XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3008
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione
della legge).
1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per vendita diretta a domicilio, la forma
speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni o
servizi effettuate mediante la raccolta di una proposta
d'ordine presso il domicilio del consumatore finale o nei
locali nei quali il consumatore si trova, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio, di cura, di
intrattenimento o di svago;
b) per incaricato alla vendita diretta a
domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione,
promuove, direttamente o indirettamente, la conclusione di
contratti presso privati consumatori per conto di ditte
esercenti la vendita diretta a domicilio.
2. La presente legge non si applica alla offerta, alla
sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) generi alimentari o bevande o altri beni per
uso domestico di consumo corrente consegnati a scadenze
frequenti e regolari;
d) contratti per la costruzione, la vendita e la
locazione di beni immobili.
Art. 2.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta a
domicilio).
1. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di
beni o servizi sono soggette alla osservanza delle norme
previste dagli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle licenze e alle
autorizzazioni previste dalla vigente legislazione
relativamente alla tipologia del bene o del servizio
offerto.
Art. 3.
(Attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio).
1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta
all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di
cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta,
come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di
agenzia, solo dagli agenti e dai rappresentanti di commercio
di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile.
3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì
svolta, senza assumere l'obbligo di promuovere la conclusione
di contratti, da altri soggetti, non riconducibili agli agenti
e ai rappresentanti di commercio di cui al comma 2, che
esercitano l'attività in maniera abituale, ancorché non
esclusiva, o in maniera occasionale, purché autorizzati da una
o più ditte esercenti la vendita diretta a domicilio.
4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di
carattere occasionale sino al conseguimento di un ammontare
annuo di provvigioni pari all'importo annuo dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335. La disposizione del presente comma cessa di
avere applicazione a decorrere dal mese successivo a quello
nel corso del quale l'ammontare è superato.
Art. 4.
(Disciplina del rapporto fra ditta affidante e incaricato
alla vendita diretta a domicilio. Compenso
dell'incaricato).
1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con
vincolo di subordinazione si applicano le norme del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
2. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si
applicano i vigenti accordi economici collettivi di
settore.
3. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza
vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3,
l'incarico deve avere origine da atto scritto e può essere
liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti
concludenti.
4. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve
attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite
dalla ditta. In caso contrario, egli è responsabile dei danni
derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto alle
condizioni prestabilite.
5. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha,
salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di
riscuotere i crediti presso i privati consumatori. Nel caso in
cui tale facoltà gli sia attribuita dalla ditta affidante, le
somme riscosse devono essere trasferite alla ditta nei termini
e con le modalità da questa stabilite. In ogni caso,
l'incaricato non può concedere sconti o dilazioni di pagamento
senza speciale autorizzazione scritta.
6. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha
alcun obbligo di acquisto di un qualsiasi ammontare di
materiali o di beni commercializzati o distribuiti dalla
ditta, ad esclusione dei beni e dei materiali da dimostrazione
strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità
sono assimilabili ad un campionario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio ha in
ogni caso il diritto alla restituzione e alla rifusione del
prezzo, relativamente ai beni e ai materiali ancora vendibili,
in misura non inferiore al 90 per cento del prezzo originario
al netto degli eventuali benefìci ricevuti per l'acquisto dei
beni medesimi.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha
alcun obbligo di acquisto di servizi, forniti direttamente o
indirettamente dalla ditta, non strettamente inerenti e
necessari alla attività commerciale in questione.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a
domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle
provvigioni sugli affari diretti o indiretti che, accettati,
hanno avuto regolare esecuzione.
10. La misura delle provvigioni e le modalità di
corresponsione devono essere precisate per iscritto.
Art. 5.
(Illegittimità delle forme di vendita diretta piramidali e
di altre forme di organizzazioni piramidali).
1. Sono vietate le attività di vendita diretta nelle quali
l'adesione, l'associazione o l'affiliazione di persone ad una
organizzazione o struttura, comunque denominata, prevede o è
di fatto condizionata alla contemporanea sussistenza dei
seguenti presupposti:
a) corresponsione di una quota di partecipazione o
all'acquisto di beni o servizi in difformità a quanto disposto
dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8;
b) compito o facoltà anche implicita per gli
aderenti o associati o affiliati di proporre a loro volta
l'adesione, l'associazione o l'affiliazione a tale
organizzazione o struttura ad altre persone;
c) obbligo per i nuovi aderenti a associati o
affiliati, per il semplice accesso o per la permanenza
nell'organizzazione o nella struttura, di corrispondere una
quota di partecipazione o di acquistare beni o servizi in
difformità ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 a vantaggio della
organizzazione o di uno o più aderenti alla struttura.
2. E altresì vietata la realizzazione o la promozione di
altre forme di organizzazioni piramidali, quali giochi, piani
di sviluppo, "catene di Sant'Antonio" e simili, nelle quali
l'adesione, l'associazione o l'affiliazione di persone ad una
organizzazione o struttura, comunque denominata, prevede o è
di fatto condizionata alla contemporanea sussistenza dei
seguenti presupposti:
a) corresponsione di una quota di
partecipazione;
b) compito o facoltà anche implicita per gli
aderenti o associati o affiliati di proporre a loro volta
l'adesione, l'associazione o l'affiliazione a tale
organizzazione o struttura ad altre persone;
c) obbligo per i nuovi aderenti o per gli
associati o affiliati, per il semplice accesso o per la
permanenza nell'organizzazione o nella struttura di investire
somme di denaro o titoli di credito, o altri valori mobiliari
e benefìci finanziari in genere, a vantaggio
dell'organizzazione o di uno o più aderenti alla struttura.
Art. 6.
(Trattamento fiscale dell'incaricato).
1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita
diretta a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a
titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di
cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3,
comma 171, della medesima legge n. 662 del 1996. Le
disposizioni del presente comma cessano di avere applicazione
dall'anno successivo a quello nel quale vengono a mancare i
requisiti di cui al periodo precedente. Per le prestazioni che
mancano dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per le prestazioni derivanti
da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate
nei commi precedenti".
2. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dopo le parole: "arti e professioni", sono
aggiunte le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita
diretta a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114,".
3. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
"c-bis) incaricati alla vendita diretta a
domicilio: 75 per cento".
Art. 7.
(Previdenza dell'incaricato).
1. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di
cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge si applicano
le disposizioni in materia previdenziale e assicurativa, di
cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12.
2. Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui
all'articolo 3, comma 3, della presente legge, sono
obbligatoriamente iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, soltanto qualora il reddito annuo
derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel
medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal
mese successivo a quello nel corso del quale il limite è
superato e sino alla definitiva cessazione dell'attività. Ai
fini della copertura dell'onere derivante dal presente comma,
il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, almeno
ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe
di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
3. Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui
all'articolo 3, comma 3, hanno, comunque, la facoltà di
iscriversi alla gestione separata, qualora il reddito annuo
derivante da tale attività sia inferiore a quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo.
Art. 8.
(Sanzioni).
1. Chiunque realizza o promuove le attività o le
operazioni indicate all'articolo 5, è punito con l'arresto da
sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000
euro.
2. Chiunque, cooperando alla realizzazione o alla
promozione di una attività di cui all'articolo 5, induce o
tenta di indurre una o più persone a aderire, associarsi o
affiliarsi alle organizzazioni o strutture di cui all'articolo
5, è punito con l'arresto da uno a tre mesi, o con l'ammenda
da 2.500 euro a 25.000 euro.
3. Con la medesima pena di cui al comma 2 è punito chi
concorre all'induzione o al tentativo di induzione, di cui al
medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di
persone quali potenziali destinatari del tentativo di
induzione.