XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2703




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sezioni specializzate di tribunale).

        1. Sono istituite presso i tribunali di cui all'articolo 13, comma 1, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minorenni, di seguito denominate "sezioni specializzate", alle quali è devoluta la competenza in tutte le materie indicate dall'articolo 2.
        2. Le sezioni specializzate esercitano le loro funzioni in via esclusiva. I giudici che compongono le predette sezioni non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudiziari, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.


Art. 2.

(Competenza funzionale).

        1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate tutte le materie attualmente rientranti nelle competenze, civile, penale e amministrativa, del tribunale per i minorenni, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori.
        2. Sono altresì devolute alla competenza delle sezioni specializzate le controversie aventi per oggetto:

                a) la formazione e la rettificazione degli atti di stato civile;

                b) l'interdizione e l'inabilitazione;

                c) la dichiarazione di assenza o di morte presunta;

                d) le ipotesi di cui ai capi IV e V-bis del titolo II del libro IV del codice di procedura civile;
                e) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di competenza dell'autorità giudiziaria;

                f) ogni altra controversia in materia di stato delle persone.


Art. 3.

(Assegnazione dei giudici).

        1. I giudici togati sono assegnati, a loro domanda, alle sezioni specializzate dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del Consiglio giudiziario.
        2. Nella assegnazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate deve essere data precedenza ai magistrati che:

                a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice dei tribunali per i minorenni, di presidenti o di giudici in collegi che si siano prevalentemente occupati di controversie in materia di diritto di famiglia e delle persone, ovvero funzioni di giudice tutelare;

                b) abbiano partecipato a corsi di formazione organizzati dal Consiglio superiore della magistratura, incontri, convegni in materia familiare o minorile o possano fare valere titoli o pubblicazioni da cui si possa desumere una specifica competenza nella materia.


Art. 4.

(Composizione delle sezioni
specializzate di tribunale).

        1. La sezione specializzata di tribunale è composta dal presidente, avente qualifica di consigliere di corte d'appello, da almeno quattro giudici togati e da dieci giudici onorari.
        2. La sezione specializzata giudica in camera di consiglio, in composizione collegiale, salvo che nelle ipotesi di cui al comma 3:

                a) con due magistrati togati, di cui uno con funzioni di presidente, ed un giudice onorario, nelle materie penale e amministrativa, nonché nella materia civile in tutti i procedimenti sostanzialmente attinenti ai diritti ed alla condizione personale dei minorenni;

                b) con tre magistrati togati, di cui uno con funzione di presidente, nelle materie di diritto di famiglia e di stato delle persone in relazione alle quali non siano interessati soggetti minorenni come disposto alla lettera a).

        3. La sezione specializzata decide in composizione monocratica nelle ipotesi di cui alla sezione I, capo III, titolo VI, libro I, agli articoli 145, 166, 171, 194, secondo comma, 247, 248, 264, 273, 316, 320, 321, 375, 394, 395 e 397 del codice civile, nonché nelle ipotesi di cui alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, e all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194. La sezione giudica, altresì, in composizione monocratica in tutte materie attribuite dalla legge alla competenza del giudice tutelare.
        4. Qualora esista connessione tra un procedimento di cui al comma 3 ed un procedimento di cui alle lettere a) e b) del comma 2, i due procedimenti devono essere riuniti, anche d'ufficio; il giudice monocratico, in qualsiasi momento del procedimento, rimette gli atti al giudice collegiale, il quale dispone la riunione. Se il giudice collegiale ritiene matura per la decisione solo la causa di sua diretta competenza ordina la separazione e rimette al giudice monocratico gli atti del procedimento di sua competenza.
        5. Qualora siano proposte, con unico ricorso o con ricorsi distinti, domande connesse di competenza della sezione specializzata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2, la sezione giudica in composizione collegiale integrata ai sensi della citata lettera a) del comma 2, previa riunione, anche d'ufficio, dei procedimenti se distinti, salvo che non venga disposta la separazione nelle ipotesi in cui il collegio ritenga sufficientemente istruita e matura per la decisione solo la causa di sua diretta competenza, ovvero ritenga che la riunione sia stata erroneamente disposta; il decreto motivato che dispone la riunione o la separazione è insindacabile.
        6. L'attribuzione del procedimento alla sezione specializzata in composizione collegiale o monocratica in contrasto con i criteri di cui ai commi 2 e 3 deve essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.


Art. 5.

(Pubblico ministero).

