XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1138
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "nome a dominio" o "dominio" l'insieme di
lettere, numeri o altri caratteri, internazionalmente ammessi
nel sistema dei nomi a dominio (DNS - Domain name system)
che, associati ad un indirizzo numerico utilizzato dai
computer per comunicare tra di loro secondo il
protocollo TCP/IP (indirizzo IP), identificano il titolare di
un diritto di accesso alla rete INTERNET;
b) per "titolare del dominio" il soggetto che,
direttamente o incaricando altra persona, ne ha ottenuto la
registrazione;
c) per "sito" l'insieme dei contenuti che il
titolare del dominio rende disponibili a chiunque intenda
collegarvisi nell'ambito della rete INTERNET;
d) per "Commissione" l'ente istituito
dall'articolo 7;
e) per "Internet Service Provider" (ISP) il
soggetto fornitore di servizi di connessione alla rete
INTERNET;
f) per "Host Service Provider" (HSP) il
soggetto fornitore di spazi, su computer permanentemente
connessi alla rete INTERNET, destinati all'ospitalità
deisiti;
g) per "maintainer" il soggetto che opera
quale intermediario accreditato per l'assegnazione e la
registrazione dei domini.
Art. 2.
(Divieti di registrazione
dei nomi a dominio).
1. E' vietata la registrazione di nomi a dominio quando
gli stessi corrispondono a:
a) nomi che identificano persone fisiche, persone
giuridiche o altre organizzazioni di beni o di persone;
b) nomi d'arte, insegne o marchi d'impresa
legittimamente registrati;
c) nomi che identificano istituzioni dello Stato,
loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello
Stato e ogni altro soggetto che svolge una pubblica
funzione;
d) nomi di comuni, province e regioni, ovvero di
soggetti o enti che costituiscono il raggruppamento di essi o
che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune;
e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti
identificati i soggetti indicati alle lettere a), c) e
d).
2. E' altresì vietata la registrazione di nomi a
dominio quando gli stessi:
a) corrispondono alla denominazione di opere
dell'ingegno protette ai sensi della legislazione vigente;
b) sono tali da creare confusione o risultare
ingannevoli, anche per effetto dell'impiego di una lingua
diversa da quella italiana.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica nei
confronti di chi è titolare del nome, della sigla, del marchio
o del diritto all'utilizzazione economica dell'opera
dell'ingegno, o di chi può disporne con il consenso scritto di
chi ne è titolare.
4. Al fine di garantire la maggiore diffusione ed il
massimo impiego degli strumenti di comunicazione telematica,
oltre che il più elevato grado di pari opportunità fra gli
utenti, la Commissione di cui all'articolo 7 adotta i criteri
di registrazione che consentano il maggior numero possibile di
nomi a dominio.
Art. 3.
(Registrazione dei nomi a dominio
e iscrizione nel registro delle imprese).
1. Qualora più soggetti risultino contemporaneamente
legittimi titolari di taluno dei diritti di cui al comma 3
dell'articolo 2, la registrazione di un nome a dominio
corrispondente avviene in capo al primo di tali soggetti che
ne ha avanzato richiesta.
2. La registrazione del nome a dominio si perfeziona con
la comunicazione al richiedente della relativa
attribuzione.
3. I nomi a dominio registrati a seguito di richiesta dei
soggetti indicati nell'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni, sono iscritti, a
cura delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e senza maggior onere per gli stessi, nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o
nelle sezioni speciali dello stesso previste dall'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
4. Quanto previsto dal comma 3 del presente articolo si
applica anche con riferimento ai soggetti indicati
nell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, iscritti
nel solo repertorio delle notizie economiche ed
amministrative.
Art. 4.
(Nomi a dominio
illegittimamente registrati).
1. Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle
disposizioni vigenti che tutelano i nomi e i marchi e
disciplinano il trattamento dei dati personali, la
registrazione di nomi a dominio in violazione di quanto
previsto dagli articoli 2 e 3 costituisce fatto illecito e
comporta, a carico del titolare del dominio, fatta salva la
concorrente responsabilità del soggetto che ha eseguito la
registrazione, l'obbligo del risarcimento di ogni danno
patrimoniale e non patrimoniale procurato.
2. Con la sentenza che accerta l'illecito è ordinata, ove
non già disposta dalla Commissione di cui all'articolo 7, la
cancellazione del nome a dominio dal Registro di cui al
medesimo articolo 7, comma 2, è disposta la cancellazione
dell'iscrizione eseguita ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e
4, ed è assunto ogni altro provvedimento che risulti
necessario per la rimozione delle conseguenze dannose
dell'illecito stesso.
3. Con la sentenza di cui al comma 2 è altresì applicata a
carico della parte che ha commesso l'illecito la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 5 mila a 30 mila
euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono attribuiti alla
Commissione di cui all'articolo 7 e sono destinati, unitamente
ai proventi derivanti dalle operazioni di registrazione dei
domini e da ogni altra operazione ad esse collegata, alle
spese del suo funzionamento.
4. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei
contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I
soggetti che svolgono i servizi di provider e di
maintainer, ed ogni altro servizio per consentire
l'accesso alla rete INTERNET o ad altre reti telematiche,
rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso
in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile
l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o
identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è
collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca
reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la
responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso
nel reato, si estende ai soggetti di cui al presente comma, ma
la pena è diminuita fino ad un terzo.
Art. 5.
(Cessione dei nomi a dominio).
1. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio può
essere oggetto di trasferimento, che deve essere comunicato a
cura del cedente alla Commissione di cui all'articolo 7 per
l'annotazione nel Registro previsto dal medesimo articolo 7,
comma 2, lettera a). In mancanza della comunicazione il
trasferimento non è opponibile ai terzi e il cedente è
corresponsabile con il cessionario agli effetti di quanto
previsto all'articolo 4, comma 4.
2. Il diritto di utilizzazione del nome a dominio
corrispondente ad un nome di genere può essere oggetto di
trasferimento, fermo restando quanto previsto al comma 1, solo
nel caso in cui abbia luogo il contestuale trasferimento
dell'attività ad esso connessa.
3. Gli atti dispositivi in violazione di quanto previsto
al comma 2 e gli atti di trasferimento, aventi ad oggetto
domini registrati in violazione degli articoli 2 e 3, sono
nulli di diritto.
Art. 6.
(Efficacia delle disposizioni).
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 4 si applicano, nei
confronti dei soggetti sottoposti all'ordinamento italiano, in
relazione ai nomi a dominio ovunque registrati.
Art. 7.
(Commissione nazionale per l'accesso
a INTERNET e alle altre reti telematiche).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita la Commissione nazionale per l'accesso a INTERNET e
alle altre reti telematiche, di seguito denominata
"Commissione", con le seguenti finalità:
a) emanare le regole di registrazione dei nomi a
dominio e definire le relative procedure, in conformità a
quanto stabilito dalla presente legge e coerentemente con i
criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere,
anche attraverso tali regole, l'accettazione da parte di
coloro che richiedono la registrazione di una procedura di
conciliazione, ai sensi quanto previsto alla lettera g),
per la risoluzione delle eventuali controversie;
b) garantire che la utilizzazione o la
registrazione di nomi a dominio non determini posizioni
dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;
c) stabilire i requisiti che devono possedere
coloro che intendono operare quali intermediari per la
richiesta di registrazione di nomi a dominio;
d) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati
nella lettera c) in possesso dei requisiti stabiliti in
apposito elenco e assicurarne la tenuta;
e) provvedere alla cancellazione dall'elenco di
cui alla lettera d), a seguito di richiesta del soggetto
interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei
requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione
di quanto prescritto alla lettera f) o di altre norme
stabilite;
f) individuare le eventuali condizioni
contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) sono
tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati
con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di
domini e promuovere forme di controllo per verificare la
presenza e determinare l'esclusione di eventuali condizioni
vessatorie contenute nei medesimi;
g) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte
dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le
controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio,
presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa
delegato, ovvero presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, attraverso il ricorso alle
procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo
2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.
