XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2703
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sezioni specializzate di tribunale).
1. Sono istituite presso i tribunali di cui all'articolo
13, comma 1, le sezioni specializzate per la famiglia e per i
minorenni, di seguito denominate "sezioni specializzate", alle
quali è devoluta la competenza in tutte le materie indicate
dall'articolo 2.
2. Le sezioni specializzate esercitano le loro funzioni in
via esclusiva. I giudici che compongono le predette sezioni
non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad
altri uffici giudiziari, salvo casi eccezionali dovuti a
imprescindibili esigenze di servizio.
Art. 2.
(Competenza funzionale).
1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni
specializzate tutte le materie attualmente rientranti nelle
competenze, civile, penale e amministrativa, del tribunale per
i minorenni, nonché quelle attualmente devolute alla
competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in
materia di rapporti di famiglia e di minori.
2. Sono altresì devolute alla competenza delle sezioni
specializzate le controversie aventi per oggetto:
a) la formazione e la rettificazione degli atti di
stato civile;
b) l'interdizione e l'inabilitazione;
c) la dichiarazione di assenza o di morte
presunta;
d) le ipotesi di cui ai capi IV e V-bis del
titolo II del libro IV del codice di procedura civile;
e) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari
obbligatori di competenza dell'autorità giudiziaria;
f) ogni altra controversia in materia di stato
delle persone.
Art. 3.
(Assegnazione dei giudici).
1. I giudici togati sono assegnati, a loro domanda, alle
sezioni specializzate dal Consiglio superiore della
magistratura, sentito il parere del Consiglio giudiziario.
2. Nella assegnazione dei posti in organico presso le
sezioni specializzate deve essere data precedenza ai
magistrati che:
a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di
presidente o di giudice dei tribunali per i minorenni, di
presidenti o di giudici in collegi che si siano
prevalentemente occupati di controversie in materia di diritto
di famiglia e delle persone, ovvero funzioni di giudice
tutelare;
b) abbiano partecipato a corsi di formazione
organizzati dal Consiglio superiore della magistratura,
incontri, convegni in materia familiare o minorile o possano
fare valere titoli o pubblicazioni da cui si possa desumere
una specifica competenza nella materia.
Art. 4.
(Composizione delle sezioni
specializzate di tribunale).
1. La sezione specializzata di tribunale è composta dal
presidente, avente qualifica di consigliere di corte
d'appello, da almeno quattro giudici togati e da dieci giudici
onorari.
2. La sezione specializzata giudica in camera di
consiglio, in composizione collegiale, salvo che nelle ipotesi
di cui al comma 3:
a) con due magistrati togati, di cui uno con
funzioni di presidente, ed un giudice onorario, nelle materie
penale e amministrativa, nonché nella materia civile in tutti
i procedimenti sostanzialmente attinenti ai diritti ed alla
condizione personale dei minorenni;
b) con tre magistrati togati, di cui uno con
funzione di presidente, nelle materie di diritto di famiglia e
di stato delle persone in relazione alle quali non siano
interessati soggetti minorenni come disposto alla lettera
a).
3. La sezione specializzata decide in composizione
monocratica nelle ipotesi di cui alla sezione I, capo III,
titolo VI, libro I, agli articoli 145, 166, 171, 194, secondo
comma, 247, 248, 264, 273, 316, 320, 321, 375, 394, 395 e 397
del codice civile, nonché nelle ipotesi di cui alla legge 21
novembre 1967, n. 1185, e all'articolo 12 della legge 22
maggio 1978, n. 194. La sezione giudica, altresì, in
composizione monocratica in tutte materie attribuite dalla
legge alla competenza del giudice tutelare.
4. Qualora esista connessione tra un procedimento di cui
al comma 3 ed un procedimento di cui alle lettere a) e
b) del comma 2, i due procedimenti devono essere
riuniti, anche d'ufficio; il giudice monocratico, in qualsiasi
momento del procedimento, rimette gli atti al giudice
collegiale, il quale dispone la riunione. Se il giudice
collegiale ritiene matura per la decisione solo la causa di
sua diretta competenza ordina la separazione e rimette al
giudice monocratico gli atti del procedimento di sua
competenza.
5. Qualora siano proposte, con unico ricorso o con ricorsi
distinti, domande connesse di competenza della sezione
specializzata ai sensi delle lettere a) e b) del
comma 2, la sezione giudica in composizione collegiale
integrata ai sensi della citata lettera a) del comma 2,
previa riunione, anche d'ufficio, dei procedimenti se
distinti, salvo che non venga disposta la separazione nelle
ipotesi in cui il collegio ritenga sufficientemente istruita e
matura per la decisione solo la causa di sua diretta
competenza, ovvero ritenga che la riunione sia stata
erroneamente disposta; il decreto motivato che dispone la
riunione o la separazione è insindacabile.
6. L'attribuzione del procedimento alla sezione
specializzata in composizione collegiale o monocratica in
contrasto con i criteri di cui ai commi 2 e 3 deve essere
rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del
giudizio.
Art. 5.
(Pubblico ministero).
1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico
ministero nelle materie di competenza delle sezioni
specializzate sono esercitate da due o più magistrati
assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i
minorenni, costituito nell'ambito della procura della
Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni
specializzate.
