TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 181 di Luned́ 22 luglio 2002


MOZIONE CONCERNENTE L'AUTORITÀ ALIMENTARE EUROPEA

La Camera,
premesso che:
la candidatura italiana di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea, dopo un intenso lavoro preparatorio da parte del comitato promotore, è stata approvata dal Governo Amato con deliberazione unanime dei Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2000;
il comitato promotore, costituito da tutte le rappresentanze istituzionali, scientifiche ed economiche del territorio, ha svolto in questi due anni di proficuo lavoro un'intensa attività di promozione della candidatura, sia in Italia che all'estero, assicurando al Governo il pieno soddisfacimento dei criteri indicati dalla Commissione europea relativi alla sua localizzazione e al suo efficace funzionamento ed ottenendo un forte riconoscimento a livello europeo della sua validità;
la creazione di un'Autorità alimentare europea è stata individuata nel libro bianco sulla sicurezza alimentare, pubblicato dalla Commissione europea nel gennaio 2000, come uno dei mezzi per garantire un elevato grado di sicurezza alimentare in Europa;
l'Autorità avrà tra i suoi compiti quello di fornire un parere scientifico indipendente su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare, di comunicare e dialogare con i consumatori in materia di sicurezza alimentare, di mantenere i contatti con le agenzie alimentari nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e con gli organismi internazionali. L'Autorità dovrà inoltre fornire alla Commissione europea tutte le analisi scientifiche necessarie per poter adottare ogni iniziativa finalizzata alla tutela della sicurezza alimentare;
Parma costituisce storicamente un punto di riferimento ben preciso nello scenario agro-alimentare nazionale, europeo e mondiale. L'esistenza, creatasi negli anni, di importanti realtà di indubbia eccellenza nel campo della produzione alimentare, ma anche tecnologico e scientifico, trova forza e giustificazione nella profonda interconnessione fra la tradizione e la cultura secolare dei prodotti tipici e la più recente, ma ormai altrettanto consolidata, crescita di strutture scientifiche e tecnologiche particolarmente dedite al mondo degli alimenti;
la candidatura di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea soddisfa tutti i requisiti posti dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo relativi alla localizzazione della sede di detta Autorità;
il Presidente Aznar aveva manifestato perplessità, durante il suo incontro con il Premier finlandese Lipponen, avvenuto lunedì 3 giugno 2002, sull'opportunità di inserire nell'ordine del giorno del Vertice europeo di Siviglia la decisione sulla localizzazione di alcune importanti autorità europee, tra le quali l'Autorità alimentare europea;
l'impossibilità di pervenire ad una decisione sulla localizzazione della sede dell'Autorità alimentare europea durante il vertice di Siviglia conferma le preoccupazioni di chi ritiene che, a partire dal vertice di Laeken (dicembre 2001), vi sia stato un sostanziale arretramento per la candidatura italiana di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea,

impegna il Governo

a riferire alla Camera dei Deputati sullo stato attuale delle azioni a livello diplomatico e sugli esiti prodotti sino ad oggi a sostegno della candidatura italiana di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea;
a rafforzare le attività di promozione della candidatura di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea, nel segno della continuità con l'attività svolta dai precedenti Governi;
a proseguire con determinazione nelle azioni a livello diplomatico con gli altri Stati europei per assicurare all'Italia la sede di questa importante Autorità europea in vista del prossimo Vertice europeo.
(1-00079)
«Marcora, Motta, Bersani, Boccia, Castagnetti, Violante, Innocenti, Monaco, Montecchi, Pistelli, Rava, Santagata, Ruzzante, Banti, Borrelli, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Rossiello, Oliverio, Preda, Potenza, Sandi, Sedioli, Stramaccioni, Zani».
(10 giugno 2002)



