XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2972




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI


Articolo 1.

(Proroghe di termini in materia di accise e in materia
finanziaria).

          Il comma 1 dell'articolo mira a prorogare, per il secondo semestre 2002, il trattamento fiscale previsto per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
          Inoltre consente di prorogare, per il medesimo periodo il trattamento fiscale previsto per i prodotti di cui al comma 1 anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto.
          Il costo delle predette misure è stimabile in 4,038 milioni di euro comprensivi di IVA (vedi nota tecnica allegato 1).
          Nel comma 2 viene prorogata per il secondo semestre 2002 la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui al D.P.C.M 15 gennaio 1999, laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 mc. per anno. Il costo della predetta misura agevolativa è pari a 45 milioni di euro comprensivi di IVA (vedi nota tecnica allegato 2).
          La disposizione di cui al comma 3 conferma fino al 31 dicembre 2002 l'aumento <originariamente pari a lire 50 (euro 0,0258)> della riduzione minima di prezzo per litro di gasolio e per chilogrammo di gpl, utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese, prorogato da ultimo fino al 30 giugno 2002 con decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
L'onere per l'Erario derivante dalla predetta misura è pari a 25,6 milioni di euro comprensivi di IVA.
          Nel comma 4 viene confermata per il secondo semestre 2002 la proroga dell'aumento dello sconto già previsto per ogni chilovattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
          Tale proroga determina un onere per l'erario per l'anno 2002 pari a 4,95 milioni di euro determinato sulla base dello stanziamento che fu previsto nell'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
          La gestione di tale agevolazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è demandata all'Agenzia delle entrate.
          Le proroghe previste nei commi 5 e 6 non sono suscettibili di comportare alcun effetto sul bilancio dello Stato.



Allegato 1


Emulsione con oli da gas usata come carburante o come combustibile per riscaldamento

Aliquota applicata al contenuto petrolico (*) 0,35483 euro x litro

Aliquota L. 388 del 2000 0,24516 " "

Differenza (incentivo economico) 0,10967 " "

Consumo stimato II semestre 2002 28 milioni di litri

Onere derivante dalla proroga dell'aliquota 3,078 milioni di euro


Emulsione con olio combustibile denso BTZ usata come combustibile per riscaldamento

Aliquota applicata al contenuto petrolico (*) 0,05653 euro x kg

Aliquota L. 388 del 2000 0,02952 " "

Differenza (incentivo economico) 0,02702 " "

Consumo stimato II semestre 2002 10,6 milioni di kg

Onere derivante dalla proroga dell'aliquota 0,286 milioni di euro

Il mancato incasso erariale è stimabile in circa 3,365 milioni di euro
                4,038 " "
                (IVA compresa)


(*) pari all'88 del prodotto

Stima dei consumi su dati Unione Petrolifera del 5 giugno 2001
(la densità dell'emulsione è pari a 0,855)



Allegato 2


0,012498 euro/mc aliquota vigente gas metano usi
                industriali

0,007499 euro/mc aliquota ridotta del 40

0,004999 euro/mc differenza di aliquota

22.216 milioni mc previsione consumo annuo metano usi
                industriali

111 milioni di euro perdita annua di gettito per l'intero
                settore industriale


Considerando l'incidenza degli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, che hanno consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui, pari a circa il 67 (fonte SNAM), la perdita di gettito per il II semestre 2002 sarebbe pari a circa 45 milioni di euro IVA compresa.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA


Articolo 2.

(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica).

Premessa.

          Il decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, all'articolo 29 ha concesso un contributo statale fino a lire un milione cinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, per gli acquisti effettuati (anche in locazione finanziaria) tra il 7 gennaio 1997 ed il 30 settembre 1997. Le persone fisiche acquirenti dovevano tuttavia consegnare per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1^ gennaio 1987.
          Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, all'articolo 1 aveva prorogato l'incentivo per la rottamazione di autovetture concedendo un contributo pari a lire 1,5 milioni per gli acquisti effettuati tra il 1^ ottobre 1997 ed il 31 gennaio 1998. Per gli acquisti effettuati tra il 1^ febbraio 1998 ed il 31 luglio 1998 il contributo era commisurato al consumo di carburante certificato per cento chilometri (un milione per consumi tra sette e nove litri, un milione duecentocinquantamila per consumi inferiori a sette litri).


Contenuto della disposizione (sostegno della domanda).

          La nuova disciplina prevede, per l'acquisto di autoveicoli nuovi con potenza massima di 85 kw, effettuato tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 dicembre 2002 e dietro consegna di un autoveicolo non conforme alle direttive CE sull'inquinamento, destinato alla rottamazione ed intestato allo stesso soggetto o ad un suo familiare, i seguenti benefìci:

              le formalità relative agli atti di acquisto non sono soggette alla imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli uffici del PRA;

              le stesse non sono altresì soggette al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione;

              esenzione dalla tassa automobilistica per il periodo fisso superiore a otto (o a sei) mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva, a partire dal mese di immatricolazione, e per le due annualità successive.

          E' altresì prevista l'agevolazione dell'acquisto da un concessionario, rivenditore o commerciante di autovetture usate che rispettino le direttive CE sull'inquinamento, di potenza non superiore a 85 kw, garantite per un anno e revisionate con i seguenti benefìci:

              le formalità relative agli atti di acquisto non sono soggette alla imposta di bollo e agli emolumenti dovuti agli uffici del PRA;

              le stesse non sono altresì soggette al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione.


