XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2972
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI
Articolo 1.
(Proroghe di termini in materia di accise e in materia
finanziaria).
Il comma 1 dell'articolo mira a prorogare, per il secondo
semestre 2002, il trattamento fiscale previsto per le
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua dall'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Inoltre consente di prorogare, per il medesimo periodo il
trattamento fiscale previsto per i prodotti di cui al comma 1
anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal
12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che
le utilizza per gli usi di trazione e di combustione,
limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale
soggetto.
Il costo delle predette misure è stimabile in 4,038
milioni di euro comprensivi di IVA (vedi nota tecnica allegato
1).
Nel comma 2 viene prorogata per il secondo semestre 2002
la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas
metano per combustione per uso industriale di cui al D.P.C.M
15 gennaio 1999, laddove si verifichino consumi superiori a
1.200.000 mc. per anno. Il costo della predetta misura
agevolativa è pari a 45 milioni di euro comprensivi di IVA
(vedi nota tecnica allegato 2).
La disposizione di cui al comma 3 conferma fino al 31
dicembre 2002 l'aumento <originariamente pari a lire 50 (euro
0,0258)> della riduzione minima di prezzo per litro di gasolio
e per chilogrammo di gpl, utilizzati come combustibili per
riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese,
prorogato da ultimo fino al 30 giugno 2002 con decreto legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16.
L'onere per l'Erario derivante dalla predetta misura è pari a
25,6 milioni di euro comprensivi di IVA.
Nel comma 4 viene confermata per il secondo semestre 2002
la proroga dell'aumento dello sconto già previsto per ogni
chilovattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento
alimentato con
biomassa o con energia geotermica dall'articolo 8, comma 10,
lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni.
Tale proroga determina un onere per l'erario per l'anno
2002 pari a 4,95 milioni di euro determinato sulla base dello
stanziamento che fu previsto nell'articolo 27, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La gestione di tale agevolazione, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è
demandata all'Agenzia delle entrate.
Le proroghe previste nei commi 5 e 6 non sono
suscettibili di comportare alcun effetto sul bilancio dello
Stato.
Allegato 1
Emulsione con oli da gas usata come carburante o come
combustibile per riscaldamento
Aliquota applicata al contenuto
petrolico (*) 0,35483 euro x litro
Aliquota L. 388 del 2000 0,24516 " "
Differenza (incentivo economico) 0,10967 " "
Consumo stimato II semestre 2002 28 milioni di litri
Onere derivante dalla proroga
dell'aliquota 3,078 milioni di euro
Emulsione con olio combustibile denso BTZ usata come
combustibile per riscaldamento
Aliquota applicata al contenuto
petrolico (*) 0,05653 euro x kg
Aliquota L. 388 del 2000 0,02952 " "
Differenza (incentivo economico) 0,02702 " "
Consumo stimato II semestre 2002 10,6 milioni di kg
Onere derivante dalla proroga
dell'aliquota 0,286 milioni di euro
Il mancato incasso erariale è
stimabile in circa 3,365 milioni di euro
4,038 " "
(IVA compresa)
(*) pari all'88 del prodotto
Stima dei consumi su dati Unione Petrolifera del 5 giugno
2001
(la densità dell'emulsione è pari a 0,855)
Allegato 2
0,012498 euro/mc aliquota vigente gas metano usi
industriali
0,007499 euro/mc aliquota ridotta del 40
0,004999 euro/mc differenza di aliquota
22.216 milioni mc previsione consumo annuo metano usi
industriali
111 milioni di euro perdita annua di gettito per l'intero
settore industriale
Considerando l'incidenza degli utilizzatori industriali,
termoelettrici esclusi, che hanno consumi superiori a
1.200.000 metri cubi annui, pari a circa il 67 (fonte SNAM),
la perdita di gettito per il II semestre 2002 sarebbe pari a
circa 45 milioni di euro IVA compresa.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Articolo 2.
(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica).
Premessa.
Il decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, all'articolo
29 ha concesso un contributo statale fino a lire un milione
cinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1.300
centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di
cilindrata superiore, per gli acquisti effettuati (anche in
locazione finanziaria) tra il 7 gennaio 1997 ed il 30
settembre 1997. Le persone fisiche acquirenti dovevano
tuttavia consegnare per la rottamazione un veicolo
immatricolato in data anteriore al 1^ gennaio 1987.
Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403,
all'articolo 1 aveva prorogato l'incentivo per la rottamazione
di autovetture concedendo un contributo pari a lire 1,5
milioni per gli acquisti effettuati tra il 1^ ottobre 1997 ed
il 31 gennaio 1998. Per gli acquisti effettuati tra il 1^
febbraio 1998 ed il 31 luglio 1998 il contributo era
commisurato al consumo di carburante certificato per cento
chilometri (un milione per consumi tra sette e nove litri, un
milione duecentocinquantamila per consumi inferiori a sette
litri).
Contenuto della disposizione (sostegno della
domanda).
La nuova disciplina prevede, per l'acquisto di
autoveicoli nuovi con potenza massima di 85 kw, effettuato tra
la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 dicembre
2002 e dietro consegna di un autoveicolo non conforme alle
direttive CE sull'inquinamento, destinato alla rottamazione ed
intestato allo stesso soggetto o ad un suo familiare, i
seguenti benefìci:
le formalità relative agli atti di acquisto non sono
soggette alla imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli
uffici del PRA;
le stesse non sono altresì soggette al pagamento
dell'imposta provinciale di trascrizione;
esenzione dalla tassa automobilistica per il periodo
fisso superiore a otto (o a sei) mesi e fino alla scadenza di
aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva, a partire
dal mese di immatricolazione, e per le due annualità
successive.
E' altresì prevista l'agevolazione dell'acquisto da un
concessionario, rivenditore o commerciante di autovetture
usate che rispettino le
direttive CE sull'inquinamento, di potenza non superiore a 85
kw, garantite per un anno e revisionate con i seguenti
benefìci:
le formalità relative agli atti di acquisto non sono
soggette alla imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli
uffici del PRA;
le stesse non sono altresì soggette al pagamento
dell'imposta provinciale di trascrizione.
Stima delle conseguenze in termini di gettito.