        1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da due o più magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minorenni, costituito nell'ambito della procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni specializzate.
        2. I magistrati di cui al comma 1 sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del Consiglio giudiziario, e non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici, salvo casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio.


Art. 6.

(Sezioni specializzate di corte d'appello).

        1. Nelle materie di cui all'articolo 2 le funzioni giurisdizionali in grado appello sono svolte da sezioni specializzate istituite presso ciascuna corte d'appello; alle predette sezioni possono essere devoluti anche altri affari civili, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle materie attribuite alla loro competenza funzionale.
        2. Le sezioni specializzate di corte d'appello sono composte da almeno tre giudici togati e da sei giudici onorari.
        3. Le sezioni specializzate di corte d'appello giudicano in composizione collegiale secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 4 per le sezioni specializzate di primo grado.

Art. 7.

(Pubblico ministero in grado di appello).

        1. Le funzioni di pubblico ministero presso le sezioni specializzate di appello di cui all'articolo 6 sono esercitate da uno o più magistrati della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello.


Art. 8.

(Personale amministrativo).

        1. Il personale amministrativo assegnato alle sezioni specializzate di tribunale e di corte d'appello ed ai relativi uffici di procura, con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 13, non può essere impiegato in funzioni diverse da quelle proprie dei predetti uffici giudiziari.


Art. 9.

(Operatori sociali).

        1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, gli operatori sociali dipendenti dagli enti locali o con questi convenzionati, nonché quelli dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia.
        2. Per l'adempimento dei propri compiti le sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello, in sede penale, si avvalgono dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia o con questo convenzionati; possono, altresì, avvalersi dei servizi e degli operatori dipendenti dagli enti locali o con questi convenzionati.
        3. Le sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello possono avvalersi, in sede civile, della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali, nonché di organismi privati o di soggetti singoli idonei a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti ad esse attribuiti.
        4. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedano direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei loro compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in relazione ai casi trattati, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali o quelle riguardanti le convenzioni stipulate dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia.


Art. 10.

(Nuclei di polizia giudiziaria).

        1. Alle dipendenze delle procure della Repubblica presso le quali è istituito l'ufficio specializzato per la famiglia e per i minorenni, di cui all'articolo 5, è costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria di cui può avvalersi, per determinate e motivate esigenze, anche la sezione specializzata del tribunale o della corte d'appello.


Art. 11.

(Assegnazione di consiglieri alla corte d'appello ed alla
procura generale della Repubblica).

        1. Per le assegnazioni dei consiglieri togati di corte d'appello e dei magistrati della procura generale della Repubblica costituiscono titolo preferenziale, nell'ambito dell'organico degli uffici di cui agli articoli 6 e 7, i criteri indicati dall'articolo 3, nonché l'avere esercitato funzioni presso le sezioni specializzate o l'ufficio specializzato della procura in primo grado.


Art. 12.

(Nomina dei giudici onorari).

        1. I giudici onorari sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, in seguito a delibera del Consiglio superiore della magistratura, tra i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non abbiano superato i sessantasette anni di età, siano esperti in psichiatria, psicologia, criminologia, pedagogia, sociologia, pediatria, assistenza sociale ed abbiano una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'assistenza ai minorenni.
        2. I giudici onorari durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte, previo giudizio di idoneità allo svolgimento della funzione. La nomina per un quarto triennio può essere disposta in casi eccezionali per esigenze d'ufficio.
        3. La funzione di giudice onorario cessa con il compimento del settantesimo anno, ma il relativo esercizio è prorogato fino alla scadenza del triennio nel caso in cui l'età massima si compia nel corso del triennio stesso.
        4. Le funzioni di giudice onorario sono incompatibili con l'esercizio della professione forense; ai giudici onorari si applicano altresì le incompatibilità previste dall'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, per i giudici togati. Si applicano, inoltre, le norme relative alla cessazione, alla decadenza e alla revoca nonché ai diritti e ai doveri dei giudici onorari di tribunale.
        5. Ai giudici onorari delle sezioni specializzate di tribunale e di corte d'appello spettano le indennità previste per i giudici popolari delle corti d'assise.
        6. Con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, sono disciplinate le procedure del procedimento di nomina dei giudici onorari.


Art. 13.

(Delega al Governo - Determinazione degli organici).

        1. Il Governo è delegato a adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'individuazione dei tribunali presso i quali istituire le sezioni specializzate, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le corti d'appello;

                b) istituzione delle sezioni specializzate in tutti i tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia, o aventi competenza sull'intero territorio provinciale;

                c) istituzione delle sezioni specializzate di cui alla lettera b) presso tribunali non aventi sede nei capoluoghi di provincia, né competenza sull'intero territorio provinciale.

