XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3547
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI - INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge individua le funzioni e le attività
sanitarie necessarie per assicurare i livelli essenziali delle
prestazioni che garantiscono su tutto il territorio
nazionale:
a) le cure sanitarie a favore di persone non
autosufficienti a seguito di malattie croniche o ad alto
rischio invalidante, di seguito denominate "persone non
autosufficienti", senza discriminazioni derivanti dalla
malattia, dalla durata delle cure e dall'età della persona;
b) la prevenzione, cura e riabilitazione dei
disturbi mentali lievi e gravi, di seguito denominate
"malattie mentali", nell'intero ciclo della vita delle
persone.
2. Ai fini e per gli effetti della presente legge, per
persone non autosufficienti si intendono le persone che hanno
necessità di aiuto per svolgere le operazioni quotidiane
ricorrenti relative all'alimentazione, alla mobilità, alla
continenza, all'igiene personale e alle incombenze domestiche
per effetto di malattie croniche.
3. Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie di cui alla presente legge sono posti a carico del
Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla dignità
della persona, al bisogno di salute, all'equità di accesso
nell'assistenza, alla qualità delle cure e alla loro
appropriatezza rispetto alle esigenze di specifiche condizioni
cliniche e di rischio, con la finalità di realizzare un
significativo beneficio di salute, a livello individuale e
collettivo, a fronte delle risorse impiegate. L'erogazione
delle prestazioni con le modalità appropriate alle necessità
di cura delle persone, individuate dalla presente legge,
costituisce componente strutturale dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria, intervento obbligatorio per gli organi
pubblici preposti e diritto soggettivo perfetto delle persone
che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1. I direttori generali delle aziende unità
sanitarie locali rispondono direttamente dell'attivazione
delle strutture e dei servizi di competenza e le regioni
dispongono la loro sostituzione in caso di omissione e
inadempienza. In caso di omessa vigilanza regionale sul
rispetto delle disposizioni della presente legge, il Ministro
della salute, sentite la regione interessata e l'agenzia per i
servizi sanitari regionali e previa consultazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al
Consiglio dei ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto
la forma della nomina di un commissario ad acta.
4. Contributi e sussidi economici, nonché titoli per
l'acquisto di servizi, eventualmente concessi dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico
a favore dei soggetti singoli o delle loro famiglie per la
permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti o con
malattie mentali, non possono in nessun caso sostituire,
nemmeno parzialmente, le prestazioni disposte dalla presente
legge. Tali contributi, sussidi e titoli hanno carattere
tassativamente aggiuntivo rispetto alle suddette prestazioni,
configurandosi a tutti gli effetti quali contributi a
integrazione del reddito di soggetti o di nuclei familiari
sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, di cui all'articolo
38 della Costituzione. Il Governo ne assicura l'uniforme
finanziamento su tutto il territorio nazionale, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 117, secondo
comma, lettera m), e 119, quarto comma, della
Costituzione, dandone atto annualmente con apposita relazione
al Parlamento.
5. Gli organi pubblici preposti all'erogazione delle
prestazioni di cui alla presente legge non possono richiedere
alcuna forma di partecipazione alle spese né esercitare alcuna
azione di rivalsa nei confronti di parenti o di affini della
persona ammessa ad ususfruire delle medesime prestazioni.
Art. 2.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti
svantaggiati).
1. Al fine di assicurare i livelli essenziali ed uniformi
delle prestazioni concernenti l'incremento delle pensioni a
favore di soggetti svantaggiati, all'articolo 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono
altresì concessi, senza limiti di età, agli invalidi civili
totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di
pensione o titolari di pensione di inabilità di cui
all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in
conformità a quanto stabilito dal comma 5 del presente
articolo".
Capo II
NORME PER ASSICURARE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI
SANITARIE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Art. 3.
(Servizi sanitari territoriali).
1. Fermi restando le competenze ospedaliere e l'obbligo
per le regioni di prevedere, nei piani sanitari regionali e in
relazione ai dati epidemiologici, posti-letto riservati alle
lungodegenze negli ospedali, i servizi sanitari non
ospedalieri rivolti a persone non autosufficienti sono
organizzati ed erogati a livello domiciliare e distrettuale. I
servizi sanitari domiciliari e distrettuali sono coordinati
con le strutture ospedaliere ed extra ospedaliere di
riabilitazione e con i servizi sociali territoriali, che
prestano la loro attività unitamente ai servizi sanitari,
anche ai fini della riabilitazione.
