TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 350 di Giovedì 31 luglio 2003

RISOLUZIONI (rimesse all'Assemblea ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del Regolamento) E MOZIONI SULLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

La VI Commissione,
premesso che:
la seconda fase del processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali (cosiddetto «Scip 2»), attualmente in corso di espletazione, sta facendo emergere evidenti sperequazioni tra gli inquilini, dal momento che le ultime valutazioni degli immobili sono risultate sensibilmente superiori a quelle relative agli immobili inseriti nel primo provvedimento di cartolarizzazione del dicembre 2001;
una percentuale significativa degli attuali inquilini, in quanto economicamente svantaggiati, non potrà, dunque, procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, andando, pertanto, incontro a spiacevoli procedure di rilascio coattivo degli immobili, a cui si aggiungeranno ulteriori difficoltà dovute alla crescita esponenziale del costo degli affitti degli appartamenti, registrata in questi ultimi mesi nei maggiori centri urbani;
tale situazione sta diffondendo un senso d'insicurezza e d'inquietudine in decine di migliaia di famiglie, situate in gran parte nella città di Roma, creando forti tensioni sociali, che si pensavano ormai sopite; a ciò si aggiunga il fatto che la disciplina vigente non consente né ai comuni, né agli Istituti autonomi case popolari (Iacp), di acquistare le unità immobiliari che siano sfitte ovvero occupate da inquilini con redditi medio-bassi, o comunque in condizioni di disagio, impossibilitati all'acquisto, impedendo dunque agli enti locali di attuare una reale politica sociale diretta all'effettiva tutela di un diritto costituzionalmente garantito, come il diritto alla casa;
l'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 410 del 2001, che disciplina le modalità per la cessione degli immobili degli enti previdenziali pubblici, si è rivelato nella prassi applicativa foriero di conseguenze indesiderabili sul piano sociale, sia con riferimento all'accresciuta valutazione monetaria degli immobili, derivante da cospicui incrementi dei prezzi di mercato, sia in relazione al fatto che molti di questi immobili sono situati nei centri storici e qualificati di «pregio», pertanto esclusi dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, mentre l'ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo non risulta agevolmente fruibile, in quanto la percentuale dell'80 per cento, di cui al comma 8 del citato articolo 3, appare eccessiva;
le organizzazioni sindacali, fin dal novembre del 2002, posero al Governo, nella persona del Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto a quelle relative alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata «Scip 1», di percentuali in aumento tra il 30 e il 60 per cento;
si sono inoltre svolte centinaia di assemblee e grandi manifestazioni davanti al ministero dell'economia e delle finanze e al Senato della Repubblica, sostenute dalle organizzazioni sindacali degli inquilini di ogni orientamento;
nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica del decreto-legge n. 351 del 2001, in particolare, le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:
1) alla necessità di prevedere una rateizzazione in caso di acquisto dell'usufrutto;
2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;
3) agli alloggi liberi e a quelli occupati ma non optati, perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;
4) alla definizione del pregio e all'applicazione corretta ed integrale di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001;
anche con riferimento agli immobili non residenziali, la legge n. 410 del 2001 ha suscitato vive preoccupazioni in migliaia di commercianti, soprattutto della città di Roma, in quanto tutti gli immobili ad uso non abitativo di proprietà di enti dello Stato sono stati ceduti alla società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici «Scip», la quale sta mettendo all'asta gli immobili, nei confronti dei quali i commercianti avranno diritto di esercitare la prelazione solo dopo che l'asta sarà stata espletata e al prezzo risultante dalla vendita medesima;
tale modo di procedere ha posto in una situazione di vantaggio i grandi gruppi economici, mettendo in seria difficoltà i piccoli commercianti, che, una volta stabilito il prezzo d'asta del negozio, avranno soltanto 60 giorni di tempo per trovare il denaro necessario all'acquisto;
il meccanismo previsto dal citato decreto-legge n. 351 del 2001 prevede, infatti, che, se l'asta per un qualsiasi motivo dovesse fallire (anche se per rinuncia dell'aggiudicatario), saranno riuniti diversi lotti invenduti per formare un unico lotto da riproporre in vendita, dapprima con il 25 per cento di sconto e poi con il 35 per cento di sconto, favorendo anche in questo caso i grandi gruppi immobiliari, che potranno comprare ingenti patrimoni immobiliari con forti sconti;
per far fronte a tale situazione, nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, era stato inserito un comma 3-bis nell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, che riconosceva, in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale oggetto di rivendita nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato, superando in buona parte i problemi posti dalla normativa vigente;
nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del provvedimento citato era, inoltre, stato integrato il comma 13 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, al fine di precisare che gli immobili situati nei centri storici urbani possono essere dichiarati non di pregio ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;
nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del medesimo provvedimento, era stato, infine, approvato con ampia maggioranza un emendamento, che riconosceva ai conduttori, i quali acquistassero a mezzo di mandato immobili residenziali e che rappresentassero almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento;
in seguito alla decisione della maggioranza di chiedere il rinvio della discussione del decreto legge n. 102 del 2003, sostanzialmente sine die, i richiamati e auspicati interventi correttivi non potranno acquisire valore di legge, lasciando irrisolta la grave situazione degli inquilini, sia degli immobili residenziali, sia di quelli non residenziali;
il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 prevede di reperire risorse nel settore immobiliare e del real estate, pari a ben 10 miliardi di euro, e che, pertanto, gli obiettivi di bilancio debbano essere coniugati con l'esigenza di tutelare, nell'ambito delle ulteriori procedure di dismissione degli immobili pubblici, le fasce più deboli della popolazione;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, diretta a:
a) differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori;
b) differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio del diritto di opzione per i conduttori, ivi compresi quelli di immobili ad uso non residenziale, che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;
c) prevedere, altresì, che un ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, di cui all'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 351 del 2001, si applichi ai conduttori che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, per facilitare l'acquisto delle unità immobiliari residenziali da parte delle famiglie in condizioni di disagio economico;
d) prevedere, in caso di mancato acquisto, a favore dei medesimi soggetti in condizioni di disagio economico, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'immobile alle società veicolo, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto medesimo;
d-bis) disporre, in favore dei conduttori ultrasessantacinquenni e delle famiglie con portatori di handicap, la possibilità di acquistare il diritto all'usufrutto con una congrua rateizzazione del prezzo, da determinarsi in misura non superiore al doppio dell'ultimo canone corrisposto al momento della vendita;
e) prevedere la possibilità, per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali, attraverso la creazione di società miste, di un diritto di opzione per l'acquisto delle unità immobiliari residenziali libere ovvero occupate e non optate dai conduttori in condizioni di disagio economico, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 351 del 2001, laddove sussistano tensioni abitative gravi e non altrimenti risolvibili;
f) recuperare la qualificazione degli immobili di pregio, così come definita nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, con la necessità di definire, altresì, le modalità di ripartizione dei relativi oneri, ovvero di considerare di pregio esclusivamente gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato è superiore al 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale;
g) riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
g-bis) riconoscere l'esigenza di tutelare e valorizzare l'attività svolta nelle unità immobiliari delle botteghe storiche e dagli antichi mestieri classificati dai comuni come attività peculiari del tessuto urbano, che rappresentano elementi di tradizione e identità culturale delle città, garantendo ai conduttori degli immobili delle citate botteghe storiche il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale ad un prezzo agevolato rispetto a quello di mercato, ciò al fine di tutelare la continuità dell'attività svolta;
h) procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, secondo l'interpretazione fornita in assemblea dal Sottosegretario Brambilla nel corso dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo;
i) prevedere l'istituzione, entro il mese di settembre 2003, di un tavolo di confronto con le parti sociali e con i vari livelli istituzionali sul problema della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e, in via generale, della casa, finalizzato a valutare le iniziative da intraprendere in ordine alle misure da adottare, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, al fine di agevolare l'acquisto della abitazione da parte dei conduttori, in particolare di quelli economicamente svantaggiati, residenti nelle aree con forti tensioni abitative;
l) convocare i presidenti degli enti previdenziali privatizzati, in considerazione delle agevolazioni fiscali ad essi accordati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), n.4, della legge n. 80 del 2003, nel tentativo di evitare l'ulteriore lievitazione dei canoni e dei prezzi degli immobili;
m) valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa, prevedendo, altresì, la sospensione, fino al completamento del programma di vendite, di tutte le azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione della difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che siano in regola con il pagamento del canone o delle indennità equivalenti e degli oneri accessori.
(7-00261) (Ulteriore nuova formulazione) «Pistone, Benvenuto, Lettieri, Giordano, Cennamo, Cento, Ceremigna, Tocci, Grandi, Maura Cossutta, Lucidi, Rocchi, Angioni, Pennacchi, Battaglia, Minniti, Pisa, Leoni, Santagata, Ciani, Melandri, Fluvi, Coluccini, Galeazzi, Zanella».
(16 giugno 2003)

