A) Interpellanza
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
l'articolo 18, comma 4, del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, «Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola», prevede che le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazioni funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni, di norma, non inferiore a 20;
il comma 6 del medesimo articolo recita: «Negli istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché nelle scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale degli ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, può essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti (per numero complessivo di ore settimanali di lezione) rispetto agli insegnamenti di indirizzo, le stesse classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25, i gruppi di indirizzo di minore consistenza siano costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unità della classe nelle ore di insegnamento delle materie comuni ai diversi indirizzi...»;
la circolare ministeriale 7 marzo 2003, n. 27, circa i criteri di articolazione degli organici, introduce alcune modifiche e, in particolare, in relazione all'istruzione secondaria di I e di II grado, prevede: «per quanto riguarda la formazione delle classi, fermi restando i limiti massimi previsti dal decreto ministeriale n. 331 del 1998, viene modificato il comma 4 dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale n. 331 del 1998, nel senso che il numero minimo di alunni (20) per l'istituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso è invalicabile e, pertanto, non può subire deroghe. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di alunni di diversi indirizzi di studio.»;
la bozza di decreto interministeriale 7 marzo 2003, concernente «Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004», all'articolo 5, stabilisce: 1. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20. 2. Le prime classi non possono essere articolate in gruppi di studio di diversi indirizzi, ancorché in presenza di progetti di modificazione «sperimentale» ovvero di innovazione degli ordinamenti didattici. 3. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione ad alcune sezioni sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente consiglio d'istituto stabilisce i criteri di ridistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti. 4. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; parimenti, si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. 5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331 del 1998 e n. 141 del 1999.»;
l'attuazione della citata circolare ministeriale n. 27 e della bozza del decreto interministeriale 7 marzo 2003 comporterà la soppressione di molte sezioni degli istituti superiori e, in particolare, degli istituti d'arte (arte della ceramica, arredamento, oreficeria ed altri): infatti, le classi articolate (con due sezioni di 15 + 10 allievi) sono il presupposto minimo per consentire la costituzione di classi di 25 alunni, a salvaguardia del mantenimento delle specificità di sezioni e di classi con la presenza di portatori di handicap;
in pratica, se non vi è un minimo di 20 alunni iscritti alla prima classe di ogni sezione (arte della ceramica, tecnologia ceramica, decorazione pittorica, arredamento, arti grafiche, oreficeria, arte del tessuto, arte del mosaico ed altre), molte sezioni saranno soppresse, con gravi danni alla cultura e all'economia italiana e con la conseguente espulsione di molte professionalità dal settore artistico;
in particolare, in base alle nuova normativa, rischia la soppressione l'Istituto d'arte «G. Manuppella» di Isernia, unico nella provincia e nel Molise, istituito con regio decreto del 28 maggio 1908;
questo istituto, che vanta novantacinque anni di presenza ed attività, accoglie studenti provenienti dalle province limitrofe di Campobasso, Caserta, L'Aquila e, perfino, di Foggia e Frosinone;
una tale scuola, dinamica e profondamente radicata nel territorio, non può perdere la propria autonomia ed essere mortificata o ridotta a mera appendice di qualsiasi altra istituzione scolastica;
inoltre, l'Istituto d'arte di Isernia è l'unica scuola provinciale e regionale che annovera tra gli iscritti quindici alunni portatori di handicap e vanta la presenza di quattro sezioni ordinamentali: arte del tessuto, arte della ceramica, arte dei metalli e dell'oreficeria, disegnatori di architettura ed arredamento, con il funzionamento da due a tre diversi laboratori per sezione e la presenza di due indirizzi sperimentali relativi al «progetto Michelangelo»: arte, della moda e del costume, architettura ed arredo -:
se il Ministro interpellato non ritenga opportuno mantenere le disposizioni del citato decreto ministeriale n. 331 del 1998, per assicurare la sopravvivenza degli istituti d'arte e, in particolare, mantenere il numero minimo di dieci alunni per ogni indirizzo (sezione) nelle prime classi articolate;
quali iniziative intenda adottare per evitare la soppressione dell'Istituto d'arte «G. Manuppella» di Isernia.
(2-00858) «Di Giandomenico».
