, da
emanarsi entro il 30 giugno
2004, tiene conto dei
risultati derivanti dal
flusso informativo dei
dati. |
2. Fermo restando che
il farmaco rappresenta uno
strumento di tutela della
salute e che i medicinali
sono erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale in quanto
inclusi nei livelli
essenziali di assistenza, al
fine di garantire
l'unitarietà delle attività
in materia di farmaceutica e
di favorire in Italia gli
investimenti in ricerca e
sviluppo, è istituita, con
effetto dal 1^ gennaio 2004,
l'Agenzia Italiana del
Farmaco, di seguito
denominata Agenzia,
sottoposta alle funzioni di
indirizzo del Ministero della
salute e alla vigilanza del
Ministero della salute e del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
2. Identico. |
3. L'Agenzia è dotata
di personalità giuridica di
diritto pubblico e di
autonomia organizzativa,
patrimoniale, finanziaria e
gestionale. Alla stessa
spettano, oltre che i compiti
di cui al comma 5, compiti e
funzioni di alta consulenza
tecnica al Governo ed alla
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome, in materia di
politiche per il farmaco con
riferimento alla ricerca,
agli investimenti delle
aziende in ricerca e
sviluppo, alla produzione,
alla distribuzione, alla
informazione scientifica,
alla regolazione della
promozione, alla
prescrizione, al monitoraggio
del consumo, alla
sorveglianza sugli effetti
avversi, alla rimborsabilità
e ai prezzi. |
3. Identico. |
4. Sono organi
dell'Agenzia da nominarsi con
decreto del Ministro della
salute: a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente; c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. |
4. Identico. |
5. L'Agenzia svolge i
compiti e le funzioni della
attuale Direzione Generale
dei Farmaci e dei Dispositivi
Medici, con esclusione delle
funzioni di cui alle lettere
b), c), d), e) ed f)
del comma 3, dell'articolo
3 del d.P.R. 28 marzo 2003,
n. 129. In particolare
all'Agenzia, nel rispetto
degli accordi tra Stato e
Regioni relativi al tetto
programmato di spesa
farmaceutica ed alla relativa
variazione annua percentuale,
è affidato il compito di: |
5. L'Agenzia svolge i
compiti e le funzioni della
attuale Direzione Generale
dei Farmaci e dei Dispositivi
Medici, con esclusione delle
funzioni di cui alle lettere
b), c), d), e) ed f)
del comma 3, dell'articolo
3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo
2003, n. 129. In particolare
all'Agenzia, nel rispetto
degli accordi tra Stato e
Regioni relativi al tetto
programmato di spesa
farmaceutica ed alla relativa
variazione annua percentuale,
è affidato il compito di: |
a) promuovere la
definizione di liste omogenee
per l'erogazione e di linee
guida per la terapia
farmacologia anche per i
farmaci a distribuzione
diretta, per quelli impiegati
nelle varie forme di
assistenza distrettuale e
residenziale nonché per
quelli utilizzati nel corso
di ricoveri ospedalieri; |
a) promuovere la
definizione di liste omogenee
per l'erogazione e di linee
guida per la terapia
farmacologica anche per
i farmaci a distribuzione
diretta, per quelli impiegati
nelle varie forme di
assistenza distrettuale e
residenziale nonché per
quelli utilizzati nel corso
di ricoveri ospedalieri; |
b) monitorare,
avvalendosi dell'Osservatorio
sull'impiego dei medicinali
(OSMED), coordinato
congiuntamente dal Direttore
generale dell'Agenzia o suo
delegato e da un
rappresentate designato dalla
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome, e, in
collaborazione con le Regioni
e le Province autonome, il
consumo e la spesa
farmaceutica territoriale ed
ospedaliera a carico del SSN
e i consumi e la spesa
farmaceutica a carico del
cittadino; |
b) monitorare,
avvalendosi dell'Osservatorio
sull'impiego dei medicinali
(OSMED), coordinato
congiuntamente dal Direttore
generale dell'Agenzia o suo
delegato e da un
rappresentate designato dalla
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome, e, in
collaborazione con le Regioni
e le Province autonome, il
consumo e la spesa
farmaceutica territoriale ed
ospedaliera a carico del SSN
e i consumi e la spesa
farmaceutica a carico del
cittadino. I dati del
monitoraggio sono comunicati
mensilmente al Ministero
dell'economia e delle
finanze; |
c) provvedere
entro il 30 settembre di ogni
anno, o semestralmente nel
caso di sfondamenti del tetto
di spesa di cui al comma 1, a
redigere l'elenco dei farmaci
rimborsabili dal Servizio
Sanitario Nazionale, sulla
base dei criteri di costo
efficacia in modo da
assicurare, su base annua, il
rispetto dei livelli di spesa
programmata nei vigenti
documenti contabili di
finanza pubblica, nonché, in
particolare, il rispetto dei
livelli di spesa definiti
nell'Accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano in data 8
agosto 2001, pubblicato nella
G.U. del 6 settembre 2001; |
c) provvedere
entro il 30 settembre di ogni
anno, o semestralmente nel
caso di sfondamenti del tetto
di spesa di cui al comma 1, a
redigere l'elenco dei farmaci
rimborsabili dal Servizio
Sanitario Nazionale, sulla
base dei criteri di costo
e di efficacia in modo
da assicurare, su base annua,
il rispetto dei livelli di
spesa programmata nei vigenti
documenti contabili di
finanza pubblica, nonché, in
particolare, il rispetto dei
livelli di spesa definiti
nell'Accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano in data 8
agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
207 del 6 settembre
2001; |
d) prevedere,
nel caso di immissione di
nuovi farmaci comportanti, a
parere della struttura
tecnico scientifica
individuata dai decreti di
cui al comma 13, vantaggio
terapeutico aggiuntivo, in
sede di revisione ordinaria
del prontuario, una specifica
valutazione di
costo-efficacia, assumendo
come termini di confronto il
prezzo di riferimento per la
relativa categoria
terapeutica omogenea e il
costo giornaliero comparativo
nell'ambito di farmaci con le
stesse indicazioni