Acquisto di autovetture nuove: in base ai dati citati in
una ricerca EURISPES (1) le auto rottamate per effetto degli
incentivi sul parco macchine circolante (anche con riferimento
alle autovetture in leasing) in vigore dal 7 gennaio
1997 al 31 luglio 1998, sono state 1.657.713. In base ai dati
ACI inoltre la consistenza di autovetture immatricolate prima
del 1987 esistenti alla data di introduzione della
agevolazione erano oltre 12 milioni (2): ne consegue che circa
il 13,8 delle autovetture potenzialmente "rottamabili" sono
state tolte dalla circolazione utilizzando l'incentivo.
Il dato relativo alla stima delle rottamazioni
conseguenti all'incentivo trova conferma dai dati stessi ACI i
quali (3) evidenziano un sensibile incremento dal 1996
(radiazioni per circa 1.039.000 autovetture) al 1997
(1.996.891 autovetture rottamate) ed al 1998 (1.467.891
autovetture rottamate). Nel 1999 il numero di autovetture
radiate si è ridotto a circa 1.231.000.
In base ad una elaborazione Quattroruote su dati
ACI il parco macchine circolante di autovetture non
catalizzate (comprese quelle a gasolio "non eco") stimato al
2001 è pari a circa 13.803.000 rispetto ad un totale
circolante pari a circa 31.528.000 autovetture. La stima è
stata ottenuta dai dati ACI relativi alla consistenza del
parco veicolare autovetture al 2000, tenuto conto di circa
1.800.000 radiazioni nel corso del 2001.
Una quota di autovetture rottamate nel periodo di 19 mesi
di vigenza delle precedenti norme agevolatrici pari al 13,77
corrisponde a circa l'8,7 l'anno ed a circa il 4,3 per sei
mesi: per la riproposizione per sei mesi della norma
incentivante, tuttavia, si assume una quota di autovetture
interessate inferiore, pari al 2,75 per cento del parco
macchine circolante potenzialmente interessato, in
considerazione:
del minore vantaggio relativo concesso (incentivo
ripartito in tre anni);
della diversa situazione del mercato attuale (2.437.245
immatricolazioni nel 2000 e 2.436.799 nel 2001 (4), compreso
il leasing, con
(1) Dati ACI elaborati dal Centro studi Promotor.
(2) ACI, statistiche automobilistiche, Tab. III.33.
(3) ACI - Cessazione dalla circolazione dei veicoli, anni
1997, 1998 e 1999.
(4) Elaborazioni UNRAE su dati ACI e Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
circa 1,8 milioni di radiazioni nel 2001) rispetto a quello
esistente nel 1997-1998;
del fatto che nella precedente rottamazione le auto
usate non erano agevolabili, con conseguente effetto
"spiazzamento" nei confronti del mercato dell'usato allora
esistente.
Sulla base delle ipotesi e dei dati utilizzati il numero
di autovetture destinate alla rottamazione in conseguenza del
nuovo incentivo può essere indicato in circa 13.803.033 X 2,75
= 379.583, tutte nel corso del secondo semestre 2002.
I diritti fissi esentati sono pari a circa 41,57 euro
(40.000 lire di bollo e 40.500 lire all'ACI per gli emolumenti
al PRA): ne consegue una perdita di gettito di competenza pari
a circa 379.583 X 20,66 = 7,84 milioni di euro relativamente
all'imposta di bollo, e circa 379.583 X 20,92 = 7,94 milioni
di euro relativamente agli emolumenti al PRA; di cassa la
perdita di gettito è pertanto stimabile in circa 15,78 milioni
di Euro nel 2002.
L'importo della imposta provinciale di trascrizione sugli
atti soggetti ad IVA (5) è pari a 150,81 euro, eventualmente
incrementabile fino al 20: ai fini della presente stima si
utilizza un valore medio aumentato del 10, pari a circa 165,89
euro (6). La perdita di gettito di competenza IPT è pari
quindi a circa 379.583 X 165,89 = 62,97 milioni di euro: di
cassa la perdita di gettito per le province è pertanto
stimabile in circa 62,97 milioni di euro nel 2002.
Per quanto riguarda la tassa automobilistica non dovuta,
la stessa è proporzionale alla potenza della autovettura: le
regioni inoltre possono incrementare la stessa. Si è pertanto
provveduto a ripartire il numero stimato di autovetture nuove
acquistate utilizzando l'incentivo secondo la consistenza di
autovetture distinta per Kilowatt (fino a 85 kw) risultante
dai dati ACI (7).
Ponderando il numero stimato per ogni classe con la
potenza media della classe stessa ed il costo unitario per kw
(2,58 euro), aumentato del 10 (2,84 euro) per tenere conto di
eventuali incrementi deliberati, si ottiene una stima del
bollo auto annuo di competenza pari a circa 49,02 milioni di
euro:
... (omissis) ...
(5) Decreto Ministro delle finanze n. 435/98, punto 2
tabella allegata.
(6) Le province di Milano e Torino aumentano del 3, Roma
e Napoli 0, Firenze del 20, Bologna del 14.
(7) Autovetture distinte per kilowatt, consistenza parco
veicolare al 31 dicembre 1999, Annuario ACI 2000.
Le norme fanno esplicito riferimento all'articolo 2 del
decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462, per quanto
riguarda il primo periodo fisso ("Regolamento recante modalità
e termini di pagamento delle tasse automobilistiche", con
particolare riferimento agli autoveicoli immatricolati per la
prima volta).
Si è pertanto provveduto a ripartire per cassa la perdita
di gettito di competenza, tenendo conto sia del primo periodo
fisso minimo dovuto (otto mesi) e fino alla scadenza
immediatamente successiva, che del mese di acquisto della
autovettura (da luglio 2002 a dicembre 2002): per quanto
riguarda le annualità successive sono stati ripartiti per le
tre scadenze di legge due interi anni di tasse
automobilistiche non pagate.
L'andamento del mancato gettito di cassa risultante, in
milioni di euro, è il seguente:
2002 2003 2004 2005
- 38,8 - 49,02 - 49,02 -
Acquisto di autovetture usate: in base ai dati ACI (8) il
numero di passaggi di proprietà di autovetture usate ai
concessionari, in attesa di rivendita a terzi ("minivolture")
nel 2000 è stato pari a circa 1.044.000 unità mentre per il
2001 è stato pari a circa 1.150.000. Tuttavia, sempre in base
a dati ACI, il numero di passaggi di proprietà è stato nel
2001 pari nel complesso a circa 2,7 milioni.