La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 3, commi 7-9, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, fissa una serie di criteri per la determinazione, «sulla base delle valutazioni correnti di mercato», del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari oggetto di alienazione e di rivendita da parte delle società veicolo costituite nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione previste dal medesimo decreto-legge;
specifiche disposizioni sono dettate, per quanto attiene al prezzo di vendita, con riferimento ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, i quali possono esercitare il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere, diminuito del 30 per cento;
apposite previsioni riguardano, altresì, i conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, i quali, in caso di vendita in blocco, possono esercitare il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino l'80 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita, al prezzo risultante all'esito della procedura competitiva;
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 ha determinato effetti distorsivi e pregiudicato fortemente gli interessi dei conduttori, sia degli immobili residenziali che non residenziali, di condizione economica più disagiata;
per quanto riguarda gli inquilini degli immobili residenziali, la seconda fase del processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali cosiddetta «Scip 2», attualmente in corso, sta facendo emergere evidenti sperequazioni tra gli inquilini, dal momento che le ultime valutazioni degli immobili sono risultate sensibilmente superiori a quelle relative agli immobili inseriti nella prima fase della cartolarizzazione avviata nel dicembre 2001 (cosiddetta «Scip 1»);
una percentuale significativa degli attuali inquilini, in quanto economicamente svantaggiati, non potranno dunque procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, con il rischio di essere sottoposti a procedure di rilascio coattivo degli immobili;
per quanto riguarda gli inquilini degli immobili residenziali, per effetto della procedura prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, l'esercizio dell'opzione è stato di fatto reso impossibile, in quanto nelle gare sono intervenuti soggetti economicamente favoriti, che hanno alzato fortemente l'offerta e, quindi, il prezzo al quale l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata;
tale situazione è stata ulteriormente aggravata dalla qualificazione, ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, della quasi totalità degli immobili siti nei centri storici come immobili di pregio, senza alcuna considerazione dell'effettiva natura e dello stato di conservazione degli edifici;
nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, era stato inserito un comma 3-bis nel richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, che riconosceva, in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale oggetto di rivendita nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato, superando in buona parte i problemi posti dalla normativa vigente;
nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, inoltre, era stato integrato il citato comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, al fine di precisare che gli immobili situati nei centri storici urbani possono essere dichiarati non di pregio, ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;
nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del medesimo provvedimento, era stato approvato con ampia maggioranza un emendamento che riconosceva ai conduttori, i quali acquistassero a mezzo di mandato immobili residenziali e che rappresentassero almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento;
in seguito alla decisione della maggioranza di chiedere il rinvio della discussione del citato provvedimento, sostanzialmente sine die, tali disposizioni non potranno entrare in vigore, lasciando irrisolta la grave situazione degli inquilini sia degli immobili residenziali che di quelli non residenziali;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, diretta a:
a) facilitare l'acquisto delle unità immobiliari residenziali alle famiglie in condizioni di disagio economico, prevedendo a favore dei conduttori un'ulteriore riduzione del prezzo rispetto a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001;
b) disporre, in particolare, un ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo da parte dei conduttori, che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere;
c) precisare che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;
d) riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato.
(7-00277)
«Cennamo, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, Cima, Buemi, Fluvi, Pinza, Santagata, Nannicini».
(8 luglio 2003)

La VI Commissione,
premesso che:
l'avvio della seconda fase della cartolarizzazione, denominata «Scip 2», ha creato forti preoccupazioni e notevole inquietudine tra le circa cinquantamila famiglie coinvolte;
le organizzazioni sindacali fin dal novembre del 2002 posero al Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata «Scip 1», di percentuali in aumento tra il 30 e il 60 per cento;
si sono svolte centinaia di assemblee e grandi manifestazioni davanti al ministero dell'economia e delle finanze e al Senato della Repubblica, sostenute dalle organizzazioni sindacali degli inquilini di ogni orientamento;
nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica della legge n. 410 del 2001;
le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:
1) alla rateizzazione dell'usufrutto;
2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;
3) agli alloggi liberi e quelli occupati ma non optati perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;
4) alla definizione del pregio;
senza un intervento teso a risolvere i problemi legati a «Scip 2», potremmo trovarci di fronte, da una parte, ad un numero considerevole di famiglie (tra le ventimila e le trentamila) impossibilitato a comprare, con la prospettiva dello sfratto; dall'altra, all'avvio di migliaia di ricorsi alla magistratura;
nel corso della discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, un vasto e maggioritario arco di gruppi parlamentari ha proposto e approvato emendamenti, che recepivano le richieste delle organizzazioni sindacali degli inquilini e degli inquilini degli enti previdenziali soggetti a «Scip 2»;
le forze di maggioranza, a seguito dell'approvazione del primo emendamento all'atto Camera n. 4086, chiedevano di rinviare, sostanzialmente sine die, il decreto-legge n. 102 del 2003;
a quanto affermato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini va data una risposta concreta e va proposto un luogo dove affrontare le questioni poste, allo scopo di trovare soluzioni appropriate, ma è altresì evidente che ciò non può avvenire in costanza dei termini delle prelazioni in scadenza o dell'invio continuo delle lettere agli inquilini per esercitare la prelazione;

impegna il Governo:

a differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio della prelazione da parte degli inquilini;
a differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio dell'opzione per gli inquilini che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;
a utilizzare il periodo del differimento dei termini per convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini per affrontare e risolvere le questioni e le problematiche che sono emerse, sia nell'audizione informale presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, che negli incontri presso il ministero dell'economia delle finanze, e che sono state da ultimo riprese negli emendamenti proposti e approvati dal Parlamento nella fase di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003.
(7-00278) «Benvenuto, Pistone, Lettieri».
(8 luglio 2003)

