XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3547




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI - INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge individua le funzioni e le attività sanitarie necessarie per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che garantiscono su tutto il territorio nazionale:

                a) le cure sanitarie a favore di persone non autosufficienti a seguito di malattie croniche o ad alto rischio invalidante, di seguito denominate "persone non autosufficienti", senza discriminazioni derivanti dalla malattia, dalla durata delle cure e dall'età della persona;

                b) la prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali lievi e gravi, di seguito denominate "malattie mentali", nell'intero ciclo della vita delle persone.

        2. Ai fini e per gli effetti della presente legge, per persone non autosufficienti si intendono le persone che hanno necessità di aiuto per svolgere le operazioni quotidiane ricorrenti relative all'alimentazione, alla mobilità, alla continenza, all'igiene personale e alle incombenze domestiche per effetto di malattie croniche.
        3. Le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla dignità della persona, al bisogno di salute, all'equità di accesso nell'assistenza, alla qualità delle cure e alla loro appropriatezza rispetto alle esigenze di specifiche condizioni cliniche e di rischio, con la finalità di realizzare un significativo beneficio di salute, a livello individuale e collettivo, a fronte delle risorse impiegate. L'erogazione delle prestazioni con le modalità appropriate alle necessità di cura delle persone, individuate dalla presente legge, costituisce componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, intervento obbligatorio per gli organi pubblici preposti e diritto soggettivo perfetto delle persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali rispondono direttamente dell'attivazione delle strutture e dei servizi di competenza e le regioni dispongono la loro sostituzione in caso di omissione e inadempienza. In caso di omessa vigilanza regionale sul rispetto delle disposizioni della presente legge, il Ministro della salute, sentite la regione interessata e l'agenzia per i servizi sanitari regionali e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto la forma della nomina di un commissario ad acta.
        4. Contributi e sussidi economici, nonché titoli per l'acquisto di servizi, eventualmente concessi dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico a favore dei soggetti singoli o delle loro famiglie per la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti o con malattie mentali, non possono in nessun caso sostituire, nemmeno parzialmente, le prestazioni disposte dalla presente legge. Tali contributi, sussidi e titoli hanno carattere tassativamente aggiuntivo rispetto alle suddette prestazioni, configurandosi a tutti gli effetti quali contributi a integrazione del reddito di soggetti o di nuclei familiari sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, di cui all'articolo 38 della Costituzione. Il Governo ne assicura l'uniforme finanziamento su tutto il territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 119, quarto comma, della Costituzione, dandone atto annualmente con apposita relazione al Parlamento.
        5. Gli organi pubblici preposti all'erogazione delle prestazioni di cui alla presente legge non possono richiedere alcuna forma di partecipazione alle spese né esercitare alcuna azione di rivalsa nei confronti di parenti o di affini della persona ammessa ad ususfruire delle medesime prestazioni.


Art. 2.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti
svantaggiati).

        1. Al fine di assicurare i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni concernenti l'incremento delle pensioni a favore di soggetti svantaggiati, all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi, senza limiti di età, agli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo".


Capo II

NORME PER ASSICURARE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI
SANITARIE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI


Art. 3.

(Servizi sanitari territoriali).

        1. Fermi restando le competenze ospedaliere e l'obbligo per le regioni di prevedere, nei piani sanitari regionali e in relazione ai dati epidemiologici, posti-letto riservati alle lungodegenze negli ospedali, i servizi sanitari non ospedalieri rivolti a persone non autosufficienti sono organizzati ed erogati a livello domiciliare e distrettuale. I servizi sanitari domiciliari e distrettuali sono coordinati con le strutture ospedaliere ed extra ospedaliere di riabilitazione e con i servizi sociali territoriali, che prestano la loro attività unitamente ai servizi sanitari, anche ai fini della riabilitazione.
        2. Le prestazioni sanitarie domiciliari si articolano in:

                a) prestazioni mediche di base;

                b) prestazioni infermieristiche di base;

                c) consulenza geriatrica e specialistica, inclusa quella odontoiatrica;

                d) assistenza domiciliare integrata;

                e) ospedalizzazione a domicilio.