2. I magistrati di cui al comma 1 sono designati dal
Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del
Consiglio giudiziario, e non possono essere destinati, in
applicazione o supplenza, ad altri uffici, salvo casi
eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio.
Art. 6.
(Sezioni specializzate di corte d'appello).
1. Nelle materie di cui all'articolo 2 le funzioni
giurisdizionali in grado appello sono svolte da sezioni
specializzate istituite presso ciascuna corte d'appello; alle
predette sezioni possono essere devoluti anche altri affari
civili, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione
delle materie attribuite alla loro competenza funzionale.
2. Le sezioni specializzate di corte d'appello sono
composte da almeno tre giudici togati e da sei giudici
onorari.
3. Le sezioni specializzate di corte d'appello giudicano
in composizione collegiale secondo i criteri stabiliti dal
comma 2 dell'articolo 4 per le sezioni specializzate di primo
grado.
Art. 7.
(Pubblico ministero in grado di appello).
1. Le funzioni di pubblico ministero presso le sezioni
specializzate di appello di cui all'articolo 6 sono esercitate
da uno o più magistrati della procura generale della
Repubblica presso la corte d'appello.
Art. 8.
(Personale amministrativo).
1. Il personale amministrativo assegnato alle sezioni
specializzate di tribunale e di corte d'appello ed ai relativi
uffici di procura, con il decreto di cui al comma 5
dell'articolo 13, non può essere impiegato in funzioni diverse
da quelle proprie dei predetti uffici giudiziari.
Art. 9.
(Operatori sociali).
1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate,
ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, gli
operatori sociali dipendenti dagli enti locali o con questi
convenzionati, nonché quelli dipendenti dal Dipartimento per
la giustizia minorile del Ministero della giustizia.
2. Per l'adempimento dei propri compiti le sezioni
specializzate presso i tribunali e le corti d'appello, in sede
penale, si avvalgono dell'opera degli uffici di servizio
sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi
dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del
Ministero della giustizia o con questo convenzionati; possono,
altresì, avvalersi dei servizi e degli operatori dipendenti
dagli enti locali o con questi convenzionati.
3. Le sezioni specializzate presso i tribunali e le corti
d'appello possono avvalersi, in sede civile, della
collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica
amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli
enti locali e dalle aziende sanitarie locali, nonché di
organismi privati o di soggetti singoli idonei a cooperare al
perseguimento delle finalità e dei compiti ad esse
attribuiti.
4. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedano
direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei loro compiti
istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai
commi 1 e 2 si applicano, in relazione ai casi trattati, le
disposizioni vigenti per le perizie giudiziali o quelle
riguardanti le convenzioni stipulate dal Dipartimento per la
giustizia minorile del Ministero della giustizia.
Art. 10.
(Nuclei di polizia giudiziaria).
1. Alle dipendenze delle procure della Repubblica presso
le quali è istituito l'ufficio specializzato per la famiglia e
per i minorenni, di cui all'articolo 5, è costituito uno
specifico nucleo di polizia giudiziaria di cui può avvalersi,
per determinate e motivate esigenze, anche la sezione
specializzata del tribunale o della corte d'appello.
Art. 11.
(Assegnazione di consiglieri alla corte d'appello ed alla
procura generale della Repubblica).
1. Per le assegnazioni dei consiglieri togati di corte
d'appello e dei magistrati della procura generale della
Repubblica costituiscono titolo preferenziale, nell'ambito
dell'organico degli uffici di cui agli articoli 6 e 7, i
criteri indicati dall'articolo 3, nonché l'avere esercitato
funzioni presso le sezioni specializzate o l'ufficio
specializzato della procura in primo grado.
Art. 12.
(Nomina dei giudici onorari).
1. I giudici onorari sono nominati, con decreto del
Presidente della Repubblica, in seguito a delibera del
Consiglio superiore della magistratura, tra i cittadini di
ambo i sessi che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e
non abbiano superato i sessantasette anni di età, siano
esperti in psichiatria, psicologia, criminologia, pedagogia,
sociologia, pediatria, assistenza sociale ed abbiano una
adeguata esperienza nel campo della vita familiare e
dell'assistenza ai minorenni.
2. I giudici onorari durano in carica tre anni e possono
essere confermati per non più di due volte, previo giudizio di
idoneità allo svolgimento della funzione. La nomina per un
quarto triennio può essere disposta in casi eccezionali per
esigenze d'ufficio.
3. La funzione di giudice onorario cessa con il compimento
del settantesimo anno, ma il relativo esercizio è prorogato
fino alla scadenza del triennio nel caso in cui l'età massima
si compia nel corso del triennio stesso.
4. Le funzioni di giudice onorario sono incompatibili con
l'esercizio della professione forense; ai giudici onorari si
applicano altresì le incompatibilità previste dall'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, per i giudici togati. Si
applicano, inoltre, le norme relative alla cessazione, alla
decadenza e alla revoca nonché ai diritti e ai doveri dei
giudici onorari di tribunale.
5. Ai giudici onorari delle sezioni specializzate di
tribunale e di corte d'appello spettano le indennità previste
per i giudici popolari delle corti d'assise.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, in conformità
alla deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura,
sono disciplinate le procedure del procedimento di nomina dei
giudici onorari.
Art. 13.
(Delega al Governo - Determinazione degli organici).
