XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3009
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO. SOGGETTI E ATTIVITA' MUSIC1ALI
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La Repubblica considera di assoluta rilevanza la
tutela, il sostegno, la valorizzazione e la diffusione della
musica nelle sue varie espressioni, per il valore culturale,
educativo e sociale che essa riveste.
2. La Repubblica concorre con gli organismi europei ad
assicurare uno sviluppo armonico ed equilibrato delle attività
musicali sul territorio nazionale e promuove e sostiene la
diffusione della musica a livello europeo ed
internazionale.
3. La Repubblica considera fondamentale l'insegnamento
della musica nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e
della pratica strumentale. A tale fine, nel rispetto
dell'autonomia scolastica, promuove l'inserimento di queste
discipline tra le materie di studio delle scuole materne,
elementari e medie, anche erogando, tramite il fondo di cui
all'articolo 10, contributi statali finalizzati all'acquisto
di strumenti e materiali di didattica musicale in favore delle
scuole che inseriscono nei programmi di studio l'insegnamento
della musica.
Art. 2.
(Fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione ed
istituzioni concertistico-orchestrali).
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione
e le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), sono enti di
prioritario interesse nazionale che operano nel settore
musicale; essi perseguono la diffusione dell'opera lirica,
della musica sinfonica e del balletto, l'avviamento
professionale dei quadri artistici, nonché la tutela del
patrimonio artistico di cui dispongono.
2. Agli enti di cui al comma 1 sono destinati contributi
statali, definiti ed erogati secondo le modalità di cui
all'articolo 5, purché siano garantiti:
a) un numero minimo di produzioni annuali;
b) una percentuale minima, su base annua, di
pubblico pagante;
c) la rappresentazione di produzioni musicali
contemporanee in lingua italiana e di autore italiano, nonché
il ricorso a interpreti italiani e comunitari;
d) una concreta attività in trasferta estera con
cadenza almeno triennale;
e) la dimostrata capacità di attrarre fondi
diversi da quelli statali.
Art. 3.
(Attività delle associazioni musicali).
1. La Repubblica riconosce e tutela l'attività degli enti
degli organismi di diritto pubblico o privato senza fini di
lucro, operanti nel settore musicale, di teatro musicale e di
balletto, la cui attività ha rilevanza e carattere nazionale o
internazionale.
2. A sostegno delle attività di cui al comma 1 sono
destinati contributi statali, definiti ed erogati secondo le
modalità di cui all'articolo 5, purché siano garantiti:
a) la qualità e la continuità dell'attività;
b) la dimostrata capacità di attrarre fondi
diversi da quelli statali;
c) la presenza annuale di commissioni di nuove
opere musicali in lingua italiana e di autore italiano;
d) la valorizzazione di luoghi storici e di siti
archeologici;
e) la capacità di organizzazione di corsi e di
concorsi a premi, finalizzati anche all'inserimento dei
vincitori nel mondo del lavoro;
f) il coinvolgimento di bande musicali e di cori
amatoriali.
3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 hanno
titolo di precedenza le iniziative proposte dai conservatori
di musica e dalle accademie di danza.
Art. 4.
(Musica leggera, musica popolare e musica per le
immagini).
1. La Repubblica riconosce e tutela le attività collegate
alla musica leggera, alla musica popolare e alla musica per le
immagini, realizzate su iniziativa di enti o di organismi di
diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, in quanto
importanti forme espressive della nostra epoca e patrimonio
artistico-culturale della nazione, nonché per il loro
rilevante interesse sociale.
2. La commissione per la musica di cui al capo II, insieme
alle regioni e alle province autonome interessate, definisce
un piano triennale dei contributi da destinare alle attività
dei soggetti di cui al comma 1, attenendosi, in particolare,
ai seguenti requisiti:
a) la capacità di progettualità pluriennale;
b) la dimostrata capacità di attrarre fondi
diversi da quelli statali;
c) la capacità di organizzazione di corsi e di
concorsi a premi, finalizzati anche all'inserimento dei
vincitori nel mondo del lavoro;
d) la promozione di opere prime di giovani
interpreti;
e) la realizzazione di festival musicali;
f) la creazione e la promozione di orchestre
giovanili.
Art. 5.
(Modalità per la definizione e l'erogazione dei
contributi).
