XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3009




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO. SOGGETTI E ATTIVITA' MUSIC1ALI


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. La Repubblica considera di assoluta rilevanza la tutela, il sostegno, la valorizzazione e la diffusione della musica nelle sue varie espressioni, per il valore culturale, educativo e sociale che essa riveste.
        2. La Repubblica concorre con gli organismi europei ad assicurare uno sviluppo armonico ed equilibrato delle attività musicali sul territorio nazionale e promuove e sostiene la diffusione della musica a livello europeo ed internazionale.
        3. La Repubblica considera fondamentale l'insegnamento della musica nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove l'inserimento di queste discipline tra le materie di studio delle scuole materne, elementari e medie, anche erogando, tramite il fondo di cui all'articolo 10, contributi statali finalizzati all'acquisto di strumenti e materiali di didattica musicale in favore delle scuole che inseriscono nei programmi di studio l'insegnamento della musica.


Art. 2.

(Fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione ed
istituzioni concertistico-orchestrali).

        1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), sono enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale; essi perseguono la diffusione dell'opera lirica, della musica sinfonica e del balletto, l'avviamento professionale dei quadri artistici, nonché la tutela del patrimonio artistico di cui dispongono.
        2. Agli enti di cui al comma 1 sono destinati contributi statali, definiti ed erogati secondo le modalità di cui all'articolo 5, purché siano garantiti:

                a) un numero minimo di produzioni annuali;

                b) una percentuale minima, su base annua, di pubblico pagante;

                c) la rappresentazione di produzioni musicali contemporanee in lingua italiana e di autore italiano, nonché il ricorso a interpreti italiani e comunitari;

                d) una concreta attività in trasferta estera con cadenza almeno triennale;

                e) la dimostrata capacità di attrarre fondi diversi da quelli statali.


Art. 3.

(Attività delle associazioni musicali).

        1. La Repubblica riconosce e tutela l'attività degli enti degli organismi di diritto pubblico o privato senza fini di lucro, operanti nel settore musicale, di teatro musicale e di balletto, la cui attività ha rilevanza e carattere nazionale o internazionale.
        2. A sostegno delle attività di cui al comma 1 sono destinati contributi statali, definiti ed erogati secondo le modalità di cui all'articolo 5, purché siano garantiti:

                a) la qualità e la continuità dell'attività;

                b) la dimostrata capacità di attrarre fondi diversi da quelli statali;

                c) la presenza annuale di commissioni di nuove opere musicali in lingua italiana e di autore italiano;

                d) la valorizzazione di luoghi storici e di siti archeologici;
                e) la capacità di organizzazione di corsi e di concorsi a premi, finalizzati anche all'inserimento dei vincitori nel mondo del lavoro;

                f) il coinvolgimento di bande musicali e di cori amatoriali.

        3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 hanno titolo di precedenza le iniziative proposte dai conservatori di musica e dalle accademie di danza.


Art. 4.

(Musica leggera, musica popolare e musica per le
immagini).

        1. La Repubblica riconosce e tutela le attività collegate alla musica leggera, alla musica popolare e alla musica per le immagini, realizzate su iniziativa di enti o di organismi di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, in quanto importanti forme espressive della nostra epoca e patrimonio artistico-culturale della nazione, nonché per il loro rilevante interesse sociale.
        2. La commissione per la musica di cui al capo II, insieme alle regioni e alle province autonome interessate, definisce un piano triennale dei contributi da destinare alle attività dei soggetti di cui al comma 1, attenendosi, in particolare, ai seguenti requisiti:

                a) la capacità di progettualità pluriennale;

                b) la dimostrata capacità di attrarre fondi diversi da quelli statali;

                c) la capacità di organizzazione di corsi e di concorsi a premi, finalizzati anche all'inserimento dei vincitori nel mondo del lavoro;

                d) la promozione di opere prime di giovani interpreti;

                e) la realizzazione di festival musicali;

                f) la creazione e la promozione di orchestre giovanili.

Art. 5.

(Modalità per la definizione e l'erogazione dei
contributi).

