TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 254 di Marted́ 28 gennaio 2003


INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

A) Interpellanze

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica, per sapere - premesso che:
a seguito del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, attuativo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta «legge Bassanini»), venne introdotta la facoltà per il Governo di procedere alla nomina di alti dirigenti della pubblica amministrazione;
la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione fra pubblico e privato», e la connessa circolare interpretativa del dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio 2002, recante «Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza pubblica», hanno ulteriormente ampliato queste possibilità -:
quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad ufficio dirigenziale di livello generale, che, in applicazione della legge predetta, non sono stati confermati nell'incarico che svolgevano precedentemente e quale sia stata la distribuzione fra i ministeri di coloro non sono stati riconfermati;
in base a quali criteri tali dirigenti non siano stati confermati nelle posizioni originarie, atteso che, per ammissione dello stesso Governo, «nessuna amministrazione dello Stato attualmente è in possesso di un sistema validato e funzionante di valutazione dei dirigenti» (direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002»);
in particolare, nell'ambito complessivo dei dirigenti ai quali non è stato riattribuito l'incarico in precedenza svolto, a quanti dirigenti sia stato conferito un altro incarico «di livello retributivo equivalente al precedente», ai sensi dell'articolo 3, comma 7, quinto periodo, della legge n. 145 del 2002, e a quanti dirigenti sia stato conferito incarico di studio, per mancanza di idonei posti di funzione e per carenza di idonee qualità professionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sesto periodo, della medesima legge;
in base a quale valutazione sia stato stabilito il mancato possesso delle «idonee qualità professionali», quale presupposto per la non riconferma;
nel caso di riattribuzione del precedente incarico, attesa la scomparsa del termine minimo di durata dell'incarico individuale (come si evince dal nuovo articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), per quanto tempo sia stato rinnovato l'incarico ed in base a quale criteri sia stata stabilita la durata dei singoli incarichi;
quanti dirigenti abbiano effettuato un recesso consensuale con l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa contrattuale e legislativa;
quanti dirigenti di seconda fascia siano stati costretti alla rotazione prevista dall'articolo 3, comma 7, terzo periodo, della legge n. 145 del 2002 ed in base a quali criteri;
quale sarà la sorte del dirigente non confermato a cui sia stato attribuito l'incarico di studio, della durata massima di un anno, allo scadere dello stesso;
a quanti dirigenti, in base all'applicazione delle nuove norme, sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis (introdotto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), con riferimento, distintamente, alle due fasce dei ruoli delle amministrazioni ed in base a quali criteri;
a quanti dirigenti, in base all'applicazione delle nuove norme, sia stato conferito un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), con riferimento, distintamente, alle due fasce dei ruoli delle amministrazioni ed in base a quali criteri; in particolare, di quali competenze tecnico-professionali siano in possesso e quali percorsi formativi abbiano sostenuto i dirigenti «incaricati» dall'esterno;
a quanti dirigenti di seconda fascia, in forza dell'applicazione delle nuove percentuali previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002), sia stato conferito un incarico di ufficio generale ed in base a quali criteri;
quale sia la sorte del dirigente che non raggiunga l'accordo sulla parte retributiva attraverso la stipulazione del contratto individuale, a seguito del provvedimento unilaterale emanato dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2002) e, in generale, quale sarà la sorte dei dirigenti ai quali non verrà conferito un incarico, attesa l'abrogazione del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato, che prevedeva un meccanismo di messa a disposizione degli stessi dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attesa di una nuova collocazione presso altre amministrazioni del ruolo unico;
se il numero dei dirigenti dello Stato sia diminuito a seguito delle riforme di cui alla legge n. 59 del 1997 e, in particolare, a seguito del decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, nonché a seguito dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione e se, contestualmente, siano state coerentemente incrementate le competenze, i poteri, l'autonomia e le responsabilità degli stessi dirigenti;
come si intenda coprire l'aggravio economico derivante dai nuovi incarichi dirigenziali, allo scadere dell'anno di studio dei dirigenti collocati in tale posizione in quanto non confermati ai sensi del ricordato articolo 3, comma 7, della legge n. 145 del 2002 e, atteso che il principio dell'invarianza di spesa (derivante dalla circostanza che la predetta legge di riforma non prevede copertura finanziaria specifica) costringerebbe l'amministrazione, nel caso di continuazione del rapporto dopo l'anno di studio, a retribuire due dirigenti per un unico posto coperto, a meno di non continuare a tenere indisponibili altrettanti incarichi dirigenziali complessivamente «equivalenti» sul piano finanziario, come prescritto in sede di prima attuazione della legge n. 145 del 2002 dall'articolo 3, comma 7 (cosiddetta compensazione);
se, in questa seconda ipotesi, non sia altamente pregiudizievole per il buon andamento della pubblica amministrazione protrarre la situazione di congelamento e di mancata copertura di posti di funzione dirigenziale, che deve essere necessariamente transitoria per non incidere sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa;
quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione che godono di contratti individuali ripartiti per ministero;
quali siano i livelli netti di stipendio e gli oneri lordi per lo Stato derivanti dalla stipulazione dei contratti di lavoro individuali dei dirigenti e, in particolare, a quanto ammontino gli stipendi, ivi compreso il trattamento accessorio, dei capi dipartimento, dei segretari generali dei ministeri, dei capi degli uffici legislativi dei ministeri e dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, ivi compresi quelli nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, per i quali è prevista la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al trattamento fondamentale ed accessorio;
quali siano i criteri sulla base dei quali il Governo ed i singoli Ministri hanno quantificato tali remunerazioni contrattuali.
(2-00557) «La Malfa».
(26 novembre 2002)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica, per sapere - premesso che:
a seguito del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, attuativo della legge del 15 marzo 1997, n. 59, cossidetta «legge Bassanini 1», è stata introdotta la facoltà per il Governo di procedere alla nomina di alti dirigenti della pubblica amministrazione;
la legge del 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione fra pubblico e privato» e la connessa circolare interpretativa del dipartimento della funzione pubblica del 31 luglio 2002, recante «Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza pubblica», hanno ulteriormente ampliato queste possibilità -:
quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione preposti ad ufficio dirigenziale di livello generale che non sono stati confermati nell'incarico che svolgevano precedentemente;
in base a quali criteri tali dirigenti non siano stati confermati nelle posizioni originarie;
a quanti dirigenti sia stato conferito un altro incarico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, quinto periodo, della legge, e a quanti dirigenti sia stato conferito un incarico di studio, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sesto periodo, della medesima legge;
in base a quale valutazione sia stato stabilito il mancato possesso delle «idonee qualità professionali», quale presupposto per la non riconferma;
quanti dirigenti di seconda fascia siano stati costretti alla rotazione prevista dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, della legge ed in base a quali criteri;
quale sarà la sorte del dirigente non confermato a cui sia stato attribuito l'incarico di studio, della durata massima di un anno, allo scadere dello stesso;
in particolare, a quanti dirigenti esterni siano stati conferiti incarichi e di quali competenze tecnico-professionali siano in possesso e quali siano i percorsi formativi sostenuti;
a quanti dirigenti di seconda fascia sia stato conferito un incarico di ufficio generale ed in base a quali criteri;
quale sia la sorte del dirigente che non abbia raggiunto l'accordo sulla parte retributiva e, in generale, quale sarà la sorte dei dirigenti ai quali non verrà conferito un incarico, attesa l'abrogazione del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato, che prevedeva un meccanismo di messa a disposizione degli stessi dirigenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attesa di una nuova collocazione presso altre amministrazioni del ruolo unico;
se il numero dei dirigenti dello Stato sia diminuito a seguito delle riforme di cui alla legge n. 59 del 1997 e, in particolare, a seguito del decentramento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali, nonché a seguito dei processi di privatizzazione e se, contestualmente, siano state coerentemente incrementate le competenze, i poteri, l'autonomia e le responsabilità degli stessi dirigenti;
come si intenda coprire l'aggravio economico derivante dai nuovi incarichi dirigenziali allo scadere dell'anno di studio dei dirigenti collocati in tale posizione se non confermati, poiché l'amministrazione nel caso di continuazione del rapporto dopo l'anno di studio sarebbe costretta a retribuire due dirigenti per un unico posto coperto;
se, nell'ipotesi di compensazione negli incarichi, non sia altamente pregiudizievole per il buon andamento della pubblica amministrazione protrarre la situazione di congelamento e di mancata copertura di posti di funzione dirigenziale, che deve essere necessariamente transitoria per non incidere sull'efficienza e sull'efficacia dell'azione amministrativa;
quale sia il numero dei dirigenti della pubblica amministrazione che godono di contratti individuali ripartiti per ministero;
quali siano i livelli netti di stipendio e gli oneri lordi per lo Stato derivanti dalla stipulazione dei contratti di lavoro individuali dei dirigenti e, in particolare, a quanto ammontino gli stipendi, ivi compreso il trattamento accessorio dei capi dipartimento, dei segretari generali dei ministeri, dei capi degli uffici legislativi dei ministeri e dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, ivi compresi quelli nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali è prevista la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al trattamento fondamentale ed accessorio;
quali siano i criteri sulla base dei quali il Governo ed i singoli Ministri hanno determinato le remunerazioni contrattuali.
(2-00560) «Gerardo Bianco, Bressa, Pinza».
(27 novembre 2002)

