A) Interpellanza ed interrogazione
B) Interrogazione
C) Interrogazione
D) Interrogazione
E) Interrogazione
l'archiviazione ottica dei documenti contabili è uno strumento di semplificazione e di trasparenza in materia fiscale, che potrebbe imprimere una forte innovazione all'intero comparto dell'amministrazione finanziaria e facilitare il lavoro di migliaia di professionisti;
nel 1994 è stato varato il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, che prevedeva il ricorso ai supporti informatici per l'archiviazione delle scritture contabili;
l'Aipa (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione), che è in fase di soppressione, ha emanato (nel 1994, nel 1998 e nel 2001) tre delibere per dettare le regole attuative, aggiornandole all'evoluzione tecnologica e armonizzandole alla normativa generale;
purtroppo, manca ancora il decreto attuativo del ministero dell'economia e delle finanze, che sancisca definitivamente la validità del documento digitale (e non solo elettronico) e dichiari l'archiviazione ottica pienamente sostitutiva, e non complementare, dell'archiviazione cartacea, anche alla luce delle norme sulla validità della firma digitale contenute nel decreto legislativo n. 10 del 2002, che ha dato attuazione alla direttiva 1999/93/CE;
nel luglio 2002 era stata annunciata dal Governo l'emanazione del decreto ministeriale, che, ad oggi, tuttavia, non risulta ancora approvato;
si assiste sulla stampa (Il Sole 24 Ore del 30 ottobre 2002 e del 4 dicembre 2002) ad una polemica fra il ministero per l'innovazione e le tecnologie e il ministero dell'economia e delle finanze, che si rinfacciano reciprocamente ritardi e inadempienze -:
quali precise responsabilità abbiano contribuito a determinare questa situazione di incertezza e di confusione per tutti gli operatori, che comporta inutili oneri burocratici per gli stessi contribuenti;
quali misure urgenti il Governo intenda assumere per sbloccare una situazione ai limiti dell'assurdo, che da un lato impedisce ai professionisti, e di conseguenza ai cittadini e alle imprese, di usufruire di uno strumento di enorme utilità, che la tecnologia ha reso ormai pienamente sicuro ed efficace, dall'altro impedisce allo Stato di operare i controlli con maggiore rapidità e sicurezza.
(2-00577) «Magnolfi, Rugghia, Rotundo, Tocci, Ruzzante».
(5 dicembre 2002)
il problema della cosiddetta «archiviazione ottica» continua a registrare incomprensibili ostacoli;
la norma, com'è noto, è di straordinaria utilità perché agevolerebbe sia i professionisti, sia l'amministrazione finanziaria, che potrebbe, ove realizzata l'archiviazione ottica, operare i controlli con maggiore facilità;
è bene ricordare che la normativa risale al 1994 e che da allora, come spesso accade, non è stato dato corso alla normativa di attuazione;
ora la questione sembra bloccata per contrastanti interpretazioni fra il ministero dell'economia e delle finanze ed il ministero per l'innovazione e le tecnologie;
il Governo si è insediato all'insegna di un programma caratterizzato da efficienza, ma la stucchevole polemica fra i due dicasteri sembra essere lontana dal criterio informatore dell'attività di Governo -:
se, in ragione della rilevanza dell'attuazione della normativa prevedente l'archiviazione ottica, non ritengano di dover intervenire con autorevolezza e determinazione per indurre il ministero dell'economia e delle finanze ed il ministero per l'innovazione e le tecnologie, ciascuno per la parte di propria competenza, ad accelerare le procedure di effettiva attuazione della normativa in questione. (3-01685)
(4 dicembre 2002)
la carta di identità elettronica è stata individuata dal Governo dell'Ulivo come uno strumento fondamentale per la semplificazione dei rapporti fra la pubblica amministrazione e i cittadini, per la trasparenza e per l'efficacia nella trasmissione dei dati personali;
il Governo guidato dall'onorevole Silvio Berlusconi ha confermato questa scelta ed è in corso da tempo la sperimentazione per l'emissione delle carte di identità elettroniche presso venti comuni italiani;
per emettere i nuovi documenti di identità, le anagrafi dei comuni sperimentatori devono poter accedere alle banche dati della Mctc per verificare il perfetto allineamento di tutti i dati personali dei richiedenti;
