A) Interpellanza
B) Interrogazione
C) Interrogazione
D) Interrogazioni
E) Interrogazione
in data 7 agosto 1998 veniva sottoscritto, dall'Aran e dai rappresentanti delle confederazioni sindacali Cisl, Cgil, Uil, Confsal, Cisal, Rdb-Cub e Ugl, l'accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
in data 7 luglio 2003 l'Aran e le organizzazioni e confederazioni sindacali Cgil scuola, Cisl scuola, Uil scuola, Snals-Confsal, Federazione nazionale Gilda-Unams, Cgil, Cisl, Uil e Confsal hanno sottoscritto un protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) del comparto scuola e la tempistica delle procedure elettorali;
dall'inizio del mese di ottobre 2003 sono state avviate le procedure elettorali nelle diverse istituzioni scolastiche italiane e il 20 ottobre 2003 era previsto l'annuncio delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie;
in numerose istituzioni scolastiche i dirigenti stanno rifiutando di concedere assemblee sindacali per la presentazione delle liste alle organizzazioni o confederazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola;
tale atteggiamento, di fatto, costituisce una limitazione della democrazia sindacale e limita il diritto del personale docente ed Ata di poter conoscere le posizioni e proposte delle diverse organizzazioni sindacali per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie e di poter scegliere a quale assemblea prendere parte nell'esercizio della libertà sindacale -:
quali provvedimenti urgenti intenda assumere per rimuovere tale discriminazione e permettere anche alle organizzazioni e confederazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola di partecipare alla campagna per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, a parità di condizione con le altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale della scuola;
se non ritenga di dover impartire indicazioni urgenti agli uffici scolastici regionali ed ai dirigenti scolastici, al fine di permettere lo svolgimento di assemblee sindacali per la presentazione delle liste per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie anche alle organizzazioni o confederazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
(2-00920) «Titti De Simone».
(8 ottobre 2003)
il Governo ha assunto, di fronte al Parlamento, al mondo sindacale e alla pubblica opinione, l'impegno a sostenere la condizione degli operatori scolastici in una così delicata fase di mantenimento e miglioramento della scuola italiana, in relazione agli standard di qualità reclamati dalla comunità nazionale e internazionale;
si va evidenziando la situazione di disagio nella quale versa la scuola, interessata da tagli degli organici e delle risorse per il prossimo triennio, mortificata nella partecipazione reale ai processi di rinnovamento e depotenziata rispetto alla stessa attuazione dell'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, di ricerca e di sviluppo;
numerose fonti di origine sindacale ritengono che sia imminente un intervento per abolire gli esoneri ed i «semiesoneri» dei docenti collaboratori del dirigente scolastico con funzioni vicarie, attualmente previsti dall'articolo 459 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
un siffatto intervento misconoscerebbe la funzione dei docenti vicari, che è quella di incrementare la qualità dei servizi di conduzione ed organizzazione della scuola a vantaggio di tutta la comunità, ed impoverirebbe l'autonomia scolastica e le sue potenzialità di sviluppo, isolando, di fatto, la figura del dirigente scolastico e rendendone maggiormente gravose le condizioni di lavoro, traducendosi, inoltre, in un'ulteriore frattura tra funzione docente e funzione dirigente nella scuola;
i docenti vicari sono gravati da sovraccarico di lavoro, specialmente negli istituti polivalenti, a tipologia complessa, con dislocazione su più plessi o succursali, anche in conseguenza delle nuove norme sul dimensionamento delle scuole, che implicano l'aumento del numero di classi e degli studenti per classe;
numerose forze sociali e associazioni professionali della scuola hanno da tempo avanzato forti richieste per una maggiore valorizzazione e tutela dei docenti vicari, per i quali si richiederebbe una più ampia diffusione dell'esonero intero, di regola accordato solo in presenza di almeno cinquanta classi;
vi sono tutte le condizioni per ritenere che sia in corso il tentativo, da parte di autorevoli ambienti ministeriali, di stravolgere direzione, conduzione e organizzazione della scuola pubblica italiana -:
se vi sia impegno e consapevolezza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto ai problemi che affliggono il mondo scolastico;
se il Governo intenda trovare immediata ed adeguata soluzione per restituire serenità alle istituzioni scolastiche e portare a compimento la fase di attuazione dell'autonomia, messa a serio rischio negli ultimi due anni, ponendo rimedio agli incidenti tecnici di percorso, approntando i provvedimenti di competenza, le direttive specifiche o qualsivoglia strumento normativo si renda necessario, per stroncare residue quanto tenaci resistenze centralistiche e burocratiche e per garantire alle scuole le necessarie condizioni organizzative per la propria quotidiana attività;
se il Ministro interrogato intenda garantire la valorizzazione delle funzioni dei docenti vicari, mantenendo ed estendendo lo strumento degli esoneri e dei «semiesoneri», nonché favorendo, nelle sedi opportune, ulteriori controprestazioni, a livello professionale ed economico, per il ruolo svolto all'interno dello staff docente di direzione e di gestione.