B) Interpellanze

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
abusivismo edilizio, urbanizzazione irrazionale e malgoverno del territorio sono solo alcune delle cause che rendono drammaticamente quotidiana la possibilità di catastrofi naturali: Sarno e Soverato sono gli esempi più evidenti di disastri ambientali accaduti nel nostro Paese;
dai vari dossier presentati da Legambiente risulta che i comuni interessati, nell'ultimo decennio, da alluvioni sono circa 1.500 e da frane circa 2.000, con circa 7 morti al mese, senza considerare i terremoti, gli incendi boschivi, le eruzioni vulcaniche e gli incidenti industriali;
in un contesto di questo tipo è ovviamente giusto ed indispensabile dotare il servizio nazionale di protezione civile del potere di andare in deroga alla legge in caso di catastrofi naturali, al fine di garantire una capacità di reazione veloce e snella agli eventi calamitosi imminenti o in corso;
questo potere è riconosciuto al sistema nazionale di protezione civile con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, che riconosce il potere di ordinanza in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
con la legge del 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile», viene stabilito che la suddetta deroga, finalizzata alla mitigazione del rischio, possa essere utilizzata anche per scopi che nulla hanno a che vedere con le attività di protezione civile, quali il conferimento del potere eccezionale anche per gli eventi che sono programmabili con anni di anticipo, e quindi con la possibilità di rispettare la legge ordinaria, e che non comportano alcun rischio per la vita umana, per i beni, gli insediamenti e l'ambiente;
andare in deroga ai vincoli paesaggistici e urbanistici potrebbe, al contrario, accrescere i danni all'ambiente, al paesaggio e ai beni del nostro bel Paese;
con questa legge il Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile dal Presidente del Consiglio dei ministri, può stabilire, senza nessun controllo da parte dei membri del Parlamento, quale sia un grande evento e quale no e nominare direttamente il commissario che lo gestisca, anche, fatto gravissimo, andando in deroga alle leggi e normative vigenti in materia;
il Governo italiano si sta preparando ad ospitare il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea: gli incontri e le manifestazioni connesse, che vedranno coinvolti rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione europea, si terranno principalmente presso il centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto;
il centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto è stato costruito in un'area di prima esondazione del fiume Tevere, quindi in un'area a grande rischio idrogeologico, ed ha sempre rappresentato un esempio negativo. Fino a ieri la stessa protezione civile costruiva in aree a rischio, oggi la cultura della prevenzione dei rischi si è sviluppata nel nostro Paese e ciò è da citare per rendere evidente il cambiamento positivo del sistema nazionale di protezione civile e di gestione del territorio italiano;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2002, si è dichiarato il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea un «grande evento»;
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, in attuazione della legge del 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per la celebrazione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea», si autorizzano la realizzazione di aumenti di volumetrie del centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, opere di collegamento viario e di difesa idraulica. In altre parole quella struttura «imbarazzante» per il sistema nazionale di protezione civile, invece di essere accantonata e smantellata, viene ripresa, ampliata, ingrandita, per il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, probabilmente per essere poi utilizzata dal dipartimento della protezione civile;
in particolare, con tale ordinanza il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza interventi, che prescindono dalla valutazione di impatto ambientale, dalle disposizioni in materia di paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali e da quelle in materia idraulica ed in materia di conferenza di servizi, quali:
a) interventi ed opere di riqualificazione e completamento del centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto, già oggi di dimensioni notevoli, anche attraverso aumenti di volumetrie, interventi che potranno essere estesi anche ai comuni limitrofi;
b) interventi infrastrutturali e strutturali per il potenziamento dei collegamenti viari funzionali al centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto nella zona del comune di Castelnuovo di Porto, compresa fra il fiume Tevere, la strada provinciale «Tiberina», la strada provinciale «Traversa del Grillo» e l'allineamento parallelo a quest'ultima, posto a circa 2.500 metri di distanza dalla stessa sul lato Roma. Tali interventi possono essere estesi anche al di fuori del suddetto perimetro;
c) interventi ed opere di messa in sicurezza idraulica del centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto e delle reti viarie di accesso;
d) rifacimento e completamento del castello «La Rocca», del palazzetto «Paradisi» e della pavimentazione ed illuminazione di piazza Vittorio Veneto e di piazza Cavour nel centro urbano di Castelnuovo di Porto;
e) individuazione e immediata occupazione d'urgenza delle aree da espropriare per realizzare le opere e gli interventi, con decreto di esproprio emanato ed eseguito senza particolari indagini e formalità;
f) stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il personale del dipartimento della protezione civile e della regione Lazio, in deroga ai contratti nazionali di lavoro e relativi statuti;
tutti questi interventi, in particolare quelli di messa in sicurezza idraulica, saranno realizzati in deroga ad oltre 30 tra leggi e decreti e conseguentemente ci troveremo di fronte ad «opere edilizie abusive», realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle porte di Roma, che, in assenza di una attenta valutazione ambientale, potranno alterare il delicato e pregiato ecosistema dell'alto Tevere, spostando ed accrescendo più a valle, presso Monte Rotondo Scalo, il problema delle esondazioni;
inoltre, sempre tramite l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, si stabilisce che i fondi utilizzabili per la realizzazione dei grandi eventi, come ad esempio il vertice Fao, il vertice Nato, il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea ed altri, sono posti a carico della protezione civile: in pratica si usano i soldi destinati agli interventi contro le calamità naturali per realizzare le opere dei grandi eventi;
appare chiaro che attraverso l'indiscriminato utilizzo della deroga alle leggi e normative vigenti in materia di urbanistica, di idraulica e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, da parte del Ministro delegato alla protezione civile, anche per gli eventi programmabili, di fatto si potranno realizzare opere infrastrutturali e strutturali invasive, costose, inutili e pericolose per il territorio italiano, utilizzando una metodologia riconducibile a quella utilizzata per la realizzazione degli ecomostri che già troppi danni hanno creato al nostro bel Paese;
con questo potere il Ministro delegato alla protezione civile potrà, in assurdo, trasformare i parchi pubblici romani in enormi parcheggi a servizio delle auto blu di scorta agli invitati e ai delegati al semestre italiano di presidenza dell'Unione europea;
l'interpellante è anche fortemente preoccupato che tali deroghe possano essere estese anche alle questioni dell'ordine pubblico, accentrandole, per un periodo lunghissimo di almeno sei mesi, nelle mani di un commissario di governo: e ciò potrebbe portare ad un'esautorazione degli organi locali preposti, quali il prefetto, il sindaco, il questore e il comandante dei carabinieri -:
se intenda, per i motivi sopra citati, adottare iniziative legislative, affinché, nell'ambito della legge 9 novembre 2001, n. 401, non risulti più possibile prevedere nel caso di grandi eventi gli identici strumenti di intervento previsti per le calamità naturali e, contestualmente, eliminare immediatamente tutte le opere infrastrutturali e strutturali previste nelle ordinanze relative alla gestione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.
(2-00446) «Realacci».
(27 luglio 2002)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nel rivedere la normativa in materia di protezione civile, disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, introduce tra gli ambiti di intervento tipici dell'azione di detta struttura, anche quelli rientranti nella categoria dei «grandi eventi», senza nulla disporre di preciso riguardo alla definizione di detta categoria;
sulla base di tale innovazione, per quanto indeterminata ed impropria nella sostanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di un'interpretazione oltremodo estensiva del dispositivo di cui all'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 5-bis, comma 5, del citato decreto legge, ha utilizzato lo strumento dell'ordinanza in materia di protezione civile - ora prevista con finalità di gestione e prevenzione, anche in ipotesi di danni o di pericolo di danni derivanti da grandi eventi - per manifestazioni e cerimonie istituzionali o religiose, da tempo programmate e definite;
il medesimo decreto-legge, pur disponendo l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, in quanto incompatibili con il decreto stesso - formula che, come noto, è quanto di più indeterminato ed improprio dal punto di vista della tecnica legislativa - tuttavia, fa certamente salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 225, che prevede il ricorso, in via solo eventuale, allo strumento dell'ordinanza presidenziale solo qualora si configurino imminenti ed imprevisti gravi rischi per la sicurezza delle persone e delle cose o ci si trovi nella circostanza in cui si siano già verificati gravi effetti sulle popolazioni e sul patrimonio;
nella ratio della citata legge n. 225 del 1992, l'eventuale ricorso allo strumento dell'ordinanza può anche prevedere, proprio in virtù del conseguimento del bene primario dell'incolumità delle persone e delle cose realmente minacciate o compromesse da eventi straordinari, la deroga alle disposizioni della legislazione vigente, tuttavia sempre «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico»;
a seguito della dichiarazione di «grande evento» del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, intervenuta con decreto presidenziale del 20 marzo 2002, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile del 2002, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, si è provveduto a disciplinare l'organizzazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali relativi al citato semestre di presidenza, considerato quasi alla stregua di una calamità prodotta da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, e comunque di carattere improvviso e imprevedibile;
l'uso di uno strumento così palesemente incongruo, che rappresenta una clamorosa novazione alla prassi di gestire per via legislativa l'organizzazione delle due precedenti presidenze italiane dell'Unione europea (si vedano la legge 5 giugno 1984, n. 208, e il decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13) e di analoghi eventi di natura politico-istituzionale (si veda, a titolo di esempio, la legge 8 giugno 2000, n. l49, recante disposizioni per il vertice G8 a Genova), risulta ancor più grave e sconcertante ove si consideri l'ampiezza, l'assolutezza e la portata delle deroghe, sia per quanto concerne gli aspetti contabili, finanziari, di corretta gestione amministrativa e di scelta ed utilizzazione del personale, nonché di attribuzione degli appalti e delle commesse, sia per quanto attiene al rispetto della normativa in materia di impatto ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica, di tutela dei beni ambientali e culturali, idraulica e idrogeologica e di conferenza dei servizi. Alla luce di tali disposizioni, il commissario delegato per il coordinamento degli interventi sembra divenire una sorta di monarca assoluto, svincolato dal rispetto di qualsiasi regola di buona amministrazione;
ancora, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2002, si è provveduto a dichiarare come «grande evento» la cerimonia di canonizzazione del beato Josemaria Escrivà prevista per il giorno 6 ottobre 2002 a Roma, precostituendo in tal modo il presupposto per un possibile nuovo ricorso allo strumento dell'ordinanza presidenziale, per l'organizzazione e la gestione dell'evento stesso;
tali evidenti forzature sembrano rientrare in un generale disegno di ridefinizione delle funzioni e delle competenze della protezione civile, che ne attenua la missione di prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica, nonché di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, ridefinizione che, tuttavia, non sembra sia stata recepita dalla stessa struttura della protezione civile se, stando alle pagine del sito internet del ministero dell'interno, fino a tutto il mese di luglio 2002, non vi è traccia delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 433 del 2001 e del conseguente nuovo assetto della protezione civile -:
se non ritenga di dover trasfondere le suddette misure in strumenti normativi più idonei, alla luce dei principi generali dell'ordinamento e, in particolare, delle disposizioni della citata legge n. 225 del 1992 (articolo 5, comma 2), laddove prevedono che al mezzo dell'ordinanza si possa ricorrere come ultima ratio e, comunque, soltanto in caso di dichiarazione dello stato di emergenza;
se non reputi di dover riformulare il contenuto dei provvedimenti emanati e richiamati in premessa, rifacendosi allo schema indicato dalla normativa già citata ed adottata in occasione dell'organizzazione delle edizioni passate di medesimi eventi e, laddove dovessero ravvisarsi necessità di ulteriori deroghe, di procedere comunque d'intesa con gli enti territoriali interessati.
(2-00451) «Violante, Montecchi, Ruzzante, Leoni».
(3 settembre 2002)

C) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
le note pubblicate dall'Istat sulla condizione di povertà in Italia nel 2001 offrono un quadro, se non desolante, certamente preoccupante per la condizione sociale nel nostro Paese;
il 12 per cento delle famiglie residenti in Italia vive una condizione di povertà relativa, coinvolgente, dunque, sette milioni e ottocentoventottomila cittadini, che vivono al di sotto della soglia mensile di consumo, che è stata stabilita per un nucleo di due persone e risulta essere pari a 814,50 euro nel 2001, rispetto a 810,21 euro del 2000;
i «poveri» sono per lo più concentrati nel Mezzogiorno del Paese e sempre di più nelle famiglie numerose;
quel che però e più grave è la constatazione che ben 940 mila famiglie, e cioè oltre tremilioni e duecentomila cittadini, vivono in condizioni di povertà assoluta;
il Governo deve farsi carico di questa nuova terribile eredità ricevuta, atteso che la sinistra, nel corso della XIII legislatura, ha reso i ricchi più ricchi ed i poveri più poveri, in quanto, ad avviso dell'interrogante, non potendo più essere serva di potenze straniere, ha scelto di essere serva dei padroni e degli speculatori finanziari -:
quale sia l'impegno di legislatura per raggiungere l'obiettivo di cancellare la vergogna ereditata e dunque di ridurre prima, e di eliminare poi, la troppo amplia platea di cittadini e di famiglie condannate fino ad oggi a vivere in condizione di povertà assoluta e relativa.
(3-01250)
(19 luglio 2002)