Stima delle conseguenze in termini di gettito.

          Acquisto di autovetture nuove: in base ai dati citati in una ricerca EURISPES (1) le auto rottamate per effetto degli incentivi sul parco macchine circolante (anche con riferimento alle autovetture in leasing) in vigore dal 7 gennaio 1997 al 31 luglio 1998, sono state 1.657.713. In base ai dati ACI inoltre la consistenza di autovetture immatricolate prima del 1987 esistenti alla data di introduzione della agevolazione erano oltre 12 milioni (2): ne consegue che circa il 13,8 delle autovetture potenzialmente "rottamabili" sono state tolte dalla circolazione utilizzando l'incentivo.
          Il dato relativo alla stima delle rottamazioni conseguenti all'incentivo trova conferma dai dati stessi ACI i quali (3) evidenziano un sensibile incremento dal 1996 (radiazioni per circa 1.039.000 autovetture) al 1997 (1.996.891 autovetture rottamate) ed al 1998 (1.467.891 autovetture rottamate). Nel 1999 il numero di autovetture radiate si è ridotto a circa 1.231.000.
          In base ad una elaborazione Quattroruote su dati ACI il parco macchine circolante di autovetture non catalizzate (comprese quelle a gasolio "non eco") stimato al 2001 è pari a circa 13.803.000 rispetto ad un totale circolante pari a circa 31.528.000 autovetture. La stima è stata ottenuta dai dati ACI relativi alla consistenza del parco veicolare autovetture al 2000, tenuto conto di circa 1.800.000 radiazioni nel corso del 2001.
          Una quota di autovetture rottamate nel periodo di 19 mesi di vigenza delle precedenti norme agevolatrici pari al 13,77 corrisponde a circa l'8,7 l'anno ed a circa il 4,3 per sei mesi: per la riproposizione per sei mesi della norma incentivante, tuttavia, si assume una quota di autovetture interessate inferiore, pari al 2,75 per cento del parco macchine circolante potenzialmente interessato, in considerazione:

              del minore vantaggio relativo concesso (incentivo ripartito in tre anni);

              della diversa situazione del mercato attuale (2.437.245 immatricolazioni nel 2000 e 2.436.799 nel 2001 (4), compreso il leasing, con

          (1) Dati ACI elaborati dal Centro studi Promotor.
          (2) ACI, statistiche automobilistiche, Tab. III.33.
          (3) ACI - Cessazione dalla circolazione dei veicoli, anni 1997, 1998 e 1999.
          (4) Elaborazioni UNRAE su dati ACI e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
circa 1,8 milioni di radiazioni nel 2001) rispetto a quello esistente nel 1997-1998;

              del fatto che nella precedente rottamazione le auto usate non erano agevolabili, con conseguente effetto "spiazzamento" nei confronti del mercato dell'usato allora esistente.

          Sulla base delle ipotesi e dei dati utilizzati il numero di autovetture destinate alla rottamazione in conseguenza del nuovo incentivo può essere indicato in circa 13.803.033 X 2,75 = 379.583, tutte nel corso del secondo semestre 2002.
          I diritti fissi esentati sono pari a circa 41,57 euro (40.000 lire di bollo e 40.500 lire all'ACI per gli emolumenti al PRA): ne consegue una perdita di gettito di competenza pari a circa 379.583 X 20,66 = 7,84 milioni di euro relativamente all'imposta di bollo, e circa 379.583 X 20,92 = 7,94 milioni di euro relativamente agli emolumenti al PRA; di cassa la perdita di gettito è pertanto stimabile in circa 15,78 milioni di Euro nel 2002.
          L'importo della imposta provinciale di trascrizione sugli atti soggetti ad IVA (5) è pari a 150,81 euro, eventualmente incrementabile fino al 20: ai fini della presente stima si utilizza un valore medio aumentato del 10, pari a circa 165,89 euro (6). La perdita di gettito di competenza IPT è pari quindi a circa 379.583 X 165,89 = 62,97 milioni di euro: di cassa la perdita di gettito per le province è pertanto stimabile in circa 62,97 milioni di euro nel 2002.
          Per quanto riguarda la tassa automobilistica non dovuta, la stessa è proporzionale alla potenza della autovettura: le regioni inoltre possono incrementare la stessa. Si è pertanto provveduto a ripartire il numero stimato di autovetture nuove acquistate utilizzando l'incentivo secondo la consistenza di autovetture distinta per Kilowatt (fino a 85 kw) risultante dai dati ACI (7).
          Ponderando il numero stimato per ogni classe con la potenza media della classe stessa ed il costo unitario per kw (2,58 euro), aumentato del 10 (2,84 euro) per tenere conto di eventuali incrementi deliberati, si ottiene una stima del bollo auto annuo di competenza pari a circa 49,02 milioni di euro:

... (omissis) ...