risulta all'interrogante che il dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici (direzione generale della motorizzazione e della sicurezza) obbliga le pubbliche amministrazioni che fanno domanda per collegarsi al Ced del ministero delle infrastrutture e dei trasporti a pagare, oltre alla cauzione e al canone annuo di abbonamento, un corrispettivo per ogni operazione di accesso alle banche dati;
tali oneri, aggiunti agli investimenti che già i comuni sperimentatori hanno effettuato per la stazione di rilascio, per la formazione del personale e per tutti i materiali relativi alla nuova carta di identità, rappresentano un aggravio ulteriore e improprio per i bilanci della pubblica amministrazione -:
se il Governo non ritenga opportuno facilitare i comuni sperimentatori eliminando il corrispettivo unicamente per le operazioni degli uffici anagrafici riferite al rilascio delle carte di identità elettroniche, con un accordo fra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il ministero per l'innovazione e le tecnologie. (3-02362)
(10 giugno 2003)
con legge regionale n. 25 del 15 ottobre 1999 è stato istituito il nuovo comune di Fonte Nuova, per distacco dai comuni di Mentana e di Guidonia Montecelio di una parte della popolazione che aveva chiesto l'autonomia comunale con larga maggioranza;
il percorso costitutivo e formativo del comune procede con molta lentezza, causando disagi gravi alla popolazione, costretta a servirsi ancora delle strutture e degli uffici dei comuni di Mentana e di Guidonia Montecelio;
in particolare, nelle elezioni provinciali di giugno 2003, gli elettori di Fonte Nuova hanno votato in parte il candidato del collegio n. 34 ed in parte il candidato del collegio n. 36, quando sarebbe stato più logico accorpare le due quote di elettrici e di elettori in un solo collegio, come già è avvenuto per il referendum sulla legge istitutiva del nuovo comune;
i cittadini sono esasperati ed invocano l'intervento del Presidente della Repubblica e del Ministro interrogato, perché la regione Lazio e la prefettura di Roma accelerino il corso attuativo del nuovo comune, rispettando il voto espresso dal corpo elettorale;
sarebbe opportuno che fossero chiarite le cause del lamentato ritardo nella costituzione funzionale del comune di Fonte Nuova;
i gravi ritardi denunciati, ad avviso dell'interrogante, indeboliscono la fiducia del popolo verso le istituzioni repubblicane -:
se non consideri necessaria una revisione dell'avvenuta assegnazione degli elettori di Fonte Nuova in due diversi collegi, disposta con nota prefettizia di Roma dell'8 gennaio 2003, prot. n. 4536/2002/Gab., accogliendo una giusta esigenza posta dai partiti e dalla popolazione locale, ripristinando le modalità di voto sperimentate in sede di referendum sulla legge istitutiva del comune. (3-01974)
(24 febbraio 2003)
il settimanale Panorama del 1o maggio 2003, alla pagina 28, dà notizia del divieto opposto dalla prefettura di Torino alla sfilata, per le strade del centro, del glorioso corpo dei granatieri di Sardegna in occasione del 344o anniversario della fondazione;
non è agevole comprendere le ragioni di ordine pubblico che possono aver indotto la prefettura di Torino ad impedire la sfilata, che avrebbe dovuto svolgersi domenica 13 aprile 2003, in una città che vede a cadenza periodica cortei, autorizzati e non, di giovani dei numerosi centri sociali operanti nel capoluogo piemontese, spesso corredati da atti di violenza gratuita;
soltanto il centro Mario Pannunzio ha criticato l'assurdo divieto opposto dalla prefettura alla sfilata militare -:
quali siano le motivazioni opposte dal prefetto di Torino alla sfilata per le vie di Torino del corpo dei granatieri di Sardegna, prevista per domenica 13 aprile 2003. (3-02227)
(29 aprile 2003)
la Alco spa, società operante nel settore della grande distribuzione, con sede a Rovato in via 1o maggio n. 36, ha ottenuto dal comune di Braone, situato in Vallecamonica, provincia di Brescia, la concessione edilizia n. 6 del 23 novembre 1994, per la costruzione di un grande centro commerciale con una superficie lorda di pavimento di 13.800 metri quadrati;
