RISOLUZIONI SULLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
(rimesse all'Assemblea ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del Regolamento)
La VI Commissione,
premesso che:
la legge n. 410 del 23 novembre 2001, la cosiddetta «legge della cartolarizzazione», sta gettando nel panico migliaia di commercianti della città di Roma, che, al fine di tutelare e salvaguardare i propri interessi, si sono organizzati in associazione;
tutti gli immobili non abitativi di proprietà di enti dello Stato sono stati ceduti alla società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici «Scip», la quale sta mettendo all'asta gli immobili, sui quali i commercianti avranno diritto di esercitare la prelazione solo dopo che l'asta sarà stata espletata e al prezzo fuoriuscito dalla vendita medesima;
tale modo di procedere pone in una situazione di vantaggio i grandi gruppi economici, mettendo in seria difficoltà i piccoli commercianti, che, una volta stabilito il prezzo d'asta del negozio, avranno soltanto 60 giorni di tempo per trovare i soldi;
nel 2002 è stata espletata la prima tranche d'asta, che ha permesso ad alcuni gruppi immobiliari (tra i quali Caltagirone) di comprare grossi alberghi nel centro della città di Roma;
il meccanismo previsto dalla legge, inoltre, prevede che, se l'asta per un qualsiasi motivo dovesse fallire (anche se per rinuncia dell'aggiudicatario), saranno riuniti diversi lotti invenduti per formare un unico lotto da riproporre in vendita, dapprima con il 25 per cento di sconto e poi con il 35 per cento, favorendo anche in questo caso i grandi gruppi immobiliari, che potranno comprare pezzi di patrimoni immobiliari con forti sconti;
impegna il Governo:
ad escludere, attraverso l'emanazione di provvedimenti normativi, che possano esserci elementi di turbative d'asta che penalizzino gli attuali locatari, garantendo, in prima istanza, il diritto di prelazione da parte degli attuali conduttori, con la riduzione, rispetto al valore di mercato, del 35 per cento, e prevedendo, solo in seconda istanza ed in caso di mancato acquisto da parte degli attuali conduttori, l'alienazione - tramite il meccanismo d'asta - regolato secondo la normativa vigente, procedendo, nelle more dell'adozione dei provvedimenti menzionati, al blocco delle procedure sin qui attivate.
(7-00253) «Pistone, Tocci, Benvenuto, Maura Cossutta, Lucidi, Rocchi, Cento, Ciani, Ceremigna, Angioni, Leoni, Melandri».
(21 maggio 2003)
La VI Commissione,
premesso che:
la seconda fase del processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali (cosiddetto «Scip 2»), attualmente in corso di espletazione, sta facendo emergere evidenti sperequazioni tra gli inquilini, dal momento che le ultime valutazioni degli immobili sono risultate sensibilmente superiori a quelle relative agli immobili inseriti nel primo provvedimento di cartolarizzazione del dicembre 2001;
una percentuale significativa degli attuali inquilini, in quanto economicamente svantaggiati, non potrà, dunque, procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, andando, pertanto, incontro a spiacevoli procedure di rilascio coattivo degli immobili, a cui si aggiungeranno ulteriori difficoltà dovute alla crescita esponenziale del costo degli affitti degli appartamenti, registrata in questi ultimi mesi nei maggiori centri urbani;
tale situazione sta diffondendo un senso d'insicurezza e d'inquietudine in decine di migliaia di famiglie, situate in gran parte nella città di Roma, creando forti tensioni sociali, che si pensavano ormai sopite; a ciò si aggiunga il fatto che la disciplina vigente non consente né ai comuni, né agli Istituti autonomi case popolari (Iacp), di acquistare le unità immobiliari che siano sfitte ovvero occupate da inquilini con redditi medio-bassi, o comunque in condizioni di disagio, impossibilitati all'acquisto, impedendo dunque agli enti locali di attuare una reale politica sociale diretta all'effettiva tutela di un diritto costituzionalmente garantito, come il diritto alla casa;
l'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 410 del 2001, che disciplina le modalità per la cessione degli immobili degli enti previdenziali pubblici, si è rivelato nella prassi applicativa foriero di conseguenze indesiderabili sul piano sociale, sia con riferimento all'accresciuta valutazione monetaria degli immobili, derivante da cospicui incrementi dei prezzi di mercato, sia in relazione al fatto che molti di questi immobili sono situati nei centri storici e qualificati di «pregio», pertanto esclusi dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, mentre l'ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo non risulta agevolmente fruibile, in quanto la percentuale dell'80 per cento, di cui al comma 8 del citato articolo 3, appare eccessiva;