        1. I contributi statali di cui agli articoli 2 e 3 sono erogati, a valere sulle risorse disponibili del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sulla base di appositi e distinti piani triennali, definiti dalla commissione per la musica di cui al capo II, di intesa con le singole regioni e province autonome interessate. I contributi di cui all'articolo 4 sono erogati, con le medesime modalità, a valere sulle risorse del fondo per il sostegno delle attività musicali, di cui all'articolo 10.
        2. La commissione per la musica di cui al capo II, sentita la regione o la provincia autonoma competente, provvede altresì all'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento e la conservazione della qualifica di fondazione lirico-sinfonica, di teatro di tradizione o di ICO, nonché della rilevanza delle attività delle associazioni musicali e delle attività connesse alla musica leggera, popolare e per le immagini.
        3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede all'ulteriore definizione dei requisiti e delle procedure per l'accesso ai contributi.


Art. 6.

(Partecipazione dello Stato ad altre attività riguardanti
la musica).

        1. Lo Stato partecipa al finanziamento delle attività finalizzate a:

                a) la costruzione, l'adeguamento e il restauro di strutture variamente dimensionate per la realizzazione di eventi musicali, con particolare riguardo alla costruzione di strutture all'aperto multifunzionali, quali lirica, balletto e concerti di tutti i generi musicali, in particolare nelle località a vocazione turistica;

                b) la creazione di circuiti musicali, di teatro musicale e di balletto;

                c) la creazione di orchestre sinfoniche con carattere di stabilità;

                d) la promozione delle tradizioni musicali locali;

                e) la creazione di progetti per la catalogazione e la conservazione del patrimonio musicale;

                f) l'organizzazione di concorsi a premi, finalizzati anche all'inserimento dei vincitori nel mondo del lavoro.

        2. Lo Stato, attraverso la commissione per la musica di cui al capo II, mediante accordi di programma di durata massima triennale, definisce con le regioni e le province autonome gli obiettivi, le priorità e le risorse da destinare alle attività di cui al comma 1, tenendo conto anche del cofinanziamento regionale e provinciale.


Art. 7.

(Festival degli eponimi).

        1. La Repubblica promuove la nascita di festival intitolati ai grandi musicisti italiani autori di musica lirica, sinfonica, leggera e popolare, finalizzati alla conoscenza ed alla diffusione delle loro opere ed istituiti nei comuni o nelle province di origine degli stessi.
        2. Ai fini di cui al comma 1, la commissione per la musica di cui al capo II, d'intesa con le regioni o le province autonome interessate, valuta le proposte dei soggetti che intendono promuovere iniziative a carattere stabile e determina i relativi finanziamenti, a valere sulle risorse del FUS.
        3. Lo Stato dispone una emissione filatelica dedicata al musicista eponimo in occasione della istituzione di ciascun festival.

Capo II

COMMISSIONE E FONDO
DI SOSTEGNO PER LA MUSICA


Art. 8.

(Commissione per la musica).

        1. E' istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la commissione per la musica, di seguito denominata "commissione". La commissione è composta dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, che la presiede, e da dieci membri, dei quali sei designati dallo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
        2. I dieci membri di cui al comma 1 sono individuati tra personalità di eminente profilo culturale e professionale nei settori di cui alla presente legge e non possono avere, nel periodo in cui sono in carica, rapporti di lavoro con gli enti che beneficiano di risorse alla cui ripartizione presiede l'organismo di cui fanno parte. Essi sono nominati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all'inizio di ogni legislatura e decadono con la fine di questa. Possono essere nuovamente nominati per una sola volta.
        3. Ai componenti della commissione è riconosciuta un'indennità di carica gravante sul FUS, da definire con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono altresì definite le risorse strumentali e di personale da destinare a supporto della commissione per lo svolgimento dei propri compiti.
        4. A decorrere dalla data di insediamento della commissione, che deve avvenire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
        5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione nominata ai sensi del comma 1, è adottato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, il regolamento relativo al funzionamento della commissione stessa.