        2. L'istituzione delle sezioni specializzate di cui alle lettere b) e c) del comma 1 deve essere disposta in conformità ai seguenti criteri:

                a) equa distribuzione del carico di lavoro;

                b) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione e dell'articolazione del territorio, del numero di abitanti e di comuni interessati, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro.

        3. Il Governo è altresì delegato a adottare, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega con le leggi vigenti in materia nonché la necessaria disciplina transitoria.
        4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere motivato, entro il termine di un mese dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi sono adottati anche in mancanza del parere.
        5. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è determinato l'organico delle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso le sezioni specializzate di tribunale; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.
        6. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro il termine di cui al comma 5, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso le sezioni specializzate di tribunale; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.
        7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive ai medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura stabilita dal comma 4.


Art. 14.

(Soppressione di uffici giudiziari
e trasferimento degli atti).

        1. Il tribunale per i minorenni, l'ufficio del pubblico ministero per i minorenni e la sezione per i minorenni di corte d'appello, istituiti dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, sono soppressi.
        2. Le controversie previste dalla presente legge pendenti davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale ordinario ed al giudice tutelare, sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata entro sei mesi dalla determinazione degli organici di cui all'articolo 13, commi 5 e 6.
        3. Le parti hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata, entro l'ulteriore termine di due mesi, ricorso per la riassunzione; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.
        4. Il presidente della sezione specializzata fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti.


Art. 15.

(Norme procedurali applicabili).

        1. Ai procedimenti indicati dall'articolo 4, comma 3, della presente legge, si applicano le disposizioni previste dal capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.
        2. Ai procedimenti relativi alla dichiarazione dello stato di adottabilità ed all'adozione si applicano le disposizioni previste dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come da ultimo modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.
        3. Ai procedimenti indicati dall'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge e, per quanto non specificamente previsto dalla medesima, le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.
        4. Al procedimento penale a carico di imputati minorenni si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni.
        5. Al procedimento relativo alla competenza amministrativa di cui alla parte terza del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della presente legge.


Art. 16.

(Competenza territoriale).

        1. Nelle ipotesi indicate dall'articolo 4, comma 2, lettera a), è competente la sezione specializzata nella cui circoscrizione territoriale ha la residenza o il domicilio il minorenne.
        2. Nelle ipotesi indicate dall'articolo 4, comma 2, lettera b), è competente la sezione specializzata nella cui circoscrizione territoriale ha la residenza o il domicilio il convenuto; nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero del convenuto è competente la sezione specializzata nella cui circoscrizione territoriale ha la residenza o il domicilio il ricorrente; nel caso di residenza all'estero sia del ricorrente che del convenuto è competente la sezione specializzata di Roma.
        3. Nelle ipotesi indicate dall'articolo 4, comma 3, è competente il giudice tutelare del luogo di apertura della tutela o del luogo presso il quale la tutela è stata trasferita; nelle altre ipotesi si applicano, secondo i casi, i criteri stabiliti dai commi 1 e 2 del presente articolo.
        4. La competenza territoriale è inderogabile nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'articolo 4 della presente legge e nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), e 5) del primo comma dell'articolo 70 del codice di procedura civile; nelle ipotesi diverse da quelle elencate dal presente comma l'incompetenza per territorio può essere rilevata, anche d'ufficio, non oltre l'udienza di prima comparizione; tale termine si applica anche nei confronti degli interessati che non siano comparsi all'udienza senza giustificare un legittimo impedimento.


Art. 17.

(Qualità di parte).

        1. Nei procedimenti previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, il minorenne è parte; il giudice nomina un curatore speciale al minore affinché lo rappresenti nel giudizio.
        2. Nei procedimenti di cui al comma 1, esclusi quelli relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pubblico ministero è parte.
        3. Nei procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pubblico ministero deve essere sempre sentito ed ha i poteri delle altre parti per quanto attiene all'affidamento dei figli minorenni.
        4. Nei confronti degli altri soggetti privati parti dei procedimenti di cui al presente articolo, si applica l'articolo 100 del codice di procedura civile.


Art. 18.

(Difesa).

