La Camera,
premesso che:
il 30 giugno 2003 si è conclusa l'erogazione dei benefici relativi alla sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ponendo gli enti locali di fronte ad un vero stato di emergenza, con migliaia di famiglie prive di quello che risultava essere fino a suddetta data l'unica fonte reddituale;
nei 39 comuni nei quali vi è stata la sperimentazione, in base ai dati ufficiali, le domande presentate sono state 55.522, di cui 34.730 accolte;
il reddito minimo di inserimento nella sua sperimentazione ha consentito a migliaia di famiglie, in particolare nel Mezzogiorno, di uscire dalla soglia di povertà;
l'assegno medio mensile si aggirava sui 367 euro (circa 710 mila delle vecchie lire) ed era accompagnato da un programma redatto a livello locale di reinserimento sociale;
la legge n. 388 del 2000 ha esteso il reddito minimo di inserimento a tutti i comuni ricadenti nell'obiettivo 1 interessati da strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, accordi di programma, contratti d'area);
i finanziamenti per i 39 comuni sperimentatori del decreto legislativo che ha introdotto il reddito minimo di inserimento sono stati bloccati in assenza dell'atto che autorizzasse gli enti locali ad attivare il contributo, in quanto nel proporre il prolungamento dell'intervento il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha incredibilmente dimenticato di affrontare il problema del patto di stabilità interno, creando disagio a disagio;
ad avviso dei firmatari, il Governo non ha previsto alcuna forma di finanziamento in favore delle politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e non ha provveduto neppure a determinare un regime transitorio a sostegno di quelle amministrazioni locali che hanno terminato la sperimentazione il 30 giugno 2003, in attesa di quello che dovrebbe essere il cosiddetto reddito di ultima istanza introdotto con la legge finanziaria per il 2004;
i dati Istat resi noti nel mese di dicembre 2003 hanno evidenziato una crescita del disagio e del rischio povertà nel nostro Paese. Ad essere particolarmente a rischio sono le famiglie monoreddito con figli, gli anziani e i minori. Nel biennio 2001-2002 sono risultate 990 mila le famiglie povere in cui vivono dei minori, pari al 14,8 per cento delle famiglie con minori;
il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un incontro svoltosi l'8 gennaio 2003 con i rappresentanti dei 39 comuni coinvolti nella sperimentazione, ha proposto un contributo straordinario per il primo semestre dell'anno 2003, operando una stima del fabbisogno sulla base del finanziamento del reddito minimo di inserimento per l'anno 2002. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato a finanziare direttamente il 50 per cento del provvedimento, coinvolgendo le regioni nel finanziamento del restante 50 per cento;
da prima nel «Patto per l'Italia» e successivamente nel «Libro bianco sulle politiche sociali» è stata prevista l'istituzione di uno strumento di sostegno al reddito di ultima istanza, «caratterizzato da elementi solidaristici e finanziato dalla fiscalità generale», nell'obiettivo di «garantire un reddito essenziale ai cittadini non assistiti da altre misure di integrazione del reddito»;
all'articolo 3, comma 101, della legge n. 350 del 2003 è stato previsto che «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro»;
affinché questa disposizione trovi piena applicazione saranno necessari uno o più provvedimenti attuativi da concordare con le regioni, con tempi e modalità tutte da definire, ponendo ulteriori difficoltà a migliaia di cittadini che si trovano in difficoltà economiche;
il reddito di ultima istanza si caratterizza come una misura meramente assistenziale, che non sostiene l'impegno degli enti locali nella ricerca di strumenti finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo della persona e dei nuclei familiari;
in merito alla vicenda della soppressione del reddito minimo di inserimento si è constatato un atteggiamento colpevole da parte del Governo, che ha scaricato sugli enti locali il disagio di migliaia di famiglie, che si sono ritrovate, prive dello strumento introdotto dai Governi di centrosinistra, in condizioni di estrema difficoltà, a cui si sono aggiunti ulteriori 20 mila beneficiari a partire da ottobre 2003;
ad affrontare retroattivamente il problema dei nuclei familiari beneficiari del reddito minimo di inserimento, che alla soppressione del citato strumento sono rimasti privi di qualsiasi sostegno alla propria condizione di disagio economico e sociale, adottando iniziative, anche normative, affinché sia garantita la sperimentazione della misura fino alla determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del reddito di ultima istanza introdotto con la legge finanziaria per l'anno 2004.
(1-00240)
«Bindi, Duilio, Castagnetti, Loiero, Monaco, Meduri, Burtone, Mosella, Micheli, Molinari, Iannuzzi, Ladu, Realacci, Mattarella, Lettieri, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Soro».