le organizzazioni sindacali, fin dal novembre del 2002, posero al Governo, nella persona del Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto a quelle relative alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata «Scip 1», di percentuali in aumento tra il 30 e il 60 per cento;
nelle scorse settimane si sono inoltre svolte centinaia di assemblee e grandi manifestazioni davanti al ministero dell'economia e delle finanze e al Senato della Repubblica, sostenute dalle organizzazioni sindacali degli inquilini di ogni orientamento;
nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica del decreto-legge n. 351 del 2001, in particolare, le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:
1) alla necessità di prevedere una rateizzazione in caso di acquisto dell'usufrutto;
2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;
3) agli alloggi liberi e a quelli occupati ma non optati, perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;
4) alla definizione del pregio e all'applicazione corretta ed integrale di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001;
anche con riferimento agli immobili non residenziali, la legge n. 410 del 2001 ha suscitato vive preoccupazioni in migliaia di commercianti, soprattutto della città di Roma, in quanto tutti gli immobili ad uso non abitativo di proprietà di enti dello Stato sono stati ceduti alla società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici «Scip», la quale sta mettendo all'asta gli immobili, nei confronti dei quali i commercianti avranno diritto di esercitare la prelazione solo dopo che l'asta sarà stata espletata e al prezzo risultante dalla vendita medesima;
tale modo di procedere ha posto in una situazione di vantaggio i grandi gruppi economici, mettendo in seria difficoltà i piccoli commercianti, che, una volta stabilito il prezzo d'asta del negozio, avranno soltanto 60 giorni di tempo per trovare il denaro necessario all'acquisto;
il meccanismo previsto dal citato decreto-legge n. 351 prevede, infatti, che, se l'asta per un qualsiasi motivo dovesse fallire (anche se per rinuncia dell'aggiudicatario), saranno riuniti diversi lotti invenduti per formare un unico lotto da riproporre in vendita, dapprima con il 25 per cento di sconto e poi con il 35 per cento di sconto, favorendo anche in questo caso i grandi gruppi immobiliari, che potranno comprare ingenti patrimoni immobiliari con forti sconti;
per far fronte a tale situazione, nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, era stato inserito un comma 3-bis nell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, che riconosceva, in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale oggetto di rivendita nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato, superando in buona parte i problemi posti dalla normativa vigente;
nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del provvedimento citato era, inoltre, stato integrato il comma 13 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, al fine di precisare che gli immobili situati nei centri storici urbani possono essere dichiarati non di pregio ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;
nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del medesimo provvedimento, era stato, infine, approvato con ampia maggioranza un emendamento, che riconosceva ai conduttori, i quali acquistassero a mezzo di mandato immobili residenziali e che rappresentassero almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento;
in seguito alla decisione della maggioranza di chiedere il rinvio della discussione del decreto legge n. 102 del 2003, sostanzialmente sine die, i richiamati e auspicati interventi correttivi non potranno acquisire valore di legge, lasciando irrisolta la grave situazione degli inquilini, sia degli immobili residenziali, sia di quelli non residenziali;
il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 prevede di reperire risorse nel settore immobiliare e del real estate, pari a ben 10 miliardi di euro e pertanto, gli obiettivi di bilancio debbano essere coniugati con l'esigenza di tutelare, nell'ambito delle ulteriori procedure di dismissione degli immobili pubblici, le fasce più deboli della popolazione;