        1. Le parti private non possono stare in giudizio se non con l'assistenza di un difensore, nominato d'ufficio in caso di inerzia degli interessati, nei giudizi relativi alle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4.
        2. Per la difesa d'ufficio si applica la disciplina prevista per i procedimenti relativi alla dichiarazione dello stato di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.
        3. Le parti private non possono stare in giudizio se non con l'assistenza, ovvero con il ministero di un difensore, nei giudizi relativi alle ipotesi previste dal comma 2 dell'articolo 4, diverse da quelle citate al comma 1 del presente articolo; si applicano le disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, nonché l'articolo 20 della citata legge n. 134 del 2001.


Art. 19.

(Legittimazione).

        1. Nei procedimenti relativi alle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, escluse quelle relative alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori ed ai parenti entro il terzo grado; la legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, alle persone che assistono il minorenne ovvero con le quali legittimamente egli vive.
        2. Nei procedimenti relativi alle ipotesi previste dall'articolo 4 non comprese tra quelle citate al comma 1 del presente articolo, la legittimazione attiva e la legittimazione passiva sono disciplinate dalle norme del codice di procedura civile.


Art. 20.

(Poteri del giudice).

        1. Nei procedimenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, esclusi quelli relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sezione specializzata ha il potere di impulso d'ufficio, di ricerca delle fonti di prova, di ammissione delle prove e di decisione indipendente dalle richieste e dalle conclusioni delle parti.
        2. Nei procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio la sezione specializzata ha i poteri di cui al comma 1 solo per quanto attiene all'affidamento dei figli minorenni.


Art. 21.

(Esenzione e condanna alle spese).

        1. I procedimenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 e quelli relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera b) del citato comma 2, sono esenti da diritti, da imposte e da tasse di ogni genere.
        2. Nei procedimenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, tranne quelli relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è esclusa la condanna alle spese della parte soccombente, salve le ipotesi di mala fede o di colpa grave; per le quali il giudice può, anche d'ufficio, condannare al risarcimento dei danni che liquida nella sentenza.


Art. 22.

(Provvedimenti urgenti).

        1. Nei procedimenti relativi alla potestà dei genitori il giudice togato, designato secondo la tabella di organizzazione dell'ufficio, nel caso di grave ed urgente necessità, può adottare, d'ufficio, con decreto motivato, provvedimenti provvisori e temporanei nell'interesse dei minorenni; il provvedimento perde efficacia se non confermato, modificato o revocato ai sensi del comma 6 entro quaranta giorni dal deposito in cancelleria.
        2. Nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ciascuno dei coniugi può chiedere, anche prima della proposizione del ricorso di cui all'articolo 23, la pronuncia del decreto di cui al comma 1 del presente articolo nel caso in cui esistano gravi ed urgenti necessità in relazione all'affidamento dei figli minorenni. Il decreto perde efficacia se non confermato, modificato o revocato dal collegio con decreto motivato nel termine di cui al citato comma 1; il decreto collegiale perde efficacia se nel termine di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto pronunciato in via d'urgenza non viene proposto il ricorso di cui all'articolo 23.
        3. Il deposito in cancelleria del decreto d'urgenza previsto dal comma 1 determina l'apertura del procedimento.
        4. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice nomina un curatore speciale al minorenne, ordina la notificazione d'ufficio del decreto, disponendo se la notificazione alle parti debba avvenire prima ovvero dopo la sua esecuzione, e fissa l'udienza, da tenere entro il termine di venti giorni dal deposito in cancelleria del decreto d'urgenza, disponendo la comparizione delle parti, assistite da un difensore, davanti a sé.
        5. Qualora una parte non si presenti all'udienza ed i motivi della mancata comparizione appaiano fondati, il giudice fissa una nuova udienza da tenere entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della prima udienza.
        6. All'udienza il giudice sente le parti ed all'esito rimette la causa al collegio, al fine della conferma, della modifica o della revoca del decreto d'urgenza e comunica alle parti la data dell'udienza collegiale, avvisandole della loro facoltà di presentare memorie difensive prima dell'udienza.
        7. Il collegio decide con decreto motivato che deve essere depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi alla data dell'udienza collegiale; la pronuncia del provvedimento non chiude il procedimento che prosegue ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge.
        8. Nel tempo intercorrente tra la data di deposito in cancelleria del decreto pronunciato ai sensi del comma 1 e la data dell'udienza collegiale, il giudice può compiere atti istruttori ed in particolare, può sentire il minorenne; gli atti compiuti conservano efficacia nell'ulteriore corso del procedimento.


Art. 23.

(Proposizione del ricorso).