1. Il Governo è delegato a adottare, entro otto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti norme per l'individuazione dei
tribunali presso i quali istituire le sezioni specializzate,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione delle sezioni specializzate presso
tutte le corti d'appello;
b) istituzione delle sezioni specializzate in
tutti i tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia, o
aventi competenza sull'intero territorio provinciale;
c) istituzione delle sezioni specializzate di cui
alla lettera b) presso tribunali non aventi sede nei
capoluoghi di provincia, né competenza sull'intero territorio
provinciale.
2. L'istituzione delle sezioni specializzate di cui alle
lettere b) e c) del comma 1 deve essere disposta
in conformità ai seguenti criteri:
a) equa distribuzione del carico di lavoro;
b) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari,
tenuto conto dell'estensione e dell'articolazione del
territorio, del numero di abitanti e di comuni interessati,
delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie
zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro.
3. Il Governo è altresì delegato a adottare, entro quattro
mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme
necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti
legislativi adottati nell'esercizio della delega con le leggi
vigenti in materia nonché la necessaria disciplina
transitoria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega sono trasmessi al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso
dalle competenti Commissioni permanenti un parere motivato,
entro il termine di un mese dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti legislativi sono adottati anche in
mancanza del parere.
5. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare,
sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, è determinato l'organico delle sezioni
specializzate dei tribunali e delle corti di appello e degli
uffici delle procure della Repubblica presso le sezioni
specializzate di tribunale; con il medesimo decreto sono
apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri
uffici giudiziari.
6. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare
entro il termine di cui al comma 5, è determinato l'organico
del personale amministrativo destinato alle sezioni
specializzate dei tribunali e delle corti d'appello e degli
uffici delle procure della Repubblica presso le sezioni
specializzate di tribunale; con il medesimo decreto sono
apportate le necessarie variazioni agli organici del personale
amministrativo degli altri uffici giudiziari.
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo
può emanare disposizioni correttive ai medesimi, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con
la procedura stabilita dal comma 4.
Art. 14.
(Soppressione di uffici giudiziari
e trasferimento degli atti).
1. Il tribunale per i minorenni, l'ufficio del pubblico
ministero per i minorenni e la sezione per i minorenni di
corte d'appello, istituiti dal regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, sono
soppressi.
2. Le controversie previste dalla presente legge pendenti
davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale ordinario
ed al giudice tutelare, sono trasferite d'ufficio alla sezione
specializzata entro sei mesi dalla determinazione degli
organici di cui all'articolo 13, commi 5 e 6.
3. Le parti hanno comunque facoltà di depositare presso la
cancelleria della sezione specializzata, entro l'ulteriore
termine di due mesi, ricorso per la riassunzione; la
cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio
all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli
atti.
4. Il presidente della sezione specializzata fissa
l'udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la
comunicazione alle parti.
Art. 15.
(Norme procedurali applicabili).
1. Ai procedimenti indicati dall'articolo 4, comma 3,
della presente legge, si applicano le disposizioni previste
dal capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura
civile.
2. Ai procedimenti relativi alla dichiarazione dello stato
di adottabilità ed all'adozione si applicano le disposizioni
previste dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come da ultimo
modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.
3. Ai procedimenti indicati dall'articolo 4, comma 2, si
applicano le disposizioni previste dalla presente legge e, per
quanto non specificamente previsto dalla medesima, le
disposizioni del codice di procedura civile in quanto
compatibili.
4. Al procedimento penale a carico di imputati minorenni
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive
modificazioni.
5. Al procedimento relativo alla competenza amministrativa
di cui alla parte terza del regio decreto-legge 20 luglio
1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 40 della presente
legge.
Art. 16.
(Competenza territoriale).
1. Nelle ipotesi indicate dall'articolo 4, comma 2,
lettera a), è competente la sezione specializzata nella
cui circoscrizione territoriale ha la residenza o il domicilio
il minorenne.
2. Nelle ipotesi indicate dall'articolo 4, comma 2,
lettera b), è competente la sezione specializzata nella
cui circoscrizione territoriale ha la residenza o il domicilio
il convenuto; nel caso di irreperibilità o di residenza
all'estero del convenuto è competente la sezione specializzata
nella cui circoscrizione territoriale ha la residenza o il
domicilio il ricorrente; nel caso di residenza all'estero sia
del ricorrente che del convenuto è competente la sezione
specializzata di Roma.
3. Nelle ipotesi indicate dall'articolo 4, comma 3, è
competente il giudice tutelare del luogo di apertura della
tutela o del luogo presso il quale la tutela è stata
trasferita; nelle altre ipotesi si applicano, secondo i casi,
i criteri stabiliti dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. La competenza territoriale è inderogabile nelle ipotesi
previste dal comma 2 dell'articolo 4 della presente legge e
nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), e 5) del primo
comma dell'articolo 70 del codice di procedura civile; nelle
ipotesi diverse da quelle elencate dal presente comma
l'incompetenza per territorio può essere rilevata, anche
d'ufficio, non oltre l'udienza di prima comparizione; tale
termine si applica anche nei confronti degli interessati che
non siano comparsi all'udienza senza giustificare un legittimo
impedimento.
Art. 17.
(Qualità di parte).
1. Nei procedimenti previsti dalla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 4, il minorenne è parte; il giudice
nomina un curatore speciale al minore affinché lo rappresenti
nel giudizio.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, esclusi quelli
relativi alla separazione personale dei coniugi, allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il pubblico ministero è parte.