Sempre da fonte ACI, infine, si ha che circa il 40 di
tali trasferimenti riguarda autovetture che transitano tramite
concessionari e rivenditori.
Inoltre, in base a dati comunicati dalle azienda
produttrici, il numero di autovetture usate giacenti presso i
concessionari a fine maggio 2002, in attesa di rivendita, era
pari a circa 400.000, di cui circa 375.000 catalizzate.
In considerazione di tali dati per il periodo 1^ luglio
2002 - 31 dicembre 2002 si è assunto un numero complessivo di
acquisti di autovetture usate da concessionari, rivenditori o
commercianti, garantite un anno (con garanzia da parte della
casa costruttrice ed escluse le auto garantite da copertura
assicurativa), conformi alle direttive CE sull'inquinamento e
di potenza non superiore a 85 kw, che potrà usufruire delle
norme incentivanti nel complesso pari a circa 410.000.
La perdita di gettito di competenza per i diritti fissi
(bollo ed emolumenti al PRA) è pari a circa 410.000 x 20,66 =
8,47 milioni di euro relativamente all'imposta di bollo, e
410.000 X 20,92 = 8,57 milioni di euro per emolumenti al PRA:
di cassa la perdita di gettito è pertanto stimabile in circa
17,04 milioni di euro nel 2002.
L'imposta provinciale di trascrizione sui passaggi di
proprietà delle vetture usate è distinta per tipo e potenza
dei veicoli (9); per
(8) Autoflash, anno II n. 4, ACI aprile 2002.
(9) Decreto Ministro delle finanze n. 435/98, punto 1
tabella allegata.
autovetture fino a 53 kw è dovuta la cifra fissa di 150,81
euro mentre per le autovetture di potenza superiore a 53 kw è
dovuta nella misura di 3,51 euro per ogni kw: tali importi
possono essere aumentati fino al 20.
In base alla distribuzione per classi stimata della
potenza media delle autovetture usate catalizzate acquistate
dal concessionario la IPT sull'usato (fissa per le prime due
classi, in proporzione alla potenza per le classi superiori)
media per vettura è pari a circa 193,49 euro. Ne consegue una
perdita di gettito IPT di competenza pari a circa 410.000 x
193,49 = 79,33 milioni di euro: di cassa la perdita di gettito
per le province è pertanto stimabile in circa 79,33 milioni di
euro nel 2002.
Si indica pertanto la perdita di gettito complessiva di
cassa, in milioni di euro:
... (omissis) ...
Articolo 3.
(Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e
sistema di remunerazione del servizio nazionale della
riscossione).
Per quanto riguarda gli effetti sul bilancio dello Stato
derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di remunerazione del
sistema dei concessionari delineata nella disposizione in
commento, si osserva quanto segue:
relativamente all'anno 2002 i maggiori incassi coerenti
con il raggiungimento degli obiettivi si indicano in 520
milioni di euro (di cui almeno 260 milioni di euro relativi
all'anticipazione nel mese di novembre); il decreto legge
indica inoltre maggiori entrate di competenza pari almeno a
146 milioni di euro, tenuto conto che grazie alle disposizioni
di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e all'articolo 3, commi 193 e 194, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, si innesterà un processo "virtuoso" a
valle del quale, in corrispondenza al vantaggio finanziario
derivante dall'aumento dell'efficacia dell'azione di recupero
dei concessionari, la stessa Agenzia delle entrate sarà
sensibilmente incentivata ad accrescere la propria operatività
in termini di accertamento;
relativamente all'anno 2002, la copertura è
realizzata:
per 350 milioni di euro con lo stanziamento previsto
sul capitolo 3555 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze che si rendono disponibili a
seguito dell'abrogazione
dell'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16;
per 20 milioni di euro con il corrispondente
incremento di entrate derivante, in termini di cassa, dalle
maggiori riscossioni effettuate dai concessionari e, in
termini di competenza, dalle maggiori somme accertate dagli
uffici dell'Agenzia delle entrate.
Relativamente all'anno 2003 i maggiori incassi saranno
pari a 1170 milioni di euro (importo che si stima dovrà
necessariamente essere riscosso per poter corrispondere
l'aggio pieno ai concessionari) composti da 1040 milioni
(obiettivo 2003) e 130 milioni (1^ rata delle somme che si
prevede vengano compensate dai concessionari che anche se
riscosse non concorrono al raggiungimento degli obiettivi
minimi per il 2003; si stima che le somme anticipate nel
novembre 2002 coincidano con quanto complessivamente
anticipato nell'intero anno). Il decreto legge indica inoltre
maggiori entrate di competenza dovute alla maggiore attività
di accertamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate pari a
635 milioni di euro.
Per quanto riguarda la copertura viene realizzata nel
2003 nel modo seguente:
per 335 milioni di euro (indennità annuale), e per
parte dei maggiori aggi, pari a 15 milioni di euro, con lo
stanziamento di bilancio destinato a fronteggiare l'onere
afferente le spese per i compensi ai concessionari (capitolo
3555);
per 248 milioni di euro (di cui altri 118 milioni di
euro per maggiori aggi e 130 milioni di euro per restituzione
50 anticipazione), in termini di cassa con le maggiori somme
incassate e quanto alla competenza con i maggiori accertamenti
da parte degli uffici; si ricorda che l'obiettivo di
incremento delle riscossioni è indicato nel comma 6
dell'articolo in 520 milioni per l'anno 2002 e si stima in 133
milioni di euro il maggiore aggio coerente con tale obiettivo.
Tale onere viene sostenuto nell'anno 2003.
Relativamente all'anno 2004 si stima che si realizzerà un
maggior gettito pari a 455 milioni di euro. Tali maggiori
entrate in termini di competenza corrispondono ai maggiori
accertamenti effettuati dagli uffici ed in termini di cassa ai
maggiori volumi di riscossione realizzati.
Per quanto riguarda la copertura per l'anno 2004 si
realizzerà nel modo seguente:
i 300 milioni di euro occorrenti (170 milioni di euro
per aggi e 130 milioni di euro per restituzione ulteriore 50
per cento di anticipazione), in termini di cassa, con le
maggiori somme incassate, e quanto alla competenza, con i
maggiori accertamenti da parte degli uffici. L'importo di 170
milioni di euro per maggiori aggi è stato stimato
coerentemente con l'obiettivo di maggiori riscossioni per
l'anno 2003 pari a 1.040 milioni di euro.