        1. La domanda si propone con ricorso alla sezione specializzata del tribunale; il deposito in cancelleria del ricorso determina l'apertura del procedimento in camera di consiglio.
        2. Il ricorso deve contenere:

                a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;

                b) il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito;

                c) il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza o il domicilio del convenuto o dei controinteressati;
                d) il nome, il cognome, la data di nascita del minorenne, l'indicazione completa del luogo in cui vive e delle persone che lo assistono;

                e) l'oggetto della domanda;

                f) l'esposizione dei fatti e degli elementi in diritto sui quali la domanda è fondata;

                g) l'indicazione dei mezzi di prova e delle generalità delle persone informate dei fatti;

                h) la procura al difensore, se rilasciata;

                i) nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'indicazione delle generalità complete dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi nonché l'indicazione dell'eventuale intervento di operatori pubblici o privati che siano intervenuti al fine di pervenire a soluzioni concordate in ordine all'affidamento dei figli. Al ricorso il ricorrente deve allegare copie autentiche delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e di ogni documentazione relativa ai suoi redditi ed al suo patrimonio personale e comune.

        3. La mancanza o l'incompletezza di alcuno degli elementi di cui alle lettere da a) ad i) del comma 2 non determina nullità, salvo che sia assolutamente incerto l'oggetto della domanda. Gli elementi mancanti o incompleti possono essere integrati e precisati in sede di comparizione davanti al giudice.
        4. Il ricorrente può firmare e presentare personalmente, ovvero spedire a mezzo raccomandata, il ricorso nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). L'assistenza del difensore è necessaria dal momento successivo a quello in cui si costituisce il contraddittorio con la notificazione del decreto del giudice, di cui al comma 2 dell'articolo 24, e del ricorso; se la parte ha già un difensore che la assiste, il ricorso deve essere firmato, oltre che dalla parte personalmente, anche dal difensore.


Art. 24.

(Attività successive alla
presentazione del ricorso).

        1. La cancelleria iscrive il ricorso nei registri della sezione specializzata e lo trasmette, senza ritardo, al giudice designato in base alla tabella di organizzazione dell'ufficio.
        2. Il giudice, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, pronuncia decreto con il quale fissa l'udienza di comparizione davanti a sé delle parti interessate; dispone la notificazione del ricorso e del decreto ai controinteressati, d'ufficio, nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, escluse quelle relative alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero a cura del ricorrente negli altri casi, stabilendo, nella seconda ipotesi, il termine per la notificazione; invita i controinteressati a costituirsi comparendo personalmente, con l'assistenza di un difensore, all'udienza fissata, avvertendoli della facoltà di presentare memorie difensive non più tardi della data dell'udienza, da tenere entro il termine di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto. Il giudice nomina un curatore speciale al convenuto che sia malato di mente o legalmente incapace.
        3. Tra il giorno della notificazione del ricorso e del decreto e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non inferiori a un mese se il luogo della notificazione si trova in Italia e a due mesi se si trova all'estero. Su istanza motivata del ricorrente tali termini possono essere ridotti alla metà.


Art. 25.

(Prima udienza di comparizione).

        1. All'udienza di prima comparizione, fissata ai sensi dell'articolo 24, il giudice sente le parti comparse e redige processo verbale nel quale sono riportate le dichiarazioni e le richieste delle parti stesse.
        2. Nei procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice sente i coniugi personalmente, prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli; se la conciliazione riesce il giudice redige processo verbale di conciliazione e dichiara estinto il procedimento; se il ricorrente dichiara di rinunziare alla domanda, il giudice dichiara estinto il procedimento, salvo che vi sia opposizione del convenuto; se la conciliazione non riesce ma i coniugi dichiarano o accettano di rivolgersi ad operatori pubblici o privati per un intervento di mediazione, il giudice dispone che il procedimento rimanga sospeso per un tempo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione; su istanza di parte l'udienza può essere anticipata anche prima della scadenza dei tre mesi. Se i coniugi all'udienza raggiungono un accordo, il giudice redige processo verbale contenente le condizioni dell'accordo e rimette la causa al collegio. Se i coniugi dichiarano che intendono addivenire consensualmente alla separazione o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice concede un congruo termine e fissa una nuova udienza alla quale le parti dovranno presentare istanza congiunta con indicazione delle condizioni dell'accordo tra loro intervenuto.
        3. Nei procedimenti di cui al comma 2 il convenuto può presentare memoria difensiva e deve presentare all'udienza copie autentiche delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e di ogni altra documentazione relativa ai redditi personali ed al patrimonio personale e comune.
        4. Con decreto motivato il giudice, anche d'ufficio, può imporre prescrizioni ai genitori o alle persone con le quali il minorenne vive e pronunciare gli altri provvedimenti urgenti e temporanei nell'interesse del minorenne, dei coniugi e delle altre parti; su istanza di parte può disporre lo scioglimento della comunione legale ed, in tale caso, ordina l'annotazione del decreto a margine dell'atto di matrimonio.
        5. Nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il decreto di cui al comma 4 costituisce titolo esecutivo.
        6. Il decreto di cui al comma 4 può essere emanato in udienza o depositato in cancelleria entro dieci giorni ed in tale secondo caso deve essere comunicato o notificato, d'ufficio, nel testo integrale alle parti; quando il decreto è pronunciato in udienza deve essere notificato, d'ufficio, alle parti non comparse.
        7. Il decreto di cui al comma 4 deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, con decreto motivato, entro il termine di quaranta giorni dall'udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione alle parti; il collegio ha facoltà di convocare le parti davanti a sè. Le parti possono depositare memorie scritte entro il termine di tre giorni prima dell'udienza collegiale.
        8. All'esito dell'udienza il giudice ammette, se possibile, le prove e fissa l'udienza per l'assunzione o per l'ulteriore corso del procedimento.
        9. Nei procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e negli altri procedimenti diversi da quelli attinenti alla potestà dei genitori ed all'interesse dei minorenni, si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile.