Art. 9.

(Compiti della commissione).

        1. La commissione svolge le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge e quelle già attribuite alla commissione consultiva per la musica, di cui all'articolo 8, comma 4. In particolare, essa:

                a) vigila sul titolo d'accesso al FUS da parte dei soggetti operanti nel settore musicale;

                b) coordina i programmi di attività degli enti ai fini di un più razionale utilizzo delle risorse e di una più ampia offerta artistica;

                c) definisce la ripartizione della quota del FUS destinata alle diverse attività musicali.

        2. La commissione verifica annualmente i criteri di finanziamento del fondo di cui all'articolo 10, accertandone la congruità effettiva ed elabora una relazione annuale con l'indicazione degli eventuali aggiornamenti, cambiamenti, ampliamenti ed implementazioni delle voci di introito che contribuiscono alla costituzione della quota del fondo stesso.


Art. 10.

(Fondo per il sostegno
delle attività musicali).

        1. E' istituito il fondo per il sostegno delle attività musicali, di seguito denominato "fondo".
        2. Il fondo è destinato a sostenere:

                a) l'incremento della presenza di organici orchestrali sinfonici italiani nel panorama fonografico internazionale;

                b) l'erogazione di contributi alle scuole, finalizzati all'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

                c) il finanziamento degli interventi a favore della musica leggera, della musica popolare e della musica per le immagini, di cui all'articolo 4;

                d) il finanziamento delle attività dei festival degli eponimi, ai sensi dell'articolo 7;

                e) la diffusione della cultura musicale italiana all'estero;

                f) le iniziative di gruppi indipendenti italiani, finalizzate alla organizzazione della esclusiva distribuzione di prodotti musicali realizzati in Italia con esecutori ed interpreti italiani;

                g) la rilevazione dei dati di vendita dei prodotti fonografici italiani al fine di poter stilare una classifica settimanale riservata alla sola musica italiana.


Art. 11.

(Fonti di finanziamento del fondo).

        1. Il fondo è costituito da:

                a) il 50 per cento della somma derivante dalla riscossione annuale dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi, calcolata esclusivamente sulle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, al netto dell'aggio destinato al soggetto incaricato dell'accertamento, della riscossione e della liquidazione di tale imposta;

                b) una percentuale pari al 25 per cento delle somme incassate dal soggetto incaricato della riscossione, dell'accertamento e della ripartizione dei diritti di cui all'articolo 24;
                c) i proventi derivanti dalla vendita delle emissioni filateliche di cui al comma 3 dell'articolo 7, detratte le spese per l'organizzazione e la vendita delle emissioni stesse;

                d) le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni previste dalla presente legge;

                e) i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti della lotteria di cui al comma 3, detratte le spese per l'organizzazione e la realizzazione della lotteria medesima;

                f) i proventi di cui al comma 2;

                g) i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie irrogate ai colpevoli di violazioni sul diritto d'autore e ai colpevoli di violazioni della legislazione in materia di tutela delle opere dell'ingegno musicale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 248.

        2. Per la pubblica rappresentazione od esecuzione o diffusione o per lo sfruttamento fonomeccanico comunque attuato, anche attraverso sistemi digitali o di comunicazione a distanza, di opere di pubblico dominio, è dovuto un compenso da chi utilizza le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali degli Stati. Tale compenso è corrisposto dall'utilizzatore alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), con le modalità, nelle misure ed alle condizioni previste per le opere amministrate dalla SIAE stessa, la quale provvede a riversarlo al fondo al netto di una provvigione pari a quella determinata dalla SIAE per la riscossione e la ripartizione dei diritti di autore.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una lotteria nazionale della musica italiana collegata ad una trasmissione televisiva di grande ascolto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, nonché l'entità e il numero dei premi messi a disposizione.

Capo III

NORME DI PROMOZIONE E TUTELA.
MODIFICHE NORMATIVE


Art. 12.

(Incentivi economici).