D) Interrogazione

VIOLANTE, DUCA e VIGNI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
il quotidiano La Stampa, nel numero di mercoledì 30 ottobre 2002, in un articolo dal titolo «In Parlamento ora si prepara un nuovo assalto alla diligenza», scrive tra l'altro: «conferma uno degli ex Dc più arrabbiati, Mario Tassone: "Il voto sulle tabelle darà l'esatta geografia del rimpasto che vorremmo. La verità è che questo Governo non ce la fa. Ma io non posso votare un Ministro che permette alle Ferrovie dello Stato di non partecipare a gare internazionali dove invece corre la sua ex società, la Roksoil"» -:
se le affermazioni del Viceministro Tassone, sinora non smentite, corrispondano al vero;
in caso affermativo, come giudichi, in particolare, quella secondo cui ci sarebbe un Ministro che permette alle Ferrovie dello Stato di non partecipare a gare internazionali dove corre una sua ex società;
se il Ministro cui fa riferimento il Viceministro Tassone sia il Ministro delle infrastrutture e trasporti, professor Pietro Lunardi;
se non ritenga che i fatti denunciati dal Viceministro Tassone gettino discredito sull'intero Governo;
se non ritenga, infine, che il comportamento del Ministro delle infrastrutture e trasporti, ove le affermazioni del Viceministro avessero fondamento:
a) configuri un conflitto di interesse;
b) evidenzi un comportamento del Ministro delle infrastrutture e trasporti contrario agli interessi nazionali;
c) sia lesivo dell'immagine e della credibilità internazionale dell'Italia;
d) abbia arrecato grave danno a una delle più importanti aziende del Paese.
(3-01546)
(31 ottobre 2002)

E) Interrogazione

COLA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'approvazione dell'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che ha previsto, in casi particolari, la partecipazione al dibattimento a distanza - meglio nota come videoconferenza - ha soddisfatto esigenze più volte avvertite di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Altra finalità della modifica è quella di evitare il cosiddetto «turismo giudiziario» a soggetti particolarmente pericolosi, nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure restrittive, di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Non meno rilevante finalità che si prefigge l'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale era quella di evitare ritardi nella celebrazione di dibattimenti di rilevante complessità;
purtroppo, un primo bilancio, a qualche anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, appare decisamente negativo, sia perché i tempi di definizione dei processi si sono considerevolmente allungati proprio a seguito del ricorso alle videoconferenze, sia perché è stata denunciata una sistematica violazione delle garanzie difensive connessa a tale modus procedendi;
per di più, con l'approvazione del cosiddetto «pacchetto sicurezza», che ha ampliato la possibilità di ricorrere alle videoconferenze anche nel giudizio abbreviato, i disagi si sono acuiti per l'ormai cronica indisponibilità di aule giudiziarie ed anche per effetto di frequentissimi inconvenienti di carattere tecnico;
in conseguenza di tutto ciò, le udienze sono fissate in tempi lunghi e i rinvii sono di mesi e mesi, fatto grave per lo stato di detenzione degli imputati e per la sistematica sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, atteso il tipo di processi;
spesso il dibattimento non viene proprio celebrato perché gli impianti non sono funzionanti o perché nel corso dell'udienza si guastano;
quanto affermato trova conferma in una nutrita casistica ed in una serie di segnalazioni, anche trasfuse nei verbali di dibattimento, trasmesse sistematicamente e senza alcun risultato al ministero della giustizia ed al presidente del distretto della Corte di appello interessato;
il tribunale di Napoli, in cui è più frequente la celebrazione di tali tipi di processo, è quello che più soffre i disagi di tali inammissibili anomalie, che, oltre a frenare il corso della giustizia, creano difficoltà a giudici, pubblici ministeri ed avvocati, nonché danni considerevoli agli imputati -:
una volta accertata la veridicità di quanto segnalato, se non si intenda intervenire con la massima sollecitudine per organizzare le strutture giudiziarie in modo tale che i processi, in cui si ricorre alla comunicazione a distanza, si celebrino in tempi brevi e, ove rinviati, le udienze non siano fissate lontane nel tempo;
se non sia il caso di far verificare con sollecitudine l'efficienza degli impianti, prevedendone la immediata riparazione, nel caso in cui sia possibile, o una rapida sostituzione.
(3-00033)
(27 giugno 2001)

F) Interrogazione

COLA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il 30 novembre 1993 Carmina Ferrante, moglie del dottor Michele Lamacchia, attuale sindaco di San Ferdinando di Puglia (Foggia), veniva trovata morta a soli trent'anni d'età nell'abitazione nella quale conviveva con il marito, in seguito all'esplosione al capo di un colpo della pistola regolarmente detenuta dal Lamacchia;
le sbrigative indagini sul decesso si chiudevano con un decreto di archiviazione per suicidio, ma solo nel novembre del 1997, successivamente a un circostanziato esposto del padre della vittima che lamentava lacune negli accertamenti, si avevano gli esiti dell'esame stub eseguito sul corpo della vittima;
si evidenziava, allora, l'impossibilità del suicidio, poiché risultava positiva la mano destra, mentre il foro di entrata del proiettile che aveva causato la morte della donna era sulla tempia sinistra;
a cinque anni dai fatti, il pubblico ministero presso il tribunale di Foggia nominava un perito d'ufficio, il professor Francesco Vinci, che il 20 marzo 1998 depositava la sua relazione escludendo l'ipotesi suicidiaria, ma il pubblico ministero, in contrasto con il suo stesso consulente, chiedeva nuovamente l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari, pur rubricando questa volta i fatti con l'incredibile ipotesi incriminatrice di istigazione al suicidio da parte di ignoti;
come riportato dal quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno del 23 giugno 2000, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Foggia, dopo aver rilevato che «già nell'immediatezza dei fatti le indagini venivano effettuate in maniera quanto meno poco approfondita», chiarì che gli stessi dati obiettivi «paiono contrastare con l'ipotesi suicidiaria. La consulenza del perito medico ha evidenziato l'estrema difficoltà, improbabilità e irragionevolezza di un suicidio posto in essere impugnando la pistola con la mano destra - unica ipotesi possibile, secondo i risultati dell'esame stub - e facendo fuoco alla tempia sinistra»;
anche l'esame della traiettoria del colpo che ha ucciso la donna, con foro di uscita in regione retromastoidea destra con direzione moderatamente dall'avanti all'indietro e marcatamente dall'alto verso il basso, avrebbe dovuto escludere definitivamente l'ipotesi suicidiaria, ma, da quando il giudice per le indagini preliminari nel 2000 ha rimesso gli atti alla procura della Repubblica «per valutare la sussistenza di elementi di reità in ordine al reato di omicidio volontario, colposo o preterintenzionale», non ci sono state significative novità o sviluppi conosciuti;
a giudizio dell'interrogante, questa tragedia non deve restare impunita e occorre imprimere impulso all'accertamento dei fatti e dare alla famiglia della giovane quella parola di verità che attende da troppi anni -:
se non ritenga alla luce dei fatti esposti il Ministro interrogato di procedere ad un'ispezione presso la citata procura per accertare eventuali inerzie, omissioni od altre anomalie nelle indagini.
(3-00434)
(19 novembre 2001)

G) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il potenziamento del ricorso a strumenti di giustizia alternativa nel campo civilistico, quali l'arbitrato e la conciliazione, costituisce certamente uno dei mezzi più efficaci per rendere più europea, nei tempi, la nostra giustizia civile, sì da evitare la vergogna delle continue condanne della Corte di Strasburgo e sì da restituire fiducia ai cittadini incapaci di comprendere una tempistica assurda, qual è quella del processo civile, pur dopo le importanti e strutturali riforme degli anni novanta;
le previsioni contenute nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, avente ad oggetto il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, segnatamente all'articolo 2, quarto comma, lettera a), attribuiscono a questi organismi la facoltà di «promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori»;
l'esperienza sin qui compiuta, ancorché, forse, meno diffusa di quanto fosse lecito prevedere, è da considerarsi comunque positiva, sia per la qualità del lavoro svolto, sia per la grande potenzialità manifestata dal punto di vista della riduzione del carico di lavoro degli uffici giudiziari;
il Ministro interrogato ha ufficialmente affermato di ritenere che si debba dare ulteriore sviluppo a quanto previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 -:
quali iniziative abbia assunto o intenda assumere in concreto per favorire il ricorso, non solo nelle controversie che abbiano come parte le imprese, a procedure arbitrali e conciliative.
(3-01068)
(11 giugno 2002)