2. Le prestazioni sanitarie domiciliari si articolano
in:
a) prestazioni mediche di base;
b) prestazioni infermieristiche di base;
c) consulenza geriatrica e specialistica, inclusa
quella odontoiatrica;
d) assistenza domiciliare integrata;
e) ospedalizzazione a domicilio.
3. Le prestazioni sanitarie a livello distrettuale sono
erogate attraverso:
a) centri diurni di distretto;
b) day hospital aggregati a divisioni ospedaliere
o a distretti sanitari;
c) istituti di lungo degenza riabilitativa ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
d) residenze sanitarie assistenziali (RSA).
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni adeguano il numero complessivo dei
posti- letto per la riabilitazione delle persone lungodegenti
presso strutture pubbliche e private accreditate e
convenzionate ai sensi dell'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, allo standard di un posto-letto ogni
1.000 abitanti.
5. Per favorire la permanenza in ambito familiare delle
persone non autosufficienti, i servizi sanitari territoriali
attivano prestazioni volte a rendere compatibile l'ambiente
abitativo con la disabilità della persona. Rientrano tra
queste prestazioni l'abbattimento delle barriere
architettoniche, l'allacciamento della rete telefonica,
l'allacciamento al servizio di telesoccorso, la
ristrutturazione dei servizi igienici, la fornitura di letti
antidecubito, l'applicazione di corrimano e tutti i presìdi e
le protesi previsti dal regolamento sul nomenclatore
tariffario emanato ai sensi dell'articolo 8-sexies,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
I relativi costi sono sostenuti dalla azienda unità sanitaria
locale competente per territorio, che contestualmente attiva
le procedure per ottenere il rimborso degli interventi
finanziabili in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13,
e successive modificazioni, di cui il Governo assicura
l'uniforme finanziamento su tutto il territorio nazionale,
dandone atto annualmente al Parlamento nella relazione di cui
all'articolo 1, comma 4.
Art. 4.
(Ricoveri ospedalieri e dimissioni
programmate).
1. L'azienda unità sanitaria locale garantisce alle
persone non autosufficienti parità nell'accesso alle strutture
di cui all'articolo 3, comma 4, attivando sistemi di
prenotazione e liste di attesa sotto la responsabilità del
dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante, di
cui all'articolo 6.
2. Le dimissioni delle persone non autosufficienti sono
programmate dai responsabili dei reparti ospedalieri, con il
consenso della persona ricoverata e del suo nucleo familiare
di convivenza e di concerto con il medico di base, l'unità di
valutazione geriatrica e della non autosufficienza e i servizi
sanitari territoriali di cui alla presente legge, con la
garanzia di contemporanea attivazione delle prestazioni a
livello domiciliare o a livello distrettuale previste
all'articolo 3.
3. Nel caso in cui non siano attivabili le prestazioni
domiciliari, la struttura ospedaliera provvede, nel rispetto
della procedura di cui al comma 2, al ricovero diretto della
persona interessata presso la RSA territorialmente più vicina
al luogo di residenza della stessa o dei suoi familiari.
Art. 5.
(Prevenzione della non autosufficienza).
1. I comuni, singoli e associati, di concerto con i
dipartimenti delle patologie ad alto rischio invalidante, di
cui all'articolo 6, promuovono il complesso delle prestazioni
per l'individuazione e la rimozione delle cause della non
autosufficienza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su conforme
parere delle Commissioni parlamentari competenti, e di intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto
il Progetto obiettivo per la tutela delle persone non
autosufficienti. Il decreto definisce, contestualmente
all'individuazione delle risorse finanziarie a tale fine
destinate, le linee guida per gli interventi rispettivamente
di competenza:
a) del dipartimento delle patologie ad alto
rischio invalidante in ordine alla prevenzione primaria, alla
diagnosi precoce, all'educazione all'alimentazione,
all'esercizio fisico ed intellettuale, allo scopo di favorire
stili di vita corretti dal punto di vista della salute;
b) dei comuni singoli e associati, in ordine ad
iniziative sociali e culturali a favore delle persone anziane,
di cui il Governo assicura l'uniforme finanziamento su tutto
il territorio nazionale, dandone atto annualmente al
Parlamento nella relazione di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 6.
(Istituzione e prestazioni del dipartimento delle
patologie ad alto rischio invalidante).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in ogni distretto delle aziende unità
sanitarie locali è istituito il dipartimento delle patologie
ad alto rischio invalidante, quale complesso delle strutture
per l'erogazione delle prestazioni a favore delle persone non
autosufficienti senza discriminazioni derivanti dalla
malattia, dalla durata delle cure e dall'età della persona.