terapeutiche, prevedendo un
premio di prezzo sulla base
dei criteri previsti per la
normativa vigente, nonché per
i farmaci orfani; |
d) identica; |
e) provvedere
alla immissione di nuovi
farmaci non comportanti, a
parere della predetta
struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di
cui al comma 13, vantaggio
terapeutico, in sede di
revisione ordinaria del
prontuario, solo se il prezzo
del medesimo |
e) identica; |
medicinale è inferiore o
uguale al prezzo più basso
dei medicinali per la
relativa categoria
terapeutica omogenea; |
f) procedere in
caso di superamento del tetto
di spesa di cui al comma 1,
in concorso con le misure di
cui alle lettere b), c),
d), e) del presente comma,
a ridefinire, anche
temporaneamente, nella misura
del 60 per cento del
superamento, la quota di
spettanza al produttore
prevista dall'articolo 1,
comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La
quota di spettanza dovuta al
farmacista per i prodotti
rimborsati dal Servizio
sanitario nazionale viene
rideterminata includendo la
riduzione della quota di
spettanza al produttore, che
il farmacista riversa al
Servizio come maggiorazione
dello sconto. Il rimanente 40
per cento del superamento
viene ripianato dalle Regioni
attraverso l'adozione di
specifiche misure in materia
farmaceutica, di cui
all'articolo 4, comma 3,
della legge 16 novembre 2001,
n. 405, e costituisce
adempimento ai fini
dell'accesso all'adeguamento
del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, e
successive modificazioni; |
f) procedere in
caso di superamento del tetto
di spesa di cui al comma 1,
in concorso con le misure di
cui alle lettere b), c),
d), e) del presente comma,
a ridefinire, anche
temporaneamente, nella misura
del 60 per cento del
superamento, la quota di
spettanza al produttore
prevista dall'articolo 1,
comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La
quota di spettanza dovuta al
farmacista per i prodotti
rimborsati dal Servizio
sanitario nazionale viene
rideterminata includendo la
riduzione della quota di
spettanza al produttore, che
il farmacista riversa al
Servizio come maggiorazione
dello sconto. Il rimanente 40
per cento del superamento
viene ripianato dalle Regioni
attraverso l'adozione di
specifiche misure in materia
farmaceutica, di cui
all'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, e
costituisce adempimento ai
fini dell'accesso
all'adeguamento del
finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo 4 del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, e
successive modificazioni; |
g) proporre
nuove modalità, iniziative e
interventi, anche di
cofinanziamento
pubblico-privato, per
promuovere la ricerca
scientifica di carattere
pubblico sui settori
strategici del farmaco e per
favorire gli investimenti da
parte delle aziende in
ricerca e sviluppo; |
g) identica; |
h) predisporre,
entro il 30 novembre di ogni
anno, il programma annuale di
attività ed interventi, da
inviare, per il tramite del
Ministro della salute, alla
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome, che esprime parere
entro il 31 gennaio
successivo; |
h) identica; |
i) predisporre
periodici rapporti
informativi da inviare alle
competenti Commissioni
parlamentari; |
i) identica; |
l) provvedere,
su proposta della struttura
tecnico scientifica
individuata dai decreti di
cui al comma 13, entro il 30
giugno 2004 alla definitiva
individuazione delle
confezioni ottimali per
l'inizio e il mantenimento
delle terapie e delle
patologie croniche con
farmaci a carico del SSN,
provvedendo altresì alla
definizione dei relativi
criteri del prezzo. A
decorrere dal settimo mese
successivo alla data di
assunzione del provvedimento
da parte dell'Agenzia, il
prezzo dei medicinali
presenti nel Prontuario
Farmaceutico Nazionale, per
cui non si sia proceduto
all'adeguamento delle
confezioni ottimali
deliberate dall'Agenzia, è
ridotto del 30. |
l) provvedere,
su proposta della struttura
tecnico scientifica
individuata dai decreti di
cui al comma 13, entro il 30
giugno 2004 alla definitiva
individuazione delle
confezioni ottimali per
l'inizio e il mantenimento
delle terapie contro le
patologie croniche con
farmaci a carico del SSN,
provvedendo altresì alla
definizione dei relativi
criteri del prezzo. A
decorrere dal settimo mese
successivo alla data di
assunzione del provvedimento
da parte dell'Agenzia, il
prezzo dei medicinali
presenti nel Prontuario
Farmaceutico Nazionale, per
cui non si sia proceduto
all'adeguamento delle
confezioni ottimali
deliberate dall'Agenzia, è
ridotto del 30 per
cento. |
6. Le misure di cui al
comma 5, lettere c), d),
e), f) del comma 5 sono
adottate con delibere del
consiglio d'amministrazione,
su proposta del direttore
generale. Ai fini della
verifica del rispetto dei
livelli di spesa di cui al
comma 1, alla proposta è
allegata una nota tecnica
avente ad oggetto gli effetti
finanziari sul SSN. |
6. Le misure di cui al
comma 5, lettere c), d),
e), f), sono adottate con
delibere del consiglio
d'amministrazione, su
proposta del direttore
generale. Ai fini della
verifica del rispetto dei
livelli di spesa di cui al
comma 1, alla proposta è
allegata una nota tecnica
avente ad oggetto gli effetti
finanziari sul SSN. |
7. Dal 1^ gennaio
2004, con decreto del
Ministro della salute sono
trasferite all'Agenzia le
unità di personale già
assegnate agli uffici della
Direzione Generale dei
Farmaci e Dispositivi Medici
del Ministero della salute,
le cui competenze transitano
alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non
potrà superare il 60 del
personale in servizio alla
data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione
Generale. Detto personale
conserva il trattamento
giuridico ed economico in
godimento. A seguito del
trasferimento del personale
sono ridotte in maniera
corrispondente le dotazioni
organiche del Ministero della
salute e le relative risorse
sono trasferite all'Agenzia.