H) Interrogazione

GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, CORONELLA, BELLOTTI, MEROI, FATUZZO, LA STARZA e LUIGI MARTINI. - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel corso del 2001 le denunce per estorsione ed usura, rispetto al 2000, sono aumentate rispettivamente del 18,34 per cento e del 35 per cento;
è importante avere una più ampia chiave di lettura dei dati contenuti nella relazione semestrale del commissario di Governo, al fine di valutare l'efficacia applicativa della normativa anti-usura;
l'aumento considerevole delle denunce può infatti derivare da una lievitazione dei reati corrispondente o da una maggiore fiducia nei confronti dei poteri dello Stato, che, in prospettiva, dovrebbe consentire la riduzione del triste fenomeno del racket e, soprattutto, dell'usura;
non sfugge al Governo la straordinaria rilevanza della repressione di tali fenomeni delittuosi, autentici attentati contro l'economia privata e contro la serenità della piccola imprenditoria -:
quale sia il significato e la valenza dell'aumento delle denunce registrato nel corso del 2001 rispetto all'anno 2000;
quali siano i dati comparativi dei reati di estorsione e di usura nell'anno 2001 rispetto all'anno 2000 e quali siano i risultati concreti dell'applicazione della normativa anti-usura nel corso dell'anno 2000;
quali siano le aree territoriali nelle quali si sono conseguiti i migliori risultati e quali siano le aree ancora fortemente devastate dai fenomeni delittuosi dell'estorsione e dell'usura.
(3-01159)
(27 giugno 2002)



MOZIONI SUL LAVORO MINORILE

La Camera,
premesso che:
la Convenzione n. 182 promossa dalla conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata a Ginevra il 17 giugno 1999 ed entrata in vigore il 19 novembre 2000, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, impegnava i Paesi firmatari ad un'azione rapida e complessiva per l'eliminazione del fenomeno, attribuendo allo stesso un carattere d'emergenza;
secondo il rapporto globale sul lavoro minorile, pubblicato il 6 maggio 2002 dall'Ufficio internazionale del lavoro, sono costretti al lavoro 246 milioni di ragazzi tra i cinque e i diciassette anni, di cui ben 179 milioni esposti alle forme peggiori e dannose per la loro salute fisica, mentale e morale;
circa 111 milioni di bambini sotto i quindici anni sono, infatti, costretti a lavori pericolosi ed oltre 8 milioni di bambini sono sottoposti in schiavitù (schiavitù per debiti) e ad altre forme di lavoro forzato, come l'arruolamento in vista della partecipazione a conflitti armati, la prostituzione, la pornografia e altre attività illecite;
il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, Juan Somavia, ha dichiarato che «nonostante l'impegno dei Governi e dei loro interlocutori per combattere il lavoro minorile in tutto il mondo, il problema è ancora gigantesco» e che «i progressi compiuti sulla via dell'abolizione effettiva sono considerevoli ma la comunità internazionale non deve dar tregua ai suoi sforzi contro la propagazione di una forma di lavoro della quale sono vittime milioni di bambini in tutto il mondo»;
il 60 per cento del totale dei bambini costretti al lavoro è localizzato nell'area Asia-Pacifico, seguita dall'Africa subsahariana (23 per cento), dall'America latina e dai Caraibi (17,4 per cento), dal Medio Oriente e dall'Africa del Nord (6 per cento);
la tipologia di lavoro in cui questi bambini sono utilizzati riguarda essenzialmente il settore primario, con percentuali rilevanti nell'agricoltura commerciale (cacao, caffè, cotone ed altri), anche se la maggior parte dei bambini impiegati si trova in settori economici non ufficiali dove non vengono riconosciuti né tutelati;
tra le cause principali elencate nel rapporto figurano: la povertà, le crisi economiche e politiche, le discriminazioni etniche e religiose, le migrazioni, lo sfruttamento a carattere criminale, la mancanza di scuole, pratiche culturali tradizionali e la mancanza di protezione sociale, che spingono un numero sempre maggiore di bambini a forme di lavoro pericolose e molto spesso illegali;
il rapporto è stato discusso dagli organi dell'Organizzazione internazionale del lavoro alla 90a sessione della conferenza internazionale del lavoro il 12 giugno 2002 a Ginevra: in quella stessa sede è stata istituita dall'Organizzazione internazionale del lavoro la giornata internazionale contro il lavoro minorile;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta a favorire, da parte dei Paesi maggiormente colpiti da questo fenomeno, l'adozione di strumenti legislativi efficaci nel campo del divieto del lavoro minorile e la puntuale applicazione dei dettami contenuti nella succitata Convenzione n. 182 e nella raccomandazione sull'età minima per l'ammissione al lavoro del 1973;
a sollecitare nuovi programmi di cooperazione e di assistenza internazionali allo scopo di consentire la formazione scolastica obbligatoria fino ai 14-16 anni per contrastare il lavoro minorile e come opportunità di sviluppo. In particolare, in occasione dell'emanazione del decreto dei flussi migratori, a prevedere criteri di preferenza per i cittadini di nazioni con le quali siano stati stabiliti accordi che prevedano precisi impegni di realizzazione di programmi di scolarizzazione;
ad adottare iniziative normative volte a prevedere forme di aiuto economico alle famiglie, dando applicazione alla proposta «20:20» adottata dal vertice sociale di Copenaghen (marzo 1995), per la quale il 20 per cento dei fondi spesi dai Paesi sviluppati per la cooperazione dovrebbe essere destinato a progetti sociali, mentre i Paesi in via di sviluppo dovrebbero investire il 20 per cento del loro bilancio nella stessa direzione;
a tenere maggiormente in considerazione le altre iniziative proposte dalle organizzazioni sociali non governative italiane, da tempo impegnate nel trovare valide soluzioni al problema del lavoro minorile;
ad adottare iniziative normative volte:
a) a prevedere meccanismi di controllo e codici di condotta più rigidi nella fabbricazione dei prodotti italiani, specialmente nella catena del subappalto, e nella loro commercializzazione internazionale per creare marchi di garanzia sociale, obbligando le imprese alla trasparenza riguardo alle condizioni sociali ed ambientali della loro produzione;
b) ad imporre la certificazione del «timbro di garanzia sociale», sul rispetto dei diritti umani e sindacali, per i prodotti provenienti dai Paesi maggiormente soggetti al pericolo di utilizzo di manodopera infantile. Tale certificazione dovrebbe essere concessa soltanto dopo severi controlli attuati da società di certificazione con la collaborazione di organizzazioni locali, dell'Unicef e dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
a favorire la creazione di programmi di riabilitazione dei bambini assoggettati a forme di schiavitù, prostituzione e lavori nocivi;
a verificare e a riferire in Parlamento sulla situazione attuale in Italia rispetto a tale fenomeno e a valutare l'opportunità di mettere in campo nuove iniziative, che, d'intesa con le parti sociali e le organizzazioni imprenditoriali, mirino a debellare sul nascere tale rischio.
(1-00080) «Volontè, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degennaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Follini, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Montecuollo, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Rotondi, Tabacci, Tanzilli, Tucci».
(12 giugno 2002)