2. Il direttore del dipartimento delle patologie ad alto
rischio invalidante è nominato dal direttore del distretto, su
proposta della conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e sociosanitaria regionale.
3. Il dipartimento delle patologie ad alto rischio
invalidante è costituito dalle seguenti strutture e
servizi:
a) l'unità valutativa geriatrica e della non
autosufficienza;
b) il servizio di cure domiciliari;
c) i centri diurni;
d) il day hospital;
e) le RSA.
Art. 7.
(Unità valutativa geriatrica
e della non autosufficienza).
1. L'unità valutativa geriatrica e della non
autosufficienza valuta le domande di assistenza sanitaria e
fornisce risposte personalizzate, tenuto conto di tutti i
fattori sanitari, sociali e ambientali. Valuta in particolare
le condizioni di malattia e di salute residua delle persone
non autosufficienti indicando a loro e alla struttura curante
il percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo più
adeguato in conformità ai protocolli esistenti, avvalendosi
del parere del medico di base.
2. L'unità valutativa geriatrica e della non
autosufficienza comprende necessariamente lo specialista
competente, un infermiere, un assistente sociale e il
responsabile del servizio RSA del dipartimento delle patologie
ad alto rischio invalidante, nominati dal direttore generale
del distretto.
Art. 8.
(Servizio di cure domiciliari).
1. Il servizio di cure domiciliari coordina le prestazioni
di ospedalizzazione a domicilio di cui all'articolo 9 e di
assistenza domiciliare integrata, di cui all'articolo 10,
nonché le prestazioni di riabilitazione post acuta in
regime di ricovero, con le prestazioni di riabilitazione
post acuta domiciliare e di mantenimento a favore delle
persone non autosufficienti.
2. Il servizio di cure domiciliari ha sede presso un
presidio ospedaliero o presso altra struttura della azienda
unità sanitaria locale comunque collegata con un ospedale.
Esso organizza e coordina l'intervento a domicilio, su
richiesta del medico di base o della divisione ospedaliera
presso cui è stata ricoverata la persona non autosufficiente,
con il consenso di quest'ultima e del suo nucleo familiare,
ottimizzando gli interventi riabilitativi e rendendo
compatibili terapie complesse con la permanenza o con il
ritorno precoce nell'ambiente familiare.
3. Le aziende unità sanitarie locali individuano,
nell'ambito dei propri distretti e di concerto con i comuni
interessati, le unità operative territoriali in grado di
assolvere il servizio di cure domiciliari, con riferimento
alla specializzazione raggiunta e alle conoscenze ed
esperienze acquisite in relazione alle finalità della presente
legge.
4. I servizi di cure domiciliari sono assicurati in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale, nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 20.
Art. 9.
(Ospedalizzazione a domicilio).
1. L'ospedalizzazione a domicilio consiste nell'intervento
a domicilio di équipe ospedaliere che seguono, con il
consenso della persona interessata e del suo nucleo familiare
e d'intesa con il medico di base, l'evoluzione clinica a
domicilio, ottimizzando gli interventi riabilitativi e
rendendo compatibili terapie complesse con la permanenza o il
ritorno precoce in un ambiente familiare.
2. Ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le
aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito dei
rispettivi distretti e di concerto con i comuni interessati, i
reparti delle aziende e delle strutture ospedaliere
accreditate in grado di assolvere le funzioni di dimissione
protetta e di ospedalizzazione a domicilio con l'offerta alle
persone assistite di tutte le strutture, il personale ed i
supporti operativi necessari, avuto riguardo alla
specializzazione raggiunta e alle patologie prevalenti delle
persone ricoverate. Le prestazioni di ospedalizzazione a
domicilio sono assicurate in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale nell'ambito del Fondo di cui all'articolo
20.
Art. 10.
(Assistenza domiciliare integrata).
1. L'assistenza domiciliare integrata è prestata a favore
delle persone non autosufficienti, nel caso in cui si
richiedano solo interventi sporadici di elezione, a seguito di
dimissione programmata dall'ospedale o dall'ospedalizzazione a
domicilio.
2. L'assistenza domiciliare integrata, garantita in ogni
caso per non meno di sette ore settimanali, è prestata
dall'équipe infermieristica, dal medico di base e dal
personale del comune addetto alle prestazioni assistenziali
incluse, se necessarie, la consegna dei pasti a domicilio e le
incombenze domestiche complementari.