        3. Le prestazioni sanitarie a livello distrettuale sono erogate attraverso:

                a) centri diurni di distretto;

                b) day hospital aggregati a divisioni ospedaliere o a distretti sanitari;

                c) istituti di lungo degenza riabilitativa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

                d) residenze sanitarie assistenziali (RSA).

        4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano il numero complessivo dei posti- letto per la riabilitazione delle persone lungodegenti presso strutture pubbliche e private accreditate e convenzionate ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, allo standard di un posto-letto ogni 1.000 abitanti.
        5. Per favorire la permanenza in ambito familiare delle persone non autosufficienti, i servizi sanitari territoriali attivano prestazioni volte a rendere compatibile l'ambiente abitativo con la disabilità della persona. Rientrano tra queste prestazioni l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'allacciamento della rete telefonica, l'allacciamento al servizio di telesoccorso, la ristrutturazione dei servizi igienici, la fornitura di letti antidecubito, l'applicazione di corrimano e tutti i presìdi e le protesi previsti dal regolamento sul nomenclatore tariffario emanato ai sensi dell'articolo 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I relativi costi sono sostenuti dalla azienda unità sanitaria locale competente per territorio, che contestualmente attiva le procedure per ottenere il rimborso degli interventi finanziabili in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, di cui il Governo assicura l'uniforme finanziamento su tutto il territorio nazionale, dandone atto annualmente al Parlamento nella relazione di cui all'articolo 1, comma 4.


Art. 4.

(Ricoveri ospedalieri e dimissioni
programmate).

        1. L'azienda unità sanitaria locale garantisce alle persone non autosufficienti parità nell'accesso alle strutture di cui all'articolo 3, comma 4, attivando sistemi di prenotazione e liste di attesa sotto la responsabilità del dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante, di cui all'articolo 6.
        2. Le dimissioni delle persone non autosufficienti sono programmate dai responsabili dei reparti ospedalieri, con il consenso della persona ricoverata e del suo nucleo familiare di convivenza e di concerto con il medico di base, l'unità di valutazione geriatrica e della non autosufficienza e i servizi sanitari territoriali di cui alla presente legge, con la garanzia di contemporanea attivazione delle prestazioni a livello domiciliare o a livello distrettuale previste all'articolo 3.
        3. Nel caso in cui non siano attivabili le prestazioni domiciliari, la struttura ospedaliera provvede, nel rispetto della procedura di cui al comma 2, al ricovero diretto della persona interessata presso la RSA territorialmente più vicina al luogo di residenza della stessa o dei suoi familiari.

Art. 5.

(Prevenzione della non autosufficienza).

        1. I comuni, singoli e associati, di concerto con i dipartimenti delle patologie ad alto rischio invalidante, di cui all'articolo 6, promuovono il complesso delle prestazioni per l'individuazione e la rimozione delle cause della non autosufficienza.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti, e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto il Progetto obiettivo per la tutela delle persone non autosufficienti. Il decreto definisce, contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie a tale fine destinate, le linee guida per gli interventi rispettivamente di competenza:

                a) del dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante in ordine alla prevenzione primaria, alla diagnosi precoce, all'educazione all'alimentazione, all'esercizio fisico ed intellettuale, allo scopo di favorire stili di vita corretti dal punto di vista della salute;

                b) dei comuni singoli e associati, in ordine ad iniziative sociali e culturali a favore delle persone anziane, di cui il Governo assicura l'uniforme finanziamento su tutto il territorio nazionale, dandone atto annualmente al Parlamento nella relazione di cui all'articolo 1, comma 4.


Art. 6.

(Istituzione e prestazioni del dipartimento delle
patologie ad alto rischio invalidante).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni distretto delle aziende unità sanitarie locali è istituito il dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante, quale complesso delle strutture per l'erogazione delle prestazioni a favore delle persone non autosufficienti senza discriminazioni derivanti dalla malattia, dalla durata delle cure e dall'età della persona.
        2. Il direttore del dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante è nominato dal direttore del distretto, su proposta della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale.
        3. Il dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante è costituito dalle seguenti strutture e servizi:

                a) l'unità valutativa geriatrica e della non autosufficienza;

                b) il servizio di cure domiciliari;

                c) i centri diurni;

                d) il day hospital;

                e) le RSA.


