XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3652
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali
per la legislazione delle regioni in materia di sicurezza
sulle piste per la pratica dello sci, in tutte le sue
specialità, dilettantistiche e agonistiche, e per le
conseguenti norme in materia di esercizio ad uso pubblico
delle piste da sci.
Art. 2.
(Finalità).
1. Lo sci alpino e lo sci da fondo sono elementi
essenziali del patrimonio sociale, economico e culturale
tutelati dalla Nazione; le aree su cui insistono gli impianti
e le piste destinati all'attività sciistica devono essere a
tutte gli effetti considerate aree di pubblica utilità.
2. La presente legge disciplina l'esercizio delle aree da
destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci da discesa
e dello sci da fondo, allo scopo di assicurarne adeguate
condizioni di agibilità con particolare riferimento
all'aspetto della sicurezza, e stabilisce le norme generali di
comportamento cui l'utenza deve sottostare.
3. Gli impianti di innevamento artificiale e gli eventuali
bacini di alimentazione degli stessi sono da considerare
pertinenze delle piste da sci.
Art. 3.
(Ambiti di applicazione).
1. La pratica degli sport di sci da discesa, della tavola
da neve, denominata "snowboard", del monoski, del
telemark e dello sci da fondo, è consentita
esclusivamente sulle piste da discesa e da fondo definite e
regolamentate dalle regioni, dalle province e dai comuni.
2. Ai fini della presente legge, è definito "comprensorio
sciistico" l'insieme delle piste insistenti sulla medesima
area geografica e collegate tra loro senza soluzione di
continuità, anche mediante mezzi meccanici.
3. Le piste da discesa e da fondo devono presentare i
seguenti requisiti comuni:
a) essere tracciate in zone idrogeologicamente
idonee e tali da consentirne un corretto inserimento
ambientale;
b) essere dotate a livello comprensoriale di un
adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza
assistenza e sicurezza in caso di necessità;
c) presentare un tracciato privo di ostacoli tali
da costituire una situazione di pericolo;
d) essere dotate di adeguati elementi di
protezione in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi e di
passaggi aerei;
e) avere opportune segnalazioni in corrispondenza
della confluenza di due o più piste, che deve avvenire in
punti che, per ampiezza e visibilità, non costringano lo
sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di
direzione;
f) avere, in corrispondenza di eventuali
attraversamenti a livello di strade carrozzabili,
caratteristiche tali da costringere lo sciatore ad arrestarsi
in condizioni di sicurezza prima di impegnare
l'attraversamento.
4. E' definita "pista da discesa" il tracciato
appositamente destinato alla pratica dello sci da discesa,
dello snowboard, del monoski o del telemark,
preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica
della sussistenza del pericolo di distacco di valanghe e di
altri pericoli atipici. Le piste da discesa, su tutto il
territorio nazionale, sono classificate rispettivamente:
a) pista per principianti, segnata in verde: pista
avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al
25 per cento su tutto il percorso e di lunghezza non superiore
a 1.000 metri;
b) pista facile, segnata in blu: pista avente
pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 25 per
cento, fatta eccezione per brevi tratti;
c) pista di media difficoltà, segnata in rosso:
pista avente pendenza longitudinale e trasversale non
superiore al 40 per cento, fatta eccezione per brevi
tratti;
d) pista difficile, segnata in nero: pista avente
pendenza superiore ai valori massimi delle piste di media
difficoltà segnate in rosso;
e) tracciato di trasferimento o di rientro,
segnato in giallo: destinato al collegamento di due o più
piste, ovvero al collegamento delle piste con i centri
urbani.
5. Nell'ambito delle piste da discesa, rientrano le piste
definite "pista per board". Le piste per board
hanno un tracciato appositamente destinato alla pratica dello
snowboard e monoski, preparato, segnalato e controllato,
ai fini della verifica della sussistenza del pericolo di
distacco di valanghe e di altri pericoli atipici. Le piste per
board, su tutto il territorio nazionale, sono
classificate e segnalate con cartellonistica di colore
arancione, riportante la descrizione del grado di difficoltà
della pista stessa, distinta in pista per principianti, pista
facile, pista di media difficoltà e pista difficile.
6. Le piste da discesa e le piste per board devono
presentare i seguenti requisiti:
a) avere dimensioni correlate alla portata degli
impianti di risalita da esse serviti;
b) avere larghezza commisurata alle esigenze di
smaltimento degli sciatori e alle caratteristiche della
discesa stessa;
c) essere opportunamente preparate mediante
inerbimento, rimozione di massi e di pietre e di altri
ostacoli fissi; ove necessario, realizzazione di canalette di
scolo per le acque meteoriche e di disgelo.