In ogni caso le suddette
dotazioni organiche non
possono essere reintegrate.
Resta confermata la
collocazione nel comparto di
contrattazione collettiva
attualmente previsto per il
personale trasferito ai sensi
del presente comma. L'Agenzia
può assumere, in relazione a
particolari e motivate
esigenze, cui non può far
fronte con personale in
servizio, e nei limiti delle
proprie disponibilità
finanziarie, personale
tecnico o altamente
qualificato, con contratti a
tempo determinato di diritto
privato. L'Agenzia può
altresì avvalersi, nei
medesimi limiti di
disponibilità finanziaria, e
comunque per un numero non
superiore a 40 unità, ai
sensi dell'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997,
n. 127, di personale in
posizione di comando dal
Ministero della salute,
dall'Istituto Superiore di
sanità, nonché da altre
Amministrazioni dello Stato,
dalle Regioni, dalle Aziende
sanitarie e dagli Enti
pubblici di ricerca. |
7. Dal 1^ gennaio
2004, con decreto del
Ministro della salute sono
trasferite all'Agenzia le
unità di personale già
assegnate agli uffici della
Direzione Generale dei
Farmaci e Dispositivi Medici
del Ministero della salute,
le cui competenze transitano
alla medesima Agenzia. Il
personale trasferito non
potrà superare il 60 del
personale in servizio alla
data del 30 settembre 2003
presso la stessa Direzione
Generale. Detto personale
conserva il trattamento
giuridico ed economico in
godimento. A seguito del
trasferimento del personale
sono ridotte in maniera
corrispondente le dotazioni
organiche del Ministero della
salute e le relative risorse
sono trasferite all'Agenzia.
In ogni caso le suddette
dotazioni organiche non
possono essere reintegrate.
Resta confermata la
collocazione nel comparto di
contrattazione collettiva
attualmente previsto per il
personale trasferito ai sensi
del presente comma. L'Agenzia
può assumere, in relazione a
particolari e motivate
esigenze, cui non può far
fronte con personale in
servizio, e nei limiti delle
proprie disponibilità
finanziarie, personale
tecnico o altamente
qualificato, con contratti a
tempo determinato di diritto
privato. L'Agenzia può
altresì avvalersi, nei
medesimi limiti di
disponibilità finanziaria, e
comunque per un numero non
superiore a 40 unità, ai
sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, di
personale in posizione di
comando dal Ministero della
salute, dall'Istituto
Superiore di sanità, nonché
da altre Amministrazioni
dello Stato, dalle Regioni,
dalle Aziende sanitarie e
dagli Enti pubblici di
ricerca. |
8. Agli oneri
relativi al personale, alle
spese di funzionamento
dell'Agenzia e
dell'Osservatorio
sull'impiego dei medicinali
(OSMED) di cui al comma 5,
lettera b), punto 2,
nonché per l'attuazione del
programma di farmacovigilanza
attiva di cui al comma 19,
lettera b), si fa fronte: |
8. Identico: |
a) mediante le
risorse finanziarie
trasferite dai capitoli 3001,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006,
3007, 3130, 3430 e 3431 dello
stato di previsione della
spesa del Ministero della
salute; |
a) identica; |
b) mediante le
entrate derivanti dalla
maggiorazione del 20 delle
tariffe di cui all'articolo
5, comma 12, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, e
successive modificazioni; |
b) mediante le
entrate derivanti dalla
maggiorazione del 20 per
cento delle tariffe di cui
all'articolo 5, comma 12,
della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, e successive
modificazioni; |
c) mediante
eventuali introiti derivanti
da contratti stipulati con
l'Agenzia europea per la
Valutazione dei Medicinali
(EMEA) e con altri organismi
nazionali ed internazionali
per prestazioni di
consulenza, collaborazione,
assistenza e ricerca. |
c) identica; |
9. Le risorse di cui al
comma 8, lettera a),
confluiscono nel fondo
stanziato in apposita unità
previsionale di base dello
stato di previsione del
Ministero della salute e
suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli
oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di
servizio, alle spese di
investimento, alla quota
incentivante connessa al
raggiungimento degli
obiettivi gestionali. |
9. Identico. |
10. Le risorse di cui
al comma 8), lettere b)
e c), sono versate
nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere
riassegnate al fondo di cui
al comma 9. |
10. Identico. |
11. Per l'utilizzo
delle risorse di cui al comma
9 è autorizzata l'apertura di
apposita contabilità
speciale. |
11. Identico. |
12. A decorrere
dall'anno 2005, al
finanziamento dell'Agenzia si
provvede ai sensi dell'art.