Art. 7.

(Unità valutativa geriatrica
e della non autosufficienza).

        1. L'unità valutativa geriatrica e della non autosufficienza valuta le domande di assistenza sanitaria e fornisce risposte personalizzate, tenuto conto di tutti i fattori sanitari, sociali e ambientali. Valuta in particolare le condizioni di malattia e di salute residua delle persone non autosufficienti indicando a loro e alla struttura curante il percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo più adeguato in conformità ai protocolli esistenti, avvalendosi del parere del medico di base.
        2. L'unità valutativa geriatrica e della non autosufficienza comprende necessariamente lo specialista competente, un infermiere, un assistente sociale e il responsabile del servizio RSA del dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante, nominati dal direttore generale del distretto.

Art. 8.

(Servizio di cure domiciliari).

        1. Il servizio di cure domiciliari coordina le prestazioni di ospedalizzazione a domicilio di cui all'articolo 9 e di assistenza domiciliare integrata, di cui all'articolo 10, nonché le prestazioni di riabilitazione post acuta in regime di ricovero, con le prestazioni di riabilitazione post acuta domiciliare e di mantenimento a favore delle persone non autosufficienti.
        2. Il servizio di cure domiciliari ha sede presso un presidio ospedaliero o presso altra struttura della azienda unità sanitaria locale comunque collegata con un ospedale. Esso organizza e coordina l'intervento a domicilio, su richiesta del medico di base o della divisione ospedaliera presso cui è stata ricoverata la persona non autosufficiente, con il consenso di quest'ultima e del suo nucleo familiare, ottimizzando gli interventi riabilitativi e rendendo compatibili terapie complesse con la permanenza o con il ritorno precoce nell'ambiente familiare.
        3. Le aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito dei propri distretti e di concerto con i comuni interessati, le unità operative territoriali in grado di assolvere il servizio di cure domiciliari, con riferimento alla specializzazione raggiunta e alle conoscenze ed esperienze acquisite in relazione alle finalità della presente legge.
        4. I servizi di cure domiciliari sono assicurati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 20.


Art. 9.

(Ospedalizzazione a domicilio).

        1. L'ospedalizzazione a domicilio consiste nell'intervento a domicilio di équipe ospedaliere che seguono, con il consenso della persona interessata e del suo nucleo familiare e d'intesa con il medico di base, l'evoluzione clinica a domicilio, ottimizzando gli interventi riabilitativi e rendendo compatibili terapie complesse con la permanenza o il ritorno precoce in un ambiente familiare.
        2. Ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito dei rispettivi distretti e di concerto con i comuni interessati, i reparti delle aziende e delle strutture ospedaliere accreditate in grado di assolvere le funzioni di dimissione protetta e di ospedalizzazione a domicilio con l'offerta alle persone assistite di tutte le strutture, il personale ed i supporti operativi necessari, avuto riguardo alla specializzazione raggiunta e alle patologie prevalenti delle persone ricoverate. Le prestazioni di ospedalizzazione a domicilio sono assicurate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 20.


Art. 10.

(Assistenza domiciliare integrata).

        1. L'assistenza domiciliare integrata è prestata a favore delle persone non autosufficienti, nel caso in cui si richiedano solo interventi sporadici di elezione, a seguito di dimissione programmata dall'ospedale o dall'ospedalizzazione a domicilio.
        2. L'assistenza domiciliare integrata, garantita in ogni caso per non meno di sette ore settimanali, è prestata dall'équipe infermieristica, dal medico di base e dal personale del comune addetto alle prestazioni assistenziali incluse, se necessarie, la consegna dei pasti a domicilio e le incombenze domestiche complementari.
        3. La partecipazione alla spesa richiesta alla persona assistita per l'assistenza domiciliare integrata non può in nessun caso superare il 20 per cento del reddito risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente, rapportato al periodo di erogazione delle prestazioni. Sono altresì fatti salvi gli obblighi familiari e la restituzione di debiti registrati. Al fine di favorire la permanenza presso il nucleo familiare di appartenenza della persona non autosufficiente e agli effetti della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, la stessa ha la facoltà di costituire un nucleo familiare autonomo rispetto a quello di convivenza.
        4. Sono in ogni caso esenti dalla partecipazione alla spesa i titolari del diritto alle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

                a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

                b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

                c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

                d) all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.