3. La partecipazione alla spesa richiesta alla persona
assistita per l'assistenza domiciliare integrata non può in
nessun caso superare il 20 per cento del reddito risultante
dall'indicatore della situazione economica equivalente,
rapportato al periodo di erogazione delle prestazioni. Sono
altresì fatti salvi gli obblighi familiari e la restituzione
di debiti registrati. Al fine di favorire la permanenza presso
il nucleo familiare di appartenenza della persona non
autosufficiente e agli effetti della determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente, la
stessa ha la facoltà di costituire un nucleo familiare
autonomo rispetto a quello di convivenza.
4. Sono in ogni caso esenti dalla partecipazione alla
spesa i titolari del diritto alle maggiorazioni sociali dei
trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni;
d) all'articolo 38, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge.
Art. 11.
(Centri diurni).
1. I centri diurni di distretto sono strutture sanitarie
che forniscono prestazioni a favore delle persone non
autosufficienti, mediante programmi di cura, di riabilitazione
e di socializzazione. I centri assicurano i loro servizi
dodici ore al giorno, per sei giorni alla settimana.
2. Le prestazioni dei centri diurni di distretto sono
assicurate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 20.
Art. 12.
(Day hospital).
1. I day hospital, aggregati ai reparti ospedalieri
o ai distretti sanitari, sono servizi sanitari che effettuano
prestazioni di carattere diagnostico, curativo e riabilitativo
di tipo specialistico, assicurando la dimissione serale della
persona assistita.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aziende unità sanitarie locali elaborano un
programma di attivazione dei day hospital in conformità
a quanto disposto dalla presente legge.
Art. 13.
(RSA).
1. Le RSA sono presìdi sanitari che assicurano prestazioni
curative e riabilitative alle persone non autosufficienti,
attraverso la piena integrazione con le risorse sociali del
territorio. Le RSA sono programmate e realizzate con
riferimento ad ambiti territoriali ristretti, quali i
quartieri, le circoscrizioni ed i piccoli comuni.
2. L'autorizzazione, l'accreditamento e il
convenzionamento delle RSA avvengono nel rispetto di quanto
disposto dagli articoli 8-ter, 8-quater e
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
3. Al fine dell'accreditamento le RSA rispettano i
seguenti standard strutturali e funzionali:
a) recettività non superiore a sessanta persone
con articolazione in gruppi di venti;
b) unità abitative singole per una o due persone,
con superficie non inferiore 24 metri quadrati, dotate
ciascuna di veranda, di servizio igienico completo, di
erogatore di ossigeno, di citofono e di telefono;
c) servizi comuni costituiti da una cucina dove
possono essere confezionati ed assunti i pasti, da un
soggiorno di superficie non inferiore a 32 metri quadrati per
ogni dieci persone e da una palestra per attività motorie e di
riabilitazione, nonché da locali di socializzazione e di
incontro;
d) giardino attrezzato di superficie non inferiore
a 100 metri quadrati per ogni dieci persone;
e) organico conforme alla disciplina di cui al
decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 24
settembre 1988;
f) presenza di posti-letto per ricoveri temporanei
di sollievo, da programmare con il comitato di cui al comma
10.
4. Alle RSA si applicano le norme vigenti in ambito
ospedaliero per il prontuario farmaceutico.
5. L'azienda unità sanitaria locale garantisce il
collegamento funzionale tra ospedale e RSA.
6. La degenza nelle RSA non ha carattere permanente. Può
avere breve durata ed essere reiterata, anche periodicamente,
in conformità alle esigenze della persona interessata e dei
suoi familiari. Le spese relative alle prestazioni erogate
dalle RSA sono assicurate in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 20. Le regioni remunerano le RSA in conformità a
quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni definiscono uno schema di
bilancio-tipo per le RSA al fine di garantire livelli di
qualità e costi omogenei e predispongono piani e programmi per
l'attivazione degli interventi finanziabili in attuazione
della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni,
di cui il Governo assicura il finanziamento, dandone atto
annualmente al Parlamento nella relazione di cui all'articolo
1, comma 4.
8. E' esclusa la partecipazione alla spesa per i primi
sessanta giorni di degenza. Qualora l'interessato percepisca
la indennità di accompagnamento, questa è versata alla azienda
unità sanitaria locale in ragione della durata del ricovero.
La eventuale partecipazione alla spesa non può in ogni caso
essere superiore al 60 per cento del reddito delle persone
ricoverate risultante dall'indicatore della situazione
economica equivalente, rapportato al periodo di ricovero
eccedente i primi sessanta giorni. Sono altresì fatti salvi
gli obblighi familiari e la restituzione di debiti registrati.
Ai fine di favorire l'autonomia della persona non
autosufficiente e agli effetti della determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente, la
stessa ha la facoltà di costituire un nucleo familiare
autonomo rispetto a quello di convivenza.