11, comma 3, lettera d)
della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive
modificazioni. |
12. A decorrere
dall'anno 2005, al
finanziamento dell'Agenzia si
provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma
3, lettera d) della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive
modificazioni. |
13. Con uno o più
decreti del Ministro della
salute, di concerto con il
Ministro della funzione
pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la
Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome, da adottare entro
novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, sono adottate le
necessarie norme
regolamentari per
l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia,
prevedendo che l'Agenzia per
l'esplicazione delle proprie
funzioni si organizza in
strutture amministrative e
tecnico scientifiche,
compresa quella che assume le
funzioni tecnico scientifiche
già svolte dalla Commissione
unica del farmaco e
disciplinando i casi di
decadenza degli organi anche
in relazione al mantenimento
dell'equilibrio economico
finanziario del settore
dell'assistenza
farmaceutica. |
13. Identico. |
14. La Commissione
unica del farmaco cessa di
operare a decorrere dalla
data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 13
che regolamenta
l'assolvimento di tutte le
funzioni già svolte dalla
medesima Commissione da parte
degli organi e delle
strutture dell'Agenzia. |
14. Identico. |
15. Per quanto non
diversamente disposto dal
presente articolo si
applicano le disposizioni di
cui agli articoli 8 e
seguenti del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. |
15. Per quanto non
diversamente disposto dal
presente articolo si
applicano le disposizioni di
cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300. |
16. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare
con propri decreti le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
16. Identico. |
17. Le Aziende
farmaceutiche, entro il 30
aprile di ogni anno,
producono all'Agenzia
autocertificazione
dell'ammontare complessivo
della spesa sostenuta
nell'anno precedente per le
attività di promozione e
della sua ripartizione nelle
singole voci di costo, sulla
base di uno schema approvato
con decreto del Ministro
della salute. |
17. Identico. |
18. Entro la medesima
data di cui al comma 17, le
Aziende farmaceutiche
versano, su apposito fondo
istituito presso l'Agenzia,
un contributo pari al 5 delle
spese autocertificate al
netto delle spese per il
personale addetto. |
18. Entro la medesima
data di cui al comma 17, le
Aziende farmaceutiche
versano, su apposito fondo
istituito presso l'Agenzia,
un contributo pari al 5
per cento delle spese
autocertificate al netto
delle spese per il personale
addetto. |
19. Le risorse
confluite nel fondo di cui al
comma 18 sono destinate
dall'Agenzia: |
19. Identico: |
a) per il 50, alla
costituzione di un fondo
nazionale per l'impiego, a
carico del SSN, di farmaci
orfani per malattie rare e di
farmaci che rappresentano una
speranza di cura, in attesa
della commercializzazione,
per particolari e gravi
patologie; |
a) per il 50
per cento, alla
costituzione di un fondo
nazionale per l'impiego, a
carico del SSN, di farmaci
orfani per malattie rare e
di farmaci che
rappresentano una
speranza di cura, in attesa
della commercializzazione,
per particolari e gravi
patologie; |
b) per il
rimanente 50: |
b) per il
rimanente 50 per
cento: |
1) all'istituzione,
nell'ambito delle proprie
strutture, di un Centro di
informazione indipendente sul
farmaco; |
1) identico; |
2) alla
realizzazione, di concerto
con le Regioni, di un
programma di farmacovigilanza
attiva tramite strutture
individuate dalle Regioni,
con finalità di consulenza e
formazione continua dei
Medici di Medicina generale e
dei Pediatri di libera
scelta, in collaborazione con
le organizzazioni di
categorie e le Società
scientifiche pertinenti e le
Università; |
2) identico; |
3) alla
realizzazione di ricerche
sull'uso dei farmaci ed in
particolare di
sperimentazioni cliniche
comparative tra farmaci, tese
a dimostrare il valore
terapeutico aggiunto, nonché
sui farmaci orfani e
salvavita, anche attraverso
bandi rivolti agli IRCCS,
alle Università ed alle
Regioni; |
3) identico; |
4) ad altre attività
di informazione sui farmaci,
di farmacovigilanza, di
ricerca, di formazione e di
aggiornamento del
personale. |
4) identico. |
20. Al fine di garantire
un migliore informazione al
paziente, a partire dal 1^
gennaio 2005, le confezioni
dei medicinali devono
contenere un foglietto
illustrativo ben leggibile e
comprensibile, con forma e
contenuto autorizzati
dall'Agenzia. |
20. Al fine di garantire
una migliore
informazione al paziente, a
partire dal 1^ gennaio 2005,
le confezioni dei medicinali
devono contenere un foglietto
illustrativo ben leggibile e
comprensibile, con forma e
contenuto autorizzati
dall'Agenzia. |
21. Fermo restando,
quanto disposto dagli
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
11, 12, 14, 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541, le Regioni
provvedono, con provvedimento
anche amministrativo, a
disciplinare: |
21. Identico. |
a) pubblicità
presso i medici, gli
operatori sanitari e i
farmacisti; b) consegna di campioni gratuiti; c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile; d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale. |
22. Il secondo periodo
del comma 5 dell'articolo 12
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, è
soppresso. E' consentita ai
medici di medicina generale
ed ai pediatri di libera
scelta la partecipazione a
convegni e congressi con
accreditamento ECM di tipo
educazionale su temi
pertinenti, previa
segnalazione alla struttura
sanitaria di competenza.
Presso tale struttura è
depositato un registro con i
dati relativi alle
partecipazioni alle
manifestazioni in questione e
tali dati devono essere
accessibili alle Regioni e
all'Agenzia dei Farmaci di
cui al comma 2. |
22. Identico. |
23. Nel comma 6
dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 541
del 1992, le parole: " non
comunica la propria motivata
opposizione" sono sostituite
dalle seguenti "comunica il
proprio parere favorevole,
sentita la Regione dove ha
sede l'evento". Nel medesimo
comma sono altresì abrogate
le parole: "o, nell'ipotesi
disciplinata dal comma 2, non
oltre 5 giorni prima dalla
data della riunione". |
23. Nel comma 6
dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 541
del 1992, le parole: " non
comunica la propria motivata
opposizione" sono sostituite
dalle seguenti "comunica il
proprio parere favorevole,
sentita la Regione dove ha
sede l'evento". Nel medesimo
comma sono altresì
soppresse le parole:
"o, nell'ipotesi disciplinata
dal comma 2, non oltre 5
giorni prima dalla data della
riunione". |
24. Nel comma 3
dell'articolo 6, lettera b),
del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992,
le parole da: "otto membri a"
fino a: "di sanità" sono
sostituite dalle seguenti: "
un membro appartenente al
Ministero della salute, un
membro appartenente
all'istituto Superiore di
Sanità, due membri designati
dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province
autonome". |
24. Identico. |
25. La procedura di
attribuzione dei crediti ECM
deve prevedere la
dichiarazione dell'eventuale
conflitto di interessi da
parte dei relatori e degli
organizzatori degli eventi
formativi. |
25. Identico. |
26. Il rapporto di
dipendenza o di convenzione
con le strutture pubbliche
del Servizio sanitario
nazionale e con le strutture
private accreditate è
incompatibile con attività
professionali presso le
organizzazioni private di cui
all'articolo 20, comma 3, del
decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211. |
26. Identico. |
27. All'articolo 11,
comma 1, del decreto
legislativo 24 giugno 2003,
n. 211, sono apportate le
seguenti modifiche: a) nel primo capoverso le parole: "all'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia italiana del farmaco, alla Regione sede della sperimentazione"; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) la dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti e le motivazioni dell'eventuale interruzione". |
27. Identico. |
28. Con accordo sancito
in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, sono
definiti gli ambiti nazionale
e regionali dell'accordo
collettivo per la disciplina
dei rapporti con le farmacie,
in coerenza con quanto
previsto dal presente
articolo. |
28. Identico. |
29. Salvo diversa
disciplina regionale, a
partire dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, il conferimento
delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova
istituzione ha luogo mediante
l'utilizzazione di una
graduatoria regionale dei
farmacisti risultati idonei,
risultante da un concorso
unico regionale, per titoli
ed esami, bandito ed
espletato dalla Regione ogni
quattro anni. |
29. Identico. |
30. A decorrere dalla
data di insediamento degli
organi dell'Agenzia, di cui
al comma 4, sono abrogate le
disposizioni di cui
all'articolo 3, comma
9-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112. A
decorrere dalla medesima data
sono abrogate le norme
previste dall'articolo 9,
commi 2 e 3, del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178. |
30. Identico. |
31. Dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto,
all'articolo 7 comma 1 del
decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, sono
abrogate le parole: "tale
disposizione non si applica
ai medicinali coperti da
brevetto sul principio
attivo". |
31. Dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto,
all'articolo 7 comma 1 del
decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, sono
soppresse le parole:
"tale disposizione non si
applica ai medicinali coperti
da brevetto sul principio
attivo". |
32. Dal 1^ gennaio
2005, lo sconto dovuto dai
farmacisti al SSN in base
all'art. 1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996, n.