1. I contributi statali di cui agli articoli 2 e 3 sono
erogati, a valere sulle risorse disponibili del Fondo unico
per lo spettacolo (FUS), sulla base di appositi e distinti
piani triennali, definiti dalla commissione per la musica di
cui al capo II, di intesa con le singole regioni e province
autonome interessate. I contributi di cui all'articolo 4 sono
erogati, con le medesime modalità, a valere sulle risorse del
fondo per il sostegno delle attività musicali, di cui
all'articolo 10.
2. La commissione per la musica di cui al capo II, sentita
la regione o la provincia autonoma competente, provvede
altresì all'accertamento del possesso dei requisiti per il
riconoscimento e la conservazione della qualifica di
fondazione lirico-sinfonica, di teatro di tradizione o di ICO,
nonché della rilevanza delle attività delle associazioni
musicali e delle attività connesse alla musica leggera,
popolare e per le immagini.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, si provvede all'ulteriore
definizione dei requisiti e delle procedure per l'accesso ai
contributi.
Art. 6.
(Partecipazione dello Stato ad altre attività riguardanti
la musica).
1. Lo Stato partecipa al finanziamento delle attività
finalizzate a:
a) la costruzione, l'adeguamento e il restauro di
strutture variamente dimensionate per la realizzazione di
eventi musicali, con particolare riguardo alla costruzione di
strutture all'aperto multifunzionali, quali lirica, balletto e
concerti di tutti i generi musicali, in particolare nelle
località a vocazione turistica;
b) la creazione di circuiti musicali, di teatro
musicale e di balletto;
c) la creazione di orchestre sinfoniche con
carattere di stabilità;
d) la promozione delle tradizioni musicali
locali;
e) la creazione di progetti per la catalogazione e
la conservazione del patrimonio musicale;
f) l'organizzazione di concorsi a premi,
finalizzati anche all'inserimento dei vincitori nel mondo del
lavoro.
2. Lo Stato, attraverso la commissione per la musica di
cui al capo II, mediante accordi di programma di durata
massima triennale, definisce con le regioni e le province
autonome gli obiettivi, le priorità e le risorse da destinare
alle attività di cui al comma 1, tenendo conto anche del
cofinanziamento regionale e provinciale.
Art. 7.
(Festival degli eponimi).
1. La Repubblica promuove la nascita di festival
intitolati ai grandi musicisti italiani autori di musica
lirica, sinfonica, leggera e popolare, finalizzati alla
conoscenza ed alla diffusione delle loro opere ed istituiti
nei comuni o nelle province di origine degli stessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, la commissione per la musica
di cui al capo II, d'intesa con le regioni o le province
autonome interessate, valuta le proposte dei soggetti che
intendono promuovere iniziative a carattere stabile e
determina i relativi finanziamenti, a valere sulle risorse del
FUS.
3. Lo Stato dispone una emissione filatelica dedicata al
musicista eponimo in occasione della istituzione di ciascun
festival.
Capo II
COMMISSIONE E FONDO
DI SOSTEGNO PER LA MUSICA
Art. 8.
(Commissione per la musica).
1. E' istituita presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, la commissione per la musica, di seguito
denominata "commissione". La commissione è composta dal
Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo
delegato, che la presiede, e da dieci membri, dei quali sei
designati dallo stesso Ministro per i beni e le attività
culturali, tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali.
2. I dieci membri di cui al comma 1 sono individuati tra
personalità di eminente profilo culturale e professionale nei
settori di cui alla presente legge e non possono avere, nel
periodo in cui sono in carica, rapporti di lavoro con gli enti
che beneficiano di risorse alla cui ripartizione presiede
l'organismo di cui fanno parte. Essi sono nominati, con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
all'inizio di ogni legislatura e decadono con la fine di
questa. Possono essere nuovamente nominati per una sola
volta.
3. Ai componenti della commissione è riconosciuta
un'indennità di carica gravante sul FUS, da definire con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali sono altresì definite le risorse strumentali e di
personale da destinare a supporto della commissione per lo
svolgimento dei propri compiti.
4. A decorrere dalla data di insediamento della
commissione, che deve avvenire entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è soppressa la
commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1,
comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la commissione nominata ai sensi del
comma 1, è adottato, con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, il regolamento relativo al funzionamento
della commissione stessa.
Art. 9.
(Compiti della commissione).
1. La commissione svolge le funzioni ad essa attribuite
dalla presente legge e quelle già attribuite alla commissione
consultiva per la musica, di cui all'articolo 8, comma 4. In
particolare, essa:
a) vigila sul titolo d'accesso al FUS da parte dei
soggetti operanti nel settore musicale;
b) coordina i programmi di attività degli enti ai
fini di un più razionale utilizzo delle risorse e di una più
ampia offerta artistica;
c) definisce la ripartizione della quota del FUS
destinata alle diverse attività musicali.