Art. 11.

(Centri diurni).

        1. I centri diurni di distretto sono strutture sanitarie che forniscono prestazioni a favore delle persone non autosufficienti, mediante programmi di cura, di riabilitazione e di socializzazione. I centri assicurano i loro servizi dodici ore al giorno, per sei giorni alla settimana.
        2. Le prestazioni dei centri diurni di distretto sono assicurate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 20.


Art. 12.

(Day hospital).

        1. I day hospital, aggregati ai reparti ospedalieri o ai distretti sanitari, sono servizi sanitari che effettuano prestazioni di carattere diagnostico, curativo e riabilitativo di tipo specialistico, assicurando la dimissione serale della persona assistita.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali elaborano un programma di attivazione dei day hospital in conformità a quanto disposto dalla presente legge.


Art. 13.

(RSA).

        1. Le RSA sono presìdi sanitari che assicurano prestazioni curative e riabilitative alle persone non autosufficienti, attraverso la piena integrazione con le risorse sociali del territorio. Le RSA sono programmate e realizzate con riferimento ad ambiti territoriali ristretti, quali i quartieri, le circoscrizioni ed i piccoli comuni.
        2. L'autorizzazione, l'accreditamento e il convenzionamento delle RSA avvengono nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
        3. Al fine dell'accreditamento le RSA rispettano i seguenti standard strutturali e funzionali:

                a) recettività non superiore a sessanta persone con articolazione in gruppi di venti;

                b) unità abitative singole per una o due persone, con superficie non inferiore 24 metri quadrati, dotate ciascuna di veranda, di servizio igienico completo, di erogatore di ossigeno, di citofono e di telefono;

                c) servizi comuni costituiti da una cucina dove possono essere confezionati ed assunti i pasti, da un soggiorno di superficie non inferiore a 32 metri quadrati per ogni dieci persone e da una palestra per attività motorie e di riabilitazione, nonché da locali di socializzazione e di incontro;
                d) giardino attrezzato di superficie non inferiore a 100 metri quadrati per ogni dieci persone;

                e) organico conforme alla disciplina di cui al decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 24 settembre 1988;

                f) presenza di posti-letto per ricoveri temporanei di sollievo, da programmare con il comitato di cui al comma 10.

        4. Alle RSA si applicano le norme vigenti in ambito ospedaliero per il prontuario farmaceutico.
        5. L'azienda unità sanitaria locale garantisce il collegamento funzionale tra ospedale e RSA.
        6. La degenza nelle RSA non ha carattere permanente. Può avere breve durata ed essere reiterata, anche periodicamente, in conformità alle esigenze della persona interessata e dei suoi familiari. Le spese relative alle prestazioni erogate dalle RSA sono assicurate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 20. Le regioni remunerano le RSA in conformità a quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
        7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono uno schema di bilancio-tipo per le RSA al fine di garantire livelli di qualità e costi omogenei e predispongono piani e programmi per l'attivazione degli interventi finanziabili in attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, di cui il Governo assicura il finanziamento, dandone atto annualmente al Parlamento nella relazione di cui all'articolo 1, comma 4.
        8. E' esclusa la partecipazione alla spesa per i primi sessanta giorni di degenza. Qualora l'interessato percepisca la indennità di accompagnamento, questa è versata alla azienda unità sanitaria locale in ragione della durata del ricovero. La eventuale partecipazione alla spesa non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento del reddito delle persone ricoverate risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente, rapportato al periodo di ricovero eccedente i primi sessanta giorni. Sono altresì fatti salvi gli obblighi familiari e la restituzione di debiti registrati. Ai fine di favorire l'autonomia della persona non autosufficiente e agli effetti della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, la stessa ha la facoltà di costituire un nucleo familiare autonomo rispetto a quello di convivenza.
        9. Sono in ogni caso esenti dalla partecipazione alla spesa i titolari di maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