Per quanto riguarda infine gli effetti dei commi 10 e 11
sul bilancio dello Stato, la norma non determina maggiori
oneri rispetto a quelli già sostenuti negli anni precedenti,
lasciando invariati i criteri di determinazione dei compensi
per la riscossione delle entrate di cui al decreto legislativo
n. 237 del 1997 (ex SAC), nonché la spesa complessiva per
l'Erario. Tali oneri sono coperti dallo stanziamento
disponibile sul pertinente capitolo di bilancio 3554
dell'unità previsionale di base del Ministero dell'economia e
delle finanze - Politiche fiscali - Spese generali di
funzionamento 6.1.1.1.
Articolo 4.
(Unificazione delle competenze in materia di
giochi).
L'unificazione delle competenze in materia di giochi, di
cui all'articolo 4 del presente decreto, in base al quale
l'organizzazione e l'esercizio dei giochi e dei concorsi
pronostici gestiti dal CONI passa al Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, produrrà un maggior gettito per l'Erario pari a circa
20 milioni di euro per il 2003 e a circa 60 milioni di euro
per il 2004.
Tale valutazione si basa su un presumibile aumento dei
volumi di gioco, che potrà realizzarsi attraverso maggiori
investimenti nel settore pubblicitario, e quindi con campagne
promozionali tese ad incentivare gli stessi giochi.
A questo si aggiungono una più efficace gestione dei
giochi, che permetterà l'utilizzo di strategie già adottate
con successo nei concorsi già gestiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nonché una sensibile riduzione
dei costi di gestione, realizzabile attraverso una gestione
unica.
Altri benefici, sia in termini di maggiore efficienza
organizzativa del settore che in termini di risparmi di spesa,
potranno derivare dalla razionalizzazione dei sistemi
informatici.
Si rende noto, infine, che dal 1998 ad oggi, rispetto ad
un trend sostanzialmente positivo degli altri giochi, si
è verificata una riduzione del gettito dei concorsi gestiti
dal CONI da circa 500 milioni di euro nel 1998 a circa 243
milioni di euro nel 2001.
La nuova gestione, con gli aspetti positivi sopra
evidenziati, permetterà di invertire la tendenza con un
incremento di gettito per l'erario nel 2003 di 20 milioni di
euro e nel 2004 di 60 milioni di euro considerando un
incremento, rispetto all'anno 2001, poco superiore
rispettivamente all'8 ed al 25.
Considerando che, in base a quanto previsto dal comma 2,
una quota non superiore al 10 di tali maggiori entrate
confluisce in un apposito fondo destinato alla concessione di
contributi agli enti locali nonché alle società e associazioni
sportive dilettantistiche, il maggior gettito netto per
l'Erario è pertanto pari a 18 milioni di euro nel 2003 e 54
milioni di euro nel 2004.
Articolo 5.
(Monitoraggio dei crediti di imposta).
L'articolo stabilisce modalità per il controllo dei
flussi relativi ai crediti di imposta rimandando
all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze. La norma, quindi, non comporta alcun onere
per il bilancio dello Stato.
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di società
e associazioni sportive dilettantistiche).
Il provvedimento in esame propone diverse innovazioni
dell'attuale normativa sulle società e associazioni sportive
dilettantistiche.
Di primaria importanza è l'inclusione di una nuova forma
giuridica di società di capitale tra quelle che possono essere
assunte dalle società ed associazioni sportive. Tali soggetti,
però, dovranno prevedere statutariamente l'assenza della
finalità di lucro.
Per quanto attiene gli aspetti tributari, il comma 1,
estende a questa nuova figura di società di capitali le
agevolazioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
dalle altre disposizioni riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche.
I soggetti interessati alla descritta disposizione sono circa
3.500 e sono stati estrapolati sulla base dei codici attività
indicati nei modelli di dichiarazione. Di questi soggetti
circa 900, nell'anno d'imposta 1998, evidenziano un'IRPEG
dovuta pari a circa 18 miliardi di lire.
Una parte dei contribuenti che versano l'IRPEG sono
dunque interessati alla disposizione agevolativa del comma 1.
La perdita di gettito, in considerazione della natura
opzionale del regime e della sua applicabilità ai soli
contribuenti con ammontare di ricavi fino a 310 mila euro, può
essere stimata in 5 milioni di euro.
Analogamente, per quel che riguarda l'IVA, l'estensione
del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 anche
alle società di capitali, vista la natura opzionale dello
stesso, comporterà una contenuta perdita di gettito che
comunque non supererà il milione di euro.
Il comma 2 eleva il limite per accedere al regime di cui
alla citata legge n. 398 del 1991 a 310 mila euro.
Dai dati disponibili nell'Anagrafe tributaria (sono
dunque esclusi i contribuenti che non hanno presentato
dichiarazione) gli enti non commerciali che potrebbero
rientrare nei nuovi limiti sono numericamente stimabili in
poche centinaia di unità (per le società di capitali si veda,
invece, quanto detto in precedenza). Pertanto i contribuenti
che potrebbero avere un beneficio in termini di risparmio
d'imposta dall'applicazione della citata legge n. 398 del 1991
sono presumibilmente di entità numerica non significativa, con
una conseguente perdita di gettito cautelativamente stimata in
1 milione di euro.
Il comma 3, lettera a), estende ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale la
disciplina di favore prevista per i compensi percepiti dagli
sportivi dilettanti.
Inoltre la lettera b) dello stesso comma eleva da
10 milioni di lire a 10 mila euro il limite di non concorrenza
al reddito di tutti i compensi, premi, indennità e rimborsi
erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche.
In base ai dati disponibili, relativi alle dichiarazioni
dei redditi per l'anno d'imposta 1999, è possibile stimare una
perdita complessiva pari a 2 milioni di euro.
Il comma 4 stabilisce l'eliminazione della ritenuta
d'acconto (pari al 4) sui contributi versati dalle strutture
di vertice incaricate di promuovere lo sviluppo dell'intero
movimento sportivo nazionale. Si ritiene che questo produrrà
immediati effetti negativi in termini di cassa.
Dallo studio sugli aspetti economici del sistema sportivo
italiano realizzato da NOMISMA nel 1999 si trae un ammontare
annuale di contributi erogati pari a circa 88 milioni di
euro.