2. La commissione verifica annualmente i criteri di
finanziamento del fondo di cui all'articolo 10, accertandone
la congruità effettiva ed elabora una relazione annuale con
l'indicazione degli eventuali aggiornamenti, cambiamenti,
ampliamenti ed implementazioni delle voci di introito che
contribuiscono alla costituzione della quota del fondo
stesso.
Art. 10.
(Fondo per il sostegno
delle attività musicali).
1. E' istituito il fondo per il sostegno delle attività
musicali, di seguito denominato "fondo".
2. Il fondo è destinato a sostenere:
a) l'incremento della presenza di organici
orchestrali sinfonici italiani nel panorama fonografico
internazionale;
b) l'erogazione di contributi alle scuole,
finalizzati all'acquisto di strumenti e di materiale di
didattica musicale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
c) il finanziamento degli interventi a favore
della musica leggera, della musica popolare e della musica per
le immagini, di cui all'articolo 4;
d) il finanziamento delle attività dei
festival degli eponimi, ai sensi dell'articolo 7;
e) la diffusione della cultura musicale italiana
all'estero;
f) le iniziative di gruppi indipendenti italiani,
finalizzate alla organizzazione della esclusiva distribuzione
di prodotti musicali realizzati in Italia con esecutori ed
interpreti italiani;
g) la rilevazione dei dati di vendita dei prodotti
fonografici italiani al fine di poter stilare una classifica
settimanale riservata alla sola musica italiana.
Art. 11.
(Fonti di finanziamento del fondo).
1. Il fondo è costituito da:
a) il 50 per cento della somma derivante dalla
riscossione annuale dell'imposta sugli intrattenimenti e
connessi, calcolata esclusivamente sulle esecuzioni musicali
di qualsiasi genere, al netto dell'aggio destinato al soggetto
incaricato dell'accertamento, della riscossione e della
liquidazione di tale imposta;
b) una percentuale pari al 25 per cento delle
somme incassate dal soggetto incaricato della riscossione,
dell'accertamento e della ripartizione dei diritti di cui
all'articolo 24;
c) i proventi derivanti dalla vendita delle
emissioni filateliche di cui al comma 3 dell'articolo 7,
detratte le spese per l'organizzazione e la vendita delle
emissioni stesse;
d) le somme derivanti dalla riscossione delle
sanzioni previste dalla presente legge;
e) i proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti della lotteria di cui al comma 3, detratte le spese
per l'organizzazione e la realizzazione della lotteria
medesima;
f) i proventi di cui al comma 2;
g) i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie
irrogate ai colpevoli di violazioni sul diritto d'autore e ai
colpevoli di violazioni della legislazione in materia di
tutela delle opere dell'ingegno musicale di cui alla legge 18
agosto 2000, n. 248.
2. Per la pubblica rappresentazione od esecuzione o
diffusione o per lo sfruttamento fonomeccanico comunque
attuato, anche attraverso sistemi digitali o di comunicazione
a distanza, di opere di pubblico dominio, è dovuto un compenso
da chi utilizza le opere medesime, fatta eccezione per gli
inni nazionali degli Stati. Tale compenso è corrisposto
dall'utilizzatore alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), con le modalità, nelle misure ed alle
condizioni previste per le opere amministrate dalla SIAE
stessa, la quale provvede a riversarlo al fondo al netto di
una provvigione pari a quella determinata dalla SIAE per la
riscossione e la ripartizione dei diritti di autore.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituita una lotteria nazionale della musica
italiana collegata ad una trasmissione televisiva di grande
ascolto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il regolamento disciplinante le
modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione,
nonché l'entità e il numero dei premi messi a disposizione.
Capo III
NORME DI PROMOZIONE E TUTELA.
MODIFICHE NORMATIVE
Art. 12.
(Incentivi economici).
1. Per la promozione e la realizzazione delle attività
musicali di cui al capo I sono previsti i seguenti incentivi
economici:
a) inserimento tra gli oneri deducibili delle
erogazioni liberali a favore dei soggetti operanti nei settori
di cui al capo I, ai sensi delle norme vigenti;
b) detassazione degli utili reinvestiti;
c) applicazione del tax shelter, a favore di
aziende, industrie e singoli operatori economici di settore
economico diverso da quello musicale. La commissione definisce
i tempi degli interventi, le eventuali limitazioni per aziende
con bilancio consolidato di gruppo, nonché le certificazioni
da annettere ai bilanci delle società erogatrici e
beneficiarie. La durata degli interventi non può essere
inferiore a tre anni.