3. Nei procedimenti relativi alla separazione personale
dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il pubblico ministero deve essere
sempre sentito ed ha i poteri delle altre parti per quanto
attiene all'affidamento dei figli minorenni.
4. Nei confronti degli altri soggetti privati parti dei
procedimenti di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 100 del codice di procedura civile.
Art. 18.
(Difesa).
1. Le parti private non possono stare in giudizio se non
con l'assistenza di un difensore, nominato d'ufficio in caso
di inerzia degli interessati, nei giudizi relativi alle
ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo
4.
2. Per la difesa d'ufficio si applica la disciplina
prevista per i procedimenti relativi alla dichiarazione dello
stato di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della
legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla legge 28
marzo 2001, n. 149.
3. Le parti private non possono stare in giudizio se non
con l'assistenza, ovvero con il ministero di un difensore, nei
giudizi relativi alle ipotesi previste dal comma 2
dell'articolo 4, diverse da quelle citate al comma 1 del
presente articolo; si applicano le disposizioni relative al
patrocinio a spese dello Stato di cui alla legge 30 luglio
1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n.
134, nonché l'articolo 20 della citata legge n. 134 del
2001.
Art. 19.
(Legittimazione).
1. Nei procedimenti relativi alle ipotesi di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, escluse quelle
relative alla separazione personale dei coniugi, allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la legittimazione attiva spetta al pubblico
ministero, ai genitori ed ai parenti entro il terzo grado; la
legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai
genitori, alle persone che assistono il minorenne ovvero con
le quali legittimamente egli vive.
2. Nei procedimenti relativi alle ipotesi previste
dall'articolo 4 non comprese tra quelle citate al comma 1 del
presente articolo, la legittimazione attiva e la
legittimazione passiva sono disciplinate dalle norme del
codice di procedura civile.
Art. 20.
(Poteri del giudice).
1. Nei procedimenti di cui alla lettera a) del comma
2 dell'articolo 4, esclusi quelli relativi alla separazione
personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la sezione specializzata
ha il potere di impulso d'ufficio, di ricerca delle fonti di
prova, di ammissione delle prove e di decisione indipendente
dalle richieste e dalle conclusioni delle parti.
2. Nei procedimenti relativi alla separazione personale
dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio la sezione specializzata ha i poteri di
cui al comma 1 solo per quanto attiene all'affidamento dei
figli minorenni.
Art. 21.
(Esenzione e condanna alle spese).
1. I procedimenti di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 4 e quelli relativi alla separazione personale
dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio rientranti nelle ipotesi di cui alla
lettera b) del citato comma 2, sono esenti da diritti,
da imposte e da tasse di ogni genere.
2. Nei procedimenti di cui alla lettera a) del comma
2 dell'articolo 4, tranne quelli relativi alla separazione
personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio, è esclusa la condanna
alle spese della parte soccombente, salve le ipotesi di mala
fede o di colpa grave; per le quali il giudice può, anche
d'ufficio, condannare al risarcimento dei danni che liquida
nella sentenza.
Art. 22.
(Provvedimenti urgenti).
1. Nei procedimenti relativi alla potestà dei genitori il
giudice togato, designato secondo la tabella di organizzazione
dell'ufficio, nel caso di grave ed urgente necessità, può
adottare, d'ufficio, con decreto motivato, provvedimenti
provvisori e temporanei nell'interesse dei minorenni; il
provvedimento perde efficacia se non confermato, modificato o
revocato ai sensi del comma 6 entro quaranta giorni dal
deposito in cancelleria.
2. Nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ciascuno dei coniugi può chiedere, anche prima
della proposizione del ricorso di cui all'articolo 23, la
pronuncia del decreto di cui al comma 1 del presente articolo
nel caso in cui esistano gravi ed urgenti necessità in
relazione all'affidamento dei figli minorenni. Il decreto
perde efficacia se non confermato, modificato o revocato dal
collegio con decreto motivato nel termine di cui al citato
comma 1; il decreto collegiale perde efficacia se nel termine
di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto
pronunciato in via d'urgenza non viene proposto il ricorso di
cui all'articolo 23.
3. Il deposito in cancelleria del decreto d'urgenza
previsto dal comma 1 determina l'apertura del procedimento.
4. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice nomina un
curatore speciale al minorenne, ordina la notificazione
d'ufficio del decreto, disponendo se la notificazione alle
parti debba avvenire prima ovvero dopo la sua esecuzione, e
fissa l'udienza, da tenere entro il termine di venti giorni
dal deposito in cancelleria del decreto d'urgenza, disponendo
la comparizione delle parti, assistite da un difensore,
davanti a sé.
5. Qualora una parte non si presenti all'udienza ed i
motivi della mancata comparizione appaiano fondati, il giudice
fissa una nuova udienza da tenere entro il termine massimo di
dieci giorni dalla data della prima udienza.
6. All'udienza il giudice sente le parti ed all'esito
rimette la causa al collegio, al fine della conferma, della
modifica o della revoca del decreto d'urgenza e comunica alle
parti la data dell'udienza collegiale, avvisandole della loro
facoltà di presentare memorie difensive prima dell'udienza.
