A) Interrogazione:
B) Interrogazioni
C) Interpellanza e interrogazione
D) Interrogazione
E) Interrogazioni
il piazzale e gli spazi doganali, di competenza italiana, ricompresi tra la dogana italiana e quella svizzera, del valico commerciale di Giaggiolo-Stabio versano da anni in condizioni precarie (asfalto sbrecciato e pieno di buche, lampade pericolanti, tombini senza chiusini, tettoie fatiscenti);
tale situazione, oltre a ledere la funzionalità e l'immagine del valico, comporta rilevanti rischi sotto l'aspetto della sicurezza per coloro che operano e/o transitano nei citati spazi;
numerose sono state le segnalazioni già effettuate alla direzione dell'agenzia della dogana di Varese;
le associazioni di categoria sono già intervenute più volte direttamente per sistemare i citati spazi allo scopo di evitare la chiusura del valico -:
se non ritengano opportuno intervenire in modo sollecito presso la citata direzione dell'agenzia della dogana di Varese al fine di ripristinare la viabilità e l'agibilità del valico commerciale prima che tale situazione degeneri provocando la chiusura del valico con gravi ripercussioni di ordine economico e di ordine pubblico.
(3-00193)
(12 settembre 2001)
in data 17 febbraio 1998 ai sensi delle leggi n. 575 del 1965 e n. 646 del 1982 (cosiddette Rognoni - La Torre) veniva disposta con decreto irrevocabile la confisca integrale di tutti i beni costituenti il patrimonio sociale della sas Castelsandra, e in specie l'intero complesso edilizio ospitante l'ex Hotel Castelsandra;
in data 7 ottobre 1999, con decreto n. 32375 del direttore centrale per i servizi immobiliari - direzione gestione beni confiscati dell'agenzia del demanio, tali beni venivano trasferiti, ai sensi della legge n. 109 del 1996, al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate (Salerno) con specifica destinazione di «Centro Mediterraneo di ricerca e formazione permanente per l'ambiente marino e costiero e per lo studio in campo archeologico, ambientale, di biologia marina ed attività ecocompatibili»;
con sentenza del Consiglio di Stato n. 1379 del 14 ottobre 1998 veniva confermata la demanialità delle aree sulle quali insistono i manufatti costituenti il complesso alberghiero;
con decreto n. 19019 del 27 settembre 2001 il direttore della citata agenzia del demanio revocava il precedente suo decreto n. 32375 del 7 ottobre 1999 in quanto la confisca doveva ritenersi improduttiva di effetti nei terreni gravati da usi civici e statuiva nel dispositivo, altresì, che «di conseguenza, al complesso immobiliare insistente su terreni di natura demaniale è applicabile l'istituto dell'accessione degli immobili e delle infrastrutture al demanio civico e spetta quindi al comune di Castellabate, ove non si rinvengano motivi ostativi per violazione di norme edilizie e/o ambientali, utilizzare il compendio con la destinazione più opportuna per conseguire gli scopi che l'ordinamento assegna alle autonomie locali»;
tale ultimo provvedimento deve ritenersi abnorme in quanto, con lo stesso, una autorità amministrativa poneva nel nulla un provvedimento irrevocabile emesso dall'autorità giudiziaria ai sensi delle citate leggi;
in specie il direttore dell'agenzia del demanio ha esorbitato dai poteri di discrezionalità vincolata attribuitigli dalla legge n. 109 del 1996 che gli consentono di determinare solo la destinazione del bene confiscato;
la citata sentenza del Consiglio di Stato si riferisce, comunque, esclusivamente ai terreni demaniali e non anche alle opere realizzate su di essi, come esplicitamente e correttamente interpretato dall'avvocatura dello Stato;
le opere sono state realizzate in violazione delle norme edilizie e di tutela paesaggistica e, quindi, sono destinate ad essere demolite in quanto tali norme sono vincolanti e prevalgono anche sulla decisione irrevocabile di confisca -:
quali provvedimenti si intendano adottare affinché:
venga data attuazione al decreto irrevocabile di confisca;
venga revocato in virtù di autotutela dell'amministrazione, l'abnorme decreto n. 19019 emesso in data 27 settembre 2001;
quali iniziative si intendano assumere affinché sia realizzato nel più breve tempo possibile la demolizione dell'intero complesso edilizio oggetto di confisca, ma illecitamente realizzato.