                a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

                b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

                c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

                d) all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

        10. In ogni RSA è costituito un comitato di partecipazione, organo partecipativo e rappresentativo delle persone assistite e delle loro famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei diritti presenti sul territorio, dotato di autonomia organizzativa nel rispetto dei princìpi di democrazia interna e della normativa vigente. Il comitato esprime pareri e formula proposte, istanze e quesiti nell'interesse delle persone ricoverate e dei loro familiari, può assistere le persone ricoverate e i loro familiari nella presentazione di ricorsi all'amministrazione e deve essere obbligatoriamente sentito sui provvedimenti diretti a modificare la natura, la struttura o l'organizzazione della RSA. L'amministrazione ha l'obbligo di rispondere motivatamente alle proposte, alle istanze, ai quesiti e ai pareri formulati dal comitato. A tale fine, è in ogni caso obbligata al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'amministrazione assicura altresì adeguate forme di pubblicità sull'esistenza e sull'attività del comitato, garantendo in ogni caso il diritto alla riservatezza della persona.
        11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti e di intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto, definisce i criteri uniformi per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al comma 8 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 10 e assicura l'uniforme finanziamento su tutto il territorio nazionale degli interventi dei comuni a favore di soggetti economicamente svantaggiati, dandone atto annualmente al Parlamento nella relazione di cui all'articolo 1, comma 4.


Art. 14.

(Divieto dell'esercizio di attività sanitaria).

        1. E' vietato alle case di riposo o alle strutture analoghe comunque denominate, pubbliche e private, erogare prestazioni sanitarie nei confronti di persone non autosufficienti, di spettanza esclusiva del Servizio sanitario nazionale.
        2. In via transitoria, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in attesa che le aziende unità sanitarie locali organizzino la rete delle RSA, è consentito alle case di riposo e alle case protette, pubbliche e private, accreditate e convenzionate, proseguire l'erogazione di prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative a persone non autosufficienti, con costi assicurati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 20. Entro il termine di cui al presente comma, le persone ricoverate sono trasferite nelle RSA, ove non sia possibile la cura a domicilio mediante i servizi e le prestazioni di cui alla presente legge.


Art. 15.

(Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che gestiscono RSA).

        1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che gestiscono RSA per persone non autosufficienti conservano la personalità giuridica, l'autonomia patrimoniale, contabile ed organizzativa, rientrano nel plesso organizzativo dei servizi sanitari territoriali facenti capo al dipartimento delle patologie ad alto rischio invalidante del distretto sociosanitario delle aziende unità sanitarie locali e sono soggette alla disciplina prevista dalla presente legge per le RSA.


Capo III

NORME PER ASSICURARE I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DELLA MALATTIA
MENTALE


Art. 16.

(Istituzione e compiti del dipartimento
di salute mentale).

        1. Le funzioni e le attività sanitarie necessarie ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione della malattia mentale rispondono alle seguenti finalità:

                a) promuovere la salute mentale nell'intero ciclo di vita della persona anche all'interno dei programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria;

                b) prevenire la malattia mentale in collaborazione con i comuni e con gli altri enti istituzionali interessati nonché con le associazioni di tutela dei diritti delle persone colpite da disagio e da malattia mentale, anche attraverso politiche di intervento sul disagio e di lotta contro l'emarginazione;

                c) curare le persone colpite da disagio o da malattia mentale tramite interventi terapeutici di provata efficacia, nel pieno rispetto della dignità e della libertà della persona, con le finalità della riabilitazione e della riduzione delle conseguenze disabilitanti, della ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale, dell'attivazione delle risorse, anche residuali, delle persone interessate, nonché del contesto di vita. A tale fine, nella definizione dei programmi di intervento, il dipartimento di salute mentale, di cui al comma 2, coinvolge le associazioni e i gruppi di auto aiuto di persone malate o in condizione di disagio mentale e i loro familiari, nonché le cooperative sociali, avuto particolare riguardo a quelli con finalità di inserimento lavorativo;

                d) tutelare la salute mentale e la qualità di vita della persona colpita da disagio o da malattia mentale e della sua famiglia;

                e) perseguire la riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio nella popolazione a rischio, per specifiche patologie mentali o per appartenenza a fasce di età particolarmente esposte;

                f) promuovere un atteggiamento di solidarietà e di responsabilità nei confronti delle persone che manifestano problemi psichiatrici e facilitare l'accesso ai servizi offerti, attraverso appositi piani di informazione della popolazione.