La VI Commissione,
premesso che:
la seconda fase della cartolarizzazione, denominata «Scip 2», ha creato forti preoccupazioni e notevole inquietudine tra le circa cinquantamila famiglie coinvolte;
le organizzazioni sindacali fin dal novembre del 2002 posero al Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata «Scip 1», di percentuali in aumento mediamente del 40 cento;
nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica della legge n. 410 del 2001;
le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:
1) alla rateizzazione dell'usufrutto;
2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;
3) agli alloggi liberi e quelli occupati ma non optati perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;
4) alla definizione del pregio;
5) all'applicazione corretta ed integrale di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001;
6) alla prelazione per i conduttori di immobili ad uso diverso;
senza un intervento teso a risolvere i problemi legati a «Scip 2», potremmo trovarci di fronte, da una parte, ad un numero considerevole di famiglie (tra le ventimila e le trentamila) impossibilitato a comprare con la prospettiva dello sfratto; dall'altra, all'avvio di migliaia di ricorsi alla magistratura;
nel corso della discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 102 del 2003, un vasto e maggioritario arco di gruppi parlamentari ha proposto e approvato emendamenti, che recepivano le richieste delle organizzazioni sindacali degli inquilini e degli inquilini degli enti previdenziali soggetti a «Scip 2»;
le forze di maggioranza, chiedevano di rinviare, sostanzialmente sine die, il decreto-legge n. 102 del 2003;
a quanto affermato dalle organizzazioni sindacali degli inquilin, va data una risposta concreta e va proposto un luogo dove affrontare le questioni poste, allo scopo di trovare soluzioni appropriate, ma è altresì evidente che ciò non può avvenire in costanza dei termini delle prelazioni in scadenza o dell'invio continuo delle lettere agli inquilini per esercitare la prelazione;
la giunta regionale del Lazio, in data 3 luglio 2003, ha approvato una proposta di legge regionale, che prevede, all'articolo 6, la sospensione delle procedure di vendita attivate a norma della legge n. 410 del 2001, non ancora concluse alla data di presentazione della citata proposta di legge, e prevede, all'articolo 3, che gli alloggi soggetti a cartolarizzazione siano venduti con i criteri di cui alla legge n. 560 del 1993, relativa alla cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
inoltre, la proposta di legge approvata dalla giunta regionale del Lazio prevede che gli immobili ad uso commerciale degli enti previdenziali siano venduti sulla base del prezzo di mercato, diminuito del 35 per cento;
l'impegno della giunta regionale del Lazio è quello di portare la citata proposta di legge alla ratifica del consiglio regionale del Lazio entro luglio 2003;
a proposito della proposta di legge regionale approvata il 3 luglio 2003 dalla giunta regionale del Lazio, il Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, in un lancio dell'agenzia di stampa Radiocor delle ore 16,31 del 7 luglio 2003, dichiarava «se la regione vuole farlo, può farlo in base al titolo V della Costituzione»;

impegna il Governo:

a differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio della prelazione da parte degli inquilini;
a differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio dell'opzione per gli inquilini che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;
a differire al 30 settembre 2003 le aste di immobili ad uso abitativo liberi e di quelli occupati ma non optati, nonché a sospendere le aste delle unità immobiliari a uso diverso;
a utilizzare il periodo del differimento dei termini per convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini, le associazioni di commercianti e artigiani, nonché le associazioni dei conduttori di immobili della difesa e del Cocer, per affrontare e risolvere le questioni e le problematiche che sono emerse, sia nell'audizione informale presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, che negli incontri presso il ministero dell'economia e delle finanze, e riprese da ultimo negli emendamenti proposti e approvati dal Parlamento nella fase di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003.
(7-00280)
«Giordano, Russo Spena, Vendola».
(9 luglio 2003)

La VI Commissione,
premesso che:
è in atto, dopo le operazioni di cartolarizzazione denominate «Scip 1» e Scip 2«, la terza fase della vendita degli immobili pubblici, la cui dismissione è iniziata nel 1996 durante il Governo Prodi;
anche quest'operazione sta creando grandi preoccupazioni e spesso insormontabili disagi alle decine di migliaia di famiglie coinvolte nella vendita degli immobili, concentrate in larga misura nella città di Roma;
i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati alle operazioni »Scip 1« e Scip 2» sono stati rimodulati rispetto alla prima fase (dismissioni 1996-2001), con inaccettabili aumenti, oscillanti tra il 30 ed il 50 per cento;
il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, precisa che «le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto»;
sono stati spesso classificati «di pregio», e quindi esclusi, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, immobili costruiti in alcuni casi prima del 1900, quindi spesso bisognosi d'interventi di restauro e di risanamento conservativo;
i mancati rinnovi contrattuali rendono troppo spesso aleatorie le tutele poste a favore degli inquilini;
la percentuale dell'80 per cento per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, fissata per l'applicazione dell'ulteriore abbattimento di prezzo dal comma 8 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, appare eccessiva;
è rimasta tuttora in vigore la norma di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351, risalente alla disciplina dettata per le dismissioni operate nel periodo 1996-2001, in base alla quale gli immobili acquistati non possono essere rivenduti prima di 5 anni, al fine di evitare speculazioni. Risulta, tuttavia, singolare che possa essere qualificato come speculativo l'acquisto effettuato in contanti ovvero tramite accensione di mutui, soltanto perché sono stati concessi sconti previsti, normalmente, da qualsiasi agenzia immobiliare nel caso di vendita di immobili occupati;
sono praticamente inesistenti le tutele per quanti, rientrando tra le fasce parzialmente protette e non e non potendo acquistare l'appartamento occupato, sono, oggi come ieri, in balia di meccanismi che consentono il passaggio degli immobili invenduti da una società all'altra;
gli istituti di credito concedono i mutui agevolati soltanto a chi è in grado di presentare molteplici garanzie, impedendo quindi a migliaia di famiglie di accedere a quei mutui e costringendole a ricorrere a fonti di finanziamento tutt'altro che trasparenti;
le tutele per gli anziani che non possono acquistare gli immobili devono essere definite con maggiore precisione, senza lasciare spazio ad interpretazioni ambigue della normativa;
il diritto di prelazione per l'acquisto degli immobili, previsto dalla normativa in favore di decine di migliaia di artigiani e commercianti locatari di immobili non abitativi già di proprietà di enti pubblici trasferiti alla Scip s.r.l., sta, di fatto, provocando gravi danni, a causa del meccanismo che, invece, avrebbe dovuto facilitarlo;

impegna il Governo:

a recuperare la definizione inserita nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n.102, con riferimento alla qualificazione degli immobili di «pregio»;
ad adottare le opportune iniziative normative per modificare la disciplina concernente i conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, garantendo loro il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, scoraggiando così speculazioni già in atto;
a salvaguardare il diritto di acquisto degli inquilini, nel più rigoroso rispetto delle forme e delle condizioni previste dagli enti pubblici e dai soggetti privati venditori;
a procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001;
a valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa.
(7-00289) (Nuova formulazione) «Fiori, Buontempo, Leo, Ramponi, Briguglio, Ronchi, Mazzocchi».
(21 luglio 2003)

La Camera,
premesso che:
è in atto la terza fase della vendita degli immobili degli enti previdenziali pubblici, denominata «Scip 2»;
tale operazione di cartolarizzazione ha coinvolto centinaia di famiglie, in gran parte concentrate nella città di Roma;
i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati all'operazione «Scip 2» risultano più gravosi per i conduttori rispetto alle precedenti vendite, stante anche il mutato prezzo di mercato degli immobili stessi;
durante l'esame del decreto-legge n. 102 del 2003 al Senato della Repubblica erano state apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 351 del 2001, accettate dal Governo;
tali modifiche riguardavano in particolare:
a) la vendita ai conduttori di immobili di uso non abitativo, specificatamente commerciale o artigianale, ai quali veniva riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto individuale dell'immobile, prima dello svolgimento dell'asta prevista dalla procedura, al prezzo di vendita pari al valore posto a base d'asta;
b) la riformulazione dei criteri per l'individuazione degli immobili di pregio, precisando che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, laddove presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di facilitare l'acquisto dell'immobile da parte dei conduttori e a tal fine a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, le seguenti modifiche normative:
a) nel caso di vendita ai conduttori di immobili di uso diverso da quello residenziale, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale deve poter essere esercitato con riferimento al prezzo determinato quale base d'asta;
b) l'esclusione della classificazione tra gli immobili di pregio di quegli immobili che presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.
(1-00255)
«Scherini, Leccisi, Viale, Romoli, Gianfranco Conte, Mauro, Jannone, Taormina, Giudice, Gazzara, de Ghislanzoni Cardoli».
(30 luglio 2003)

