XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3008




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione
della legge).

        1. Al fini della presente legge si intendono:

                a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni o servizi effettuate mediante la raccolta di una proposta d'ordine presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;

                b) per incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti presso privati consumatori per conto di ditte esercenti la vendita diretta a domicilio.

        2. La presente legge non si applica alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

                a) prodotti e servizi finanziari;

                b) prodotti e servizi assicurativi;

                c) generi alimentari o bevande o altri beni per uso domestico di consumo corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

                d) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.


Art. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta a
domicilio).

        1. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di beni o servizi sono soggette alla osservanza delle norme previste dagli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle licenze e alle autorizzazioni previste dalla vigente legislazione relativamente alla tipologia del bene o del servizio offerto.


Art. 3.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio).

        1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
        2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta, come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia, solo dagli agenti e dai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile.
        3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì svolta, senza assumere l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti, da altri soggetti, non riconducibili agli agenti e ai rappresentanti di commercio di cui al comma 2, che esercitano l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché autorizzati da una o più ditte esercenti la vendita diretta a domicilio.
        4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un ammontare annuo di provvigioni pari all'importo annuo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione del presente comma cessa di avere applicazione a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale l'ammontare è superato.


Art. 4.

(Disciplina del rapporto fra ditta affidante e incaricato
alla vendita diretta a domicilio. Compenso
dell'incaricato).

        1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applicano le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
        2. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano i vigenti accordi economici collettivi di settore.
        3. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve avere origine da atto scritto e può essere liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti concludenti.
        4. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto alle condizioni prestabilite.
        5. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere i crediti presso i privati consumatori. Nel caso in cui tale facoltà gli sia attribuita dalla ditta affidante, le somme riscosse devono essere trasferite alla ditta nei termini e con le modalità da questa stabilite. In ogni caso, l'incaricato non può concedere sconti o dilazioni di pagamento senza speciale autorizzazione scritta.
        6. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha alcun obbligo di acquisto di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dalla ditta, ad esclusione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario.
        7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio ha in ogni caso il diritto alla restituzione e alla rifusione del prezzo, relativamente ai beni e ai materiali ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del prezzo originario al netto degli eventuali benefìci ricevuti per l'acquisto dei beni medesimi.
        8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha alcun obbligo di acquisto di servizi, forniti direttamente o indirettamente dalla ditta, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione.
        9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari diretti o indiretti che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione.
        10. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere precisate per iscritto.


Art. 5.

(Illegittimità delle forme di vendita diretta piramidali e
di altre forme di organizzazioni piramidali).

        1. Sono vietate le attività di vendita diretta nelle quali l'adesione, l'associazione o l'affiliazione di persone ad una organizzazione o struttura, comunque denominata, prevede o è di fatto condizionata alla contemporanea sussistenza dei seguenti presupposti:

                a) corresponsione di una quota di partecipazione o all'acquisto di beni o servizi in difformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8;

                b) compito o facoltà anche implicita per gli aderenti o associati o affiliati di proporre a loro volta l'adesione, l'associazione o l'affiliazione a tale organizzazione o struttura ad altre persone;

                c) obbligo per i nuovi aderenti a associati o affiliati, per il semplice accesso o per la permanenza nell'organizzazione o nella struttura, di corrispondere una quota di partecipazione o di acquistare beni o servizi in difformità ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 a vantaggio della organizzazione o di uno o più aderenti alla struttura.

        2. E altresì vietata la realizzazione o la promozione di altre forme di organizzazioni piramidali, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio" e simili, nelle quali l'adesione, l'associazione o l'affiliazione di persone ad una organizzazione o struttura, comunque denominata, prevede o è di fatto condizionata alla contemporanea sussistenza dei seguenti presupposti:

                a) corresponsione di una quota di partecipazione;

                b) compito o facoltà anche implicita per gli aderenti o associati o affiliati di proporre a loro volta l'adesione, l'associazione o l'affiliazione a tale organizzazione o struttura ad altre persone;

                c) obbligo per i nuovi aderenti o per gli associati o affiliati, per il semplice accesso o per la permanenza nell'organizzazione o nella struttura di investire somme di denaro o titoli di credito, o altri valori mobiliari e benefìci finanziari in genere, a vantaggio dell'organizzazione o di uno o più aderenti alla struttura.


Art. 6.

(Trattamento fiscale dell'incaricato).

        1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della medesima legge n. 662 del 1996. Le disposizioni del presente comma cessano di avere applicazione dall'anno successivo a quello nel quale vengono a mancare i requisiti di cui al periodo precedente. Per le prestazioni che mancano dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi precedenti".
        2. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "arti e professioni", sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,".
        3. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

            "c-bis) incaricati alla vendita diretta a domicilio: 75 per cento".


Art. 7.

(Previdenza dell'incaricato).

        1. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge si applicano le disposizioni in materia previdenziale e assicurativa, di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12.
        2. Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, sono obbligatoriamente iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale il limite è superato e sino alla definitiva cessazione dell'attività. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
        3. Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, hanno, comunque, la facoltà di iscriversi alla gestione separata, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia inferiore a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.


Art. 8.

(Sanzioni).

        1. Chiunque realizza o promuove le attività o le operazioni indicate all'articolo 5, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.
        2. Chiunque, cooperando alla realizzazione o alla promozione di una attività di cui all'articolo 5, induce o tenta di indurre una o più persone a aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni o strutture di cui all'articolo 5, è punito con l'arresto da uno a tre mesi, o con l'ammenda da 2.500 euro a 25.000 euro.
        3. Con la medesima pena di cui al comma 2 è punito chi concorre all'induzione o al tentativo di induzione, di cui al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.



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