(21 luglio 2003)
B) Interpellanza ed interrogazione
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale, amplia considerevolmente le previsioni di spoil system della dirigenza medesima, già disciplinate con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la dirigenza scolastica, oggetto di una disciplina specifica nel decreto legislativo n. 165 del 2001, non viene citata nella legge n. 145 del 2002;
in sede di approvazione della legge n. 145 del 2002, nella seduta del 19 giugno 2002, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 9/1696-B/8, che escludeva categoricamente l'applicabilità della normativa in parola ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, vincolando il Governo medesimo nell'interpretazione e nell'attuazione della disciplina in questione;
con la circolare ministeriale n. 49 del 16 maggio 2003, il Ministro interpellato ha esteso taluni effetti della legge n. 145 del 2002 alla dirigenza scolastica, precostituendo le condizioni per l'applicazione dello spoil system ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, in palese violazione della legge, degli obblighi assunti dal Governo con l'ordine del giorno n. 9/1696-8 citato e del contratto di lavoro -:
se intenda, per il dovuto rispetto degli obblighi legislativi, parlamentari e contrattuali, revocare la circolare n. 49 del 16 maggio 2003.
(2-00954) «Sinisi, Rusconi, Sasso, Nicola Rossi».
(28 ottobre 2003)
CAPITELLI, SASSO, GRIGNAFFINI, MARTELLA, TOCCI, CHIAROMONTE, LOLLI e CARLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in occasione dell'approvazione alla Camera dei deputati della legge 15 luglio 2002, n. 145, venne approvato un ordine del giorno riguardante le modalità di applicazione della medesima alla dirigenza scolastica;
il suddetto ordine del giorno (considerando: a) che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è ormai principio costituzionalmente garantito dall'articolo 117, comma 3, della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001; b) che l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi dello stesso articolo 118, comma 1, nel settore dell'istruzione attiene, soprattutto, al livello delle singole scuole, intese come autonome funzionali che agiscono insieme alle autonomie territoriali, anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'offerta formativa; c) che l'autonomia della scuola è sancita a tutela dell'insieme di competenze tecniche da esercitare nel rispetto della libertà d'insegnamento, sancita dall'articolo 33, comma 1, della Costituzione; d) che l'autonomia della scuola sotto il profilo del coordinamento tecnico e della relativa gestione amministrativa è affidata al dirigente scolastico, che ne è il legale rappresentante; e) che la dirigenza scolastica per le sue peculiari funzioni è stata oggetto di specifica disciplina nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 25) rispetto alla disciplina della dirigenza statale e che tale specificità è stata confermata anche in sede contrattuale, con l'istituzione di una specifica area dirigenziale nell'ambito del comparto scuola, in cui rimane inserita; f) che il contratto dell'area V, definitivamente sottoscritto nel marzo 2002, ha previsto che l'incarico di dirigente della singola istituzione scolastica sia conferito attraverso contratti individuali) impegnava il Governo, che accoglieva l'impegno nelle persone del Ministro Frattini e del Sottosegretario Saporito, in sede di applicazione della disciplina riguardante le modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad interpretare tali disposizioni nel senso della loro non applicabilità ai dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della legge;
il dipartimento per i servizi nel territorio - direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - uff. V - ha diramato la circolare ministeriale 16 maggio 2003, n. 49, recante ad oggetto: conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2003/2004;
la suddetta circolare, contravvenendo totalmente al citato ordine del giorno e all'impegno assunto dal Governo, prevede una piena attuazione alla dirigenza scolastica del disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilendo che: «... con la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, sono state apportate significative innovazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di incarichi dirigenziali»; inoltre, ai sensi della medesima circolare: «... nel rinnovato sistema normativo l'atto di conferimento dell'incarico, ferma restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dal contratto collettivo, assume connotazione provvedimentale, ponendosi, pertanto, come determinazione conclusiva di un apposito procedimento amministrativo, che comporta, perciò, la piena applicazione delle regole partecipative di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241, articoli 7 e seguenti;
per il conferimento degli incarichi, dopo il novellato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, vanno pertanto considerati, oltre alla natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente conseguiti dall'interessato in relazione agli obiettivi fissati;
con il provvedimento d'incarico vanno definiti l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti d'indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto;