La Camera,
premesso che:
il 12 giugno 2002 si è celebrata la prima giornata mondiale contro il lavoro minorile promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro, che avrà d'ora in poi cadenza annuale;
l'ultimo rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro «A future without child labour» segnala che dalle inchieste realizzate nei Paesi in via di sviluppo emergono dati allarmanti;
questo triste fenomeno coinvolge nel mondo, con modalità diverse, fino a 250 milioni di bambini in età compresa dai 5 ai 14 anni, di cui il 70 per cento lavora nei settori dell'agricoltura, della pesca e della caccia, l'8 per cento nella produzione manifatturiera e nel commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, il 7 per cento in lavori domestici, mentre il 4 per cento nei trasporti e nelle comunicazioni e, infine, il 3 per cento nel settore delle costruzioni e nell'industria estrattiva mineraria;
in particolare, si ricorre allo sfruttamento del lavoro minorile nella coltivazione e trasformazione del cacao, del caffè, del lattice, del cotone e del tè. Infatti, sulla base dei monitoraggi effettuati nei principali mercati mondiali, ovvero in Brasile, Kenya e Messico, lo sfruttamento di bambini al di sotto dei 15 anni è pari al 25-30 per cento del totale della manodopera;
anche i Paesi industrializzati non sono indenni da questa piaga e in Italia, nonostante il divieto previsto dalla legge n. 977 del 1967, in base ai dati Istat i ragazzi al di sotto dei 15 anni che svolgono attività lavorative corrispondenti ad una forma di sfruttamento sono circa 31.500, pari allo 0,66 per cento della popolazione giovanile compresa tra i 7 e i 14 anni: di questi 19.200 svolgono un lavoro non continuativo, mentre i restanti 12.300 bambini svolgono un lavoro continuativo, cioè per almeno due ore in una giornata e almeno una volta a settimana;
i bambini e i ragazzi che in Italia sono coinvolti a vario titolo in attività di aiuto alla famiglia sono circa 144 mila;
sono circa 83 mila gli adolescenti compresi nella fascia di età tra i 15 e i 18 anni che dichiarano di aver avuto qualche esperienza lavorativa prima dei 15 anni, di cui 37 mila nel Mezzogiorno, area dove questo fenomeno si lega in maniera simbiotica con la piaga del lavoro nero;
la XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nel corso della XIII legislatura ha concluso un'indagine conoscitiva sul lavoro nero e sul lavoro minorile, nella quale si sottolineava la necessità di rimuovere le cause indirette (stato di povertà materiale e culturale delle famiglie, dispersione scolastica) dell'offerta di lavoro minorile e di incidere più fortemente sul fenomeno della domanda, da parte delle imprese, di questa grave forma di lavoro illegale;
allo sfruttamento del lavoro minorile si accompagnano forme di abuso ancora più gravi e intollerabili, quali condizioni di vera e propria schiavitù collegate alla mancata o non adeguata retribuzione, a condizioni subumane dei luoghi di lavoro, fino all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori che lavorano;
il lavoro durante l'infanzia toglie ai bambini e alle bambine la possibilità di avere condizioni di vita consone alla loro età, nonché un'adeguata formazione scolastica e professionale e, di conseguenza, riduce, nei Paesi in cui è praticato, la possibilità di costruire, in prospettiva per il futuro, una classe dirigente e un corpo sociale a diffuso tasso di scolarizzazione e pienamente consapevole dei propri diritti;
è molto limitato il numero di aziende italiane, soprattutto produttrici di prodotti per l'infanzia, che ha sottoscritto protocolli con le rappresentanze sindacali per controllare che le aziende italiane ed estere, fornitrici di semilavorati, non impieghino minori nei loro processi produttivi;
iniziative del genere sono state prese da multinazionali straniere, attraverso codici di autoregolamentazione aziendale, anche sotto la pressione di iniziative popolari per l'affermazione dei diritti umani;
il nostro Paese deve essere impegnato con lo stesso sforzo sia sul fronte internazionale, sia nella completa eliminazione del lavoro minorile in Italia, secondo quanto previsto dalla legge 977 del 1967;
in Parlamento sono state presentate diverse proposte di legge che riprendono il lavoro svolto nel corso della precedente legislatura, concernenti «Disposizioni in materia di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile»;

impegna il Governo:

a dotarsi in tempi rapidi degli adeguati strumenti per la rilevazione quantitativa e qualitativa del fenomeno e ad intensificare l'attività di controllo sul territorio, fornendo annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sulla situazione del lavoro minorile in Italia;
a promuovere un sistema di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano lavoro minorile;
a promuovere, anche ai sensi della legge n. 285 del 1997, sia a livello di Governo centrale, sia a livello di enti locali, progetti specificatamente mirati all'eliminazione del lavoro minorile nel nostro Paese e alla rimozione delle cause che determinano l'offerta di lavoro, destinando a tali progetti adeguate risorse;
a incentivare a livello nazionale le iniziative di accordo tra le parti sociali finalizzate al controllo e all'eliminazione, in Italia e nel mondo, del lavoro dei bambini nei processi produttivi e ad estendere la propria iniziativa in sede internazionale, a partire dall'Unione europea, affinché l'Europa si doti di una carta comune contro lo sfruttamento del lavoro minorile;
a sostenere presso l'Organizzazione internazionale del lavoro l'istituzione di un sistema di etichettatura con il relativo meccanismo d'ispezione internazionale.
(1-00081) «Castagnetti, Duilio, Delbono, De Franciscis, Enzo Bianco, Rusconi, Colasio, Fistarol, Carbonella, Camo, Carra, Cusumano, Giachetti, Fioroni, Bimbi, Bindi, Monaco, Pasetto, Fanfani, Papini, Luigi Pepe, Tonino Loddo, Realacci, Ruta, Burtone, Squeglia, Tuccillo, Mazzuca Poggiolini, Lettieri, Morgando, Mosella, Mattarella, Maccanico, Franceschini, Gentiloni Silveri, Banti, Vernetti, Mantini, Ladu, Iannuzzi, Molinari, Merlo, Frigato, Lusetti, Santino Adamo Loddo, Pistelli, Meduri, Reduzzi, Ruggeri, Acquarone, Villari, Boato, Bottino, Gerardo Bianco».
(12 giugno 2002)

La Camera,
premesso che:
lo sfruttamento del lavoro infantile per la sua entità e sistematicità rappresenta un dato strutturale dell'attuale economia globalizzata. A 250 milioni di bambini sono negati diritti fondamentali, come quelli all'istruzione, al gioco, alla casa ed alla salute. Molti di loro sono ridotti allo stato di schiavitù;
la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 17 giugno 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile è purtroppo ancora in buona parte inattuata e richiede un rinnovato impegno della comunità internazionale per far fronte all'aggravarsi della situazione;
anche nel nostro Paese il lavoro minorile non solo non è stato debellato, ma riemerge prepotentemente dove sono diffusi il lavoro nero, la disoccupazione, la cancellazione dei diritti acquisiti dai lavoratori adulti. Grave rimane il problema dell'abbandono dell'obbligo scolastico;