7. E' definito "pista da fondo" il tracciato appositamente
destinato alla pratica dello sci da fondo, preparato,
segnalato e controllato, ai fini della verifica della
sussistenza del pericolo di distacco di valanghe e di altri
pericoli atipici. Le piste da fondo, su tutto il territorio
nazionale, sono classificate rispettivamente:
a) pista per principianti, segnata in verde: pista
avente lunghezza non superiore a 10 chilometri, pendenza
longitudinale non superiore al 10 per cento su tutto il
percorso, dislivello massimo di 40 metri per ogni chilometro
di pista, assenza assoluta di pendenze trasversali;
b) pista facile, segnata in blu: pista avente
lunghezza non superiore a 10 chilometri, pendenza
longitudinale non superiore al 10 per cento, fatta eccezione
per brevi tratti su terreno aperto, dislivello massimo
mediamente non superiore a 40 metri per ogni chilometro di
pista e sezione non presentante normalmente pendenza
trasversale;
c) pista di media difficoltà, segnata in rosso:
pista avente lunghezza non superiore a 20 chilometri, pendenza
longitudinale non superiore al 20 per cento, fatta eccezione
per brevi tratti su terreno aperto, dislivello massimo
mediamente non superiore a 80 metri per ogni chilometro di
pista e sezione che può presentare moderata pendenza
trasversale;
d) pista difficile, segnata in nero: pista avente
caratteristiche di lunghezza, pendenza, dislivello o sezione
superiori a quelle previste per le piste di media
difficoltà.
8. Le piste da discesa, le piste per board e le
piste da fondo, ai sensi delle disposizioni della Federazione
italiana sport invernali e della Federazione internazionale di
sci, possono essere adibite allo svolgimento di competizioni
agonistiche. In tale caso le aree interessate al tracciato
devono essere chiuse al pubblico per l'intera durata della
competizione e dei relativi allenamenti preparatori.
9. E' vietato praticare allenamenti agonistici di sci da
discesa, di snowboard o di sci da fondo su piste la cui
chiusura non sia stata disposta dal gestore di pista ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, lettera e).
Art. 4.
(Commissioni regionali tecnico-consultive per le piste da
sci).
1. Le regioni istituiscono, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, una commissione
tecnico-consultiva per le piste da sci, quale organo tecnico
dell'amministrazione regionale in materia di piste da sci, di
seguito denominata "commissione".
2. La commissione è nominata dal presidente della giunta
regionale ed ha durata triennale.
3. Nella commissione sono obbligatoriamente rappresentati
il Soccorso alpino, la Commissione nazionale valanghe e gli
organi tecnici del Club alpino italiano.
4. La commissione:
a) elabora criteri e indirizzi generali sulla
sicurezza e la fruibilità delle piste da sci, con particolare
riferimento alle segnaletiche e ai sistemi di protezione
contro gli infortuni;
b) esprime parere vincolante sulle domande di
autorizzazione all'esercizio delle piste da discesa e da
fondo.
Art. 5.
(Autorizzazione regionale per l'esercizio delle piste da
discesa e da fondo).
1. L'apertura al pubblico di piste da discesa e da fondo è
subordinata ad autorizzazione all'esercizio delle piste
stesse, rilasciata dalla regione su cui la pista insiste,
entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa
domanda.
2. Hanno titolo a presentare la domanda per
l'autorizzazione di cui al comma 1:
a) per le piste da discesa, il gestore degli
impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste
stesse o il sindaco, o i sindaci, del comune, o dei comuni, su
cui le piste insistono;
b) per le piste da fondo, il soggetto che ne
assicura la manutenzione e la battitura o il sindaco, o i
sindaci, del comune, o dei comuni, su cui le piste stesse
insistono.
3. Le regioni stabiliscono autonomamente le modalità di
presentazione delle domande, eventualmente delegandone le
competenze alle province, alle comunità montane o ai
comuni.
Art. 6.
(Segnaletica delle piste
e misure di sicurezza).
1. Le piste autorizzate ai sensi dell'articolo 5 devono
essere dotate della segnaletica necessaria a informare
opportunamente gli utenti e a garantire la sicurezza degli
stessi.
2. La segnaletica deve essere realizzata in modo tale da
consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione
invernale e deve avere identica tipologia su tutto il
territorio nazionale.