impegna il Governo:
ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, diretta a:
a) differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori;
b) differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio del diritto di opzione per i conduttori, ivi compresi quelli di immobili ad uso non residenziale, che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;
c) facilitare l'acquisto delle unità immobiliari residenziali da parte delle famiglie in condizioni di disagio economico, prevedendo, in particolare, a favore dei conduttori con reddito familiare complessivo annuo non superiore a 30.000 euro, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge n. 457 del 1978 e successive modificazioni, l'applicazione di uno sconto sul prezzo di vendita degli immobili - non superiore al 30 per cento - anche nel caso in cui le unità immobiliari siano qualificate di «pregio», prevedendo, altresì, che l'ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, di cui all'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 351 del 2001, sia di entità non inferiore al 10 per cento e si applichi ai conduttori che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere;
d) prevedere, in caso di mancato acquisto, a favore dei medesimi soggetti in condizioni di disagio economico, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'immobile alle società veicolo, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto medesimo, disponendo, altresì in favore dei conduttori ultrasessantacinquenni e delle famiglie con portatori di handicap la possibilità di acquistare il diritto all'usufrutto con una congrua rateizzazione del prezzo, da determinarsi in misura non superiore al doppio dell'ultimo canone corrisposto al momento della vendita;
e) prevedere la possibilità, per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali, di un diritto di prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari residenziali libere ovvero occupate e non optate dai conduttori in condizioni di disagio economico, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 351 del 2001;
f) riformulare i criteri in base ai quali individuare gli immobili di pregio, precisando che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia, fermo restando in tali ultime fattispecie la necessità di definire altresì le modalità di ripartizione dei relativi oneri, valutando eventualmente l'opportunità di eliminare la stessa nozione di immobili di pregio e gli effetti giuridici ad essa conseguenti, ovvero di considerare di pregio esclusivamente gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato è superiore al 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale;
g) riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;
h) procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, secondo l'interpretazione fornita in assemblea dal Sottosegretario Brambilla nel corso dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo;
i) prevedere l'istituzione, entro il mese di settembre 2003, di un tavolo di confronto con le parti sociali e con i vari livelli istituzionali sul problema della casa, finalizzato a valutare le iniziative da intraprendere in ordine alle misure da adottare, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, al fine di agevolare l'acquisto della abitazione da parte dei conduttori, in particolare di quelli economicamente svantaggiati, residenti nelle aree con forti tensioni abitative;
l) convocare i presidenti degli enti previdenziali privatizzati, in considerazione delle agevolazioni fiscali ad essi accordati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 4, della legge n. 80 del 2003, al fine di escludere l'ulteriore lievitazione dei canoni e dei prezzi degli immobili;
m) valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa, prevedendo, altresì, la sospensione fino al 31 dicembre 2003 di tutte le azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione della difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che siano in regola con il pagamento del canone o delle indennità equivalenti e degli oneri accessori.
(7-00261) (Nuova formulazione) «Pistone, Benvenuto, Lettieri, Giordano, Cennamo, Cento, Ceremigna, Tocci, Grandi, Maura Cossutta, Lucidi, Rocchi, Angioni, Pennacchi, Battaglia, Minniti, Pisa, Leoni, Santagata, Ciani, Melandri, Fluvi, Coluccini, Galeazzi».