7. Il collegio decide con decreto motivato che deve essere
depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi alla
data dell'udienza collegiale; la pronuncia del provvedimento
non chiude il procedimento che prosegue ai sensi delle
disposizioni di cui alla presente legge.
8. Nel tempo intercorrente tra la data di deposito in
cancelleria del decreto pronunciato ai sensi del comma 1 e la
data dell'udienza collegiale, il giudice può compiere atti
istruttori ed in particolare, può sentire il minorenne; gli
atti compiuti conservano efficacia nell'ulteriore corso del
procedimento.
Art. 23.
(Proposizione del ricorso).
1. La domanda si propone con ricorso alla sezione
specializzata del tribunale; il deposito in cancelleria del
ricorso determina l'apertura del procedimento in camera di
consiglio.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;
b) il nome, il cognome, la data di nascita, la
residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella
circoscrizione del giudice adito;
c) il nome, il cognome, la data di nascita, la
residenza o il domicilio del convenuto o dei
controinteressati;
d) il nome, il cognome, la data di nascita del
minorenne, l'indicazione completa del luogo in cui vive e
delle persone che lo assistono;
e) l'oggetto della domanda;
f) l'esposizione dei fatti e degli elementi in
diritto sui quali la domanda è fondata;
g) l'indicazione dei mezzi di prova e delle
generalità delle persone informate dei fatti;
h) la procura al difensore, se rilasciata;
i) nelle ipotesi di separazione personale dei
coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio: l'indicazione delle generalità complete dei
figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi
nonché l'indicazione dell'eventuale intervento di operatori
pubblici o privati che siano intervenuti al fine di pervenire
a soluzioni concordate in ordine all'affidamento dei figli. Al
ricorso il ricorrente deve allegare copie autentiche delle
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e di ogni
documentazione relativa ai suoi redditi ed al suo patrimonio
personale e comune.
3. La mancanza o l'incompletezza di alcuno degli elementi
di cui alle lettere da a) ad i) del comma 2 non
determina nullità, salvo che sia assolutamente incerto
l'oggetto della domanda. Gli elementi mancanti o incompleti
possono essere integrati e precisati in sede di comparizione
davanti al giudice.
4. Il ricorrente può firmare e presentare personalmente,
ovvero spedire a mezzo raccomandata, il ricorso nelle ipotesi
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). L'assistenza
del difensore è necessaria dal momento successivo a quello in
cui si costituisce il contraddittorio con la notificazione del
decreto del giudice, di cui al comma 2 dell'articolo 24, e del
ricorso; se la parte ha già un difensore che la assiste, il
ricorso deve essere firmato, oltre che dalla parte
personalmente, anche dal difensore.
Art. 24.
(Attività successive alla
presentazione del ricorso).
1. La cancelleria iscrive il ricorso nei registri della
sezione specializzata e lo trasmette, senza ritardo, al
giudice designato in base alla tabella di organizzazione
dell'ufficio.
2. Il giudice, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, pronuncia decreto con il quale fissa l'udienza di
comparizione davanti a sé delle parti interessate; dispone la
notificazione del ricorso e del decreto ai controinteressati,
d'ufficio, nelle ipotesi di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 4, escluse quelle relative alla
separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero a cura
del ricorrente negli altri casi, stabilendo, nella seconda
ipotesi, il termine per la notificazione; invita i
controinteressati a costituirsi comparendo personalmente, con
l'assistenza di un difensore, all'udienza fissata,
avvertendoli della facoltà di presentare memorie difensive non
più tardi della data dell'udienza, da tenere entro il termine
di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto. Il
giudice nomina un curatore speciale al convenuto che sia
malato di mente o legalmente incapace.
3. Tra il giorno della notificazione del ricorso e del
decreto e quello dell'udienza di comparizione devono
intercorrere termini liberi non inferiori a un mese se il
luogo della notificazione si trova in Italia e a due mesi se
si trova all'estero. Su istanza motivata del ricorrente tali
termini possono essere ridotti alla metà.
Art. 25.
(Prima udienza di comparizione).
1. All'udienza di prima comparizione, fissata ai sensi
dell'articolo 24, il giudice sente le parti comparse e redige
processo verbale nel quale sono riportate le dichiarazioni e
le richieste delle parti stesse.
2. Nei procedimenti relativi alla separazione personale
dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il giudice sente i coniugi
personalmente, prima separatamente poi congiuntamente,
tentando di conciliarli; se la conciliazione riesce il giudice
redige processo verbale di conciliazione e dichiara estinto il
procedimento; se il ricorrente dichiara di rinunziare alla
domanda, il giudice dichiara estinto il procedimento, salvo
che vi sia opposizione del convenuto; se la conciliazione non
riesce ma i coniugi dichiarano o accettano di rivolgersi ad
operatori pubblici o privati per un intervento di mediazione,
il giudice dispone che il procedimento rimanga sospeso per un
tempo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la
prosecuzione; su istanza di parte l'udienza può essere
anticipata anche prima della scadenza dei tre mesi. Se i
coniugi all'udienza raggiungono un accordo, il giudice redige
processo verbale contenente le condizioni dell'accordo e
rimette la causa al collegio. Se i coniugi dichiarano che
intendono addivenire consensualmente alla separazione o allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il giudice concede un congruo termine e fissa una
nuova udienza alla quale le parti dovranno presentare istanza
congiunta con indicazione delle condizioni dell'accordo tra
loro intervenuto.
