A) Interpellanze
B) Interpellanze
C) Interrogazione
D) Interrogazione
E) Interrogazione
F) Interrogazione
G) Interrogazione
a seguito del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta «legge Bassanini»), venne introdotta la facoltà per il Governo di procedere alla nomina di alti dirigenti della pubblica amministrazione;
la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione fra pubblico e privato», e la connessa circolare interpretativa del dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio 2002, recante «Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza pubblica», hanno ulteriormente ampliato queste possibilità -:
quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad ufficio dirigenziale di livello generale, che, in applicazione della legge predetta, non sono stati confermati nell'incarico che svolgevano precedentemente e quale sia stata la distribuzione fra i ministeri di coloro non sono stati riconfermati;
in base a quali criteri tali dirigenti non siano stati confermati nelle posizioni originarie, atteso che, per ammissione dello stesso Governo, «nessuna amministrazione dello Stato attualmente è in possesso di un sistema validato e funzionante di valutazione dei dirigenti» (direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002»);
in particolare, nell'ambito complessivo dei dirigenti ai quali non è stato riattribuito l'incarico in precedenza svolto, a quanti dirigenti sia stato conferito un altro incarico «di livello retributivo equivalente al precedente», ai sensi dell'articolo 3, comma 7, quinto periodo, della legge n. 145 del 2002, e a quanti dirigenti sia stato conferito incarico di studio, per mancanza di idonei posti di funzione e per carenza di idonee qualità professionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sesto periodo, della medesima legge;
in base a quale valutazione sia stato stabilito il mancato possesso delle «idonee qualità professionali», quale presupposto per la non riconferma;
nel caso di riattribuzione del precedente incarico, attesa la scomparsa del termine minimo di durata dell'incarico individuale (come si evince dal nuovo articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), per quanto tempo sia stato rinnovato l'incarico ed in base a quale criteri sia stata stabilita la durata dei singoli incarichi;
quanti dirigenti abbiano effettuato un recesso consensuale con l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa contrattuale e legislativa;
quanti dirigenti di seconda fascia siano stati costretti alla rotazione prevista dall'articolo 3, comma 7, terzo periodo, della legge n. 145 del 2002 ed in base a quali criteri;
quale sarà la sorte del dirigente non confermato a cui sia stato attribuito l'incarico di studio, della durata massima di un anno, allo scadere dello stesso;
a quanti dirigenti, in base all'applicazione delle nuove norme, sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis (introdotto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), con riferimento, distintamente, alle due fasce dei ruoli delle amministrazioni ed in base a quali criteri;
a quanti dirigenti, in base all'applicazione delle nuove norme, sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), con riferimento, distintamente, alle due fasce dei ruoli delle amministrazioni ed in base a quali criteri; in particolare, di quali competenze tecnico-professionali siano in possesso e quali percorsi formativi abbiano sostenuto i dirigenti «incaricati» dall'esterno;
a quanti dirigenti di seconda fascia, in forza dell'applicazione delle nuove percentuali previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), sia stato conferito un incarico di ufficio generale ed in base a quali criteri;
quale sia la sorte del dirigente che non raggiunga l'accordo sulla parte retributiva attraverso la stipulazione del contratto individuale, a seguito del provvedimento unilaterale emanato dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002) e, in generale, quale sarà la sorte dei dirigenti ai quali non verrà conferito un incarico, attesa l'abrogazione del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato, che prevedeva un meccanismo di messa a disposizione degli stessi dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attesa di una nuova collocazione presso altre amministrazioni del ruolo unico;
se il numero dei dirigenti dello Stato sia diminuito a seguito delle riforme di cui alla legge n. 59 del 1997 e, in particolare, a seguito del decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, nonché a seguito dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione e se, contestualmente, siano state coerentemente incrementate le competenze, i poteri, l'autonomia e le responsabilità degli stessi dirigenti;
come si intenda coprire l'aggravio economico derivante dai nuovi incarichi dirigenziali, allo scadere dell'anno di studio dei dirigenti collocati in tale posizione in quanto non confermati ai sensi del ricordato articolo 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002 e, atteso che il principio dell'invarianza di spesa (derivante dalla circostanza che la predetta legge di riforma non prevede copertura finanziaria specifica) costringerebbe l'amministrazione, nel caso di continuazione del rapporto dopo l'anno di studio, a retribuire due dirigenti per un unico posto coperto, a meno di non continuare a tenere indisponibili altrettanti incarichi dirigenziali complessivamente «equivalenti» sul piano finanziario, come prescritto in sede di prima attuazione della legge n. 145 del 2002 dall'articolo 3, comma 7 (cosiddetta compensazione);