Nell'ipotesi di una loro distribuzione frazionata
uniformemente nel corso dell'anno avremo un effetto erariale
di un minor gettito di circa 1 milione di euro nel 2002, una
contrazione dello stesso ammontare nel 2003 ed infine un
recupero di 2 milioni di euro nel 2004.
Il comma 5 non comporta significative perdite di
gettito.
I commi 6 e 7 contengono agevolazioni in materia
d'imposta di bollo e di tasse di concessione governativa. La
perdita di gettito collegabile alle disposizioni, pur non
essendo determinabile con precisione dipendendo dai concreti
comportamenti posti in essere dalle società e associazioni,
può essere indicata in circa 1 milione di euro.
Il comma 8 configura come spesa di pubblicità i
corrispettivi erogati dalle imprese alle società e
associazioni sportive dilettantistiche entro l'importo annuo
non eccedente 300 mila euro.
La disposizione ha natura meramente interpretativa e
diretta ad eliminare le incertezze ed il contenzioso
tributario esistente in materia di somme erogate ad
associazioni sportive per finalità di sponsorizzazione, fermo
restando che spetterà poi all'attività di controllo prevedere
che vengano escluse erogazioni non strettamente connesse a
funzioni pubblicitarie.
Il comma 9, lettera a), eleva da 1.033 a 2.500 euro
l'importo detraibile delle erogazioni liberali in favore delle
società e associazioni sportive dilettantistiche.
In considerazione del fatto che, in base ai dati ISTAT,
le erogazioni da privati sono oltre 100.000 annue, ipotizzando
che il 10 sia di importo pari o superiore a euro 2.500,
avremmo una perdita di gettito pari a circa 2,8 milioni di
euro (1.467 euro x 10.000 x 19).
Il comma 9, lettera b), si ritiene invece senza
particolari effetti erariali, in quanto si ipotizza che le
imprese effettuino soprattutto spese pubblicitarie, anche ai
sensi del comma 8.
Il comma 10 esclude dall'IRAP i compensi erogati agli
sportivi dilettanti. La perdita di gettito conseguente può
essere stimata in circa 2 milioni di euro, sulla base dei dati
di UNICO 2000.
L'articolo 111-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, contiene una presunzione legale di
perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora,
indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti
quale attività principale un'attività commerciale (in base
all'articolo 51 del TUIR).
La qualifica di ente non commerciale deve essere
verificata prendendo in esame l'attività effettivamente
svolta.
Il comma 2 del citato articolo 111-bis indica
alcuni parametri che costituiscono "indice di commercialita'",
che, comunque, non comportano automaticamente la perdita di
qualifica di ente non commerciale, ma sollecitano un giudizio
sulla natura dell'ente ferma restando la possibilità che
l'attività effettivamente esercitata corrisponda comunque a
quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie.
Le attività "decommercializzate" di cui agli articoli 108
e 111 del TUIR non devono essere computate ai fini
dell'applicazione dei parametri di cui al citato comma 2, in
quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a
reddito d'impresa.
Il comma 4 dell'articolo 111-bis del TUIR prevede
che le norme sulla perdita della qualifica di ente non
commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
Il comma 11 dell'articolo 6 del presente decreto prevede
che l'esonero dall'applicazione delle norme sulla perdita
della qualifica siano estese anche alle associazioni sportive
dilettantistiche.
Poiché la perdita dei requisiti di non commercialità può
essere verificata solo in sede di accertamento, l'effetto
erariale non è facilmente individuabile preventivamente.
Tuttavia la ratio dell'articolo 111-bis del
TUIR induce a ritenere che il mantenimento della qualifica di
non commercialità possa generare effetti erariali negativi
(altrimenti il contribuente provvederebbe a modificare la
propria condizione).
Si ritiene, peraltro, che quanto disposto nei commi 17 e
seguenti dissuada in modo sufficiente i contribuenti da
eventuali atteggiamenti elusivi.
In ogni modo per avere una stima della possibile entità
di contrazione erariale prudenzialmente attribuibile al comma
11 dell'articolo 6 si è considerato l'ordine di grandezza
della perdita attribuibile ad un passaggio di società di
persone che svolgano attività sportiva da una veste
commerciale ad una non commerciale.
Sulla base dei dati delle statistiche relative ai modelli
UNICO 99 presentate dalle società di persone si ottiene un
imponibile di circa 18 milioni di euro attribuibile a società
operanti nel settore sportivo, ed un corrispettivo gettito
pari a circa 4 milioni di euro.
Considerando che una parte dei soggetti sopra individuati
ritenga comunque conveniente mantenere la qualifica di
commercialità e che gli enti non commerciali comunque sono
assoggettati ad imposizione si ritiene di abbattere la cifra
sopra evidenziata di un 50, con una perdita pari quindi a 2
milioni di euro di competenza annuale.
Di seguito si riassumono gli effetti del provvedimento in
termini di competenza (importi in milioni di euro).
... (omissis) ...
In termini di cassa (importi in milioni di euro),
considerando un acconto IRPEF-IRPEG del 75 e IRAP dell'85, si
avrà:
... (omissis) ...
CAPO III
TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI
Articolo 7.
(ANAS).
Le disposizioni contenute nel presente articolo non
determinano oneri per il bilancio dello Stato.
Articolo 8.
(Riassetto del CONI).
Le disposizioni contenute nel presente articolo recano un
onere pari ad 1.000.000 di euro per il 2002, alla cui
copertura si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di
conto capitale.
CAPO IV
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO
DELLA SPESA FARMACEUTICA
Articolo 9.
(Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario).
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, prevedono la
ristrutturazione dell'elenco dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) e la rimborsabilità per i
farmaci non più coperti dal brevetto al prezzo più basso,
indipendentemente che si tratti di un generico o di una
specialità medicinale.
Commi 2, 3 e 4: Ristrutturazione dei farmaci rimborsati
dal SSN
Il provvedimento prevede una revisione del prontuario
farmaceutico, sulla base del criterio costo/efficacia,
abrogando la rimborsabilità per categorie omogenee in modo che
la spesa farmaceutica derivante da tale ristrutturazione,
risulti, su base annua, in linea con i livelli di spesa
programmati nei documenti contabili vigenti di finanza
pubblica nonché, in particolare rispetto a quelli definiti
nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 6 settembre 2001.