La Camera,
premesso che:
è in atto la terza fase della vendita degli immobili degli enti previdenziali pubblici, denominata «Scip 2»;
tale operazione di cartolarizzazione ha coinvolto centinaia di famiglie, in gran parte concentrate nella città di Roma;
i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati all'operazione «Scip 2» risultano più gravosi per i conduttori rispetto alle precedenti vendite, stante anche il mutato prezzo di mercato degli immobili stessi;
durante l'esame del decreto legge n. 102 del 2003 al Senato della Repubblica erano state apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 351 del 2001, accettate dal Governo;
tali modifiche riguardavano in particolare:
a) la vendita ai conduttori di immobili di uso non abitativo, specificatamente commerciale o artigianale, ai quali veniva riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto individuale dell'immobile, prima dello svolgimento dell'asta prevista dalla procedura, al prezzo di vendita pari al valore posto a base d'asta;
b) la riformulazione dei criteri per l'individuazione degli immobili di pregio, precisando che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, laddove presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di facilitare l'acquisto dell'immobile da parte dei conduttori e a tal fine a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, le seguenti modifiche normative:
a) nel caso di vendita ai conduttori di immobili di uso diverso da quello residenziale, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale deve poter essere esercitato con riferimento al prezzo determinato quale base d'asta;
b) l'esclusione della classificazione tra gli immobili di pregio di quegli immobili che presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;
a procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel più rigoroso rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, con la legge n. 410 del 2001;
a valutare, inoltre, la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa.
(1-00256)
«Degennaro, Peretti, Mereu, Dorina Bianchi, Anna Maria Leone, Mazzoni, Mongiello, Cozzi, Giuseppe Drago, Liotta, Ranieli».
(30 luglio 2003)