        1. Per la promozione e la realizzazione delle attività musicali di cui al capo I sono previsti i seguenti incentivi economici:

                a) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali a favore dei soggetti operanti nei settori di cui al capo I, ai sensi delle norme vigenti;

                b) detassazione degli utili reinvestiti;

                c) applicazione del tax shelter, a favore di aziende, industrie e singoli operatori economici di settore economico diverso da quello musicale. La commissione definisce i tempi degli interventi, le eventuali limitazioni per aziende con bilancio consolidato di gruppo, nonché le certificazioni da annettere ai bilanci delle società erogatrici e beneficiarie. La durata degli interventi non può essere inferiore a tre anni.


Art. 13.

(Riduzione dell'aliquota IVA).

        1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui fonogrammi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota sono tenuti a realizzare almeno una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
        2. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.
        3. E' altresì ridotta al 4 per cento l'aliquota IVA sull'acquisto di strumenti musicali.

Art. 14.

(Detrazioni fiscali).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ufficio speciale per il collocamento per i lavoratori dello spettacolo, nonché agli agenti ed ai produttori di cui all'articolo 16, è consentita la deduzione dei costi e dell'IVA per viaggi aerei, ferroviari, navali, automobilistici, per ristoranti ed hotel, nonché per tutte le spese riconducibili all'attività professionale, nella misura del 50 per cento.
        2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 19-bis 1, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per gli artisti, gli agenti artistici e gli organizzatori di spettacoli;";

                b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano nei confronti degli agenti artistici e degli organizzatori di spettacolo;".


Art. 15.

(Promozione radiotelevisiva della musica).

        1. E' fatto obbligo complessivamente alle reti televisive pubbliche, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di destinare alla programmazione operistica, concertistica e di balletto classico almeno una presenza settimanale adeguatamente qualificata.
        2. Almeno una ogni cinque presenze tra quelle di cui al comma 1 deve essere destinata alla musica jazz.
        3. La programmazione di cui ai commi 1 e 2 deve avere luogo tra le ore 07.00 e le ore 23.00.
        4. E' fatto obbligo alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa di programmare in una delle sue reti radiofoniche, per almeno l'80 per cento del totale delle emissioni musicali della rete, la trasmissione di musica prodotta nei Paesi membri dell'Unione europea.
        5. Almeno il 50 per cento del totale delle emissioni delle reti di cui al comma 1 deve essere destinato a produzioni musicali in lingua italiana create da autori e da artisti italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori italiani.
        6. Almeno il 10 per cento della musica italiana di cui al comma 5, che deve essere equamente distribuita nella programmazione musicale trasmessa tra le 07.30 e le ore 23.00, deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di giovani artisti.


Art. 16.

(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).

        1. Lo Stato riconosce e disciplina le figure professionali di:

                a) agente di spettacolo e rappresentante di artisti, comunemente definito agente teatrale, la cui attività consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione, assistenza e tutela delle attività di singoli o gruppi di artisti, di seguito denominato "agente";

                b) produttore e organizzatore di manifestazioni musicali, teatrali e di balletto, di seguito denominato "produttore".

        2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono incompatibili ed in nessun caso le due funzioni possono essere svolte da un unico soggetto né in forma singola né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.
        3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro, diviso nelle due categorie di cui al medesimo comma 1, i cui oneri di gestione sono ad esclusivo carico degli iscritti.
        4. Per l'esercizio della professione di agente o di produttore è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al comma 3. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di idoneità effettuato secondo i criteri definiti dalla commissione di cui al comma 5.
        5. E' istituita, con sede presso il Ministero per i beni e le attività culturali, una commissione incaricata della verifica dei requisiti di ammissione e di cancellazione, nonché alla tenuta del registro di cui al comma 3, alla vigilanza sull'attività degli iscritti secondo i princìpi di uno specifico codice deontologico espressamente predisposto, nonché alla definizione e alla quantificazione dei compensi spettanti agli agenti. La commissione, la cui attività è disciplinata da un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dura in carica tre anni ed è composta da:

                a) un magistrato, con funzioni di presidente;

                b) due rappresentanti degli agenti, uno per categoria, eletti tra gli iscritti al registro;

                c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

                d) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

                e) due musicisti di chiara fama nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali operanti in diversi settori dell'attività musicale.