662, come modificato
dall'art. 52, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applica a tutti i
farmaci erogati in regime di
SSN, fatta eccezione per
l'ossigeno terapeutico e per
i farmaci, siano essi
specialità o generici, che
abbiano un prezzo
corrispondente a quello di
rimborso così come definito
dall'art. 9, comma 5, della
legge 8 agosto 2002, n.
178. |
32. Dal 1^ gennaio
2005, lo sconto dovuto dai
farmacisti al SSN in base
all'articolo 1, comma
40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come modificato
dall'articolo 52, comma
6, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applica a
tutti i farmaci erogati in
regime di SSN, fatta
eccezione per l'ossigeno
terapeutico e per i farmaci,
siano essi specialità o
generici, che abbiano un
prezzo corrispondente a
quello di rimborso così come
definito dall'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405. |
33. Dal 1^ gennaio
2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio
Sanitario Nazionale sono
determinati mediante
contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le
modalità e i criteri indicati
nella Delibera Cipe 1^
febbraio 2001. |
33. Dal 1^ gennaio
2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio
Sanitario Nazionale sono
determinati mediante
contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le
modalità e i criteri indicati
nella Delibera Cipe 1^
febbraio 2001, n. 3,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28
marzo 2001. |
34. Fino
all'insediamento degli Organi
dell'Agenzia, le funzioni e i
compiti ad essa affidati,
sono assicurati dal Ministero
della salute e i relativi
provvedimenti sono assunti
con decreto del Ministro
della salute. |
34. Identico. |
35. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto
di cui al comma 13, la
Commissione unica del farmaco
continua ad operare nella sua
attuale composizione e con le
sue attuali funzioni. |
35. Identico. |
|
|
1. Al fine di
agevolare l'esternalizzazione
dei servizi ausiliari da
parte delle aziende
ospedaliere e delle aziende
sanitarie locali, le |
Identico. |
maggiori entrate
corrispondenti all'IVA
gravante sui servizi,
originariamente prodotti
all'interno delle predette
aziende, e da esse affidati,
a decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, a soggetti
esterni all'amministrazione
affluiscono ad un fondo
istituito presso il Ministero
dell'economia e delle
finanze. Sono, comunque,
preliminarmente detratte le
quote dell'imposta spettanti
all'Unione europea, nonché
quelle attribuite alle
Regioni, a decorrere, per le
Regioni a statuto ordinario,
dalla definitiva
determinazione dell'aliquota
di compartecipazione
regionale all'imposta sul
valore aggiunto di cui
all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano.
Le procedure e le modalità
per l'attuazione del presente
comma nonché per la
ripartizione del fondo sono
stabilite con decreto di
natura non regolamentare,
adottato dal Ministro
dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome di Trento e
Bolzano. 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24 milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
|
1. In attesa della
realizzazione del processo
sperimentale di utilizzazione
della carta nazionale dei
servizi per le finalità
stabilite dal comma 9
dell'articolo 52 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per
una più rapida liquidazione
dei rimborsi alle farmacie,
pubbliche e private, ai
dispensari di farmaci aperti
al pubblico, ai laboratori di
analisi e agli altri enti
erogatori di servizi
sanitari, nonché di un più
attento monitoraggio e
controllo della spesa
pubblica nel settore
sanitario, il Ministero
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro della salute e con
la Presidenza del Consiglio
dei Ministri- Dipartimento
per l'innovazione e le
tecnologie, approva, entro
quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, il modello
di ricetta medica a lettura
ottica di cui all'allegato
disciplinare del decreto del
Ministro della sanità 11
luglio 1988, n. 350, valido
per il S.S.N. a decorrere dal
sesto mese successivo alla
data della sua approvazione;
il Ministero dell'economia e
delle finanze cura altresì la
stampa e la consegna delle
ricette ai medici del S.S.N.
che operano |
1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa
pubblica nel settore
sanitario e delle iniziative
per la realizzazione di
misure di appropriatezza
delle prescrizioni, nonché
per l'attribuzione e la
verifica del budget di
distretto, di
farmacovigilanza e
sorveglianza epidemiologica,
il Ministero dell'economia e
delle finanze, con decreto
adottato di concerto con il
Ministero della salute e con
la Presidenza del Consiglio
dei ministri-Dipartimento per
l'innovazione e le
tecnologie, definisce i
parametri della Tessera del
cittadino (TC); il Ministero
dell'economia e delle finanze
cura la generazione e la
progressiva consegna della
TC, a partire dal 1^ gennaio
2004, a tutti i soggetti già
titolari di codice fiscale
nonché ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del
codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso è attribuito
d'ufficio. La TC reca in ogni
caso il codice fiscale del
titolare, anche in codice a
barre nonché in banda
magnetica, quale unico
requisito necessario per
l'accesso alle prestazioni a
carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN). |
sull'intero territorio
nazionale. Nelle ricette è
riportato, in aggiunta alle
nomenclature ovvero agli
spazi di compilazione dei
dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia, un
codice a barre recante i dati
di identificazione dei medici
del S.S.N. e delle rispettive
AA.SS.LL. di appartenenza.