INTERPELLANZA ED INTERPELLANZE URGENTI

A) Interpellanza

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 aveva individuato nelle province e nelle regioni gli enti ai quali demandare il compito di predisporre i piani per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (compiti sostanzialmente confermati dal decreto legislativo n. 22 del 1997);
il legislatore nazionale aveva attribuito questa competenza alle province e alle regioni, e non ai comuni, per l'evidente ragione che in ogni comune si producono rifiuti urbani, ma che in nessun comune si desidera la costruzione di una discarica;
fin dall'ottobre 1989 la provincia di Modena aveva adottato il proprio piano, approvato poi dalla regione Emilia-Romagna, individuando i siti idonei per la costruzione di discariche, tra cui quello in località Cava La Quercia, nel territorio del comune di Prignano. Sul progetto di quel piano si era espresso favorevolmente e all'unanimità il consiglio comunale di Prignano con la delibera del 29 luglio 1989;
la scelta operata dalla provincia di Modena, nella quale si concretizzava il coerente esercizio delle funzioni programmatorie ed organizzatorie ad essa demandate dalla legge, appare ancor più significativa sul piano politico, se si considera che il fenomeno delle discariche abusive, oggettivamente favorito dal mancato esercizio delle funzioni di programmazione e di vigilanza, resta in Italia gravissimo: si parla di poco meno di 5.000 discariche abusive per una superficie totale di circa 19.000.000 metri quadri;
nel mese di gennaio 2003 l'Ocse ha censurato l'Italia proprio per il largo uso che ancora si fa nel nostro Paese di discariche fuori norma;
soltanto perché, com'è avvenuto in Emilia-Romagna, c'è stato chi si è posto per tempo i problemi e per tempo ha individuato le soluzioni, anche a costo di sacrifici da parte delle comunità locali, si è potuto gestire in questi quindici anni le innumerevoli emergenze ambientali e sanitarie verificatesi in altre aree del Paese. A maggio 2003, per citare l'ultimo caso, la regione Emilia-Romagna ha accettato, con lo spirito di solidarietà che da sempre la contraddistingue, di smaltire 50.000 tonnellate di rifiuti della Campania, ricevendo per questo il grazie del Ministro interpellato;
l'adozione del piano rifiuti da parte della provincia di Modena, tra i primissimi in Italia, aveva dunque rappresentato, se non un atto di coraggio politico, sicuramente un atto di coerente e previdente assunzione di responsabilità da parte degli amministratori provinciali ed il Ministro interpellato non dovrebbe avere grandi difficoltà a riconoscere almeno questo dato oggettivo;
il Ministro interpellato, infatti, ha più volte richiamato pubblicamente in questi due anni la politica al «dovere di scegliere»;
a Roma il 29 ottobre 2002, presentando il rapporto rifiuti 2002, il Ministro interpellato concludeva il suo intervento denunciando che «non appena si individua un sito dove costruire un impianto (nel caso specifico si trattava di un inceneritore), nasce un comitato contro, ma la politica deve decidere»;
a Reggio Calabria l'11 febbraio 2003, partecipando ad un convegno sui cinque anni di emergenza rifiuti vissuti dalla regione Calabria, il Ministro interpellato affermava che «il futuro è comunque il ritorno al regime ordinario di responsabilità istituzionale e bisogna avere il coraggio di scegliere... Certamente - continuava il Ministro interpellato - il cittadino ha il diritto di esprimersi e di concorrere alle scelte che riguardano il proprio territorio, ma i vari comitati non sempre fanno corretta informazione. Insomma, la politica deve scegliere, utilizzando la scienza nel migliore dei modi. Il politico, però, non può mediare in eterno, altrimenti si accumulano enormi ritardi che sono i cittadini per primi a pagare»;
il 24 giugno 2003, cioè il giorno prima di rispondere in Parlamento ad un'interrogazione dell'onorevole Emerenzio Barbieri, il Ministro interpellato ribadiva che sulla scottante questione dell'individuazione del sito nazionale per il deposito dei rifiuti radioattivi «i tempi non si possono dilazionare, ma anzi la politica ha il dovere di scegliere. È una decisione difficile, sofferta, ma che abbiamo l'obbligo di prendere. La politica è fatta anche per questi appuntamenti»;
risultano, quindi, inspiegabili le parole pronunciate 24 ore dopo dal Ministro interpellato circa le ordinanze del sindaco di Prignano, protagoniste in negativo di intollerabili e costosissimi ritardi e rinvii, giudicate legittime;
il Ministro interpellato ha ritenuto «doveroso» riferire al Parlamento che «un comitato di cittadini ha presentato un ricorso... e il tribunale amministrativo regionale ha accolto la richiesta del comitato», omettendo che la decisione del tribunale amministrativo regionale riguarda l'esclusione di una fascia marginale di terreni che non compromette la realizzazione della discarica, tanto più che la provincia di Modena aveva già provveduto in tal senso nelle prescrizioni dettate al momento dell'approvazione del progetto per la costruzione della discarica di Prignano;
la localizzazione della discarica di Prignano avvenne con l'adozione del piano rifiuti del 1989 (e fu confermata dalla provincia di Modena nel 1996, in sede di aggiornamento del piano, con la specifica che nell'impianto da costruire avrebbero potuto essere conferiti solamente rifiuti pretrattati) e con il parere favorevole del comune interessato;
inoltre, risulta da atti documentali che l'acquisto da parte della società Compagnia ambientale s.r.l. delle quote della società M+S s.r.l., già titolare della proprietà dell'area dell'ex Cava la Quercia, comportò la contestuale assunzione degli oneri derivanti dalla sua esposizione debitoria, in particolare della sussistenza di crediti di diversi istituti bancari, garantiti da ipoteche, per un ammontare complessivo di circa 2 miliardi di vecchie lire;
sono, dunque, destituite di ogni fondamento le illazioni e le accuse dirette a presentare quella operazione commerciale, tra privati, come un acquisto per poche decine di milioni di vecchie lire, accompagnata da un passaggio di denaro «sotto banco». Infatti, le puntuali indagini, svolte dalla guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, si sono da tempo concluse con la decisione del tribunale di Modena di non luogo a procedere nei confronti della società Compagnia ambientale s.r.l. e con l'accertamento che nessun reato, anche solo di natura fiscale, è stato commesso dalla società medesima;
risulta, infine, da atti documentali che la stipula dei rogiti di acquisto in parola avvenne in data 26 luglio 1991, quasi due anni dopo l'adozione del piano rifiuti da parte della provincia di Modena;
risulta da atti documentali che, non ad un privato compiacente, né ad una fantomatica società collegata alla lega delle cooperative, ma ad una qualificata società di servizi, la S.A.T. di Sassuolo, aperta a tutti i comuni del comprensorio, venne demandata dalla provincia e dalla regione la progettazione e la costruzione della discarica;
risulta da atti documentali che, in ottemperanza di una decisione assunta dalla provincia di Modena, la S.A.T. avviò le procedure di esproprio dei terreni interessati. Questa scelta non solo garantiva e garantisce il massimo di trasparenza delle procedure e di adesione all'interesse pubblico, ma rende palese la strumentalità delle elucubrazioni di chi agitava ed agita accuse di speculazioni finanziarie legate all'eventuale acquisto dei terreni a trattativa privata da parte della S.A.T.;
proprio per iniziare la procedura di espropriazione dei terreni la S.A.T. presentava istanza al comune di Prignano per l'emissione del decreto di occupazione di urgenza finalizzato all'esproprio dell'area individuata per la costruzione della discarica, rendendo così possibile l'espletamento del primo atto procedurale necessario alla determinazione del valore dei terreni da espropriare, vale a dire la redazione dello stato di consistenza dei terreni;
il sindaco di Prignano respingeva per due volte le richieste della S.A.T. di emissione del decreto di occupazione di urgenza, fino a rendere indispensabile l'intervento in via sostitutiva della regione, la quale prima invitava formalmente il comune di Prignano ad emettere il provvedimento e, quindi, lo adottava essa stessa, autorizzando nel contempo i tecnici della S.A.T. ad eseguire i rilievi necessari alla redazione dello stato di consistenza dei terreni;
risulta da atti documentali che nell'area interessata non sussiste nessun vincolo archeologico e che relativamente all'ipotizzata presenza di resti di corpi umani, la procura di Modena ordinò il sequestro dei terreni e condusse direttamente un'indagine, che si concluse nel 1993 con esito nullo;
al Ministro interpellato risulta da atti documentali che, non già per una peraltro inesistente violazione di vincoli ambientali, idrogeologici o di qualsiasi altro genere, come erroneamente affermato dall'onorevole Emerenzio Barbieri nell'interrogazione 3-02409 del 24 giugno 2003, ma denunciando un'altrettanto inesistente situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica, il sindaco di Prignano emetteva, il giorno precedente a quello fissato per il sopralluogo dei tecnici della S.A.T., un'ordinanza contingibile ed urgente, con la quale vietava l'accesso ai luoghi oggetto dei rilievi;
la regione Emilia-Romagna impugnava davanti al tribunale amministrativo regionale l'ordinanza del sindaco di Prignano, chiedendone ed ottenendone la sospensiva il 12 novembre 1998; sei giorni dopo, il 18 novembre 1998, il sindaco di Prignano revocava la sua ordinanza, rilevando che appariva attenuata la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica derivante dalla possibilità di manifestazioni della cittadinanza contro la discarica; nei successivi sei mesi venivano fissate via via nuove scadenze per l'effettuazione dei rilievi, ma in prossimità delle date fissate il sindaco di Prignano emetteva ulteriori tre ordinanze per vietare l'accesso ai luoghi interessati dai rilievi;
al Ministro interpellato risulta da atti documentali che, al di là delle libere opinioni e delle opinioni a ruota libera, sulla legittimità delle ordinanze del sindaco di Prignano, cioè sulla loro conformità alla legge, si è finalmente pronunciato il tribunale di Modena, che, con sentenza del 5 maggio 2003, ha dichiarato non la legittimità, ma la falsità delle ordinanze del sindaco di Prignano;
egli, forse mal consigliato, ha così subito una condanna a 10 mesi di reclusione (sospesa per 5 anni), oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni da lui provocati con le medesime ordinanze per avere impedito ai tecnici incaricati di fare il loro dovere, accedendo ai luoghi dove dovevano eseguire i rilievi;
su questa sentenza si è tentato di alzare il solito polverone e c'è stato chi, come il Ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Carlo Giovanardi, sentito come testimone nel processo, si è lamentato del fatto che «non sia stato tenuto in nessun conto il fatto che un Ministro abbia testimoniato di avere vissuto uno stato di alta tensione»;
ma qui non è questione di autorità, ma di verità di atti compiuti in violazione della legge;
attualmente, mentre si è in attesa dell'esito dell'appello proposto contro la citata sentenza del tribunale amministrativo regionale, la provincia di Modena ha confermato, con delibera del 17 dicembre 2002, la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità della realizzazione della discarica ed ha disposto l'ennesima proroga del termine di inizio e fine lavori per la realizzazione dell'opera e per il compimento dei relativi, atti espropriativi -:
se non ritenga di dover confermare, insieme all'auspicio già espresso nella citata seduta della Camera dei deputati di una serena composizione della vicenda, due punti politici essenziali da lui stesso ripetutamente richiamati in questi mesi:
a) che è fondamentale, per la definizione di un sistema efficace di governo dei rifiuti, che i soggetti ai quali sono attribuiti i compiti di pianificazione e di programmazione (compreso quello dell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione egli impianti) siano concretamente messi in condizione di esercitarli. Valutando responsabilmente appieno tutti i dati di conoscenza tecnico-scientifici ed avendo il massimo rispetto dei cittadini, che hanno il diritto di esprimersi e di concorrere alle scelte che riguardano il proprio territorio, ma avendo piena consapevolezza dell'ineludibile «dovere di scelta» che è posto in capo alla politica;
b) che i «no» pregiudiziali, le manovre e gli atti ostruzionistici (men che meno le violazioni di legge), le attività di non corretta informazione e - per rimanere alle dichiarazioni del Ministro interpellato - le «eterne mediazioni politiche» nuocciono gravemente alla realizzazione di un moderno sistema integrato di gestione dei rifiuti, «provocano enormi ritardi che sono i cittadini per primi a pagare» e minano la credibilità e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
(2-00866) «Manzini».
(28 luglio 2003)

B) Interpellanza urgente

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della salute, per sapere - premesso che:
il Consiglio d'Europa ha approvato il 4 aprile 1997 ad Oviedo la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano, riguardo le applicazioni della biologia e della medicina - «Convenzione sui diritti dell'uomo e le biomedicine»;
con la legge 28 marzo 2001, n. 145, si è proceduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oviedo, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani;
la predetta legge delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo citati;
l'articolo 49 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ha differito il termine per l'esercizio della delega, previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, al 31 luglio 2003;
la Convenzione di Oviedo rappresenta la vera e propria carta della bioetica europea, posto che almeno alcuni articoli (11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21) non sono passibili di restrizioni e assumono, quindi, carattere di veri e propri principi incondizionati -:
se esistano ragionevoli cause che impediscano il deposito dello strumento di ratifica;
se il Governo intenda esercitare la delega nei nuovi termini.
(2-00811)
«Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello, Lucchese, Dorina Bianchi, Giuseppe Gianni».
(24 giugno 2003)

