A)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere - premesso che:
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni;
nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992 non viene tuttavia preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali a seguito delle vaccinazioni;
la misura dell'indennizzo, infatti, non è adeguata all'estrema gravità dei danni subiti dall'interessato, anche in relazione a quelli che gli derivano in ordine alla vita di relazione e alla sua capacità lavorativa, conseguenti pur sempre dalla vaccinazione;
in Italia sono molti i casi di soggetti con danni irreversibili a seguito di complicazioni derivanti dalla somministrazione di vaccini obbligatori, le cui famiglie hanno inoltrato al ministero della salute un'ingente quantità di richieste risarcitorie;
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 423 del 2000, nel trattare due questioni di incostituzionalità della legge n. 210 del 1992 sollevate dal tribunale di Firenze, ha invitato il legislatore a considerare l'opportunità di rivedere l'istituto dell'indennizzo;
la stessa Corte, con sentenza n. 38 del 25 febbraio 2002, ha avuto modo di rimarcare che la questione sulla quale è stata chiamata ad esprimersi «nasce comprensibilmente dalla constatazione che i criteri di determinazione dell'indennizzo nelle diverse ipotesi previste dal legislatore nel 1992 non sono i più congrui fra quelli cui il legislatore medesimo avrebbe potuto fare riferimento, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte circa i caratteri di tale misura, che, oltre a dovere risultare «equa» rispetto al danno subito (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 e del 1996), deve tener conto di tutte le componenti del danno stesso (sentenza n. 307 del 1990); l'articolo 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, in particolare, si limita, infatti, a fare un mero e globale rinvio, per il calcolo dell'indennizzo, a quanto previsto da una tabella per un caso distante da quello qui in discussione, cioè al trattamento pensionistico privilegiato di appartenenti alle forze armate, per le ipotesi di infermità o malattie derivanti da causa di servizio, il che induce a ribadire la sollecitazione, già formulata nella sentenza n. 423 del 2000 di questa Corte, affinché si addivenga a una nuova disciplina, specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie della delicata materia»;
l'attuale normativa attribuisce una pensione mensile solo ai soggetti direttamente danneggiati, ma non prevede alcun risarcimento alle famiglie che li assistono;
nel caso di riconoscimento postumo del danno, dopo trenta o quaranta anni dalla lesione, lo Stato paga un indennizzo abbattuto del 70 per cento rispetto al valore dell'indennizzo attuale, senza interessi e rivalutazioni;
il decreto 3 novembre 2003 del Ministro interpellato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito di definire in via transattiva le vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati da trasfusioni di sangue o di emoderivati infetti (trattamento sanitario facoltativo), riconoscendo a ciascuno un risarcimento medio di circa 400.000 euro (600.000 in caso di morte);
da tale decreto sono stati esclusi i danneggiati da vaccino, cioè coloro che sono stati sottoposti ad un trattamento sanitario obbligatorio, i quali, invece, hanno diritto ad indennizzo vitalizio di 7.500 euro l'anno, spesso insufficiente a fronteggiare tutte le emergenze cui vanno incontro;
questa disparità di trattamento tra vaccinati ed emotrasfusi ha sollevato le proteste di molte famiglie di soggetti colpiti da gravissime malattie dopo essersi sottoposti a trattamenti obbligatori a pochi mesi di vita -:
quali iniziative, anche normative, intenda adottare affinché sia riconosciuto un congruo indennizzo ai soggetti che hanno subito danni da trattamenti obbligatori, essendo la quantificazione del beneficio spesso inadeguata rispetto alle gravissime lesioni derivanti dalla somministrazione di vaccini;
se, al fine di evitare una disparità tra i danneggiati da trattamenti sanitari facoltativi e i danneggiati da trattamenti sanitari obbligatori, non ritenga di estendere i risarcimenti previsti per gli emofiliaci ai soggetti lesi da vaccinazioni;
se non sia opportuno comprendere nella quantificazione dell'indennizzo anche i danni morali subiti sia dai vaccinati che dalle loro famiglie, dal momento che questi soggetti sono condannati ad una vita limitata fin dalla prima infanzia e tale dramma si estende anche a coloro che li assistono.
(2-01117)
«Peretti, Volontè».