Art. 13.
(Riduzione dell'aliquota IVA).
1. Al fine di favorire la diffusione della cultura
musicale, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
sui fonogrammi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che
fruiscono di tale riduzione di aliquota sono tenuti a
realizzare almeno una corrispondente riduzione del prezzo
praticato al consumatore.
2. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è
attribuita la specifica competenza di valutare ed
eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle
disposizioni di cui al comma 1.
3. E' altresì ridotta al 4 per cento l'aliquota IVA
sull'acquisto di strumenti musicali.
Art. 14.
(Detrazioni fiscali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ufficio speciale per il collocamento per i lavoratori
dello spettacolo, nonché agli agenti ed ai produttori di cui
all'articolo 16, è consentita la deduzione dei costi e
dell'IVA per viaggi aerei, ferroviari, navali,
automobilistici, per ristoranti ed hotel, nonché per
tutte le spese riconducibili all'attività professionale, nella
misura del 50 per cento.
2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 del
presente articolo, all'articolo 19-bis 1, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e per gli artisti, gli agenti artistici e
gli organizzatori di spettacoli;";
b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "le disposizioni di cui alla presente
lettera non si applicano nei confronti degli agenti artistici
e degli organizzatori di spettacolo;".
Art. 15.
(Promozione radiotelevisiva della musica).
1. E' fatto obbligo complessivamente alle reti televisive
pubbliche, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di destinare alla
programmazione operistica, concertistica e di balletto
classico almeno una presenza settimanale adeguatamente
qualificata.
2. Almeno una ogni cinque presenze tra quelle di cui al
comma 1 deve essere destinata alla musica jazz.
3. La programmazione di cui ai commi 1 e 2 deve avere
luogo tra le ore 07.00 e le ore 23.00.
4. E' fatto obbligo alla RAI - Radiotelevisione italiana
Spa di programmare in una delle sue reti radiofoniche, per
almeno l'80 per cento del totale delle emissioni musicali
della rete, la trasmissione di musica prodotta nei Paesi
membri dell'Unione europea.
5. Almeno il 50 per cento del totale delle emissioni delle
reti di cui al comma 1 deve essere destinato a produzioni
musicali in lingua italiana create da autori e da artisti
italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori
italiani.
6. Almeno il 10 per cento della musica italiana di cui al
comma 5, che deve essere equamente distribuita nella
programmazione musicale trasmessa tra le 07.30 e le ore 23.00,
deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di
giovani artisti.
Art. 16.
(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).
1. Lo Stato riconosce e disciplina le figure professionali
di:
a) agente di spettacolo e rappresentante di
artisti, comunemente definito agente teatrale, la cui attività
consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione,
assistenza e tutela delle attività di singoli o gruppi di
artisti, di seguito denominato "agente";
b) produttore e organizzatore di manifestazioni
musicali, teatrali e di balletto, di seguito denominato
"produttore".
2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono
incompatibili ed in nessun caso le due funzioni possono essere
svolte da un unico soggetto né in forma singola né in forma
societaria, né attraverso compartecipazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso
il Ministero per i beni e le attività culturali un registro,
diviso nelle due categorie di cui al medesimo comma 1, i cui
oneri di gestione sono ad esclusivo carico degli iscritti.
4. Per l'esercizio della professione di agente o di
produttore è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al
comma 3. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame
di idoneità effettuato secondo i criteri definiti dalla
commissione di cui al comma 5.
5. E' istituita, con sede presso il Ministero per i beni e
le attività culturali, una commissione incaricata della
verifica dei requisiti di ammissione e di cancellazione,
nonché alla tenuta del registro di cui al comma 3, alla
vigilanza sull'attività degli iscritti secondo i princìpi di
uno specifico codice deontologico espressamente predisposto,
nonché alla definizione e alla quantificazione dei compensi
spettanti agli agenti. La commissione, la cui attività è
disciplinata da un regolamento del Ministro per i beni e le
attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre
anni ed è composta da:
a) un magistrato, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti degli agenti, uno per
categoria, eletti tra gli iscritti al registro;
c) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
e) due musicisti di chiara fama nominati dal
Ministro per i beni e le attività culturali operanti in
diversi settori dell'attività musicale.
6. E' interdetta l'iscrizione al registro di cui al comma
3 di chi abbia carichi pendenti o abbia riportato condanne
penali o abbia commesso illeciti disciplinari.