3. Nei procedimenti di cui al comma 2 il convenuto può
presentare memoria difensiva e deve presentare all'udienza
copie autentiche delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi
tre anni e di ogni altra documentazione relativa ai redditi
personali ed al patrimonio personale e comune.
4. Con decreto motivato il giudice, anche d'ufficio, può
imporre prescrizioni ai genitori o alle persone con le quali
il minorenne vive e pronunciare gli altri provvedimenti
urgenti e temporanei nell'interesse del minorenne, dei coniugi
e delle altre parti; su istanza di parte può disporre lo
scioglimento della comunione legale ed, in tale caso, ordina
l'annotazione del decreto a margine dell'atto di
matrimonio.
5. Nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il decreto di cui al comma 4 costituisce titolo
esecutivo.
6. Il decreto di cui al comma 4 può essere emanato in
udienza o depositato in cancelleria entro dieci giorni ed in
tale secondo caso deve essere comunicato o notificato,
d'ufficio, nel testo integrale alle parti; quando il decreto è
pronunciato in udienza deve essere notificato, d'ufficio, alle
parti non comparse.
7. Il decreto di cui al comma 4 deve essere confermato,
modificato o revocato dal collegio, con decreto motivato,
entro il termine di quaranta giorni dall'udienza ovvero dalla
comunicazione o notificazione alle parti; il collegio ha
facoltà di convocare le parti davanti a sè. Le parti possono
depositare memorie scritte entro il termine di tre giorni
prima dell'udienza collegiale.
8. All'esito dell'udienza il giudice ammette, se
possibile, le prove e fissa l'udienza per l'assunzione o per
l'ulteriore corso del procedimento.
9. Nei procedimenti relativi alla separazione personale
dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio e negli altri procedimenti diversi da
quelli attinenti alla potestà dei genitori ed all'interesse
dei minorenni, si applicano gli articoli 181 e 309 del codice
di procedura civile.
Art. 26.
(Udienze di trattazione).
1. Tra la data dell'udienza di prima comparizione, quella
successiva e le altre eventualmente indispensabili non può
intercorrere un tempo superiore a quattro mesi; nel corso del
procedimento il giudice designato ha i poteri di cui
all'articolo 20, ammette le prove chieste dalle parti, assume
le prove, può disporre, qualora lo ritenga necessario, che le
parti non assistano all'assunzione delle prove, chiede
relazioni e mantiene contatti con i servizi di cui
all'articolo 9, richiede, a strutture pubbliche o private,
tutte le informazioni che ritiene necessarie o che tali sono
state ritenute dal collegio.
2. Il deposito in cancelleria e l'inserimento nel
fascicolo dei verbali di assunzione delle prove, degli atti,
dei documenti e delle relazioni deve essere comunicato alle
parti costituite con biglietto di cancelleria.
3. Le parti hanno facoltà di prendere visione degli atti
in cancelleria in qualsiasi momento del procedimento.
Art. 27.
(Domanda congiunta di separazione, di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio).
1. Nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, le parti possono presentare ricorso congiunto,
contenente le indicazioni di cui alle lettere a),
b), c), d), e), f), h) e
i) del comma 2 dell'articolo 23.
2. Nel ricorso devono essere specificate le condizioni
inerenti alla prole ed ai rapporti economici e deve essere
indicato un programma relativo alla crescita dei figli, con
particolare riferimento alle scelte relative all'educazione
personale, familiare, scolastica e culturale, alla abitazione,
alle esigenze economiche e di salute.
3. Il ricorso congiunto deve essere proposto alla sezione
specializzata territorialmente competente ai sensi
dell'articolo 16.
4. La sezione specializzata di cui al comma 3 decide con
sentenza.
5. Qualora le sezione specializzata di cui al comma 3
ritenga che le condizioni relative ai figli siano in contrasto
con gli interessi degli stessi rigetta la domanda congiunta,
con decreto motivato, e fissa l'udienza davanti al giudice
designato, in base alla tabella di organizzazione
dell'ufficio, affinché si proceda ai sensi dell'articolo
25.
Art. 28.
(Costituzione e poteri delle parti).
1. Le parti possono costituirsi, con l'assistenza o con il
ministero di un difensore, o all'udienza davanti al giudice
designato ovvero depositando in cancelleria memoria difensiva;
la costituzione deve avvenire non oltre la data del deposito
in cancelleria dell'ordinanza con la quale il giudice fissa
l'udienza per la decisione ai sensi dell'articolo 32.
2. Nei procedimenti relativi alla separazione personale
dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio e nelle altre ipotesi di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 le parti possono,
nel corso del giudizio, modificare le richieste, proporre
nuove richieste, chiedere l'ammissione di mezzi di prova,
depositare istanze e memorie.
3. Se la parte non ha un difensore può chiedere
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 29.
(Imposizione del segreto).
1. Nei procedimenti di cui alla lettera a) del comma
2 dell'articolo 4, il collegio può imporre l'obbligo del
segreto su una parte del provvedimento qualora la relativa
conoscenza possa determinare un grave rischio per la
condizione personale del minorenne.
2. L'obbligo di rispettare il segreto vale per tutti i
soggetti che per ragioni di lavoro o professione debbano
venire a conoscenza della parte del provvedimento sulla quale
è stato imposto il segreto.