Nella compilazione della
ricetta è sempre riportato il
codice fiscale
dell'assistito, anche in
formato codice a barre. Detto
codice sarà rilevabile,
superato il periodo di prima
applicazione, attraverso
apposita tessera. 2. In occasione della spedizione della ricetta, le farmacie, pubbliche e private, e i dispensari di farmaci aperti al pubblico, dal sesto mese successivo alla data di approvazione del modello di cui al comma 1, nonché i laboratori di analisi e gli altri enti erogatori di servizi sanitari, a partire dal decimo mese successivo alla predetta approvazione, effettuano la rilevazione ottica della ricetta e l'invio della sua immagine al Ministero dell'economia e delle finanze. La rilevazione dell'immagine della ricetta ed il suo invio al Ministero dell'economia e delle finanze è effettuata con cadenza giornaliera, non oltre le ventiquattro ore dal momento della spedizione della ricetta; in caso di interruzione accidentale del servizio di trasmissione dati, l'invio dell'immagine avviene entro le ventiquattro ore successive dal momento del ripristino del servizio. |
2. Il Ministero
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministero della salute, entro
il 15 dicembre 2003 approva i
modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta
medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e
distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle
aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni,
agli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico
ed ai policlinici
universitari, che provvedono
ad effettuarne la consegna
individuale a tutti i medici
del SSN abilitati dalla
regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento
responsabili della relativa
custodia. I modelli
equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle
amministrazioni dello
Stato. |
3. Il Ministero
dell'economia e delle finanze
provvede, a sua cura e spese,
ad installare e rendere
operativi, presso le
farmacie, i dispensari, i
laboratori e gli altri enti
di cui al comma 1, le
apparecchiature ed i
collegamenti telematici
occorrenti per la rilevazione
ottica e l'invio delle
immagini di cui al comma 2.
In nessun caso le
apparecchiature consentono la
raccolta o la conservazione
dei dati in ambiente
residente dopo la conferma
della ricezione telematica
dell'immagine della ricetta
da parte del Ministero
dell'economia e delle
finanze. Al momento della
ricezione dell'immagine della
ricetta, il Ministero
dell'economia e delle
finanze, con modalità
esclusivamente automatiche,
inserisce i dati da essa
desumibili in archivi
distinti e non interconnessi,
uno per ogni Regione o
Provincia autonoma, in modo
che sia assolutamente
separato il codice fiscale
dell'assistito da tutti gli
altri dati desunti
dall'immagine della relativa
ricetta. In ogni caso, prima
dell'acquisizione del codice
fiscale dell'assistito nel
relativo archivio, il
Ministero dell'economia e
delle finanze verifica, con
modalità esclusivamente
automatica, attraverso
l'anagrafe tributaria e sulla
base dei parametri
integrativi o correttivi a
tal fine eventualmente
forniti dalle Regioni e dalle
Province autonome, il diritto
di ciascun assistito alla
prestazione sanitaria
economicamente agevolata,
cancellando subito e in via
definitiva il codice fiscale
dell'assistito che risulta
privo di tale diritto. A
questo fine, con
provvedimento dirigenziale
del Ministero dell'economia e
delle finanze, adottato entro
quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, sono
stabili i dati che il
Ministero della salute, le
Regioni, le Province
autonome, le AA.SS.LL. e il
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali trasmettono
al Ministero dell'economia e
delle finanze, con modalità
telematica, nei trenta giorni
successivi alla data del
predetto provvedimento. |
3. Il modello di
ricetta è stampato su carta
filigranata ai sensi del
decreto del Ministro della
sanità 11 luglio 1988, n.
350, e, sulla base di quanto
stabilito dal medesimo
decreto, riproduce le
nomenclature e i campi per
l'inserimento dei dati
prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il
vigente codice a barre è
sostituito da un analogo
codice che esprime il numero
progressivo regionale di
ciascuna ricetta; il codice a
barre è stampato sulla
ricetta in modo che la sua
lettura ottica non comporti
la procedura di separazione
del tagliando di cui
all'articolo 87 del decreto
legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. Sul modello di
ricetta figura in ogni caso
un campo nel quale, all'atto
della compilazione, è
riportato sempre il numero
complessivo dei farmaci
ovvero degli accertamenti
specialistici prescritti.
Nella compilazione della
ricetta è sempre riportato il
solo codice fiscale
dell'assistito, in luogo del
codice sanitario. |
4. Al Ministero
dell'economia e delle finanze
non è consentito trattare i
dati acquisiti nell'archivio
relativo ai codici fiscali
degli assisiti; allo stesso è
consentito trattare gli altri
dati desunti dalle immagini
delle ricette per fornire
mensilmente alle Regioni e
alle Province autonome gli
schemi di proposta di
rimborso dovuto alle
farmacie, ai dispensari, ai
laboratori e agli altri enti
erogatori di servizi
sanitari. Gli archivi di cui
al comma 3 sono resi
disponibili all'accesso
esclusivo, anche attraverso
interconnessione, delle
AA.SS.L. di ciascuna Regione
e Provincia autonoma per la
verifica ed il riscontro dei
dati occorrenti alla
liquidazione periodica delle
somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti,
alle farmacie, pubbliche e
private, ai dispensari di
farmaci aperti al pubblico,
ai laboratori di analisi e
agli altri enti erogatori di
servizi sanitari. |
4. Le aziende
sanitarie locali, le aziende
ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni,
gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico
ed i policlinici universitari
consegnano i ricettari ai
medici del SSN di cui al
comma 2, in numero definito,
secondo le loro necessità, e
comunicano immediatamente al
Ministero dell'economia e
delle finanze, in via
telematica, il nome, il
cognome, il codice fiscale
dei medici ai quali è
effettuata la consegna,
l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero
l'identificativo della
struttura sanitaria nei quali
gli stessi operano, nonché la
data della consegna e i
numeri progressivi regionali
delle ricette consegnate. Con
provvedimento dirigenziale
del Ministero dell'economia e
delle finanze sono stabilite
le modalità della
trasmissione telematica. |
5. L'adempimento
regionale, di cui all'art.