C) Interpellanza urgente

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere - premesso che:
la Lombardia vanta una gloriosa tradizione di adesione e fattiva partecipazione al corpo militare degli alpini, il cui sacrificio e spirito di abnegazione è universalmente riconosciuto e attestato dal labaro nazionale sul quale sono appuntate 211 medaglie d'oro;
è in atto, col passaggio dalla leva al reclutamento professionale, il processo di ristrutturazione e riforma delle forze armate, che coinvolge tutte le strutture operative. In modo del tutto naturale sono coinvolte in tale progetto di ristrutturazione anche le truppe alpine;
la prima fase di reclutamento dei volontari ha ridotto la partecipazione delle popolazioni locali residenti nell'arco alpino, storicamente fonte principale del reclutamento di leva. È da cogliere l'opportunità di mantenere la presenza di truppe alpine nelle località che tradizionalmente le hanno ospitate e dove in passato hanno operato, sin dalla prima guerra mondiale. È necessario mantenere tale forte legame identitario per assecondare le esigenze di addestramento che solo questi territori possono garantire;
nel corso delle numerose calamità naturali che si sono abbattute sul nostro Paese l'Associazione nazionale alpini si è distinta per l'altruismo e lo slancio con cui ha prestato il proprio soccorso alle popolazioni colpite, grazie ad una operatività, che si fonda, oltre che sul personale di leva, anche su volontari in grado di coordinare con efficienza e tempestività tutte le attività di intervento e di soccorso;
tale valore è stato solennemente riconosciuto dal Presidente della Repubblica, che ha insignito l'Associazione nazionale alpini della medaglia d'oro al valor civile per l'opera prestata nell'alluvione del novembre 1994 in Piemonte, dove l'associazione si è distinta per qualità e per numero di persone, di mezzi, di energie e di risorse profusi;
negli ultimi anni, nonostante l'attaccamento mostrato a questa forza militare, la Lombardia è stata privata delle maggiori rappresentanze militari che operavano sul territorio;
il 7 settembre 1999 presso il comando truppe alpine ha avuto luogo un incontro informale tra il tenente generale De Salvia ed il presidente della sezione dell'Associazione nazionale alpini di Brescia, Sandro Rossi, avente come oggetto la possibilità di insediare una caserma degli alpini a Brescia. Il risultato di tale incontro è inviato per conoscenza al sindaco di Brescia;
il 10 marzo 2000 il consiglio regionale della Lombardia ha approvato un ordine del giorno, che impegna la regione ad individuare un'area per l'insediamento di una caserma degli alpini, oltre che finanziare la rinascita della fanfara tridentina. Il 27 marzo 2000 l'ordine del giorno è stato comunicato alla sede nazionale dell'Associazione nazionale alpini;
il 29 maggio 2000 l'ordine del giorno veniva trasformato in mozione;
il 17 novembre 2000 il sindaco di Bergamo Cesare Veneziani ha scritto al presidente Formigoni, sollecitando un calendario di incontri operativi ed assicurando la disponibilità della sua amministrazione comunale all'iniziativa, segnalando nel contempo un possibile sito nella caserma cittadina, già sede di un altro comando militare;
il 19 febbraio 2001, constatando che le candidature più autorevoli sono quelle delle province di Brescia e di Bergamo, il presidente della regione Lombardia Formigoni ha convocato una riunione con i presidenti delle province Brescia e Bergamo, i sindaci dei comuni capoluogo di Brescia e Bergamo, i consiglieri regionali e, per l'Associazione nazionale alpini, il presidente nazionale Pedrazzini, il vice presidente vicario Perona e il tesoriere Biondo. Fu redatto un protocollo per la definizione delle modalità operative dell'iniziativa, i requisiti e le caratteristiche tecniche che l'infrastruttura avrebbe dovuto avere, al fine di valutare le candidature sul piano della fattibilità;
il 28 marzo 2001 il tenente generale Giulian Ferrari ha inoltrato il documento con le caratteristiche tecniche e i parametri di riferimento dell'infrastruttura;
il 9 maggio 2001 il protocollo d'intesa, predisposto dal generale Silverio Vecchio e firmato dal presidente della regione Lombardia Formigoni e dal presidente dell'Associazione nazionale alpini Parazzini, è stato trasmesso ai sindaci di Brescia e Bergamo, oltre che ai presidenti dei relativi consigli provinciali. La scelta di queste due province è stata condivisa dall'Associazione nazionale alpini, in quanto tradizionalmente aree di maggior reclutamento alpino della regione Lombardia;
l'11 giugno 2001 il presidente della regione Lombardia Formigoni ha scritto ai presidenti delle province di Brescia e Bergamo e ai rispettivi sindaci dei capoluoghi, sollecitando l'individuazione dei possibili siti per l'insediamento dell'infrastruttura militare;
il 6 maggio 2002 il presidente nazionale e il vice presidente vicario dell'Associazione nazionale alpini hanno incontrato il Ministro interpellato, formalizzando la richiesta di istituzione di un reparto alpino in Lombardia;
nel maggio 2002, in occasione della sfilata nazionale del corpo degli alpini tenutasi a Catania, il Ministro interpellato e il presidente dell'Associazione nazionale alpini hanno concordato la disponibilità dello Stato maggiore dell'esercito di studiare la fattibilità della realizzazione di una caserma per un reparto alpino;
il 17 maggio 2002 è stata inviata al vice capo di gabinetto del Ministro interpellato, brigadiere generale Biagio Abrate, la documentazione illustrativa delle modalità per la collaborazione tra lo Stato maggiore dell'esercito e l'Associazione nazionale alpini;
il 28 maggio 2002 l'Associazione nazionale alpini ha certificato la formale richiesta scritta al ministero della difesa;
il 3 luglio 2002 il Ministro interpellato ha comunicato all'Associazione nazionale alpini di aver inoltrato allo Stato maggiore della difesa la richiesta per il motivato parere tecnico;
la proposta operativa della regione Lombardia è quella dell'istituzione di un tavolo con i presidenti delle province di Brescia e di Bergamo, i sindaci dei comuni capoluogo di Brescia e di Bergamo, i responsabili dell'Associazione nazionale alpini e una rappresentanza del ministero della difesa per la stesura di un accordo ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990, che coinvolga i soggetti interessati con il finanziamento della regione Lombardia, tramite i fondi della legge sulla montagna e un documento unico di programmazione apposito per le aree depresse, qualora il comune interessato rientrasse in tale ambiti agevolativi;
le aree individuate sono in grado di offrire i necessari spazi per le esercitazioni e, in base alle specifiche richieste dal ministero della difesa, consentirebbe la realizzazione di una cittadella militare con i requisiti dei moderni reparti operativi. La collocazione in prossimità delle grandi vie di comunicazione (stradali e ferroviarie) includerebbe non solo il corpo della caserma, ma anche gli edifici amministrativi e le aree di addestramento e di supporto per la protezione civile;
19 luglio 2002 il presidente dell'Associazione nazionale alpini. Parazzini e il 13 settembre 2002 il direttore generale dell'Associazione nazionale alpini Manca hanno sollecitato la regione Lombardia, sottolineando la disponibilità espressa dallo Stato maggiore dell'esercito;
il 23 maggio 2003 il presidente nazionale dell'Associazione nazionale alpini ha scritto al Ministro interpellato per evidenziare la mancanza di comunicazioni in merito alle richieste;
il reperimento di un'infrastruttura militare, anche in considerazione della consistente disponibilità di aree ed immobili demaniali presenti sul territorio lombardo, non solo consentirebbe l'utilizzo ed il ripristino di edifici, che attualmente giacciono in un deprecabile stato di abbandono, ma costituirebbe il giusto e meritato riconoscimento alla dedizione che da sempre gli alpini hanno nutrito verso il nostro Paese, attestata da unanimi apprezzamenti per la generosità e la professionalità testimoniate in tutto il mondo -:
quali misure intenda adottare per far sì che la Lombardia possa contemplare tra le sue infrastrutture l'apertura e la piena funzionalità di una nuova caserma per un reggimento alpino;
se, sulla base degli elementi a disposizione, intenda adottare i necessari provvedimenti per dare rapida attuazione all'istituzione dell'infrastruttura militare, autorizzando lo Stato maggiore dell'esercito ad operare di intesa con gli enti locali coinvolti e l'Associazione nazionale alpini.
(2-00867)
«Caparini, Romele, Alboni, Arrighi, Bellotti, Bianchi Clerici, Campa, Riccardo Conti, de Ghislanzoni Cardoli, Deodato, Didonè, Guido Dussin, Luciano Dussin, Ercole, Fontanini, Gamba, Ghiglia, Gibelli, Lussana, Maggi, Maninetti, Martinelli, Messa, Misuraca, Pagliarini, Paolone, Parolo, Pecorella, Ricciuti, Rizzi, Schmidt, Airaghi, Bondi, Cuccu, Di Virgilio, Jacini, Lainati, Lavagnini, Marinello, Masini, Milanato, Minoli Rota, Paroli, Mario Pepe, Polledri, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Saglia, Saponara, Scherini, Stucchi, Verro, Zanetta».
(28 luglio 2003)

