XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3652




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto).

        1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di sicurezza sulle piste per la pratica dello sci, in tutte le sue specialità, dilettantistiche e agonistiche, e per le conseguenti norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle piste da sci.


Art. 2.

(Finalità).

        1. Lo sci alpino e lo sci da fondo sono elementi essenziali del patrimonio sociale, economico e culturale tutelati dalla Nazione; le aree su cui insistono gli impianti e le piste destinati all'attività sciistica devono essere a tutte gli effetti considerate aree di pubblica utilità.
        2. La presente legge disciplina l'esercizio delle aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci da discesa e dello sci da fondo, allo scopo di assicurarne adeguate condizioni di agibilità con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza, e stabilisce le norme generali di comportamento cui l'utenza deve sottostare.
        3. Gli impianti di innevamento artificiale e gli eventuali bacini di alimentazione degli stessi sono da considerare pertinenze delle piste da sci.


Art. 3.

(Ambiti di applicazione).

        1. La pratica degli sport di sci da discesa, della tavola da neve, denominata "snowboard", del monoski, del telemark e dello sci da fondo, è consentita esclusivamente sulle piste da discesa e da fondo definite e regolamentate dalle regioni, dalle province e dai comuni.
        2. Ai fini della presente legge, è definito "comprensorio sciistico" l'insieme delle piste insistenti sulla medesima area geografica e collegate tra loro senza soluzione di continuità, anche mediante mezzi meccanici.
        3. Le piste da discesa e da fondo devono presentare i seguenti requisiti comuni:

                a) essere tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;

                b) essere dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;

                c) presentare un tracciato privo di ostacoli tali da costituire una situazione di pericolo;

                d) essere dotate di adeguati elementi di protezione in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi e di passaggi aerei;

                e) avere opportune segnalazioni in corrispondenza della confluenza di due o più piste, che deve avvenire in punti che, per ampiezza e visibilità, non costringano lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione;

                f) avere, in corrispondenza di eventuali attraversamenti a livello di strade carrozzabili, caratteristiche tali da costringere lo sciatore ad arrestarsi in condizioni di sicurezza prima di impegnare l'attraversamento.

        4. E' definita "pista da discesa" il tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci da discesa, dello snowboard, del monoski o del telemark, preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza del pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici. Le piste da discesa, su tutto il territorio nazionale, sono classificate rispettivamente:

                a) pista per principianti, segnata in verde: pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 25 per cento su tutto il percorso e di lunghezza non superiore a 1.000 metri;

                b) pista facile, segnata in blu: pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti;

                c) pista di media difficoltà, segnata in rosso: pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti;

                d) pista difficile, segnata in nero: pista avente pendenza superiore ai valori massimi delle piste di media difficoltà segnate in rosso;

                e) tracciato di trasferimento o di rientro, segnato in giallo: destinato al collegamento di due o più piste, ovvero al collegamento delle piste con i centri urbani.

        5. Nell'ambito delle piste da discesa, rientrano le piste definite "pista per board". Le piste per board hanno un tracciato appositamente destinato alla pratica dello snowboard e monoski, preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza del pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici. Le piste per board, su tutto il territorio nazionale, sono classificate e segnalate con cartellonistica di colore arancione, riportante la descrizione del grado di difficoltà della pista stessa, distinta in pista per principianti, pista facile, pista di media difficoltà e pista difficile.
        6. Le piste da discesa e le piste per board devono presentare i seguenti requisiti:

                a) avere dimensioni correlate alla portata degli impianti di risalita da esse serviti;

                b) avere larghezza commisurata alle esigenze di smaltimento degli sciatori e alle caratteristiche della discesa stessa;

                c) essere opportunamente preparate mediante inerbimento, rimozione di massi e di pietre e di altri ostacoli fissi; ove necessario, realizzazione di canalette di scolo per le acque meteoriche e di disgelo.

        7. E' definito "pista da fondo" il tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci da fondo, preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza del pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici. Le piste da fondo, su tutto il territorio nazionale, sono classificate rispettivamente:

                a) pista per principianti, segnata in verde: pista avente lunghezza non superiore a 10 chilometri, pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento su tutto il percorso, dislivello massimo di 40 metri per ogni chilometro di pista, assenza assoluta di pendenze trasversali;

                b) pista facile, segnata in blu: pista avente lunghezza non superiore a 10 chilometri, pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto, dislivello massimo mediamente non superiore a 40 metri per ogni chilometro di pista e sezione non presentante normalmente pendenza trasversale;

                c) pista di media difficoltà, segnata in rosso: pista avente lunghezza non superiore a 20 chilometri, pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto, dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista e sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;

                d) pista difficile, segnata in nero: pista avente caratteristiche di lunghezza, pendenza, dislivello o sezione superiori a quelle previste per le piste di media difficoltà.

        8. Le piste da discesa, le piste per board e le piste da fondo, ai sensi delle disposizioni della Federazione italiana sport invernali e della Federazione internazionale di sci, possono essere adibite allo svolgimento di competizioni agonistiche. In tale caso le aree interessate al tracciato devono essere chiuse al pubblico per l'intera durata della competizione e dei relativi allenamenti preparatori.
        9. E' vietato praticare allenamenti agonistici di sci da discesa, di snowboard o di sci da fondo su piste la cui chiusura non sia stata disposta dal gestore di pista ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera e).