In effetti, l'elemento distorsivo più rilevante che ha
determinato (oltre alla abolizione del ticket) un
insostenibile incremento della spesa farmaceutica (+33 nel
2001), è costituito dalla ammissione alla rimborsabilità dei
farmaci secondo il criterio delle categorie terapeutiche
omogenee.
In base a tale criterio un medicinale appartenente ad una
categoria terapeutica omogenea (es. un antibiotico o un
diuretico) e avente un prezzo adeguato al prezzo medio
europeo, viene automaticamente ammesso a rimborso anche se il
suo costo risulta molto più elevato di altri prodotti aventi
la stessa efficacia terapeutica.
In altri termini esiste un meccanismo automatico di
accesso alla rimborsabilità, e quindi di aumento della spesa
farmaceutica indipendentemente dal costo comparativo di
farmaci di pari efficacia terapeutica, su cui la Commissione
unica del farmaco (CUF) non può esprimere alcun giudizio di
contrarietà al rimborso.
Il criterio del rimborso legato alle categorie omogenee
fu introdotto con la legge finanziaria del 1998; a fronte di
questa "agevolazione" per l'industria farmaceutica era
previsto che, in caso di sfondamento, le stesse industrie
avrebbero restituito allo Stato il 60 della quota di
sfondamento.
In realtà tale pay-back non è mai stato attivato e
con la legge finanziaria del 2001 è stato definitivamente
cancellato, mantenendo però il criterio delle categorie
omogenee.
Nel 1994 si riuscì a portare il tetto di spesa
programmato da 17.500 miliardi di lire dell'anno precedente a
10.000 miliardi di lire proprio perché la CUF, avendo la
possibilità di delistare i farmaci in base al criterio del
costo/efficacia aveva lo strumento per contenere la spesa
farmaceutica entro il tetto programmato.
E' peraltro da sottolineare che ciò non arrecherebbe
alcun danno ai pazienti, in quanto farmaci di pari efficacia e
meno costosi sarebbero comunque rimborsati dal SSN. Peraltro
il criterio del costo/efficacia introdurrebbe una forte
concorrenzialità nel mercato; infatti, per non perdere il
rimborso (che è lo strumento che assicura il mercato per i
farmaci ad alto costo e per le patologie croniche rimborsate
dal SSN), le aziende produttrici sarebbero indotte ad
abbassare i prezzi più elevati per allinearli ai prezzi di
rimborso.
Dalla disposizione conseguono sicuri effetti di risparmio
per la finanza pubblica, la cui puntuale valutazione,
tuttavia, è subordinata alle concrete scelte che adotterà la
CUF.
Comma 5 - Rimborsabilità per i farmaci non più coperti dal
brevetto al prezzo più basso
Il dispositivo prevede che nel caso di medicinali
contenenti princìpi attivi non più coperti da brevetto, il SSN
rimborsa il prodotto con il prezzo più basso indipendentemente
dal fatto che si tratti di un generico o di una specialità
medicinale.
Ciò elimina una attuale distorsione del processo di
rimborso, perché nel caso in cui una specialità abbia un
prezzo più basso del relativo generico, il SSN rimborsa
comunque il generico anche se tale generico ha il prezzo più
elevato.
Da una simulazione effettuata dall'Osservatorio nazionale
sull'impiego dei medicinali della Direzione generale della
valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza si evince
che l'applicazione del dispositivo comporta una riduzione
della spesa a carico del SSN stimabile in 40 milioni di euro
su base annua, per la cui quantificazione si è proceduto come
segue.
Per valutare l'impatto del provvedimento, è stata
calcolata la spesa sulla base dei dati di consumo SSN 2001,
elaborati dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei
medicinali, utilizzando per il calcolo sia il prezzo di
rimborso attuale (generico) che quello comprendente il
prodotto con il prezzo più basso.
E' stato acquisito l'elenco dei medicinali non coperti da
brevetto, pubblicato dal Ministero della salute in data 8
marzo 2002, comprendente 2907 confezioni di cui 1553
effettivamente commercializzate. Per ogni principio attivo e
confezione di riferimento è stato calcolato il prezzo più
basso fra le confezioni con denominazione generica ("/G" del
codice AIC), oppure includendo il prodotto con il prezzo più
basso.
Va inoltre rilevato che, tra tutte le confezioni di
riferimento, ce ne sono circa 135 che, non avendo in commercio
nessuna specialità generica, non rientrano nel prezzo di
rimborso di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 347 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 405 del 2001; di conseguenza i medicinali vengono
rimborsati per intero dal SSN senza nessuna compartecipazione
da parte del cittadino.
La tavola 1 mostra i risultati della analisi per le sole
confezioni di riferimento in cui si è evidenziata una
differenza; in conclusione il provvedimento che fissa il
prezzo di rimborso al prezzo più basso del prodotto comporta
un risparmio su base annua, derivato dai dati 2001, pari a -
40.808.407.
... (omissis) ...
... (omissis) ...
Unitariamente considerati, gli effetti finanziari
derivanti dalle misure di cui ai commi da 2 a 5 sono diretti a
potenziare gli strumenti per mantenere entro il quadro
finanziario programmatico la spesa del settore sanitario.
CAPO V
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
NELLE AREE SVANTAGGIATE
Articolo 10.
(Contributi per gli investimenti nelle aree
svantaggiate).
L'articolo in esame dispone modifiche sostanziali alla
disciplina recata dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000
(legge finanziaria per il 2001) in ordine alla concessione di
un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano
nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. In particolare, si
è stabilito che l'erogazione dell'agevolazione in questione
non possa superare il limite di spesa di 870 milioni di euro
per il 2002 e di 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2003 al 2006. In relazione alla fissazione dei predetti
limiti, talune delle modifiche che s'intendono apportare sono
dirette a disciplinare la procedura di concessione del credito
d'imposta in modo da consentire un controllo diretto ed
immediato sulla sua erogazione e, quindi, il rispetto degli
importi di spesa prefissati.
Attualmente, per il citato articolo 8, oltre alle risorse
ripartite dal CIPE con delibera n. 48 del 4 aprile 2001 (361,5
milioni di euro per il 2002 e 3.150,4 milioni di euro per il
2003), è stanziato l'importo di 1.151,7 milioni di euro per il
2002 e di 1.203,3 milioni di euro per il 2003 sull'unità
previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" -
capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito delle risorse già stanziate sul predetto
capitolo 3860 trova copertura per l'anno 2002 il previsto
limite di spesa di 870 milioni di euro e quota parte
dell'onere previsto per l'anno 2003 pari a 1.183 milioni di
euro.
