A) Interpellanza e interrogazione
La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
il decreto del direttore generale dell'amministrazione dell'istruzione del 12 febbraio 2002 sulle graduatorie per l'insegnamento scolastico prevede l'assegnazione di 30 punti aggiuntivi ai docenti che avevano conseguito l'abilitazione presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato contestualmente;
il tribunale amministrativo regionale del Lazio si è pronunciato negativamente su quella parte del decreto che non prevedeva il divieto di cumulare i 30 punti previsti per i cosiddetti «sissini» con i punti derivanti dalle supplenze fatte contemporaneamente alla frequenza dei corsi universitari;
in particolare, il tribunale amministrativo regionale avrebbe fatto riferimento al fatto che «se fosse possibile sommare i due punteggi, gli abilitati dei corsi presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario raggiungerebbero un punteggio talmente e ingiustificatamente elevato da far loro ottenere la sicura immissione nelle graduatorie permanenti con una posizione di assoluta preminenza» [...] e «il sistema avrebbe reintrodotto surrettiziamente una fascia prioritaria, che assicurerebbe l'assunzione immediata di un'intera categoria di aspiranti, in contrasto con le leggi n. 124 del 1999 e n. 333 del 2001»;
contro il cumulo dei punteggi si era espresso anche il consiglio nazionale della pubblica istruzione il 14 gennaio 2002;
il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha replicato, tra l'altro, che «in ogni caso la decisione del tribunale amministrativo regionale non interferirà nella formazione delle graduatorie del prossimo anno scolastico»;
le modifiche introdotte dal Governo con il decreto-legge 255 del 2001, che ha unificato la terza e la quarta fascia, hanno di fatto determinato una «guerra tra poveri», un conflitto tra i precari della scuola statale, a unico beneficio dei docenti delle scuole private, che si sono visti riconoscere integralmente il servizio prestato -:
quali provvedimenti intenda adottare al fine di rispettare la sentenza del tribunale amministrativo regionale;
se non ritenga di dover modificare il decreto di assegnazione dei punteggi per le graduatorie, di riformulare le graduatorie in base a quanto stabilito dal tribunale amministrativo regionale del Lazio e, di conseguenza, di provvedere alla nuova collocazione dei docenti all'interno delle stesse, mediante l'attribuzione del punteggio che rispetti i nuovi criteri stabiliti dalla sentenza.
(2-00351)«Titti De Simone».
(31 maggio 2002).
ANNUNZIATA, IANNUZZI e DUILIO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto direttoriale del 12 febbraio 2002, ha emanato le regole per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo;
la tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002) prevede, al punto A, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 30 agli abilitati presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.);
lo stesso trattamento non è stato previsto per coloro che hanno superato la dura selezione dei concorsi ordinari, ben più impegnativa della semplice frequenza di un corso di specializzazione, al costo di circa due milioni l'anno, a cui si accede attraverso un quiz a risposta multipla, ottenendo l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato due anni di corsi scarsamente selettivi, visto che non si boccia mai nessuno;
regalare 30 punti a tutti i frequentanti le scuole di specializzazione universitarie e negare perlomeno un punteggio simile a chi ha creduto nel merito e si è sacrificato per anni al fine di superare le forche caudine di un concorso ordinario non è cosa giusta, né utile alla scuola italiana;
la decisione del Ministro interrogato appare in aperta contraddizione con quanto specificato nel citato decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, laddove si attribuisce «...all'esame di Stato conclusivo dei corsi biennali delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) valore di prova concorsuale, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti...»;
alla luce di tale motivazione, mentre si riconosce l'equipollenza tra Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e prove concorsuali, si adottano due pesi e due misure attribuendo 30 punti aggiuntivi solo agli abilitati delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;
nelle recenti tabelle per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto (decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001) lo stesso ministero attribuiva, al punto B, comma 2, della tabella di valutazione dei titoli, un punteggio aggiuntivo di 30 punti «...se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami... ...parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le ... Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario...»;