Art. 4.

(Commissioni regionali tecnico-consultive per le piste da
sci).

        1. Le regioni istituiscono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione tecnico-consultiva per le piste da sci, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia di piste da sci, di seguito denominata "commissione".
        2. La commissione è nominata dal presidente della giunta regionale ed ha durata triennale.
        3. Nella commissione sono obbligatoriamente rappresentati il Soccorso alpino, la Commissione nazionale valanghe e gli organi tecnici del Club alpino italiano.
        4. La commissione:

                a) elabora criteri e indirizzi generali sulla sicurezza e la fruibilità delle piste da sci, con particolare riferimento alle segnaletiche e ai sistemi di protezione contro gli infortuni;

                b) esprime parere vincolante sulle domande di autorizzazione all'esercizio delle piste da discesa e da fondo.


Art. 5.

(Autorizzazione regionale per l'esercizio delle piste da
discesa e da fondo).

        1. L'apertura al pubblico di piste da discesa e da fondo è subordinata ad autorizzazione all'esercizio delle piste stesse, rilasciata dalla regione su cui la pista insiste, entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda.
        2. Hanno titolo a presentare la domanda per l'autorizzazione di cui al comma 1:

                a) per le piste da discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste stesse o il sindaco, o i sindaci, del comune, o dei comuni, su cui le piste insistono;

                b) per le piste da fondo, il soggetto che ne assicura la manutenzione e la battitura o il sindaco, o i sindaci, del comune, o dei comuni, su cui le piste stesse insistono.

        3. Le regioni stabiliscono autonomamente le modalità di presentazione delle domande, eventualmente delegandone le competenze alle province, alle comunità montane o ai comuni.


Art. 6.

(Segnaletica delle piste
e misure di sicurezza).

        1. Le piste autorizzate ai sensi dell'articolo 5 devono essere dotate della segnaletica necessaria a informare opportunamente gli utenti e a garantire la sicurezza degli stessi.
        2. La segnaletica deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale e deve avere identica tipologia su tutto il territorio nazionale.
        3. Alle stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita devono essere esposti cartelli indicanti l'orario di funzionamento degli impianti nonché la mappa delle piste del comprensorio.
        4. Le piste praticabili devono essere delimitate, ai lati della pista stessa, con idonea segnalazione.
        5. Appositi cartelli, posti a distanza non inferiore a 60 metri l'uno dall'altro, devono indicare la denominazione e la classificazione di ciascuna pista, nonché l'agibilità della stessa.
        6. I tratti di pista caratterizzati da situazioni di occasionale pericolo devono essere protetti, mediante apposizione, a distanza non superiore a un metro dagli stessi, di striscioni di colore arancione infissi nella neve. La situazione di pericolo e l'obbligo di rallentare la velocità devono inoltre essere segnalati mediante esposizione di apposita segnaletica a distanza non inferiore a 50 metri.
        7. Nelle stazioni a valle dei comprensori destinati alla pratica dello sci da discesa, nonché in prossimità degli accessi alle piste da fondo, deve essere apposto in maniera ben visibile un prospetto generale delle piste esistenti, recante:

                a) la denominazione, il grado di difficoltà e la relativa classificazione delle piste;

                b) l'elenco degli impianti serventi il comprensorio e gli orari degli stessi;

                c) l'indicazione per ciascuna pista se l'impianto è aperto o chiuso;

                d) la legenda della segnaletica utilizzata nel comprensorio;

                e) le norme di comportamento previste dall'articolo 9, nonché le sanzioni previste dalle regioni ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

        8. Il prospetto di cui al comma 7 deve essere redatto almeno nelle lingue italiana e inglese.


Art. 7.

(Manutenzione straordinaria
delle piste autorizzate).

        1. Le opere di manutenzione straordinaria che comportano modifiche alle caratteristiche della pista devono essere autorizzate con la medesima procedura prevista all'articolo 5, ad esclusione dei termini ivi previsti che sono dimezzati; le opere si intendono autorizzate qualora nel termine di due mesi l'autorizzazione non sia stata espressamente negata.
        2. L'autorizzazione per le opere di manutenzione straordinaria di cui al comma 1 dichiara a tutti gli effetti di legge la pubblica utilità dei beni immobili comunque interessati dalle predette opere.


Art. 8.

(Gestore di pista).

        1. Il proponente la domanda di autorizzazione regionale per l'esercizio della pista di cui all'articolo 5, assume la funzione di gestore di pista.
        2. Le regioni stabiliscono, con proprio atto, le modalità di individuazione del gestore di pista.
        3. Il gestore di pista, salvo ulteriori compiti e doveri, che le regioni autonomamente possono stabilire, deve:

                a) garantire l'agibilità e la manutenzione ordinaria e straordinaria della pista, in relazione alle idonee condizioni meteorologiche e di innevamento;

                b) provvedere alla sistemazione e alla manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6;

                c) assicurare un adeguato servizio di soccorso sulle piste e di trasporto degli infortunati ai centri di assistenza sanitaria più vicini, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio;

                d) provvedere alla chiusura della pista in caso di pericolo di valanghe e qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo atipico;

                e) provvedere alla chiusura della pista al fine di consentire la pratica di competizioni agonistiche o di allenamenti agonistici di sci da discesa, per board o da fondo.