la regione Lombardia, data la dimensione e la collocazione geografica del punto di vendita, ha più volte negato, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge n. 426 del 1971 (deliberazioni n. 00151 del 18 luglio 1995, n. 13524 del 24 maggio 1996 e n. 25802 del 6 marzo 1997), il «nulla osta regionale» per l'apertura del centro commerciale in oggetto. E in particolare: con la delibera n. 00151 del 18 luglio 1995 la giunta regionale ha espresso parere contrario in applicazione della deliberazione del consiglio regionale n. V/1303 del 22 dicembre 1994, in quanto l'offerta commerciale all'interno dell'area di riferimento risulta sufficiente per il soddisfacimento della domanda presente, essendo stati utilizzati, in base alla programmazione regionale, tutti gli spazi commerciali attribuiti all'intera area in questione; con delibera n. 13524 del 24 maggio 1996 ha preso atto dell'attivazione di un'istanza di annullamento ex articolo 27 della legge n. 1150 del 1942 della concessione edilizia per l'area individuata dal programma di fabbricazione vigente come «zona produttiva industriale e artigianale D» e nel nuovo piano regolatore generale, adottato in parte come «zona industriale e commerciale esistente e di completamento D1» e nella restante parte come «zona industriale e commerciale con espansione D2», ha disposto un'integrazione alla proposta di modifica d'ufficio con deliberazione n. 69255 del 6 giugno 1995, riportando l'intera area «B» a «zona produttiva industriale e artigianale D»; con la delibera n. 25802 del 6 marzo 1997 ha rigettata la nuova istanza di riesame presentata dall'Alco spa;
il tribunale amministrativo regionale (ordinanza di sospensione n. 379 del 7 giugno 1996) e il Consiglio di Stato (ordinanza di sospensione n. 379 del 7 giugno 1996) hanno ritenuto le autorizzazioni commerciali illegittime e conseguentemente ne hanno disposto la sospensione, in quanto rappresentano un evidente tentativo di aggirare illegittimamente il diniego al «nulla osta» espresso dalla regione, unica autorità competente in materia, in rapporto alla programmazione regionale; la regione Lombardia, assessorato al turismo, ha rilevato dodici diversi gravi motivi di illegittimità della concessione edilizia rilasciata per la costituzione dell'edificio. Per quanto riguarda il p.l. l'assessorato ha rilevato che: 1) consente la realizzazione di 16.752 metri cubi in più rispetto alla volumetria ammissibile secondo il piano di fabbricazione; 2) per la rete stradale di uso pubblico il p.l. prevede una larghezza di 6 metri, mentre l'articolo 44 del regolamento edilizio impone, per le zone con destinazione uso «D», una larghezza non inferiore a metri 8. Quanto alla concessione edilizia n. 6 del 1994, è stato rilevato che: 1) è stato indebitamente autorizzato un aumento della volumetria ammissibile di almeno 35.806,22 metri cubi ed inoltre è stata verificata un'omissione nel computo volumetrico globale; 2) è stato consentito un i.f. effettivo di 4,65 mc/mq contro i 2,5 previsti dal p.d.f; 3) è indebitamente consentita la realizzazione di ben 7.463 metri quadri di s.l.p. in più rispetto al piano regolatore generale adottato, di cui 351 metri quadri per la parte in p.l. e 7.112 metri quadri per la parte fuori pl.; 4) il complesso edilizio raggiunge per alcune strutture un'altezza di 14,4 metri e, per altre, di 11,6 metri, mentre l'articolo 47 del regolamento edilizio ammette un'altezza massima pari a 9 metri, che viene ulteriormente ridotta a 7,43 metri per la porzione soggetta a p.l.; 5) è previsto, parallelamente alla strada statale 42, un tratto di strada, in prosecuzione della viabilità di p.l., su un'area destinata a standards dal piano regolatore generale adottato; 6) non sono state rispettate le previsioni del piano regolatore generale relative all'accesso al lotto della strada provinciale n. 89, in quanto sull'area destinata ad uso pubblico insistono anche altre opere, ed in particolare parcheggi pubblici, verde privato e percorsi pedonali; 7) facendo riferimento al solo volume della parte in ampliamento, escluso quindi il fabbricato preesistente, risulterebbero reperiti solo 187,5 metri quadri di parcheggi privati dei 4.318 metri quadrati necessari, con una carenza, quindi, di 4.130,50 metri quadri; 8) l'amministrazione ha erroneamente individuato e computato un'area come standard, che, in base alla circolare ministeriale n. 5980 del 1970, non ammette destinazioni a verde pubblico. Nel piano regolatore generale adottato le aree pubbliche vanno nella quasi totalità a ricadere nella fascia destinata all'ampliamento della strada statale 42 e non sono quindi conteggiabili, al pari di quelle che insistono