          (5) Decreto Ministro delle finanze n. 435/98, punto 2 tabella allegata.
          (6) Le province di Milano e Torino aumentano del 3, Roma e Napoli 0, Firenze del 20, Bologna del 14.
          (7) Autovetture distinte per kilowatt, consistenza parco veicolare al 31 dicembre 1999, Annuario ACI 2000.
          Le norme fanno esplicito riferimento all'articolo 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462, per quanto riguarda il primo periodo fisso ("Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche", con particolare riferimento agli autoveicoli immatricolati per la prima volta).
          Si è pertanto provveduto a ripartire per cassa la perdita di gettito di competenza, tenendo conto sia del primo periodo fisso minimo dovuto (otto mesi) e fino alla scadenza immediatamente successiva, che del mese di acquisto della autovettura (da luglio 2002 a dicembre 2002): per quanto riguarda le annualità successive sono stati ripartiti per le tre scadenze di legge due interi anni di tasse automobilistiche non pagate.
          L'andamento del mancato gettito di cassa risultante, in milioni di euro, è il seguente:

                2002 2003 2004 2005

              - 38,8 - 49,02 - 49,02 -

          Acquisto di autovetture usate: in base ai dati ACI (8) il numero di passaggi di proprietà di autovetture usate ai concessionari, in attesa di rivendita a terzi ("minivolture") nel 2000 è stato pari a circa 1.044.000 unità mentre per il 2001 è stato pari a circa 1.150.000. Tuttavia, sempre in base a dati ACI, il numero di passaggi di proprietà è stato nel 2001 pari nel complesso a circa 2,7 milioni.
          Sempre da fonte ACI, infine, si ha che circa il 40 di tali trasferimenti riguarda autovetture che transitano tramite concessionari e rivenditori.
          Inoltre, in base a dati comunicati dalle azienda produttrici, il numero di autovetture usate giacenti presso i concessionari a fine maggio 2002, in attesa di rivendita, era pari a circa 400.000, di cui circa 375.000 catalizzate.
          In considerazione di tali dati per il periodo 1^ luglio 2002 - 31 dicembre 2002 si è assunto un numero complessivo di acquisti di autovetture usate da concessionari, rivenditori o commercianti, garantite un anno (con garanzia da parte della casa costruttrice ed escluse le auto garantite da copertura assicurativa), conformi alle direttive CE sull'inquinamento e di potenza non superiore a 85 kw, che potrà usufruire delle norme incentivanti nel complesso pari a circa 410.000.
          La perdita di gettito di competenza per i diritti fissi (bollo ed emolumenti al PRA) è pari a circa 410.000 x 20,66 = 8,47 milioni di euro relativamente all'imposta di bollo, e 410.000 X 20,92 = 8,57 milioni di euro per emolumenti al PRA: di cassa la perdita di gettito è pertanto stimabile in circa 17,04 milioni di euro nel 2002.
          L'imposta provinciale di trascrizione sui passaggi di proprietà delle vetture usate è distinta per tipo e potenza dei veicoli (9); per


          (8) Autoflash, anno II n. 4, ACI aprile 2002.
          (9) Decreto Ministro delle finanze n. 435/98, punto 1 tabella allegata.
autovetture fino a 53 kw è dovuta la cifra fissa di 150,81 euro mentre per le autovetture di potenza superiore a 53 kw è dovuta nella misura di 3,51 euro per ogni kw: tali importi possono essere aumentati fino al 20.
          In base alla distribuzione per classi stimata della potenza media delle autovetture usate catalizzate acquistate dal concessionario la IPT sull'usato (fissa per le prime due classi, in proporzione alla potenza per le classi superiori) media per vettura è pari a circa 193,49 euro. Ne consegue una perdita di gettito IPT di competenza pari a circa 410.000 x 193,49 = 79,33 milioni di euro: di cassa la perdita di gettito per le province è pertanto stimabile in circa 79,33 milioni di euro nel 2002.
          Si indica pertanto la perdita di gettito complessiva di cassa, in milioni di euro:

... (omissis) ...


Articolo 3.

(Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della
riscossione).

          Per quanto riguarda gli effetti sul bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di remunerazione del sistema dei concessionari delineata nella disposizione in commento, si osserva quanto segue:

              relativamente all'anno 2002 i maggiori incassi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi si indicano in 520 milioni di euro (di cui almeno 260 milioni di euro relativi all'anticipazione nel mese di novembre); il decreto legge indica inoltre maggiori entrate di competenza pari almeno a 146 milioni di euro, tenuto conto che grazie alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e all'articolo 3, commi 193 e 194, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si innesterà un processo "virtuoso" a valle del quale, in corrispondenza al vantaggio finanziario derivante dall'aumento dell'efficacia dell'azione di recupero dei concessionari, la stessa Agenzia delle entrate sarà sensibilmente incentivata ad accrescere la propria operatività in termini di accertamento;

              relativamente all'anno 2002, la copertura è realizzata:

                per 350 milioni di euro con lo stanziamento previsto sul capitolo 3555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione dell'articolo 16-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

                per 20 milioni di euro con il corrispondente incremento di entrate derivante, in termini di cassa, dalle maggiori riscossioni effettuate dai concessionari e, in termini di competenza, dalle maggiori somme accertate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