(3-00301)
(10 ottobre 2001)
in data 17 febbraio 1998 ai sensi delle leggi n. 575 del 1965 e n. 646 del 1982 (cosiddette Rognoni-La Torre) veniva disposta con decreto irrevocabile la confisca integrale di tutti i beni costituenti il patrimonio sociale della sas Castelsandra, e in specie l'intero complesso edilizio ospitante l'ex Hotel Castelsandra;
in data 7 ottobre 1999, con decreto n. 32375 del direttore centrale per i servizi immobiliari - direzione gestione beni confiscati dell'agenzia del demanio, tali beni venivano trasferiti, ai sensi della legge n. 109 del 1996, al patrimonio indisponibile del comune di Castellabate (Salerno) con specifica destinazione di «Centro Mediterraneo di ricerca e formazione permanente per l'ambiente marino e costiero e per lo studio in campo archeologico, ambientale, di biologia marina ed attività ecocompatibili»;
con sentenza del Consiglio di Stato n. 1379 del 14 ottobre 1998 veniva confermata la demanialità delle aree sulle quali insistono i manufatti costituenti il complesso alberghiero;
con decreto n. 19019 del 27 settembre 2001 il direttore della citata agenzia del demanio revocava il precedente suo decreto n. 32375 del 7 ottobre 1999 in quanto la confisca doveva ritenersi improduttiva di effetti nei terreni gravati da usi civici e statuiva nel dispositivo, altresì, che «di conseguenza, al complesso immobiliare insistente su terreni di natura demaniale è applicabile l'istituto dell'accessione degli immobili e delle infrastrutture al demanio civico e spetta quindi al comune di Castellabate, ove non si rinvengano motivi ostativi per violazione di norme edilizie e/o ambientali, utilizzare il compendio con la destinazione più opportuna per conseguire gli scopi che l'ordinamento assegna alle autonomie locali»;
tale ultimo provvedimento deve ritenersi abnorme in quanto, con lo stesso, una autorità amministrativa poneva nel nulla un provvedimento irrevocabile emesso dall'autorità giudiziaria ai sensi delle citate leggi;
in specie il direttore dell'agenzia del demanio ha esorbitato dai poteri di discrezionalità vincolata attribuitigli dalla legge n. 109 del 1996 che gli consentono di determinare solo la destinazione del bene confiscato;
la citata sentenza del Consiglio di Stato si riferisce, comunque, esclusivamente ai terreni demaniali e non anche alle opere realizzate su di essi, come esplicitamente e correttamente interpretato dall'avvocatura dello Stato;
le opere sono state realizzate in violazione delle norme edilizie e, di tutela paesaggistica e, quindi sono destinate ad essere demolite in quanto tali norme sono vincolanti e prevalgono anche sulla decisione irrevocabile di confisca -:
quali provvedimenti si intendano adottare affinché:
venga data attuazione al decreto irrevocabile di confisca;
venga revocato in virtù dei poteri di autotutela dell'amministrazione, l'abnorme decreto n. 19019 emesso in data 27 settembre 2001;
quali iniziative si intendano assumere affinché sia realizzata nel più breve tempo possibile la demolizione dell'intero complesso edilizio oggetto di confisca, ma illecitamente realizzato.