9. Sono in ogni caso esenti dalla partecipazione alla
spesa i titolari di maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni;
d) all'articolo 38, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge.
10. In ogni RSA è costituito un comitato di
partecipazione, organo partecipativo e rappresentativo delle
persone assistite e delle loro famiglie, dei lavoratori e
delle lavoratrici, delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato dei diritti presenti sul
territorio, dotato di autonomia organizzativa nel rispetto dei
princìpi di democrazia interna e della normativa vigente. Il
comitato esprime pareri e formula proposte, istanze e quesiti
nell'interesse delle persone ricoverate e dei loro familiari,
può assistere le persone ricoverate e i loro familiari nella
presentazione di ricorsi all'amministrazione e deve essere
obbligatoriamente sentito sui provvedimenti diretti a
modificare la natura, la struttura o l'organizzazione della
RSA. L'amministrazione ha l'obbligo di rispondere
motivatamente alle proposte, alle istanze, ai quesiti e ai
pareri formulati dal comitato. A tale fine, è in ogni caso
obbligata al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'amministrazione assicura altresì adeguate forme di
pubblicità sull'esistenza e sull'attività del comitato,
garantendo in ogni caso il diritto alla riservatezza della
persona.
11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su conforme
parere delle Commissioni parlamentari competenti e di intesa
con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto,
definisce i criteri uniformi per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui
al comma 8 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 10
e assicura l'uniforme finanziamento su tutto il territorio
nazionale degli interventi dei comuni a favore di soggetti
economicamente svantaggiati, dandone atto annualmente al
Parlamento nella relazione di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 14.
(Divieto dell'esercizio di attività sanitaria).
1. E' vietato alle case di riposo o alle strutture
analoghe comunque denominate, pubbliche e private, erogare
prestazioni sanitarie nei confronti di persone non
autosufficienti, di spettanza esclusiva del Servizio sanitario
nazionale.
2. In via transitoria, per un periodo non superiore a tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in
attesa che le aziende unità sanitarie locali organizzino la
rete delle RSA, è consentito alle case di riposo e alle case
protette, pubbliche e private, accreditate e convenzionate,
proseguire l'erogazione di prestazioni diagnostiche, curative
e riabilitative a persone non autosufficienti, con costi
assicurati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 20. Entro il termine
di cui al presente comma, le persone ricoverate sono
trasferite nelle RSA, ove non sia possibile la cura a
domicilio mediante i servizi e le prestazioni di cui alla
presente legge.
Art. 15.
(Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che gestiscono RSA).
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) che gestiscono RSA per persone non autosufficienti
conservano la personalità giuridica, l'autonomia patrimoniale,
contabile ed organizzativa, rientrano nel plesso organizzativo
dei servizi sanitari territoriali facenti capo al dipartimento
delle patologie ad alto rischio invalidante del distretto
sociosanitario delle aziende unità sanitarie locali e sono
soggette alla disciplina prevista dalla presente legge per le
RSA.
Capo III
NORME PER ASSICURARE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI
SANITARIE DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DELLA MALATTIA
MENTALE
Art. 16.
(Istituzione e compiti del dipartimento
di salute mentale).
1. Le funzioni e le attività sanitarie necessarie ad
assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie di
prevenzione, cura e riabilitazione della malattia mentale
rispondono alle seguenti finalità:
a) promuovere la salute mentale nell'intero ciclo
di vita della persona anche all'interno dei programmi di
medicina preventiva e di educazione sanitaria;
b) prevenire la malattia mentale in collaborazione
con i comuni e con gli altri enti istituzionali interessati
nonché con le associazioni di tutela dei diritti delle persone
colpite da disagio e da malattia mentale, anche attraverso
politiche di intervento sul disagio e di lotta contro
l'emarginazione;
c) curare le persone colpite da disagio o da
malattia mentale tramite interventi terapeutici di provata
efficacia, nel pieno rispetto della dignità e della libertà
della persona, con le finalità della riabilitazione e della
riduzione delle conseguenze disabilitanti, della ricostruzione
del tessuto affettivo, relazionale e sociale, dell'attivazione
delle risorse, anche residuali, delle persone interessate,
nonché del contesto di vita. A tale fine, nella definizione
dei programmi di intervento, il dipartimento di salute
mentale, di cui al comma 2, coinvolge le associazioni e i
gruppi di auto aiuto di persone malate o in condizione di
disagio mentale e i loro familiari, nonché le cooperative
sociali, avuto particolare riguardo a quelli con finalità di
inserimento lavorativo;
d) tutelare la salute mentale e la qualità di vita
della persona colpita da disagio o da malattia mentale e della
sua famiglia;
e) perseguire la riduzione dei suicidi e dei
tentativi di suicidio nella popolazione a rischio, per
specifiche patologie mentali o per appartenenza a fasce di età
particolarmente esposte;
f) promuovere un atteggiamento di solidarietà e di
responsabilità nei confronti delle persone che manifestano
problemi psichiatrici e facilitare l'accesso ai servizi
offerti, attraverso appositi piani di informazione della
popolazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge ogni azienda unità sanitaria locale istituisce il
dipartimento di salute mentale.