(16 giugno 2003)
La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 3, commi 7-9, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, fissa una serie di criteri per la determinazione, «sulla base delle valutazioni correnti di mercato», del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari oggetto di alienazione e di rivendita da parte delle società veicolo costituite nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione previste dal medesimo decreto-legge;
specifiche disposizioni sono dettate, per quanto attiene al prezzo di vendita, con riferimento ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, i quali possono esercitare il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere, diminuito del 30 per cento;
apposite previsioni riguardano, altresì, i conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, i quali, in caso di vendita in blocco, possono esercitare il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino l'80 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita, al prezzo risultante all'esito della procedura competitiva;
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 ha determinato effetti distorsivi e pregiudicato fortemente gli interessi dei conduttori, sia degli immobili residenziali che non residenziali, di condizione economica più disagiata;
per quanto riguarda gli inquilini degli immobili residenziali, la seconda fase del processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali cosiddetta «Scip 2», attualmente in corso, sta facendo emergere evidenti sperequazioni tra gli inquilini, dal momento che le ultime valutazioni degli immobili sono risultate sensibilmente superiori a quelle relative agli immobili inseriti nella prima fase della cartolarizzazione avviata nel dicembre 2001 (cosiddetta «Scip 1»);
una percentuale significativa degli attuali inquilini, in quanto economicamente svantaggiati, non potranno dunque procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, con il rischio di essere sottoposti a procedure di rilascio coattivo degli immobili;
per quanto riguarda gli inquilini degli immobili residenziali, per effetto della procedura prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, l'esercizio dell'opzione è stato di fatto reso impossibile, in quanto nelle gare sono intervenuti soggetti economicamente favoriti, che hanno alzato fortemente l'offerta e, quindi, il prezzo al quale l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata;
tale situazione è stata ulteriormente aggravata dalla qualificazione, ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, della quasi totalità degli immobili siti nei centri storici come immobili di pregio, senza alcuna considerazione dell'effettiva natura e dello stato di conservazione degli edifici;
nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, era stato inserito un comma 3-bis nel richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, che riconosceva, in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale oggetto di rivendita nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato, superando in buona parte i problemi posti dalla normativa vigente;
nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, inoltre, era stato integrato il citato comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, al fine di precisare che gli immobili situati nei centri storici urbani possono essere dichiarati non di pregio, ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;
nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del medesimo provvedimento, era stato approvato con ampia maggioranza un emendamento che riconosceva ai conduttori, i quali acquistassero a mezzo di mandato immobili residenziali e che rappresentassero almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento;
in seguito alla decisione della maggioranza di chiedere il rinvio della discussione del citato provvedimento, sostanzialmente sine die, tali disposizioni non potranno entrare in vigore, lasciando irrisolta la grave situazione degli inquilini sia degli immobili residenziali che di quelli non residenziali;
impegna il Governo:
ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, diretta a:
a) facilitare l'acquisto delle unità immobiliari residenziali alle famiglie in condizioni di disagio economico, prevedendo a favore dei conduttori un'ulteriore riduzione del prezzo rispetto a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001;
b) disporre, in particolare, un ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo da parte dei conduttori, che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere;
c) precisare che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;
d) riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato.
(7-00277) «Cennamo, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, Cima, Buemi, Fluvi, Pinza, Santagata, Nannicini».
(8 luglio 2003)
La VI Commissione,
premesso che:
l'avvio della seconda fase della cartolarizzazione, denominata «Scip 2», ha creato forti preoccupazioni e notevole inquietudine tra le circa cinquantamila famiglie coinvolte;
le organizzazioni sindacali fin dal novembre del 2002 posero al Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata «Scip 1», di percentuali in aumento tra il 30 e il 60 per cento;
si sono svolte centinaia di assemblee e grandi manifestazioni davanti al ministero dell'economia e delle finanze e al Senato della Repubblica, sostenute dalle organizzazioni sindacali degli inquilini di ogni orientamento;
nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica della legge n. 410 del 2001;
le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:
1) alla rateizzazione dell'usufrutto;
2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;
3) agli alloggi liberi e quelli occupati ma non optati perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;
4) alla definizione del pregio;
senza un intervento teso a risolvere i problemi legati a «Scip 2», potremmo trovarci di fronte, da una parte, ad un numero considerevole di famiglie (tra le ventimila e le trentamila) impossibilitato a comprare, con la prospettiva dello sfratto; dall'altra, all'avvio di migliaia di ricorsi alla magistratura;
nel corso della discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, un vasto e maggioritario arco di gruppi parlamentari ha proposto e approvato emendamenti, che recepivano le richieste delle organizzazioni sindacali degli inquilini e degli inquilini degli enti previdenziali soggetti a «Scip 2»;
le forze di maggioranza, a seguito dell'approvazione del primo emendamento all'atto Camera n. 4086, chiedevano di rinviare, sostanzialmente sine die, il decreto-legge n. 102 del 2003;
a quanto affermato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini va data una risposta concreta e va proposto un luogo dove affrontare le questioni poste, allo scopo di trovare soluzioni appropriate, ma è altresì evidente che ciò non può avvenire in costanza dei termini delle prelazioni in scadenza o dell'invio continuo delle lettere agli inquilini per esercitare la prelazione;
impegna il Governo:
a differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio della prelazione da parte degli inquilini;
a differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio dell'opzione per gli inquilini che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;
a utilizzare il periodo del differimento dei termini per convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini per affrontare e risolvere le questioni e le problematiche che sono emerse, sia nell'audizione informale presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, che negli incontri presso il ministero dell'economia delle finanze, e che sono state da ultimo riprese negli emendamenti proposti e approvati dal Parlamento nella fase di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003.