D) Interpellanza urgente

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
il pagamento del canone di abbonamento Rai, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità dei programmi captati. Col decreto ministeriale del 19 novembre 1953, l'assoggettamento all'obbligo del pagamento del canone ha riguardato anche i possessori di apparecchi per la ricezione delle trasmissioni televisive, che legittima il suo titolare e gli appartenenti al suo nucleo familiare a detenere apparecchi televisivi in ogni residenza o dimora;
la Corte costituzionale, con sentenze dell'11 maggio 1988, n. 535, e del 17-26 giugno 2002, n. 284, ha riconosciuto al canone la natura sostanziale di imposta, per cui la legittimità dell'imposizione è fondata non sulla possibilità del singolo utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo, al cui finanziamento il canone è destinato, ma sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva. Quindi, il canone di abbonamento è da riconoscere in forza della mera detenzione di un apparecchio televisivo, indipendentemente dall'utilizzo che ne venga fatto o delle trasmissioni seguite o che per motivi orografici non sia possibile ricevere uno o più canali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Rai collabora con l'amministrazione finanziaria, agenzia delle entrate Sat (Sportello abbonati tv), alla riscossione e alla gestione del canale televisivo, come previsto dall'atto aggiuntivo alla convenzione, stipulato con il dipartimento delle entrate dell'allora ministero delle finanze, dipartimento delle entrate. Tale collaborazione si estrinseca, tra l'altro, attraverso l'attività di recupero della morosità, ossia dei canoni non spontaneamente corrisposti dagli abbonati alle scadenze previste da legge;
l'agenzia delle entrate di Torino a coloro che hanno correttamente disdetto il canone fine 2002 o nel 2003 sostiene, per iscritto, quanto segue: 1) la disdetta è inefficace per la chiusura dell'abbonamento fino a che l'utente non rinvia alla Rai il questionario allegato; 2) con il questionario l'ufficio entrate di Torino obbliga sotto diretta responsabilità dell'utente a dichiarare il numero dei televisori da suggellare, le residenze e le dimore del nucleo famigliare anagraficamente inteso; 3) l'utente autorizza la guardia di finanza e non meglio citati organi competenti ad accedere alle residenze e dimore per procedere alle operazioni di controllo e di suggellamento, non essendo specificato se si tratti di un controllo successivo per la verifica dell'integrità dei sigilli o di una vera e propria ispezione «autorizzata» di dubbia legittimità; le risposte devono pervenire entro 15 giorni dal ricevimento, altrimenti le disdette vengono considerate inefficaci; la lettera di accompagnamento e il questionario richiamano il testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, che, come si può verificare, permette all'amministrazione di richiedere i dati di persone diverse dal destinatario della missiva;
sono numerose le segnalazioni di comportamenti scorretti da parte degli «ispettori Rai», così si qualificano, preposti alla consegna dei bollettini postali per invitare i potenziali abbonati all'attivazione di un nuovo abbonamento Rai. Con riferimento a coloro che hanno effettuato la regolare richiesta di suggellamento dell'apparecchio televisivo, sono stati segnalati casi di «ispettori Rai» che al momento della consegna comunicano agli interessati, in modo del tutto scorretto, che sono tenuti a pagare il canone per il periodo che va dalla data della richiesta della disdetta alla notifica del bollettino «per nuovo abbonamento» per il mero possesso dell'apparecchio televisivo. Si tratta di un atto, ad avviso degli interpellanti, di grave scorrettezza nei confronti dell'utente. Il regio decreto-legge n. 246 del 1938 è molto chiaro a proposito;
a Seregno (provincia di Milano) un cittadino che ha effettuato regolare disdetta dal canone è stato contattato da un «ispettore Rai», che ha sostenuto che «non è più possibile chiedere il suggellamento del televisore», che «tale nuova disciplina è stata voluta dal Ministro Bossi e ormai la Lega controlla anche Rai tre» e che «se non paga il bollettino lui in persona può procurarsi un mandato». In provincia di Bergamo sono numerose le segnalazioni in merito ad un «ispettore Rai» che, contattando i potenziali abbonati, sostiene che: «visto che Rai due è tornata a Milano è stato proprio per volere del Ministro Bossi che gli ispettori Rai, lui compreso, si accingevano ad andare casa per casa per riscuotere il canone». Anche in questo caso la richiesta era stata rivolta a persone che avevano regolarmente disdetto l'abbonamento;
il quotidiano Il Giornale di domenica 4 agosto 2002, alle pagine 1 e 7, espone il caso del signor Sandro Cingolani di Campione d'Italia, perseguitato dalla Rai, che continua a minacciosamente a chiedergli il pagamento del canone di abbonamento alla televisione. Sono migliaia le segnalazioni di cittadini che lamentano continue angherie, intimidazioni, violazioni della privacy ed in alcuni casi vere e proprie persecuzioni da parte dell'Urar: da coloro che non sono possessori di un televisore o che ne hanno dismesso l'uso segnalandolo alla Rai o che sono in attesa del suggellamento, avendo fatto regolare disdetta la Rai, esige illegalmente il pagamento del canone;
sono ormai migliaia le segnalazioni di casi in cui la Rai ha recapitato diffide agli utenti morosi o per libera scelta inadempienti, minacciando il «recupero coattivo dei canoni dovuti anche attraverso il fermo amministrativo dei suoi autoveicoli ed il pignoramento dei suoi beni, tra cui la retribuzione»;
le esattorie utilizzano il fermo amministrativo dei veicoli con funzione cautelare, previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tale blocco consiste nel divieto, trascritto al Pubblico registro automobilistico, di far circolare il veicolo, a pena del sequestro e di una sanzione da 327,95 a 1.311,98 euro, senza sospendere il pagamento dell'assicurazione e delle tasse di circolazione. Il fermo viene disposto in caso di mancato pagamento di entrate tributarie, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, viene iscritto al Pubblico registro automobilistico e solo successivamente comunicato al proprietario. Spesso è disposto anche sui veicoli strumentali, non è possibile sospenderlo e deve essere cancellato dal debitore con una spesa di 62,64 euro, oltre al pagamento delle spese di trasporto e di custodia del veicolo;
tale prassi è, ad avviso degli interpellanti fuorilegge, in quanto l'articolo 86, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede un decreto, non ancora emanato, che stabilisce «le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto». Il fermo amministrativo dei veicoli con funzione cautelare è stato introdotto dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 669 del 1996 e dalle relative norme attuative (decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503), che imponevano la seguente successione di atti: notifica della cartella esattoriale, notifica dell'avviso di mora dopo il decorso dell'anno dalla notifica della cartella, richiesta di un pignoramento mobiliare negativo o incapiente, verbale di mancato reperimento dell'automezzo, fermo amministrativo, pignoramento entro i successivi sessanta giorni. Una prima modifica a tale normativa è stata disposta con l'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (rimasto in vigore dal 1o luglio 1999 all'8 giugno 2001), che, sostituendo l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ha eliminato il requisito del previo pignoramento mobiliare negativo, ma ha lasciato in vigore il requisito verbale di mancato reperimento del veicolo ed ha imposto, ai fini di una più snella disciplina, un nuovo decreto di attuazione, mai emanato;
recentemente l'articolo 1, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, ha modificato il comma 1 del nuovo articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, eliminando anche il requisito del verbale del mancato reperimento del veicolo, sostituito con «l'inutile decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento». È stata lasciata, però, la menzione di quel decreto di attuazione, che non è stato ancora emanato e di cui oggi si avverte la necessità, in quanto mancano le norme per impugnare o sospendere il provvedimento di fermo amministrativo nei casi meritevoli di tutela, come: l'avvenuto pagamento, la sproporzione tra il bene vincolato e il debito residuo, la pendenza di sgravi, la sospensione della riscossione disposta dal soggetto creditore o dall'esattoria, l'impignorabilità dei veicoli strumentali, la contravvenzione elevata su un veicolo con targa donata, che sia divenuta definitiva per notifica ex articolo 140 del codice di procedura civile al proprietario dell'auto originale;
è da segnalare che oltre il 50 per cento degli avvisi recapitati sono riferiti a canoni regolarmente pagati e non registrati oppure a segnalazioni non trasmesse per tempo dagli uffici postali. Inoltre, secondo alcuni impiegati dell'Esatri, ogni utente a cui viene recapitato un avviso di pagamento dovrebbe comunque pagare e poi, eventualmente, chiedere un rimborso. Poca trasparenza, quindi, difficoltà burocratiche ed incomprensioni tra i vari soggetti (le Poste, la Rai, l'Esatri) sono alla base di questo ennesimo pasticcio, che ricade su ignari cittadini vessati da questo tipo di sistema;
le associazioni a tutela dei consumatori hanno sottolineato come non sia in alcun modo possibile applicare la procedura del blocco dell'automobile in ragione di un ritardo o di un mancato pagamento del canone di abbonamento televisivo, in quanto si tratta di un fermo generalizzato e sistematico, che non tiene in alcun conto della concreta situazione in cui versa il debitore, cioè se questi si trovi in una situazione fortemente debitoria e se vi sia un reale pericolo di sottrazione. Non è stabilito né in forza di consuetudini, né tanto meno in base a norme vigenti, che lo Stato arrechi un danno tanto considerevole al cittadino per importi irrisori. Tale fenomeno è tanto più grave e significativo se riguarda la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, perché incide direttamente sul corretto rapporto con gli utenti e sulla regolare gestione del canone, dando luogo ad un sentimento diffuso di protesta e, soprattutto, di sfiducia nei riguardi dell'azienda stessa;
la diffida di tale tenore è fuor di ogni dubbio sproporzionata, vessatoria, antistorica, in contrasto con qualsivoglia principio di corretto rapporto tra concessionaria e utente del servizio pubblico;
i comportamenti esposti contribuiscono ad ingenerare un clima di protesta e di sfiducia nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con evidenti e gravi effetti sulla correttezza dei rapporti e sul buon funzionamento del servizio -:
nei limiti specifici delle proprie competenze istituzionali, se abbiano notizie circa l'entità esatta del fenomeno segnalato;
se non si ritenga di dover segnalare alla Rai la necessità di modificare profondamente le procedure di rapporto con gli utenti, con coloro che hanno operato correttamente la disdetta, recedendo da comportamenti persecutori che creano disagi ed angosce a migliaia di cittadini, soprattutto alle fasce più deboli;
quando sarà emanato il decreto attuativo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e quale forma di tutela a favore dei cittadini verrà prevista di fronte all'utilizzazione sempre più massiccia da parte delle esattorie del fermo amministrativo dei veicoli con funzione cautelare, disposto in caso di mancato pagamento di entrate tributarie.
(2-00843) «Caparini, Cè».
(9 luglio 2003)