se, in questa seconda ipotesi, non sia altamente pregiudizievole per il buon andamento della pubblica amministrazione protrarre la situazione di congelamento e di mancata copertura di posti di funzione dirigenziale, che deve essere necessariamente transitoria per non incidere sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa;
quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione che godono di contratti individuali ripartiti per ministero;
quali siano i livelli netti di stipendio e gli oneri lordi per lo Stato derivanti dalla stipulazione dei contratti di lavoro individuali dei dirigenti e, in particolare, a quanto ammontino gli stipendi, ivi compreso il trattamento accessorio, dei capi dipartimento, dei segretari generali dei ministeri, dei capi degli uffici legislativi dei ministeri e dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, ivi compresi quelli nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, per i quali è prevista la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al trattamento fondamentale ed accessorio;
quali siano i criteri sulla base dei quali il Governo ed i singoli Ministri hanno quantificato tali remunerazioni contrattuali.
(2-00557) «La Malfa».
(26 novembre 2002)
a seguito del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, attuativo della legge del 15 marzo 1997, n. 59, cossidetta «legge Bassanini 1», è stata introdotta la facoltà per il Governo di procedere alla nomina di alti dirigenti della pubblica amministrazione;
la legge del 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione fra pubblico e privato» e la connessa circolare interpretativa del dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio 2002, recante «Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza pubblica», hanno ulteriormente ampliato queste possibilità -:
quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad ufficio dirigenziale di livello generale che non sono stati confermati nell'incarico che svolgevano precedentemente;
in base a quali criteri tali dirigenti non siano stati confermati nelle posizioni originarie;
a quanti dirigenti sia stato conferito un altro incarico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, quinto periodo, della legge, e a quanti dirigenti sia stato conferito un incarico di studio, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sesto periodo, della medesima legge;
in base a quale valutazione sia stato stabilito il mancato possesso delle «idonee qualità professionali», quale presupposto per la non riconferma;
quanti dirigenti di seconda fascia siano stati costretti alla rotazione prevista dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, della legge ed in base a quali criteri;
quale sarà la sorte del dirigente non confermato a cui sia stato attribuito l'incarico di studio, della durata massima di un anno, allo scadere dello stesso;
in particolare, a quanti dirigenti esterni siano stati conferiti incarichi e di quali competenze tecnico-professionali siano in possesso e quali siano i percorsi formativi sostenuti;
a quanti dirigenti di seconda fascia sia stato conferito un incarico di ufficio generale ed in base a quali criteri;
quale sia la sorte del dirigente che non abbia raggiunto l'accordo sulla parte retributiva e, in generale, quale sarà la sorte dei dirigenti ai quali non verrà conferito un incarico, attesa l'abrogazione del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato, che prevedeva un meccanismo di messa a disposizione degli stessi dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attesa di una nuova collocazione presso altre amministrazioni del ruolo unico;
se il numero dei dirigenti dello Stato sia diminuito a seguito delle riforme di cui alla legge n. 59 del 1997 e, in particolare, a seguito del decentramento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali, nonché a seguito dei processi di privatizzazione e se, contestualmente, siano state coerentemente incrementate le competenze, i poteri, l'autonomia e le responsabilità degli stessi dirigenti;
come si intenda coprire l'aggravio economico derivante dai nuovi incarichi dirigenziali allo scadere dell'anno di studio dei dirigenti collocati in tale posizione se non confermati, poiché l'amministrazione nel caso di continuazione del rapporto dopo l'anno di studio sarebbe costretta a retribuire due dirigenti per un unico posto coperto;
se, nell'ipotesi di compensazione negli incarichi, non sia altamente pregiudizievole per il buon andamento della pubblica amministrazione protrarre la situazione di congelamento e di mancata copertura di posti di funzione dirigenziale, che deve essere necessariamente transitoria per non incidere sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa;
quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione che godono di contratti individuali ripartiti per ministero;
quali siano i livelli netti di stipendio e gli oneri lordi per lo Stato derivanti dalla stipulazione dei contratti di lavoro individuali dei dirigenti e, in particolare, a quanto ammontino gli stipendi, ivi compreso il trattamento accessorio dei capi dipartimento, dei segretari generali dei ministeri, dei capi degli uffici legislativi dei ministeri e dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, ivi compresi quelli nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali è prevista la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al trattamento fondamentale ed accessorio;
quali siano i criteri sulla base dei quali il Governo ed i singoli Ministri hanno determinato le remunerazioni contrattuali.