(16 marzo 2004)
B)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
l'esperienza di accoglienza dei bambini bielorussi in Italia non ha più soltanto le caratteristiche di vacanze di risanamento, ma, sempre più, quelle di sviluppo educativo/culturale legato ad un processo cooperativistico: infatti, attorno all'esperienza di accoglimento, sono nati e continuano a nascere progetti di cooperazione in tutti i campi socio-sanitari della vita del bambino bielorusso;
l'ambasciata d'Italia in Belarus, su disposizione del ministero degli affari esteri, ha richiesto per il visto di ingresso in Italia per i minori inseriti nei progetti di risanamento post-Chernobyl il certificato di assenso parentale ed il certificato di nascita debitamente postillati;
la richiesta di tali documenti suppletivi nella documentazione da presentare per l'autorizzazione all'ottenimento del visto pone a rischio l'intera iniziativa di accoglimento per problemi di ordine economico e di tempistica, vista la programmazione già avviata dalle organizzazioni italiane. Infatti, qualora si procedesse in tale direzione i costi derivanti dalle apostille saranno totalmente a carico delle famiglie italiane, in quanto né la famiglia bielorussa né tanto meno i direttori di istituto, da dove provengono il 50 per cento dei bambini, sono in grado di supportare tale onere, visto che le spese sono stimate in 55.000 rubli, pari a 19 euro per bambino;
tale provvedimento sembra agli interpellanti un tentativo per dissuadere da tale esperienza, mentre con procedure e tempi di approfondimento diversi si constaterebbe la necessità di applicare la Convenzione dell'Aja in tutte le sue parti, per garantire al bambino accolto tutti i suoi diritti;
la Convenzione dell'Aja prevede che la documentazione riguardante i minori debba essere apostillata solo e soltanto per quelle documentazioni inerenti le adozioni internazionali e non per quelle inerenti periodi di soggiorno in affido temporaneo -:
se siano previste iniziative per il superamento delle attuali difficoltà e se, in attesa di una nuova normativa più aderente alla Convenzione dell'Aja e alla normativa sulla cooperazione internazionale, non si possa ovviare alle difficoltà contingenti, avviando iniziative bilaterali per potere utilizzare il passaporto come documento valido per l'espatrio, necessitando tale documento, per il suo ottenimento, della presentazione dell'atto di nascita e del certificato parentale valido per l'espatrio.
(2-01118)
«Chianale, Violante, Acquarone, Albertini, Bindi, Bulgarelli, Cabras, Caldarola, Ceremigna, Chiaromonte, Collè, Craxi, Alberta De Simone, Detomas, Di Serio D'Antona, Intini, Filippo Mancuso, Manzini, Melandri, Milioto, Montecchi, Nigra, Oliverio, Piglionica, Pistone, Nicola Rossi, Rossiello, Stradiotto, Villetti, Visco, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Angioni, Battaglia, Bogi, Bova, Buffo, Buglio, Maura Cossutta, De Luca, Filippeschi, Fluvi, Folena, Franci, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Labate, Lucà, Lulli, Magnolfi, Raffaella Mariani, Mussi, Nannicini, Panattoni, Pinotti, Pisa, Preda, Rava, Ruzzante, Sereni, Susini, Turco, Michele Ventura, Vertone, Vigni, Zunino».
(16 marzo 2004)
C)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
la legge n. 113 del 1985 prevede il collocamento di centralinisti telefonici non vedenti;
la normativa in oggetto impone ai datori di lavoro pubblici di comunicare l'avvenuta installazione di un centralino con caratteristiche tali da comportare l'assunzione di un centralinista non vedente e di occuparlo, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, entro 6 mesi dall'insorgenza dell'obbligo;
nella nota 313/04.02 del 4 marzo 2002 del ministero del lavoro e delle politiche sociali indirizzata all'Unione italiana ciechi di Palermo, per analoga fattispecie, il ministero conferma che l'obbligo di assunzione del centralinista non vedente è esclusivamente subordinato all'esistenza di un centralino telefonico per il quale le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore, prescindendo, pertanto, dalla previsione in organico di tale qualifica professionale;
sono state esperite tutte le procedure per la copertura dei n. 32 posti scoperti presso l'Università degli studi di Palermo e dei n. 18 posti presso altrettanti istituti scolastici di Palermo per i lavoratori iscritti nella graduatoria «centralinisti telefonici non vedenti» relativa all'anno 2002;
il tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha rigettato l'istanza di annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione e di sospensiva relativi all'avviamento al lavoro di n. 32 centralinisti telefonici ciechi, ex lege n. 113 del 1985 -:
quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interpellato per l'applicazione delle norme legislative di settore, in modo da dar corso all'avviamento al lavoro dei 50 centralinisti ciechi presso l'Università degli studi e gli istituti scolastici di Palermo.
(2-01128)
«Nicolosi, Boato».
(22 marzo 2004)