7. E' fatto esplicito divieto alla creazione di cartelli e
di iniziative monopolistiche o oligopolistiche, anche a
livello regionale. A tale scopo deve essere definito dalla
commissione di cui al comma 5 il numero massimo di artisti
rappresentabili da ciascun agente.
8. L'agente è legittimato a rappresentare l'artista solo
mediante specifico contratto scritto di procura che stabilisca
la forma, gli obblighi dei contraenti, le condizioni e le
modalità di recesso anticipato.
9. Resta sempre possibile il reclutamento di artisti per
chiamata diretta del singolo per coloro che non hanno
designato un rappresentante o non hanno definito contratti di
esclusiva.
10. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 5, chi è già in possesso del requisito richiesto può
automaticamente essere iscritto al registro di cui al comma 3.
Successivamente a tale data l'iscrizione al registro è
subordinata al superamento dell'esame di cui al comma 4.
11. L'esercizio abusivo della professione di agente o di
produttore è punito con sanzione pecuniaria da 2.500 euro a
25.000 euro.
Capo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE.
ABROGAZIONI
Art. 17.
(Pensione di vecchiaia per i danzatori).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie dei tersicorei e ballerini, già iscritti
all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, il
diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento
del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del
quarantesimo anno di età per le donne.
Art. 18.
(Lavoro a tempo determinato).
1. Al personale artistico e tecnico dei soggetti operanti
nel campo delle attività musicali di cui alla presente legge,
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Art. 19.
(Modifica all'articolo 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è
aggiunto il seguente:
"6-bis. Per le prestazioni musicali di cui alla
tabella C allegata al presente decreto, rese nei confronti di
comitati spontanei locali, costituiti in occasione di feste
patronali, da parte di soggetti in regime ordinario di
imposta, l'aliquota IVA è ridotta al 2 per cento. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
agenzie di spettacolo delegate alla rappresentanza di
artisti".
Art. 20.
(Modifica dell'articolo 78 della legge
22 aprile 1941, n. 633).
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"Art. 78 - 1. Si intende per produttore del
fonogramma, il soggetto che sotto gli aspetti creativo ed
economico prende l'iniziativa ed assume la responsabilità
della prima fissazione di suoni e di voci che provengono da
una interpretazione o esecuzione o da altri suoni o
rappresentazioni di suoni. Il produttore è proprietario
esclusivo della matrice originale o di qualsivoglia sistema di
natura analogica o digitale attuale e futuro atto a contenere
suoni e voci.
2. E' considerato come luogo della produzione quello
nel quale avviene la diretta registrazione originale".
Art. 21.
(Modifica dell'articolo 72 della legge
22 aprile 1941, n. 633).
1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore
ai sensi del titolo I, il produttore dell'opera musiche
registrata di suoni e di voci, di seguito denominata
"fonogramma", ha il diritto esclusivo, per la durata e alle
condizioni stabilite, di riprodurre, con qualsiasi processo di
duplicazione, tale fonogramma e di distribuirlo.
2. Il produttore del fonogramma ha, altresì, il
diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito nonché
autorizzare il noleggio ed il prestito del fonogramma. Tale
diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione
in qualsiasi forma del fonogramma".
Art. 22.
(Modifica dell'articolo 73 della legge
22 aprile 1941, n. 633).
1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore del fonogramma, nonché
gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano
compiuto l'interpretazione o l'esecuzione registrata
dell'opera, indipendentemente dai diritti di distribuzione,
noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un
compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del
fonogramma, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva,
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della
cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici
esercizi ed in occasione di qualsiasi altra utilizzazione
degli stessi attuale e futura. L'esercizio ditale diritto
spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli
artisti interpreti o esecutori interessati, o tra le loro
associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del settore industria.
2. Ogni forma di utilizzazione del fonogramma
elencata al comma 1, deve essere preventivamente autorizzata
dal produttore del fonogramma. L'autorizzazione deve indicare
la misura del compenso e le modalità necessarie
all'identificazione dei supporti diffusi e deve essere
rinnovata ogni anno. La misura e le modalità di corresponsione
del compenso oggetto dell'autorizzazione sono determinate
mediante accordi generali e periodici stipulati tra le parti
interessate o tra le loro associazioni di categoria firmatarie
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
3. L'abusiva diffusione del fonogramma, in mancanza
di autorizzazione del produttore o in violazione di questa, è
punita con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro, oltre
l'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di
servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo
di tre mesi.