3. Alle stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di
risalita devono essere esposti cartelli indicanti l'orario di
funzionamento degli impianti nonché la mappa delle piste del
comprensorio.
4. Le piste praticabili devono essere delimitate, ai lati
della pista stessa, con idonea segnalazione.
5. Appositi cartelli, posti a distanza non inferiore a 60
metri l'uno dall'altro, devono indicare la denominazione e la
classificazione di ciascuna pista, nonché l'agibilità della
stessa.
6. I tratti di pista caratterizzati da situazioni di
occasionale pericolo devono essere protetti, mediante
apposizione, a distanza non superiore a un metro dagli stessi,
di striscioni di colore arancione infissi nella neve. La
situazione di pericolo e l'obbligo di rallentare la velocità
devono inoltre essere segnalati mediante esposizione di
apposita segnaletica a distanza non inferiore a 50 metri.
7. Nelle stazioni a valle dei comprensori destinati alla
pratica dello sci da discesa, nonché in prossimità degli
accessi alle piste da fondo, deve essere apposto in maniera
ben visibile un prospetto generale delle piste esistenti,
recante:
a) la denominazione, il grado di difficoltà e la
relativa classificazione delle piste;
b) l'elenco degli impianti serventi il
comprensorio e gli orari degli stessi;
c) l'indicazione per ciascuna pista se l'impianto
è aperto o chiuso;
d) la legenda della segnaletica utilizzata nel
comprensorio;
e) le norme di comportamento previste
dall'articolo 9, nonché le sanzioni previste dalle regioni ai
sensi dell'articolo 10, comma 2.
8. Il prospetto di cui al comma 7 deve essere redatto
almeno nelle lingue italiana e inglese.
Art. 7.
(Manutenzione straordinaria
delle piste autorizzate).
1. Le opere di manutenzione straordinaria che comportano
modifiche alle caratteristiche della pista devono essere
autorizzate con la medesima procedura prevista all'articolo 5,
ad esclusione dei termini ivi previsti che sono dimezzati; le
opere si intendono autorizzate qualora nel termine di due mesi
l'autorizzazione non sia stata espressamente negata.
2. L'autorizzazione per le opere di manutenzione
straordinaria di cui al comma 1 dichiara a tutti gli effetti
di legge la pubblica utilità dei beni immobili comunque
interessati dalle predette opere.
Art. 8.
(Gestore di pista).
1. Il proponente la domanda di autorizzazione regionale
per l'esercizio della pista di cui all'articolo 5, assume la
funzione di gestore di pista.
2. Le regioni stabiliscono, con proprio atto, le modalità
di individuazione del gestore di pista.
3. Il gestore di pista, salvo ulteriori compiti e doveri,
che le regioni autonomamente possono stabilire, deve:
a) garantire l'agibilità e la manutenzione
ordinaria e straordinaria della pista, in relazione alle
idonee condizioni meteorologiche e di innevamento;
b) provvedere alla sistemazione e alla
manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6;
c) assicurare un adeguato servizio di soccorso
sulle piste e di trasporto degli infortunati ai centri di
assistenza sanitaria più vicini, fornendo annualmente all'ente
regionale competente in materia l'elenco analitico degli
infortuni verificatisi sulle piste da sci indicando, ove
possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati
raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero
della salute a fini scientifici e di studio;
d) provvedere alla chiusura della pista in caso di
pericolo di valanghe e qualora la pista presenti cattive
condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo
atipico;
e) provvedere alla chiusura della pista al fine di
consentire la pratica di competizioni agonistiche o di
allenamenti agonistici di sci da discesa, per board o da
fondo.
Art. 9.
(Comportamento dello sciatore).
1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni
imposte dalla segnaletica posta lungo le piste da sci ed alle
stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita ai
sensi dell'articolo 6, e deve comunque comportarsi in modo
tale da non mettere in pericolo l'incolumità propria e altrui
o provocare danno a persone e cose, adeguando l'andatura e la
scelta delle piste alle proprie capacità, alle condizioni
della pista, alla visibilità e allo stato di innevamento.
2. I minori di quattordici anni che praticano lo sci da
discesa, il monoski o lo snowboard devono
obbligatoriamente utilizzare il casco protettivo.
3. E' vietato percorrere le piste da sci con mezzi diversi
dagli sci, dal monoski e dallo snowboard, fatta
eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle
piste, degli impianti e del soccorso e per le categorie
specifiche che le regioni, le province e i comuni identificano
in considerazione della specificità del proprio territorio e
delle proprie esigenze.