MOZIONI CONCERNENTI GLI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE

La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedeva agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale, di cui alle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modificazioni;
tale articolo concedeva un credito di imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa (con l'esclusione degli enti non commerciali, delle imprese in difficoltà finanziarie e dei professionisti), i quali, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, avessero effettuato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Il credito d'imposta era attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuti stabiliti dalla Commissione europea;
i nuovi investimenti suscettibili di essere agevolati riguardavano i beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, mentre erano esclusi i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio; autorizzazioni comunitarie e circolari interpretative dell'agenzia delle entrate avevano esteso tale agevolazione al settore agricolo ed a quello dell'autotrasporto;
l'articolo suddetto aveva istituito un incentivo di tipo automatico, la cui fruizione era subordinata esclusivamente alla corrispondenza dei soggetti beneficiari ai requisiti previsti, essendo escluso lo svolgimento di una preventiva istruttoria o valutazione da parte di specifiche autorità;
l'agevolazione di cui sopra aveva conosciuto un notevole successo, talché, già nel primo anno di applicazione, erano oltre 100.000 le imprese, per lo più di piccole e medie dimensioni, che ne avevano già usufruito. Le regioni meridionali hanno usufruito di tale beneficio per un ammontare pari al 92 per cento dell'intervento, mentre il restante 8 per cento è stato utilizzato dalle aree territoriali svantaggiate del Centro-Nord;
il Governo ha modificato, sia pure parzialmente, le disposizioni di cui sopra, ed in particolare ha inteso obbligare l'impresa, che vorrà utilizzare il credito d'imposta, a presentare preventivamente un'istanza all'agenzia delle entrate. Sarà quindi l'amministrazione stessa a comunicare l'eventuale divieto all'utilizzo del credito d'imposta. È, altresì, emersa l'intenzione di introdurre criteri selettivi per la concessione dei benefici, rendendone più onerosa la fruizione al settore agricolo;
il Governo ha fissato un tetto annuale per lo stanziamento relativo a tale agevolazione;
il credito d'imposta va considerato come il primo reale tentativo di abbattere strutturalmente il carico fiscale e contributivo sulle imprese operanti nel Mezzogiorno;
il credito d'imposta, per le sue caratteristiche, si è rivelato l'unico strumento in grado di favorire l'emersione (anche in settori dove il sommerso è particolarmente diffuso, come l'agricoltura);
il successo del meccanismo del credito d'imposta a favore degli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate del nostro Paese risiede nel suo carattere «automatico» e nel suo essere scevro da ogni possibile intermediazione politico-amministrativa, caratteristica che non solo ne semplifica l'utilizzo, ma che ha consentito agli imprenditori di programmare con certezza i costi finanziari dei propri investimenti;
è importante continuare a sostenere gli investimenti in tutte le aree territoriali svantaggiate del nostro Paese;
le modifiche definite dal Governo e la restrizione delle somme a disposizione per il finanziamento del credito d'imposta rischiano di escludere molte categorie, tra le quali le imprese agricole;

impegna il Governo

a ripristinare la normativa di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, in merito alla concessione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, escludendo, in particolare, ogni forma di richiesta all'amministrazione finanziaria da parte delle imprese ed ogni tetto alla spesa relativa per il bilancio dello Stato;
a prevedere, altresì, nel bilancio dello Stato stanziamenti adeguati atti a rendere effettiva la concessione di tale beneficio a tutti i soggetti che ne hanno diritto secondo le norme attuali.
(1-00088)
«Nicola Rossi, Violante, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Rava, Rossiello, Visco, Minniti, Piglionica, Galeazzi, Siniscalchi, Ranieri, Paola Mariani, Lumia, Maurandi, Cennamo, Chiaromonte».
(20 giugno 2002)
(Nuova formulazione)

La Camera,
premesso che:
è da valutare positivamente l'istanza, fortemente sostenuta dai gruppi parlamentari di minoranza, circa la cumulabilità tra la cosiddetta «Tremonti-bis» e il beneficio del credito di imposta, in particolare per i risultati positivi che quest'ultimo strumento ha ottenuto nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord;
tuttavia le modifiche apportate dal Governo alla disciplina del credito di imposta, con la previsione di una riduzione dei meccanismi automatici, che ha rappresentato il punto di forza di tale strumento, rischiano di vanificare i benefici connessi alla misura adottata;
tale decisione è peraltro incoerente con l'intera politica di sviluppo del Governo, che, con la «Tremonti-bis», ha adottato esclusivamente strumenti di incentivo automatici;
le modifiche inerenti una nuova burocratizzazione per l'accesso delle imprese al credito di imposta costituscono una misura totalmente estranea alle medesime politiche del Governo, che della semplificazione amministrativa e dell'obiettivo di «meno burocrazia» ha fatto un programma di legislatura;
la cumulabilità tra i due strumenti veniva chiesta dai gruppi parlamentari di minoranza per riproporre nuovamente una convenienza fiscale per gli imprenditori che volevano investire nel Meridione;
tale scopo rischia di essere totalmente vanificato dall'inserimento di un tetto di spesa, che di fatto produrrà un effetto perverso: gli imprenditori che per la prima volta vorranno accedere ai benefici della «Tremonti-bis» non potranno farlo, perché privi di una media di riferimento, e, nello stesso tempo, gli stessi imprenditori potrebbero restare esclusi dal beneficio del credito di imposta per mancanza di fondi;

impegna il Governo

a destinare uno stanziamento annuo per il credito di imposta pari a quello medio dell'ultimo triennio, anche incrementando le disponibilità attualmente stabilite nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a vantaggio della legge 30 giugno 1998, n. 208;
a presentare entro il 31 marzo 2003 alle competenti commissioni parlamentari una relazione sull'applicazione del credito di imposta, così come modificato dal decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002. Tale relazione dovrà contenere una valutazione sulla congruità della copertura amministrativa del provvedimento rispetto alla domanda potenziale di investimento, come risultante dal numero delle domande presentate per accedere ai benefici del credito di imposta, onde evitare conseguenze negative sul volume degli investimenti nel Mezzogiorno, e dovrà, inoltre, contenere uno studio tecnico sull'impatto che la burocratizzazione delle modalità di ricorso al credito di imposta avrà avuto sul volume degli investimenti.
(1-00099)
«De Franciscis, Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Tonino Loddo, Loiero, Maccanico, Marini, Mattarella, Meduri, Molinari, Piscitello, Ruta, Sinisi, Soro, Squeglia, Tuccillo, Villari».
(17 luglio 2002)