          Relativamente all'anno 2003 i maggiori incassi saranno pari a 1170 milioni di euro (importo che si stima dovrà necessariamente essere riscosso per poter corrispondere l'aggio pieno ai concessionari) composti da 1040 milioni (obiettivo 2003) e 130 milioni (1^ rata delle somme che si prevede vengano compensate dai concessionari che anche se riscosse non concorrono al raggiungimento degli obiettivi minimi per il 2003; si stima che le somme anticipate nel novembre 2002 coincidano con quanto complessivamente anticipato nell'intero anno). Il decreto legge indica inoltre maggiori entrate di competenza dovute alla maggiore attività di accertamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate pari a 635 milioni di euro.
          Per quanto riguarda la copertura viene realizzata nel 2003 nel modo seguente:

              per 335 milioni di euro (indennità annuale), e per parte dei maggiori aggi, pari a 15 milioni di euro, con lo stanziamento di bilancio destinato a fronteggiare l'onere afferente le spese per i compensi ai concessionari (capitolo 3555);

              per 248 milioni di euro (di cui altri 118 milioni di euro per maggiori aggi e 130 milioni di euro per restituzione 50 anticipazione), in termini di cassa con le maggiori somme incassate e quanto alla competenza con i maggiori accertamenti da parte degli uffici; si ricorda che l'obiettivo di incremento delle riscossioni è indicato nel comma 6 dell'articolo in 520 milioni per l'anno 2002 e si stima in 133 milioni di euro il maggiore aggio coerente con tale obiettivo. Tale onere viene sostenuto nell'anno 2003.

          Relativamente all'anno 2004 si stima che si realizzerà un maggior gettito pari a 455 milioni di euro. Tali maggiori entrate in termini di competenza corrispondono ai maggiori accertamenti effettuati dagli uffici ed in termini di cassa ai maggiori volumi di riscossione realizzati.
          Per quanto riguarda la copertura per l'anno 2004 si realizzerà nel modo seguente:

              i 300 milioni di euro occorrenti (170 milioni di euro per aggi e 130 milioni di euro per restituzione ulteriore 50 per cento di anticipazione), in termini di cassa, con le maggiori somme incassate, e quanto alla competenza, con i maggiori accertamenti da parte degli uffici. L'importo di 170 milioni di euro per maggiori aggi è stato stimato coerentemente con l'obiettivo di maggiori riscossioni per l'anno 2003 pari a 1.040 milioni di euro.
          Per quanto riguarda infine gli effetti dei commi 10 e 11 sul bilancio dello Stato, la norma non determina maggiori oneri rispetto a quelli già sostenuti negli anni precedenti, lasciando invariati i criteri di determinazione dei compensi per la riscossione delle entrate di cui al decreto legislativo n. 237 del 1997 (ex SAC), nonché la spesa complessiva per l'Erario. Tali oneri sono coperti dallo stanziamento disponibile sul pertinente capitolo di bilancio 3554 dell'unità previsionale di base del Ministero dell'economia e delle finanze - Politiche fiscali - Spese generali di funzionamento 6.1.1.1.


Articolo 4.

(Unificazione delle competenze in materia di
giochi).

          L'unificazione delle competenze in materia di giochi, di cui all'articolo 4 del presente decreto, in base al quale l'organizzazione e l'esercizio dei giochi e dei concorsi pronostici gestiti dal CONI passa al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, produrrà un maggior gettito per l'Erario pari a circa 20 milioni di euro per il 2003 e a circa 60 milioni di euro per il 2004.
          Tale valutazione si basa su un presumibile aumento dei volumi di gioco, che potrà realizzarsi attraverso maggiori investimenti nel settore pubblicitario, e quindi con campagne promozionali tese ad incentivare gli stessi giochi.
          A questo si aggiungono una più efficace gestione dei giochi, che permetterà l'utilizzo di strategie già adottate con successo nei concorsi già gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché una sensibile riduzione dei costi di gestione, realizzabile attraverso una gestione unica.
          Altri benefici, sia in termini di maggiore efficienza organizzativa del settore che in termini di risparmi di spesa, potranno derivare dalla razionalizzazione dei sistemi informatici.
          Si rende noto, infine, che dal 1998 ad oggi, rispetto ad un trend sostanzialmente positivo degli altri giochi, si è verificata una riduzione del gettito dei concorsi gestiti dal CONI da circa 500 milioni di euro nel 1998 a circa 243 milioni di euro nel 2001.
          La nuova gestione, con gli aspetti positivi sopra evidenziati, permetterà di invertire la tendenza con un incremento di gettito per l'erario nel 2003 di 20 milioni di euro e nel 2004 di 60 milioni di euro considerando un incremento, rispetto all'anno 2001, poco superiore rispettivamente all'8 ed al 25.
          Considerando che, in base a quanto previsto dal comma 2, una quota non superiore al 10 di tali maggiori entrate confluisce in un apposito fondo destinato alla concessione di contributi agli enti locali nonché alle società e associazioni sportive dilettantistiche, il maggior gettito netto per l'Erario è pertanto pari a 18 milioni di euro nel 2003 e 54 milioni di euro nel 2004.

Articolo 5.

(Monitoraggio dei crediti di imposta).

          L'articolo stabilisce modalità per il controllo dei flussi relativi ai crediti di imposta rimandando all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. La norma, quindi, non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato.


Articolo 6.

(Disposizioni in materia di società
e associazioni sportive dilettantistiche).