3. Nei procedimenti di cui al comma 1 ed in quelli
relativi alla separazione personale dei coniugi, allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio rientranti nella ipotesi di cui alla lettera b)
del comma 2 dell'articolo 4, il giudice, con decreto
motivato, può vietare la conoscenza di atti o di documenti
acquisiti al procedimento, ma che non debbano essere
utilizzati ai fini della decisione, in presenza di un grave
pregiudizio per il minorenne, per le altre parti o per i
terzi.
Art. 30.
(Comunicazioni e notificazioni).
1. I decreti e le sentenze possono essere comunicati alle
parti con la consegna di copia integrale a cura del
cancelliere e la firma della parte o del difensore, ovvero del
procuratore, sull'originale, che attesti il ritiro della
copia.
2. In mancanza di comunicazione effettuata ai sensi del
comma 1, i decreti e le sentenze devono essere notificati nel
testo integrale.
Art. 31.
(Provvedimenti).
1. Nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 4, i
provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa
nell'interesse del minore o delle altre parti private sono
emanati con decreto collegiale motivato, salve le ipotesi
previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 22 e dal comma 4
dell'articolo 25. I provvedimenti provvisori non possono
pregiudicare l'esito definitivo del giudizio.
2. Il provvedimento definitivo è dato con sentenza.
3 Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 4, se esistono ragioni d'urgenza, il giudice può
disporre, nell'interesse del minore, che il decreto o la
sentenza abbia efficacia immediata.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 4, i
provvedimenti sono dati con decreto motivato.
5. I provvedimenti provvisori di cui al comma 1 sono
sempre modificabili o revocabili, anche d'ufficio, nel corso
del procedimento; se il decreto provvisorio è stato
pronunciato dal collegio, alla revoca o alla modifica provvede
il medesimo collegio.
6. Le sentenze che definiscono i procedimenti di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, esclusi quelli
relativi alla separazione personale dei coniugi, allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio, possono essere modificati o revocati, su istanza
di parte, qualora, successivamente alla pronuncia della
sentenza, sopravvengano circostanze di fatto che ne impongano
la modifica o la revoca ovvero si venga a conoscenza di
circostanze di fatto di eguale valore che non siano state
conosciute nel corso del primo giudizio.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6 possono essere
modificate o revocate, limitatamente all'affidamento dei figli
ed alle disposizioni patrimoniali, le sentenze che definiscono
i giudizi di separazione personale dei coniugi, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
8. L'istanza di revoca o di modifica si propone con
ricorso alla sezione specializzata di tribunale
territorialmente competente ai sensi dell'articolo 16.
Art. 32.
(Decisione).
1. Terminata l'istruttoria il giudice rimette le parti al
collegio, fissando l'udienza per la decisione; dispone la
comunicazione alle parti della data dell'udienza ed assegna
alle stesse il termine perentorio di non oltre cinque giorni
prima dell'udienza per il deposito di memoria difensiva.
2. Le parti possono chiedere, entro il termine perentorio
di non oltre dieci giorni prima dell'udienza, di discutere la
causa oralmente davanti al collegio.
3. La sentenza deve essere depositata entro il termine di
un mese dalla data dell'udienza.
Art. 33.
(Ricorso in appello).
1. Avverso le sentenze pronunciate dal giudice di primo
grado può essere proposta impugnazione davanti alla sezione
specializzata di corte d'appello; il ricorso deve essere
depositato presso la cancelleria della sezione stessa entro il
termine di un mese dalla comunicazione o dalla notificazione
della sentenza.
2. I provvedimenti provvisori relativi all'allontanamento
ed all'affidamento dei minorenni sono reclamabili davanti alla
sezione specializzata di corte d'appello. Il reclamo si
propone con ricorso entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione e nelle more del giudizio
di appello il procedimento prosegue davanti al giudice di
primo grado; se nelle more del giudizio di appello il giudice
di primo grado modifica o revoca il provvedimento impugnato,
la sezione specializzata di corte d'appello dichiara non luogo
a procedere.
3. I provvedimenti provvisori di cui al comma 1
dell'articolo 31 diversi da quelli di cui al comma 2 del
presente articolo non sono reclamabili.
Art. 34.
(Procedimento in grado di appello).
1. Davanti alla sezione specializzata di corte d'appello
si applicano le norme previste per il procedimento di primo
grado.
2. La sezione specializzata di corte d'appello non può
rinnovare le prove assunte in primo grado; può disporre nuove
prove o disporre la rinnovazione delle prove solo in caso di
lacune o di insufficienza di quelle assunte in primo grado. Se
dichiara la nullità di atti compiuti in primo grado provvede
alla rinnovazione.
3. Le prove sono assunte da un consigliere istruttore
delegato dal collegio; il consigliere istruttore sente le
parti se ritenuto necessario dal collegio.
4. All'esito il consigliere istruttore rimette la causa al
collegio per la decisione.
5. Il giudice d'appello non può rimettere la causa al
primo giudice tranne che dichiari la nullità della sentenza ai
sensi dell'articolo 161, secondo comma, del codice di
procedura civile o riformi la sentenza che ha pronunciato
sull'estinzione del processo ai sensi dell'articolo 308 del
medesimo codice.
6. Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice
nel caso in cui revochi il provvedimento di affidamento del
minore a terzi per cause inerenti alla scelta degli
affidatari.
Art. 35.