E) Interpellanza urgente

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
da alcuni mesi le cronache nazionali sono caratterizzate da notizie relative a numerosi incidenti stradali, che hanno visto coinvolti ex detenuti, pregiudicati o persone in libertà vigilata. In molte occasioni si è verificata la fuga delle persone coinvolte con la conseguente omissione di soccorso, seppure in alcuni casi tali incidenti abbiano provocato la morte di incolpevoli cittadini;
ci si domanda se in molte delle circostanze citate la magistratura abbia adottato tutte le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza pubblica, rimettendo in libertà persone «socialmente pericolose». Fra i casi più controversi, rientra quello accaduto in provincia di Cremona ai danni del motociclista Andrea Tranquillo Piccinotti, ucciso dal pirata diciottenne Goico Mirkanovic. Quest'ultimo, dopo aver rubato decine di automobili e aver commesso altri numerosi reati, è stato segnalato come «socialmente pericoloso» dal sindaco di Gerre (Cremona), attraverso l'invio alla magistratura di relazioni redatte dall'assessorato ai servizi sociali, nelle quali si chiedeva formalmente di considerare la possibilità di farlo rimanere nel carcere -:
quali iniziative voglia mettere in atto per far luce sulla vicenda, al fine di valutare la ricorrenza degli estremi di un'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
(2-00861)«Gibelli, Cè».
(22 luglio 2003)

F) Interpellanza urgente

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
l'articolo 34 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), che ha modificato l'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di porre in atto la razionalizzazione di enti ed organismi pubblici, statuisce che il Governo, di concerto con i ministeri competenti, qualora sia necessario, debba disporre la trasformazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dallo Stato in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari;
gran parte delle società municipalizzate che erogano servizi ai cittadini non ha ancora provveduto ad ottemperare l'obbligo normativo previsto dall'articolo 34 della legge finanziaria 2003, pur rientrando tali enti pubblici nella previsione di cui all'articolo citato, giacché «ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati»;
attualmente, ad esempio nella città di Padova, vi è una società municipalizzata che gestisce i servizi per i cittadini, denominata «Aps», che, non avendo tuttora avviato la propria trasformazione in ente privato, difficilmente potrà rispettare la scadenza prevista dalla legge finanziaria per il 2003, nonostante il decreto-legge n. 147 del 2003 abbia provveduto ad un'ulteriore proroga dei termini -:
se sia a conoscenza che un numero elevato di aziende pubbliche ha difficoltà a realizzare trasformazioni e fusioni nel termine del 23 luglio 2004 e se il Governo non intenda prevedere nel disegno di legge finanziaria per il 2004, alla luce di quanto esposto, un ulteriore termine di proroga, per colmare tale lacuna quanto prima, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale sia la corretta applicazione della legge che l'adempimento della finalità della norma, in particolare il conseguimento degli obiettivi di stabilità e crescita e l'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi.
(2-00868)
«Ascierto, Briguglio, Butti, Carrara, Castellani, Giorgio Conte, Giulio Conti, Coronella, Delmastro Delle Vedove, Foti, La Starza, Lamorte, Landolfi, Anna Maria Leone, Maceratini, Malgieri, Gianni Mancuso, Mazzocchi, Menia, Meroi, Angela Napoli, Onnis, Patarino, Antonio Pepe, Peretti, Raisi, Rositani, Saglia, Saia, Zacchera, Airaghi, Cossiga, D'Agrò, Ghiglia, Lainati, Maggi, Messa, Polledri».