4. La quota di ripartizione dell'ammontare del
compenso riscosso dai produttori ai sensi del presente
articolo e spettante agli artisti interpreti o esecutori le
cui prestazioni sono registrate nell'opera, è pari al 50 per
cento dell'ammontare globale del compenso stesso.
5. Gli accordi generali e periodici stipulati tra
associazioni o enti che rappresentano le due parti ai sensi
del comma 2 continuano ad avere vigore anche dopo la loro
scadenza, fino a che non siano stati stipulati nuovi
accordi".
Art. 23.
(Introduzione dell'articolo 73-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633).
1. Dopo l'articolo 73-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 73-ter.- 1. Nell'ambito delle garanzie
di protezione previste dalla presente legge, escluso il caso
di cessione a titolo definitivo del master originale, al
produttore del fonogramma, come definito all'articolo 78,
compete in ogni caso, a titolo di tutela residuale
indisponibile, il 50 per cento della quota parte dei proventi
per utilizzazioni economiche riservate allo stesso ai sensi
degli articoli 73 e 73-bis. Ogni pattuizione contraria è
nulla ed inefficace".
Art. 24.
(Copia privata).
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, gli autori ed
i produttori di fonogrammi nonché i produttori originari di
opere audiovisive e videomusicali hanno diritto di esigere un
compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza
scopo di lucro di fonogrammi e di opere audiovisive come
determinati dal comma 2.
2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nelle
seguenti misure:
a) nastro audio vergine: 0,29 euro per ciascuna
ora di registrazione, pari a 0,0048 euro per ciascun minuto di
registrazione dei nastri o supporti analoghi di
registrazione;
b) nastro video vergine: 0,43 euro per ciascuna
ora di registrazione, pari a 0,0078 euro per ciascun minuto di
registrazione dei nastri o supporti analoghi di registrazione
video;
c) minidisc: 0,56 euro per ciascun supporto, con
una capacità di registrazione di 74 minuti, pari a 0,01 euro
per ciascun minuto di registrazione;
d) CD-R e RW audio: 0,56 euro per ciascun
supporto, con una capacità di registrazione di 74 minuti, pari
a 0,01 euro per ciascun minuto di registrazione;
e) CD-R e RW data: 0,33 euro ogni 650
mega-byte;
f) DVD-R e RW video: 3,77 euro per una capacità di
registrazione di 180 minuti;
g) DVD ram DVD-R e RW data: 1,59 euro
per 32 mega-byte;
h) DVHS: 8,80 euro per una capacità di
registrazione di 420 minuti, pari a 0,023 euro per ciascun
minuto di registrazione;
i) detachable memory dedicated audio e
devices (audio smart card): 0,34 euro per 32
mega-byte;
l) memory integrated in MP3 walkman: 0,34
euro per 32 mega-byte;
m) apparecchi di registrazione audio e video: 2
per cento del prezzo di vendita al rivenditore;
n) apparecchiature relative ai personal
computer: 0,5 per cento del prezzo di vendita al
rivenditore.
2-bis. La tabella merceologica di cui al comma 2
e i relativi compensi restano in vigore per un periodo di tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Successivamente a tale scadenza i compensi
saranno variati secondo l'indice ISTAT. Uno speciale comitato
di sette membri, pariteticamente composto da tre
rappresentanti dei titolari dei diritti ed, in particolare, da
un rappresentante degli autori designato dalla SIAE, da un
rappresentante dei produttori di fonogrammi designato dalle
associazioni maggiormente rappresentative, da un
rappresentante dei produttori di opere audiovisive designato
dalle associazioni maggiormente rappresentative e da tre
rappresentanti dei soggetti tenuti al pagamento del compenso,
oltre al presidente nominato dal Ministero per i beni e le
attività culturali, può essere convocato su iniziativa delle
parti allo scopo di individuare nuovi supporti e stabilire
diversi compensi.
2-ter. La mancata corresponsione del compenso è
punita con la multa da 2.500 euro a 25.000 euro, ed in caso di
recidiva con la reclusione da sei mesi ad un anno, oltre
all'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di
servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo
di tre mesi".
Art. 25.
(Norma transitoria).
1. Per il primo triennio a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i soggetti che godono del
riconoscimento di ente di prioritario interesse nazionale
mantengono tale qualifica.
Art. 26.
(Abrogazioni).
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^
settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
252 del 20 settembre 1975, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, sono
abrogati a decorrere dal sesto mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Sono abrogati:
a) il titolo II ed il titolo III, ad esclusione
dell'articolo 40, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
c) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30.