Art. 26.

(Udienze di trattazione).

        1. Tra la data dell'udienza di prima comparizione, quella successiva e le altre eventualmente indispensabili non può intercorrere un tempo superiore a quattro mesi; nel corso del procedimento il giudice designato ha i poteri di cui all'articolo 20, ammette le prove chieste dalle parti, assume le prove, può disporre, qualora lo ritenga necessario, che le parti non assistano all'assunzione delle prove, chiede relazioni e mantiene contatti con i servizi di cui all'articolo 9, richiede, a strutture pubbliche o private, tutte le informazioni che ritiene necessarie o che tali sono state ritenute dal collegio.
        2. Il deposito in cancelleria e l'inserimento nel fascicolo dei verbali di assunzione delle prove, degli atti, dei documenti e delle relazioni deve essere comunicato alle parti costituite con biglietto di cancelleria.
        3. Le parti hanno facoltà di prendere visione degli atti in cancelleria in qualsiasi momento del procedimento.


Art. 27.

(Domanda congiunta di separazione, di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio).

        1. Nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti possono presentare ricorso congiunto, contenente le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h) e i) del comma 2 dell'articolo 23.
        2. Nel ricorso devono essere specificate le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e deve essere indicato un programma relativo alla crescita dei figli, con particolare riferimento alle scelte relative all'educazione personale, familiare, scolastica e culturale, alla abitazione, alle esigenze economiche e di salute.
        3. Il ricorso congiunto deve essere proposto alla sezione specializzata territorialmente competente ai sensi dell'articolo 16.
        4. La sezione specializzata di cui al comma 3 decide con sentenza.
        5. Qualora le sezione specializzata di cui al comma 3 ritenga che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi rigetta la domanda congiunta, con decreto motivato, e fissa l'udienza davanti al giudice designato, in base alla tabella di organizzazione dell'ufficio, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 25.

Art. 28.

(Costituzione e poteri delle parti).

        1. Le parti possono costituirsi, con l'assistenza o con il ministero di un difensore, o all'udienza davanti al giudice designato ovvero depositando in cancelleria memoria difensiva; la costituzione deve avvenire non oltre la data del deposito in cancelleria dell'ordinanza con la quale il giudice fissa l'udienza per la decisione ai sensi dell'articolo 32.
        2. Nei procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e nelle altre ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 le parti possono, nel corso del giudizio, modificare le richieste, proporre nuove richieste, chiedere l'ammissione di mezzi di prova, depositare istanze e memorie.
        3. Se la parte non ha un difensore può chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.


Art. 29.

(Imposizione del segreto).

        1. Nei procedimenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, il collegio può imporre l'obbligo del segreto su una parte del provvedimento qualora la relativa conoscenza possa determinare un grave rischio per la condizione personale del minorenne.
        2. L'obbligo di rispettare il segreto vale per tutti i soggetti che per ragioni di lavoro o professione debbano venire a conoscenza della parte del provvedimento sulla quale è stato imposto il segreto.
        3. Nei procedimenti di cui al comma 1 ed in quelli relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio rientranti nella ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4, il giudice, con decreto motivato, può vietare la conoscenza di atti o di documenti acquisiti al procedimento, ma che non debbano essere utilizzati ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minorenne, per le altre parti o per i terzi.


