XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2243




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituita la provincia di Castrovillari, con capoluogo Castrovillari, nell'ambito della regione Calabria.


Art. 2.

        1. La circoscrizione territoriale della provincia di Castrovillari č composta dai seguenti comuni: Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Canna, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Papasidero, Plātaci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Villapiana.


Art. 3.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte della provincia di Cosenza.


Art. 4.

        1. La provincia di Cosenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
        2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
        3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Castrovillari hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Cosenza.
        4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Castrovillari, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.


Art. 5.

        1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Castrovillari degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
        2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresė individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, č autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
        4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.


Art. 6.

        1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Castrovillari per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Cosenza, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvederā alla verifica di validitā del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarā ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolaritā dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
        2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1^ gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Cosenza, dei fondi di spettanza della provincia di Castrovillari.


Art. 7.

        1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Cosenza e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Castrovillari.
        2. Le responsabilitā relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Castrovillari a decorrere dalla data del loro insediamento.


Art. 8.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 9.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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