l'esclusione del beneficio dei 30 punti per i vincitori di concorso calpesta le legittime aspettative di cittadini che hanno creduto, come afferma anche la Costituzione, che la Repubblica premiasse le competenze ed il merito, così come apparentemente viene affermato da tutte le parti;
nel caso in specie, si tratta di docenti che hanno speso e sperano di poter continuare a spendere la propria professionalità e la propria esperienza per svolgere un lavoro rivolto alle nuove generazioni, in condizioni di serenità e di dignità;
da tale situazione traspare un evidente tentativo di cambiare le regole del «gioco» mentre lo stesso è in corso, favorendo gli abilitati delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, ai quali è anche consentito di cumulare ai 30 punti l'eventuale servizio prestato durante la frequenza delle già citate scuole di specializzazione;
addirittura, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 consente a coloro che «...stiano ancora frequentando i corsi...» di presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, mentre la stessa possibilità non fu data agli abilitati degli ultimi concorsi a cattedre, cui, pur avendo già superate le prove scritte, pratiche ed orali, fu impedito l'accesso alle stesse graduatorie per lo scorso anno -:
se, in considerazione di quanto specificato nelle premesse, il Ministro interrogato non ritenga doveroso il riesame urgente dell'attuale normativa, al fine di adottare un criterio equo di valutazione che garantisca obiettività e rispetto delle legittime aspettative dei precari abilitati nei concorsi ordinari, cittadini che non meritano trattamenti così iniqui e dannosi.
(3-01259)
(22 luglio 2002)
(ex 5-00684 del 27 febbraio 2002)
B) Interrogazioni
PERETTI e ANNA MARIA LEONE. - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», dispone il trasferimento, a partire dal 1o gennaio 2000, del personale degli istituti scolastici italiani presso gli enti locali alle dipendenze del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
la citata disposizione prevede che tale personale venga inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti, mentre per quelle qualifiche e quei profili che non trovano corrispondenza nel personale scolastico statale è prevista la facoltà, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di optare per l'ente locale di appartenenza;
il decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 184, prevede che al personale scolastico degli enti locali trasferito allo Stato venga corrisposto, con decorrenza 1o gennaio 2000, lo stesso trattamento economico ricevuto dall'ente di provenienza;
la posizione giuridica ed economica dei circa ottantamila dipendenti trasferiti è stata in seguito disciplinata dall'accordo tra Aran e rappresentanze sindacali del 20 luglio 2000, recepito dal decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 aprile 2001;
in base a tale accordo, i dipendenti trasferiti sono stati inquadrati con decreti temporizzati, che hanno determinato gravi penalizzazioni della loro posizione giuridica ed economica (l'inquadramento di detti dipendenti è avvenuta, infatti, senza rispettare l'anzianità di servizio maturata, ma considerando solo la posizione economica maturata);
oltre al mancato riconoscimento del diritto di opzione per rimanere presso l'ente di provenienza si fa, altresì, presente che tali dipendenti hanno perso il cosiddetto «compenso incentivante» che percepivano in precedenza. Si tratta di una somma consistente (in media si va dai tre ai dodici milioni, superiore al «compenso individuale accessorio» statale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 2000), che consentiva il recupero del mancato aumento retributivo, legato al crescere della anzianità bloccato al 31 dicembre 1985, e che oltretutto incideva sul montante pensionabile -:
per quali motivi non sia stato rispettato il diritto di opzione di restare all'ente di provenienza di tali dipendenti, così come previsto dalla legge n. 124 del 1999, e, al tempo stesso, perché non sia stata mantenuta l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;
se non intendano ripristinare il cosiddetto «compenso incentivante» di cui disponevano tali dipendenti prima del trasferimento;
per quali motivi l'accordo tra Aran e organizzazioni sindacali non abbia rispettato la disciplina e la garanzie previste dalla citata legge n. 124 del 1999.