Art. 9.

(Comportamento dello sciatore).

        1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste da sci ed alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita ai sensi dell'articolo 6, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità propria e altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura e la scelta delle piste alle proprie capacità, alle condizioni della pista, alla visibilità e allo stato di innevamento.
        2. I minori di quattordici anni che praticano lo sci da discesa, il monoski o lo snowboard devono obbligatoriamente utilizzare il casco protettivo.
        3. E' vietato percorrere le piste da sci con mezzi diversi dagli sci, dal monoski e dallo snowboard, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste, degli impianti e del soccorso e per le categorie specifiche che le regioni, le province e i comuni identificano in considerazione della specificità del proprio territorio e delle proprie esigenze.
        4. Gli accessi di servizio devono essere effettuati con idonei mezzi e previa autorizzazione del gestore di pista.
        5. Coloro che praticano lo snowboard o il monoski, possono esclusivamente percorrere le piste per board di cui all'articolo 3, comma 5, ed i tracciati di trasferimento e di rientro di cui al medesimo articolo 3, comma 4, lettera e).
        6. Coloro che praticano lo sci alpino non possono percorrere le piste per board.
        7. Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un comportamento adeguati alle proprie capacità ed è civilmente e penalmente responsabile per i danni causati a persone e a cose.
        8. Lo sciatore a monte, avendo la possibilità di scelta del percorso grazie alla posizione dominante, ha il dovere di tenere una traiettoria che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.
        9. Il sorpasso può essere effettuato a monte o a valle, sulla destra o sulla sinistra, comunque sempre a una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.
        10. Lo sciatore che si immette su una pista o che attraversa un terreno di esercitazione o un campo di scuola da sci, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Analogo comportamento deve essere tenuto rimettendosi in movimento dopo ogni sosta.
        11. Lo sciatore, nei passaggi obbligati o senza visibilità, deve evitare di fermarsi, se non in caso di assoluta necessità. In caso di caduta deve sgomberare la pista nel più breve tempo possibile.
        12. Lo sciatore che risale la pista deve procedere soltanto ai bordi di essa, ed è tenuto a discostarsene in casi di cattiva visibilità. Chi scende dalla pista a piedi deve tenere lo stesso comportamento.
        13. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica delle piste di cui all'articolo 6.
        14. Chiunque deve prestare soccorso in caso di incidente.
        15. Chiunque provoca un incidente, ne è coinvolto o ne è testimone, è tenuto a fornire le proprie generalità alle autorità competenti.
        16. Lo sciatore può svolgere la propria attività ludico-sportiva esclusivamente sulle piste di cui all'articolo 3. Lo sciatore non può avventurarsi in percorsi fuori pista, salvo in casi specifici individuati e disciplinati dalle regioni.
        17. Ogni sciatore, per poter usufruire delle piste da sci, deve essere munito di polizza assicurativa per la responsabilità civile specifica per la pratica dello sci e distinta per lo sci alpino, da fondo, snowboard e simili, con un massimale unico non inferiore a 500.000 euro, a copertura dei rischi derivanti da danni, per fatto colposo, a persone e a cose.
        18. La corretta manutenzione degli attrezzi per la pratica dello sci, del monoski e dello snowboard è fondamentale per la sicurezza degli utenti. Ogni sciatore ha la responsabilità di utilizzare una attrezzatura sportiva in buono stato, e in particolare di effettuare la verifica del funzionamento e della regolazione degli attacchi di sicurezza.
        19. Lo sciatore non deve utilizzare le piste da discesa, da fondo o per board negli orari di chiusura delle stesse. Il gestore di pista è esonerato da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni occorsi a chi utilizza le piste dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura.


Art. 10.

(Vigilanza e sanzioni).

        1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è affidata alle Forze di polizia e alle regioni, alle province e ai comuni sul cui territorio la pista insiste.
        2. Le regioni, nel caso di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, se il fatto non costituisce reato perseguito da norme dello Stato, stabiliscono con proprio atto l'ammontare delle relative sanzioni amministrative.
        3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si osservano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


Art. 11.

(Disposizioni transitorie).

        1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni recepiscono con legge o con regolamento le disposizioni della medesima legge, tenuto conto delle singole realtà territoriali.
        2. Le regioni provvedono autonomamente all'emanazione di norme transitorie, per l'autorizzazione con procedure semplificate, ai fini di cui all'articolo 5, delle piste da sci già funzionanti sul territorio.
        3. Le province e i comuni nel rispetto della presente legge e delle leggi e regolamenti regionali emanati ai sensi del comma 1, possono emanare regolamenti specifici sulla materia oggetto della medesima legge.
        4. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono prevedere apposite forme di finanziamento per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.



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