Con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla
legge n. 208 del 1998 come rifinanziata legge n. 388 del 2000,
per un importo complessivo, per l'anno 2003, pari a 2.317
milioni di euro, viene fronteggiato il rimanente onere di 557
milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.740 milioni di euro per
l'anno 2004, mentre i restanti 20 milioni di euro sono
utilizzati a copertura degli oneri di cui all'articolo 11. A
tal fine l' importo di 1.760 milioni di euro sarà versato
all'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre
dell'anno 2003 per essere riassegnato, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469,
nell'esercizio 2004, allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Per gli anni 2005 e 2006 la copertura è assicurata con la
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge n. 468 del 1978 e successive
modificazioni.
Per ciò che concerne il comma 2, il disposto
dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 383 del 2001
(cosiddetta "Tremonti-bis"), stabiliva che i soggetti i
quali effettuano investimenti nelle aree depresse ai sensi
dell'articolo 8 legge n. 388 del 2000 possono
continuare a fruire dei relativi benefìci, ovvero, in
alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai
predetti benefìci optando per l'applicazione dell'incentivo
della "Tremonti-bis" sugli investimenti.
L'articolo 10, comma 2, del decreto-legge in oggetto,
abrogando tale norma, consente pertanto la cumulabilità della
agevolazione sugli investimenti di cui alla legge n. 383 del
2001 con il credito di imposta per gli investimenti nelle aree
svantaggiate.
A tale riguardo si evidenzia in primo luogo che per
motivi prudenziali in sede di relazione tecnica al
provvedimento originario dei "100 giorni" non si era ritenuto
opportuno indicare alcuna cifra a titolo di recupero di
gettito.
Inoltre la stessa relazione tecnica originaria aveva
stimato un effetto complessivo di cassa positivo derivante dal
provvedimento di detassazione, in virtù del recupero di
materia imponibile sia ai fini delle imposte dirette che ai
fini IVA conseguente ai maggiori investimenti in beni
strumentali e formazione.
Si è pertanto dell'opinione di potere indicare una
sostanziale assenza di effetti negativi sul gettito atteso.
Articolo 11.
(Contributi per gli investimenti in agricoltura).
L'articolo reintroduce, a favore di tutti gli
imprenditori agricoli e delle imprese operanti nel settore
della trasformazione nonché su tutto il territorio nazionale,
un contributo sotto forma di credito di imposta.
Tale credito di imposta è erogato nei limiti massimi
annui di spesa di 85 milioni di euro per il 2002, e di 175
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Il comma 5 reca la relativa copertura di tali oneri.
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 12.
(Adeguamento a sentenza della Corte costituzionale).
Le disposizioni contenute nel presente articolo non
determinano oneri per il bilancio dello Stato.
Articolo 13.
(Disposizioni in materia idrica).
Le norme prevedono un contributo straordinario di 8
milioni di euro per l'anno 2002 al fine di assicurare il
corretto funzionamento
dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.
Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di
spesa di cui al capitolo 1730 dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Articolo 14.
(Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto"
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
Le disposizioni dell'articolo non comportano oneri per il
bilancio dello Stato.
Articolo 15.
(Norma di copertura).
L'articolo reca la copertura finanziaria per gli articoli
1, 2 e 3 del presente provvedimento.
... (omissis) ...
ALLEGATO
(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Legge 23 dicembre 1998, n. 448:
Art. 13. - (Cessione e cartolarizzazione dei crediti
INPS).- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti
contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le
sanzioni e le somme aggiuntive come definite dall'articolo 1,
commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, vantanti dall'INPS, già maturati e
quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a
titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere
la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o più
consulenti con comprovata esperienza tecnico-economica scelti
con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica secondo le procedure
competitive tra primarie banche italiane ed estere. L'INPS si
avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio
dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica secondo le procedure competitive. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla
base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al
Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di
costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati
economico-finanziari conseguiti.
(omissis)
Legge 23 dicembre 2000, n. 388:
Art. 128 - (Disposizioni in materia di credito
agrario).
(omissis)
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, emana con proprio
decreto le norme di attuazione del presente articolo.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602:
Art. 87. - (Domanda di ammissione al passivo).- 1.
Se il debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a
liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede,
sulla base del ruolo, l'ammissione al passivo della
procedura.
Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
Art. 19. - (Discarico per inesigibilità).
(omissis)
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al
discarico:
(omissis)
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva
su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
del pignoramento, risultava dal sistema informativo del
Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non
fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a
ruolo;
(omissis)
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il
potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al
concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad
esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di
agire su tali beni.
(omissis)
Art. 20. - (Procedura di discarico per inesegibilità e
reiscrizione nei ruoli).- 1. Il competente ufficio del
Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza,
ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre
entrate, se, a seguito dell'attività di controllo
sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano
state rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2,
lettere a), d) ed e), notifica apposito atto al
concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre
osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o
rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.
(omissis)
3. In caso di diniego del discarico, il concessionario è
tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla
notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata
degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto
per la notifica della cartella, dell'importo iscritto a ruolo
e di quello delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se
rimborsate dall'ente creditore.
(omissis)
Art. 57. - (Titolarità dei rapporti concessori).
(omissis)
3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca,
la titolarità del rapporto può essere trasferita anche ad una
società per azioni in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente
detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto.
(omissis)
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237:
Art. 4. - (Soggetti incaricati della riscossione).
- 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio
di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo
le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con
decreto 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro delle finanze.
Fino al 31 dicembre 2002 per i compensi alle aziende di
credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10
del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai
concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo
61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
(omissis)
Art. 4-bis. - (Remunerazione del servizio).- 1. A
decorrere dal 1^ gennaio 2003, la remunerazione spettante ai
concessionari e ai commissari governativi del servizio
nazionale della riscossione è pari ad una commissione in
misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel
modello di versamento. La predetta commissione è determinata,
al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della
temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo
successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al
versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi
diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo
sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore
bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio
di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli
importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad
operazione dell'attività di contabilizzazione e riversamento
delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta
fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna
operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore
all'importo della commissione teoricamente spettante.