(3-01942)
(13 febbraio 2003)
il comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica prevede: «Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie, approssimandovi la suddetta scadenza del terzo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge» -:
entro quale termine saranno presentati al Parlamento sia la prevista relazione sullo stato di attuazione, sia il decreto ministeriale concernente il superamento delle preesistenti disposizioni presenti nel testo unico citato.
(3-02581)
(28 luglio 2003)
l'articolo 5-sexies (Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi) della legge 21 febbraio 2003, n. 27, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, proroga agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 (per gli investimenti immobiliari fino al 31 luglio 2004) le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta «Tremonti-bis») a favore delle sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale;
mentre tali comuni situati nelle regioni meridionali (colpiti dal terremoto in Molise e dall'eruzione dell'Etna) risultano essere poche decine, i comuni del Nord appartenenti a sei regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), colpiti dalle alluvioni del novembre 2002 e beneficiari di tale disposizione, risultano essere 1.643, cioè il 40 per cento dei comuni di queste regioni;
dei predetti benefici usufruiranno non solo le aziende effettivamente danneggiate dagli eventi calamitosi (peraltro già rimborsate dei danni subiti tramite uno stanziamento di 700 milioni di euro), ma tutte le aziende dei territori comunali interessati;
la norma citata penalizzerà gli investimenti nel Mezzogiorno favorendo quelli nel Nord: basti pensare, infatti, che su 1.546 comuni della Lombardia, ben 731 usufruiranno di tale beneficio;
la penalizzazione degli investimenti nelle aree meridionali è tanto più significativa in quanto, mentre nel Mezzogiorno le agevolazioni previste da altre disposizioni sono assegnate con complesse graduatorie, al Nord esse saranno erogate con un meccanismo automatico gestito direttamente dalle aziende stesse;
l'intervento in oggetto potrebbe violare le regole europee della concorrenza; inoltre, non essendo il provvedimento stato notificato ai competenti servizi della Commissione europea, si potrebbe profilare un'infrazione alle norme del Trattato di Nizza, in particolare degli articoli 87 e 88;
il Presidente della regione Campania, onorevole Antonio Bassolino, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto, anche al fine di garantire il rispetto delle norme europee, di estendere i benefici a tutte le aree del Paese -:
se il Ministro interrogato condivida tali preoccupazioni per gli investimenti nelle aree meridionali, nonché quelle relative al rispetto delle norme europee concernenti la concorrenza, e, in caso affermativo, quali iniziative normative intenda assumere per estendere i benefici della proroga della «Tremonti-bis» a tutto il territorio nazionale.
(3-02041)
(6 marzo 2003)
l'articolo 5-sexies del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dispone - a valere sulle maggiori entrate recate dalle disposizioni contenute nella medesima legge - la proroga delle misure agevolative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta «legge Tremonti-bis»), fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001;
la proroga opera limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale;
per gli investimenti immobiliari la proroga delle agevolazioni riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, comunque entro il 31 luglio 2004;
la cosiddetta «Tremonti-bis» è stata ed è una delle misure di incentivazioni fiscali che caratterizza la politica del Governo, a partire dalla manovra dei «cosiddetti 100 giorni»;
ancora oggi, purtroppo, a causa dell'inadempienza del Governo, non è possibile valutarne l'impatto sull'economia, i costi in termini di minori entrate fiscali di tale misura e quali siano le categorie professionali e produttive ripartiti per aree geografiche ad averne maggiormente tratto beneficio;
la proroga della «Tremonti-bis» e la sua cumulabilità con lo strumento del credito di imposta è uno degli impegni sottoscritti dal Governo con il Patto per l'Italia per sostenere i programmi di investimento delle piccole aziende;
il Governo disattende i propri impegni perché circoscrive il provvedimento ai territori colpiti dai recenti eventi calamitosi, che sono risultati essere in larga misura ubicati nelle zone del Centro-Nord;
il Patto per l'Italia, al contrario, inseriva la proroga della «Tremonti-bis» e la sua cumulabilità con il credito di imposta specificamente nel capitolo sul Mezzogiorno, in cui è indispensabile stimolare gli investimenti e l'occupazione dell'artigianato e delle piccole imprese;
la norma contenuta nel decreto-legge, al contrario, penalizzerà gli investimenti nel Mezzogiorno favorendo quelli nel Nord: infatti i comuni meridionali che soddisfano i requisiti per ottenere le risorse sono poche decine, mentre i comuni del Nord beneficiari delle disposizioni saranno circa 1.643;
tale penalizzazione per gli investimenti nelle aree meridionali è comunque in linea con la politica di questo Governo, che ha burocratizzato le agevolazioni previste da altre disposizioni, in primo luogo il credito d'imposta per le assunzioni e per gli investimenti, assoggettandole a complessi iter procedurali e a tetti di spesa;
al contrario, al Nord le risorse disposte dal decreto legge n. 282 del 2002 saranno erogate con un meccanismo automatico gestito direttamente dalle aziende stesse;
il medesimo decreto-legge prevede al comma 3 dell'articolo 5-bis che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni contenute relative a concordati e condoni siano destinate prioritariamente ad interventi di ricostruzione per le calamità naturali verificatesi nel 2002;
la disposizione, in mancanza di indicazioni circa le modalità applicative e di indirizzo, potrebbe non trovare applicazione legislativa, anche in considerazione del fatto che le risorse a cui dovrebbe attingere sono le medesime messe a copertura della proroga della «Tremonti-bis»;
si profila, quindi, un duplice utilizzo delle maggiori entrate in questione: uno selettivo, riguardante, in particolare, il Nord che utilizza lo strumento della «Tremonti-bis», e un altro esteso a tutto il territorio nazionale, dunque più equo, che tuttavia potrebbe rimanere lettera morta -:
quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare che, a seguito della citata disposizione e di altri provvedimenti di analoga impostazione, venga meno l'interesse delle imprese ad investire nel Sud, con la conseguenza che, mantenendo frenata l'economia meridionale, si rallenta la crescita dell'intero Paese;
quali iniziative normative il Minitro interrogato intenda assumere per estendere i benefici della proroga della «Tremonti-bis» a tutto il territorio nazionale;
con quali modalità applicative e con quali criteri distributivi i comuni danneggiati da calamità naturali verificatesi nel corso del 2002 potranno accedere alle risorse, così come stabilito dal comma 3 dell'articolo 5-bis del suddetto decreto.