Art. 30.

(Comunicazioni e notificazioni).

        1. I decreti e le sentenze possono essere comunicati alle parti con la consegna di copia integrale a cura del cancelliere e la firma della parte o del difensore, ovvero del procuratore, sull'originale, che attesti il ritiro della copia.
        2. In mancanza di comunicazione effettuata ai sensi del comma 1, i decreti e le sentenze devono essere notificati nel testo integrale.


Art. 31.

(Provvedimenti).

        1. Nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 4, i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa nell'interesse del minore o delle altre parti private sono emanati con decreto collegiale motivato, salve le ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 22 e dal comma 4 dell'articolo 25. I provvedimenti provvisori non possono pregiudicare l'esito definitivo del giudizio.
        2. Il provvedimento definitivo è dato con sentenza.
        3 Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, se esistono ragioni d'urgenza, il giudice può disporre, nell'interesse del minore, che il decreto o la sentenza abbia efficacia immediata.
        4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 4, i provvedimenti sono dati con decreto motivato.
        5. I provvedimenti provvisori di cui al comma 1 sono sempre modificabili o revocabili, anche d'ufficio, nel corso del procedimento; se il decreto provvisorio è stato pronunciato dal collegio, alla revoca o alla modifica provvede il medesimo collegio.
        6. Le sentenze che definiscono i procedimenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, esclusi quelli relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, possono essere modificati o revocati, su istanza di parte, qualora, successivamente alla pronuncia della sentenza, sopravvengano circostanze di fatto che ne impongano la modifica o la revoca ovvero si venga a conoscenza di circostanze di fatto di eguale valore che non siano state conosciute nel corso del primo giudizio.
        7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6 possono essere modificate o revocate, limitatamente all'affidamento dei figli ed alle disposizioni patrimoniali, le sentenze che definiscono i giudizi di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
        8. L'istanza di revoca o di modifica si propone con ricorso alla sezione specializzata di tribunale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 16.


Art. 32.

(Decisione).

        1. Terminata l'istruttoria il giudice rimette le parti al collegio, fissando l'udienza per la decisione; dispone la comunicazione alle parti della data dell'udienza ed assegna alle stesse il termine perentorio di non oltre cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria difensiva.
        2. Le parti possono chiedere, entro il termine perentorio di non oltre dieci giorni prima dell'udienza, di discutere la causa oralmente davanti al collegio.
        3. La sentenza deve essere depositata entro il termine di un mese dalla data dell'udienza.


Art. 33.

(Ricorso in appello).

        1. Avverso le sentenze pronunciate dal giudice di primo grado può essere proposta impugnazione davanti alla sezione specializzata di corte d'appello; il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria della sezione stessa entro il termine di un mese dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
        2. I provvedimenti provvisori relativi all'allontanamento ed all'affidamento dei minorenni sono reclamabili davanti alla sezione specializzata di corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione e nelle more del giudizio di appello il procedimento prosegue davanti al giudice di primo grado; se nelle more del giudizio di appello il giudice di primo grado modifica o revoca il provvedimento impugnato, la sezione specializzata di corte d'appello dichiara non luogo a procedere.
        3. I provvedimenti provvisori di cui al comma 1 dell'articolo 31 diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo non sono reclamabili.


Art. 34.

(Procedimento in grado di appello).

        1. Davanti alla sezione specializzata di corte d'appello si applicano le norme previste per il procedimento di primo grado.
        2. La sezione specializzata di corte d'appello non può rinnovare le prove assunte in primo grado; può disporre nuove prove o disporre la rinnovazione delle prove solo in caso di lacune o di insufficienza di quelle assunte in primo grado. Se dichiara la nullità di atti compiuti in primo grado provvede alla rinnovazione.
        3. Le prove sono assunte da un consigliere istruttore delegato dal collegio; il consigliere istruttore sente le parti se ritenuto necessario dal collegio.
        4. All'esito il consigliere istruttore rimette la causa al collegio per la decisione.
        5. Il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice tranne che dichiari la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, del codice di procedura civile o riformi la sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 308 del medesimo codice.
        6. Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice nel caso in cui revochi il provvedimento di affidamento del minore a terzi per cause inerenti alla scelta degli affidatari.


Art. 35.

(Ricorso per cassazione).

        1. Nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 4 avverso le sentenze pronunciate in grado d'appello può essere proposto ricorso per cassazione entro il termine di un mese dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.


Art. 36.

(Audizione del minorenne
e ascolto protetto).