(7-00278) «Benvenuto, Pistone, Lettieri».
(8 luglio 2003)
La VI Commissione,
premesso che:
la seconda fase della cartolarizzazione, denominata «Scip 2», ha creato forti preoccupazioni e notevole inquietudine tra le circa cinquantamila famiglie coinvolte;
le organizzazioni sindacali fin dal novembre del 2002 posero al Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata «Scip 1», di percentuali in aumento mediamente del 40 cento;
nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica della legge n. 410 del 2001;
le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:
1) alla rateizzazione dell'usufrutto;
2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;
3) agli alloggi liberi e quelli occupati ma non optati perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;
4) alla definizione del pregio;
5) all'applicazione corretta ed integrale di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001;
6) alla prelazione per i conduttori di immobili ad uso diverso;
senza un intervento teso a risolvere i problemi legati a «Scip 2», potremmo trovarci di fronte, da una parte, ad un numero considerevole di famiglie (tra le ventimila e le trentamila) impossibilitato a comprare con la prospettiva dello sfratto; dall'altra, all'avvio di migliaia di ricorsi alla magistratura;
nel corso della discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 102 del 2003, un vasto e maggioritario arco di gruppi parlamentari ha proposto e approvato emendamenti, che recepivano le richieste delle organizzazioni sindacali degli inquilini e degli inquilini degli enti previdenziali soggetti a «Scip 2»;
le forze di maggioranza, chiedevano di rinviare, sostanzialmente sine die, il decreto-legge n. 102 del 2003;
a quanto affermato dalle organizzazioni sindacali degli inquilin, va data una risposta concreta e va proposto un luogo dove affrontare le questioni poste, allo scopo di trovare soluzioni appropriate, ma è altresì evidente che ciò non può avvenire in costanza dei termini delle prelazioni in scadenza o dell'invio continuo delle lettere agli inquilini per esercitare la prelazione;
la giunta regionale del Lazio, in data 3 luglio 2003, ha approvato una proposta di legge regionale, che prevede, all'articolo 6, la sospensione delle procedure di vendita attivate a norma della legge n. 410 del 2001, non ancora concluse alla data di presentazione della citata proposta di legge, e prevede, all'articolo 3, che gli alloggi soggetti a cartolarizzazione siano venduti con i criteri di cui alla legge n. 560 del 1993, relativa alla cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
inoltre, la proposta di legge approvata dalla giunta regionale del Lazio prevede che gli immobili ad uso commerciale degli enti previdenziali siano venduti sulla base del prezzo di mercato, diminuito del 35 per cento;
l'impegno della giunta regionale del Lazio è quello di portare la citata proposta di legge alla ratifica del consiglio regionale del Lazio entro luglio 2003;
a proposito della proposta di legge regionale approvata il 3 luglio 2003 dalla giunta regionale del Lazio, il Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, in un lancio dell'agenzia di stampa Radiocor delle ore 16,31 del 7 luglio 2003, dichiarava «se la regione vuole farlo, può farlo in base al titolo V della Costituzione»;
impegna il Governo:
a differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio della prelazione da parte degli inquilini;
a differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio dell'opzione per gli inquilini che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;
a differire al 30 settembre 2003 le aste di immobili ad uso abitativo liberi e di quelli occupati ma non optati, nonché a sospendere le aste delle unità immobiliari a uso diverso;
a utilizzare il periodo del differimento dei termini per convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini, le associazioni di commercianti e artigiani, nonché le associazioni dei conduttori di immobili della difesa e del Cocer, per affrontare e risolvere le questioni e le problematiche che sono emerse, sia nell'audizione informale presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, che negli incontri presso il ministero dell'economia e delle finanze, e riprese da ultimo negli emendamenti proposti e approvati dal Parlamento nella fase di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003.