580;
h) attuare direttamente e promuovere per conto di
altri enti o istituzioni privati o pubblici le iniziative
necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione
dell'utenza di INTERNET o di altre reti telematiche;
i) attuare direttamente, avendone facoltà o
essendone stata espressamente incaricata dagli organi
competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli
altri enti o istituzioni pubblici competenti, dei necessari
contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione
dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di
INTERNET e delle altre reti telematiche, oltre che per
contribuire, anche dal punto di vista scientifico, al loro
sviluppo e alla loro futura evoluzione;
l) attuare direttamente, ovvero promuovere
l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni privati o
pubblici, anche attraverso intese a carattere internazionale,
di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e
del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o
mediante la stessa.
2. La Commissione provvede inoltre, avvalendosi
dell'Agenzia per la proprietà industriale di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che in tale
caso assume la denominazione di Agenzia per la proprietà
industriale e per i nomi a dominio, ovvero, in regime di
convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o
pubblici, a:
a) assicurare il servizio di registrazione dei
nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;
b) assicurare l'esatta identificazione del
titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e
l'aggiornamento del relativo registro;
c) assicurare la comunicazione alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, per gli
effetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, delle
registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi
indicati;
d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio
nei casi previsti.
3. La Commissione è formata da un massimo di nove
componenti che sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e che durano in carica per un periodo
di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, tre dei componenti sono
rispettivamente indicati dal Ministro delle attività
produttive, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro
per la funzione pubblica. Gli altri componenti sono scelti in
modo che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio
nazionale delle ricerche e un rappresentante dell'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere).
4. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da
un collegio consultivo formato da un massimo di quindici
componenti da designare tra docenti nelle università di
materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli
operatori e gli utenti di INTERNET.
5. Con il decreto di cui al comma 3, da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di
funzionamento della Commissione e sono individuati il numero,
le modalità di designazione, i criteri di nomina e la durata
in carica dei componenti del collegio consultivo di cui al
comma 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà luogo al
successivo rinnovo dei componenti della Commissione con
proprio decreto da emanare due mesi prima della scadenza della
stessa.
6. Con il decreto di cui al comma 3 sono, altresì,
indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed
ogni altra struttura, comunque denominata, istituita o
funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali
e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse
finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture
di cui al comma 6.
8. Le controversie in cui abbia parte la Commissione
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Art. 8.
(Disciplina transitoria).
1. In sede di prima attuazione della presente legge,
l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio
nazionale delle ricerche istituisce il Registro di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera a), vi inserisce i nomi
a dominio già registrati alla data di entrata in vigore della
stessa e li comunica alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per l'eventuale iscrizione ai sensi
di quanto previsto all'articolo 3, commi 3 e 4. Lo stesso
Istituto provvede alla cancellazione della registrazione dei
nomi a dominio, ancorché la stessa sia antecedente alla data
di entrata in vigore della presente legge, ove emerga, anche
per effetto della richiesta di registrazione di un nome a
dominio già registrato a favore di altro soggetto, la non
conformità della precedente registrazione alle disposizioni di
cui alla presente legge.
2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e, in ogni
caso, fino a due mesi successivi all'insediamento della
Commissione, l'Istituto per le applicazioni telematiche del
Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione
dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito dagli
articoli 2 e 3 e secondo le procedure e le regole dallo stesso
Istituito utilizzate.
3. Dallo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2
non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
4. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo; essi devono essere proposti davanti al
tribunale amministrativo della regione ove ha sede l'Istituto
per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle
ricerche.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.