(3-00433)
(19 novembre 2001)
(ex 4-00943 del 10 ottobre 2001)
le imprese veneziane hanno goduto di sgravi contributivi previsti dalla legislazione speciale per Venezia fin dal 1973;
l'Unione europea ha considerato illegittimi tali sgravi e ha chiesto al Governo italiano il recupero per il periodo tra il 1995 e il 1996;
il recupero di tali sgravi determinerebbe conseguenze gravissime per l'economia veneziana andando a colpire settori delicati e vitali;
si era costituita una conferenza di servizi interministeriale la quale, pur riconoscendo le ragioni dell'Unione europea, avrebbe dovuto selezionare le imprese veneziane che lavoravano al di fuori del regime di concorrenza escludendole dalle sanzioni comunitarie;
notizie di stampa riferirebbero di un esito negativo dei lavori della conferenza dei Servizi e che quindi l'Inps si appresterebbe a emettere i bollettini per il recupero -:
se intendano far conoscere gli esiti della conferenza dei servizi interministeriale;
se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda intervenire nei confronti dell'Inps affinché l'opera di recupero non venga attuata fino a che i lavori della conferenza dei servizi interministeriale non siano stati ufficialmente conclusi;
se, nel caso risultassero vere le notizie di stampa, intendano procedere a forme di concordato con le imprese interessate onde evitare il tracollo economico di molte imprese veneziane;
se intendano continuare una interlocuzione costante con gli organismi dell'Unione europea al fine di verificare la possibilità delle scelte fin qui fatte.
(2-00034) «Vianello».
(25 luglio 2001)
è certamente noto come l'ordine di recupero degli sgravi contributivi concessi alle imprese produttive di Venezia e Chioggia da parte della Commissione europea sarà causa di enormi danni economici per le aziende interessate e per l'intera economia lagunare, potendo essere, in taluni casi, causa diretta di fallimento o messa in liquidazione delle aziende più deboli e meno capitalizzate;
è altrettanto noto l'impegno con cui le associazioni di categoria, costituitesi nel comitato «Venezia vuole vivere» per affrontare meglio la problematica, hanno cercato di contrastare con due anni di battaglie tale evenienza, sia sul piano politico che su quello tecnico e giuridico cercando di illustrare alla Commissione europea la specialità, per altro notoria, di Venezia e Chioggia, che rende incomparabile la situazione delle aziende produttive che operano in tale città rispetto ad ogni altra d'Europa;
in esito a tali azioni supportate sia in sede tecnica che in quella diplomatica dallo Stato italiano, la Commissione europea ha mostrato nei mesi scorsi un'apertura seppure contraddittoria nei riguardi di quelle attività che non possono operare in regime di concorrenza e che rientrano nella specificità di Venezia e Chioggia, affidando allo Stato membro il compito di individuare tali aziende;
a fronte di tale apertura, l'Inps sospese l'azione di recupero, che era in procinto di essere avviata, per consentire ai rappresentanti delle imprese di fornire ulteriori elementi per individuare le tipologie di imprese che sono assolutamente riconducibili a tale specificità, e quindi non operano in regime di concorrenza tra Stati;
tra i vari settori presi in esame è emerso con tutta evidenza ed in modo incontestabile il settore del trasporto persona e merci operante nel territorio lagunare, proprio per il suo intimo e necessario legame con la specificità lagunare di Venezia e Chioggia -:
quale sia l'esito della conferenza dei servizi tenutasi nei giorni scorsi, e aggiornata a lunedì 23 luglio;
quale sia l'orientamento del Governo rispetto alla discrezionalità concessa dalla Commissione europea circa l'autonoma individuazione delle imprese da non assoggettare a recupero;
se non si ritenga comunque il trasporto lagunare delle merci, al pari di quello delle persone già ammesso dalla Commissione europea, un settore assolutamente connesso con la specificità di Venezia e Chioggia in quanto costituito da piccole imprese che possono operare unicamente in laguna sia per la tipologia dei mezzi di trasporto che per il regime autorizzatorio;
se si intenda provvedere affinché l'Inps non proceda ad alcuna richiesta di recupero sino a completo chiarimento della problematica e comunque fino alla più completa ed esauriente individuazione dei settori da escludere e non prima della conclusione delle cause intentate dalle imprese avanti la Corte di giustizia della Unione europea.