impegna il Governo

a destinare almeno il 50 per cento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo ai programmi sociali (oggi il nostro Paese investe solo lo 0,3 per cento dei fondi della cooperazione per l'istruzione primaria);
a realizzare l'impegno di devolvere lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo alla cooperazione allo sviluppo entro il 2004;
a cancellare il debito estero dei Paesi poveri, impegnando i Paesi debitori a convertire il debito condonato in programmi sociali;
ad operare, all'interno delle istituzioni internazionali, perché vengano tenuti in considerazione i diritti delle popolazioni povere e siano cancellate le politiche del Fondo monetario internazionale responsabili delle catastrofi sociali nei Paesi dove sono state applicate;
a sostenere in ogni ambito internazionale l'adozione di sanzioni nei confronti delle imprese multinazionali e non che, anche attraverso contratti di appalto, utilizzano manodopera infantile;
a denunciare ogni trattato di libero commercio, firmato in sede Wto, che non preveda esplicitamente le suddette sanzioni;
a istituire organismi governativi per controllare il comportamento all'estero delle imprese italiane, affinché utilizzino sempre lavoratori adulti, a condizioni di retribuzione eque e nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali esistenti (libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva, divieto di discriminazioni, divieto di lavoro forzato, divieto di lavoro infantile);
a sostenere progetti di sviluppo nel Sud del mondo, realizzati dalle organizzazioni non governative e dai movimenti impegnati nella lotta allo sfruttamento del lavoro infantile;
a favorire il commercio equo e solidale e la diffusione dei marchi di qualità sociale dei prodotti;
a predisporre e favorire programmi di riabilitazione dei bambini assoggettati a forme di schiavitù, prostituzione e lavori nocivi;
ad incentivare il sistema preferenziale dell'Unione europea, prevedendo sgravi tariffari per le merci provenienti dai Paesi che si impegnano contro il lavoro infantile;
ad incrementare il sostegno economico al programma Ipec, appositamente promosso dall'Organizzazione internazionale del lavoro per combattere lo sfruttamento dei bambini;
ad adottare iniziative normative volte ad estendere in Italia controlli per individuare aziende o situazioni di economia informale che utilizzino il lavoro infantile e predisporre tutte le iniziative necessarie per tutelare i diritti dei bambini, a cominciare da quello all'istruzione.
(1-00132) «Mantovani, Giordano, Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Mascia, Pisapia, Russo Spena, Valpiana, Vendola».
(2 dicembre 2002)

La Camera,
premesso che:
nella Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 17 giugno 1999, oltre al lavoro forzato, alle forme di schiavitù, alla prostituzione e alle altre attività illecite, viene considerato tra le forme peggiori di sfruttamento qualsiasi lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischia di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità di un minore;
il lavoro minorile che ha le conseguenze più gravi è, pertanto, qualsiasi lavoro che possa pregiudicare il normale sviluppo fisico e psicologico dei bambini e degli adolescenti;
tra questi, i lavori della durata di almeno due ore al giorno pericolosi o notturni o molto stancanti o per i quali si salta spesso la scuola, che non lasciano tempo per fare i compiti o per giocare e stare con gli amici;
l'Ufficio internazionale del lavoro, nel rapporto globale sul lavoro minorile del maggio 2002, ha reso noto che nel mondo 246 milioni di bambini ed adolescenti, tra i 5 e i 17 anni, sono costretti al lavoro;
tra questi, 179 milioni di bambini e ragazzi svolgono attività dannose per la salute fisica e mentale;
dallo stesso rapporto si rileva che 111 milioni di bambini, che hanno meno di quindici anni, sono costretti a svolgere lavori pericolosi, mentre 8 milioni di bambini subiscono varie forme di schiavitù, mediante il coinvolgimento in attività illecite, come la prostituzione, la pornografia, lo spaccio di droga, l'addestramento alla guerra per la partecipazione a conflitti armati;
gran parte di questi bambini ed adolescenti (il 60 per cento) vive nell'Asia-Pacifico; il 23 per cento nell'Africa sub-sahariana, il 17,4 per cento in America latina e nei Caraibi, il 6 per cento in Medio Oriente e Africa del nord;
i settori produttivi che utilizzano manodopera minorile sono, in prevalenza, l'agricoltura, la caccia e la pesca (attività che occupano il 70 per cento dei bambini «lavoratori»), la produzione manifatturiera e il commercio all'ingrosso e al dettaglio (l'8 per cento), i trasporti e le comunicazioni (4 per cento), l'industria estrattiva e mineraria e quella delle costruzioni (3 per cento); il 7 per cento è impegnato in lavori domestici;
i bambini e gli adolescenti sono costretti a lavori pericolosi e illegali, secondo il citato rapporto, a causa della povertà, di crisi di carattere economico e politico, di discriminazioni etniche e religiose, nonché a causa delle migrazioni e dello sfruttamento criminale; favoriscono il fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile la mancanza di scuole e di protezione sociale, nonché alcune pratiche culturali tradizionali;
anche in Italia, il fenomeno ha dimensioni allarmanti: secondo l'Istat, che ha presentato nel giugno 2002 un rapporto elaborato su impulso del ministero del lavoro e delle politiche sociali, i ragazzi con meno di 15 anni che svolgono attività lavorativa sono oltre 144.000, pari al 3,1 per cento dei bambini di quell'età (dati 2000);
considerando l'insieme delle attività, continuative e non continuative, il numero dei quindicenni «sfruttati» in Italia risulta di 31.500 unità, lo 0,66 per cento della popolazione giovanile tra i 7 e i 14 anni, con un'incidenza maggiore tra i quattordicenni (il 2,74 per cento);
tra questi, 12.300 minori svolgono un'attività che si può definire «continuativa» e 19.200 non continuativa;
lo sfruttamento minorile appare un fenomeno che interessa tutto il Paese, anche le zone più sviluppate, ed è connesso - nel Nord del Paese - con gli alti tassi di occupazione locale, mentre nel Mezzogiorno con gravi condizioni di disagio economico e sociale;
ben 83.000 adolescenti tra i 15 e i 18 anni d'età hanno avuto esperienze lavorative prima dei 15 anni; di questi, 37 mila vivono nel Mezzogiorno, dove lo sfruttamento minorile è strettamente connesso con il lavoro nero;
l'impegno dei minori nel mercato del lavoro è anche frequente nella popolazione con un basso tasso di scolarità: il 69,8 per cento degli occupati con meno di 19 anni ha la licenza media, il 7,8 per cento solo la licenza elementare; questo potrebbe rendere nel futuro più difficile l'inserimento professionale dei lavoratori che hanno iniziato a lavorare molto presto;
i dati Istat che si riferiscono alle famiglie italiane potrebbero essere anche fortemente sottostimati, se si considera la popolazione minorile zingara e extracomunitaria presente sul territorio italiano non censita o non ricompresa nell'indagine;
la Convenzione n. 182 sulla proibizione delle forme peggiori di lavoro mininorile, promossa dalla conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, entrata in vigore nel novembre del 2000, in considerazione di tale emergenza, impegna i Paesi firmatari ad un'azione coordinata e immediata per l'eliminazione del grave fenomeno;