(3-00785)
(11 marzo 2002)
BELLINI, FLUVI e NANNICINI. - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. - Per sapere - premesso che:
la legge 124 del 3 maggio 1999, all'articolo 8, ha disposto che il personale Ata (bidelli/collaboratori scolastici) dipendenti dagli enti locali venisse trasferito nel ruolo del personale statale, con decorrenza 1o gennaio 2000 (articolo 5), e collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza;
a tale scopo sono stati successivamente emanati appositi decreti da parte dei provveditori agli studi che indicavano individualmente il trasferimento alle dipendenze dello Stato del suddetto personale, con inquadramento nel profilo professionale di «collaboratore scolastico» e con trattamento retributivo carente della valutazione dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza e senza tener conto della effettiva qualifica funzionale di provenienza. Comunque, in generale, con trattamento retributivo complessivamente inferiore a quello in godimento presso l'ente locale;
la legge n. 124 del 3 maggio 1999 ha disposto, all'articolo 8, che il «personale Ata degli istituti e delle scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato» e, al secondo comma del medesimo articolo, ha stabilito che il personale dipendente dagli enti locali, «in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data in vigore della presente legge», è trasferito nei ruoli del personale Ata statale ed «è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili». Inoltre, sempre al secondo comma dell'articolo 8, è stato garantito al personale trasferito il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della «anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»;
in questo contesto, la legge n. 124 del 3 maggio 1999 mirava chiaramente a cambiare il datore di lavoro e non il lavoro del suddetto personale, in nessuna delle sue componenti, sia quella relativa alle prestazioni, sia quella relativa alla retribuzione;
risulta anche che la maggior parte del personale Ata non ha goduto del diritto di opzione, in quanto non è stata applicata la possibilità di opzione per la permanenza nell'ente di appartenenza, in evidente contrasto con il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, che ne riconosceva il diritto, e con l'articolo 52 della legge 312 del 1980, che disciplina il passaggio da ente ad ente dei dipendenti pubblici, preservando tutta l'anzianità di servizio;
risulta agli interroganti che l'applicazione della legge è quindi avvenuta senza il riconoscimento, «ai fini giuridici ed ai fini economici», dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza;
ad oggi, pertanto, il personale Ata transitato alle dipendenze dello Stato risulta penalizzato nell'inquadramento e nello stipendio, poiché non viene corrisposto quanto dovuto dai parametri di anzianità per gli anni di lavoro maturati alle dipendenze degli enti locali;
su questi aspetti pendono numerosi ricorsi al giudice amministrativo, con conseguente stato di latente conflittualità che si riversa nei plessi scolastici, influenzando negativamente il buon funzionamento dell'organizzazione scolastica -:
quali iniziative intendano assumere i Ministri interrogati per il riconoscimento del corretto inquadramento del personale Ata e del riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli enti locali, ai fini giuridici ed economici.
(3-01248)
(19 luglio 2002)
(ex 4-00803 del 26 settembre 2001)
C) Interrogazione
GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
allo studente Paolo Zarino di Novara è accaduto un fatto, a dir poco, increscioso; infatti quando ha cercato di entrare nella sua scuola (liceo classico Carlo Alberto di Novara) il 16 aprile 2002, giorno dello sciopero generale, il preside di quell'istituto glielo ha vietato adducendo il fatto di non potere garantire agli studenti senza insegnante la dovuta sorveglianza -:
se non ritenga di emanare una circolare che chiarisca la normativa vigente relativa ad ipotesi analoghe a quelle descritte in premessa.
(3-00902)
(19 aprile 2002).
D) Interrogazione
DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:
nell'ambito della provincia di Biella, così come del resto in ogni altra parte d'Italia, è vivo il disagio manifestato dal mondo della scuola per le gravi carenze nella dotazione organica dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado;
appare sempre più forte il segnale di protesta che sale dalle famiglie e dal corpo docente, messi nell'impossibilità di risolvere un problema di grande rilevanza sociale, che deve tradursi non soltanto nell'affermata, ma nell'effettiva integrazione dei portatori di handicap nel mondo scolastico;
appare pertanto assolutamente necessario tentare di risolvere senza indugio il problema giustamente lamentato dalle famiglie, dai dirigenti scolastici e dal corpo docente, atteso che il Governo ha sempre prospettato la propria disponibilità alla soluzione delle vere ed autentiche esigenze sociali con spirito solidaristico, che deve trascendere e superare le pur importanti «esigenze di cassa»;
appare altresì fondamentale che le «pari opportunità» trovino effettivo riscontro in provvedimenti concreti, che non possono non riguardare i cittadini più incolpevolmente sfortunati, e cioè i portatori di handicap -:
quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di implementare la dotazione organica dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado per favorire l'effettiva integrazione dei portatori di handicap nel mondo scolastico e per garantire loro, nella misura più elevata possibile, le pari opportunità.