(omissis)
Legge 21 novembre 2000, n. 342:
Art. 77. - (Modifica del sistema di remunerazione
spettante ai concessionari).- 1. Al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti
modificazioni:
(omissis)
d) nell'articolo 8, concernente termini e
modalità per il versamento delle somme riscosse, al comma 1,
sono soppresse, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, le seguenti
parole: "del 75 per cento".
Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
Art. 17. - (Remunerazione del servizio).
(omissis)
5. A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di
anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una
percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico
dei ruoli consegnati,
da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del
costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1.
(omissis)
Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16:
Art. 16-quinquies. - (Indennità di presidio per il
funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei
tributi).- 1. Per il biennio 2002-2003, la
rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del
servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio
2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di
riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002.
L'analisi è condotta congiuntamente da funzionari degli uffici
competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
Agenzie delle entrate e delle dogane nonché da rappresentanti
della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni
del lavoro di analisi sono presentate al Ministro
dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del decreto
di cui al primo periodo del presente comma.
2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1,
per l'anno 2002 è corrisposta, in via provvisoria e quale
anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a
fronte della quale dovrà essere previsto apposito nuovo
stanziamento in bilancio, per ogni concessione del servizio,
comprese quelle gestite in regime commissariale, una indennità
di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo
degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle
riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive
modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati nei
commi 3, 4, 5 e 6.
3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennità di
cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo
lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unità
previsionali di base potrà essere incrementato in misura non
superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel
Documento di programmazione economico-finanziaria. Per
l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
4. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta:
a) per il 10 per cento del suo ammontare in
favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono
percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei
carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni
su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel
2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto
alla media dei
carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale
di minore riscossione si procede ad una corrispondente
riduzione della percentuale spettante;
b) per il 10 per cento del suo ammontare in
favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono
percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001.
Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto
alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un
importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennità;
c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante
assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002
ed entro il 31 ottobre 2002.
5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001
nonché a quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere
a) e b) del comma 4 sono calcolate con criteri
omogenei di raffronto del carico.
6. La determinazione della percentuale di riscossione
nonché le modalità di erogazione delle percentuali di
indennità avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il
direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti
criteri:
a) la percentuale di riscossione per ciascuna
gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata
con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in
riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese
o riscosse;
b) fissazione della misura dell'indennità per
ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con
cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di
salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive
modificazioni;
c) erogazione delle percentuali dell'indennità di
cui al comma 4, lettere a) e b), in acconto, in
misura non inferiore al 40 per cento dell'interno ammontare
entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno
2003.
7. All'articolo 77, comma 1, lettere a), b) e
d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31
dicembre 2001" e "1^ gennaio 2002" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e "1^
gennaio 2003".
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
Art. 81. - (Redditi diversi).- 1. Sono redditi
diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non
sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da società in nome collettivo e in
accomandita semplice, né in relazione alla qualità di
lavoratore dipendente:
(omissis)
m) le indennità di trasferta, i rimborsi
forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati
nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli
enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e
che da essi sia riconosciuto.
(omissis)
Art. 83. - (Premi, vincite e indennità).
(omissis)
2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i
compensi di cui alla lettera m) del comma 1
dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un
importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a
lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito
i rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione
di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642:
Allegato B
TABELLA
Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in
modo assoluto.
(omissis)
27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché
copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
(omissis)
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641:
Art. 13-bis. - (Esenzioni).- 1. Gli atti e i
provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle
concessioni governative.
(omissis)
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
Art. 13-bis. - (Detrazioni per oneri).- 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento
dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
(omissis)
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a due milioni di lire, in favore delle società
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di
tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale,
ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(omissis)
Art. 65. - (Oneri di utilità sociale).
(omissis)
2. Sono inoltre deducibili:
(omissis)
c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per
un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per
cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società
sportive dilettantistiche;
c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del
reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle
vigenti disposizioni di legge (1);
(omissis)
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
Art. 11. - (Disposizioni comuni per la determinazione
del valore della produzione netta).- 1. Nella
determinazione della base imponibile:
(omissis)
(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'articolo
22, legge 7 dicembre 2000, n. 383, non tenendo conto della
presenza della preesistente lettera c-octies) aggiunta
dall'articolo 37, legge 21 novembre 2000, n. 342.
b) non sono ammessi in deduzione:
(omissis)
2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1,
lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22
dicembre 1986, n. 917, e le indennità e i rimborsi di cui alla
lettera m) del predetto comma 1;
(omissis)
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
Art. 111-bis. - (Perdita della qualifica di ente non
commerciale).
(omissis)
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche
agli effetti civili.
Decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129:
Art. 1.
(omissis)
4-quater. Con effetto dall'anno 2001, le
anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, possono essere concesse
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449:
Art. 36. (Determinazione del prezzo dei farmaci e
spese per assistenza farmaceutica).
(omissis)
8. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina del
prezzo medio europeo prevista dal presente articolo sono
collocati nelle classi
di rimborsabilità applicate alle corrispondenti categorie
terapeutiche omogenee.
(omissis)
Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405:
Art. 7. (Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale
composizione).- 1. A decorrere dal 1^ dicembre 2001 i
medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione
in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità
posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al
farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla
concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco
generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale,
sulla base di apposite direttive definite dalla regione.
(omissis)
Legge 23 dicembre 2000, n. 388:
Art. 8. (Agevolazione per gli investimenti nelle aree
svantaggiate e per le imprese agricole di tutto il territorio
nazionale).- 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa,
esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006,
effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali
individuate dalla Commissione delle Comunità europee come
destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a)
e c), del Trattato che istituisce la Comunità
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla
legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché alle imprese agricole di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo
51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999 è attribuito un credito d'imposta entro la misura
massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di
intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono
agevolati i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge o, se
successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte
della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta
non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale
o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che
fruiscono del credito d'imposta.
(omissis)
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni
Abruzzo e Molise e alle imprese agricole di cui al comma 1, si
applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90
per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano
agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del
regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità
europee.
(omissis)
Legge 18 ottobre 2001, n. 383:
Art. 5. (Sostituzione di precedenti agevolazioni
fiscali).
(omissis)
2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi
dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefìci,
ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta,
rinunciare ai predetti benefìci optando per l'applicazione
dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli
incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2.
(omissis)