          Il provvedimento in esame propone diverse innovazioni dell'attuale normativa sulle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Di primaria importanza è l'inclusione di una nuova forma giuridica di società di capitale tra quelle che possono essere assunte dalle società ed associazioni sportive. Tali soggetti, però, dovranno prevedere statutariamente l'assenza della finalità di lucro.
          Per quanto attiene gli aspetti tributari, il comma 1, estende a questa nuova figura di società di capitali le agevolazioni previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e dalle altre disposizioni riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
I soggetti interessati alla descritta disposizione sono circa 3.500 e sono stati estrapolati sulla base dei codici attività indicati nei modelli di dichiarazione. Di questi soggetti circa 900, nell'anno d'imposta 1998, evidenziano un'IRPEG dovuta pari a circa 18 miliardi di lire.
          Una parte dei contribuenti che versano l'IRPEG sono dunque interessati alla disposizione agevolativa del comma 1. La perdita di gettito, in considerazione della natura opzionale del regime e della sua applicabilità ai soli contribuenti con ammontare di ricavi fino a 310 mila euro, può essere stimata in 5 milioni di euro.
          Analogamente, per quel che riguarda l'IVA, l'estensione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 anche alle società di capitali, vista la natura opzionale dello stesso, comporterà una contenuta perdita di gettito che comunque non supererà il milione di euro.
          Il comma 2 eleva il limite per accedere al regime di cui alla citata legge n. 398 del 1991 a 310 mila euro.
          Dai dati disponibili nell'Anagrafe tributaria (sono dunque esclusi i contribuenti che non hanno presentato dichiarazione) gli enti non commerciali che potrebbero rientrare nei nuovi limiti sono numericamente stimabili in poche centinaia di unità (per le società di capitali si veda, invece, quanto detto in precedenza). Pertanto i contribuenti che potrebbero avere un beneficio in termini di risparmio d'imposta dall'applicazione della citata legge n. 398 del 1991 sono presumibilmente di entità numerica non significativa, con una conseguente perdita di gettito cautelativamente stimata in 1 milione di euro.
          Il comma 3, lettera a), estende ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale la disciplina di favore prevista per i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti.
          Inoltre la lettera b) dello stesso comma eleva da 10 milioni di lire a 10 mila euro il limite di non concorrenza al reddito di tutti i compensi, premi, indennità e rimborsi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche.
          In base ai dati disponibili, relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 1999, è possibile stimare una perdita complessiva pari a 2 milioni di euro.
          Il comma 4 stabilisce l'eliminazione della ritenuta d'acconto (pari al 4) sui contributi versati dalle strutture di vertice incaricate di promuovere lo sviluppo dell'intero movimento sportivo nazionale. Si ritiene che questo produrrà immediati effetti negativi in termini di cassa.
          Dallo studio sugli aspetti economici del sistema sportivo italiano realizzato da NOMISMA nel 1999 si trae un ammontare annuale di contributi erogati pari a circa 88 milioni di euro.
          Nell'ipotesi di una loro distribuzione frazionata uniformemente nel corso dell'anno avremo un effetto erariale di un minor gettito di circa 1 milione di euro nel 2002, una contrazione dello stesso ammontare nel 2003 ed infine un recupero di 2 milioni di euro nel 2004.
          Il comma 5 non comporta significative perdite di gettito.
          I commi 6 e 7 contengono agevolazioni in materia d'imposta di bollo e di tasse di concessione governativa. La perdita di gettito collegabile alle disposizioni, pur non essendo determinabile con precisione dipendendo dai concreti comportamenti posti in essere dalle società e associazioni, può essere indicata in circa 1 milione di euro.
          Il comma 8 configura come spesa di pubblicità i corrispettivi erogati dalle imprese alle società e associazioni sportive dilettantistiche entro l'importo annuo non eccedente 300 mila euro.
          La disposizione ha natura meramente interpretativa e diretta ad eliminare le incertezze ed il contenzioso tributario esistente in materia di somme erogate ad associazioni sportive per finalità di sponsorizzazione, fermo restando che spetterà poi all'attività di controllo prevedere che vengano escluse erogazioni non strettamente connesse a funzioni pubblicitarie.
          Il comma 9, lettera a), eleva da 1.033 a 2.500 euro l'importo detraibile delle erogazioni liberali in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
          In considerazione del fatto che, in base ai dati ISTAT, le erogazioni da privati sono oltre 100.000 annue, ipotizzando che il 10 sia di importo pari o superiore a euro 2.500, avremmo una perdita di gettito pari a circa 2,8 milioni di euro (1.467 euro x 10.000 x 19).
          Il comma 9, lettera b), si ritiene invece senza particolari effetti erariali, in quanto si ipotizza che le imprese effettuino soprattutto spese pubblicitarie, anche ai sensi del comma 8.
    Il comma 10 esclude dall'IRAP i compensi erogati agli sportivi dilettanti. La perdita di gettito conseguente può essere stimata in circa 2 milioni di euro, sulla base dei dati di UNICO 2000.
          L'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'articolo 51 del TUIR).
          La qualifica di ente non commerciale deve essere verificata prendendo in esame l'attività effettivamente svolta.
          Il comma 2 del citato articolo 111-bis indica alcuni parametri che costituiscono "indice di commercialita'", che, comunque, non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, ma sollecitano un giudizio sulla natura dell'ente ferma restando la possibilità che l'attività effettivamente esercitata corrisponda comunque a quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie.
          Le attività "decommercializzate" di cui agli articoli 108 e 111 del TUIR non devono essere computate ai fini dell'applicazione dei parametri di cui al citato comma 2, in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito d'impresa.
          Il comma 4 dell'articolo 111-bis del TUIR prevede che le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
          Il comma 11 dell'articolo 6 del presente decreto prevede che l'esonero dall'applicazione delle norme sulla perdita della qualifica siano estese anche alle associazioni sportive dilettantistiche.
          Poiché la perdita dei requisiti di non commercialità può essere verificata solo in sede di accertamento, l'effetto erariale non è facilmente individuabile preventivamente.
          Tuttavia la ratio dell'articolo 111-bis del TUIR induce a ritenere che il mantenimento della qualifica di non commercialità possa generare effetti erariali negativi (altrimenti il contribuente provvederebbe a modificare la propria condizione).
          Si ritiene, peraltro, che quanto disposto nei commi 17 e seguenti dissuada in modo sufficiente i contribuenti da eventuali atteggiamenti elusivi.
          In ogni modo per avere una stima della possibile entità di contrazione erariale prudenzialmente attribuibile al comma 11 dell'articolo 6 si è considerato l'ordine di grandezza della perdita attribuibile ad un passaggio di società di persone che svolgano attività sportiva da una veste commerciale ad una non commerciale.
          Sulla base dei dati delle statistiche relative ai modelli UNICO 99 presentate dalle società di persone si ottiene un imponibile di circa 18 milioni di euro attribuibile a società operanti nel settore sportivo, ed un corrispettivo gettito pari a circa 4 milioni di euro.
          Considerando che una parte dei soggetti sopra individuati ritenga comunque conveniente mantenere la qualifica di commercialità e che gli enti non commerciali comunque sono assoggettati ad imposizione si ritiene di abbattere la cifra sopra evidenziata di un 50, con una perdita pari quindi a 2 milioni di euro di competenza annuale.
          Di seguito si riassumono gli effetti del provvedimento in termini di competenza (importi in milioni di euro).