        6. E' interdetta l'iscrizione al registro di cui al comma 3 di chi abbia carichi pendenti o abbia riportato condanne penali o abbia commesso illeciti disciplinari.
        7. E' fatto esplicito divieto alla creazione di cartelli e di iniziative monopolistiche o oligopolistiche, anche a livello regionale. A tale scopo deve essere definito dalla commissione di cui al comma 5 il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.
        8. L'agente è legittimato a rappresentare l'artista solo mediante specifico contratto scritto di procura che stabilisca la forma, gli obblighi dei contraenti, le condizioni e le modalità di recesso anticipato.
        9. Resta sempre possibile il reclutamento di artisti per chiamata diretta del singolo per coloro che non hanno designato un rappresentante o non hanno definito contratti di esclusiva.
        10. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, chi è già in possesso del requisito richiesto può automaticamente essere iscritto al registro di cui al comma 3. Successivamente a tale data l'iscrizione al registro è subordinata al superamento dell'esame di cui al comma 4.
        11. L'esercizio abusivo della professione di agente o di produttore è punito con sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.


Capo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE.
ABROGAZIONI


Art. 17.

(Pensione di vecchiaia per i danzatori).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, già iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne.


Art. 18.

(Lavoro a tempo determinato).

        1. Al personale artistico e tecnico dei soggetti operanti nel campo delle attività musicali di cui alla presente legge, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.


Art. 19.

(Modifica all'articolo 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

        1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Per le prestazioni musicali di cui alla tabella C allegata al presente decreto, rese nei confronti di comitati spontanei locali, costituiti in occasione di feste patronali, da parte di soggetti in regime ordinario di imposta, l'aliquota IVA è ridotta al 2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle agenzie di spettacolo delegate alla rappresentanza di artisti".


Art. 20.

(Modifica dell'articolo 78 della legge
22 aprile 1941, n. 633).

        
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

        "Art. 78 - 1. Si intende per produttore del fonogramma, il soggetto che sotto gli aspetti creativo ed economico prende l'iniziativa ed assume la responsabilità della prima fissazione di suoni e di voci che provengono da una interpretazione o esecuzione o da altri suoni o rappresentazioni di suoni. Il produttore è proprietario esclusivo della matrice originale o di qualsivoglia sistema di natura analogica o digitale attuale e futuro atto a contenere suoni e voci.
            2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale".

Art. 21.

(Modifica dell'articolo 72 della legge
22 aprile 1941, n. 633).

        1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore ai sensi del titolo I, il produttore dell'opera musiche registrata di suoni e di voci, di seguito denominata "fonogramma", ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, tale fonogramma e di distribuirlo.
            2. Il produttore del fonogramma ha, altresì, il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito nonché autorizzare il noleggio ed il prestito del fonogramma. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma del fonogramma".


Art. 22.

(Modifica dell'articolo 73 della legge
22 aprile 1941, n. 633).

        1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 73 - 1. Il produttore del fonogramma, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione registrata dell'opera, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del fonogramma, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra utilizzazione degli stessi attuale e futura. L'esercizio ditale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati, o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore industria.
            2. Ogni forma di utilizzazione del fonogramma elencata al comma 1, deve essere preventivamente autorizzata dal produttore del fonogramma. L'autorizzazione deve indicare la misura del compenso e le modalità necessarie all'identificazione dei supporti diffusi e deve essere rinnovata ogni anno. La misura e le modalità di corresponsione del compenso oggetto dell'autorizzazione sono determinate mediante accordi generali e periodici stipulati tra le parti interessate o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
            3. L'abusiva diffusione del fonogramma, in mancanza di autorizzazione del produttore o in violazione di questa, è punita con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro, oltre l'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi.
            4. La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso riscosso dai produttori ai sensi del presente articolo e spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono registrate nell'opera, è pari al 50 per cento dell'ammontare globale del compenso stesso.
            5. Gli accordi generali e periodici stipulati tra associazioni o enti che rappresentano le due parti ai sensi del comma 2 continuano ad avere vigore anche dopo la loro scadenza, fino a che non siano stati stipulati nuovi accordi".


