XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2243
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Castrovillari, con
capoluogo Castrovillari, nell'ambito della regione
Calabria.
Art. 2.
1. La circoscrizione territoriale della provincia di
Castrovillari č composta dai seguenti comuni: Acquaformosa,
Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara,
Canna, Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari,
Cerchiara di Calabria, Civita, Firmo, Francavilla Marittima,
Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro Montegiordano,
Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo,
Papasidero, Plātaci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San
Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo
del Vallo, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Spezzano
Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Trebisacce,
Villapiana.
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2
cessano di fare parte della provincia di Cosenza.
Art. 4.
1. La provincia di Cosenza, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, procede alla
ricognizione della propria dotazione organica di personale e
delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai
fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al
territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova
provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un
commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito
di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale di Castrovillari hanno luogo in
concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del
restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del
rinnovo anticipato degli organi della provincia di Cosenza.
4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di Castrovillari, i provvedimenti
necessari per consentire il funzionamento della nuova
provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.
Art. 5.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per la istituzione nella provincia di Castrovillari
degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle
risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto
nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 sono altresė individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'articolo 4 delle risorse rese disponibili dalla presente
legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, č autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli
uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.
Art. 6.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Castrovillari per il finanziamento
del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno
solare successivo alla data di insediamento degli organi della
nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali
ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Cosenza,
in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente
per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due
popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima
rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di
statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione
alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni
successivi si provvederā alla verifica di validitā del riparto
provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti
sarā ripartito in conseguenza dell'attribuzione della
titolaritā dei beni ai quali le singole quote del contributo
stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi delle due province ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo
scorporo, dal bilancio della provincia di Cosenza, dei fondi
di spettanza della provincia di Castrovillari.
Art. 7.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso
l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello
Stato costituiti nell'ambito della provincia di Cosenza e
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei
comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza
dei rispettivi organi ed uffici della provincia di
Castrovillari.
2. Le responsabilitā relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed
agli uffici della provincia di Castrovillari a decorrere dalla
data del loro insediamento.
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.