52, comma 4, lettera
a), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, ai
fini dell'accesso
all'adeguamento del
finanziamento del Servizio
sanitario nazionale per gli
anni 2003, 2004 e 2005, si
ritiene rispettato dalle
regioni e province autonome
anche aderendo alle
disposizioni di cui al
presente articolo. Nel caso
in cui le regioni e province
autonome provvedano ad
attivare direttamente nel
proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle
prescrizioni mediche, le
stesse hanno l'obbligo di
trasmettere, con modalità
telematica, al Ministero
dell'economia e delle finanze
copia dei dati da esse
acquisiti, così come
stabilito dal decreto
dirigenziale di cui al comma
1 del presente articolo. 6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
5. Il Ministero
dell'economia e delle finanze
cura il collegamento,
mediante la propria rete
telematica, delle aziende
sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e dei
policlinici universitari di
cui al comma 4, delle
farmacie, pubbliche e
private, dei presidi di
specialistica ambulatoriale e
degli altri presidi e
strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi
sanitari, di seguito
denominati, ai fini del
presente articolo, "strutture
di erogazione di servizi
sanitari". Con provvedimento
dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale,
sono stabiliti i parametri
tecnici per la realizzazione
del software
certificato che deve
essere installato dalle
strutture di erogazione di
servizi sanitari, in aggiunta
ai programmi informatici
dagli stessi ordinariamente
utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui
ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra
quello della frequenza
temporale di trasmissione dei
dati predetti. 6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12. |
7. All'atto della
utilizzazione di una ricetta
medica recante la
prescrizione di farmaci, sono
rilevati otticamente i codici
a barre relativi al numero
progressivo regionale della
ricetta, ai dati delle
singole confezioni dei
farmaci acquistati nonché il
codice a barre della TC; sono
comunque rilevati i dati
relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione
di una ricetta medica recante
la prescrizione di
prestazioni specialistiche,
sono rilevati otticamente i
codici a barre relativi al
numero progressivo regionale
della ricetta nonché il
codice a barre della TC; sono
comunque rilevati i dati
relativi alla esenzione
nonché inseriti i codici del
nomenclatore delle
prestazioni specialistiche.
In ogni caso, è previamente
verificata la corrispondenza
del codice fiscale del
titolare della TC con quello
dell'assistito riportato
sulla ricetta; in caso di
assenza del codice fiscale
sulla ricetta, quest'ultima
non può essere utilizzata,
salvo che il costo della
prestazione venga pagato per
intero. In caso di
utilizzazione di una ricetta
medica senza la contestuale
esibizione della TC, il
codice fiscale dell'assistito
è rilevato dalla ricetta. 8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto software assicura altresì che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. |
9. Al momento
della ricezione dei dati
trasmessi telematicamente ai
sensi del comma 8, il
Ministero dell'economia e
delle finanze, con modalità
esclusivamente automatiche,
li inserisce in archivi
distinti e non interconnessi,
uno per ogni regione, in modo
che sia assolutamente
separato, rispetto a tutti
gli altri, quello relativo al
codice fiscale
dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale
del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministero della
salute, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono stabiliti i
dati che le regioni, nonché i
Ministeri e gli altri enti
pubblici di rilevanza
nazionale che li detengono,
trasmettono al Ministero
dell'economia e delle
finanze, con modalità
telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di
emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare
e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di
erogazione di servizi
sanitari, l'allineamento
dell'archivio dei codici
fiscali con quello degli
assistiti e per disporre le
codifiche relative al
prontuario farmaceutico
nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale. 10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle Regioni, nonché le modalità di tale trasmissione. |
11. L'adempimento
regionale, di cui
all'articolo 52, comma 4,
lettera a), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, ai
fini dell'accesso
all'adeguamento del
finanziamento del SSN per gli
anni 2003, 2004 e 2005, si
considera rispettato
dall'applicazione delle
disposizioni del presente
articolo. Tale adempimento
s'intende rispettato anche
nel caso in cui le regioni e
le province autonome
dimostrino di avere
realizzato direttamente nel
proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle
prescrizioni mediche nonché
di trasmissione telematica al
Ministero dell'economia e
delle finanze di copia dei
dati dalle stesse acquisiti,
i cui standard
tecnologici e di efficienza
ed effettività, verificati
d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle
finanze, risultino non
inferiori a quelli realizzati
in attuazione del presente
articolo. Con effetto dal 1^
gennaio 2004, tra gli
adempimenti cui sono tenute
le regioni, ai fini
dell'accesso all'adeguamento
del finanziamento del SSN
relativo agli anni 2004 e
2005, è ricompresa anche
l'adozione di tutti i
provvedimenti che
garantiscono la
trasmissione al Ministero
dell'economia e delle
finanze, da parte delle
singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere,
dei dati di cui al comma
4. 12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
|
|
1. Una quota del
fondo per le aree
sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per
un importo pari a 350 milioni
di euro, di cui 10 milioni di
euro per l'anno 2004, 10
milioni di euro per l'anno
2005, e di 330 milioni
di euro per l'anno 2006, è
accantonata quale riserva
premiale, da destinare alle
aree sottoutilizzate delle
Regioni che conseguono
obiettivi di riequilibrio del
disavanzo economico
finanziario del settore
sanitario. Il Comitato
interministeriale per la
programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e
di Bolzano, determina
l'entità della riserva
premiale di ciascuna Regione
in base alla dimensione del
rispettivo fabbisogno
sanitario, nonché i criteri
di assegnazione in relazione
allo stato di attuazione
della riduzione del deficit
sanitario e tenendo conto dei
piani di rientro formulati
dalle singole Regioni
interessate. All'eventuale
assegnazione il CIPE provvede
con le procedure previste
dalla legge 30 giugno 1998,
n. 208. |
1. Una quota del
fondo per le aree
sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per
un importo pari a 350 milioni
di euro, di cui 10 milioni di
euro per l'anno 2004, 10
milioni di euro per l'anno
2005, e 330 milioni di euro
per l'anno 2006, è
accantonata quale riserva
premiale, da destinare alle
aree sottoutilizzate delle
Regioni che conseguono
obiettivi di riequilibrio del
disavanzo economico
finanziario del settore
sanitario. Il Comitato
interministeriale per la
programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e
di Bolzano, determina
l'entità della riserva
premiale di ciascuna Regione
in base alla dimensione del
rispettivo fabbisogno
sanitario, nonché i criteri
di assegnazione in relazione
allo stato di attuazione
della riduzione del deficit
sanitario e tenendo conto dei
piani di rientro formulati
dalle singole Regioni
interessate. All'eventuale
assegnazione il CIPE provvede
con le procedure previste
dalla legge 30 giugno 1998,
n. 208. 1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, è riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004. |
1-ter.