(2-00560) «Gerardo Bianco, Bressa, Pinza».
(27 novembre 2002)
abusivismo edilizio, urbanizzazione irrazionale e malgoverno del territorio sono solo alcune delle cause che rendono drammaticamente quotidiana la possibilità di catastrofi naturali: Sarno e Soverato sono gli esempi più evidenti di disastri ambientali accaduti nel nostro Paese;
dai vari dossier presentati da Legambiente risulta che i comuni interessati, nell'ultimo decennio, da alluvioni sono circa 1.500 e da frane circa 2.000, con circa 7 morti al mese, senza considerare i terremoti, gli incendi boschivi, le eruzioni vulcaniche e gli incidenti industriali;
in un contesto di questo tipo è ovviamente giusto ed indispensabile dotare il servizio nazionale di protezione civile del potere di andare in deroga alla legge in caso di catastrofi naturali, al fine di garantire una capacità di reazione veloce e snella agli eventi calamitosi imminenti o in corso;
questo potere è riconosciuto al sistema nazionale di protezione civile con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, che riconosce il potere di ordinanza in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
con la legge del 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile», viene stabilito che la suddetta deroga, finalizzata alla mitigazione del rischio, possa essere utilizzata anche per scopi che nulla hanno a che vedere con le attività di protezione civile, quali il conferimento del potere eccezionale anche per gli eventi che sono programmabili con anni di anticipo, e quindi con la possibilità di rispettare la legge ordinaria, e che non comportano alcun rischio per la vita umana, per i beni, gli insediamenti e l'ambiente;
andare in deroga ai vincoli paesaggistici e urbanistici potrebbe, al contrario, accrescere i danni all'ambiente, al paesaggio e ai beni del nostro bel Paese;
con questa legge il Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile dal Presidente del Consiglio dei ministri, può stabilire, senza nessun controllo da parte dei membri del Parlamento, quale sia un grande evento e quale no e nominare direttamente il commissario che lo gestisca, anche, fatto gravissimo, andando in deroga alle leggi e normative vigenti in materia;
il Governo italiano si sta preparando ad ospitare il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea: gli incontri e le manifestazioni connesse, che vedranno coinvolti rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione europea, si terranno principalmente presso il centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto;
il centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto è stato costruito in un'area di prima esondazione del fiume Tevere, quindi in un'area a grande rischio idrogeologico, ed ha sempre rappresentato un esempio negativo. Fino a ieri la stessa protezione civile costruiva in aree a rischio, oggi la cultura della prevenzione dei rischi si è sviluppata nel nostro Paese e ciò è da citare per rendere evidente il cambiamento positivo del sistema nazionale di protezione civile e di gestione del territorio italiano;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2002, si è dichiarato il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea un «grande evento»;
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, in attuazione della legge del 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per la celebrazione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea», si autorizzano la realizzazione di aumenti di volumetrie del centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, opere di collegamento viario e di difesa idraulica. In altre parole quella struttura «imbarazzante» per il sistema nazionale di protezione civile, invece di essere accantonata e smantellata, viene ripresa, ampliata, ingrandita, per il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, probabilmente per essere poi utilizzata dal dipartimento della protezione civile;
in particolare, con tale ordinanza il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza interventi, che prescindono dalla valutazione di impatto ambientale, dalle disposizioni in materia di paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali e da quelle in materia idraulica ed in materia di conferenza di servizi, quali:
a) interventi ed opere di riqualificazione e completamento del centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto, già oggi di dimensioni notevoli, anche attraverso aumenti di volumetrie, interventi che potranno essere estesi anche ai comuni limitrofi;
b) interventi infrastrutturali e strutturali per il potenziamento dei collegamenti viari funzionali al centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto nella zona del comune di Castelnuovo di Porto, compresa fra il fiume Tevere, la strada provinciale «Tiberina», la strada provinciale «Traversa del Grillo» e l'allineamento parallelo a quest'ultima, posto a circa 2.500 metri di distanza dalla stessa sul lato Roma. Tali interventi possono essere estesi anche al di fuori del suddetto perimetro;
c) interventi ed opere di messa in sicurezza idraulica del centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto e delle reti viarie di accesso;
d) rifacimento e completamento del castello «La Rocca», del palazzetto «Paradisi» e della pavimentazione ed illuminazione di piazza Vittorio Veneto e di piazza Cavour nel centro urbano di Castelnuovo di Porto;
e) individuazione e immediata occupazione d'urgenza delle aree da espropriare per realizzare le opere e gli interventi, con decreto di esproprio emanato ed eseguito senza particolari indagini e formalità;
f) stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il personale del dipartimento della protezione civile e della regione Lazio, in deroga ai contratti nazionali di lavoro e relativi statuti;
tutti questi interventi, in particolare quelli di messa in sicurezza idraulica, saranno realizzati in deroga ad oltre 30 tra leggi e decreti e conseguentemente ci troveremo di fronte ad «opere edilizie abusive», realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle porte di Roma, che, in assenza di una attenta valutazione ambientale, potranno alterare il delicato e pregiato ecosistema dell'alto Tevere, spostando ed accrescendo più a valle, presso Monte Rotondo Scalo, il problema delle esondazioni;
inoltre, sempre tramite l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, si stabilisce che i fondi utilizzabili per la realizzazione dei grandi eventi, come ad esempio il vertice Fao, il vertice Nato, il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea ed altri, sono posti a carico della protezione civile: in pratica si usano i soldi destinati agli interventi contro le calamità naturali per realizzare le opere dei grandi eventi;
appare chiaro che attraverso l'indiscriminato utilizzo della deroga alle leggi e normative vigenti in materia di urbanistica, di idraulica e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, da parte del Ministro delegato alla protezione civile, anche per gli eventi programmabili, di fatto si potranno realizzare opere infrastrutturali e strutturali invasive, costose, inutili e pericolose per il territorio italiano, utilizzando una metodologia riconducibile a quella utilizzata per la realizzazione degli ecomostri che già troppi danni hanno creato al nostro bel Paese;
con questo potere il Ministro delegato alla protezione civile potrà, in assurdo, trasformare i parchi pubblici romani in enormi parcheggi a servizio delle auto blu di scorta agli invitati e ai delegati al semestre italiano di presidenza dell'Unione europea;
l'interpellante è anche fortemente preoccupato che tali deroghe possano essere estese anche alle questioni dell'ordine pubblico, accentrandole, per un periodo lunghissimo di almeno sei mesi, nelle mani di un commissario di governo: e ciò potrebbe portare ad un'esautorazione degli organi locali preposti, quali il prefetto, il sindaco, il questore e il comandante dei carabinieri -:
se intenda, per i motivi sopra citati, adottare iniziative legislative, affinché, nell'ambito della legge 9 novembre 2001, n. 401, non risulti più possibile prevedere nel caso di grandi eventi gli identici strumenti di intervento previsti per le calamità naturali e, contestualmente, eliminare immediatamente tutte le opere infrastrutturali e strutturali previste nelle ordinanze relative alla gestione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.
(2-00446) «Realacci».