        2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ogni azienda unità sanitaria locale istituisce il dipartimento di salute mentale.
        3. Ogni persona soggetta a un disturbo mentale lieve o grave ha diritto alla presa in carico da parte del dipartimento di salute mentale, attraverso la definizione di un programma personalizzato, con il massimo coinvolgimento della persona stessa e senza trascurare il contesto sociale e familiare di riferimento, ferma restando la responsabilità del dipartimento di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie previsti dalla presente legge.
        4. Il direttore del dipartimento di salute mentale è nominato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale su proposta della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale.
        5. Al dipartimento di salute mentale è assegnata, per l'istituzione e il funzionamento di tutte le strutture e di tutti i servizi, una quota non inferiore al 5 per cento del bilancio della azienda unità sanitaria locale. Il direttore del dipartimento è responsabile dell'impiego delle somme assegnate, coordina e dirige le strutture e i servizi del dipartimento stesso e cura la formazione e l'aggiornamento del personale. L'organico del dipartimento comprende medici psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti occupazionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale, sociologi, assistenti sociali, educatori, operatori tecnici dell'assistenza e personale amministrativo ed è determinato nel rispetto dello standard minimo di un operatore ogni 1.500 abitanti. L'organizzazione del dipartimento è disciplinata da un regolamento, ispirato al rispetto dei princìpi di democrazia e di ascolto degli operatori, degli utenti e del comitato di salute mentale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f). Il regolamento dispone l'istituzione di un nucleo di valutazione e di miglioramento della qualità dei servizi.
        6. Ferma restando la responsabilità del dipartimento di salute mentale per l'istituzione e l'organizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, i comuni collaborano con il dipartimento stesso adottando programmi di comune intesa per la prevenzione del disagio psichiatrico e mettendo a disposizione locali e strutture per realizzare i servizi e per seguire persone con sofferenza psichiatrica vicine all'autonomia che necessitano di assistenza per il reinserimento sociale.


Art. 17.

(Strutture e servizi del dipartimento
di salute mentale).

        1. Il dipartimento di salute mentale è costituito dalle seguenti strutture e servizi:

                a) centro di salute mentale. E' la sede organizzativa degli operatori e di coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale. Garantisce gli interventi domiciliari ed ambulatoriali operando almeno dodici ore al giorno per sei giorni la settimana e svolge attività di accoglienza, analisi della domanda e attività diagnostica, di definizione ed attuazione dei programmi personalizzati, domiciliari e residenziali, di raccordo con i medici di medicina generale, di consulenza specialistica per gli altri servizi che ne fanno richiesta, attività di prevenzione e di selezione dei ricoveri e di controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche private, nonché di valutazione della qualità delle attività e dei servizi svolti;

                b) servizio psichiatrico di diagnosi e cura. E' il servizio ospedaliero nel quale si praticano i trattamenti psichiatrici in condizione di ricovero e che fornisce consulenza agli altri servizi ospedalieri. Comprende un numero di posti-letto pari ad uno standard di almeno uno ogni 10.000 abitanti, comunque non superiore a 16 per ogni struttura, ed è dotato di adeguati spazi per le attività comuni. Per superare i limiti connaturati al servizio psichiatrico di diagnosi e di cura, il direttore del dipartimento di salute mentale autorizza sperimentazioni di strutture psichiatriche alternative nel rispetto della normativa vigente;
                c) day hospital. E' un'area di assistenza semiresidenziale per prestazioni diagnostiche e terapeutico-riabilitative a breve e a medio termine, istituita in ambito ospedaliero o non, comunque soggetta al regime ospedaliero per quanto attiene l'esenzione da ogni partecipazione alla spesa da parte dell'utente, con la finalità di permettere l'effettuazione coordinata di accertamenti diagnostici vari e complessi, di effettuare interventi farmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi, nonché di ridurre il ricorso al ricovero o di limitarne la durata. E' aperto per non meno di otto ore al giorno e per sei giorni la settimana. In ambito ospedaliero è istituito su iniziativa del direttore del servizio psichiatrico di diagnosi e di cura, con un numero di posti-letto non inferiore a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992. In ambito extraospedaliero, è istituito e coordinato dal centro di salute mentale ed è dotato delle attrezzature e del personale indicati dal servizio psichiatrico di diagnosi e di cura;