sull'ambito destinato all'accesso della strada provinciale n. 89. Nell'integrazione progettuale vengono, inoltre, calcolate come verde pubblico diverse aree importanti verde privato, ottenendo così un totale di aree standards pari a 11.448,81 metri quadrati, comunque inferiore di 6.509,19 metri quadrati a quelle conteggiate ex articoli 27 e 28 n.t.a.; 9) è stata effettuata un'illegittima monetizzazione relativa ad oltre 11.000 metri quadrati estranei al p.l. in quanto aree a standards; 10) l'edificio risulta in contrasto con le destinazioni di zona del p.d.f., in quanto, onde consentirne la fabbricazione, con deliberazione consiliare n. 14 del 2 aprile 1992 era stata adottata, al fine di mutare in commerciale la destinazione dell'area in questione, una variante ad hoc al p.d.f., successivamente non approvata dalla regione Lombardia, in quanto in contrasto con l'articolo 21 della legge regionale n. 63 del 1978, così come correttamente ritenuto dal segretario comunale dell'epoca. È da sottolineare che nelle zone a destinazione d'uso «D» l'esercizio commerciale sia ammissibile solo quale funzione integrativa delle destinazioni d'uso principali: quindi, l'intervento in esame risulta in contrasto con il vigente piano di fabbricazione e il piano regolatore generale, per i diversi ambiti in cui lo stesso è ricompreso. Sulla base delle considerazioni svolte il sindaco è stato invitato ad annullare il piano di lottizzazione «Alco spa-Habitat Legno spa» e la relativa concessione edilizia n. 6 del 1994. Con la già citata delibera di giunta regionale n. 13524 del 24 maggio 1996 è stata bocciata la modifica alla regolazione urbanistica dell'area, che il comune di Braone ha tentato di introdurre con un nuovo piano regolatore generale, ed ha imposto, d'ufficio, che l'area rimanesse con l'originale destinazione d'uso «D» classificata dallo strumento urbanistico come «produttiva industriale e artigianale», non essendo compatibile lo stato dei luoghi con la destinazione del centro commerciale, determinandone, in pratica, la totale incompatibilità urbanistica;
in relazione al rilascio della concessione edilizia e al rilascio delle autorizzazioni commerciali, nonché in relazione al rifiuto di annullare la concessione edilizia, sono stati iscritti procedimenti presso la procura della Repubblica di Brescia per reati contro la pubblica amministrazione;
la provincia di Brescia registra l'elevata concentrazione di 170 metri quadrati di ipermercati e centri commerciali ogni mille abitanti e la Vallecamonica presenta un dato ancora più preoccupante: 200 metri quadrati ogni mille abitanti;
la Vallecamonica registra una mancanza cronica di infrastrutture e di vie di accesso adeguate e l'apertura di un centro commerciale, nel disprezzo delle regole dell'urbanistica commerciale adottate dalla regione Lombardia, non farebbe che aggravare una situazione già critica sull'unica arteria di collegamento dei comuni dell'area;
l'area in esame è soggetta ad un inesorabile processo di deindustrializzazione, a causa della crisi del settore siderurgico e manifatturiero, con conseguente tasso di disoccupazione del 24 per cento e per essa il tessuto costituito dai commercianti con licenza a posto fisso e ambulanti costituisce una delle poche risorse in termini di opportunità di lavoro e di servizio per la comunità, anche considerate le caratteristiche orografiche del territorio;
la vicenda si segnala per la sua gravità, considerato che, ad avviso dell'interrogante, nel dispregio delle leggi, si è permesso all'Alco spa, nella piena conoscenza dell'illegittimità nella quale stava operando, di realizzare un edificio in contrapposizione con le regole urbanistiche, attuando un abuso edilizio paragonabile alla costruzione di cento appartamenti, per la realizzazione di un centro commerciale in contrasto con la programmazione commerciale, stabilita dagli organi competenti;
questa vicenda, pertanto, rischia di palesare un'incapacità da parte delle istituzioni nel fare applicare le leggi e diventare un esempio negativo per quanti, ancora oggi, rispettano le regole civili della nostra società -:
se, in ordine alla vicenda esposta, non ritengano che si configurino gli estremi per l'applicazione della misura della rimozione del sindaco, ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000. (3-02725)
(3 ottobre 2003)
(ex 5-01076 del 2 luglio 2002)