(27 luglio 2002)
il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nel rivedere la normativa in materia di protezione civile, disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, introduce tra gli ambiti di intervento tipici dell'azione di detta struttura, anche quelli rientranti nella categoria dei «grandi eventi», senza nulla disporre di preciso riguardo alla definizione di detta categoria;
sulla base di tale innovazione, per quanto indeterminata ed impropria nella sostanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di un'interpretazione oltremodo estensiva del dispositivo di cui all'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 5-bis, comma 5, del citato decreto legge, ha utilizzato lo strumento dell'ordinanza in materia di protezione civile - ora prevista con finalità di gestione e prevenzione, anche in ipotesi di danni o di pericolo di danni derivanti da grandi eventi - per manifestazioni e cerimonie istituzionali o religiose, da tempo programmate e definite;
il medesimo decreto-legge, pur disponendo l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, in quanto incompatibili con il decreto stesso - formula che, come noto, è quanto di più indeterminato ed improprio dal punto di vista della tecnica legislativa - tuttavia, fa certamente salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 225, che prevede il ricorso, in via solo eventuale, allo strumento dell'ordinanza presidenziale solo qualora si configurino imminenti ed imprevisti gravi rischi per la sicurezza delle persone e delle cose o ci si trovi nella circostanza in cui si siano già verificati gravi effetti sulle popolazioni e sul patrimonio;
nella ratio della citata legge n. 225 del 1992, l'eventuale ricorso allo strumento dell'ordinanza può anche prevedere, proprio in virtù del conseguimento del bene primario dell'incolumità delle persone e delle cose realmente minacciate o compromesse da eventi straordinari, la deroga alle disposizioni della legislazione vigente, tuttavia sempre «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico»;
a seguito della dichiarazione di «grande evento» del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, intervenuta con decreto presidenziale del 20 marzo 2002, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile del 2002, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, si è provveduto a disciplinare l'organizzazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali relativi al citato semestre di presidenza, considerato quasi alla stregua di una calamità prodotta da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, e comunque di carattere improvviso e imprevedibile;
l'uso di uno strumento così palesemente incongruo, che rappresenta una clamorosa novazione alla prassi di gestire per via legislativa l'organizzazione delle due precedenti presidenze italiane dell'Unione europea (si vedano la legge 5 giugno 1984, n. 208, e il decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13) e di analoghi eventi di natura politico-istituzionale (si veda, a titolo di esempio, la legge 8 giugno 2000, n. l49, recante disposizioni per il vertice G8 a Genova), risulta ancor più grave e sconcertante ove si consideri l'ampiezza, l'assolutezza e la portata delle deroghe, sia per quanto concerne gli aspetti contabili, finanziari, di corretta gestione amministrativa e di scelta ed utilizzazione del personale, nonché di attribuzione degli appalti e delle commesse, sia per quanto attiene al rispetto della normativa in materia di impatto ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica, di tutela dei beni ambientali e culturali, idraulica e idrogeologica e di conferenza dei servizi. Alla luce di tali disposizioni, il commissario delegato per il coordinamento degli interventi sembra divenire una sorta di monarca assoluto, svincolato dal rispetto di qualsiasi regola di buona amministrazione;
ancora, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2002, si è provveduto a dichiarare come «grande evento» la cerimonia di canonizzazione del beato Josemaria Escrivà prevista per il giorno 6 ottobre 2002 a Roma, precostituendo in tal modo il presupposto per un possibile nuovo ricorso allo strumento dell'ordinanza presidenziale, per l'organizzazione e la gestione dell'evento stesso;
tali evidenti forzature sembrano rientrare in un generale disegno di ridefinizione delle funzioni e delle competenze della protezione civile, che ne attenua la missione di prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica, nonché di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, ridefinizione che, tuttavia, non sembra sia stata recepita dalla stessa struttura della protezione civile se, stando alle pagine del sito internet del ministero dell'interno, fino a tutto il mese di luglio 2002, non vi è traccia delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 433 del 2001 e del conseguente nuovo assetto della protezione civile -:
se non ritenga di dover trasfondere le suddette misure in strumenti normativi più idonei, alla luce dei principi generali dell'ordinamento e, in particolare, delle disposizioni della citata legge n. 225 del 1992 (articolo 5, comma 2), laddove prevedono che al mezzo dell'ordinanza si possa ricorrere come ultima ratio e, comunque, soltanto in caso di dichiarazione dello stato di emergenza;
se non reputi di dover riformulare il contenuto dei provvedimenti emanati e richiamati in premessa, rifacendosi allo schema indicato dalla normativa già citata ed adottata in occasione dell'organizzazione delle edizioni passate di medesimi eventi e, laddove dovessero ravvisarsi necessità di ulteriori deroghe, di procedere comunque d'intesa con gli enti territoriali interessati.
(2-00451) «Violante, Montecchi, Ruzzante, Leoni».