                d) centro diurno. E' una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative, collocata nel contesto territoriale. E' aperto otto ore al giorno per sei giorni la settimana. E' dotato di un organico di personale e di locali adeguatamente attrezzati in conformità ad apposito provvedimento del direttore del dipartimento di salute mentale. In attuazione di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, consente alle persone assistite di sperimentare ed apprendere abilità nella cura di sé, nell'attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo anche ai fini dell'inserimento lavorativo. E' gestito dal dipartimento di salute mentale direttamente o in convenzione nel rispetto degli standard di personale e strutturali definiti dal direttore del dipartimento stesso;

                e) comunità terapeutica residenziale. La comunità terapeutica residenziale è istituita per fare fronte alle necessità di persone che non hanno alcuna altra possibilità di inserimento o richiedono una particolare protezione, sulla base di uno standard di almeno un posto-letto ogni 10.000 abitanti, nel limite di dieci posti- letto per ciascuna comunità. E' collocata in un contesto sociale abitativo idoneo a favorire il recupero di autonomia e il reinserimento sociale delle persone con sofferenza psichiatrica. Funziona ventiquattro ore al giorno ed è dotata di un organico di personale e di locali adeguatamente attrezzati. E' gestita dal dipartimento di salute mentale direttamente o in convenzione, nel rispetto degli standard di personale e strutturali definiti da apposito provvedimento del direttore del dipartimento di salute mentale. Nessuna partecipazione alla spesa può essere richiesta per l'inserimento in comunità terapeutica residenziale salvo, se dovuto, l'assegno di accompagnamento. In caso di espletamento di attività lavorativa, può essere previsto, secondo criteri stabiliti dal direttore del dipartimento di salute mentale, un contributo alle spese di gestione della comunità anche come modalità educativa preparatoria alla vita autonoma, in misura comunque non superiore al 20 per cento del reddito da lavoro conseguito;

                f) comitato di salute mentale. Presso ogni dipartimento di salute mentale è istituito un comitato di salute mentale, organo partecipativo e rappresentativo delle persone assistite e delle loro famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei diritti presenti sul territorio, dotato di autonomia organizzativa nel rispetto dei princìpi di democrazia interna e della legislazione vigente. Il comitato esprime pareri e formula proposte, istanze e quesiti nell'interesse delle persone assistite e dei loro familiari, può assistere le persone assistite e i loro familiari nella presentazione di ricorsi all'amministrazione e deve essere obbligatoriamente sentito sui provvedimenti diretti a modificare la natura, la struttura o l'organizzazione del dipartimento. Il direttore del dipartimento ha l'obbligo di rispondere motivatamente alle proposte, alle istanze, ai quesiti e ai pareri formulati dal comitato. A tale fine è in ogni caso obbligato al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il direttore del dipartimento assicura altresì adeguate forme di pubblicità sull'esistenza e sull'attività del comitato, garantendo in ogni caso il diritto alla riservatezza della persona.


Art. 18.

(Istituzione e compiti del dipartimento
di salute mentale dell'età evolutiva).