All'onere recato dal comma
1-bis, pari a 65
milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede, per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, mediante
corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli stessi
anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi". 1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato. |
|
|
1. Le maggiori
entrate nette derivanti dal
presente decreto sono
integralmente destinate al
conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica indicate
nelle risoluzioni
parlamentari di approvazione
del Documento di
programmazione
economico-finanziaria per gli
anni 2004-2007 e relative
note di aggiornamento. |
Identico. |
(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: " è prorogato di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di tre anni". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
|
1. Il presente
decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere
per la conversione in
legge. |
Identico. |
Il presente decreto,
munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. Dato a Bruxelles, Ambasciata d'Italia, addì 30 settembre 2003. Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze. Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Pisanu, Ministro dell'interno. Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali. Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Marzano, Ministro delle attività produttive. Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali. Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sirchia, Ministro della salute. La Loggia, Ministro per gli affari regionali. Visto, il Guardasigilli:Castelli |
Allegato 1
TIPOLOGIA DI OPERE ABUSIVE SUSCETTIBILI DI SANATORIA ALLE CONDIZIONI DI CUI |
Allegato 1
TIPOLOGIA DI OPERE ABUSIVE SUSCETTIBILI DI SANATORIA ALLE CONDIZIONI DI CUI |
Tipologia 1. Opere
realizzate in assenza o in
difformità del titolo
abilitativo edilizio e non
conformi alle norme
urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti
urbanistici; |
Identica. |
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; |
Tipologia 3. Opere di
ristrutturazione edilizia
come definite dall'articolo
3, comma 1, lettera d)
del d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 realizzate in assenza
o in difformità dal titolo
abilitativo edilizio; Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444; Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume. |
Procedura per la
|
Procedura per la
|
La domanda di
definizione degli illeciti
edilizi da presentare al
comune entro il 31 marzo 2004
deve essere compilata
utilizzando il modello di
domanda allegato. |
Identico. |
Alla domanda deve
essere allegato: |
Identico: |
a)
l'attestazione del
versamento del 30 per cento
dell'oblazione, calcolata
utilizzando la tabella 1 del
modello allegato e in base a
quanto indicato nella tabella
A. Nel caso di oblazione di
importo fisso o comunque
inferiore a tali importi,
l'oblazione va versata per
intero. Il versamento deve
comunque essere effettuato
nella misura minima di
1.700,00E, qualora
l'importo complessivo sia
superiore a tale cifra,
ovvero per intero qualora
l'importo dell'oblazione sia
inferiore a tale cifra; b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella B. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00E, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra. |
a)
l'attestazione del
versamento del 30 per cento
dell'oblazione, calcolata
utilizzando la tabella 1 del
modello allegato e in base a
quanto indicato nella tabella
C. Nel caso di
oblazione di importo fisso o
comunque inferiore a tali
importi, l'oblazione va
versata per intero. Il
versamento deve comunque
essere effettuato nella
misura minima di
1.700,00E, qualora
l'importo complessivo sia
superiore a tale cifra,
ovvero per intero qualora
l'importo dell'oblazione sia
inferiore a tale cifra; b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00E, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra. |
L'importo restante
dell'oblazione deve essere
versato per importi uguali,
entro: - seconda rata 30 giugno 2004 - terza rata 30 settembre 2004 |
Identico. |
L'importo restante
dell'anticipazione degli
oneri di concessione deve
essere versato per importi
uguali, entro: - seconda rata 30 giugno 2004 - terza rata 30 settembre 2004 |
Identico. |
L'importo definitivo
degli oneri concessori dovuti
deve essere versato entro il
31 dicembre 2006, secondo le
indicazioni fornite
dall'amministrazione comunale
con apposita
deliberazione. |
Identico. |
La domanda di
definizione degli illeciti
edilizi deve essere
accompagnata dalla seguente
documentazione: a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo; b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante |
Identico. |
l'idoneità statica delle
opere eseguite. Qualora
l'opera per la quale viene
presentata istanza di
sanatoria sia stata in
precedenza collaudata, tale
certificazione non è
necessaria se non è oggetto
di richiesta motivata da
parte del sindaco; c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale. |
La domanda di
definizione degli illeciti
edilizi deve essere integrata
entro il 30 settembre 2004
dalla: a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e della documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504; c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico. |
Identico. |
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