(3 settembre 2002)
le note pubblicate dall'Istat sulla condizione di povertà in Italia nel 2001 offrono un quadro, se non desolante, certamente preoccupante per la condizione sociale nel nostro Paese;
il 12 per cento delle famiglie residenti in Italia vive una condizione di povertà relativa, coinvolgente, dunque, sette milioni e ottocentoventottomila cittadini, che vivono al di sotto della soglia mensile di consumo, che è stata stabilita per un nucleo di due persone e risulta essere pari a 814,50 euro nel 2001, rispetto a 810,21 euro del 2000;
i «poveri» sono per lo più concentrati nel Mezzogiorno del Paese e sempre di più nelle famiglie numerose;
quel che però e più grave è la constatazione che ben 940 mila famiglie, e cioè oltre tremilioni e duecentomila cittadini, vivono in condizioni di povertà assoluta;
il Governo deve farsi carico di questa nuova terribile eredità ricevuta, atteso che la sinistra, nel corso della XIII legislatura, ha reso i ricchi più ricchi ed i poveri più poveri, in quanto, ad avviso dell'interrogante, non potendo più essere serva di potenze straniere, ha scelto di essere serva dei padroni e degli speculatori finanziari -:
quale sia l'impegno di legislatura per raggiungere l'obiettivo di cancellare la vergogna ereditata e dunque di ridurre prima, e di eliminare poi, la troppo amplia platea di cittadini e di famiglie condannate fino ad oggi a vivere in condizione di povertà assoluta e relativa.
(3-01250)
(19 luglio 2002)
il quotidiano La Stampa, nel numero di mercoledì 30 ottobre 2002, in un articolo dal titolo «In Parlamento ora si prepara un nuovo assalto alla diligenza», scrive tra l'altro: «conferma uno degli ex Dc più arrabbiati, Mario Tassone: "Il voto sulle tabelle darà l'esatta geografia del rimpasto che vorremmo. La verità è che questo Governo non ce la fa. Ma io non posso votare un Ministro che permette alle Ferrovie dello Stato di non partecipare a gare internazionali dove invece corre la sua ex società, la Roksoil"» -:
se le affermazioni del Viceministro Tassone, sinora non smentite, corrispondano al vero;
in caso affermativo, come giudichi, in particolare, quella secondo cui ci sarebbe un Ministro che permette alle Ferrovie dello Stato di non partecipare a gare internazionali dove corre una sua ex società;
se il Ministro cui fa riferimento il Viceministro Tassone sia il Ministro delle infrastrutture e trasporti, professor Pietro Lunardi;
se non ritenga che i fatti denunciati dal Viceministro Tassone gettino discredito sull'intero Governo;
se non ritenga, infine, che il comportamento del Ministro delle infrastrutture e trasporti, ove le affermazioni del Viceministro avessero fondamento:
a) configuri un conflitto di interesse;
b) evidenzi un comportamento del Ministro delle infrastrutture e trasporti contrario agli interessi nazionali;
c) sia lesivo dell'immagine e della credibilità internazionale dell'Italia;
d) abbia arrecato grave danno a una delle più importanti aziende del Paese.
(3-01546)
(31 ottobre 2002)
l'approvazione dell'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che ha previsto, in casi particolari, la partecipazione al dibattimento a distanza - meglio nota come videoconferenza - ha soddisfatto esigenze più volte avvertite di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Altra finalità della modifica è quella di evitare il cosiddetto «turismo giudiziario» a soggetti particolarmente pericolosi, nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure restrittive, di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Non meno rilevante finalità che si prefigge l'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale era quella di evitare ritardi nella celebrazione di dibattimenti di rilevante complessità;
purtroppo, un primo bilancio, a qualche anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, appare decisamente negativo, sia perché i tempi di definizione dei processi si sono considerevolmente allungati proprio a seguito del ricorso alle videoconferenze, sia perché è stata denunciata una sistematica violazione delle garanzie difensive connessa a tale modus procedendi;
per di più, con l'approvazione del cosiddetto «pacchetto sicurezza», che ha ampliato la possibilità di ricorrere alle videoconferenze anche nel giudizio abbreviato, i disagi si sono acuiti per l'ormai cronica indisponibilità di aule giudiziarie ed anche per effetto di frequentissimi inconvenienti di carattere tecnico;