(3-00148)
(26 luglio 2001)
sono state avviate le procedure finalizzate alla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;
la vendita interesserà decine di migliaia d'inquilini, molti dei quali appartengono alle cosiddette fasce deboli;
da notizie acquisite risulta che circa il 70 per cento di suddetti inquilini non è stato informato, dagli enti locatori, sulle procedure di dismissione in atto;
ciò ha, di fatto, impedito agli inquilini interessati l'esercizio dell'opzione;
nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, articolo 3 comma 10, si fissa al 31 ottobre 2001 la data ultima quale discrimine fra chi avrà acquistato, usufruendo della precedente normativa, e chi, invece, concluderà l'acquisto dopo quella data -:
quali siano stati i criteri utilizzati dagli enti previdenziali pubblici per selezionare gli affittuari ai quali dare comunicazione dell'ipotesi di vendita;
se non ritenga necessario procrastinare la data del 31 ottobre 2001, al fine di consentire a tutti coloro che lo vorranno di poter acquistare secondo la vecchia normativa.
(3-00271)
(8 ottobre 2001)
moltissimi responsabili amministrativi di istituzioni scolastiche con contratto a tempo determinato sono stati riconfermati nel loro incarico, di anno in anno, dai vari provveditorati, per circa dieci anni;
a questi lavoratori, dopo essere stati disoccupati per due o quattro mesi - alcuni sono rimasti addirittura senza lavoro - è stata attribuita la qualifica di assistenti amministrativi, qualifica che è inferiore a quella per cui gli stessi hanno prestato per anni ed in modo continuativo il loro servizio;
nel 1990 i responsabili amministrativi (ora direttori amministrativi) con almeno due anni di servizio sono stati ammessi a partecipare ad un corso e, successivamente, ad un esame per essere immessi in ruolo;
la legge n. 124 del 1999 che regola la trasformazione delle graduatorie provinciali di responsabile amministrativo in graduatorie permanenti esclude tutti coloro che per anni hanno prestato servizio per il medesimo profilo come supplenti. Secondo il nuovo regolamento per essere inseriti nella nuova graduatoria occorre aver superato le prove di un concorso per l'accesso al ruolo di responsabile amministrativo con trecentosessanta giorni di servizio in qualità di responsabile amministrativo nel triennio antecedente oppure cinque anni di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore (assistente amministrativo);
numerosi sono coloro che, pur possedendo i requisiti del servizio e del titolo di studio, ma sprovvisti di idoneità per partecipare al concorso per responsabili amministrativi, di fatto non si sono potuti inserire nelle preesistenti graduatorie permanenti e, quindi, sono stati esclusi dal diritto di essere presenti nella nuova graduatoria;
inoltre, l'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 31 agosto 1999, al comma 7 prevede per l'accesso all'area D procedure selettive su base provinciale o regionale per personale già di ruolo, escludendo ancora una volta il personale non di ruolo;
alla luce delle condizioni di cui sopra i responsabili amministrativi - personale Ata - sono stati fatti oggetto di una vera e propria iniquità, in quanto questi lavoratori hanno contribuito al buon funzionamento delle scuole, anche in sedi disagiate, ed hanno prestato il loro servizio con professionalità e dedizione -:
quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per risolvere questa disparità di trattamento fra lavoratori di una medesima categoria;
se non ritengano equo predisporre, anche per il personale non di ruolo che abbia i requisiti previsti all'articolo 48, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 31 agosto 1999, un percorso formativo, alla fine del quale sia contemplato uno specifico esame-concorso che ne possa confermare la idoneità nel ruolo ricoperto, considerando il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo come credito formativo.
(3-00093)
(16 luglio 2001)