... (omissis) ...


          In termini di cassa (importi in milioni di euro), considerando un acconto IRPEF-IRPEG del 75 e IRAP dell'85, si avrà:

... (omissis) ...


CAPO III

TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI


Articolo 7.

(ANAS).

          Le disposizioni contenute nel presente articolo non determinano oneri per il bilancio dello Stato.


Articolo 8.

(Riassetto del CONI).

          Le disposizioni contenute nel presente articolo recano un onere pari ad 1.000.000 di euro per il 2002, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di conto capitale.

CAPO IV

RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO
DELLA SPESA FARMACEUTICA


Articolo 9.

(Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario).

          Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, prevedono la ristrutturazione dell'elenco dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) e la rimborsabilità per i farmaci non più coperti dal brevetto al prezzo più basso, indipendentemente che si tratti di un generico o di una specialità medicinale.


Commi 2, 3 e 4: Ristrutturazione dei farmaci rimborsati dal SSN

          Il provvedimento prevede una revisione del prontuario farmaceutico, sulla base del criterio costo/efficacia, abrogando la rimborsabilità per categorie omogenee in modo che la spesa farmaceutica derivante da tale ristrutturazione, risulti, su base annua, in linea con i livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica nonché, in particolare rispetto a quelli definiti nell'accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
          In effetti, l'elemento distorsivo più rilevante che ha determinato (oltre alla abolizione del ticket) un insostenibile incremento della spesa farmaceutica (+33 nel 2001), è costituito dalla ammissione alla rimborsabilità dei farmaci secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee.
          In base a tale criterio un medicinale appartenente ad una categoria terapeutica omogenea (es. un antibiotico o un diuretico) e avente un prezzo adeguato al prezzo medio europeo, viene automaticamente ammesso a rimborso anche se il suo costo risulta molto più elevato di altri prodotti aventi la stessa efficacia terapeutica.
          In altri termini esiste un meccanismo automatico di accesso alla rimborsabilità, e quindi di aumento della spesa farmaceutica indipendentemente dal costo comparativo di farmaci di pari efficacia terapeutica, su cui la Commissione unica del farmaco (CUF) non può esprimere alcun giudizio di contrarietà al rimborso.
          Il criterio del rimborso legato alle categorie omogenee fu introdotto con la legge finanziaria del 1998; a fronte di questa "agevolazione" per l'industria farmaceutica era previsto che, in caso di sfondamento, le stesse industrie avrebbero restituito allo Stato il 60 della quota di sfondamento.
          In realtà tale pay-back non è mai stato attivato e con la legge finanziaria del 2001 è stato definitivamente cancellato, mantenendo però il criterio delle categorie omogenee.
          Nel 1994 si riuscì a portare il tetto di spesa programmato da 17.500 miliardi di lire dell'anno precedente a 10.000 miliardi di lire proprio perché la CUF, avendo la possibilità di delistare i farmaci in base al criterio del costo/efficacia aveva lo strumento per contenere la spesa farmaceutica entro il tetto programmato.
          E' peraltro da sottolineare che ciò non arrecherebbe alcun danno ai pazienti, in quanto farmaci di pari efficacia e meno costosi sarebbero comunque rimborsati dal SSN. Peraltro il criterio del costo/efficacia introdurrebbe una forte concorrenzialità nel mercato; infatti, per non perdere il rimborso (che è lo strumento che assicura il mercato per i farmaci ad alto costo e per le patologie croniche rimborsate dal SSN), le aziende produttrici sarebbero indotte ad abbassare i prezzi più elevati per allinearli ai prezzi di rimborso.
          Dalla disposizione conseguono sicuri effetti di risparmio per la finanza pubblica, la cui puntuale valutazione, tuttavia, è subordinata alle concrete scelte che adotterà la CUF.


