XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 66




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).

        1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 155. (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli) - Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto a tutto il resto dell'ambito parentale del minore.
        Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'articolo 155-bis.
        Il giudice può altresì disporre che le parti siano assistite dalle strutture previste dall'articolo 155-ter, secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità.
        Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.
        Il giudice, qualora ritenga le modalità concordate dai genitori non conformi a quanto indicato dal primo comma del presente articolo e dall'articolo 155-bis, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale termine senza che siano state convenute modalità soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal tribunale.
        Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
        In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione".


Art. 2.

(Modifiche al codice civile).

        1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 155-bis (Modalità di attuazione dell'affidamento). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155.
        La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito.
        Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

        Art. 155-ter (Centri familiari polifunzionali). - Sono istituiti appositi centri familiari polifunzionali in grado di effettuare interventi di mediazione, di consulenza e di terapia familiare.
        Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del terzo comma dell'articolo 155, l'intervento di un centro familiare, i responsabili del centro, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convocano la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento. Agli incontri possono partecipare i figli, se l'operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza.
        Il testo dell'eventuale accordo, che si configura quale un progetto educativo, costruito dalla coppia presso il centro in un percorso mediativo è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le medesime fanno pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro.
        Se la conciliazione non riesce ciascuna delle parti invia il proprio progetto educativo al giudice, che stabilisce le modalità di attuazione dell'affidamento in base ai criteri indicati nell'articolo 155-bis, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, quale emerge dal rispettivo progetto.
        Art. 155-quater (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333.
        Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni previste dagli articoli 330 e 333. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della collocazione abitativa dei figli.

        Art. 155-quinquies (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.
        I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis.

        Art. 155-sexies (Obblighi dei genitori). - Quale che sia il regime i separazione stabilito, è dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto disposto al secondo comma, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 316, commi terzo e quinto, 317, primo comma, 320, 321 e 322.
        I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi davanti a sé. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessità il giudice emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti, adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.
        In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il genitore presso il quale i figli sono abitualmente collocati, il giudice dispone, quando ciò non comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore.
        Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma del presente articolo costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, il giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal citato terzo comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi subìto a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via equitativa.
        Nei casi più gravi il giudice può adottare provvedimenti previsti dai commi terzo e quarto sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al citato terzo comma.

        Art. 155-septies (Violazione degli obblighi di mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato sulla base di valutazioni del costo del mantenimento eseguite su base ISTAT e deve essere aggiornato annualmente.
        Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

        Art. 155-octies (Rivedibilità delle modalità di affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.

        Art. 155-novies (Estensione alle unioni di fatto). - Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente.

        Art. 155-decies (Estensione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave). - Le tutele per i figli minori previste dal presente capo sono estese ai figli maggiorenni portatori di handicap grave".
        2. I centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-ter del codice civile sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

(Doveri verso i figli).

        1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 147 (Diritti-doveri verso i figli). - Dalla procreazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire e educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli)".


Art. 4.

(Doveri dei figli).

        1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 315 (Doveri dei figli). - Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, finché convivente".


Art. 5.

(Impedimento di uno dei genitori).

        1. Il secondo comma dell'articolo codice civile è sostituito dal seguente:

        "Salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-novies."


Art. 6.

(Esercizio della potestà).

        1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-novies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figliò può disporre diversamente; può, altresì, escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore".

        2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis codice civile è abrogato.


Art. 7.

(Norme transitorie).

        1. Nelle more della istituzione dei centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-ter del codice civile, il giudice può usufruire, ai medesimi fini e con le medesime modalità previsti dal citato articolo 155-ter, dell'opera di personale dotato delle competenze necessarie nel caso specifico, in possesso dei titoli richiesti per la mediazione familiare e le consulenze tecniche di ufficio.
        2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere l'applicazione della medesima legge.
        3. Nei casi in cui al comma 2, ove i figli siano già maggiorenni, ma non ancora autosufficienti economicamente, può essere chiesta l'applicazione del terzo comma dell'articolo 155-bis del codice civile da parte di uno qualsiasi dei genitori.


Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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