(3-02097)
(20 marzo 2003)
la Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2003, n. 126, ha reso noto l'elenco dei comuni ai quali è stata prorogata la cosiddetta «Tremonti-bis»;
dei 1610 comuni agevolati, solamente una piccola manciata appartiene al Mezzogiorno del nostro Paese;
la stampa nazionale ha dedicato ampio spazio alle vicende relative alla cosiddetta «Tremonti-bis», la legge n. 383 del 2001, finalizzata ad agevolare gli investimenti effettuati tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2002, ed alla sua proroga fino al 31 luglio 2004, avvenuta tramite decreto convertito in legge nel febbraio 2003 per oltre 1600 comuni danneggiati dalle calamità del 2002, tra le quali il terremoto del Molise e l'eruzione dell'Etna (legge n. 27 del 21 febbraio 2003);
motivo di tanto interesse e di vivace polemica è l'aver scoperto, ancora prima della pubblicazione, che dietro un burocratico elenco di decreti ministeriali, si celava un'agevolazione riservata a sei regioni del Nord: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
il ministero dell'economia e delle finanze sottolineava che le agevolazioni non andavano alle intere regioni, ma soltanto a piccoli comuni danneggiati dalle piogge insistenti del 2002;
l'elenco dei comuni non è stato reso noto fino al 3 giugno 2003, tanto che il Commissario europeo Monti aveva chiesto al Governo italiano di integrare la scarsa documentazione fornita, in risposta alla denuncia presentata dal Presidente della regione Campania, onorevole Antonio Bassolino;
i piccoli comuni che, secondo il Governo, nel 2002 hanno subito danni paragonabili al terremoto in Molise sono Milano, Torino, Genova e Venezia, tra i capoluoghi di regione, e poi Alessandria, Bergamo, Como, Cremona, Gorizia, La Spezia, Lecco, Mantova, Pordenone, Ravenna, Rimini, Savona, Sondrio, Varese e Verbania, tra i capoluoghi di provincia;
la Lombardia vede agevolati 852 comuni, il Piemonte 347, la Liguria 162, il Friuli 102, l'Emilia-Romagna 76, il Veneto 71;
nel resto d'Italia sono agevolati soltanto alcuni comuni nelle province di Campobasso, Catania, Foggia, Lucca, Pistoia, Ragusa e Vibo Valentia;
le agevolazioni non vanno ad imprese danneggiate, ma ad aziende, artigiani e professionisti che decidono di fare nuovi investimenti in quelle aree e non in altre;
oltre al Presidente della regione Campania, hanno fatto sentire la loro protesta anche quasi tutti i presidenti regionali della Confapi del Centro-Sud, guidati da Dario Scalella, e il presidente di Confindustria, Antonio D'Amato, che ha sottolineato l'iniquità del provvedimento ed ha fatto notare che i suoi stabilimenti si trovano tutti, sia al Nord che al Sud, in comuni non agevolati;
l'agevolazione consiste nella possibilità di scaricare dalle imposte il 50 per cento degli investimenti realizzati per la quota in aumento rispetto alla media dei precedenti cinque anni;
dal momento che i comuni agevolati sono quasi tutti del Nord, si configura un trattamento fiscale differenziato nel territorio nazionale che è vietato dalle norme comunitarie, perché porta una distorsione della concorrenza, in questo caso a favore delle zone più ricche del Paese;
all'inganno derivante dalle violazioni delle disposizioni europee si è aggiunta la beffa per i cittadini meridionali di vedersi definire razzisti da un esponente del Governo italiano, il Ministro Castelli -:
se i Ministri interrogati vogliano garantire che il Governo correggerà quella che, ad avviso dell'interrogante, appare una palese violazione normativa, prima che l'Italia abbia un'ulteriore bocciatura dalla Commissione europea Monti.
(3-02819)
(3 novembre 2003)
(ex 5-02073 del 10 giugno 2003)