(Ricorso per cassazione).
1. Nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 4 avverso
le sentenze pronunciate in grado d'appello può essere proposto
ricorso per cassazione entro il termine di un mese dalla
comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Art. 36.
(Audizione del minorenne
e ascolto protetto).
1. I minorenni devono sempre essere ascoltati se hanno
compiuto gli anni dodici, o comunque se hanno capacità di
discernimento.
2. Il giudice può disporre che il minorenne sia ascoltato
con l'assistenza di un esperto ovvero solo da un esperto, allo
scopo nominato.
3. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 4, l'esame si svolge secondo le modalità
dell'ascolto protetto stabilite dal comma 4 del presente
articolo, salvo che il giudice disponga diversamente, con
decreto motivato, in considerazione dell'età e delle
condizioni personali e familiari del minorenne, di ogni altra
rilevante circostanza e della natura della causa; in tale
ipotesi, il giudice può disporre, nell'interesse del
minorenne, che questi sia ascoltato soltanto da lui, anche con
l'assistenza di un esperto, ovvero solo da un esperto, senza
la partecipazione delle altre parti.
4. L'ascolto protetto si effettua con mezzi audiovisivi e
di registrazione in modo tale che il minorenne si trovi in un
ambiente separato, in presenza solo del giudice, o del giudice
e di un esperto, o solo di un esperto e che le altre parti
abbiano la possibilità di assistere e di sentire da altra
stanza e possano, a mezzo di citofono, indicare al giudice le
domande che ritengano necessario porre al minorenne; il
giudice decide sull'ammissibilità delle domande e sul momento
in cui devono essere poste.
5. Il giudice può disporre, qualora ne ravvisi la
necessità, che, l'audizione sia effettuata con mezzi
audiovisivi e di registrazione anche in caso di soggetti
maggiorenni.
Art. 37.
(Esecuzione dei provvedimenti).
1. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 4, escluse quelle relative alla separazione
personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio, i decreti e le sentenze,
aventi efficacia esecutiva, si eseguono, d'ufficio, con le
modalità stabilite dal collegio che ha pronunciato il
provvedimento.
2. Nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, i decreti e le sentenze si eseguono, per la parte
relativa all'allontanamento o all'affidamento dei minorenni,
con le modalità stabilite dal collegio che ha pronunciato il
provvedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione
avviene sotto la direzione e la vigilanza del giudice togato o
del consigliere togato delegato dal collegio.
4. Il giudice togato può essere coadiuvato da un giudice
onorario o da un esperto designati dal collegio.
5. Le sentenze pronunciate in grado d'appello che
confermano il provvedimento impugnato sono eseguite sotto la
direzione e la vigilanza del giudice togato di primo grado
designato in base alla tabella di organizzazione
dell'ufficio.
6. Il giudice indicato dai commi 3 e 5 sente il pubblico
ministero e le parti, può assumere ulteriori informazioni e
pronuncia i provvedimenti necessari; se ritiene che esistano
fondati motivi per sospendere l'esecuzione o per non procedere
oltre nell'esecuzione, rimette gli atti al collegio.
7. Chi contesti il titolo esecutivo o adduca un fatto o
una circostanza nuovi tali da determinare la modifica o la
revoca, nell'esclusivo interesse del minorenne, dei
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, può proporre, con
ricorso, opposizione e, qualora il provvedimento non sia stato
eseguito, chiedere la sospensione dell'esecuzione. Per gli
stessi motivi l'opposizione può essere proposta dal pubblico
ministero e dal curatore speciale del minorenne.
8. L'opposizione è decisa dal collegio con sentenza.
9. Sono organi ausiliari dell'esecuzione i servizi
sociali, le sezioni di polizia giudiziaria delle procure della
Repubblica presso le sezioni specializzate di primo grado e
gli altri organi di polizia specializzati.
Art. 38.
(Modifica dell'articolo 742-bis
del codice di procedura civile).
1. L'articolo 742-bis del codice di procedura civile
è sostituito dal seguente:
"Art. 742-bis (Ambito di applicazione delle
disposizioni comuni ai procedimenti in camera di
consiglio).- Le disposizioni del presente capo si
applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio che
non siano regolati dai capi precedenti o che non riguardino
materie di famiglia o di stato delle persone".
Art. 39.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati: l'articolo 336 del codice civile, il
capo I del titolo II del libro IV del codice di procedura
civile, gli articoli 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12 e 13, e
6, comma 10, della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come
sostituiti dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.
Art. 40.
(Procedimento in materia amministrativa).
1. Ai procedimenti relativi all'esercizio della competenza
amministrativa delle sezioni specializzate si applicano le
disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio di
cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di
procedura civile.
2. La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero
presso la sezione specializzata, nonché a ciascuno dei
genitori.
3. Il ricorso può riguardare solo minorenni che hanno
compiuto il dodicesimo anno di età.
4. La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero,
al minore ed ai genitori; il giudice nomina un curatore
speciale al minore.
5. Il minorenne deve essere assistito da un difensore,
nominato d'ufficio in caso di inerzia della parte. Per la
difesa d'ufficio si applica la disposizione del comma 2
dell'articolo 18. Le altre parti private possono essere
assistite da un difensore
6. Il minorenne deve sempre essere sentito.
7. Il secondo comma dell'articolo 25 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni, è abrogato.
Art. 41.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.