4. Gli accessi di servizio devono essere effettuati con
idonei mezzi e previa autorizzazione del gestore di pista.
5. Coloro che praticano lo snowboard o il monoski,
possono esclusivamente percorrere le piste per board di
cui all'articolo 3, comma 5, ed i tracciati di trasferimento e
di rientro di cui al medesimo articolo 3, comma 4, lettera
e).
6. Coloro che praticano lo sci alpino non possono
percorrere le piste per board.
7. Ogni sciatore deve tenere una velocità ed un
comportamento adeguati alle proprie capacità ed è civilmente e
penalmente responsabile per i danni causati a persone e a
cose.
8. Lo sciatore a monte, avendo la possibilità di scelta
del percorso grazie alla posizione dominante, ha il dovere di
tenere una traiettoria che eviti il pericolo di collisione con
lo sciatore a valle.
9. Il sorpasso può essere effettuato a monte o a valle,
sulla destra o sulla sinistra, comunque sempre a una distanza
tale da consentire le evoluzioni dello sciatore sorpassato.
10. Lo sciatore che si immette su una pista o che
attraversa un terreno di esercitazione o un campo di scuola da
sci, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a
valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.
Analogo comportamento deve essere tenuto rimettendosi in
movimento dopo ogni sosta.
11. Lo sciatore, nei passaggi obbligati o senza
visibilità, deve evitare di fermarsi, se non in caso di
assoluta necessità. In caso di caduta deve sgomberare la pista
nel più breve tempo possibile.
12. Lo sciatore che risale la pista deve procedere
soltanto ai bordi di essa, ed è tenuto a discostarsene in casi
di cattiva visibilità. Chi scende dalla pista a piedi deve
tenere lo stesso comportamento.
13. Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica
delle piste di cui all'articolo 6.
14. Chiunque deve prestare soccorso in caso di
incidente.
15. Chiunque provoca un incidente, ne è coinvolto o ne è
testimone, è tenuto a fornire le proprie generalità alle
autorità competenti.
16. Lo sciatore può svolgere la propria attività
ludico-sportiva esclusivamente sulle piste di cui all'articolo
3. Lo sciatore non può avventurarsi in percorsi fuori pista,
salvo in casi specifici individuati e disciplinati dalle
regioni.
17. Ogni sciatore, per poter usufruire delle piste da sci,
deve essere munito di polizza assicurativa per la
responsabilità civile specifica per la pratica dello sci e
distinta per lo sci alpino, da fondo, snowboard e
simili, con un massimale unico non inferiore a 500.000 euro, a
copertura dei rischi derivanti da danni, per fatto colposo, a
persone e a cose.
18. La corretta manutenzione degli attrezzi per la pratica
dello sci, del monoski e dello snowboard è
fondamentale per la sicurezza degli utenti. Ogni sciatore ha
la responsabilità di utilizzare una attrezzatura sportiva in
buono stato, e in particolare di effettuare la verifica del
funzionamento e della regolazione degli attacchi di
sicurezza.
19. Lo sciatore non deve utilizzare le piste da discesa,
da fondo o per board negli orari di chiusura delle
stesse. Il gestore di pista è esonerato da ogni responsabilità
nel caso di eventuali danni occorsi a chi utilizza le piste
dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura.
Art. 10.
(Vigilanza e sanzioni).
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla
presente legge è affidata alle Forze di polizia e alle
regioni, alle province e ai comuni sul cui territorio la pista
insiste.
2. Le regioni, nel caso di violazioni delle disposizioni
di cui alla presente legge, se il fatto non costituisce reato
perseguito da norme dello Stato, stabiliscono con proprio atto
l'ammontare delle relative sanzioni amministrative.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente
articolo, si osservano le norme di cui al capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni recepiscono con legge o con
regolamento le disposizioni della medesima legge, tenuto conto
delle singole realtà territoriali.
2. Le regioni provvedono autonomamente all'emanazione di
norme transitorie, per l'autorizzazione con procedure
semplificate, ai fini di cui all'articolo 5, delle piste da
sci già funzionanti sul territorio.
3. Le province e i comuni nel rispetto della presente
legge e delle leggi e regolamenti regionali emanati ai sensi
del comma 1, possono emanare regolamenti specifici sulla
materia oggetto della medesima legge.
4. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono
prevedere apposite forme di finanziamento per l'attuazione
delle finalità di cui alla presente legge.