la durata dell'incarico non può eccedere il termine di cinque anni;
le suddette disposizioni risultano in contrasto con le norme contrattuali vigenti, oltre che con le indicazioni del citato ordine del giorno, talché ne possono conseguire incarichi unitaleralmente stabiliti dall'amministrazione senza l'apporto del dirigente scolastico, come portatore di esigenze specifiche contenute nel piano dell'offerta formativa, come anche incarichi della durata di un anno con pregiudizio della funzionalità delle istituzioni scolastiche -:
se non voglia disporre l'adeguamento immediato della citata circolare ministeriale n. 49 del 2003 alla normativa vigente, anche sulla base dei contenuti dell'ordine del giorno parlamentare, al fine di evitare effetti anche a partire dall'anno scolastico 2003-2004, lasciando alla libera dialettica contrattuale la definizione della materia, nell'imminenza dell'avvio del confronto sul contratto dell'area V della dirigenza scolastica quadriennio 2002-2005. (3-03151)
(8 marzo 2004)
(ex 5-02063 del 5 giugno 2003)
C) Interrogazione
MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
nel biennio 1999-2001 molti insegnanti sono stati impegnati in qualità di docenti nell'ambito dei numerosi corsi abilitanti banditi dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001;
detti docenti non hanno ancora ricevuto nessuna retribuzione, peraltro prevista dalle citate ordinanze;
tutti i corsi in oggetto sono tenuti in orario extrascolastico e alcuni anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
ad oggi, detti insegnanti ancora non hanno ricevuto le spettanze loro dovute -:
quali iniziative il Ministro interpellato intenda adottare con la massima urgenza, affinché vengano accelerate le procedure per l'erogazione delle spettanze in favore dei docenti impegnati nei corsi abilitanti. (3-02032)
(5 marzo 2003)
D) Interrogazione
CAPITELLI, SASSO, GRIGNAFFINI e MOTTA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
tra i criteri per la definizione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2003-2004, previsti nel decreto ministeriale del 2003 e anticipati dalla circolare ministeriale n. 27 del 7 marzo 2003, trova posto quello che modifica le precedenti disposizioni, prevedendo, per la costituzione delle classi iniziali negli istituti tecnici, artistici e dell'istituto d'arte, il divieto di «procedere all'articolazione delle classi in gruppi relativi ai singoli indirizzi»;
tali indicazioni sono destinate ad avere un effetto gravissimo nel funzionamento delle suddette scuole del territorio nazionale e, in particolare, degli istituti d'arte, per i quali si prevede la chiusura di molte specializzazioni (ad esempio, la sezione di «arte del mosaico» dell'Isa di Ravenna, «arte del vetro» dell'Isa di Venezia e di Pisa, «arti della grafica» dell'Isa di Urbino, «restauro del libro» e «cinema di animazione» dell'Isa di Chiavari, «arte del tessuto» e «decorazione pittorica» dell'Isa di Sulmona ed altre);
tali scelte costituiscono, ad avviso degli interroganti, uno sfascio che anticipa quello annunciato dalla legge delega -:
se intenda rimediare modificando le suddette indicazioni presenti del citato decreto interministeriale. (3-02606)
(31 luglio 2003)
E) Interrogazione
RUTA, RUSCONI, VOLPINI, SINISI, TUCCILLO, MERLO, VERNETTI, REDUZZI, RUGGIERI, SANTINO ADAMO LODDO, MEDURI, CARBONELLA, LOLLI, BOTTINO, COLASIO, STRADIOTTO, MORGANDO e FISTAROL. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in seguito al rinnovo del contratto del personale della scuola, avvenuto nel giugno 2003, sono state adeguate le retribuzioni della categoria interessata, con decorrenza 1o agosto 2003, e corrisposti, in forma contrattata forfettaria, gli arretrati previsti;
a decorrere dal 1o settembre 2003, alcune migliaia di lavoratori della scuola sono stati collocati a riposo e per essi non sono stati aggiornati i relativi decreti emessi dai rispettivi provveditorati agli studi, con i prospetti delle retribuzioni conseguenti agli aumenti contrattuali;
l'Inpdap, preposto al calcolo ed alla corresponsione delle pensioni e delle liquidazioni (trattamento di fine rapporto), nell'adempimento delle proprie competenze, ha provveduto sulla base dei decreti emessi a suo tempo dai rispettivi provveditorati, quindi senza gli adeguamenti previsti dal nuovo contratto;
oggi, a distanza di ben sei mesi, tutti i provveditorati agli studi non hanno ancora emesso i nuovi decreti aggiornati;
tale situazione mal si concilia con i principi posti a tutela dei lavoratori dalla Costituzione e dalla legislazione vigente in materia di lavoro ed arreca gravi disagi a migliaia di lavoratori, che si vedono privati di un diritto fondamentale con la decurtazione delle pensioni, peraltro già penalizzate, come è noto, dal nuovo sistema di calcolo dell'Irpef introdotto dal Governo;
se non si provvederà immediatamente ai nuovi decreti, l'Inpdap, che dovrà provvedere alla corresponsione delle liquidazioni entro il mese di aprile 2004, lo farà ancora sulla base degli stipendi anteriori all'entrata in vigore del nuovo contratto, dunque con importi significativamente inferiori ai dovuti -:
se tale situazione sia da attribuire a disfunzioni conseguenti al subentro, deciso dal Governo, di una nuova ditta per la gestione del software che programma a livello centrale stipendi e pensioni del personale dello Stato e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intendano con urgenza intraprendere per risolvere immediatamente la situazione;
quando potranno essere messi in pagamento i conguagli, gli arretrati e le nuove pensioni del personale in congedo dalla scuola al quale si applicano le disposizioni previste dal nuovo contratto;
se si intenda provvedere, con assoluta urgenza, a far sì che le liquidazioni di fine aprile 2004 vengano pagate sulla base degli aumenti contrattuali intervenuti sull'ultimo stipendio di agosto 2003;
se si intenda dare disposizioni appropriate ai provveditorati e all'Inpdap, perché si attivino in tale frangente, con le conoscenze e le risorse a loro disposizione, per risolvere, almeno provvisoriamente e con urgenza, tale situazione. (3-03064)
(12 febbraio 2004)
F) Interrogazione
TIDEI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
dal 1o gennaio 2003 andranno in vigore, anche negli aeroporti italiani, gli aumenti delle tariffe per la sicurezza delle persone e dei bagagli;
i rincari serviranno a coprire le spese necessarie per garantire i nuovi standard di sicurezza, che prevedono anche il controllo ai raggi X di tutti i bagagli, compresi quelli da stiva;
secondo uno studio commissionato dalle compagnie aeree, le tasse sulla sicurezza garantiscono già ora ampi margini di guadagno alle società aeroportuali; infatti, a Fiumicino, ad esempio, il 59 per cento degli incassi è di margine lordo, a Milano la cifra è ancora più elevata, addirittura il 66 per cento, a Torino il 52 per cento e a Cagliari il 16 per cento;
negli aeroporti italiani, a differenza degli altri aeroporti d'Europa, dove sugli incassi delle società di gestione vigila un'autorità neutrale imposta dall'ente per l'aviazione civile, questa figura non c'è;
i rincari, quindi, saranno applicati in un clima di diffidenza dei viaggiatori, perché i gestori, nonostante i notevoli guadagni già percepiti dalle tasse sulla sicurezza, si apprestano a nuovi e incontrollati aumenti -:
come intenda il Governo vigilare sull'applicazione degli aumenti della tassa sulla sicurezza, tutelando i passeggeri dai rincari non dovuti o eccessivi;
se, alla stregua di quanto avviene negli altri aeroporti europei, il Governo non ritenga di dover istituire un'autorità neutrale in grado di controllare i guadagni delle società di gestione degli aeroporti e di tutelare gli interessi dei viaggiatori. (3-01778)
(14 gennaio 2003)
G) Interrogazioni
MARAN. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
i collegamenti tra l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari) e Roma sono da sempre ritenuti insufficienti;
nonostante un incremento di passeggeri del 7 per cento registrato nei mesi di gennaio e febbraio del 2003 rispetto al 2002, l'Alitalia ha, dal 1o aprile 2003, annullato, tramite il vettore Minerva Airlines, il volo da Ronchi per Roma delle ore 12.50 e quello da Roma per Ronchi delle ore 15.05;
a tale annullamento, del tutto ingiustificato e mai annunciato dalla compagnia di bandiera, si aggiungono, secondo quanto riportato dalla stampa regionale, la cancellazione di una serie di voli, nei mesi di aprile e maggio 2003, che collegano l'aeroporto di Ronchi con la capitale;
queste cancellazioni riducono l'importanza dello scalo del Friuli-Venezia Giulia in un importante momento storico, come l'allargamento verso est dell'Unione europea -:
come mai, proprio in presenza di eventi internazionali di portata storica, che attribuiscono alla regione Friuli-Venezia Giulia un ruolo maggiore nel nuovo contesto europeo, una struttura strategica come l'aeroporto di Ronchi dei Legionari subisca tale ridimensionamento;
se ciò risulti compatibile con una strategia aziendale legata alle prospettive di tale ruolo internazionale o se, invece, risponda a scelte diverse, in cui prevalgono mere logiche di mercato;
se gli annullamenti siano temporanei o definitivi e, in tale seconda ipotesi, quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare affinché possano essere ripristinati tali collegamenti, così da consentire all'aeroporto di Ronchi dei Legionari di svolgere il ruolo che gli compete. (3-02214)
(28 aprile 2003)
DAMIANI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
i collegamenti tra l'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari) e Roma sono da sempre ritenuti insufficienti;
dal 1o aprile 2003, Alitalia ha ulteriormente penalizzato tali collegamenti, annullando, tramite il vettore Minerva Airlines, il volo da Ronchi per Roma delle ore 12.30 e quello da Roma per Ronchi delle ore 15.05;
tale annullamento, mai annunciato dalla compagnia di bandiera, risulta del tutto ingiustificato e fortemente penalizzante per l'utenza regionale -:
se questo annullamento sia temporaneo o definitivo e, se così fosse, quali iniziative di propria competenza il Ministro interrogato intenda assumere affinché siano ripristinati tali collegamenti che sono necessari al fine di non isolare ulteriormente la regione Friuli-Venezia Giulia. (3-03152)
(8 marzo 2004)
(ex 4-05957 del 7 aprile 2003)