        1. I minorenni devono sempre essere ascoltati se hanno compiuto gli anni dodici, o comunque se hanno capacità di discernimento.
        2. Il giudice può disporre che il minorenne sia ascoltato con l'assistenza di un esperto ovvero solo da un esperto, allo scopo nominato.
        3. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, l'esame si svolge secondo le modalità dell'ascolto protetto stabilite dal comma 4 del presente articolo, salvo che il giudice disponga diversamente, con decreto motivato, in considerazione dell'età e delle condizioni personali e familiari del minorenne, di ogni altra rilevante circostanza e della natura della causa; in tale ipotesi, il giudice può disporre, nell'interesse del minorenne, che questi sia ascoltato soltanto da lui, anche con l'assistenza di un esperto, ovvero solo da un esperto, senza la partecipazione delle altre parti.
        4. L'ascolto protetto si effettua con mezzi audiovisivi e di registrazione in modo tale che il minorenne si trovi in un ambiente separato, in presenza solo del giudice, o del giudice e di un esperto, o solo di un esperto e che le altre parti abbiano la possibilità di assistere e di sentire da altra stanza e possano, a mezzo di citofono, indicare al giudice le domande che ritengano necessario porre al minorenne; il giudice decide sull'ammissibilità delle domande e sul momento in cui devono essere poste.
        5. Il giudice può disporre, qualora ne ravvisi la necessità, che, l'audizione sia effettuata con mezzi audiovisivi e di registrazione anche in caso di soggetti maggiorenni.


Art. 37.

(Esecuzione dei provvedimenti).

        1. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, escluse quelle relative alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, i decreti e le sentenze, aventi efficacia esecutiva, si eseguono, d'ufficio, con le modalità stabilite dal collegio che ha pronunciato il provvedimento.
        2. Nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i decreti e le sentenze si eseguono, per la parte relativa all'allontanamento o all'affidamento dei minorenni, con le modalità stabilite dal collegio che ha pronunciato il provvedimento.
        3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione avviene sotto la direzione e la vigilanza del giudice togato o del consigliere togato delegato dal collegio.
        4. Il giudice togato può essere coadiuvato da un giudice onorario o da un esperto designati dal collegio.
        5. Le sentenze pronunciate in grado d'appello che confermano il provvedimento impugnato sono eseguite sotto la direzione e la vigilanza del giudice togato di primo grado designato in base alla tabella di organizzazione dell'ufficio.
        6. Il giudice indicato dai commi 3 e 5 sente il pubblico ministero e le parti, può assumere ulteriori informazioni e pronuncia i provvedimenti necessari; se ritiene che esistano fondati motivi per sospendere l'esecuzione o per non procedere oltre nell'esecuzione, rimette gli atti al collegio.
        7. Chi contesti il titolo esecutivo o adduca un fatto o una circostanza nuovi tali da determinare la modifica o la revoca, nell'esclusivo interesse del minorenne, dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, può proporre, con ricorso, opposizione e, qualora il provvedimento non sia stato eseguito, chiedere la sospensione dell'esecuzione. Per gli stessi motivi l'opposizione può essere proposta dal pubblico ministero e dal curatore speciale del minorenne.
        8. L'opposizione è decisa dal collegio con sentenza.
        9. Sono organi ausiliari dell'esecuzione i servizi sociali, le sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso le sezioni specializzate di primo grado e gli altri organi di polizia specializzati.


Art. 38.

(Modifica dell'articolo 742-bis
del codice di procedura civile).

        1. L'articolo 742-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 742-bis (Ambito di applicazione delle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio).- Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio che non siano regolati dai capi precedenti o che non riguardino materie di famiglia o di stato delle persone".


Art. 39.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogati: l'articolo 336 del codice civile, il capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura civile, gli articoli 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12 e 13, e 6, comma 10, della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come sostituiti dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.


Art. 40.

(Procedimento in materia amministrativa).

        1. Ai procedimenti relativi all'esercizio della competenza amministrativa delle sezioni specializzate si applicano le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.
        2. La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero presso la sezione specializzata, nonché a ciascuno dei genitori.
        3. Il ricorso può riguardare solo minorenni che hanno compiuto il dodicesimo anno di età.
        4. La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, al minore ed ai genitori; il giudice nomina un curatore speciale al minore.
        5. Il minorenne deve essere assistito da un difensore, nominato d'ufficio in caso di inerzia della parte. Per la difesa d'ufficio si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 18. Le altre parti private possono essere assistite da un difensore
        6. Il minorenne deve sempre essere sentito.
        7. Il secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 41.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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