(9 luglio 2003)
La Camera,
premesso che:
il Governo sta attuando fin dal suo insediamento una serie di misure dirette a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, quali:
a) l'aumento ad 1 milione di vecchie lire al mese delle pensioni minime;
b) la riduzione del prelievo Irpef per le fasce di reddito medio basse;
c) misure per il sostegno della natalità;
d) il rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali nella misura massima consentita dalle attuali condizioni del bilancio dello Stato;
e) l'inserimento nella legge finanziaria per il 2004 di specifiche norme e stanziamenti per il concorso dello Stato al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro;
f) interventi efficaci che hanno determinato una diminuzione sensibile del tasso di disoccupazione, anche nelle regioni meridionali ed insulari, dove è più vasto il fenomeno della disoccupazione giovanile e di quella di lunga durata;
a proseguire nella propria azione incisiva di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, rafforzando, nella misura massima consentita dalle esigenze di mantenimento dell'equilibrio della finanza pubblica, gli interventi diretti a tale fondamentale finalità.
(1-00306) «Antonio Leone».
(19 gennaio 2004)
La Camera,
premesso che:
al 30 giugno 2003 si è conclusa la sperimentazione del reddito minimo di inserimento, istituita con il decreto legislativo n. 237 del 1998, che ha costituito un importante strumento di contrasto alla povertà, una misura di «assistenza attiva», introdotta per aiutare le persone che per qualsiasi motivo si trovino a vivere con un reddito che si collochi al di sotto della soglia di povertà, adottata da quasi tutti i Paesi membri dell'Unione europea;
tale misura consentiva di erogare agli interessati un assegno mensile di circa 367 euro, erogazione inserita in un più ampio programma di reinserimento sociale e lavorativo predisposto e concordato con l'utente dagli operatori sociali del territorio;
la sperimentazione ha interessato 306 comuni (39 nella prima fase e 267 a partire dal 2001) distribuiti su tutto il territorio nazionale, oltre 42 mila famiglie e circa 165 mila persone, in particolare dislocate nelle più disagiate aree del Meridione;
i fenomeni legati alla povertà sono in preoccupante aumento. Secondo i più recenti dati Istat, infatti, la percentuale delle famiglie che hanno una spesa mensile per consumi al di sotto della soglia di povertà è pari all'11 per cento, per un ammontare complessivo di circa 2 milioni 456 mila famiglie ed un totale di 7 milioni 140 mila individui, che corrispondono al 12,4 per cento della popolazione;
il fenomeno si è ulteriormente aggravato negli ultimi mesi, in conseguenza del costante aumento dei prezzi al consumo dei generi di prima necessità;
il fenomeno della povertà si addensa nelle aree del Mezzogiorno, riguarda, in particolare, persone sole anziane, coppie con più figli e nuclei familiari con un solo genitore e tocca particolarmente i minori;
pur in presenza di risultati largamente positivi della sperimentazione e di una forte richiesta da parte dei comuni interessati, il Governo non ha ritenuto di dover proseguire la sperimentazione;
invece di estendere, come da più parti auspicato, il reddito minimo di inserimento a tutto il territorio nazionale, il Governo, prima nel cosiddetto «Patto per l'Italia» e successivamente tanto nel «Libro bianco sulle politiche sociali» che nel «Piano d'azione nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale 2003-2005», ha previsto l'istituzione in alternativa di un reddito di «ultima istanza»;
tale strumento, che pare riproporre vecchie ricette assistenzialistiche, si è oltretutto tradotto nel comma 101 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) in un generico impegno a «concorrere al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro»;
tale norma si inserisce in un quadro di riduzione delle risorse del Fondo per le politiche sociali e dei trasferimenti ai comuni, che renderà quantomeno improbabile la possibilità per le regioni ed i comuni di attivare nuovi interventi e prestazioni sociali, e accentua le discriminazioni tra le aree più ricche e quelle più povere del Paese;
tutto ciò rischia di indebolire l'intera rete dei servizi sociali e di sostegno alla realtà di disagio, di povertà e di esclusione sociale e rende, soprattutto, drammatica la situazione delle migliaia di famiglie interessate alla sperimentazione, che sono state private di un fondamentale sostegno economico e sociale ed hanno visto così svanire una preziosa opportunità di emergere da una situazione di povertà e di disagio;
a reperire le risorse necessarie a garantire il ripristino del reddito minimo di inserimento nell'ambito dei 306 comuni interessati fino al 2003 alla sperimentazione e a favorire l'adozione di nuove misure legislative, che consentano, alla luce dei risultati della sperimentazione, di estendere su tutto il territorio nazionale gli strumenti e le risorse per contrastare le situazioni di povertà.
(1-00307)
«Turco, Battaglia, Violante, Agostini, Bogi, Innocenti, Montecchi, Calzolaio, Magnolfi, Nicola Rossi, Ruzzante, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Zanotti, Cennamo».
(19 gennaio 2004)