in conseguenza di tutto ciò, le udienze sono fissate in tempi lunghi e i rinvii sono di mesi e mesi, fatto grave per lo stato di detenzione degli imputati e per la sistematica sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, atteso il tipo di processi;
spesso il dibattimento non viene proprio celebrato perché gli impianti non sono funzionanti o perché nel corso dell'udienza si guastano;
quanto affermato trova conferma in una nutrita casistica ed in una serie di segnalazioni, anche trasfuse nei verbali di dibattimento, trasmesse sistematicamente e senza alcun risultato al ministero della giustizia ed al presidente del distretto della Corte di appello interessato;
il tribunale di Napoli, in cui è più frequente la celebrazione di tali tipi di processo, è quello che più soffre i disagi di tali inammissibili anomalie, che, oltre a frenare il corso della giustizia, creano difficoltà a giudici, pubblici ministeri ed avvocati, nonché danni considerevoli agli imputati -:
una volta accertata la veridicità di quanto segnalato, se non si intenda intervenire con la massima sollecitudine per organizzare le strutture giudiziarie in modo tale che i processi, in cui si ricorre alla comunicazione a distanza, si celebrino in tempi brevi e, ove rinviati, le udienze non siano fissate lontane nel tempo;
se non sia il caso di far verificare con sollecitudine l'efficienza degli impianti, prevedendone la immediata riparazione, nel caso in cui sia possibile, o una rapida sostituzione.
(3-00033)
(27 giugno 2001)
il 30 novembre 1993 Carmina Ferrante, moglie del dottor Michele Lamacchia, attuale sindaco di San Ferdinando di Puglia (Foggia), veniva trovata morta a soli trent'anni d'età nell'abitazione nella quale conviveva con il marito, in seguito all'esplosione al capo di un colpo della pistola regolarmente detenuta dal Lamacchia;
le sbrigative indagini sul decesso si chiudevano con un decreto di archiviazione per suicidio, ma solo nel novembre del 1997, successivamente a un circostanziato esposto del padre della vittima che lamentava lacune negli accertamenti, si avevano gli esiti dell'esame stub eseguito sul corpo della vittima;
si evidenziava, allora, l'impossibilità del suicidio, poiché risultava positiva la mano destra, mentre il foro di entrata del proiettile che aveva causato la morte della donna era sulla tempia sinistra;
a cinque anni dai fatti, il pubblico ministero presso il tribunale di Foggia nominava un perito d'ufficio, il professor Francesco Vinci, che il 20 marzo 1998 depositava la sua relazione escludendo l'ipotesi suicidiaria, ma il pubblico ministero, in contrasto con il suo stesso consulente, chiedeva nuovamente l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari, pur rubricando questa volta i fatti con l'incredibile ipotesi incriminatrice di istigazione al suicidio da parte di ignoti;
come riportato dal quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno del 23 giugno 2000, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Foggia, dopo aver rilevato che «già nell'immediatezza dei fatti le indagini venivano effettuate in maniera quanto meno poco approfondita», chiarì che gli stessi dati obiettivi «paiono contrastare con l'ipotesi suicidiaria. La consulenza del perito medico ha evidenziato l'estrema difficoltà, improbabilità e irragionevolezza di un suicidio posto in essere impugnando la pistola con la mano destra - unica ipotesi possibile, secondo i risultati dell'esame stub - e facendo fuoco alla tempia sinistra»;
anche l'esame della traiettoria del colpo che ha ucciso la donna, con foro di uscita in regione retromastoidea destra con direzione moderatamente dall'avanti all'indietro e marcatamente dall'alto verso il basso, avrebbe dovuto escludere definitivamente l'ipotesi suicidiaria, ma, da quando il giudice per le indagini preliminari nel 2000 ha rimesso gli atti alla procura della Repubblica «per valutare la sussistenza di elementi di reità in ordine al reato di omicidio volontario, colposo o preterintenzionale», non ci sono state significative novità o sviluppi conosciuti;
a giudizio dell'interrogante, questa tragedia non deve restare impunita e occorre imprimere impulso all'accertamento dei fatti e dare alla famiglia della giovane quella parola di verità che attende da troppi anni -:
se non ritenga alla luce dei fatti esposti il Ministro interrogato di procedere ad un'ispezione presso la citata procura per accertare eventuali inerzie, omissioni od altre anomalie nelle indagini.
(3-00434)
(19 novembre 2001)