3. Ogni persona soggetta a un disturbo mentale lieve o
grave ha diritto alla presa in carico da parte del
dipartimento di salute mentale, attraverso la definizione di
un programma personalizzato, con il massimo coinvolgimento
della persona stessa e senza trascurare il contesto sociale e
familiare di riferimento, ferma restando la responsabilità del
dipartimento di assicurare i livelli essenziali delle
prestazioni sanitarie previsti dalla presente legge.
4. Il direttore del dipartimento di salute mentale è
nominato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria
locale su proposta della conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale.
5. Al dipartimento di salute mentale è assegnata, per
l'istituzione e il funzionamento di tutte le strutture e di
tutti i servizi, una quota non inferiore al 5 per cento del
bilancio della azienda unità sanitaria locale. Il direttore
del dipartimento è responsabile dell'impiego delle somme
assegnate, coordina e dirige le strutture e i servizi del
dipartimento stesso e cura la formazione e l'aggiornamento del
personale. L'organico del dipartimento comprende medici
psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti occupazionali,
terapisti della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale,
sociologi, assistenti sociali, educatori, operatori tecnici
dell'assistenza e personale amministrativo ed è determinato
nel rispetto dello standard minimo di un operatore ogni
1.500 abitanti. L'organizzazione del dipartimento è
disciplinata da un regolamento, ispirato al rispetto dei
princìpi di democrazia e di ascolto degli operatori, degli
utenti e del comitato di salute mentale di cui all'articolo
17, comma 1, lettera f). Il regolamento dispone
l'istituzione di un nucleo di valutazione e di miglioramento
della qualità dei servizi.
6. Ferma restando la responsabilità del dipartimento di
salute mentale per l'istituzione e l'organizzazione dei
livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, i comuni
collaborano con il dipartimento stesso adottando programmi di
comune intesa per la prevenzione del disagio psichiatrico e
mettendo a disposizione locali e strutture per realizzare i
servizi e per seguire persone con sofferenza psichiatrica
vicine all'autonomia che necessitano di assistenza per il
reinserimento sociale.
Art. 17.
(Strutture e servizi del dipartimento
di salute mentale).
1. Il dipartimento di salute mentale è costituito dalle
seguenti strutture e servizi:
a) centro di salute mentale. E' la sede
organizzativa degli operatori e di coordinamento degli
interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale. Garantisce gli interventi domiciliari
ed ambulatoriali operando almeno dodici ore al giorno per sei
giorni la settimana e svolge attività di accoglienza, analisi
della domanda e attività diagnostica, di definizione ed
attuazione dei programmi personalizzati, domiciliari e
residenziali, di raccordo con i medici di medicina generale,
di consulenza specialistica per gli altri servizi che ne fanno
richiesta, attività di prevenzione e di selezione dei ricoveri
e di controllo della degenza nelle case di cura
neuropsichiatriche private, nonché di valutazione della
qualità delle attività e dei servizi svolti;
b) servizio psichiatrico di diagnosi e cura. E' il
servizio ospedaliero nel quale si praticano i trattamenti
psichiatrici in condizione di ricovero e che fornisce
consulenza agli altri servizi ospedalieri. Comprende un numero
di posti-letto pari ad uno standard di almeno uno ogni
10.000 abitanti, comunque non superiore a 16 per ogni
struttura, ed è dotato di adeguati spazi per le attività
comuni. Per superare i limiti connaturati al servizio
psichiatrico di diagnosi e di cura, il direttore del
dipartimento di salute mentale autorizza sperimentazioni di
strutture psichiatriche alternative nel rispetto della
normativa vigente;
c) day hospital. E' un'area di assistenza
semiresidenziale per prestazioni diagnostiche e
terapeutico-riabilitative a breve e a medio termine, istituita
in ambito ospedaliero o non, comunque soggetta al regime
ospedaliero per quanto attiene l'esenzione da ogni
partecipazione alla spesa da parte dell'utente, con la
finalità di permettere l'effettuazione coordinata di
accertamenti diagnostici vari e complessi, di effettuare
interventi farmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi,
nonché di ridurre il ricorso al ricovero o di limitarne la
durata. E' aperto per non meno di otto ore al giorno e per sei
giorni la settimana. In ambito ospedaliero è istituito su
iniziativa del direttore del servizio psichiatrico di diagnosi
