XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 66
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 155. (Mantenimento delle relazioni parentali del
minore e provvedimenti riguardo ai figli) - Il minore ha
diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione
da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale,
lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto a
tutto il resto dell'ambito parentale del minore.
Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia
la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un
tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto
dall'articolo 155-quater, che i figli restino affidati a
entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo
alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e
materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In
particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi
tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce,
in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza
dei figli presso ciascun genitore e fissa la misura ed il modo
con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento,
alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo
i criteri previsti dall'articolo 155-bis.
Il giudice può altresì disporre che le parti siano
assistite dalle strutture previste dall'articolo 155-ter,
secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il
giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo
di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità.
Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove
il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né
sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.
Il giudice, qualora ritenga le modalità concordate dai
genitori non conformi a quanto indicato dal primo comma del
presente articolo e dall'articolo 155-bis, concede loro
un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto
tale termine senza che siano state convenute modalità
soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato
d'ufficio dal tribunale.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione
dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della
potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso
degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare
che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella
impossibilità, in un istituto di educazione".
Art. 2.
(Modifiche al codice civile).
1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 155-bis (Modalità di attuazione
dell'affidamento). - Le modalità di attuazione
dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del
minore di cui al primo comma dell'articolo 155.
La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui
competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni
di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i
genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a
ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro
specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione
ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel
periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli
abbiano fornito.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per
capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine
può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un
assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il
suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la
valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore.
Art. 155-ter (Centri familiari polifunzionali). -
Sono istituiti appositi centri familiari polifunzionali in
grado di effettuare interventi di mediazione, di consulenza e
di terapia familiare.
Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del
terzo comma dell'articolo 155, l'intervento di un centro
familiare, i responsabili del centro, entro venti giorni dal
conferimento dell'incarico, convocano la coppia per esperire
un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per
informarla sulle prospettive della separazione nonché sulle
forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali
ciascuna delle parti è comunque libera di rinunciare in
qualsiasi momento. Agli incontri possono partecipare i figli,
se l'operatore familiare giudica utile e significativa la loro
presenza.
Il testo dell'eventuale accordo, che si configura quale un
progetto educativo, costruito dalla coppia presso il centro in
un percorso mediativo è riportato in un verbale, sottoscritto
dalle parti, che le medesime fanno pervenire al giudice. Gli
aspetti economici della separazione possono fare parte del
documento finale, anche se concordati al di fuori del
centro.
Se la conciliazione non riesce ciascuna delle parti invia
il proprio progetto educativo al giudice, che stabilisce le
modalità di attuazione dell'affidamento in base ai criteri
indicati nell'articolo 155-bis, tenuto conto
prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a
rispettare il diritto del minore di cui al primo comma
dell'articolo 155, quale emerge dal rispettivo progetto.
Art. 155-quater (Esclusione e opposizione
all'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice
dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi
previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può
altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e
333.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi
motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore
all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le
condizioni previste dagli articoli 330 e 333. Il giudice, se
accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al
genitore istante, facendo salvi per quanto possibile il
diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma
dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente
infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice
considera il comportamento del genitore istante ai fini della
collocazione abitativa dei figli.
Art. 155-quinquies (Assegnazione della casa familiare e
prescrizioni in tema di residenza). - Il diritto di
abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo
prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il
disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il
vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere
adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti
economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo
di proprietà.
I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo
gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra
loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto
prescritto dall'articolo 155-bis.
Art. 155-sexies (Obblighi dei genitori). - Quale che
sia il regime i separazione stabilito, è dovere dei genitori
concordare preventivamente le iniziative riguardanti la
salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a
incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei
figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il
contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale
obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo
comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione
secondo quanto disposto al secondo comma, l'assunzione totale
dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, per
quanto compatibili, gli articoli 316, commi terzo e quinto,
317, primo comma, 320, 321 e 322.
I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto
dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli
obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di
violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il
giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi
davanti a sé. Al termine della audizione, anche qualora ad
essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata
l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state
determinate da un oggettivo stato di necessità il giudice
emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione
della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori
conseguenze in caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi,
il giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i
medesimi accertamenti, adotta ogni provvedimento idoneo a
prevenire il ripetersi di nuove violazioni.
In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi
da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire,
ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro
genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora
ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal
secondo comma del presente articolo, adotta ogni provvedimento
idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al primo
comma dell'articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il
genitore presso il quale i figli sono abitualmente collocati,
il giudice dispone, quando ciò non comporti grave disagio al
minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso
l'altro genitore.
Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma del
presente articolo costituiscono una grave lesione del diritto
del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, il
giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal citato terzo
comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del
danno da questi subìto a seguito della lesione di tale
diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via
equitativa.
Nei casi più gravi il giudice può adottare provvedimenti
previsti dai commi terzo e quarto sin dalla prima violazione
dell'obbligo di cui al citato terzo comma.
Art. 155-septies (Violazione degli obblighi di
mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui
al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di
violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente
al genitore inadempiente, il passaggio al regime di
mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro
genitore. L'importo dell'assegno è determinato sulla base di
valutazioni del costo del mantenimento eseguite su base ISTAT
e deve essere aggiornato annualmente.
Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento
indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto
dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni.
Art. 155-octies (Rivedibilità delle modalità di
affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al
giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica
delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche.
La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e
tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.
Art. 155-novies (Estensione alle unioni di fatto). -
Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si
applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori
i cui genitori non sono coniugati legalmente.
Art. 155-decies (Estensione ai figli maggiorenni
portatori di handicap grave). - Le tutele per i figli
minori previste dal presente capo sono estese ai figli
maggiorenni portatori di handicap grave".
2. I centri familiari polifunzionali di cui all'articolo
155-ter del codice civile sono
istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 3.
(Doveri verso i figli).
1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 147 (Diritti-doveri verso i figli). - Dalla
procreazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori
di mantenere, istruire e educare la prole, tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli)".
Art. 4.
(Doveri dei figli).
1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 315 (Doveri dei figli). - Il figlio deve
rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto
verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in
relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, finché
convivente".
Art. 5.
(Impedimento di uno dei genitori).
1. Il secondo comma dell'articolo codice civile è
sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, la
potestà comune dei genitori non cessa a seguito di
separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà
è regolato, in tali casi, ai sensi di quanto disposto dagli
articoli da 155 a 155-novies."
Art. 6.
(Esercizio della potestà).
1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori
l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi
qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio
della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto dagli
articoli da 155 a 155-novies. Il giudice, nell'esclusivo
interesse del figliò può disporre diversamente; può, altresì,
escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori,
provvedendo alla nomina di un tutore".
2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis codice
civile è abrogato.
Art. 7.
(Norme transitorie).
1. Nelle more della istituzione dei centri familiari
polifunzionali di cui all'articolo 155-ter del codice
civile, il giudice può usufruire, ai medesimi fini e con le
medesime modalità previsti dal citato articolo 155-ter,
dell'opera di personale dotato delle competenze necessarie
nel caso specifico, in possesso dei titoli richiesti per la
mediazione familiare e le consulenze tecniche di ufficio.
2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di
scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di
entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori
può richiedere l'applicazione della medesima legge.
3. Nei casi in cui al comma 2, ove i figli siano già
maggiorenni, ma non ancora autosufficienti economicamente, può
essere chiesta l'applicazione del terzo comma dell'articolo
155-bis del codice civile da parte di uno qualsiasi dei
genitori.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.