Art. 23.

(Introduzione dell'articolo 73-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633).

        1. Dopo l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

        "Art. 73-ter.- 1. Nell'ambito delle garanzie di protezione previste dalla presente legge, escluso il caso di cessione a titolo definitivo del master originale, al produttore del fonogramma, come definito all'articolo 78, compete in ogni caso, a titolo di tutela residuale indisponibile, il 50 per cento della quota parte dei proventi per utilizzazioni economiche riservate allo stesso ai sensi degli articoli 73 e 73-bis. Ogni pattuizione contraria è nulla ed inefficace".


Art. 24.

(Copia privata).

        1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, gli autori ed i produttori di fonogrammi nonché i produttori originari di opere audiovisive e videomusicali hanno diritto di esigere un compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di opere audiovisive come determinati dal comma 2.
            2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nelle seguenti misure:

                a) nastro audio vergine: 0,29 euro per ciascuna ora di registrazione, pari a 0,0048 euro per ciascun minuto di registrazione dei nastri o supporti analoghi di registrazione;

                b) nastro video vergine: 0,43 euro per ciascuna ora di registrazione, pari a 0,0078 euro per ciascun minuto di registrazione dei nastri o supporti analoghi di registrazione video;

                c) minidisc: 0,56 euro per ciascun supporto, con una capacità di registrazione di 74 minuti, pari a 0,01 euro per ciascun minuto di registrazione;

                d) CD-R e RW audio: 0,56 euro per ciascun supporto, con una capacità di registrazione di 74 minuti, pari a 0,01 euro per ciascun minuto di registrazione;

                e) CD-R e RW data: 0,33 euro ogni 650 mega-byte;
                f) DVD-R e RW video: 3,77 euro per una capacità di registrazione di 180 minuti;

                g) DVD ram DVD-R e RW data: 1,59 euro per 32 mega-byte;

                h) DVHS: 8,80 euro per una capacità di registrazione di 420 minuti, pari a 0,023 euro per ciascun minuto di registrazione;

                i) detachable memory dedicated audio e devices (audio smart card): 0,34 euro per 32 mega-byte;

                l) memory integrated in MP3 walkman: 0,34 euro per 32 mega-byte;

                m) apparecchi di registrazione audio e video: 2 per cento del prezzo di vendita al rivenditore;

                n) apparecchiature relative ai personal computer: 0,5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore.

            2-bis. La tabella merceologica di cui al comma 2 e i relativi compensi restano in vigore per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Successivamente a tale scadenza i compensi saranno variati secondo l'indice ISTAT. Uno speciale comitato di sette membri, pariteticamente composto da tre rappresentanti dei titolari dei diritti ed, in particolare, da un rappresentante degli autori designato dalla SIAE, da un rappresentante dei produttori di fonogrammi designato dalle associazioni maggiormente rappresentative, da un rappresentante dei produttori di opere audiovisive designato dalle associazioni maggiormente rappresentative e da tre rappresentanti dei soggetti tenuti al pagamento del compenso, oltre al presidente nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali, può essere convocato su iniziativa delle parti allo scopo di individuare nuovi supporti e stabilire diversi compensi.
            2-ter. La mancata corresponsione del compenso è punita con la multa da 2.500 euro a 25.000 euro, ed in caso di recidiva con la reclusione da sei mesi ad un anno, oltre all'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di servizio per un periodo da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi".


Art. 25.

(Norma transitoria).

        
1. Per il primo triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che godono del riconoscimento di ente di prioritario interesse nazionale mantengono tale qualifica.


Art. 26.

(Abrogazioni).

        
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^ settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, sono abrogati a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Sono abrogati:

                a) il titolo II ed il titolo III, ad esclusione dell'articolo 40, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

                b) gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

                c) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.



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