e di cura, con un numero di posti-letto non inferiore a quanto
previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, dell'atto di indirizzo
e coordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992. In ambito
extraospedaliero, è istituito e coordinato dal centro di
salute mentale ed è dotato delle attrezzature e del personale
indicati dal servizio psichiatrico di diagnosi e di cura;
d) centro diurno. E' una struttura
semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative,
collocata nel contesto territoriale. E' aperto otto ore al
giorno per sei giorni la settimana. E' dotato di un organico
di personale e di locali adeguatamente attrezzati in
conformità ad apposito provvedimento del direttore del
dipartimento di salute mentale. In attuazione di progetti
terapeutico-riabilitativi personalizzati, consente alle
persone assistite di sperimentare ed apprendere abilità nella
cura di sé, nell'attività della vita quotidiana e nelle
relazioni interpersonali individuali e di gruppo anche ai fini
dell'inserimento lavorativo. E' gestito dal dipartimento di
salute mentale direttamente o in convenzione nel rispetto
degli standard di personale e strutturali definiti dal
direttore del dipartimento stesso;
e) comunità terapeutica residenziale. La comunità
terapeutica residenziale è istituita per fare fronte alle
necessità di persone che non hanno alcuna altra possibilità di
inserimento o richiedono una particolare protezione, sulla
base di uno standard di almeno un posto-letto ogni
10.000 abitanti, nel limite di dieci posti- letto per ciascuna
comunità. E' collocata in un contesto sociale abitativo idoneo
a favorire il recupero di autonomia e il reinserimento sociale
delle persone con sofferenza psichiatrica. Funziona
ventiquattro ore al giorno ed è dotata di un organico di
personale e di locali adeguatamente attrezzati. E' gestita dal
dipartimento di salute mentale direttamente o in convenzione,
nel rispetto degli standard di personale e strutturali
definiti da apposito provvedimento del direttore del
dipartimento di salute mentale. Nessuna partecipazione alla
spesa può essere richiesta per l'inserimento in comunità
terapeutica residenziale salvo, se dovuto, l'assegno di
accompagnamento. In caso di espletamento di attività
lavorativa, può essere previsto, secondo criteri stabiliti dal
direttore del dipartimento di salute mentale, un contributo
alle spese di gestione della comunità anche come modalità
educativa preparatoria alla vita autonoma, in misura comunque
non superiore al 20 per cento del reddito da lavoro
conseguito;
f) comitato di salute mentale. Presso ogni
dipartimento di salute mentale è istituito un comitato di
salute mentale, organo partecipativo e rappresentativo delle
persone assistite e delle loro famiglie, dei lavoratori e
delle lavoratrici, delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato dei diritti presenti sul
territorio, dotato di autonomia organizzativa nel rispetto dei
princìpi di democrazia interna e della legislazione vigente.
Il comitato esprime pareri e formula proposte, istanze e
quesiti nell'interesse delle persone assistite e dei loro
familiari, può assistere le persone assistite e i loro
familiari nella presentazione di ricorsi all'amministrazione e
deve essere obbligatoriamente sentito sui provvedimenti
diretti a modificare la natura, la struttura o
l'organizzazione del dipartimento. Il direttore del
dipartimento ha l'obbligo di rispondere motivatamente alle
proposte, alle istanze, ai quesiti e ai pareri formulati dal
comitato. A tale fine è in ogni caso obbligato al rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Il direttore del dipartimento
assicura altresì adeguate forme di pubblicità sull'esistenza e
sull'attività del comitato, garantendo in ogni caso il diritto
alla riservatezza della persona.
Art. 18.
(Istituzione e compiti del dipartimento
di salute mentale dell'età evolutiva).
1. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1
dell'articolo 16 a favore dei minori di età, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni
azienda unità sanitaria locale è istituito il dipartimento di
salute mentale dell'età evolutiva.
2. Ogni persona minore di età soggetta a un disturbo
mentale lieve o grave ha diritto alla presa in carico da parte
del dipartimento di salute mentale dell'età evolutiva,
attraverso la definizione di un programma personalizzato, con
il massimo coinvolgimento della persona stessa e senza
trascurare il contesto sociale o familiare di riferimento,
fermi restando la responsabilità del dipartimento di
assicurare l'assistenza e dei titolari della potestà
genitoriale.