        1. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 16 a favore dei minori di età, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ogni azienda unità sanitaria locale è istituito il dipartimento di salute mentale dell'età evolutiva.
        2. Ogni persona minore di età soggetta a un disturbo mentale lieve o grave ha diritto alla presa in carico da parte del dipartimento di salute mentale dell'età evolutiva, attraverso la definizione di un programma personalizzato, con il massimo coinvolgimento della persona stessa e senza trascurare il contesto sociale o familiare di riferimento, fermi restando la responsabilità del dipartimento di assicurare l'assistenza e dei titolari della potestà genitoriale.
        3. Il direttore del dipartimento di salute mentale dell'età evolutiva è nominato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale su proposta della conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale. Al dipartimento è attribuita una quota dell'assegnazione di cui all'articolo 16, comma 5, per l'istituzione e il funzionamento di tutte le strutture e di tutti i servizi che ne fanno parte. Il direttore del dipartimento è responsabile dell'impiego delle somme assegnate, coordina e dirige tutte le strutture e i servizi del dipartimento e cura la formazione e l'aggiornamento del personale. L'organico del dipartimento comprende il neuropsichiatra, lo psicologo clinico, il neuropsicomotricista, il fisioterapista, il logopedista, l'infermiere, l'assistente sociale, l'educatore ed è determinato nel rispetto dello standard minimo di un operatore ogni 4.500 abitanti. L'organizzazione del dipartimento è disciplinata da un regolamento, ispirato al rispetto dei princìpi di democrazia e di ascolto degli operatori, degli utenti e del comitato di salute mentale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f). Il regolamento dispone altresì l'istituzione di un nucleo di valutazione e di miglioramento della qualità dei servizi.

        4. Il dipartimento di salute mentale dell'età evolutiva coordina le proprie attività con quelle del dipartimento di salute mentale ed è costituito dalle seguenti strutture e servizi:

                a) unità operativa ospedaliera, collocata nella sede ospedaliera, con un numero massimo di sei posti-letto, che dipende dal dipartimento di salute mentale dell'età evolutiva della azienda unità sanitaria locale;

                b) unità operativa di salute mentale dell'età evolutiva, quale centro di riferimento di tutti i servizi e di tutte le strutture del dipartimento, aperta dodici ore al giorno per sei giorni la settimana;

                c) centro diurno, aperto per almeno otto ore al giorno per sei giorni la settimana;

                d) comunità terapeutica residenziale per un numero massimo di dieci posti- letto. Nessuna partecipazione alla spesa può essere richiesta per l'inserimento in comunità terapeutica residenziale, salvo, se dovuto, l'assegno di accompagnamento;

                e) comitato di salute mentale. Il comitato di salute mentale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f), esercita il proprio ruolo partecipativo e rappresentativo, negli stessi termini e modalità, anche nei confronti del dipartimento di salute mentale dell'età evolutiva.

Art. 19.

(Convenzioni fra regioni e università).

        1. Ferme restando le responsabilità dei dipartimenti di salute mentale e di salute mentale dell'età evolutiva per l'erogazione dei livelli essenziali di prestazioni sanitarie in conformità alle disposizioni della presente legge, convenzioni fra regione e università possono individuare modalità per l'affidamento di un modulo tipo del dipartimento stesso a cliniche universitarie, a istituti universitari di psichiatria o a sezioni di psichiatria dei dipartimenti universitari, per specifiche funzioni assistenziali coordinate con funzioni di formazione e di ricerca. Le stesse convenzioni possono altresì disciplinare specifiche intese finalizzate all'utilizzo delle competenze e delle strutture del dipartimento di salute mentale nella formazione universitaria. I comitati di salute mentale si esprimono obbligatoriamente sulle convenzioni e valutano periodicamente la loro attuazione. Ove le convenzioni e le relative verifiche periodiche dello stato di attuazione delle stesse, obbligatoriamente previste, si discostino dai pareri espressi dal comitato, gli organi procedenti hanno l'obbligo di motivazione.


Capo IV

NORMA FINANZIARIA


Art. 20.

(Norma finanziaria).

        1. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurata dallo Stato a carico della fiscalità generale. A tale fine, lo Stato integra le risorse destinate alla spesa sanitaria corrente in attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, con un Fondo di garanzia dell'uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, assicurando la concorrenza della spesa sanitaria corrente a non meno dell'8 per cento del prodotto interno lordo (PIL).
        2. Al riparto della quota a garanzia di cui al comma 1, si provvede su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. Il Governo dà atto al Parlamento della copertura degli oneri di cui al comma 1 nella relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 4.



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