Comma 5 - Rimborsabilità per i farmaci non più coperti dal brevetto al prezzo più basso

          Il dispositivo prevede che nel caso di medicinali contenenti princìpi attivi non più coperti da brevetto, il SSN rimborsa il prodotto con il prezzo più basso indipendentemente dal fatto che si tratti di un generico o di una specialità medicinale.
          Ciò elimina una attuale distorsione del processo di rimborso, perché nel caso in cui una specialità abbia un prezzo più basso del relativo generico, il SSN rimborsa comunque il generico anche se tale generico ha il prezzo più elevato.
          Da una simulazione effettuata dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza si evince che l'applicazione del dispositivo comporta una riduzione della spesa a carico del SSN stimabile in 40 milioni di euro su base annua, per la cui quantificazione si è proceduto come segue.
          Per valutare l'impatto del provvedimento, è stata calcolata la spesa sulla base dei dati di consumo SSN 2001, elaborati dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, utilizzando per il calcolo sia il prezzo di rimborso attuale (generico) che quello comprendente il prodotto con il prezzo più basso.
          E' stato acquisito l'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, pubblicato dal Ministero della salute in data 8 marzo 2002, comprendente 2907 confezioni di cui 1553 effettivamente commercializzate. Per ogni principio attivo e confezione di riferimento è stato calcolato il prezzo più basso fra le confezioni con denominazione generica ("/G" del codice AIC), oppure includendo il prodotto con il prezzo più basso.
          Va inoltre rilevato che, tra tutte le confezioni di riferimento, ce ne sono circa 135 che, non avendo in commercio nessuna specialità generica, non rientrano nel prezzo di rimborso di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001; di conseguenza i medicinali vengono rimborsati per intero dal SSN senza nessuna compartecipazione da parte del cittadino.
          La tavola 1 mostra i risultati della analisi per le sole confezioni di riferimento in cui si è evidenziata una differenza; in conclusione il provvedimento che fissa il prezzo di rimborso al prezzo più basso del prodotto comporta un risparmio su base annua, derivato dai dati 2001, pari a - 40.808.407.

... (omissis) ...

... (omissis) ...


          Unitariamente considerati, gli effetti finanziari derivanti dalle misure di cui ai commi da 2 a 5 sono diretti a potenziare gli strumenti per mantenere entro il quadro finanziario programmatico la spesa del settore sanitario.

CAPO V

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
NELLE AREE SVANTAGGIATE


Articolo 10.

(Contributi per gli investimenti nelle aree
svantaggiate).

          L'articolo in esame dispone modifiche sostanziali alla disciplina recata dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) in ordine alla concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. In particolare, si è stabilito che l'erogazione dell'agevolazione in questione non possa superare il limite di spesa di 870 milioni di euro per il 2002 e di 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. In relazione alla fissazione dei predetti limiti, talune delle modifiche che s'intendono apportare sono dirette a disciplinare la procedura di concessione del credito d'imposta in modo da consentire un controllo diretto ed immediato sulla sua erogazione e, quindi, il rispetto degli importi di spesa prefissati.
          Attualmente, per il citato articolo 8, oltre alle risorse ripartite dal CIPE con delibera n. 48 del 4 aprile 2001 (361,5 milioni di euro per il 2002 e 3.150,4 milioni di euro per il 2003), è stanziato l'importo di 1.151,7 milioni di euro per il 2002 e di 1.203,3 milioni di euro per il 2003 sull'unità previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
          Nell'ambito delle risorse già stanziate sul predetto capitolo 3860 trova copertura per l'anno 2002 il previsto limite di spesa di 870 milioni di euro e quota parte dell'onere previsto per l'anno 2003 pari a 1.183 milioni di euro.
          Con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 208 del 1998 come rifinanziata legge n. 388 del 2000, per un importo complessivo, per l'anno 2003, pari a 2.317 milioni di euro, viene fronteggiato il rimanente onere di 557 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, mentre i restanti 20 milioni di euro sono utilizzati a copertura degli oneri di cui all'articolo 11. A tal fine l' importo di 1.760 milioni di euro sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 2003 per essere riassegnato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, nell'esercizio 2004, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
          Per gli anni 2005 e 2006 la copertura è assicurata con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.
          Per ciò che concerne il comma 2, il disposto dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 383 del 2001 (cosiddetta "Tremonti-bis"), stabiliva che i soggetti i quali effettuano investimenti nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 8 legge n. 388 del 2000 possono continuare a fruire dei relativi benefìci, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefìci optando per l'applicazione dell'incentivo della "Tremonti-bis" sugli investimenti.
          L'articolo 10, comma 2, del decreto-legge in oggetto, abrogando tale norma, consente pertanto la cumulabilità della agevolazione sugli investimenti di cui alla legge n. 383 del 2001 con il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate.
          A tale riguardo si evidenzia in primo luogo che per motivi prudenziali in sede di relazione tecnica al provvedimento originario dei "100 giorni" non si era ritenuto opportuno indicare alcuna cifra a titolo di recupero di gettito.
          Inoltre la stessa relazione tecnica originaria aveva stimato un effetto complessivo di cassa positivo derivante dal provvedimento di detassazione, in virtù del recupero di materia imponibile sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA conseguente ai maggiori investimenti in beni strumentali e formazione.
          Si è pertanto dell'opinione di potere indicare una sostanziale assenza di effetti negativi sul gettito atteso.


Articolo 11.

(Contributi per gli investimenti in agricoltura).

          L'articolo reintroduce, a favore di tutti gli imprenditori agricoli e delle imprese operanti nel settore della trasformazione nonché su tutto il territorio nazionale, un contributo sotto forma di credito di imposta.
          Tale credito di imposta è erogato nei limiti massimi annui di spesa di 85 milioni di euro per il 2002, e di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
          Il comma 5 reca la relativa copertura di tali oneri.


CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE


Articolo 12.

(Adeguamento a sentenza della Corte costituzionale).

          Le disposizioni contenute nel presente articolo non determinano oneri per il bilancio dello Stato.


Articolo 13.

(Disposizioni in materia idrica).

          Le norme prevedono un contributo straordinario di 8 milioni di euro per l'anno 2002 al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.
          Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di spesa di cui al capitolo 1730 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.


Articolo 14.

(Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

          Le disposizioni dell'articolo non comportano oneri per il bilancio dello Stato.


Articolo 15.

(Norma di copertura).

          L'articolo reca la copertura finanziaria per gli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento.

... (omissis) ...



ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


          Legge 23 dicembre 1998, n. 448:

          Art. 13. - (Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS).- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantanti dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o più consulenti con comprovata esperienza tecnico-economica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo le procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo le procedure competitive. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti.

(omissis)


          Legge 23 dicembre 2000, n. 388:

          Art. 128 - (Disposizioni in materia di credito agrario).

(omissis)
          6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.


          Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

          Art. 87. - (Domanda di ammissione al passivo).- 1. Se il debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, l'ammissione al passivo della procedura.


          Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:

          Art. 19. - (Discarico per inesigibilità).

(omissis)

          2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

(omissis)

                d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo;

(omissis)

          4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni.

(omissis)

          Art. 20. - (Procedura di discarico per inesegibilità e reiscrizione nei ruoli).- 1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d) ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo.

(omissis)

          3. In caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, dell'importo iscritto a ruolo e di quello delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.

(omissis)

          
Art. 57. - (Titolarità dei rapporti concessori).

(omissis)

          3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la titolarità del rapporto può essere trasferita anche ad una società per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca originariamente titolare del rapporto.

(omissis)


          Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237:

          Art. 4. - (Soggetti incaricati della riscossione). - 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro delle finanze. Fino al 31 dicembre 2002 per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

(omissis)
          Art. 4-bis. - (Remunerazione del servizio).- 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione è determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante.

(omissis)


          Legge 21 novembre 2000, n. 342:

          Art. 77. - (Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari).- 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

                d) nell'articolo 8, concernente termini e modalità per il versamento delle somme riscosse, al comma 1, sono soppresse, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, le seguenti parole: "del 75 per cento".


Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:

Art. 17. - (Remunerazione del servizio).

(omissis)

          5. A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1.

(omissis)


          Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16:

          Art. 16-quinquies. - (Indennità di presidio per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi).- 1. Per il biennio 2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002. L'analisi è condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate e delle dogane nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di analisi sono presentate al Ministro dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma.
          2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno 2002 è corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovrà essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni concessione del servizio, comprese quelle gestite in regime commissariale, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e 6.
          3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennità di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unità previsionali di base potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
          4. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta:

                a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale di minore riscossione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale spettante;

                b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennità;

                c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31 ottobre 2002.

          5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonché a quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico.
          6. La determinazione della percentuale di riscossione nonché le modalità di erogazione delle percentuali di indennità avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti criteri:

                a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse;

                b) fissazione della misura dell'indennità per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

                c) erogazione delle percentuali dell'indennità di cui al comma 4, lettere a) e b), in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento dell'interno ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno 2003.

          7. All'articolo 77, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001" e "1^ gennaio 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e "1^ gennaio 2003".


          Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

          Art. 81. - (Redditi diversi).- 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

(omissis)
                m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

(omissis)

          
Art. 83. - (Premi, vincite e indennità).

(omissis)

          2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.


          Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:

Allegato B

TABELLA

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

(omissis)

          27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

(omissis)


          Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641:

          Art. 13-bis. - (Esenzioni).- 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

(omissis)
          Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

          Art. 13-bis. - (Detrazioni per oneri).- 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

(omissis)

                i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(omissis)

          
Art. 65. - (Oneri di utilità sociale).

(omissis)

          
2. Sono inoltre deducibili:

(omissis)

                c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche;

                c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (1);

(omissis)


          Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

          Art. 11. - (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta).- 1. Nella determinazione della base imponibile:

(omissis)


          (1) La presente lettera è stata aggiunta dall'articolo 22, legge 7 dicembre 2000, n. 383, non tenendo conto della presenza della preesistente lettera c-octies) aggiunta dall'articolo 37, legge 21 novembre 2000, n. 342.

                
b) non sono ammessi in deduzione:

(omissis)

                
2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e le indennità e i rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma 1;

(omissis)


          Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

          Art. 111-bis. - (Perdita della qualifica di ente non commerciale).

(omissis)

          4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.

          Decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129:

Art. 1.

(omissis)

          4-quater. Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno.


          Legge 27 dicembre 1997, n. 449:

          Art. 36. (Determinazione del prezzo dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica).

(omissis)

          8. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo sono collocati nelle classi di rimborsabilità applicate alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee.

(omissis)


          Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405:


          Art. 7. (Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione).- 1. A decorrere dal 1^ dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

(omissis)


          Legge 23 dicembre 2000, n. 388:


          Art. 8. (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale).- 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolati i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

(omissis)
          3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise e alle imprese agricole di cui al comma 1, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

(omissis)


          Legge 18 ottobre 2001, n. 383:

          Art. 5. (Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).

(omissis)

          2. I soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefìci, ovvero, in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefìci optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

(omissis)




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