(7-00280) «Giordano, Russo Spena, Vendola».
(9 luglio 2003)
La VI Commissione,
premesso che:
è in atto, dopo le operazioni di cartolarizzazione denominate «Scip 1» e Scip 2«, la terza fase della vendita degli immobili pubblici, la cui dismissione è iniziata nel 1996 durante il Governo Prodi;
anche quest'operazione sta creando grandi preoccupazioni e spesso insormontabili disagi alle decine di migliaia di famiglie coinvolte nella vendita degli immobili, concentrate in larga misura nella città di Roma;
i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati alle operazioni »Scip 1« e Scip 2» sono stati rimodulati rispetto alla prima fase (dismissioni 1996-2001), con inaccettabili aumenti, oscillanti tra il 30 ed il 50 per cento;
il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, precisa che «le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto»;
sono stati spesso classificati «di pregio», e quindi esclusi, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, immobili costruiti in alcuni casi prima del 1900, quindi spesso bisognosi d'interventi di restauro e di risanamento conservativo;
i mancati rinnovi contrattuali rendono troppo spesso aleatorie le tutele poste a favore degli inquilini;
la percentuale dell'80 per cento per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, fissata per l'applicazione dell'ulteriore abbattimento di prezzo dal comma 8 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, appare eccessiva;
è rimasta tuttora in vigore la norma di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351, risalente alla disciplina dettata per le dismissioni operate nel periodo 1996-2001, in base alla quale gli immobili acquistati non possono essere rivenduti prima di 5 anni, al fine di evitare speculazioni. Risulta, tuttavia, singolare che possa essere qualificato come speculativo l'acquisto effettuato in contanti ovvero tramite accensione di mutui, soltanto perché sono stati concessi sconti previsti, normalmente, da qualsiasi agenzia immobiliare nel caso di vendita di immobili occupati;
sono praticamente inesistenti le tutele per quanti, rientrando tra le fasce parzialmente protette e non e non potendo acquistare l'appartamento occupato, sono, oggi come ieri, in balia di meccanismi che consentono il passaggio degli immobili invenduti da una società all'altra;
gli istituti di credito concedono i mutui agevolati soltanto a chi è in grado di presentare molteplici garanzie, impedendo quindi a migliaia di famiglie di accedere a quei mutui e costringendole a ricorrere a fonti di finanziamento tutt'altro che trasparenti;
le tutele per gli anziani che non possono acquistare gli immobili devono essere definite con maggiore precisione, senza lasciare spazio ad interpretazioni ambigue della normativa;
il diritto di prelazione per l'acquisto degli immobili, previsto dalla normativa in favore di decine di migliaia di artigiani e commercianti locatari di immobili non abitativi già di proprietà di enti pubblici trasferiti alla Scip s.r.l., sta, di fatto, provocando gravi danni, a causa del meccanismo che, invece, avrebbe dovuto facilitarlo;
impegna il Governo:
a recuperare la definizione inserita nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n.102, con riferimento alla qualificazione degli immobili di «pregio»;
ad adottare le opportune iniziative normative per modificare la disciplina concernente i conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, garantendo loro il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, scoraggiando così speculazioni già in atto;
a salvaguardare il diritto di acquisto degli inquilini, nel più rigoroso rispetto delle forme e delle condizioni previste dagli enti pubblici e dai soggetti privati venditori;
a procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001;
a valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa.
(7-00289) (Nuova formulazione) «Fiori, Buontempo, Leo, Ramponi, Briguglio, Ronchi, Mazzocchi».
(21 luglio 2003)