impegna il Governo

ad incrementare le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, in particolare destinando tali risorse a progetti finalizzati ad un'istruzione gratuita e obbligatoria accessibile a tutti i bambini e le bambine;
ad aumentare, a livello bilaterale e multilaterale, il sostegno finanziario a progetti nel campo dell'educazione, adeguati alla realtà sociale di ogni Paese e accompagnati da azioni di sensibilizzazione e incentivi alle famiglie più povere;
a rafforzare l'impegno per garantire l'accesso ai servizi essenziali e alle risorse produttive come primo passo nella strategia di lotta alla povertà;
a cancellare il debito estero dei Paesi più poveri, impegnando i Paesi debitori a convertire il debito condonato in programmi sociali;
a favorire interventi alternativi, come il commercio equo e solidale, e a promuovere il collegamento diretto tra i produttori dei Paesi in via di sviluppo autorganizzati e i consumatori;
ad incentivare il sistema preferenziale dell'Unione europea, che prevede sgravi tariffari per le merci provenienti dai Paesi che si impegnano contro il lavoro infantile;
a farsi promotore dell'introduzione di una «clausola sociale», anche all'interno dell'Organizzazione mondiale per il commercio e negli accordi commerciali internazionali, che attesti che i prodotti non derivano né da lavoro minorile, né dallo sfruttamento del lavoro adulto;
ad adottare opportune iniziative per promuovere l'adozione in Europa di una carta comune contro lo sfruttamento del lavoro minorile;
a sollecitare l'Organizzazione internazionale del lavoro ai fini dell'istituzione di un sistema di etichettatura - che garantisca il non utilizzo di lavoro minorile - e l'adozione dei relativi sistemi d'ispezione internazionale;
a dotarsi di adeguati strumenti per il monitoraggio e la rilevazione quantitativa e qualitativa del fenomeno del lavoro minorile in Italia e a fornire ogni anno alle competenti commissioni parlamentari un rapporto sulla situazione del lavoro minorile nel Paese;
ad affrontare lo sfruttamento minorile in Italia con una molteplicità di strumenti, opportunamente integrati, per tener conto delle diverse cause che concorrono al lavoro minorile e delle diverse caratteristiche dei bambini e delle famiglie coinvolti;
a sviluppare le azioni di intervento e di controllo degli ispettori del lavoro relative a questo fenomeno;
ad adottare opportuni strumenti per la prevenzione del lavoro minorile e dello sfruttamento;
ad assicurare la riabilitazione e l'integrazione sociale delle bambine e dei bambini ridotti in schiavitù o sfruttati sul lavoro;
ad adottare iniziative normative volte ad introdurre ed applicare sanzioni severe nei confronti delle imprese italiane che ricorrano al lavoro minorile;
a ridurre le condizioni di disagio economico e sociale che costringono le famiglie più povere a impegnare i minori nel lavoro;
a promuovere, anche ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285, sia a livello di Governo centrale sia da parte degli enti locali e territoriali, progetti specificatamente mirati all'eliminazione del lavoro minorile nel nostro Paese e alla rimozione delle cause che determinano l'offerta di lavoro, destinando a tali progetti adeguate risorse;
ad incentivare a livello nazionale le iniziative di accordo tra le parti sociali finalizzate al controllo e all'eliminazione, in Italia e nel mondo, del lavoro dei bambini nei processi produttivi;
a promuovere un sistema di certificazione di conformità sociale per le imprese italiane, che non utilizzano lavoro minorile.
(1-00133) «Violante, Capitelli, Cordoni, Agostini, Bogi, Calzolaio, Innocenti, Magnolfi, Montecchi, Nicola Rossi, Ruzzante, Giacco, Pisa, Bolognesi, Buffo, Diana, Gasperoni, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Battaglia, Di Serio D'Antona, Labate, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Sandi».
(2 dicembre 2002)

La Camera,
premesso che:
nonostante l'impegno profuso in sede internazionale, al fine di combattere in modo efficace il problema dello sfruttamento del lavoro minorile, e l'adozione, in quest'ambito, della Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e della Raccomandazione n. 190 sulla stessa materia, entrambe approvate a Ginevra il 17 maggio 1999 e autorizzate alla ratifica in Italia con legge 25 maggio 2000, n. 148, dati recenti confermano che il fenomeno continua a persistere, con particolare riguardo ad alcune regioni del mondo;
in particolare, le maggiori concentrazioni di sfruttamento di lavoro minorile si verificano in Asia, con una percentuale del 61 per cento, in Africa, dove il lavoro minorile arriva alla soglia del 32 per cento, ed in America Latina, dove si attesta al 7 per cento;
la Convenzione n. 182 dell' dell'Organizzazione internazionale del lavoro definisce, tra l'altro, le cosiddette «forme peggiori di lavoro minorile», individuandole in tutte le forme di schiavitù minorile, ivi compresi il lavoro forzato ed il reclutamento armato di minori, lo sfruttamento a fini pornografici e per altri fini illeciti - quali ad esempio il traffico di stupefacenti - e qualsiasi altro lavoro che metta a repentaglio la salute, la moralità o la sicurezza del minore;
l'indagine conoscitiva in materia di lavoro nero e minorile svolta dalla XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nel corso della XIII legislatura ha evidenziato come questo fenomeno sia tutt'altro che sconfitto anche all'interno del nostro territorio nazionale, pur con diffusione diversa nelle realtà regionali, con una maggiore incidenza in alcune regioni meridionali, dove si collega a condizioni familiari di particolare degrado e indigenza ed al fenomeno del prematuro abbandono scolastico;
in base a quest'indagine, il lavoro minorile in Italia originerebbe soprattutto all'interno delle cosiddette micro-imprese, piccole attività artigianali o commerciali prevalentemente a conduzione familiare;
in Italia, inoltre, il fenomeno del lavoro minorile risulta essere particolarmente diffuso all'interno delle comunità di immigrati, dove risulta oltre modo difficile per gli organi competenti esercitare un controllo efficace ed acquisire dati certi, considerato anche l'alto tasso di clandestini all'interno delle suddette comunità;
un'importante problematica al riguardo è anche quella costituita dai cosiddetti «bambini ombra», termine con il quale si definiscono quei bambini giunti in Italia provenienti da Paesi nei quali non esiste un sistema di anagrafe obbligatoria e, quindi, in quanto privi di un nome e di una nazionalità certi, facili prede di sfruttamento a fini illeciti e, addirittura, crudeli, come il mercato degli organi;
in tutte le realtà nelle quali lo sfruttamento del lavoro minorile risulta essere più diffuso è stato riscontrato un evidente collegamento tra la povertà materiale dei cittadini, il tasso d'abbandono scolastico ed il lavoro minorile;
la frantumazione delle competenze in materia di tutela all'infanzia e, in particolare, di lotta allo sfruttamento del lavoro minorile rende difficoltosa sia l'acquisizione di dati certi sull'argomento, sia un incisivo ed efficace sistema di interventi;

impegna il Governo

a prevedere un efficace sistema di monitoraggio sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile, se del caso a ciò deputando appositi osservatori provinciali presso le direzioni provinciali del lavoro o presso le prefetture, che siano dotati di poteri d'indagine e di accesso agli
atti della pubblica amministrazione, all'interno di un più ampio sistema di collaborazione tra tutti i soggetti che possano venire in possesso di informazioni utili in materia e che, da un lato, informino l'autorità giudiziaria per la parte di sua competenza in base ai meccanismi sanzionatori vigenti, mentre, dall'altro, riferiscano al ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché siano approntate le necessarie misure concrete volte a contrastare il fenomeno, ed al Parlamento, al fine di varare gli opportuni provvedimenti legislativi;
ad adottare un'iniziativa normativa volta ad istituire un'authority per le problematiche sull'infanzia, che sia dotata di poteri di coordinamento, di impulso e d'istruzione nei confronti degli altri enti pubblici e che possa attivare le procedure volte a dare assistenza ed aiuto ai minori e alle famiglie in difficoltà, anche attraverso l'incentivazione nel quadro del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, degli aiuti alle associazioni impegnate nella prevenzione e nella lotta allo sfruttamento dei minori;
ad adottare iniziative normative volte a prevedere un sistema di etichettatura dei prodotti nazionali ed esteri commercializzati sul nostro territorio nazionale, che verifichi ed attesti che per la loro fabbricazione non siano stati impiegati minori sfruttati, e ad assumere le necessarie iniziative volte ad impedire la circolazione e commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti per la cui realizzazione sia accertato il contributo di minori in stato di sfruttamento;
a controllare, in sede internazionale, attraverso le nostre rappresentanze istituzionali ed attraverso le associazioni impegnate in programmi di aiuti all'estero, il rispetto, da parte dei Paesi stranieri, delle convenzioni internazionali in materia di sfruttamento del lavoro minorile e a non stipulare accordi bilaterali con quei Paesi che non le rispettino o che non adottino nel loro sistema normativo nazionale una legislazione adeguata in materia;
ad attivarsi in sede comunitaria per qualificare la lotta allo sfruttamento dei minori come un tema prioritario dell'azione dell'Unione europea.
(1-00134) «Buontempo, Castellani, Lisi, Mussolini, Cannella, Porcu, Airaghi, Ascierto, Giulio Conti, Tagliatatela».
(2 dicembre 2002)