(3-01102)
(18 giugno 2002).
E) Interrogazione
DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
l'inquinamento ambientale prodotto dall'attività dell'aeroporto di Malpensa 2000 è un problema che non ha trovato adeguata soluzione con i Governi della tredicesima legislatura;
in data 17 dicembre 2001, il Presidente della regione Piemonte, Enzo Ghigo, al termine di un incontro con il Presidente della provincia di Novara, Maurizio Pagani, ha assunto formalmente l'impegno di riprendere le iniziative per tutelare la salute e la serenità degli abitanti dell'ovest ticino, minacciati, appunto, dall'attività di Malpensa;
il Presidente Ghigo ha previsto la riapertura, con il Governo, di un dialogo che coinvolga anche gli enti locali interessati;
appare doveroso affrontare e risolvere i problemi che migliaia di nuclei familiari si sono trovati improvvisamente fra capo e collo, a seguito di una programmazione che incredibilmente non ha tenuto conto della esistenza di centri abitati a ridosso dell'area aeroportuale -:
se non ritenga di dover assumere l'iniziativa di convocare il Presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Novara e i sindaci dei comuni interessati dell'ovest Ticino, al fine di riesaminare la questione dell'equa ripartizione delle rotte, di dare attuazione al divieto dei voli notturni, di inserire i comuni nella commissione aeroportuale in condizioni paritetiche ed infine di avviare un costante monitoraggio della situazione acustico-ambientale dei centri sorvolati dagli aeromobili in partenza e in arrivo da Malpensa.
(3-00544)
(18 dicembre 2001).
F) Interrogazione
GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
nel corso dell'anno 2000, l'offerta complessiva di fonti rinnovabili di energia ha subito un leggero calo, pari allo 0,7 per cento;
in particolare, nell'ambito delle fonti rinnovabili, le energie solare ed eolica, pur facendo registrare un aumento del loro impiego superiore al 10 per cento rispetto al 1999, mantengono una quota assolutamente marginale rispetto al totale delle fonti rinnovabili di energia;
non si riesce francamente a comprendere se lo sviluppo dell'energia solare ed eolica sia un obiettivo concreto o se, al contrario, sia ritenuto come una sorta di coltivabile civetteria ambientalistica, in un quadro energetico complessivo che resta quello tradizionale -:
quali politiche si intendano adottare per promuovere ed implementare l'offerta complessiva di fonti rinnovabili di energia e, in particolare, quale ruolo potranno giocare in futuro l'energia solare e l'energia eolica.
(3-00549)
(19 dicembre 2001).
G) Interrogazione
BUONTEMPO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale 29 novembre 2000 ha istituito l'area marina protetta delle Secche di Tor Paterno;
gestita dall'ente regionale «Roma-Natura» dal febbraio del 2001, la riserva, che si estende per 1.200 ettari a quattro miglia al largo delle tenuta presidenziale di Castel Porziano, è l'area marina protetta più atipica d'Italia, totalmente d'alto mare e l'unica a non confinare con terre emerse;
questa peculiare caratteristica rende indispensabile la creazione di un centro visite a terra e, per realizzare questo progetto, l'ente gestore ha presentato al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio-direzione per la difesa del mare un progetto che prevede la ristrutturazione di un immobile comunale ubicato ad Ostia, nel borghetto dei pescatori;
a tutt'oggi, il ministero preposto non ha erogato i fondi, peraltro già stanziati, necessari per la realizzazione del piano in questione -:
quali iniziative si siano assunte ovvero s'intendano assumere per giungere ad una rapida assegnazione delle risorse finanziarie, tenuto conto che la riserva marina di Tor Paterno rappresenta una preziosa opportunità per lo sviluppo di attività legate alla ricerca sull'ecosistema protetto, all'educazione ambientale e alla valorizzazione del patrimonio turistico del lido di Roma.
(3-00914)
(6 maggio 2002).