3. Il direttore del dipartimento di salute mentale
dell'età evolutiva è nominato dal direttore generale
dell'azienda unità sanitaria locale su proposta della
conferenza permanente per la programmazione sanitaria e
sociosanitaria regionale. Al dipartimento è attribuita una
quota dell'assegnazione di cui all'articolo 16, comma 5, per
l'istituzione e il funzionamento di tutte le strutture e di
tutti i servizi che ne fanno parte. Il direttore del
dipartimento è responsabile dell'impiego delle somme
assegnate, coordina e dirige tutte le strutture e i servizi
del dipartimento e cura la formazione e l'aggiornamento del
personale. L'organico del dipartimento comprende il
neuropsichiatra, lo psicologo clinico, il
neuropsicomotricista, il fisioterapista, il logopedista,
l'infermiere, l'assistente sociale, l'educatore ed è
determinato nel rispetto dello standard minimo di un
operatore ogni 4.500 abitanti. L'organizzazione del
dipartimento è disciplinata da un regolamento, ispirato al
rispetto dei princìpi di democrazia e di ascolto degli
operatori, degli utenti e del comitato di salute mentale di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera f). Il regolamento
dispone altresì l'istituzione di un nucleo di valutazione e di
miglioramento della qualità dei servizi.
4. Il dipartimento di salute mentale dell'età evolutiva
coordina le proprie attività con quelle del dipartimento di
salute mentale ed è costituito dalle seguenti strutture e
servizi:
a) unità operativa ospedaliera, collocata nella
sede ospedaliera, con un numero massimo di sei posti-letto,
che dipende dal dipartimento di salute mentale dell'età
evolutiva della azienda unità sanitaria locale;
b) unità operativa di salute mentale dell'età
evolutiva, quale centro di riferimento di tutti i servizi e di
tutte le strutture del dipartimento, aperta dodici ore al
giorno per sei giorni la settimana;
c) centro diurno, aperto per almeno otto ore al
giorno per sei giorni la settimana;
d) comunità terapeutica residenziale per un numero
massimo di dieci posti- letto. Nessuna partecipazione alla
spesa può essere richiesta per l'inserimento in comunità
terapeutica residenziale, salvo, se dovuto, l'assegno di
accompagnamento;
e) comitato di salute mentale. Il comitato di
salute mentale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f),
esercita il proprio ruolo partecipativo e rappresentativo,
negli stessi termini e modalità, anche nei confronti del
dipartimento di salute mentale dell'età evolutiva.
Art. 19.
(Convenzioni fra regioni e università).
1. Ferme restando le responsabilità dei dipartimenti di
salute mentale e di salute mentale dell'età evolutiva per
l'erogazione dei livelli essenziali di prestazioni sanitarie
in conformità alle disposizioni della presente legge,
convenzioni fra regione e università possono individuare
modalità per l'affidamento di un modulo tipo del dipartimento
stesso a cliniche universitarie, a istituti universitari di
psichiatria o a sezioni di psichiatria dei dipartimenti
universitari, per specifiche funzioni assistenziali coordinate
con funzioni di formazione e di ricerca. Le stesse convenzioni
possono altresì disciplinare specifiche intese finalizzate
all'utilizzo delle competenze e delle strutture del
dipartimento di salute mentale nella formazione universitaria.
I comitati di salute mentale si esprimono obbligatoriamente
sulle convenzioni e valutano periodicamente la loro
attuazione. Ove le convenzioni e le relative verifiche
periodiche dello stato di attuazione delle stesse,
obbligatoriamente previste, si discostino dai pareri espressi
dal comitato, gli organi procedenti hanno l'obbligo di
motivazione.
Capo IV
NORMA FINANZIARIA
Art. 20.
(Norma finanziaria).
1. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge è assicurata dallo Stato a carico della
fiscalità generale. A tale fine, lo Stato integra le risorse
destinate alla spesa sanitaria corrente in attuazione del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, con un Fondo di
garanzia dell'uniformità dei livelli essenziali delle
prestazioni sanitarie, assicurando la concorrenza della spesa
sanitaria corrente a non meno dell'8 per cento del prodotto
interno lordo (PIL).
2. Al riparto della quota a garanzia di cui al comma 1, si
provvede su proposta del Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Governo dà atto al Parlamento della copertura degli
oneri di cui al comma 1 nella relazione annuale di cui
all'articolo 1, comma 4.