XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4091
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Funzione docente).
1. La funzione docente, quale funzione rivolta a
contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani
generazioni, è una primaria risorsa professionale della
nazione.
2. La Repubblica riconosce e valorizza la professione
dell'insegnante, ne promuove la libertà e ne garantisce la
qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la
formazione iniziale e continua, lo sviluppo di carriera e la
retribuzione per merito, anche con riferimento all'articolo 5
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. La Repubblica detta le norme che definiscono lo statuto
degli insegnanti, secondo i princìpi sanciti dalla
Costituzione, nel contesto dell'autonomia organizzativa e
didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e delle norme generali e dei livelli essenziali definiti dalla
legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 2.
(Princìpi e criteri dello statuto
degli insegnanti).
1. Lo statuto degli insegnanti del sistema nazionale di
istruzione e di formazione è definito secondo i seguenti
princìpi e criteri:
a) estensione e applicazione dello statuto degli
insegnanti ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche e
formative del sistema nazionale di istruzione e di
formazione;
b) individuazione degli aspetti comuni della
funzione docente, quale funzione rivolta prioritariamente a
educare i giovani all'autonomia e alla responsabilità, a
perseguire alti livelli formativi e di apprendimento tecnico,
scientifico e professionale di ogni allievo, nel rispetto
delle differenze individuali e delle singole personalità;
c) garanzia dell'autonomia della funzione docente
e della libertà di insegnamento quali strumenti di attuazione
del pluralismo nonché della qualità e dell'efficacia della
prestazione professionale e del servizio di istruzione e di
formazione;
d) definizione dei diritti e dei doveri
fondamentali che caratterizzano la funzione docente e le altre
articolazioni di tale funzione di cui alla lettera
e);
e) articolazione della funzione docente in
specifiche funzioni di docente tirocinante, docente ordinano e
docente esperto. In particolare, il docente esperto ha anche
responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale
e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di
dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna
ed esterna e di collaborazione e di temporanea sostituzione
del dirigente scolastico. Alla funzione di esperto si accede
mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso
dei requisiti culturali e professionali individuati sulla base
di precisi criteri anche di carattere accademico, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera g) della legge 28
marzo 2003, n. 53.
f) definizione delle modalità di assegnazione
delle singole funzioni ai docenti;
g) determinazione delle modalità in cui si esprime
l'autonomia e la libertà di insegnamento, in particolare
attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente,
compiti dell'organo collegiale dei docenti e dirigenza
scolastica;
h) valutazione e verifica delle prestazioni di
ogni titolare della funzione docente ai fini della
progressione economica e di carriera;
i) istituzione di un albo nazionale dei docenti
del sistema nazionale di istruzione e
di formazione, suddiviso in sezioni regionali;
l) determinazione delle modalità e degli strumenti
organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza
delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai
cittadini, ai genitori e agli studenti;
m) regolamentazione delle incompatibilità della
professione di docenti con lo svolgimento di altre specifiche
funzioni, attività e professioni.
Art. 3.
(Funzioni di dirigenza e di consulenza).
1. La funzione di dirigente scolastico, di cui agli
articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, è caratterizzata dalla specificità del servizio di
istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami
professionali con la funzione docente.
2. La funzione ispettiva, ovvero di consulenza tecnica, è
caratterizzata per l'ampiezza delle conoscenze e delle
esperienze maturate nell'ambito dell'istituzione nonché da
comprovata capacità e autonomia di ricerca.
3. Alle funzioni indicate ai commi 1 e 2 si accede
mediante formazione e concorso a cui possono partecipare
esclusivamente i docenti esperti.
Art. 4.
(Organismi tecnici rappresentativi).
1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la
responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni
sul sistema nazionale di istruzione sono istituiti organismi
tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in
un organismo unico nazionale e in organismi regionali.
2. I membri degli organismi di cui al comma 1 sono
determinati in numero non superiore a trenta, la cui
maggioranza è designata da tutti i docenti iscritti all'albo
nazionale dei docenti istituito ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera i), per gli organismi regionali, dagli
iscritti all'albo della rispettiva regione; i restanti membri
sono designati dalle associazioni professionali dei docenti
iscritti al citato albo nazionale, dalle università e, per gli
organismi regionali, dalle università aventi sede nella
regione. Tutti i membri durano in carica tre anni.
3. Le elezioni dei membri di cui al comma 2 sono
disciplinate secondo criteri idonei a garantire risultati
rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei
titolari della funzione docente.
4. Gli organismi di cui al comma 1 hanno ampia autonomia
organizzativa e sono dotati di propri mezzi.
Art. 5.
(Associazionismo professionale).
1. I docenti possono liberamente esprimere all'interno
delle istituzioni scolastiche l'attività associativa.
2. A livello nazionale, regionale e delle singole
istituzioni scolastiche le associazioni professionali sono
consultate e valorizzate nel merito della didattica, della
formazione iniziale e permanente.
Art. 6.
(Funzioni degli organismi tecnici
rappresentativi).
1. Gli organismi tecnici rappresentativi di cui
all'articolo 4 provvedono alla tenuta dell'albo nazionale dei
docenti istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
i); a stabilire i criteri per la formazione iniziale,
per l'abilitazione e per il tirocinio nonché gli
standard professionali dei docenti. Provvedono, altresì,
a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e
intervengono nei casi di mancato rispetto del codice
stesso.
2. Gli organismi tecnici rappresentativi formulano
proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione
degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il
conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale
di istruzione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento
nonché alla relazione annuale sullo stato della funzione
docente.
3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali
provvedono, altresì, alla tenuta delle sezioni regionali
dell'albo dei docenti e alla formulazione di pareri e proposte
in materie di competenza dell'organismo tecnico nazionale per
quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.
Art. 7.
(Contrattazione e area autonoma).
1. Al fine di garantire l'autonomia della funzione docente
e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie
riservate alla contrattazione nazionale e integrativa
regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità
con i princìpi fissati dalla presente legge.
2. La rappresentanza sindacale unitaria è costituita a
livello regionale.
3. Il rapporto di lavoro dei docenti e delle articolazioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è
disciplinato con autonoma area di contrattazione.
Art. 8.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento emanato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono
emanate le norme di attuazione della presente legge e, in
particolare, dei princìpi e criteri stabiliti dall'articolo 2
della medesima legge.